In breve
- L’Ordine dei fisioterapisti della Romania ha introdotto una nuova tassa: 750 lei per la riattestazione della competenza professionale. Si aggiunge all’elenco delle tasse riscosse dall’Ordine, come lettera k) dell’articolo 8 della delibera sulle quote del 2018.
- La tassa è dovuta dai fisioterapisti che affrontano la procedura di riattestazione, cioè da chi riprende l’attività dopo un’interruzione prolungata o deve dimostrare di nuovo la propria competenza, secondo la metodologia approvata dall’Ordine nel 2026.
- La delibera non modifica la consueta quota associativa né le altre tasse. Entra in vigore con la pubblicazione, quindi dal 13 agosto 2026.
Pubblicato: G.U. n. 671 del 13 agosto 2026
Entrata in vigore: 13 agosto 2026
Un fisioterapista che ha smesso di esercitare per qualche anno e vuole tornare deve dimostrare di nuovo la propria competenza. Dal 13 agosto 2026 quella procedura ha anche un prezzo: 750 lei. La delibera del Consiglio nazionale dell’Ordine dei fisioterapisti della Romania n. 114/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 671 del 13 agosto 2026, aggiunge una nuova lettera all’elenco delle tasse riscosse dall’Ordine. Si aggiunge agli interventi di quest’estate con effetto diretto sulle professioni sanitarie, tra cui l’introduzione di prove uniche su tutto il territorio nazionale all’esame di medico specialista.
L’Ordine dei fisioterapisti è l’organizzazione professionale istituita con la Legge n. 229/2016 sull’organizzazione e l’esercizio della professione di fisioterapista. Agli articoli 19-21 la legge gli riconosce il diritto di fissare l’importo della quota associativa e delle tasse che riscuote.
L’elenco di queste tasse è contenuto nella Delibera del Consiglio nazionale n. 37/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1000 del 27 novembre 2018 e da allora modificata più volte. L’articolo 8, comma 1, di quella delibera elenca le tasse, dalla lettera a) alla lettera j).
La delibera del 13 agosto 2026 aggiunge la lettera k). La decisione è stata presa nella seduta del Consiglio nazionale del 3 agosto 2026, riportata nel verbale n. 4.285.
Gli effetti che produce
Un altro ordine professionale ha riscritto nel 2026 le proprie regole di pagamento: i revisori finanziari dipendenti pagano 1.000 lei all’anno dal 2027, al posto di una quota calcolata sul reddito.
Compare una tassa distinta per la riattestazione della competenza professionale, pari a 750 lei. È l’unica modifica sostanziale della delibera, formulata come nuova lettera dell’articolo 8, comma 1, della delibera del 2018.
La tassa è legata a una metodologia adottata anch’essa nel 2026. La delibera richiama espressamente la Metodologia di riattestazione della competenza professionale dei fisioterapisti, approvata con la Delibera del Consiglio nazionale n. 82/2026. La procedura esisteva quindi già; ciò che mancava era l’importo da pagare.
La quota associativa resta invariata. La delibera integra l’elenco delle tasse, senza toccare l’importo della quota né le altre lettere dell’articolo 8.
L’effetto è immediato. La delibera prevede soltanto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, senza una data successiva di entrata in vigore, quindi si applica dal 13 agosto 2026.
Il costo ricade sul fisioterapista che chiede la riattestazione. Non è una tassa generale per tutti gli iscritti all’Ordine, ma una tassa legata a una procedura individuale, avviata su richiesta del professionista.
In un’altra professione sanitaria la stessa tassa torna ogni anno: i valutatori degli ospedali versano ormai 840 lei l’anno e danno l’esame ogni dodici mesi.
La somma si aggiunge agli altri costi del rientro nella professione. Secondo la metodologia dell’Ordine, la riattestazione comporta una procedura di verifica della competenza, alla quale ora si somma la tassa. La metodologia richiamata è stata riscritta per intero a settembre 2026: il tirocinio pratico scende da 420 a 150 ore per chi ha interrotto la professione tra 5 e 10 anni.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 13 agosto 2026 l’articolo 8, comma 1, della Delibera n. 37/2018 elencava le tasse dell’Ordine fino alla lettera j). La riattestazione della competenza professionale non compariva tra queste, anche se la metodologia che la disciplina era stata approvata con la Delibera n. 82/2026.
Era, in altre parole, una procedura senza un importo stabilito. L’integrazione del 13 agosto 2026 colma questa lacuna e fissa la somma a 750 lei, senza scaglioni, riduzioni o esenzioni previsti nel testo.
Il resto del quadro resta identico. Lo Statuto dell’Ordine dei fisioterapisti, approvato con il Decreto del ministro della salute n. 4.086/2024, e il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento, approvato con il Decreto del ministro della salute n. 4.964/2024, sono richiamati come fondamento, ma non vengono modificati.
Non cambia nemmeno la procedura di adozione. La delibera è stata assunta dal Consiglio nazionale, l’organo competente ai sensi degli articoli 19-21 della Legge n. 229/2016 e degli articoli 11, 13 e 21 del regolamento interno.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La procedura di riattestazione ha ora un costo trasparente e pubblico, invece di essere quantificata caso per caso.
- La tassa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, quindi ogni fisioterapista può verificarla prima di presentare la domanda.
- La paga solo chi chiede la riattestazione, non tutti gli iscritti all’Ordine.
- Il quadro si allinea alla metodologia di riattestazione adottata in precedenza nel 2026, rimasta senza un importo fino al 13 agosto 2026.
- La consueta quota associativa non aumenta.
- La modifica è minima e non tocca le altre tasse già stabilite.
Che cosa resta un problema
- I 750 lei sono una somma significativa per un professionista che sta appena rientrando in attività, quindi senza entrate dall’esercizio della professione.
- La delibera non prevede esenzioni o riduzioni, per esempio per chi ha interrotto l’attività per motivi di salute o per la cura dei figli.
- Il testo non dice se la tassa venga restituita nel caso in cui la riattestazione sia respinta.
- Non è prevista espressamente alcuna rateizzazione del pagamento.
- L’entrata in vigore immediata non lascia tempo di adattamento a chi aveva già una domanda in preparazione.
- La metodologia di riattestazione, a cui la delibera rinvia, non viene pubblicata insieme a essa nella Gazzetta Ufficiale della Romania.
Consigli pratici
- Se stai preparando il rientro nella professione, metti in conto i 750 lei nel budget della procedura. La tassa si applica dal 13 agosto 2026.
- Chiedi all’Ordine la metodologia di riattestazione approvata con la Delibera n. 82/2026 prima di presentare la domanda. È quella a stabilire i passaggi concreti, non la delibera del 13 agosto 2026.
- Verifica se la tua situazione richiede davvero la riattestazione. La tassa di 750 lei si applica solo alla procedura di riattestazione, non a ogni adempimento presso l’Ordine.
- Conserva la prova del pagamento e allegala al fascicolo di riattestazione, per evitare ritardi amministrativi.
- Se avevi una domanda già avviata prima del 13 agosto, chiedi all’Ordine come si applica la tassa nel tuo caso. La delibera non contiene una norma transitoria.
- Consulta l’elenco completo delle tasse contenuto nella Delibera n. 37/2018, con le modifiche successive, per sapere quali altri costi sono legati alla qualità di iscritto.
Domande frequenti
Chi paga la tassa di 750 lei?
Che cosa significa riattestazione della competenza professionale?
Cambia la quota associativa?
Da quale data si applica?
Esistono esenzioni o riduzioni?
Chi ha deciso l’introduzione della tassa?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 671 del 13 agosto 2026 16 pagine PDF, 100 KB l'atto inizia a pagina 16
Apri il PDF ufficialeScarica il PDF
Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.
Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
