In breve
- Il denaro per le ore di guardia dei medici resta un «elemento retributivo» soggetto a un tetto, non uno stipendio base, e la Corte costituzionale ha confermato che la regola è costituzionale. Concretamente, l’importo si calcola secondo le disposizioni applicabili per il mese di gennaio 2018, ossia secondo un mese che sta a 8 anni e 7 mesi di distanza, mentre lo stipendio base dello stesso medico è cresciuto da allora più volte. La Sentenza n. 591 dell’11 novembre 2025 è stata pubblicata il 24 settembre 2026 ed è generalmente vincolante da questa data, all’unanimità dei voti.
- Perde il Sindacato Indipendente dei Medici di Maramureș, che ha portato lo stesso problema in almeno quattro fascicoli. L’argomento respinto è quello della discriminazione: il medico dipendente dell’ospedale riceve per la guardia un elemento retributivo soggetto a un tetto, mentre il medico che non ha un contratto per l’orario di lavoro di base riceverebbe, secondo il sindacato, un vero stipendio base. La risposta è stata che l’interpretazione del giudice supremo non stabilisce alcuna distinzione tra le due categorie, quindi non esiste un trattamento differenziato.
- Ciò che resta da seguire riguarda un altro testo, adottato nel frattempo. Dal 1° agosto 2023, i medici specialisti e i medici primari che fanno guardie al di fuori dell’orario di lavoro di base ricevono anche un’indennità mensile di 500 lei per una guardia e di 1.000 lei per almeno due guardie. La somma non cresce più oltre le due guardie, per cui il valore per guardia scende a 250 lei con quattro guardie e a 200 lei con cinque.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 815 del 24 settembre 2026
Entrata in vigore: la sentenza è generalmente vincolante dalla data della pubblicazione, il 24 settembre 2026
La Corte costituzionale ha respinto come infondata l’eccezione sollevata dal Sindacato Indipendente dei Medici di Maramureș, in nome dei membri Lucia Oșan e altri, e ha constatato che il tetto ai diritti retributivi per le ore di guardia è costituzionale rispetto alle critiche formulate. È la seconda conferma dello stesso meccanismo in pochi mesi, dopo quella in cui il giudice costituzionale ha mostrato che il tetto alle maggiorazioni dei dipendenti pubblici al livello del dicembre 2018 resta costituzionale. La differenza è che qui non si discute una maggiorazione qualsiasi, ma il pagamento del lavoro notturno e del fine settimana negli ospedali.
Il meccanismo ha due pezzi. Il primo è l’art. 38 comma (3) lettera h) della legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici, che ha previsto che, da marzo al 31 dicembre 2018, i diritti retributivi relativi all’attività prestata nella linea di guardia, insieme alla maggiorazione per turni, a quella per il riposo settimanale e per le festività legali e a quella notturna, si determinano secondo le disposizioni legali applicabili per il mese di gennaio 2018. Il secondo è l’art. 34 comma (2) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 114/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 1116 del 29 dicembre 2018, che ha ripreso il tetto e lo ha portato avanti: l’importo delle maggiorazioni, delle indennità, delle compensazioni, dei premi e degli altri elementi del sistema retributivo che fanno parte dello stipendio lordo mensile si mantiene al massimo al livello del mese di riferimento, fintanto che il personale occupa la stessa funzione e lavora nelle stesse condizioni.
Il pezzo che li ha collegati è la Decisione n. 59 del 28 settembre 2020 dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, Collegio per la risoluzione di questioni di diritto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 30 del 12 gennaio 2021. Il giudice supremo ha stabilito che i diritti retributivi per le guardie effettuate dai medici al di fuori dell’orario di lavoro legale, in base a un contratto individuale di lavoro a tempo parziale, rientrano nella categoria degli elementi del sistema retributivo che fanno parte dello stipendio lordo mensile. La conseguenza è che il tetto si applica anche a loro: dal 1° gennaio 2019 il loro importo si mantiene al massimo al livello concesso per il mese di dicembre 2018, determinato, a sua volta, secondo le regole del gennaio 2018.
L’eccezione è stata costruita sull’art. 16, sull’art. 41, sull’art. 44 e sull’art. 53 della Costituzione e sull’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La critica di merito è stata una critica di trattamento differenziato: per il medico che ha un contratto con l’ospedale e per l’orario di lavoro di base, il pagamento della guardia sarebbe un elemento retributivo soggetto a un tetto, mentre per il medico che non ha un tale contratto e fa soltanto guardie la stessa somma sarebbe stipendio base, calcolato al livello attuale, secondo la funzione, il grado professionale e l’anzianità. Due medici che lavorano la stessa guardia, nello stesso ospedale, con lo stesso grado, sarebbero pagati in modo diverso. A sostegno della critica è stato invocato anche l’art. 5 comma (4) del capitolo II dell’allegato n. II alla legge quadro n. 153/2017, secondo il quale il controvalore delle guardie effettuate al di fuori dell’orario di lavoro legale fa parte della somma degli stipendi base.
Il fascicolo di merito è una domanda relativa a diritti pecuniari, presso il Tribunale di Maramureș, Sezione I civile, con il numero 1.384/100/2020. Il giudice ha adito la Corte costituzionale con l’ordinanza di rimessione del 19 marzo 2021, e presso la Corte la causa ha ricevuto il numero di fascicolo 1.216D/2021. Né i presidenti delle due Camere del Parlamento, né il Governo, né l’Avvocato del Popolo hanno trasmesso punti di vista.
Il giudice costituzionale ha ripreso integralmente la soluzione e i considerando della Sentenza n. 281 del 29 maggio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 1021 del 4 novembre 2025. Ha verificato in due fasi, prima se il giudice supremo abbia svolto un’opera reale di interpretazione senza aggiungere alla legge, poi se la norma così letta sia in accordo con la Costituzione. Nella prima fase ha risposto che il legislatore stesso ha distinto chiaramente tra lo stipendio base e il pagamento della guardia, perché l’art. 38 comma (3) lettere a) e b) hanno aumentato gli stipendi base dei medici e degli infermieri dal 1° gennaio 2018, mentre la lettera h) ha congelato il pagamento della guardia alle regole del gennaio 2018. Nella seconda fase ha mostrato che l’interpretazione non distingue tra i medici dipendenti dell’ospedale e quelli non dipendenti, quindi l’art. 16 non è violato, e che il pagamento della guardia è un diritto di natura ibrida: non è stipendio base, ma fa parte della somma degli stipendi base.
Gli effetti che produce
La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dal 24 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 815. L’art. 147 comma (4) della Costituzione lega la forza vincolante alla pubblicazione, e tra la pronuncia e la pubblicazione sono passati 317 giorni.
Il primo effetto lo sentono i processi avviati dai medici per differenze di pagamento delle guardie. L’argomento costituzionale della discriminazione è chiuso, e l’interpretazione del giudice supremo resta vincolante. Ciò che si può ancora discutere in giudizio è l’importo concreto: quale sia stato effettivamente il livello concesso nel mese di riferimento, se il medico abbia occupato la stessa funzione e abbia lavorato nelle stesse condizioni, due condizioni scritte nel testo stesso del tetto, e se l’ospedale abbia applicato correttamente la tariffa oraria.
Il secondo effetto riguarda chi non ha un contratto con l’ospedale per l’orario di lavoro di base. La Corte ha detto espressamente che nemmeno per loro il pagamento della guardia rientra nella nozione di stipendio base, neppure quando esiste un contratto individuale di lavoro a tempo parziale per l’attività nella linea di guardia. Il riferimento allo stipendio base contenuto nell’art. 3 comma (5) del capitolo II dell’allegato n. II alla legge quadro n. 153/2017 serve, secondo la sentenza, soltanto a determinare la tariffa oraria. La speranza che lo statuto di collaboratore porti un regime migliore si chiude qui.
Il terzo effetto riguarda i bilanci degli ospedali e gli ordinatori di spesa. L’art. 34 comma (3) della stessa ordinanza li rende responsabili, alle condizioni di legge, della determinazione del livello delle maggiorazioni nel rispetto del tetto. Dopo questa sentenza, un ospedale che pagasse le guardie al livello dello stipendio base attuale, invocando l’art. 5 comma (4) dell’allegato, non ha più alcun sostegno costituzionale per una tale interpretazione.
Il quarto effetto riguarda ciò che non è stato toccato. La sentenza non dice nulla sull’indennità mensile introdotta, dal 1° agosto 2023, dall’art. 31 del capitolo II dell’allegato n. II alla legge quadro n. 153/2017, testo aggiunto dall’art. I dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 63/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 603 del 30 giugno 2023. Essa si concede oltre il pagamento della guardia e non è stata in discussione, quindi resta un diritto separato, con regole proprie.
Il quinto effetto si legge per confronto con una sentenza pronunciata nella stessa udienza. L’11 novembre 2025, con lo stesso collegio di otto giudici e lo stesso magistrato assistente, la Corte ha dato anche la Sentenza n. 589/2025, pubblicata anch’essa il 24 settembre 2026, con la quale ha confermato la regola del reinquadramento del personale pagato con fondi pubblici sulla situazione del dicembre 2009. Le due cause hanno in comune un meccanismo: un mese di calendario scelto oltre un decennio fa continua a decidere quanto riceve oggi un dipendente o un pensionato del sistema pubblico.
Il sesto effetto è il limite della soluzione. I testi sono costituzionali «în raport cu criticile formulate», cioè rispetto alle critiche formulate, e le critiche si sono costruite sull’art. 16, sull’art. 41, sull’art. 44 e sull’art. 53 della Costituzione e sull’art. 1 del Primo Protocollo addizionale. Una critica nuova, sollevata su altri fondamenti, non è chiusa da questa sentenza.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel testo delle leggi non è cambiato nulla: nessuna disposizione è stata abrogata, riscritta o accompagnata da una riserva di interpretazione. È cambiata invece la sorte di una serie di processi e, soprattutto, si è consolidato un regime che la legge aveva annunciato come temporaneo.
La lettera h) dell’art. 38 comma (3) non esisteva nella legge quadro n. 153/2017 al momento della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 492 del 28 giugno 2017. È stata aggiunta l’8 dicembre 2017, dal punto 12 dell’articolo unico dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 91/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 978, ossia 163 giorni dopo la legge quadro e tre settimane prima che gli aumenti retributivi dell’anno 2018 cominciassero ad applicarsi. La finestra che il testo si è fissato da sé è stata di 306 giorni, dal 1° marzo al 31 dicembre 2018.
Da allora il tetto è stato prorogato di anno in anno, con atti del Governo. L’art. 34 comma (2) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 114/2018 lo ha portato nel 2019, al livello del mese di dicembre 2018. Lo stesso comma è stato modificato il 9 gennaio 2020, dal punto 12 dell’art. I dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 1/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 11, e la nuova formulazione parla del mese di gennaio 2020 e del livello del dicembre 2019. L’art. I comma (3) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 226/2020 ha coperto l’anno 2021, al livello del mese di dicembre 2020, e l’art. I comma (5) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 130/2021 ha coperto l’anno 2022, al livello del mese di dicembre 2021. Cinque atti successivi, tutti ordinanze d’urgenza, per una misura presentata all’inizio come una misura di dieci mesi.
Il secondo cambiamento reale è venuto da una direzione diversa dal contenzioso. Dal 1° agosto 2023, l’art. 31 del capitolo II dell’allegato n. II alla legge quadro n. 153/2017 concede un’indennità mensile in importo lordo: 500 lei per i medici specialisti e i medici primari che fanno mensilmente una guardia al di fuori dell’orario di lavoro legale di base, 1.000 lei per chi ne fa almeno due, 500 lei per i biologi, i chimici e i biochimisti con almeno due guardie, 500 lei per gli infermieri e le categorie assimilate e 100 lei per ogni giorno lavorato nei giorni di riposo settimanale e nelle festività legali, ma non più di 300 lei al mese. La Corte ha citato questo testo come argomento, mostrando che il legislatore ha così confermato l’intenzione di trattare separatamente il pagamento della guardia rispetto allo stipendio base.
Ciò che non è cambiato è il legame tra il pagamento della guardia e un mese di calendario del 2018. Il medico che entra in guardia nel 2026 è pagato per quelle ore secondo regole fissate 8 anni e 7 mesi prima, mentre il suo stipendio base è passato per tutte le tappe della legge quadro n. 153/2017.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiude un fascicolo che attendeva da 2.015 giorni, ossia da 5 anni, 6 mesi e 5 giorni, dall’ordinanza di rimessione alla pubblicazione. Il processo presso il Tribunale di Maramureș può andare avanti.
- Chiarisce la natura giuridica del pagamento della guardia, su un terreno che aveva prodotto soluzioni contraddittorie. Non è stipendio base, ma fa parte della somma degli stipendi base, e la Corte chiama questo regime un diritto di natura ibrida.
- Elimina una disuguaglianza presunta. Conferma che il tetto si applica in modo identico ai medici dipendenti dell’ospedale e a quelli che fanno soltanto guardie, quindi nemmeno la seconda categoria può pretendere un trattamento migliore.
- Riproduce integralmente entrambi i testi impugnati e il dispositivo della Decisione n. 59/2020 del giudice supremo, quindi può essere usata direttamente nei fascicoli vecchi, senza ricostruire la forma della legge alla data dei fatti.
- Porta in discussione l’indennità dell’art. 31, in vigore dal 1° agosto 2023, che molti fascicoli sulle guardie ignorano. Chi legge la sentenza scopre che, oltre al pagamento soggetto al tetto, esiste un diritto mensile distinto.
Che cosa resta un problema
- Una misura annunciata per dieci mesi è stata prorogata da cinque atti successivi, tutti ordinanze d’urgenza, e ha raggiunto un decennio. La sentenza constata il margine di apprezzamento del legislatore, ma non si chiede se una norma transitoria prorogata a tempo indefinito resti transitoria.
- La pubblicazione è arrivata 317 giorni dopo la pronuncia. La soluzione esisteva dall’11 novembre 2025, ma non produceva effetti, e i giudici non potevano applicarla.
- La motivazione non risponde all’argomento più concreto del sindacato, quello sulle guardie obbligatorie, effettuate per completare l’orario di lavoro legale. La critica mostrava che, per quelle guardie, il tetto crea due livelli di stipendio base all’interno dello stesso orario di lavoro legale.
- La sentenza riprende i considerando di una decisione pubblicata sette giorni prima della pronuncia. Alla Sentenza n. 281/2025, invocata come giurisprudenza costante, non si può ancora opporre alcuna esperienza di applicazione.
- L’indennità del 2023 non cresce oltre le due guardie mensili. A 500 lei per guardia, il tetto di 1.000 lei abbassa il valore per guardia a 333 lei con tre guardie, a 250 lei con quattro e a 200 lei con cinque, ossia il medico che entra in guardia più spesso è quello meno ricompensato per guardia.
- La stessa disposizione, l’art. 34 comma (2), ha generato cinque rimessioni all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, di cui l’ultima è stata pubblicata 20 giorni prima della pronuncia di questa sentenza. Non è il segno di un testo chiaro.
Consigli pratici
- Se avete un processo per differenze nel pagamento delle guardie, spostate la difesa dalla discriminazione all’importo. Chiedete al datore di lavoro il livello effettivamente concesso per il mese di riferimento e verificate se la tariffa oraria è stata calcolata correttamente dallo stipendio base di allora.
- Verificate le due condizioni scritte nel tetto: la stessa funzione e le stesse condizioni di svolgimento dell’attività. Se avete avuto una promozione, se avete cambiato il grado professionale o se siete passati in un’altra struttura, il tetto non si applica più nello stesso modo, e questo si dimostra con gli atti di personale.
- Chiedete separatamente l’indennità mensile dell’art. 31 del capitolo II dell’allegato n. II alla legge quadro n. 153/2017, se fate guardie al di fuori dell’orario di lavoro di base da agosto 2023 in poi. Essa si concede oltre il pagamento della guardia e non è toccata da questa sentenza.
- Contate le guardie del mese prima di programmarvi. L’indennità arriva a 1.000 lei con due guardie e non cresce più, quindi la terza e le guardie successive dello stesso mese non aggiungono nulla a questo diritto.
- Se lavorate nel giorno di riposo settimanale o in una festività legale, verificate i 100 lei per ogni giorno lavorato, con il tetto mensile di 300 lei. Sono somme che si chiedono per giornate, non per mese, e la loro registrazione si tiene dal foglio collettivo di presenza.
- Non costruite un’azione nuova sull’art. 5 comma (4) del capitolo II dell’allegato n. II, secondo il quale il controvalore delle guardie fa parte della somma degli stipendi base. La Corte ha mostrato che questo testo non trasforma il pagamento della guardia in stipendio base.
- Se preparate una nuova eccezione di incostituzionalità su questi testi, usate fondamenti costituzionali diversi dall’art. 16, dall’art. 41, dall’art. 44 e dall’art. 53. Il dispositivo copre soltanto le critiche formulate, e i quattro articoli sono già stati verificati.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in breve, la Corte costituzionale?
Come si paga, in pratica, una guardia?
Esiste qualche differenza tra il medico dipendente dell’ospedale e quello che fa soltanto guardie?
Ho diritto a qualche somma in più per le guardie?
Conviene fare più di due guardie al mese?
Da quale giorno produce effetti la sentenza?
Quanto è durata la procedura?
Si può ancora impugnare il tetto?
Analisi della redazione
La prima osservazione non si vede leggendo la sentenza, perché richiede di aprire la storia della legge. La Corte tratta il tetto come una scelta del legislatore, collocata nel suo margine di apprezzamento, e lo riferisce alla legge quadro n. 153/2017, pubblicata il 28 giugno 2017. La lettera h) non si trovava però in quella legge. È stata introdotta l’8 dicembre 2017, dal punto 12 dell’articolo unico dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 91/2017, ossia 163 giorni dopo la pubblicazione della legge quadro. Le proroghe sono poi arrivate per la stessa via: l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 114/2018 per l’anno 2019, l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 1/2020 per l’anno 2020, l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 226/2020 per il 2021 e l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 130/2021 per il 2022. Cinque atti, nessuno dei quali una legge adottata dal Parlamento. La motivazione parla del diritto e dell’obbligo del legislatore di stabilire il sistema retributivo, ma il testo confermato non è stato scritto dal legislatore al quale la motivazione si riferisce.
La seconda osservazione riguarda una discrepanza di calendario tra la norma citata e l’interpretazione convalidata. La sentenza riproduce l’art. 34 comma (2) nella forma attuale, quella che parla del mese di gennaio 2020 e del livello concesso per il mese di dicembre 2019. Quella forma è in vigore dal 9 gennaio 2020, quando è stata modificata dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 1/2020. L’interpretazione che la Corte sottopone al controllo, quella della Decisione n. 59/2020 del giudice supremo, è però costruita sulla forma precedente: essa dice che, a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo si mantiene al massimo al livello concesso per il mese di dicembre 2018. Le due si conciliano, perché ciascuna versione si applica al proprio periodo, e la sentenza riproduce integralmente anche il dispositivo del giudice supremo. Non abbiamo portato l’osservazione tra gli errori, perché un lettore in buona fede non arriva a due conclusioni giuridiche diverse. Resta tuttavia il fatto che il paragrafo che cita la norma e quello che cita l’interpretazione parlano di anni diversi, e nulla nella motivazione spiega perché.
La terza osservazione esce dal conteggio delle rimessioni che questo comma ha prodotto. L’art. 34 comma (2) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 114/2018 è arrivato cinque volte davanti all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, per la via della risoluzione di questioni di diritto: la Decisione n. 59/2020, pubblicata il 12 gennaio 2021, e la Decisione n. 7/2021, pubblicata il 9 marzo 2021, entrambe di accoglimento, poi le Decisioni n. 50/2025, n. 181/2025 e n. 320/2025, di rigetto, pubblicate il 19 maggio, il 16 luglio e il 22 ottobre 2025. L’ultima è comparsa 20 giorni prima della pronuncia della sentenza di qui. Un testo la cui applicazione richiede cinque interventi del giudice supremo in cinque anni non può più essere descritto soltanto come una scelta chiara di politica retributiva, e la Corte non commenta la serie.
La quarta osservazione si riferisce all’argomento rimasto senza risposta. La critica del sindacato comprendeva tre situazioni distinte, non una. La prima è quella del medico con contratto per l’orario di lavoro di base rispetto a quello che non lo ha. La seconda, che non compare affatto nella motivazione della Corte, riguarda le guardie obbligatorie, ossia quelle effettuate per completare l’orario di lavoro legale, previste dall’art. 5 comma (2) del capitolo II dell’allegato n. II alla legge quadro n. 153/2017. L’argomento era che, se tutti i diritti della linea di guardia sono elementi soggetti a un tetto, allora proprio all’interno dell’orario di lavoro legale compaiono due livelli di pagamento: uno per le ore ordinarie, allo stipendio base attuale, l’altro per le ore di guardia obbligatoria, al livello del gennaio 2018. La motivazione riprende dal giudice supremo l’idea che l’attività di guardia abbia sempre la stessa natura giuridica, indipendentemente da quando è effettuata, ma non torna sulla conseguenza di calcolo che il sindacato ne deduceva.
La quinta osservazione è una cifra ricalcolata, sul solo diritto che è cresciuto in questo intervallo. L’indennità dell’art. 31, in vigore dal 1° agosto 2023, è di 500 lei per una guardia mensile e di 1.000 lei per almeno due, senza alcun gradino più in alto. Di conseguenza, il valore per guardia è di 500 lei con una guardia, di 500 lei con due, di 333 lei con tre, di 250 lei con quattro e di 200 lei con cinque. Il guadagno marginale per la terza guardia e per ciascuna delle successive è zero. In un sistema in cui le linee di guardia si coprono proprio grazie ai medici che prendono più guardie al mese, l’incentivo funziona al contrario.
Infine, un’osservazione sulla fonte della soluzione. I considerando sono ripresi dalla Sentenza n. 281 del 29 maggio 2025, presentata come giurisprudenza in materia. Quella sentenza è stata pubblicata il 4 novembre 2025, ossia a 159 giorni dalla pronuncia e 7 giorni prima della pronuncia della sentenza di qui. Essa è stata avviata, anch’essa, dal Sindacato Indipendente dei Medici di Maramureș, in altri tre fascicoli, provenienti dalla Corte d’appello di Cluj e dal Tribunale di Maramureș. La stessa organizzazione ha dunque portato lo stesso problema in almeno quattro cause, e il secondo rigetto si appoggia sul primo, divenuto vincolante una settimana prima.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il tetto dovrebbe avere un termine finale scritto nella legge, non una proroga annuale con ordinanza d’urgenza. Oggi un medico non può sapere da nessuna norma fino a quando gli resta congelato il pagamento della guardia, perché la risposta arriva ogni dicembre, con un atto nuovo. Un orizzonte fisso renderebbe prevedibile il reddito e accorcerebbe la discussione nei tribunali.
- La legge dovrebbe dire espressamente come si pagano le guardie obbligatorie, quelle che completano l’orario di lavoro legale. Questo è il punto che né il giudice supremo né la Corte risolvono, ed è quello che decide se all’interno dello stesso orario di lavoro legale esista un solo livello di pagamento o due. Una proposizione nell’art. 5 del capitolo II dell’allegato n. II chiuderebbe il problema.
- L’indennità dell’art. 31 dovrebbe crescere per ogni guardia, invece di fermarsi a due. Nella forma attuale, il medico con cinque guardie mensili riceve 200 lei per guardia, e quello con due ne riceve 500. Un pagamento per guardia, anche se più basso per unità, correlerebbe l’indennità allo sforzo reale e aiuterebbe gli ospedali che non riescono a coprire le linee di guardia.
- L’art. 34 comma (2) dovrebbe essere riscritto con un solo mese di riferimento, aggiornato una volta, invece della successione di mesi delle ordinanze annuali. Così come si presenta adesso, l’importo si determina dal dicembre 2019, che rinvia al dicembre 2018, che rinvia al gennaio 2018. Tre livelli di rinvio per una sola somma producono errori di calcolo in ogni ospedale.
- L’intervallo tra pronuncia e pubblicazione dovrebbe essere limitato da una norma espressa. Qui sono stati 317 giorni, e nella sentenza che questa cita 159 giorni. Un termine scritto nella legge n. 47/1992 fermerebbe la situazione in cui una sentenza diventa vincolante una settimana prima di essere usata come precedente in un’altra causa.
- Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale per la linea di guardia dovrebbe indicare espressamente il regime del pagamento. La critica si appoggiava proprio sulla clausola del contratto, che riferisce i diritti allo stipendio base lordo mensile, adeguato secondo le modifiche legislative. Se il tetto si applica comunque, la clausola induce in errore e andrebbe riformulata nel modello di contratto.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 815 del 24 settembre 2026, pagine 2-7 8 pagine PDF, 83 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
