In breve
- La quota annuale dei valutatori di servizi sanitari sale da 200 a 840 lei. La somma si versa in un’unica rata, tra il 1° e il 31 gennaio, non viene restituita e comprende la partecipazione al corso annuale di perfezionamento. Chi ha già pagato 200 lei per il 2026 deve ancora versare 640 lei, entro la data in cui conferma la partecipazione al corso. I 200 lei erano stati fissati nel novembre 2016 ed erano ancora in vigore per l’anno 2026.
- L’attestato di valutatore diventa annuale e si perde se il voto scende. Il documento scade il 31 gennaio dell’anno successivo, qualunque sia la data in cui è stato emesso. Per conservarlo, il valutatore deve superare il corso di perfezionamento con almeno 8,00 e raccogliere, in un anno civile, almeno 30 punti di formazione continua teorici e 7 pratici. I punti non si trasferiscono da un anno all’altro.
- La formazione passa all’Autorità nazionale per la gestione della qualità in sanità e costa 1.960 o 2.520 lei. Il corso ha almeno 56 ore, l’esame scritto ha 40 domande in 60 minuti e la media per il conseguimento è 8,00. Il certificato non dà automaticamente il diritto di valutare: l’iscrizione nel registro avviene entro il limite dei posti, in ordine decrescente di media.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 810 del 24 settembre 2026, pagina 31, e n. 810 bis del 24 settembre 2026, pagine 3-105
Entrata in vigore: 24 settembre 2026, data della pubblicazione, poiché i decreti dei dirigenti degli organi dell’amministrazione pubblica centrale non hanno il termine di tre giorni previsto per le leggi e le ordinanze
L’Autorità nazionale per la gestione della qualità in sanità (ANMCS) ha riscritto, con un unico decreto, tutte le regole con cui si formano, si attestano e si sanzionano le persone che entrano negli ospedali per verificare se questi meritano l’accreditamento. Il Decreto n. 136/2026 è stato pubblicato il 24 settembre 2026 e sostituisce cinque atti più vecchi, tre dei quali non sono mai comparsi nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Arriva tre settimane dopo la terza edizione degli standard di accreditamento degli ospedali, cioè dopo l’insieme dei requisiti che i valutatori applicheranno sul campo.
La cifra che si vede per prima è la quota. L’allegato n. 3, articolo 10, la fissa a 840 lei all’anno, da versare tra il 1° e il 31 gennaio, in un’unica rata, senza possibilità di restituzione. Il decreto precedente, n. 651/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 902 del 9 novembre 2016, l’aveva stabilita a 200 lei, e l’articolo 7 del nuovo decreto conferma che quella era ancora la tariffa dell’anno 2026. La differenza è di 640 lei, ossia un aumento di 4,2 volte dopo dieci anni in cui la somma non si è mossa. I valutatori che hanno già pagato i 200 lei per il 2026 versano il resto entro la data in cui confermano la partecipazione al corso di perfezionamento.
Il decreto ha 10 articoli e cinque allegati: la metodologia di formazione, la metodologia di valutazione dell’attività e di perfezionamento, la metodologia di gestione dei valutatori, il Codice di condotta e il regolamento della commissione che indaga sugli illeciti. Gli allegati sono comparsi separatamente, nell’edizione Bis, cioè il supplemento della Gazzetta pubblicato lo stesso giorno, e occupano 103 pagine.
Gli effetti che produce
Dal 24 settembre 2026, per rimanere nella sezione «Valutatori attivi» del registro, un valutatore deve soddisfare quattro condizioni contemporaneamente: aver pagato la quota, aver superato il corso annuale di perfezionamento con almeno 8,00, aver raccolto nell’anno precedente almeno 30 punti di formazione continua per la preparazione teorica e almeno 7 per l’attività pratica e aver aggiornato i propri dati nell’applicativo CaPeSaRo, la piattaforma informatica dell’Autorità, entro 15 giorni lavorativi da qualsiasi modifica. Se ne manca una sola, l’attestato è revocato e il valutatore passa nella sezione «Valutatori inattivi».
Il corso di perfezionamento si tiene ogni anno tra il 1° settembre e il 31 dicembre, su almeno tre giorni, con quattro ore di formazione al giorno. Si chiude con un test a risposta multipla di 30 domande in 60 minuti, e il voto per il superamento è 8,00. Chi non lo supera ha diritto a un solo esame di recupero nello stesso anno, organizzato entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione del risultato e comunque non oltre il 31 dicembre. I ricorsi si possono presentare soltanto sulla prova scritta, entro due giorni lavorativi, e si decidono anch’essi in due giorni lavorativi.
Per chi arriva da fuori, l’ingresso nel corpo dei valutatori ha un prezzo e un calendario. La tassa del corso è di 1.960 lei per chi possiede già il certificato del corso di Gestione della Qualità dei Servizi Sanitari e di 2.520 lei per chi deve seguire anche quel modulo. Il corso di base ha almeno 56 ore, di cui 50 di formazione teorica e 6 di formazione pratica, mentre il modulo aggiuntivo ha 14 ore, 12 teoriche e 2 pratiche. Le due prove d’esame si valutano da 1 a 10, il voto minimo per ciascuna prova è 7,00 e la media per il conseguimento deve essere di almeno 8,00. Alla prova pratica, uno studio di caso discusso in gruppo, il punteggio si divide in 7 punti per l’applicazione delle conoscenze, 2 per il modo di presentazione e 1 per il lavoro in squadra.
Il certificato non garantisce nulla oltre. L’articolo 19 dell’allegato n. 1 dice espressamente che l’iscrizione nel registro avviene su domanda, entro il limite dei posti comunicati nell’annuncio della serie, in ordine decrescente di media. I diplomati che non ottengono un posto finiscono direttamente nella sezione «Valutatori inattivi», da cui possono essere richiamati solo quando l’Autorità ha bisogno di persone.
Il Codice di condotta elenca 35 fatti che costituiscono illeciti, dalla negligenza nella redazione delle relazioni e dai ritardi sistematici fino alla raccomandazione di società di consulenza alla struttura valutata. Il divieto di consulenza si estende ad almeno due anni prima e due anni dopo la conclusione del processo di valutazione. Le sanzioni sono tre: la cessazione della qualità di membro della commissione nella valutazione in corso, la sospensione del diritto di partecipare alle valutazioni per sei mesi e la cessazione della qualità di valutatore, con la revoca dell’attestato. L’ultima è definitiva: chi la riceve non può più iscriversi di nuovo nel registro.
Che cosa cambia rispetto a prima
La formazione non è più esternalizzata. Nella versione iniziale del decreto del 2016, i corsi erano organizzati dalla Scuola Nazionale di Sanità Pubblica, Management e Perfezionamento nel Settore Sanitario di Bucarest o da altri organismi riconosciuti dall’Autorità, ed erano questi a rilasciare il certificato. Ora l’Autorità forma da sé i propri valutatori, con formatori interni o con docenti esterni designati con decreto del presidente, ed è sempre lei a rilasciare il certificato.
L’attestato cambia durata. La versione iniziale del decreto del 2016 lo concedeva «de regulă 3 ani de la momentul emiterii», cioè di regola per 3 anni dal momento del rilascio, con vidimazioni annuali e con un test di rivalutazione ogni tre anni. Il nuovo decreto rinuncia alle vidimazioni e alla rivalutazione triennale e lo lega a un solo riferimento fisso: il 31 gennaio dell’anno successivo.
Il registro si assottiglia di una sezione. Nella versione iniziale del 2016, il registro aveva tre sezioni, «Valutatori attivi», «Valutatori inattivi» e «Valutatori esclusi». Ora ne sono rimaste due, più la sottosezione dei valutatori sospesi, e l’esclusione si traduce nella cessazione della qualità di valutatore, con il divieto di reiscrizione. In compenso, l’evidenza si organizza in tre categorie professionali, medici, infermieri e altre professioni, e chi possiede i certificati per entrambe le specializzazioni, ospedali e ambulatorio, deve scegliere un solo registro in cui essere attivo.
La condizione di anzianità si uniforma. La versione iniziale del decreto del 2016 chiedeva cinque anni di anzianità ininterrotta all’infermiere principale e due anni ai diplomati in settori affini. Ora tutti i candidati dimostrano la stessa anzianità ininterrotta di almeno due anni, nell’amministrazione pubblica sanitaria o nel settore ospedaliero, rispettivamente nel settore dei servizi sanitari per i valutatori di ambulatorio.
La soglia dei punti di formazione continua scende. Nella versione iniziale del 2016, il decreto chiedeva almeno 40 punti nei dodici mesi dall’ultima vidimazione, di cui non meno di 30 teorici e non meno di 7 pratici. Il nuovo decreto mantiene le due soglie parziali, ma rinuncia al totale di 40, quindi il minimo effettivo scende a 37 punti per anno civile. Si aggiunge una regola che non esisteva: i punti non si trasferiscono, e i documenti giustificativi si caricano entro 60 giorni lavorativi dall’emissione, altrimenti non vengono più conteggiati.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Tutte le regole stanno, per la prima volta, in un unico atto pubblicato per intero. Tre dei cinque decreti abrogati, tra cui il modello del registro e il modello dell’attestato, non erano mai comparsi nella Gazzetta Ufficiale della Romania, quindi né i valutatori né gli ospedali potevano leggerli.
- I criteri di ingresso sono scritti sulla carta, con termini precisi: cinque giorni lavorativi per l’esame delle domande, un giorno lavorativo per i ricorsi, la pubblicazione dei risultati anonimizzati sul sito e la distinzione in base al voto della prova pratica in caso di parità.
- La valutazione dell’attività di ciascun valutatore si fa dopo ogni visita, su una scheda che raccoglie anche il parere della struttura sanitaria valutata, e il valutatore ha cinque giorni lavorativi per rispondere per iscritto o per presentare ricorso.
- La quota comprende il corso di perfezionamento, quindi il valutatore non paga più separatamente la formazione obbligatoria.
- L’indagine sugli illeciti riceve un regolamento proprio, con una commissione di cinque persone, supplenti, convocazione scritta con almeno cinque giorni di anticipo e il diritto di esporre le proprie difese.
Che cosa resta un problema
- Il costo annuale si quadruplica da un giorno all’altro, senza alcuna tappa intermedia e senza una motivazione pubblicata insieme al decreto.
- La quota non si calcola in proporzione. Chi entra nel registro a dicembre paga 840 lei per un attestato che scade il 31 gennaio, poi paga altri 840 lei per continuare.
- Il termine per segnalare un illecito decorre dalla data del fatto, non dalla data in cui l’Autorità lo scopre, anche se il principale strumento di scoperta, la scheda di analisi dell’attività, si redige soltanto dopo la ricezione dei documenti.
- Il calendario annuale del perfezionamento, cioè piano approvato entro il 31 luglio e corsi tra il 1° settembre e il 31 dicembre, non poteva più essere rispettato nel 2026, perché il decreto è entrato in vigore il 24 settembre.
- Il voto annuale dell’attività diventa una soglia di sopravvivenza professionale, senza che il decreto dica come si ponderano i criteri che lo compongono.
Consigli pratici
- Se siete valutatori attivi e avete pagato 200 lei per il 2026, preparate i 640 lei rimanenti: vanno versati al più tardi entro la data in cui confermate la partecipazione al corso di perfezionamento, e la conferma si fa entro tre giorni lavorativi dall’annuncio della serie.
- Controllate i vostri dati nell’account CaPeSaRo adesso, non a gennaio. Un cambio di nome, di residenza o di posto di lavoro non comunicato entro 15 giorni lavorativi comporta la sospensione, e la sospensione blocca la partecipazione alle commissioni.
- Caricate diplomi e certificati nell’account personale entro 60 giorni lavorativi dall’emissione. Dopo questo termine non vengono più conteggiati ai fini dei punti, anche se l’attività si è svolta davvero.
- Se quest’anno non avete partecipato a nessuna visita di valutazione né ad attività di volontariato, per motivi che non dipendono da voi, raccogliete 37 punti teorici, non 30: i 7 punti pratici si possono equiparare soltanto con punti teorici aggiuntivi.
- Se vi iscrivete al corso di formazione, chiedete per iscritto il numero di posti disponibili nel registro, non soltanto il numero di posti al corso. Il certificato di conseguimento non vi dà il diritto di valutare se i posti si sono esauriti prima di voi.
- Se ricevete un decreto di sanzione, leggete per prima cosa la data in cui l’Autorità dichiara di essere venuta a conoscenza del fatto. Il termine di emissione è scritto in modo diverso in due allegati dello stesso decreto, e la differenza può superare dieci giorni.
Domande frequenti
Quanto costa adesso essere valutatore di servizi sanitari?
Che cosa succede se non pago la quota in tempo?
Per quanto tempo è valido l’attestato di valutatore?
Posso essere valutatore sia per gli ospedali sia per l’ambulatorio?
Che cosa succede se prendo un voto basso alla valutazione dell’attività?
Entro quanto tempo può essere sanzionato un valutatore?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il termine per l’emissione del decreto di sanzione è scritto in tre modi, con due momenti di decorrenza diversi. L’allegato n. 4, articolo 54 comma (1), dice che il decreto «se emite în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință de către ANMCS cu privire la săvârșirea abaterii», cioè si emette entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui l’ANMCS è venuta a conoscenza della commissione dell’illecito. L’allegato n. 5, articolo 33 comma (1), dice che il presidente stabilisce la sanzione con decreto «în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii», cioè entro 30 giorni di calendario dalla stessa data. L’allegato n. 5, articolo 21 comma (2), dice che «emiterea și comunicarea ordinului de sancționare se realizează în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data înregistrării Raportului de cercetare prealabilă», cioè l’emissione e la comunicazione del decreto di sanzione avvengono entro non più di 30 giorni dalla data di registrazione della relazione di indagine preliminare. Trenta giorni lavorativi sono 42 giorni di calendario in un intervallo senza festività legali, quindi dodici giorni in più della variante di calendario, mentre il terzo testo sposta del tutto il momento di decorrenza, dalla data in cui si apprende il fatto alla data di registrazione della relazione di indagine. Il termine decide se il decreto di sanzione è stato emesso entro o fuori il termine di legge, cioè se la sanzione può essere annullata per tardività.
- La norma che dice dove ed entro quanto tempo si impugna la sanzione rinvia a una legge inesistente, e nel testo ufficiale è rimasta stampata l’annotazione di correzione di una banca dati privata. L’allegato n. 5, articolo 33 comma (2) lettera e), prevede che il decreto contenga «termenul în care poate fi contestat și instanța competentă, potrivit Legii nr. 554/2005 privind contenciosul administrativ», cioè il termine entro il quale può essere impugnato e il giudice competente, secondo la legge n. 554/2005 sul contenzioso amministrativo. Il contenzioso amministrativo è disciplinato dalla legge n. 554/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 1154 del 7 dicembre 2004; non esiste una legge con il numero 554 del 2005 che disciplini questa materia. Il testo parallelo dell’allegato n. 4, articolo 54 comma (2) lettera e), è pubblicato nella forma «potrivit Legii nr. 554/2005 (Erată G&G: Legii nr. 554/2004) privind contenciosul administrativ», a pagina 85 dell’edizione Bis: la parentesi non è testo normativo, ma l’annotazione di correzione di un fornitore privato di legislazione, ripresa insieme al testo e rimasta nell’edizione ufficiale. Il numero corretto compare due volte nello stesso decreto, all’articolo 57 dell’allegato n. 4 e all’articolo 2 comma (1) lettera e) dell’allegato n. 5. Il rinvio è esso stesso norma, perché da esso dipendono il termine di impugnazione e il giudice competente.
- La validità dell’attestato è stabilita due volte, in modo diverso, nello stesso allegato. L’allegato n. 3, articolo 1 comma (4), definisce l’attestato come «document electronic emis de către ANMCS în condițiile prezentului ordin, valabil 12 luni», cioè documento elettronico emesso dall’ANMCS alle condizioni del presente decreto, valido 12 mesi. L’articolo 9 commi (2) e (3) dello stesso allegato dice che l’attestato si emette all’iscrizione «și este valabil până la data de 31 ianuarie a anului următor, indiferent de data la care a fost emis», cioè ed è valido fino al 31 gennaio dell’anno successivo, qualunque sia la data in cui è stato emesso. Per un valutatore iscritto in ottobre, la prima regola dà un attestato valido fino all’ottobre dell’anno successivo, la seconda lo ferma il 31 gennaio. L’attestato è il documento che conferisce il diritto di far parte delle commissioni di valutazione, quindi la differenza decide se una commissione è stata o no legalmente costituita.
Analisi della redazione
Il decreto risolve un problema reale e vecchio. Fino ad ora, il regime dei valutatori era sparso in cinque atti, tre dei quali, il modello del registro, il modello dell’attestato e il regolamento della commissione per gli illeciti, non erano mai stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Un ospedale che volesse sapere in base a quali regole viene giudicata la persona venuta a valutarlo non aveva dove guardare. Ora ha 103 pagine e un testo unitario, e questo conta più di quanto sembri, perché l’accreditamento produce effetti contrattuali sull’ospedale.
La parte in cui il decreto resta breve è proprio quella che decide la carriera del valutatore. La soglia di 7 punti per l’attività pratica è, in realtà, un voto di superamento: l’allegato n. 3 dice all’articolo 16 comma (6) lettera a) che «nota din FAAE reprezintă numărul de PFC practice obținute pentru anul respectiv», cioè il voto della scheda di analisi dell’attività del valutatore è il numero di punti di formazione continua pratici ottenuti per quell’anno, e il minimo annuale è 7. In altre parole, la media annuale delle schede di analisi dell’attività deve essere di almeno 7,00, altrimenti il valutatore esce dalla sezione degli attivi, per quanti corsi abbia seguito. L’equiparazione con punti teorici, prevista al comma (7), è riservata espressamente a chi non ha partecipato ad alcuna visita, quindi non aiuta chi ha partecipato e ha preso 6,50. La metodologia dice invece che la scheda si compila per ogni visita, in base a sei fonti, tra cui il riscontro della struttura sanitaria valutata, ma le ponderazioni restano da stabilire in seguito, con un altro decreto del presidente. Una soglia di superamento esiste, dunque, prima che il modo di calcolo sia pubblico.
Il secondo punto in cui il testo lascia un’asimmetria è il calendario. Al valutatore vengono imposti termini brevi e precisi: tre giorni lavorativi per la conferma della partecipazione al corso, cinque giorni lavorativi per il caricamento della prova di pagamento, 15 giorni lavorativi per l’aggiornamento dei dati personali, 60 giorni lavorativi per i documenti del punteggio. All’Autorità restano termini che controlla lei stessa, e che nel 2026 non ha nemmeno potuto rispettare: il piano annuale di perfezionamento si approva entro il 31 luglio, i corsi si tengono tra il 1° settembre e il 31 dicembre, e il decreto è entrato in vigore il 24 settembre, tre settimane dopo l’apertura della finestra. Il decreto non prevede alcuna regola transitoria per quest’anno, a parte quella secondo cui gli attestati emessi dopo il corso sono validi fino al 31 gennaio 2027.
Sul denaro, l’aumento arriva tutto in una volta. Gli 840 lei si pagano per intero, in un’unica rata, qualunque sia il mese in cui il valutatore entra nel registro, e la somma non viene restituita. La versione iniziale del decreto del 2016 aveva almeno una valvola, l’articolo 9 comma (7), che chiedeva il pagamento proporzionale al periodo di attività svolta nel corso dell’anno in caso di sospensione; nel nuovo testo non c’è nulla di equivalente. Aggiungendo che l’attestato scade il 31 gennaio «indiferent de data la care a fost emis», cioè qualunque sia la data in cui è stato emesso, un valutatore iscritto a dicembre paga 840 lei per al massimo due mesi di diritto di valutare, poi altri 840 lei per continuare. Rapportata alle ore, la tassa di formazione appare altrettanto disuguale: le 56 ore del corso di base costano 35 lei l’ora, mentre le 14 ore del modulo aggiuntivo, la differenza di 560 lei tra le due tasse, costano 40 lei l’ora.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un solo termine per l’emissione del decreto di sanzione, con un solo momento di decorrenza. Ora il valutatore che vuole invocare la tardività e l’Autorità che vuole evitarla leggono tre testi diversi dello stesso decreto. Una modifica di una frase, che dicesse «30 giorni lavorativi dalla data in cui l’ANMCS è venuta a conoscenza del fatto», farebbe sì che la data riportata sul decreto possa essere verificata da chiunque, senza interpretazioni.
- La correzione del rinvio alla legge sul contenzioso amministrativo n. 554/2004 e l’eliminazione dell’annotazione di banca dati dal testo ufficiale. L’effetto pratico: il destinatario della sanzione saprebbe dall’atto, non per deduzione, a quale giudice rivolgersi ed entro quanto tempo. Per ora, l’unica menzione corretta dell’allegato n. 5 sta nell’elenco degli atti all’inizio del regolamento, non nella norma che lo riguarda direttamente.
- La validità dell’attestato scritta una sola volta. La definizione dell’articolo 1 dovrebbe dire anch’essa «fino al 31 gennaio dell’anno successivo», non «12 mesi». Altrimenti una commissione di valutazione costituita a novembre con un valutatore attestato in ottobre dell’anno precedente può essere contestata sostenendo che l’attestato era scaduto, e l’ospedale valutato ha un argomento gratuito contro la relazione.
- Quota proporzionale per le iscrizioni della seconda parte dell’anno. Il pagamento integrale per uno o due mesi di attività non ha alcun rapporto con il costo del corso di perfezionamento che la quota copre, perché quel corso si tiene tra settembre e dicembre. Una regola di proporzionalità, come quella che il decreto del 2016 aveva per la sospensione, eliminerebbe la situazione in cui la stessa persona paga 1.680 lei in due mesi civili consecutivi.
- Il termine per la segnalazione dell’illecito dovrebbe decorrere dalla data della scoperta, non dalla data del fatto. I 30 giorni lavorativi dalla commissione del fatto si consumano spesso prima che la scheda di analisi dell’attività sia redatta, perché questa si fa entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione della ricezione, e la ricezione arriva dopo la visita. In pratica, il termine di 12 mesi per l’indagine resta senza oggetto per gli illeciti che proprio il sistema di valutazione dell’Autorità porta alla luce.
- La pubblicazione della griglia di ponderazioni della scheda di analisi dell’attività insieme alla metodologia, non dopo. Il voto della scheda decide se il valutatore rimane attivo, quindi i suoi criteri e le sue ponderazioni sono una norma con effetto diretto, non un dettaglio di procedura interna. Pubblicate, trasformerebbero il ricorso previsto all’articolo 6 comma (7) in un diritto che si può esercitare su argomenti, non su impressioni.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 810 del 24 settembre 2026 32 pagine PDF, 208 KB l'atto inizia a pagina 31
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Le altre edizioni citate: nr. 810 bis/2026
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
