In breve
- Tutte le organizzazioni di ricerca della Romania ricevono lo stesso regolamento quadro per le commissioni di etica: mandato di 4 anni, da 3 a 7 membri, numero dispari, senza alcuna funzione di direzione tra loro.
- Le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione, ma l’identità di chi firma resta riservata e nel registro di protocollo si scrive «anonimo». Violare tale riservatezza è un illecito disciplinare.
- La commissione di analisi ha 60 giorni per redigere la relazione, la commissione di etica altri 30 per approvarla, e la decisione viene pubblicata sul sito dell’organizzazione e vi resta almeno 2 anni.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 704 del 25 agosto 2026
Entrata in vigore: 25 agosto 2026
Un ricercatore accusato di plagio o di falsificazione di dati sarà giudicato d’ora in poi secondo le stesse regole, qualunque sia l’istituto in cui lavora: il ministro dell’Istruzione e della Ricerca ha approvato un regolamento quadro unico per le commissioni di etica delle organizzazioni di ricerca. Il decreto n. 4.665/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 704 del 25 agosto 2026, stabilisce chi può far parte della commissione, come si presenta una segnalazione, quali termini ha la procedura e quando la decisione diventa pubblica. L’atto prosegue la serie di riorganizzazioni nel campo della ricerca, dopo la ristrutturazione dell’Autorità nazionale per la ricerca, l’organismo che dà attuazione a questo decreto insieme al Consiglio Nazionale di Etica della Ricerca Scientifica, dello Sviluppo Tecnologico e dell’Innovazione.
Fino a oggi ogni istituto o università con attività di ricerca si scriveva da sé le regole di funzionamento della propria commissione di etica, entro i limiti generali della legge n. 183/2024 sullo statuto del personale di ricerca, sviluppo e innovazione. Il regolamento quadro non abolisce i regolamenti interni, ma impone loro uno schema comune da cui nessuno può discostarsi.
Il termine pratico da tenere a mente è quello di 60 giorni dall’entrata in vigore. In questo intervallo ogni organizzazione di ricerca deve elaborare il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento della commissione di etica e pubblicarlo sul sito.
Gli effetti che produce
Il primo effetto riguarda la composizione. La commissione di etica ha un numero dispari di membri, minimo 3 e massimo 7, persone di riconosciuto prestigio professionale. La presidenza e la composizione sono proposte dal consiglio scientifico e approvate con decisione della direzione dell’organizzazione.
Il secondo effetto è un elenco di incompatibilità. Non possono essere membri il direttore generale, il direttore, i loro vice, il direttore o il segretario scientifico, il direttore di filiale, il presidente del consiglio scientifico, il direttore generale amministrativo, il suo vice e il direttore di dipartimento. Non possono esserlo neppure coloro che hanno violato essi stessi le norme di buona condotta. Chi si trova in una situazione di incompatibilità ha 15 giorni lavorativi per scegliere tra le due funzioni.
Il terzo effetto è l’indipendenza dichiarata. Le commissioni agiscono in modo indipendente rispetto a qualunque altra struttura o persona dell’organizzazione e approvano le proprie procedure con delibera del consiglio scientifico.
Il quarto effetto riguarda le segnalazioni. Chiunque può rivolgersi alla commissione, per iscritto oppure online, con registrazione al protocollo. La segnalazione deve contenere in modo cumulativo la firma, i dati identificativi dell’autore e una motivazione argomentata, con esempi concreti e fonti documentali. Senza tutti e tre gli elementi la segnalazione viene respinta come inammissibile, con motivazione, entro 5 giorni lavorativi, e l’autore può ripresentarla.
Il quinto effetto è la protezione dell’autore della segnalazione. La sua identità resta riservata e nel registro di protocollo, alla voce «denunciante/istante», si scrive «anonimo». Il mancato rispetto della riservatezza costituisce illecito disciplinare. Le segnalazioni e i reclami propriamente anonimi, cioè privi di firma e di dati identificativi, non vengono presi in considerazione.
Il sesto effetto è il calendario. La commissione si riunisce entro 5 giorni dalla registrazione di una segnalazione. La commissione di analisi si pronuncia con una relazione entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della segnalazione, e la commissione di etica la approva con decisione entro 30 giorni dal ricevimento della relazione. I termini restano sospesi finché si attendono osservazioni o documenti dalle parti e non sono termini di decadenza.
Il settimo effetto è la pubblicità. La decisione viene comunicata per iscritto all’autore della segnalazione e alla persona segnalata e viene pubblicata sul sito dell’organizzazione entro 10 giorni di calendario da quando diventa definitiva, con l’anonimizzazione di chi ha segnalato. La relazione resta sul sito almeno 2 anni, ovvero per la durata della più lunga tra le sanzioni applicate.
L’ottavo effetto riguarda il diritto di difesa. La persona segnalata può prendere visione dell’intero fascicolo, previa firma, può chiedere o depositare documenti aggiuntivi e può indicare testimoni. La mancata comparizione senza giustificato motivo non blocca la procedura, la commissione può proseguire l’analisi.
Il nono effetto è il ricorso. La relazione approvata con decisione può essere impugnata entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione davanti al Consiglio Nazionale di Etica della Ricerca Scientifica, dello Sviluppo Tecnologico e dell’Innovazione, sia dalla persona ritenuta responsabile sia dall’autore della segnalazione. Se non viene impugnata, le sanzioni sono applicate dal responsabile dell’organizzazione entro 60 giorni di calendario dalla comunicazione della relazione.
Il decimo effetto è un’eccezione di competenza. Le segnalazioni che riguardano personale con funzioni di direzione, membri dei consigli di amministrazione, dei comitati direttivi, dei consigli scientifici o delle commissioni di etica, oppure persone che ricoprono cariche pubbliche, sono esaminate direttamente dal Consiglio Nazionale di Etica e non dalla commissione dell’organizzazione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il primo cambiamento è l’esistenza di uno schema comune. La legge n. 183/2024 prevedeva le attribuzioni delle commissioni di etica e le sanzioni, ma l’organizzazione concreta restava a discrezione di ciascun ente. D’ora in poi il regolamento interno si scrive sopra un quadro identico per tutti.
Il secondo cambiamento è la condizione di ammissibilità scritta in modo esplicito. I tre elementi cumulativi, firma, dati identificativi e motivazione argomentata con esempi e fonti, trasformano il controllo di ammissibilità in una verifica oggettiva e non in una valutazione discrezionale.
Il terzo cambiamento è l’obbligo di anonimizzazione al momento della pubblicazione. La decisione diventa pubblica, il nome di chi ha segnalato no.
Il quarto cambiamento è la formalizzazione dell’imparzialità. I membri della commissione di analisi presentano una dichiarazione sostitutiva sull’imparzialità e una dichiarazione di riservatezza, entrambe con il modello riportato negli allegati n. 1 e 2 al regolamento, entro un massimo di 5 giorni lavorativi dalla nomina.
Il quinto cambiamento è il divieto di commentare il caso. Nessuna delle persone coinvolte, dai membri della commissione ai testimoni e alla direzione dell’organizzazione, può esprimere pubblicamente o all’interno dell’ente un’opinione sulla responsabilità della persona sottoposta a verifica prima della decisione finale.
Il sesto cambiamento è il modello standard di relazione e di decisione. Gli allegati n. 3 e 4 ne danno la struttura esatta: sintesi della segnalazione, verifica della competenza, base giuridica, documenti esaminati, analisi, conclusioni in fatto e in diritto, misure ed esito della votazione.
Il settimo cambiamento è il riconoscimento delle sedute online. Le sedute possono svolgersi in presenza, online oppure in forma ibrida, e la registrazione è possibile solo con il consenso di tutti i partecipanti.
Ciò che non cambia sono le sanzioni. Restano quelle previste dall’art. 63 della legge n. 183/2024 e vengono applicate con decisione del responsabile dell’organizzazione di ricerca.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Un ricercatore sa in anticipo quali termini ha la procedura e quali diritti di difesa gli sono riconosciuti, qualunque sia l’istituto in cui lavora.
- L’esclusione delle funzioni di direzione dalla commissione di etica riduce la pressione gerarchica su un’indagine interna.
- L’identità dell’autore della segnalazione è protetta espressamente e la violazione di tale protezione è essa stessa un illecito disciplinare.
- Le decisioni vengono pubblicate, quindi la prassi diventa verificabile dall’esterno dell’ente.
- Le segnalazioni contro la direzione vanno direttamente al Consiglio Nazionale di Etica e non a una commissione subordinata alla persona segnalata.
- I modelli standard degli allegati risparmiano alle commissioni ogni improvvisazione procedurale.
Che cosa resta un problema
- I termini non sono di decadenza e restano sospesi finché si attendono documenti, quindi una procedura può durare ben oltre i 90 giorni complessivi.
- Le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione, il che lascia fuori le denunce di chi teme ritorsioni.
- Il quorum e le modalità di lavoro restano a discrezione di ciascuna organizzazione, quindi possono differire sensibilmente da un istituto all’altro.
- Il regolamento non prevede alcuna sanzione per l’organizzazione che non pubblica il proprio regolamento entro i 60 giorni.
- La presenza alle audizioni è obbligatoria anche per i testimoni e la mancata comparizione ingiustificata può essere trattata come illecito disciplinare.
- La responsabilità giuridica per le decisioni della commissione ricade sull’organizzazione di ricerca e non sui membri che le adottano.
Consigli pratici
- Se lavorate in un’organizzazione di ricerca, seguite il sito dell’ente nei prossimi 60 giorni. Lì devono comparire il regolamento interno della commissione di etica, la decisione sulla composizione e le modalità di presentazione di una segnalazione.
- Quando formulate una segnalazione, includete tutti e tre gli elementi richiesti: la firma, i dati identificativi completi e una motivazione con esempi concreti e fonti. La mancanza di uno solo porta al rigetto per inammissibilità.
- Conservate il numero di protocollo della segnalazione. Viene comunicato all’indirizzo di contatto indicato ed è il riferimento da cui decorrono i termini.
- Se siete la persona segnalata, chiedete per iscritto l’accesso all’intero fascicolo. È un diritto espresso e la comunicazione avviene previa firma.
- Se sospettate un conflitto di interessi in capo a un membro della commissione di analisi, chiedetene per iscritto l’esclusione. La commissione decide con votazione, senza il membro interessato.
- Il ricorso al Consiglio Nazionale di Etica si presenta entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione. Scaduto il termine, le sanzioni vengono applicate.
- Se la segnalazione riguarda un direttore, un membro del consiglio di amministrazione o del consiglio scientifico, inviatela direttamente al Consiglio Nazionale di Etica. La commissione dell’organizzazione non è competente in questi casi.
Domande frequenti
Posso rivolgermi alla commissione di etica se non lavoro in quell’organizzazione?
La mia segnalazione resta riservata?
Quanto dura la procedura?
Che cosa faccio se non sono soddisfatto della relazione?
Dove posso vedere le decisioni della commissione?
Chi non può far parte della commissione di etica?
La seduta si può tenere online?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- L’art. 12 comma (6) attribuisce la motivazione della relazione all’organo sbagliato. Il testo chiede che la relazione contenga «considerentele pentru care comisia de etică a înlăturat argumentele formulate de autorul sesizării», le ragioni per cui la commissione di etica ha disatteso gli argomenti formulati dall’autore della segnalazione. La relazione è però redatta e adottata dalla commissione di analisi, secondo l’art. 10 comma (8) e l’art. 12 comma (2), mentre la commissione di etica interviene soltanto dopo, con la decisione di approvazione o di rigetto prevista all’art. 12 comma (7). La formula corretta sarebbe «comisia de analiză», la commissione di analisi.
- L’art. 9 comma (4) fissa un tetto più basso della soglia minima. La relazione resta sul sito «pe o durată maximă egală cu durata cea mai mare a sancțiunilor adoptate, dar nu mai puțin de 2 ani», per una durata massima pari alla più lunga delle sanzioni adottate, ma non inferiore a 2 anni. Quando la sanzione applicata non ha durata oppure ne ha una inferiore a due anni, il tetto si colloca sotto il minimo indicato nella stessa frase, e quando la relazione è di rigetto, nel senso dell’art. 10 comma (8), non esiste alcuna sanzione da cui calcolare il tetto, mentre l’obbligo dei due anni resta.
- L’allegato n. 3, punto 2.1, parla di ricorso invece che di segnalazione. Il modello di relazione si chiude con la formula «membrii comisiei de analiză au procedat la analiza documentelor primite în cadrul contestației», i membri della commissione di analisi hanno esaminato i documenti ricevuti nell’ambito del ricorso, benché l’intero modello riguardi la definizione di una segnalazione. Il ricorso non arriva alla commissione di analisi, ma al CNECSDTI, secondo l’art. 9 comma (6).
- L’art. 2 comma (3) e l’art. 14 comma (1) attribuiscono lo stesso documento ad autori diversi. Nel primo, le commissioni di etica «își elaborează regulamentul de organizare și funcționare propriu», elaborano il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato con delibera del consiglio scientifico. Nel secondo, «organizațiile de cercetare elaborează propriul regulament de organizare și funcționare a comisiilor de etică», le organizzazioni di ricerca elaborano il regolamento di organizzazione e funzionamento delle commissioni di etica, pubblicato sul sito, senza alcuna menzione di approvazione. I due commi non possono essere applicati contemporaneamente.
- L’art. 12 comma (4) presuppone la colpevolezza prima della conclusione. «Fiecare membru al comisiei de analiză propune una din sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare», ogni membro della commissione di analisi propone una delle sanzioni previste dalla normativa vigente, benché l’art. 10 comma (8) preveda espressamente anche la relazione di rigetto e l’allegato n. 3, punto 3, abbia come variante «se respinge ca nefondată», si respinge in quanto infondata. Nella stessa logica, l’art. 12 comma (6) chiede che la relazione contenga «faptele care au condus la sancționarea persoanei vizate», i fatti che hanno portato alla sanzione della persona interessata, formula che a una relazione di rigetto non si adatta.
Analisi della redazione
Il problema reale che il decreto risolve è di equità procedurale. La legge n. 183/2024 stabiliva le attribuzioni delle commissioni di etica e le sanzioni, ma non il modo in cui vi si arriva, sicché due ricercatori accusati dello stesso fatto potevano attraversare, in due istituti vicini, procedure senza nulla in comune: termini diversi, diritti di difesa diversi, pubblicità diversa del risultato. Il regolamento quadro chiude questo vuoto e introduce elementi che quasi ovunque mancavano, fra i quali il diritto della persona segnalata di conoscere l’intero fascicolo, previa firma, e l’esclusione delle funzioni di direzione dalla commissione, dal direttore generale fino al direttore di dipartimento, nell’elenco dell’art. 3 comma (3) lettera a).
L’uniformazione si ferma però esattamente dove conterebbe di più. L’art. 7 comma (1) lascia il quorum e la procedura di lavoro alla scelta di ciascuna organizzazione, e la commissione può avere da 3 a 7 membri. Il risultato è che il numero di voti necessario per accertare una violazione della buona condotta resta una variabile locale, benché tutto il resto della procedura sia stato standardizzato. Un atto che fissa con precisione 60 giorni per la relazione, 30 per la decisione, 20 giorni lavorativi per il ricorso e 5 giorni lavorativi per le dichiarazioni di imparzialità non ha ragione di evitare l’unica cifra che decide la sorte del fascicolo.
La seconda crepa riguarda la riservatezza dell’autore della segnalazione. L’art. 8 comma (3) la garantisce al protocollo, dove nel registro degli atti in entrata si scrive «anonim», anonimo, e l’art. 8 comma (6) la trasforma in illecito disciplinare se violata. Solo che l’art. 11 comma (1) riconosce alla persona segnalata il diritto di conoscere il «conținutul integral al dosarului», il contenuto integrale del fascicolo, e il fascicolo comincia con una segnalazione che, per l’art. 8 comma (4), deve portare la firma e i dati identificativi dell’autore. L’anonimizzazione è richiesta espressamente soltanto al momento della pubblicazione, dall’art. 13 comma (1). In un istituto in cui chi firma è di regola il subordinato della persona segnalata, la differenza fra i due momenti è tutto quello che conta.
Infine, i termini sono scritti come obblighi, ma funzionano come intenzioni. L’art. 9 comma (2) dice che non sono termini di decadenza, e il comma (3) li sospende per tutto il periodo in cui si attendono osservazioni o documenti dalle parti, senza alcun limite a questa attesa. I 60 più 30 giorni possono diventare quanti si vuole, e l’unica conseguenza del loro superamento è che non ce n’è nessuna. Lo stesso vale per l’obbligo dell’art. 14 comma (1): ogni organizzazione deve pubblicare il proprio regolamento entro 60 giorni, ma nessuno verifica e nulla accade se non lo fa.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il quorum e la maggioranza, scritti nel regolamento quadro. L’art. 7 comma (1) dovrebbe fissare una soglia unica, per esempio la presenza di due terzi dei membri e il voto della maggioranza dei membri in carica. In pratica, lo stesso fatto avrebbe bisogno dello stesso sostegno in commissione, indipendentemente dal fatto che l’istituto abbia scelto una commissione di 3 o di 7 membri.
- Un limite alla sospensione dei termini. L’art. 9 comma (3) andrebbe integrato con un termine massimo entro cui la parte può rispondere, per esempio 15 giorni lavorativi, decorso il quale la procedura prosegue con i documenti disponibili. In pratica, un fascicolo non potrebbe più restare aperto all’infinito perché si attende una comunicazione che non arriva.
- L’anonimizzazione all’accesso al fascicolo, non soltanto alla pubblicazione. L’art. 11 comma (1) dovrebbe dire espressamente che il fascicolo è comunicato alla persona segnalata con i dati identificativi dell’autore della segnalazione oscurati, come chiede l’art. 13 comma (1) al momento della pubblicazione. In pratica, la protezione promessa al protocollo reggerebbe fino alla fine della procedura, e non soltanto fino alla prima consultazione del fascicolo.
- Un percorso per le segnalazioni documentate ma non firmate. L’art. 5 comma (1) lettera b) consente già alla commissione di attivarsi d’ufficio. Il regolamento potrebbe prevedere che una segnalazione priva di dati identificativi, ma accompagnata da prove verificabili, sia trasmessa alla commissione di etica perché decida se attivarsi d’ufficio. In pratica, un segnale documentato non andrebbe più perduto perché l’autore teme ritorsioni, senza che per questo si apra la porta ai reclami non sostenuti.
- Un registro pubblico della conformità. L’Autorità nazionale per la ricerca e il CNECSDTI potrebbero tenere un elenco con i collegamenti ai regolamenti pubblicati in base all’art. 14 comma (1) e alle decisioni pubblicate in base all’art. 13 comma (1). In pratica, si vedrebbe a colpo d’occhio chi abbia rispettato il termine di 60 giorni e si potrebbe confrontare la prassi reale delle commissioni fra un istituto e l’altro.
- La sorte del mandato già iniziato. L’art. 4 comma (2) prevede la nomina di un sostituto entro 15 giorni, ma non dice se questi subentri per il resto del mandato di 4 anni stabilito all’art. 2 comma (2), né che cosa accada ai fascicoli in lavorazione alla data della sostituzione. In pratica, si saprebbe se un’analisi già avviata riparta da capo oppure prosegua con la nuova composizione.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 704 del 25 agosto 2026 8 pagine PDF, 77 KB l'atto inizia a pagina 3
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