In breve
- Il Decreto del ministro della cultura n. 3.180/2026 riapre, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità che un museo, un istituto di ricerca o un’università privi di una propria autorizzazione all’immersione svolgano ricerca archeologica sott’acqua, collaborando con un’unità autorizzata dal Centro Sommozzatori. La regola ordinaria, dalla quale si deroga, richiede che l’istituzione organizzatrice sia essa stessa autorizzata ad attività con sommozzatori.
- La deroga non è nuova, è la terza. La prima fu concessa nel 2022 ed è scaduta il 2 novembre 2023, la seconda fu concessa nel dicembre 2023 ed è scaduta il 15 novembre 2024. Tra la scadenza della seconda e la pubblicazione di questo decreto sono passati 665 giorni nei quali l’eccezione semplicemente non esisteva, e il decreto non dice nulla su che cosa accada alle pratiche di quell’intervallo.
- La posta in gioco va oltre l’archeologia. La ricerca archeologica si svolge solo sulla base dell’autorizzazione del Ministero della Cultura e, fino alla liberazione dal vincolo archeologico, il terreno indagato è tutelato come sito, ai sensi dell’art. 5 comma (9) e (14) dell’Ordinanza del Governo n. 43/2000. Per un porto, un cavo sottomarino, una condotta o una fondazione di eolico offshore, il blocco nell’autorizzazione si traduce direttamente in blocco del cantiere.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 773 dell’11 settembre 2026
Entrata in vigore: 11 settembre 2026, data della pubblicazione
Le istituzioni pubbliche che non hanno sommozzatori propri possono di nuovo chiedere l’autorizzazione alla ricerca archeologica sott’acqua, dopo quasi due anni in cui non avevano modo di farlo. Il Decreto del ministro della cultura n. 3.180 del 7 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 773 dell’11 settembre 2026, aggiunge alla procedura di autorizzazione un comma nuovo, che consente loro di collaborare con un’unità autorizzata dal Centro Sommozzatori fino al 31 dicembre 2027. È il secondo decreto del Ministero della Cultura con effetto diretto sui cantieri che MonitorLegal analizza quest’anno, dopo quello che ha fissato termini perentori per i lavori sugli edifici vincolati come monumento storico.
La procedura modificata è l’allegato al Decreto del ministro della cultura e del patrimonio nazionale n. 2.562/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 768 del 17 novembre 2010. Essa stabilisce quali documenti si presentano, dove e in quanto tempo si risponde per ciascuna delle autorizzazioni di ricerca archeologica: sistematica, preventiva, di sorveglianza, di diagnosi e per l’uso del metal detector.
Il capitolo sul patrimonio culturale subacqueo è stato aggiunto soltanto nel 2022, con il Decreto del ministro della cultura n. 3.444/2022. Patrimonio culturale subacqueo significa, nella definizione della Convenzione UNESCO accettata dalla Romania con la legge n. 99/2007, le tracce dell’esistenza umana di carattere culturale, storico o archeologico rimaste sott’acqua, in parte o del tutto, per più di 100 anni. In pratica: relitti, porti sommersi, insediamenti coperti da bacini artificiali, carichi di navi sulla piattaforma continentale del Mar Nero.
La regola sostanziale introdotta allora è severa. L’art. 182 comma (3) della procedura stabilisce che, nelle ricerche subacquee che comportano immersioni, per istituzione organizzatrice si intende l’istituzione pubblica di ambito museale, di ricerca o di istruzione superiore che è autorizzata a eseguire attività con sommozzatori dal Centro Sommozzatori, struttura specializzata del Ministero della Difesa Nazionale. In altre parole, non basta avere archeologi, serve anche un’autorizzazione militare all’immersione intestata all’istituzione.
Che cosa cambia il decreto, punto per punto
Il decreto ha tre punti, tutti nell’Art. I, e un Art. II che si limita a disporne la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania.
Il punto 2 è quello che fa il lavoro. All’art. 183 viene introdotto un comma nuovo, il comma (12): fino al 31 dicembre 2027, in deroga all’art. 182 comma (3), le istituzioni organizzatrici non autorizzate a eseguire attività con sommozzatori possono collaborare con un’unità autorizzata dal Centro Sommozzatori per la prospezione, la ricerca scientifica e l’archeologia subacquea o per altre attività subacquee a sostegno dell’archeologia subacquea. Il testo fornisce anche esempi di tali attività: lo studio dell’ambiente subacqueo, la raccolta e la registrazione di informazioni su costruzioni, impianti, ecosistemi o fondale.
Il punto 3 coordina la conseguenza. L’art. 183 comma (2) viene riscritto in modo da rinviare al comma (12) e mantiene il limite: con la collaborazione, l’istituzione organizzatrice affida all’unità autorizzata soltanto le attività di sostegno alla ricerca, tramite lo svolgimento delle attività subacquee. La ricerca archeologica resta, giuridicamente, dell’istituzione organizzatrice.
Il punto 1 coordina il documento da allegare alla pratica. L’art. 182 comma (5) lett. a) richiede che l’istituzione presenti, insieme alla documentazione, una dichiarazione sostitutiva in cui attesta di soddisfare una delle condizioni: o è essa stessa autorizzata, ai sensi del comma (3), oppure rientra nella deroga. Il rinvio contenuto nella dichiarazione passa dal comma (11) al comma (12).
La firma sull’atto è quella del ministro della cultura, Demeter András István, e la data dell’atto è il 7 settembre 2026. Dalla firma alla pubblicazione sono passati quattro giorni.
Gli effetti che produce
La nuova formulazione si applica dall’11 settembre 2026, data della pubblicazione. L’Art. II non prevede una data successiva e l’art. 12 comma (3) della legge n. 24/2000 stabilisce che gli atti normativi di cui all’art. 11 comma (1), a eccezione delle leggi e delle ordinanze, entrano in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania se al loro interno non è prevista una data successiva. Il termine di 3 giorni, che i lettori associano all’entrata in vigore, riguarda le leggi e le ordinanze emanate in base a una legge speciale di delega, non i decreti ministeriali.
Il primo effetto è che una pratica presentata dopo l’11 settembre 2026 può contenere una dichiarazione che rinvia a una disposizione in vigore. Fino a quel giorno il modulo richiedeva una dichiarazione sul rispetto delle condizioni del comma (3) o dell’art. 183 comma (11), e la seconda alternativa era scaduta il 15 novembre 2024. Chi non era autorizzato dal Centro Sommozzatori non aveva nulla da dichiarare.
Il secondo effetto riguarda la ricerca preventiva, cioè quella che si svolge prima di un investimento. Ai sensi dell’art. 2 comma (9) dell’Ordinanza del Governo n. 43/2000, la ricerca archeologica preliminare è obbligatoria in tutti i casi di rilascio delle autorizzazioni ambientali per le zone con patrimonio archeologico, e i suoi costi sono, ai sensi del comma (11) dello stesso articolo, a carico del titolare dell’investimento. Per i lavori in acqua, questa ricerca ha bisogno di un’istituzione organizzatrice che possa svolgerla legalmente e, con l’eccezione riaperta, l’elenco delle istituzioni che possono essere ingaggiate come organizzatore torna ad allargarsi.
Il terzo effetto è quello che interessa un costruttore. La liberazione dal vincolo archeologico è, nella definizione dell’art. 5 comma (2) della stessa ordinanza, la procedura con cui si conferma che un terreno nel quale è stato individuato patrimonio archeologico può essere restituito alle attività umane correnti, e il certificato che la sancisce è l’atto amministrativo che annulla il regime di tutela istituito in precedenza. Il comma (14) dice chiaramente che, fino alla liberazione, il terreno indagato è tutelato come sito archeologico, e il comma (15) lega l’autorizzazione dei lavori di costruzione o di demolizione nelle zone con patrimonio archeologico al parere del Ministero della Cultura. Il certificato è rilasciato dagli uffici decentrati del ministero, cioè dalle direzioni distrettuali per la cultura, ai sensi dell’art. 13 lett. d), mentre per gli investimenti, a eccezione delle abitazioni private situate fuori dalle zone di interesse archeologico prioritario, la relazione di ricerca va alla Commissione Nazionale di Archeologia. I certificati rilasciati senza la sua approvazione sono nulli di diritto, ai sensi dell’art. 6 comma (6).
Il quarto effetto è quello che manca: le disposizioni transitorie. Non si dice che cosa accada a una pratica presentata nell’agosto 2026 e definita dall’ufficio competente a settembre, né alle ricerche avviate tra il 15 novembre 2024 e il 10 settembre 2026 in collaborazione con un’unità autorizzata, senza copertura nel testo. Poiché il decreto non retroagisce, quelle situazioni restano da valutare caso per caso.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il confronto con le formulazioni precedenti mostra che non siamo davanti a una misura nuova, ma alla terza ripetizione della stessa misura, con il terzo termine.
Il Decreto del ministro della cultura n. 3.444 del 1° novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.063 del 2 novembre 2022, ha introdotto nella procedura il punto IV, «Autorizzazione della ricerca archeologica del patrimonio culturale subacqueo», comprendente gli articoli da 182 a 184. Lo stesso decreto ha scritto la deroga, all’art. 183 comma (1), con termine al 2 novembre 2023. La finestra di allora è durata esattamente 365 giorni dalla pubblicazione.
Un anno più tardi, il Decreto del ministro della cultura n. 3.621 del 5 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.125 del 13 dicembre 2023, ha ripetuto l’operazione: ha aggiunto il comma (11), con termine al 15 novembre 2024, e vi ha spostato i rinvii dell’art. 182 comma (5) lett. a) e dell’art. 183 comma (2). Quel decreto è però uscito 41 giorni dopo la scadenza della prima deroga, e la finestra che ha aperto è durata 338 giorni.
Il decreto n. 3.180/2026 fa esattamente quel che ha fatto quello del 2023, con tre differenze. Il termine è più lungo, 476 giorni dalla pubblicazione al 31 dicembre 2027. Il ritardo è molto maggiore, 665 giorni dalla scadenza della deroga precedente. E il preambolo, a differenza di quello del decreto del 2022, non richiama più l’art. 7 punto 1 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, ma soltanto le basi giuridiche dell’Ordinanza del Governo n. 43/2000 e della Decisione del Governo n. 90/2010.
Una cosa non è cambiata: nessuno dei due commi scaduti è stato abrogato. Dopo questo decreto, l’art. 183 contiene tre commi che dicono quasi la stessa cosa, il comma (1) con termine nel 2023, il comma (11) con termine nel 2024 e il comma (12) con termine nel 2027, più un comma (2) che rinvia soltanto all’ultimo di essi.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Ripara un blocco reale. Dal 15 novembre 2024 un’istituzione pubblica priva di autorizzazione propria all’immersione non aveva più una base per presentare la pratica di ricerca subacquea.
- Il termine è il più generoso dei tre, 476 giorni dalla pubblicazione, contro i 365 del 2022 e i 338 del 2023.
- Il coordinamento interno è completo. Il decreto modifica nello stesso testo sia la dichiarazione dell’art. 182 comma (5) lett. a) sia il rinvio dell’art. 183 comma (2), quindi il richiedente non resta con un documento che rinvia a un comma scaduto.
- Il requisito sostanziale resta. L’unità collaboratrice deve essere autorizzata sempre dal Centro Sommozzatori, e ciò che le si può affidare si limita alle attività subacquee di sostegno, non alla ricerca archeologica in sé.
- I musei distrettuali e le università tornano a essere possibili organizzatori per le ricerche preventive richieste nei lavori in acqua, senza dover mantenere un corpo proprio di sommozzatori.
Che cosa resta un problema
- Non copre il vuoto. I 665 giorni senza deroga restano privi di trattamento, e il decreto non contiene alcuna disposizione transitoria per le pratiche presentate o le ricerche avviate in quell’intervallo.
- È la terza proroga di una misura chiamata eccezione. Dei 1.885 giorni trascorsi dal 2 novembre 2022 al 31 dicembre 2027, la deroga ne copre 1.179, mentre 706 restano scoperti.
- I commi (1) e (11), con termini scaduti nel 2023 e nel 2024, restano nel testo. Chi apre l’art. 183 legge tre commi quasi identici e deve dedurre da sé quale di essi produca ancora effetti.
- La data del 31 dicembre 2027 è una data fissa, non un meccanismo. Nulla nell’atto lega la scadenza della deroga al numero di istituzioni che nel frattempo si sono autorizzate, quindi nulla impedisce una quarta proroga, ancora in ritardo.
- Dall’atto non si può sapere quante istituzioni pubbliche di ambito museale, di ricerca o di istruzione superiore abbiano nel frattempo ottenuto l’autorizzazione propria dal Centro Sommozzatori, cioè esattamente la cifra che giustificherebbe o smentirebbe la proroga.
Consigli pratici
- Se la vostra istituzione non è autorizzata dal Centro Sommozzatori, verificate anzitutto l’autorizzazione del partner. La deroga funziona soltanto con un’unità autorizzata proprio dal Centro Sommozzatori per la prospezione, la ricerca scientifica e l’archeologia subacquea oppure per altre attività subacquee a sostegno dell’archeologia.
- Aggiornate la dichiarazione sostitutiva. Dall’11 settembre 2026 essa deve rinviare all’art. 183 comma (12), non al comma (11). Un modulo vecchio rinvia a un comma scaduto.
- Non confondete la collaborazione con il subappalto della ricerca. L’art. 183 comma (2) consente di affidare all’unità autorizzata soltanto le attività subacquee di sostegno. La responsabilità scientifica e l’autorizzazione restano dell’istituzione organizzatrice.
- Comunicate al Centro Sommozzatori l’avvio della ricerca. L’art. 182 comma (5) lett. c) richiede la comunicazione del periodo stimato, del luogo di svolgimento e del personale con compiti nell’attività di immersione.
- Preparate il progetto scientifico nella forma richiesta dall’allegato alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, ai sensi dell’art. 182 comma (4). Senza di esso la pratica non è completa e il termine di definizione non comincia nemmeno a decorrere.
- Come investitori, collocate la ricerca archeologica nel cronoprogramma del progetto, non in coda. I costi sono a carico del titolare dell’investimento, e il certificato di liberazione dal vincolo archeologico rilasciato senza l’approvazione della Commissione Nazionale di Archeologia è nullo di diritto.
- Calcolate i termini della procedura prima di promettere una data di inizio dei lavori. Il ministero ha 15 giorni di calendario per dirvi che cosa manca nella pratica, voi avete 10 giorni per integrarla, a pena di rigetto, e la decisione arriva entro un massimo di 30 giorni di calendario dalla pratica completa.
Domande frequenti
Chi riguarda, in concreto, questo decreto?
Che cosa significa liberazione dal vincolo archeologico e perché conta per un cantiere?
Da quando si applica?
Che cosa accade a una pratica presentata prima dell’11 settembre 2026?
Perché è la terza volta che si proroga la stessa eccezione?
Dove trovo il testo integrale del decreto?
Analisi della redazione
Il decreto risolve un problema reale e lo risolve correttamente sul piano tecnico. I tre punti si tengono insieme: si introduce il comma nuovo, vi si sposta il rinvio della dichiarazione dell’art. 182 comma (5) lett. a) e si riscrive l’art. 183 comma (2), così che chi legge la procedura da un capo all’altro non resti con un rinvio morto. È più di quanto si faccia in molti decreti di modifica, dove il coordinamento viene dimenticato proprio sul documento che il richiedente deve compilare.
Il problema non è che cosa dice l’atto, ma il suo ritmo. La deroga è stata scritta nel 2022 con termine al 2 novembre 2023 ed è stata prorogata solo il 13 dicembre 2023, 41 giorni dopo la scadenza. La seconda volta il termine era il 15 novembre 2024, e la proroga arriva ora, 665 giorni dopo. Sommando, dal 2 novembre 2022 al 31 dicembre 2027 ci sono 1.885 giorni, dei quali l’eccezione ne copre 1.179 e ne lascia scoperti 706. Detto altrimenti, in più di un terzo del periodo che il Ministero della Cultura tratta come transizione, la transizione non è esistita in diritto. Non è una svista isolata, è uno schema che si ripete identico, e ogni volta chi paga non è il ministero, ma l’istituzione che ha preparato una pratica e non aveva nulla da dichiarare.
La seconda osservazione nasce dall’accostamento dei termini della stessa procedura, non dalla lettura del decreto. L’art. 16 comma (2) concede all’ufficio competente 15 giorni di calendario solo per constatare che la pratica è incompleta e avvisare il richiedente. L’art. 16 comma (3) concede al richiedente 10 giorni per presentare quanto richiesto, e il comma (4) sanziona il ritardo con il rigetto della domanda. L’art. 17 comma (1) aggiunge un massimo di 30 giorni di calendario dalla pratica completa alla decisione. L’amministrazione si prende dunque fino a 45 giorni, quattro volte e mezzo più dei 10 che lascia al richiedente, e l’unica sanzione per ritardo prevista dalla procedura grava sul richiedente. Lo stesso rapporto si vede nei ricorsi: 5 giorni per chi è insoddisfatto, 10 giorni per la commissione che esamina il suo ricorso.
La terza osservazione riguarda l’età della procedura. L’allegato al Decreto n. 2.562/2010 ha, alla data di pubblicazione di questo decreto, 5.777 giorni, cioè 15 anni e quasi 10 mesi, ed è già stato modificato quattro volte, con il portale legislativo che conserva versioni consolidate alle date del 3 maggio 2011, 19 marzo 2021, 2 novembre 2022 e 13 dicembre 2023. Sopra un testo scritto per la ricerca sulla terraferma si è aggiunto nel 2022 un capitolo sulle immersioni, e sopra di esso si sovrappongono ora tre commi di eccezione, due dei quali scaduti e nessuno abrogato. Non è un problema di legittimità, è un problema di leggibilità, e si paga allo sportello, da chi deve compilare la pratica senza sbagliare il rinvio.
Che cosa andrebbe cambiato
- L’abrogazione espressa dell’art. 183 commi (1) e (11). Sono commi con termini scaduti nel 2023 e nel 2024, che ormai legge solo chi cerca l’errore. Effetto: l’art. 183 avrebbe un solo testo di deroga e il rischio che un richiedente rinvii nella dichiarazione al comma sbagliato sparirebbe.
- La sostituzione della data fissa con una condizione verificabile. Invece di «fino al 31 dicembre 2027», la deroga potrebbe operare finché il numero di istituzioni pubbliche autorizzate dal Centro Sommozzatori non raggiunge una soglia annunciata, con valutazione annuale pubblicata. Effetto: la proroga smetterebbe di essere una sorpresa amministrativa e diventerebbe una decisione argomentata con cifre.
- Una disposizione transitoria per le pratiche in corso. Una sola frase che dica che le dichiarazioni presentate prima dell’entrata in vigore si considerano rese ai sensi del comma (12) e che non si richiede il rifacimento della documentazione. Effetto: le domande che si trovano nei 30 giorni di definizione non vengono respinte per un rinvio cambiato tra la presentazione e la decisione.
- Una clausola di riattivazione, per il caso in cui la proroga tardi di nuovo. La deroga potrebbe essere scritta come applicabile fino alla data in cui l’istituzione ottiene l’autorizzazione propria, ma non oltre un termine determinato, con effetto che riprende di diritto a ogni proroga. Effetto: un vuoto come quello di 665 giorni non lascerebbe più senza base né le pratiche presentate né le ricerche già avviate.
- Il riequilibrio dei termini degli articoli 16 e 17 della procedura. Dieci giorni per integrare una pratica con elaborati tecnici, planimetria e ortofotopiano, contro 15 giorni nei quali l’amministrazione si limita a segnalare le mancanze, è un rapporto difficile da sostenere. Effetto: meno rigetti per motivi formali e meno pratiche da ricominciare da zero.
- La ripubblicazione della procedura in forma consolidata. Dopo cinque modifiche in quasi 16 anni, il testo meriterebbe di essere ripubblicato con una numerazione pulita, al posto della sequenza di articoli con indici. Effetto: il richiedente, l’archeologo e l’investitore leggono lo stesso testo, e i rinvii dei moduli non devono più essere verificati su quattro atti diversi.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 773 dell'11 settembre 2026 16 pagine PDF, 103 KB l'atto inizia a pagina 5
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
