In breve

  • L’Ordine dei fisioterapisti della Romania ha riscritto per intero la metodologia con cui tornano alla professione i fisioterapisti che hanno avuto una pausa lunga. Il tirocinio pratico obbligatorio scende da 420 a 150 ore per un’interruzione tra 5 e 10 anni e da 700 a 250 ore per una superiore a 10 anni. La ripartizione obbligatoria per settori, muscoloscheletrico, neurologia e respiratorio, cardiovascolare o pediatria, sparisce e resta una semplice raccomandazione.
  • Cambia anche chi finisce nella procedura. La soglia passa da «superiore a 5 anni» ad «almeno 5 anni consecutivi», e l’esenzione di cui godeva il fisioterapista con almeno un anno di attività negli ultimi cinque non esiste più. In compenso, l’elenco di chi salta il tirocinio pratico e sostiene soltanto la prova teorica cresce da una sola situazione, i congedi per la cura del figlio, a quattro.
  • Il mancato superamento di una delle prove non è più una questione di scelta. L’art. 9 comma (7) dice che la procedura si ripete per intero, quindi anche la prova teorica già superata, a differenza del testo precedente, dove la ripetizione avveniva su richiesta del candidato. Le domande presentate prima dell’11 settembre 2026 si decidono secondo le regole nuove.
Atto: Delibera del Consiglio nazionale dell’Ordine dei fisioterapisti della Romania n. 123/2026 per la modifica dell’allegato alla Delibera del Consiglio nazionale dell’Ordine dei fisioterapisti della Romania n. 82/2026 sull’approvazione della Metodologia di riattestazione della competenza professionale dei fisioterapisti
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 771 dell’11 settembre 2026
Entrata in vigore: 11 settembre 2026, data della pubblicazione

Un fisioterapista che si è fermato per più di dieci anni e vuole tornare alla professione svolge ora 250 ore di pratica sorvegliata, non 700. L’Ordine dei fisioterapisti della Romania ha sostituito integralmente la metodologia di riattestazione della competenza professionale che aveva approvato 65 giorni prima, e la nuova formulazione taglia il tirocinio pratico di quasi due terzi in entrambe le categorie di anzianità. La tassa resta la stessa: i 750 lei introdotti in agosto, descritti su MonitorLegal nell’articolo I fisioterapisti che tornano a esercitare pagano una nuova tassa di 750 lei, si pagano allo stesso modo, per un tirocinio quasi tre volte più breve.

La riattestazione è la procedura con cui un fisioterapista che non lavora da un periodo lungo riacquista il diritto di libero esercizio. Senza di essa non ottiene l’autorizzazione e il visto annuale, quindi non può esercitare legalmente. L’Ordine è l’autorità competente nel settore, secondo l’art. 19 della legge n. 229/2016, e l’art. 21 della stessa legge gli attribuisce il compito di autorizzare e di controllare l’esercizio della professione.

La metodologia era passata nella Gazzetta Ufficiale della Romania l’8 luglio 2026, come allegato alla Delibera n. 82/2026. Il 27 agosto il Consiglio nazionale ha adottato la Delibera n. 123/2026, che sostituisce l’allegato con un altro, riscritto articolo per articolo. La pubblicazione è arrivata l’11 settembre 2026, nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 771, Parte I, pagine da 11 a 16. L’atto non prevede una data successiva di applicazione, quindi produce effetti dalla pubblicazione.

Gli effetti che produce

La prima conseguenza è la durata. Un fisioterapista con una pausa tra 5 e 10 anni svolge 150 ore di tirocinio, contro le 420 di prima. Oltre i 10 anni di pausa, 250 ore invece di 700. Le 250 ore vanno raccolte in un intervallo di 6 mesi al massimo, prorogabile di non più di 3 mesi in situazioni giustificate, secondo l’art. 6 comma (1) lett. b) e comma (2). Rapportato a un intervallo di sei mesi, significa circa dieci ore alla settimana, contro le quasi 27 che richiedevano le 700 ore nello stesso intervallo.

La seconda conseguenza riguarda il luogo in cui si svolge la pratica. La vecchia metodologia fissava la ripartizione per settori nel testo stesso: 200 ore di muscoloscheletrico, 150 di neurologia e 70 di respiratorio, cardiovascolare o pediatria per la prima categoria, e rispettivamente 350, 245 e 105 per la seconda. La nuova formulazione non dice più nulla sulla ripartizione nella parte obbligatoria e sposta il tema all’art. 9 comma (6), sotto forma di raccomandazione rivolta al piano di tirocinio. Il piano resta stabilito dal presidente dell’ordine territoriale.

La terza conseguenza è l’ingresso nella procedura. L’art. 2 della nuova metodologia lega la riattestazione a un’interruzione «di almeno 5 anni consecutivi», mentre il testo precedente parlava di un’interruzione «superiore a 5 anni». La differenza sembra di sfumatura, ma decide i casi che stanno esattamente al limite: chi ha esattamente cinque anni di pausa ora entra nella procedura, non ne esce più.

La quarta conseguenza riguarda le esenzioni. L’art. 10 elenca quattro situazioni in cui il fisioterapista sostiene soltanto la prova teorica: i congedi di maternità e per la crescita o la cura del figlio, la pensione di invalidità o le patologie gravi e l’assistenza a una persona non autosufficiente, l’esercizio effettivo della professione senza poter dimostrare le condizioni di legge dell’art. 3 lett. c) e l’attività nel posto di assistente sanitario di balneofisioterapia, balneofisiochinesiterapia e riabilitazione. Il testo precedente aveva una sola situazione di questo tipo, legata ai congedi per il figlio.

Che cosa cambia rispetto a prima

Sparisce l’esenzione generale del vecchio art. 8 comma (2), secondo cui il fisioterapista che aveva esercitato la professione in modo effettivo, legale e ininterrotto per almeno un anno negli ultimi cinque non era soggetto alla procedura di riattestazione. Il nuovo art. 8 non contiene più nulla di equivalente. Chi contava su quella frase per evitare la procedura deve ora guardare all’art. 8 comma (1), che non esenta da nulla, ma si limita a elencare i periodi presi in considerazione per stabilire la continuità.

Cambiano anche le condizioni da cui si costruisce la continuità. Il vecchio testo chiedeva soglie quantitative: almeno 2.000 ore di volontariato su 12 mesi consecutivi e almeno 800 ore per l’attività indipendente, mentre il periodo di amministratore in una società con codice CAEN 8690 o 8695 si contava per un massimo di due anni. Tutti questi limiti sono stati eliminati. Al loro posto, l’art. 8 comma (2) introduce una condizione nuova per i periodi assimilati, cioè l’attività didattica, il posto di insegnante di chinesiterapia nelle scuole speciali, la funzione di amministratore e la ricerca scientifica: si contano soltanto «nel rispetto delle condizioni relative alla qualità di membro del CFZRO e al visto annuale valido». La ricerca scientifica in fisioterapia è, del resto, una categoria nuova, assente dalla formulazione di luglio.

L’art. 3 lett. c) separa due date che prima erano una sola. Il testo di luglio diceva che l’obbligo di essere membro dell’ordine e di avere il visto annuale valido si applica a partire dall’anno 2018. Il testo nuovo dice che l’obbligo di iscrizione si applica dal 2018 e quello del visto annuale dal 2019. Per chi conta i propri periodi di attività dal 2018, quell’anno ora può valere, mentre prima non valeva.

Il regime del mancato superamento si irrigidisce. Il vecchio art. 9 comma (6) diceva che, in caso di mancato superamento, la procedura si ripete su richiesta del candidato. Il nuovo art. 9 comma (7) dice che si ripete per intero, senza alcun riferimento alla volontà del candidato. Chi supera la prova teorica e cade al tirocinio pratico perde anche la prova teorica.

Gli allegati sono stati rifatti. La scheda di valutazione dell’allegato n. 3 si chiama ora «scheda di valutazione del tirocinio pratico di fisioterapia», mantiene i dieci criteri valutati da 1 a 10 punti e riceve una precisazione che la formulazione di luglio non aveva: «Il punteggio totale rappresenta la somma dei punteggi attribuiti per ciascun criterio, mentre il voto finale ne rappresenta la media». Sempre dall’allegato n. 3 è sparita la nota a piè di pagina che chiedeva di compilare una scheda separata per ciascuno dei tre settori di formazione obbligatori, conseguenza naturale dell’eliminazione della ripartizione per settori. L’allegato n. 1, la domanda di iscrizione, non contiene più la dichiarazione sotto la propria responsabilità sull’assenza di precedenti penali, mentre il documento richiesto dall’art. 7 comma (4) lett. f) resta il certificato del casellario giudiziale.

L’art. II della delibera risolve la transizione in una sola frase: le domande presentate fino all’entrata in vigore si decidono secondo la metodologia modificata. Chi era già nella procedura il 10 settembre 2026 passa quindi alle regole nuove, quindi al tirocinio più breve.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il tirocinio pratico diventa realizzabile per un adulto con obblighi. 250 ore in sei mesi si possono svolgere fuori dall’orario di lavoro, cosa che 700 ore non permettevano quasi a nessuno senza rinunciare al reddito.
  • Le esenzioni dal tirocinio pratico coprono ora situazioni che esistevano nella realtà e mancavano dal testo: la pensione di invalidità, la malattia grave, l’assistenza a una persona non autosufficiente, l’attività nel posto di assistente sanitario di balneofisioterapia.
  • L’art. 10 lett. c) risolve una categoria finora ignorata, quella dei fisioterapisti che hanno lavorato effettivamente, ma senza poter dimostrare l’iscrizione o il visto annuale per il periodo in questione. Costoro sostengono soltanto la prova teorica.
  • Spariscono le soglie rigide di ore per il volontariato e per l’attività indipendente, che escludevano dal calcolo della continuità periodi reali di lavoro, sotto il limite di 2.000 e rispettivamente 800 ore l’anno.
  • La transizione è chiara. La disposizione transitoria non lascia le domande in corso in un regime incerto e applica loro la formulazione più favorevole.

Che cosa resta un problema

  • La soglia di superamento resta scritta come «punteggio minimo 7», benché l’allegato n. 3 distingua ora espressamente tra il punteggio totale, che è la somma, e il voto finale, che è la media. Le due letture danno risultati opposti.
  • La prova teorica ha 40 domande e una soglia di 7, senza alcuna regola di conversione delle risposte esatte in punti. Il candidato non può sapere dall’atto di quante risposte ha bisogno.
  • Il termine massimo di 6 mesi per il tirocinio non ha un momento da cui decorre, mentre l’ordine ha fino a 60 giorni per comunicare dove si può svolgere la pratica.
  • La proroga di 3 mesi si concede «in situazioni giustificate», senza dire chi la approva e in base a quali criteri. Ogni ordine territoriale può così arrivare a una prassi diversa.
  • La scomparsa dell’esenzione per almeno un anno di attività negli ultimi cinque allarga in silenzio la cerchia di chi è obbligato a riattestarsi, in un atto presentato come alleggerimento.
  • La condizione nuova dell’art. 8 comma (2) toglie dal calcolo gli anni di insegnamento universitario o di ricerca di chi non era membro dell’ordine in quel periodo.

Consigli pratici

  1. Contate con esattezza la pausa, in anni consecutivi, fino alla data in cui chiedete l’autorizzazione o il visto annuale. Sotto i 5 anni non entrate nella procedura, dai 5 anni in su ci entrate. Il vecchio testo chiedeva oltre 5 anni, quindi un caso respinto come «non ricorre» a luglio può avere ora un esito diverso.
  2. Se avete una pausa di oltre 10 anni e avete già iniziato il tirocinio sotto le regole vecchie, chiedete all’ordine territoriale il ricalcolo a 250 ore. La disposizione transitoria vi colloca sotto la metodologia nuova se la domanda è stata presentata prima dell’11 settembre 2026.
  3. Verificate se rientrate in una delle quattro situazioni dell’art. 10 prima di programmare il tirocinio. L’esenzione dal tirocinio significa soltanto la prova teorica, quindi un percorso molto più breve.
  4. Raccogliete le prove per i periodi dell’art. 8 commi (1) e (2) in parallelo con il fascicolo di iscrizione: contratti, attestati delle strutture, prove di attività all’estero, contratti e certificati di volontariato. Per i periodi assimilati, aggiungete la prova dell’iscrizione e del visto annuale per quegli anni.
  5. Chiedete per iscritto all’ordine territoriale, al momento dell’iscrizione, due cose che l’atto non chiarisce: da quale data decorrono i 6 mesi e se la ripetizione integrale della procedura dopo un mancato superamento richiede di nuovo la tassa di 750 lei. La risposta scritta vi protegge se si arriva a un ricorso.
  6. Chiedete i temi e la bibliografia stabiliti dal Consiglio nazionale del CFZRO prima di iscrivervi alla prova teorica. Sono previsti dall’art. 9 comma (2) lett. c), ma l’atto non fissa un termine entro il quale debbano essere resi pubblici.

Domande frequenti

Da quando si applicano le nuove regole?
Dall’11 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 771. La delibera non prevede una data successiva di applicazione, e il termine di 3 giorni dalla pubblicazione vale per le leggi e le ordinanze, non per gli atti di un ordine professionale.
Quante ore di pratica svolgo se non lavoro da otto anni?
150 ore. Le interruzioni tra 5 e 10 anni sono coperte dall’art. 9 comma (5) lett. a). Oltre i 10 anni si arriva a 250 ore, secondo la lett. b).
Ho presentato la domanda in agosto. Quale metodologia mi si applica?
Quella nuova. L’art. II della Delibera n. 123/2026 dice che le domande presentate fino alla data di entrata in vigore si decidono secondo la metodologia come modificata, quindi con il tirocinio di 150 o 250 ore.
Esiste ancora l’esenzione per chi ha lavorato un anno negli ultimi cinque?
No. La previsione si trovava all’art. 8 comma (2) della formulazione approvata a luglio e non è stata ripresa nel testo nuovo. Chi contava su di essa entra ora nella procedura.
Che cosa succede se non supero il tirocinio pratico?
Si ripete per intero la procedura di riattestazione, secondo l’art. 9 comma (7), quindi anche la prova teorica superata in precedenza. Non è detto se la ripetizione richieda di pagare di nuovo la tassa di 750 lei, benché l’art. 7 comma (4) lett. g) richieda la prova del versamento a ogni iscrizione.
Chi può essere tutor nel tirocinio pratico?
Un fisioterapista con almeno 7 anni di esperienza professionale, membro dell’ordine da almeno 5 anni e senza sanzioni disciplinari, secondo l’art. 9 comma (5) lett. d). I membri della commissione di riattestazione non possono essere tutor o coordinatori di tirocinio.
In quanto tempo viene rilasciato il certificato?
In 10 giorni dalla data di superamento dell’ultima prova che conclude la procedura, secondo l’art. 11 comma (2). È rilasciato dall’ordine territoriale, sul modello dell’allegato n. 4.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • L’art. 9 comma (5) lett. g) dell’allegato, letto insieme all’allegato n. 3. La lettera g) dice che «punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7», cioè che il punteggio minimo per superare il tirocinio pratico è 7. L’allegato n. 3, rifatto con questo atto, contiene dieci criteri di valutazione, ciascuno valutato tra 1 e 10 punti, e precisa che «Punctajul total reprezintă suma punctajelor acordate pentru fiecare criteriu, iar nota finală reprezintă media acestora», cioè che il punteggio totale è la somma dei punteggi dei singoli criteri e il voto finale ne è la media; il modulo ha due caselle distinte, «TOTAL PUNCTAJ» e «NOTA», totale punteggio e voto. Letta sul punteggio totale, la soglia di 7 non può essere mancata da nessuno, perché dieci criteri valutati con almeno 1 punto danno almeno 10 punti. Letta sul voto finale, la stessa soglia respinge qualsiasi media inferiore a 7. La stessa scheda compilata in modo identico porta al superamento in una lettura e alla bocciatura nell’altra. Il testo avrebbe dovuto dire che il voto finale minimo per superare il tirocinio pratico è 7.
  • L’art. 9 comma (2) lett. a) e b) dell’allegato. La prova teorica «constă în verificarea cunoștințelor prin test-grilă cu 40 de întrebări», cioè consiste nella verifica delle conoscenze con un test a risposta multipla di 40 domande, e «punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7», il punteggio minimo per superarla è 7. In nessun punto della metodologia si dice quanto vale una risposta esatta, quale sia il punteggio massimo e come si convertano le 40 domande in punti. La soglia ammette due letture con esiti molto diversi: 7 risposte esatte su 40, cioè il 17,5%, oppure il voto 7 sulla scala di 10 usata nell’allegato n. 3, che richiederebbe 28 risposte esatte. Il testo è stato ripreso senza modifiche dall’allegato approvato con la Delibera n. 82/2026, e questo atto, che riscrive l’allegato per intero, non ha chiuso la lacuna.
  • L’art. 6 comma (1) lett. b) letto insieme all’art. 9 comma (1) dell’allegato. Il tirocinio pratico si svolge «într-o perioadă de maximum 6 luni», cioè in un periodo massimo di 6 mesi, ma l’atto non dice da quale data decorra il termine, e l’art. 9 comma (1) concede all’ordine fino a 60 giorni dopo il superamento della prova teorica per comunicare al candidato dove può svolgere la pratica. Se i 6 mesi decorrono dal superamento della prova teorica, fino a 60 dei circa 182 giorni, cioè un terzo dell’intervallo, possono essere consumati dalla comunicazione dell’ordine. Se il termine decorre dall’inizio del tirocinio, la data limite è tutt’altra. Che cosa accada al superamento dei 6 mesi non è previsto da nessuna parte, mentre la ripetizione integrale della procedura è legata, dall’art. 9 comma (7), soltanto al mancato superamento.

Analisi della redazione

L’atto risolve un problema reale e lo risolve nella direzione giusta. Un tirocinio di 700 ore, chiesto a un adulto che nel frattempo ha un altro lavoro e obblighi di famiglia, non è una misura di sicurezza, è una barriera all’ingresso. Nella pratica i più non tornano affatto, e la professione resta senza persone formate che potrebbero lavorare. La riduzione a 250 ore trasforma la procedura da ostacolo in verifica.

Il modo in cui la riduzione è stata fatta dice però qualcosa su quanto sia stata ricalcolata con attenzione. 150 su 420 e 250 su 700 danno esattamente la stessa frazione, cinque quattordicesimi, cioè meno 64,3% in entrambi i casi. In altre parole, non si è partiti dalla domanda di quante ore abbia bisogno chi è mancato sette anni rispetto a chi è mancato quindici, ma si è applicato lo stesso taglio proporzionale a entrambe le cifre vecchie. Il rapporto tra le due categorie resta 1 a 1,67, ereditato da luglio senza riesame.

L’osservazione successiva nasce dall’accostamento di due atti dello stesso consiglio. La tassa di riattestazione di 750 lei è stata pubblicata il 13 agosto 2026, con la Delibera n. 114/2026, cioè in un momento in cui il tirocinio era di 420 o 700 ore. Quattordici giorni dopo, il 27 agosto, lo stesso Consiglio nazionale ha tagliato le ore di quasi due terzi e ha lasciato la tassa intatta. Rapportato alle ore di pratica sorvegliata, il costo per il candidato con pausa lunga sale da 1,07 lei l’ora a 3 lei l’ora. La somma non è grande in sé, ma mostra che le due decisioni, prese a due settimane di distanza, non sono state pensate insieme.

Più fastidioso è che un atto presentato come alleggerimento contenga due giri di vite che non si vedono se non si confrontano le formulazioni. Il primo: la scomparsa dell’esenzione per almeno un anno di attività negli ultimi cinque, che toglieva del tutto dalla procedura un professionista attivo. Il secondo: la condizione dell’art. 8 comma (2), che richiede la qualità di membro dell’ordine e un visto annuale valido perché i periodi assimilati contino, quindi un docente universitario che ha insegnato fisioterapia senza essere membro del CFZRO non ha più con che cosa dimostrare la continuità. Aggiungete l’abbassamento della soglia da «oltre 5 anni» ad «almeno 5 anni» e si vede che il numero delle persone obbligate a passare per la procedura cresce, anche se la procedura in sé è più leggera.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La sostituzione della parola «punteggio» con «voto finale» all’art. 9 comma (5) lett. g). Effetto: la commissione di riattestazione non deve più scegliere tra una soglia che nessuno può mancare e una che respinge qualsiasi media inferiore a 7, e il candidato bocciato sa su quale base è stato bocciato.
  • Una regola di conversione all’art. 9 comma (2), che dica quanto vale una risposta esatta e quale sia il punteggio massimo del test di 40 domande. Effetto: il candidato sa prima dell’esame di quante risposte esatte ha bisogno, e lo stesso elaborato non può più essere promosso con 7 risposte in un ordine territoriale e respinto con 27 in un altro.
  • La fissazione del momento da cui decorrono i 6 mesi di tirocinio, con rinvio espresso alla comunicazione prevista dall’art. 9 comma (1). Effetto: i fino a 60 giorni di cui dispone l’ordine non consumano più l’intervallo del candidato, e il superamento del termine diventa verificabile.
  • La precisazione, all’art. 6 comma (2), di chi approva la proroga di 3 mesi e in base a quali criteri. Effetto: le «situazioni giustificate» non sono più valutate in modo diverso da ogni ordine territoriale, e il rifiuto può essere impugnato su un motivo concreto.
  • L’aggiunta del volontariato, art. 8 comma (1) lett. d), nell’elenco dell’art. 10 lett. c). Effetto: il fisioterapista che ha lavorato come volontario senza poter dimostrare le condizioni dell’art. 3 lett. c) è trattato come chi ha lavorato nello stesso periodo con un contratto di lavoro subordinato, non peggio.
  • Una menzione espressa sulla tassa all’art. 9 comma (7), che dica se la ripetizione integrale della procedura comporta il pagamento di nuovi 750 lei. Effetto: il candidato conosce in anticipo il costo di un mancato superamento, e gli ordini territoriali non decidono più ciascuno a modo suo, partendo dall’art. 7 comma (4) lett. g), che richiede la prova del versamento della tassa a ogni iscrizione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 771 dell’11 settembre 2026 16 pagine PDF, 107 KB l'atto inizia a pagina 11

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.