In breve
- La Corte Costituzionale ha respinto l’eccezione del Presidente e ha convalidato la legge che esenta le spese di rappresentanza, trasporto, diaria e alloggio degli amministratori e direttori delle imprese pubbliche quotate in borsa dalla categoria plafonata dei «benefici», quando sostenute strettamente per l’esercizio del mandato.
- La decisione non è unanime quanto alle posizioni istituzionali: lo stesso Governo sosteneva che la legge fosse incostituzionale, ritenendo che aprisse la strada a spese pubbliche incontrollate, ma la Corte ha respinto questo argomento.
- La Corte ha ritenuto che l’AMEPIP (l’Agenzia per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni delle imprese pubbliche) mantenga il proprio potere di controllo su queste spese, indipendentemente dalla loro classificazione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 642 del 4 agosto 2026
Pronunciata: 27 maggio 2026
La Corte Costituzionale ha respinto, in quanto infondata, l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal Presidente della Romania contro la legge che approva l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 73/2018, integrata con una nuova norma sulle spese di mandato della dirigenza delle imprese pubbliche quotate in borsa. La Decisione n. 531/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Romania n. 642 del 4 agosto 2026, conferma la costituzionalità di una disposizione che sottrae le spese di rappresentanza, trasporto, diaria e alloggio, sostenute strettamente per l’esercizio del mandato, dalla categoria dei «benefici» plafonati a due indennità lorde mensili all’anno, trattandole invece come semplici rimborsi spese.
La legge esaminata modifica l’articolo 39 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 109/2011 sulla governance societaria delle imprese pubbliche, introducendo un nuovo comma (5): per gli amministratori e direttori (sistema monistico) o i membri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione (sistema dualistico) delle imprese pubbliche quotate in borsa, le spese di rappresentanza, trasporto, diaria e alloggio, sostenute per l’esercizio del mandato, non rientrano più tra i «benefici o vantaggi» plafonati per legge, ma sono trattate come rimborsi spese ordinari.
Gli effetti che produce
Per amministratori, direttori e membri dei consigli di sorveglianza e di gestione delle imprese pubbliche quotate in borsa, le spese di rappresentanza, trasporto, diaria e alloggio, purché strettamente legate all’esercizio del mandato, non concorrono più al plafond di due indennità lorde mensili all’anno di mandato per i «benefici». Vengono rimborsate separatamente, come qualsiasi altra spesa di mandato.
La Corte ha però sottolineato che questo cambio di classificazione non significa assenza di controllo: l’AMEPIP continua a monitorare la politica retributiva di queste imprese, e tali spese restano soggette alle condizioni legali di rimborso, inclusa la pubblicazione sul sito dell’impresa, distintamente dagli «altri benefici», ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera l), dell’ordinanza d’urgenza n. 109/2011.
Che cosa cambia rispetto a prima
- Viene creata una categoria distinta di spese per la dirigenza delle imprese pubbliche quotate in borsa: le spese di rappresentanza, trasporto, diaria e alloggio «sostenute per l’esercizio del mandato» non sono più «benefici» plafonati, ma rimborsi separati.
- La legge resta invariata dopo il controllo della CCR: la Corte ha respinto sia le censure procedurali (violazione del bicameralismo, poiché la modifica è comparsa solo alla camera decisionale, 7 anni dopo il voto del Senato), sia le censure di merito (protezione degli interessi economici dello Stato).
- Si chiarisce la giurisprudenza sul bicameralismo: la Corte ha ritenuto che una modifica introdotta solo alla camera decisionale non violi il principio del bicameralismo finché preserva lo scopo e la concezione originaria della legge, anche se compare molti anni dopo il voto della prima camera.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiarisce il regime giuridico delle spese di mandato della dirigenza delle imprese pubbliche quotate in borsa, separando nettamente le spese operative (trasporto, diaria, rappresentanza, alloggio) dai benefici finanziari veri e propri.
- Mantiene, secondo la Corte, il controllo dell’AMEPIP su tutte queste spese, indipendentemente dalla loro classificazione, tramite gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio già esistenti.
- Offre prevedibilità giuridica ai dirigenti di queste imprese, eliminando l’ambiguità sulla classificazione delle spese operative.
Che cosa resta un problema
- Lo stesso Governo ha sostenuto, in questa causa, che la legge apre la strada a spese «incontrollate e ingiustificate» del patrimonio pubblico, argomento respinto dalla Corte, ma che resta un segnale di preoccupazione sulla trasparenza della spesa nelle imprese statali.
- L’espressione «sostenute per l’esercizio del mandato», che delimita la nuova categoria di spese, resta un criterio difficile da quantificare oggettivamente, come sottolineato dallo stesso Presidente nell’eccezione respinta.
- La decisione non elimina il rischio di interpretazioni divergenti, da un’impresa all’altra, su cosa rientri nell’ambito delle spese «per l’esercizio del mandato».
Consigli pratici
- Se dirigi o lavori nella dirigenza di un’impresa pubblica quotata in borsa, verifica come si applica la nuova regola dell’articolo 39, comma 5, dell’ordinanza d’urgenza n. 109/2011 al tuo contratto di mandato e al regolamento quadro dell’AMEPIP.
- Ai fini della trasparenza, ricorda che i rimborsi per spese di rappresentanza, trasporto, diaria e alloggio devono essere pubblicati distintamente dagli «altri benefici» sul sito dell’impresa, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera l), della stessa ordinanza.
- Se sei azionista o membro del pubblico interessato alla governance societaria di un’impresa statale, puoi consultare queste pubblicazioni per distinguere i rimborsi dai benefici plafonati.
- La legge entra in vigore dopo la promulgazione, successiva a questa decisione; verifica la data della sua promulgazione e pubblicazione separata in Gazzetta Ufficiale della Romania per la sua effettiva applicazione.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Decisione n. 531/2026?
Quali spese riguarda la nuova regola?
Perché il Governo riteneva la legge incostituzionale, mentre la Corte ha respinto questa posizione?
È stato violato il principio del bicameralismo, dato che la modifica è comparsa solo alla Camera dei Deputati, anni dopo il voto del Senato?
La decisione è definitiva?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 642 del 4 agosto 2026 16 pagine PDF, 131 KB l'atto inizia a pagina 10
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
