In breve

  • La Corte costituzionale ha rifiutato di esaminare nel merito la domanda di un uomo che voleva far accertare in giudizio la propria cittadinanza romena, perché non possiede alcun documento romeno. La Sentenza n. 356 del 16 aprile 2026 respinge perché inammissibile l’eccezione sollevata contro l’art. 22 comma (1) della legge sulla cittadinanza romena n. 21/1991, il testo che elenca i documenti con cui si prova la cittadinanza. Il motivo, in breve: un accoglimento avrebbe significato che il giudice costituzionale aggiunge alla legge un mezzo di prova che la legge non prevede, e questa aggiunta spetta al Parlamento.
  • Il testo giudicato non è più quello in vigore alla data della pubblicazione, e la differenza conta. La Corte si è pronunciata sulla formulazione anteriore alla modifica operata dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 100/2024. La forma in vigore al 28 settembre 2026 è più lunga, perché ha aggiunto la carta d’identità elettronica, il certificato provvisorio di cittadinanza e la carta di cittadinanza romena, ma ha esattamente la stessa costruzione: un elenco chiuso di documenti, senza alcuna porta verso il giudice. In più, la forma nuova chiede che i documenti siano in corso di validità, condizione che il testo vecchio non aveva.
  • Chi è interessato. Chiunque debba provare la cittadinanza romena: chi la chiede per concessione o per riacquisto, chi rifà i propri documenti e soprattutto i romeni nati all’estero o partiti decenni fa, che sostengono di essere cittadini dalla nascita ma non possiedono alcun documento romeno. Per loro l’unica via resta il riacquisto, che produce effetti dalla prestazione del giuramento, non dalla nascita. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dal 28 settembre 2026, data della pubblicazione.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 356 del 16 aprile 2026 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 22 comma (1) della legge sulla cittadinanza romena n. 21/1991, nella formulazione anteriore alla modifica operata dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 100/2024 relativa alla modifica e all’integrazione della legge sulla cittadinanza romena n. 21/1991, nonché per la modifica e l’integrazione di altri atti normativi
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 824 del 28 settembre 2026, pagine 2-5
Pronunciata: 16 aprile 2026, all’unanimità dei voti
Definitiva e generalmente vincolante: 28 settembre 2026, data della pubblicazione

Un uomo che afferma di essere nato cittadino romeno non può chiedere a un giudice di accertarlo, perché la legge non prevede un’azione di questo tipo e la Corte costituzionale non ha il potere di inventarla. Questa è la conclusione della Sentenza n. 356 del 16 aprile 2026, pubblicata il 28 settembre 2026. Non è la prima volta che il giudice costituzionale guarda alla legge sulla cittadinanza romena n. 21/1991 e la lascia intatta: il 27 agosto 2026 erano uscite due sentenze su altri articoli della stessa legge, con cui la revoca della cittadinanza è rimasta con un solo mezzo di impugnazione e i minori all’estero senza scappatoia. La formula che la Corte ripete è sempre la stessa: la cittadinanza è, per sua natura, una questione di Stato.

L’eccezione è stata sollevata da Mihai Dinu Dimăncescu in un processo davanti al Tribunale di Bucarest, Sezione IV civile, avente per oggetto un’azione di accertamento della qualità di cittadino romeno. Il giudice ha rimesso la questione alla Corte con la sentenza civile n. 2.898 del 18 dicembre 2019, pronunciata nel fascicolo n. 6.064/3/2019**, e presso la Corte costituzionale il fascicolo ha ricevuto il numero 280D/2020.

Alla data in cui l’eccezione è stata formulata, l’art. 22 comma (1) della legge n. 21/1991 aveva questo contenuto: «La prova della cittadinanza romena si fa con la carta d’identità oppure, secondo il caso, con il vecchio libretto di identità, con il passaporto, con il titolo di viaggio senza la menzione “identità incerta”, con il certificato previsto all’art. 20 comma (6) o con i documenti previsti all’art. 23.» Il certificato di cui all’art. 20 comma (6) è quello rilasciato dopo la prestazione del giuramento, al termine della procedura di concessione o di riacquisto della cittadinanza. I documenti di cui all’art. 23 sono le prove di cittadinanza che le missioni diplomatiche e gli uffici consolari rilasciano, su richiesta, ai romeni che si trovano all’estero.

Il problema dell’autore, così come lo descrive la sentenza stessa, al paragrafo 7, è che non rientra in nessuna di queste ipotesi e nemmeno può arrivarci. La carta d’identità non ce l’ha, perché per il suo rilascio servono atti di stato civile aggiornati. Gli atti di stato civile non può ottenerli se non tramite trascrizione, impossibile finché non possiede una prova della cittadinanza. Passaporto o titolo di viaggio non ne ha, perché anche per questi si chiedono documenti d’identità o atti di stato civile. Il certificato di cui all’art. 20 comma (6) non ce l’ha, perché non si trova nella situazione di riacquistare la cittadinanza, e il documento di cui all’art. 23 presuppone l’esistenza preventiva di documenti romeni d’identità o di viaggio, anche scaduti. L’autore chiama questa situazione un «circolo vizioso», e la Corte riprende la sua parola nel testo, senza contestarla.

Perché il riacquisto non lo aiuta, benché sembri l’uscita più semplice? Perché ha un’altra natura giuridica e un altro momento da cui decorre. Il riacquisto presuppone la prova della perdita anteriore della cittadinanza, che qui non c’è, e produce effetti soltanto per il futuro, dalla data della prestazione del giuramento. Chi si considera cittadino dalla nascita e passa per il riacquisto finisce, in pratica, per riconoscere una perdita che contesta, e perde anche la possibilità di aver trasmesso la cittadinanza ai figli per filiazione con riguardo al passato. A sostegno di questa distinzione l’autore ha invocato la motivazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 356 del 24 aprile 2012, pronunciata anch’essa sulla legge n. 21/1991.

Nel merito, le censure erano tre. La prima, la violazione del libero accesso alla giustizia di cui all’art. 21 della Costituzione, attraverso la limitazione dei mezzi di prova. La seconda, la violazione dell’art. 5 della Costituzione, letto insieme alla Convenzione europea sulla nazionalità, cioè sulla cittadinanza, ratificata con la legge n. 396/2002, i cui articoli da 10 a 13 chiedono agli Stati procedure per la conservazione della cittadinanza e per il rilascio di un attestato di cittadinanza, motivati per iscritto, soggetti a un mezzo di impugnazione e con costi ragionevoli. La terza, la lesione dell’art. 148 della Costituzione, perché la negazione della cittadinanza nazionale comporta anche la negazione della cittadinanza dell’Unione europea, con i diritti che ne derivano.

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto per inammissibilità, con un argomento breve: la legge dice espressamente con che cosa si prova la cittadinanza e, se la prova non si può fare così, esiste la procedura disciplinata dagli articoli da 13 a 19 della stessa legge. Quello che l’autore chiede è una seconda procedura, giudiziaria, che la legge non prevede, quindi si chiede alla Corte di agire come legislatore positivo.

In udienza l’avvocato dell’autore ha depositato un’ulteriore domanda: il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità di una norma nazionale che non consente di provare la cittadinanza se non con documenti preesistenti, indisponibili per le persone emigrate o nate prima dell’anno 1949. La Corte ha riunito la domanda al merito e l’ha respinta perché infondata, spiegando, con rinvio alle sentenze della Corte di giustizia del 6 ottobre 1982, nella causa 283/81, CILFIT, e del 9 settembre 2015, nella causa C-160/14, Ferreira da Silva e Brito, che un rinvio pregiudiziale si giustifica soltanto se l’interpretazione del diritto dell’Unione è indispensabile per la soluzione dell’eccezione. Qui, dice la Corte, la domanda riguardava la situazione particolare dell’autore e il merito della causa, non un problema di interpretazione del diritto dell’Unione.

La risposta di merito sta in due paragrafi, il 32 e il 33. Un accoglimento nel senso richiesto avrebbe significato integrare il testo, che nomina i documenti di prova, con qualsiasi mezzo di prova utilizzato in un’azione di accertamento della qualità di cittadino romeno, azione che non è disciplinata dalla legge n. 21/1991. Ora, l’art. 2 comma (3) della legge n. 47/1992 prevede che il giudice costituzionale si pronunci soltanto sulla costituzionalità degli atti con cui è stato investito, senza poter modificare o integrare le disposizioni sottoposte al controllo. Al di là di questo limite, la Corte invoca la specificità dell’istituto della cittadinanza, che rappresenta, dice, in via esclusiva una questione di Stato, e il ruolo del Parlamento come unica autorità legislativa del Paese, di cui all’art. 61 comma (1) della Costituzione. La conclusione: la decisione spetta al legislatore. L’eccezione è stata respinta perché inammissibile, all’unanimità dei voti.

Un dettaglio di procedura spiega perché la Corte abbia giudicato un testo che non era più in vigore. Tra la rimessione e il giudizio, l’art. 22 comma (1) è stato riscritto due volte, con l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 100/2024 e con la legge n. 14/2025. Secondo la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, la Corte si pronuncia sulla forma che produce effetti nella causa pendente davanti al giudice, anche se la legge è cambiata nel frattempo. Per questo l’oggetto della sentenza è la formulazione anteriore alla modifica operata dall’ordinanza del 2024, e il titolo lo dice esplicitamente.

Il testo in vigore al 28 settembre 2026 è però un altro, e chi deposita una pratica dopo il 28 settembre 2026 deve guardare a quello, non a quello giudicato: «La prova della cittadinanza romena si fa con i documenti di identità previsti all’art. 12 comma (3) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 97/2005 relativa all’anagrafe, al domicilio, alla residenza e ai documenti di identità dei cittadini romeni, ripubblicata, con le modifiche e le integrazioni successive, con il passaporto romeno, con il titolo di viaggio senza la menzione “identità incerta”, con il certificato provvisorio di cittadinanza e con i documenti previsti all’art. 23, in corso di validità, nonché con la carta di cittadinanza romena prevista all’art. 20 comma (8) e con il certificato di cittadinanza.» I documenti di identità a cui rinvia sono, secondo l’art. 12 comma (3) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 97/2005, la carta d’identità, la carta d’identità semplice, la carta d’identità elettronica, la carta d’identità provvisoria e il libretto di identità.

Gli effetti che produce

La sentenza non toglie e non aggiunge alcuna parola alla legge. L’art. 22 comma (1) resta nella sua forma attuale, e la forma vecchia resta applicabile ai processi che si giudicano secondo essa. L’effetto giuridico diretto di un rigetto per inammissibilità è che il problema sollevato non riceve una risposta costituzionale, né in un senso né nell’altro.

Per una pratica in corso, la differenza tra i due tipi di rigetto cambia completamente ciò che l’avvocato può ancora fare. «Infondata» significa che il giudice costituzionale ha soppesato l’argomento, lo ha trovato sbagliato e ha confermato il testo, quindi la via costituzionale si chiude, ma il giudice del merito continua ad applicare la legge come prima. «Inammissibile» significa che il giudice costituzionale non è entrato nella discussione. Di solito questo lascia il terreno libero davanti al giudice del merito, come problema di interpretazione della legge. Qui no, e merita dirlo chiaramente: il motivo dell’inammissibilità è che la norma richiesta semplicemente non esiste nella legge, e un giudice non può crearla più di quanto possa crearla la Corte. Quindi, in questo caso, il rigetto per inammissibilità non apre nessuna porta davanti al giudice del merito.

Il secondo effetto è di precedente. La motivazione riafferma che l’istituto della cittadinanza è in via esclusiva una questione di Stato e che il diritto di stabilire come si prova la cittadinanza spetta al legislatore. La formulazione sarà citata nelle pratiche successive sulla stessa legge, come lo è stata anche nelle sentenze pubblicate il 27 agosto 2026.

Il terzo effetto riguarda il diritto europeo, ed è l’unico che lascia qualcosa di aperto. La Corte costituzionale ha rifiutato il rinvio pregiudiziale perché il diritto dell’Unione non era rilevante nel suo controllo di costituzionalità. Questo rifiuto non impedisce al giudice del merito di rivolgere egli stesso una domanda alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se ritiene che l’interpretazione del diritto dell’Unione gli sia necessaria per decidere la causa.

Che cosa cambia rispetto a prima

Con questa sentenza, nulla. Ciò che è cambiato, tra il momento in cui l’eccezione è stata sollevata e la pubblicazione della risposta, è proprio il testo censurato, due volte, ed è la parte che un lettore frettoloso può capire al contrario.

La forma giudicata, quella del 2015, elencava cinque possibilità: la carta d’identità o il libretto di identità, il passaporto, il titolo di viaggio senza la menzione di identità incerta, il certificato di cui all’art. 20 comma (6) e i documenti di cui all’art. 23. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 100/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 740 del 29 luglio 2024, ha riscritto l’articolo, e le sue disposizioni relative alla carta di cittadinanza romena sono entrate in vigore il 1° settembre 2024, ai sensi dell’articolo XVI comma (2) dell’ordinanza. La legge n. 14/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 218 del 12 marzo 2025, ha ripreso l’articolo nella forma che si applica anche alla data della pubblicazione della sentenza.

L’elenco è diventato più lungo. Oltre alla carta d’identità e al libretto di identità, il testo rinvia ora a tutti i documenti di identità dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 97/2005, quindi anche alla carta d’identità elettronica e alla carta d’identità provvisoria. Il passaporto è definito esplicitamente «romeno». Sono comparsi tre documenti che nella forma vecchia non esistevano: il certificato provvisorio di cittadinanza, la carta di cittadinanza romena e il certificato di cittadinanza. I certificati di cittadinanza rilasciati prima dell’ordinanza producono, ai sensi dell’articolo XVII comma (3) della stessa, gli stessi effetti giuridici della nuova carta.

È comparsa però anche una restrizione che non esisteva: la locuzione «in corso di validità». Il testo vecchio non chiedeva da nessuna parte che il documento fosse valido alla data in cui si fa la prova. Per chi ha nel cassetto un libretto di identità scaduto da vent’anni, la differenza non è teorica.

Ciò che non è cambiato è il tipo di norma. Prima come adesso, l’art. 22 comma (1) è un elenco di documenti. Né la forma del 2024 né quella del 2025 hanno aggiunto una via giudiziaria di accertamento della cittadinanza, né hanno previsto che cosa accade a chi non possiede nessuno dei documenti elencati. In altre parole, il circolo vizioso descritto al paragrafo 7 della sentenza è esattamente altrettanto chiuso il 28 settembre 2026 quanto lo era il 18 dicembre 2019.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La sentenza è chiara sul confine di competenza. La Corte non ha costruito una soluzione intermedia e non ha lasciato il testo in uno stato ambiguo, quindi nessuno deve indovinare che cosa dica ancora l’art. 22 comma (1) dopo il 28 settembre 2026.
  • La motivazione nomina il destinatario del problema. Il rinvio all’art. 61 comma (1) della Costituzione dice direttamente che il cambiamento si fa in Parlamento, il che è utile per chi voglia avviare una modifica della legge n. 21/1991.
  • Il rigetto della domanda di rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea è motivato, non silenzioso, e il criterio usato è spiegato con due sentenze europee citate per nome. Un giudice del merito che voglia rivolgere lui la domanda ha già gli argomenti davanti.
  • La decisione è stata presa all’unanimità dei voti, senza opinione dissenziente, quindi non esistono due linee di motivazione destinate a scontrarsi nelle pratiche future.
  • L’elenco attuale dei documenti di prova è più ampio di quello giudicato. Chi passa nel 2026 per la procedura di concessione o di riacquisto riceve la carta di cittadinanza romena, e i certificati emessi prima del luglio 2024 producono gli stessi effetti, quindi nessuno resta senza documento a causa del cambiamento.

Che cosa resta un problema

  • Il circolo vizioso resta chiuso. La sentenza lo descrive in dettaglio, al paragrafo 7, lo riporta con le parole dell’autore e non lo apre, perché non ha con che cosa.
  • Il testo giudicato era uscito di vigore 592 giorni prima della pronuncia e 757 giorni prima della pubblicazione. Chi legge il titolo della sentenza senza aprire la legge può credere che il problema sia stato risolto nel frattempo, cosa che non è accaduta.
  • Tra la rimessione alla Corte, il 18 dicembre 2019, e la pronuncia, il 16 aprile 2026, sono passati 2.311 giorni. Fino alla pubblicazione, 2.476, cioè sei anni e nove mesi.
  • Nessuna delle istituzioni chiamate a pronunciarsi ha risposto. Il Tribunale di Bucarest non ha espresso la propria opinione, benché l’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992 lo obblighi, e i presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso i punti di vista richiesti.
  • Il riacquisto, l’unica via rimasta, produce effetti soltanto dalla prestazione del giuramento. Non copre il periodo anteriore e non consente la trasmissione retroattiva della cittadinanza ai figli, quindi per chi sostiene di essere cittadino dalla nascita non è una soluzione equivalente.
  • Il dispositivo non dice nulla sulla domanda di rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea, benché fosse stata riunita al merito. La decisione su di essa si trova soltanto nella motivazione, al paragrafo 30.

Consigli pratici

  1. Verificate anzitutto se avete uno dei documenti dell’elenco attuale: carta d’identità, carta d’identità semplice, carta d’identità elettronica, carta d’identità provvisoria, libretto di identità, passaporto romeno, titolo di viaggio senza la menzione di identità incerta, certificato provvisorio di cittadinanza, carta di cittadinanza romena, certificato di cittadinanza o la prova di cittadinanza di cui all’art. 23. Se avete uno qualsiasi di essi, valido, non vi serve alcuna procedura.
  2. Verificate anche il termine di validità, non soltanto l’esistenza del documento. La forma attuale del testo chiede espressamente che i documenti siano in corso di validità, cosa che la forma giudicata dalla Corte non chiedeva.
  3. Se siete all’estero e non avete documenti, chiedete alla missione diplomatica o all’ufficio consolare della Romania la prova di cittadinanza prevista all’art. 23. È il documento più semplice dell’elenco, ma presuppone che le istituzioni abbiano già dati su di voi nei registri.
  4. Se non avete nulla, la via legale resta la procedura amministrativa degli articoli da 13 a 19 della legge n. 21/1991, davanti all’Autorità Nazionale per la Cittadinanza. Parlatene però prima con un avvocato, perché gli effetti decorrono dalla prestazione del giuramento e non coprono il passato.
  5. Non avviate un processo di accertamento della cittadinanza invocando questa sentenza come fondamento. La Corte dice esattamente il contrario: un’azione di questo tipo non è disciplinata dalla legge n. 21/1991, e i mezzi di prova non possono essere aggiunti per via giurisprudenziale.
  6. Se avete già una causa pendente, chiedete al vostro avvocato se valga la pena domandare al giudice del merito stesso un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il rifiuto della Corte costituzionale riguarda il controllo di costituzionalità, non la competenza del giudice del merito.

Domande frequenti

Che cosa significa che l’eccezione è stata respinta perché inammissibile e non perché infondata?
«Infondata» significa che il giudice costituzionale ha esaminato l’argomento nel merito e lo ha trovato sbagliato, quindi il testo ha superato la verifica. «Inammissibile» significa che non è entrato nella discussione, perché la domanda non era per lui. Qui il motivo dell’inammissibilità è che l’autore chiedeva di aggiungere alla legge un mezzo di prova che non esiste, e l’art. 2 comma (3) della legge n. 47/1992 vieta alla Corte di modificare o integrare il testo sottoposto al controllo.
Che cosa prevede l’art. 22 comma (1) della legge sulla cittadinanza romena dopo le modifiche del 2024 e del 2025?
Nella forma in vigore al 28 settembre 2026, la prova della cittadinanza romena si fa con i documenti di identità previsti all’art. 12 comma (3) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 97/2005, con il passaporto romeno, con il titolo di viaggio senza la menzione di identità incerta, con il certificato provvisorio di cittadinanza, con i documenti previsti all’art. 23, tutti in corso di validità, nonché con la carta di cittadinanza romena e con il certificato di cittadinanza.
Perché la Corte ha giudicato un testo che non era più in vigore?
Perché continua a produrre effetti nel processo che ha generato l’eccezione. La regola viene dalla Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011 e si applica ogni volta che la legge cambia dopo la rimessione alla Corte, ma prima del giudizio. Per questo motivo il titolo della sentenza precisa che il suo oggetto è la formulazione anteriore alla modifica operata dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 100/2024.
Ho una causa pendente sullo stesso problema. Che cosa cambia per me?
Nulla nel testo della legge. Il giudice continua ad applicare l’art. 22 comma (1) così come è scritto. A differenza di altri rigetti per inammissibilità, questo non sposta la discussione davanti al giudice del merito, perché il suo motivo è la mancanza di una norma, non il modo in cui se ne interpreta una esistente.
Posso sollevare di nuovo la stessa eccezione in un altro processo?
Formalmente sì. L’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992 sbarra soltanto le eccezioni che riguardano disposizioni dichiarate incostituzionali con una sentenza anteriore, e qui non è stato dichiarato incostituzionale nulla. In pratica, con gli stessi argomenti la risposta sarà la stessa, perché il motivo del rigetto attiene alla competenza della Corte, non al contenuto della censura.
Il riacquisto della cittadinanza risolve il problema di chi non ha documenti?
Soltanto per il futuro. Il riacquisto presuppone la prova della perdita anteriore della cittadinanza e produce effetti dalla data della prestazione del giuramento. Chi sostiene di essere cittadino dalla nascita non ottiene per suo tramite il riconoscimento del periodo anteriore né la possibilità di aver trasmesso la cittadinanza ai figli per filiazione con riguardo al passato.
Che cos’è la carta di cittadinanza romena e da quando esiste?
È il documento che attesta l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza, previsto all’art. 20 comma (8) della legge n. 21/1991. È stata introdotta con l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 100/2024, e le disposizioni che la riguardano sono entrate in vigore il 1° settembre 2024. I certificati di cittadinanza rilasciati in precedenza producono i suoi stessi effetti giuridici.

Analisi della redazione

Sul piano della competenza, la sentenza è difficile da contraddire. Un giudice costituzionale che avesse aggiunto all’art. 22 comma (1) «e qualsiasi altro mezzo di prova» avrebbe scritto la legge, non l’avrebbe controllata, e l’art. 2 comma (3) della legge n. 47/1992 glielo vieta esattamente. Il problema non sta in ciò che la Corte ha deciso, ma in quanto ci ha messo a dirlo e in ciò che è rimasto dopo.

Il calendario racconta la storia da solo. La rimessione è partita dal Tribunale di Bucarest il 18 dicembre 2019, la pronuncia è arrivata il 16 aprile 2026, cioè dopo 2.311 giorni, e la pubblicazione soltanto il 28 settembre 2026, altri 165 giorni più tardi. Dal primo all’ultimo giorno sono passati 2.476 giorni, sei anni e nove mesi, per una sentenza che conta 34 paragrafi e il cui dispositivo ha una sola frase. In questo intervallo il testo censurato è stato riscritto due volte ed era uscito di vigore 592 giorni prima della pronuncia. La Corte ha giudicato correttamente sul piano procedurale, applicando la Sentenza n. 766/2011, ma ha giudicato un testo morto, in una causa in cui nessuno contesta che la forma in vigore nel 2026 darebbe esattamente lo stesso risultato.

L’osservazione più pesante non si vede leggendo il dispositivo, ma i paragrafi 15 e 17. Il Tribunale di Bucarest non ha espresso la propria opinione sull’eccezione, benché l’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992 lo obblighi, e la sentenza lo constata seccamente. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso i punti di vista richiesti. Cinque istituzioni sono state chiamate a dire qualcosa e nessuna ha detto nulla, cosicché il giudice costituzionale ha deciso sulla base di due soli partecipanti: l’avvocato dell’autore e il procuratore. In una causa in cui la soluzione è, in breve, «se ne occupi il legislatore», il silenzio delle due Camere del Parlamento non è un dettaglio di procedura. Sono esattamente le istituzioni a cui la Corte passa il problema.

La seconda osservazione nasce dalla sovrapposizione del paragrafo 22, dove la Corte riproduce la forma attuale del testo, con il paragrafo 7, dove descrive la situazione dell’autore. Messi uno accanto all’altro, i due mostrano che la forma nuova darebbe la stessa risposta, anzi una più stretta: l’elenco è più lungo, ma resta un elenco, e la locuzione «in corso di validità» aggiunge una condizione che il testo vecchio non aveva. Pubblicata nel settembre 2026 con un titolo che parla di una formulazione anteriore all’anno 2024, la sentenza rischia di essere letta come una questione d’archivio. Non lo è. Resta da annotare anche una coincidenza che l’atto contiene senza commentarla: l’autore ha costruito il proprio argomento sulla Sentenza n. 356 del 24 aprile 2012, pronunciata anch’essa sulla legge n. 21/1991, e ha ricevuto risposta con la Sentenza n. 356 del 16 aprile 2026.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un’azione di accertamento della cittadinanza, scritta nella legge. Il Parlamento può aggiungere alla legge n. 21/1991 una procedura giudiziaria con cui chi sostiene di aver acquistato la cittadinanza alla nascita possa farla accertare con effetti da quella data, con l’onere della prova a carico dell’attore. Aprirebbe il circolo descritto al paragrafo 7 senza toccare l’art. 22 comma (1), che resterebbe l’elenco dei documenti di tutti i giorni.
  • Un termine per la redazione e la pubblicazione delle sentenze della Corte. I 165 giorni tra la pronuncia e la pubblicazione sono un intervallo in cui la soluzione esiste ma non produce effetti, e le parti non possono invocarla. Un termine di 30 giorni, iscritto nella legge n. 47/1992, eliminerebbe questo intervallo per sentenze delle dimensioni di questa.
  • Una nota sulla forma in vigore, quando l’oggetto della sentenza è un testo abrogato. Una sola frase in fondo alla motivazione, che dica che cosa prevede il testo alla data della pubblicazione, preverrebbe esattamente la lettura al contrario. Qui sarebbe costata due righe, perché la forma attuale è già riprodotta al paragrafo 22.
  • Una conseguenza per il giudice che non esprime la propria opinione. L’art. 29 comma (4) impone l’obbligo, ma non accade nulla quando non viene rispettato. Una restituzione del fascicolo al giudice remittente, con un termine breve per l’opinione, prima della fissazione dell’udienza, farebbe sì che il giudice costituzionale decida avendo davanti il punto di vista del giudice che conosce la causa.
  • Il dispositivo dovrebbe contenere anche la decisione sulle domande riunite al merito. La domanda di rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea è stata riunita al merito al paragrafo 27 e respinta perché infondata al paragrafo 30, ma il dispositivo non la menziona. Una riga in più risparmierebbe alle parti la domanda se la loro istanza abbia ricevuto o no una risposta formale.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 824 del 28 settembre 2026, pagine 2-5 8 pagine PDF, 85 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.