In breve
- La Corte costituzionale ha respinto perché inammissibile, all’unanimità dei voti, l’eccezione con cui un ex ministro sosteneva che il Senato non potesse essere investito una seconda volta per gli stessi fatti. La Sentenza n. 336 del 16 aprile 2026 è comparsa nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 823 del 28 settembre 2026. Il testo impugnato, l’art. 12 della legge n. 115/1999 sulla responsabilità ministeriale, resta esattamente com’era.
- Il rigetto non dice nulla sul merito della censura. L’art. 12 riprende parola per parola la prima frase dell’art. 109 comma (2) della Costituzione, quindi non ha modo di violarla. La Corte ha constatato che il malcontento dell’autore riguarda il modo in cui il testo è stato usato nel suo fascicolo, e che l’interpretazione e l’applicazione della legge in una causa concreta spettano ai giudici ordinari.
- Sono interessati i membri e gli ex membri del Governo sottoposti a indagini penali per fatti commessi nell’esercizio della funzione, insieme ai procuratori e ai giudici che lavorano su fascicoli di questo tipo. Per tutti gli altri non cambia nulla dal 28 settembre 2026. La domanda di fondo, se il diritto di chiedere l’avvio delle indagini penali si consumi con la prima decisione dell’autorità investita, resta senza una risposta vincolante per tutti.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 823 del 28 settembre 2026, pagine 2-3
Pronunciata: 16 aprile 2026, all’unanimità dei voti
Definitiva e generalmente vincolante: 28 settembre 2026, data della pubblicazione
La Corte costituzionale ha respinto perché inammissibile l’eccezione con cui era impugnato l’art. 12 della legge n. 115/1999 sulla responsabilità ministeriale, cioè il testo che stabilisce chi ha il diritto di chiedere l’avvio delle indagini penali nei confronti di un ministro per ciò che ha fatto in carica. La Sentenza n. 336 del 16 aprile 2026, pubblicata il 28 settembre 2026, lascia il testo invariato e non risponde alla domanda posta dall’autore dell’eccezione. Il motivo è lo stesso che la Corte ha usato anche nel fascicolo sulla definizione di reato grave nella legge sulla protezione dei testimoni: la censura riguardava il modo in cui il testo è stato applicato, non il testo in sé, e questo spetta ai giudici.
L’art. 12 sta in una frase: «Numai Camera Deputaților, Senatul și Președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor», cioè soltanto la Camera dei Deputati, il Senato e il Presidente della Romania hanno il diritto di chiedere l’avvio delle indagini penali nei confronti dei membri del Governo per i fatti commessi nell’esercizio della loro funzione. La legge è stata ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 200 del 23 marzo 2007, e da allora questo articolo è rimasto nella stessa forma. La frase è una copia della prima frase dell’art. 109 comma (2) della Costituzione, ripresa dal legislatore del 1999 senza alcun cambiamento. È esattamente questo dettaglio a decidere la sorte dell’eccezione, e la Corte lo dice al paragrafo 15 della sentenza.
Che cosa accade, in pratica, quando un ex ministro finisce sottoposto a indagini penali per fatti commessi nell’esercizio della funzione. Il procuratore non può avviare da solo le indagini, come farebbe in un fascicolo ordinario. Ha bisogno di una richiesta proveniente da una delle tre autorità elencate nel testo: la Camera dei Deputati, il Senato o il Presidente della Romania. La Camera competente è quella di cui la persona fa parte, se è parlamentare, mentre il Presidente interviene per gli ex membri del Governo che non hanno più un mandato parlamentare. L’autorità investita vota e può chiedere l’avvio delle indagini penali oppure rifiutare. Senza quel voto favorevole, il procuratore non ha modo di andare avanti, e il fascicolo si ferma prima di cominciare.
Nella causa da cui è partita l’eccezione, la Direzione Nazionale Anticorruzione (DNA), struttura della Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, ha investito il Senato due volte: la prima il 4 luglio 2019, la seconda l’8 aprile 2021. La persona interessata, Florian Dorel Bodog, era stato ministro della sanità tra il gennaio 2017 e il febbraio 2018 ed era senatore nelle legislature 2016-2020 e 2020-2024. Secondo la sentenza, l’autore dell’eccezione ha sostenuto che la situazione di fatto ritenuta nelle due richieste è identica. Il fascicolo penale si trovava, alla data della rimessione alla Corte, nella procedura di camera preliminare, la fase in cui il giudice verifica la legittimità del rinvio a giudizio e delle prove, senza pronunciarsi sulla colpevolezza.
La censura di incostituzionalità aveva una costruzione semplice. L’autore non chiedeva che l’art. 12 sparisse, ma che fosse dichiarato incostituzionale nella misura in cui si leggesse in modo diverso da uno solo: il diritto di chiedere l’avvio delle indagini penali si esaurisce alla data in cui l’autorità competente adotta la prima decisione, indipendentemente dal fatto che con essa chieda o rifiuti di chiedere le indagini. L’argomento si fondava sulla Sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 10 marzo 2008 e sulla Sentenza n. 93 del 16 giugno 1999, secondo cui la richiesta di avvio delle indagini penali è una garanzia costituzionale di procedura, destinata a proteggere il mandato dei membri del Governo. Se la richiesta potesse essere riproposta ogni volta che cambia la maggioranza politica in Parlamento, dice la motivazione dell’autore, la garanzia si svuoterebbe di contenuto e comparirebbe proprio il rischio che la Costituzione vuole prevenire.
L’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, Sezione penale, ha trasmesso l’eccezione con una valutazione favorevole: al paragrafo 9 della sentenza si legge che il giudice riteneva che potessero esistere aspetti di incostituzionalità tali da rendere necessario l’esame nel merito. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso alcun punto di vista. La rappresentante del Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto per inammissibilità.
La Corte ha seguito la linea del procuratore. Il paragrafo 17 constata che le affermazioni dell’autore non riguardano il testo di legge, identico nel contenuto alla norma costituzionale, ma il modo in cui gli organi giudiziari lo interpretano e lo applicano nel caso concreto. Il paragrafo 18 aggiunge il fondamento: l’art. 2 comma (3) della legge n. 47/1992 sull’organizzazione e sul funzionamento della Corte costituzionale prevede che il giudice costituzionale si pronunci soltanto sulla costituzionalità degli atti per i quali è stato investito, e non sul modo in cui la legge si applica in una causa determinata. La conclusione, al paragrafo 19, è che l’eccezione è inammissibile.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è quello che manca. Il testo dell’art. 12 della legge n. 115/1999 resta in vigore, intatto, nella forma che ha dal 2007. Nessuna autorità perde o guadagna qualche attribuzione, e la procedura con cui si chiede l’avvio delle indagini penali nei confronti di un membro del Governo continua a funzionare allo stesso modo.
Il secondo effetto riguarda il fascicolo da cui è partito tutto. Il giudice della camera preliminare dell’Alta Corte resta l’unico che può dire se la seconda richiesta al Senato fosse valida o no e quali conseguenze abbia sugli atti di indagine. La Corte costituzionale non gli ha dato alcun riferimento, perché non è entrata nella discussione. Va ricordato anche che il sollevamento dell’eccezione non ha bloccato il processo: dal 2010, quando la legge n. 177/2010 ha tolto la sospensione di diritto dall’art. 29 della legge n. 47/1992, il giudizio prosegue mentre la Corte delibera.
Il terzo effetto è un precedente pratico. Una censura formulata allo stesso modo, per quanto solidamente argomentata, riceverà la stessa risposta. Chi vuole comunque una risposta dalla Corte su questa questione deve impugnare qualcosa di diverso dall’art. 12, per esempio una norma di procedura penale che disciplini l’effetto della richiesta, oppure cercare una soluzione dall’Alta Corte attraverso i meccanismi di uniformazione della giurisprudenza.
Il quarto effetto è di trasparenza. Fino al 28 settembre 2026 la posizione della Corte su questo testo non era pubblica. Ora esiste, datata e motivata, e chiunque può leggere ai paragrafi 15, 17 e 18 il ragionamento su cui si fonderà qualsiasi futuro rigetto di una censura analoga.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel diritto positivo non è cambiato nulla. La legge n. 115/1999 ha lo stesso contenuto del 27 settembre 2026, e l’art. 12 ha la stessa forma della ripubblicazione del 23 marzo 2007. Una decisione di inammissibilità non modifica, non abroga e non sospende nulla.
È cambiato però ciò che sappiamo sui limiti del controllo di costituzionalità su questo testo. Prima della sentenza, il fatto che l’art. 12 riproduca l’art. 109 comma (2) prima frase della Costituzione era un’osservazione che poteva fare chiunque mettesse i due testi uno accanto all’altro. Ora è l’argomento che la Corte ha usato esplicitamente per mostrare che il testo non può essere confrontato con la norma che copia.
Si è spostata anche la posizione della domanda di fondo. Fino a ora poteva essere tenuta in sospeso, nella speranza che la risolvesse il contenzioso costituzionale. Dopo il 28 settembre 2026 è chiaro che la risposta non arriva da lì. Se il diritto dell’autorità investita si consumi con la prima decisione o possa essere esercitato di nuovo per gli stessi fatti resta una questione di interpretazione, che ogni collegio può risolvere a modo suo finché non compaia una soluzione di uniformazione della giurisprudenza o un intervento del legislatore.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il confine tra le competenze è tracciato con chiarezza e con un esempio facile da verificare: una legge che ripete la Costituzione non può essere misurata con la Costituzione. Chi legge il paragrafo 15 capisce in dieci righe perché.
- La decisione è stata presa all’unanimità dei voti, senza opinione dissenziente e senza opinione concorrente. Non resta alcun segnale che all’interno della Corte esista un’altra lettura della competenza.
- Il processo penale non è stato fermato. L’eccezione non sospende più il giudizio dal 2010, quindi i quasi quattro anni e mezzo di attesa alla Corte non sono stati sottratti, formalmente, alla vita del fascicolo.
- La sentenza mette a disposizione del pubblico il testo integrale dell’art. 12 e la conferma che è identico alla prima frase dell’art. 109 comma (2) della Costituzione. Sono due cose che un lettore senza abbonamento a una banca dati giuridica trovava con difficoltà.
- La motivazione rinvia a un precedente verificabile, la Sentenza n. 276 del 10 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 572 del 28 luglio 2016, quindi il criterio applicato non è inventato per questo fascicolo.
Che cosa resta un problema
- La domanda che conta per il pubblico non riceve risposta. Se il Senato, la Camera dei Deputati o il Presidente possano tornare su una decisione di rifiuto delle indagini penali resta rimesso alla valutazione di ciascun giudice.
- La Corte non dice chi dovrebbe rispondere al posto suo. La motivazione si ferma a «spetta alle attribuzioni dei giudici ordinari», senza indicare alcun meccanismo di uniformazione della giurisprudenza per una questione che non compare spesso, ma compare con una posta alta.
- Il giudice che ha investito la Corte resta senza aiuto. Al paragrafo 9, l’Alta Corte aveva detto che potevano esistere aspetti che richiedevano un esame nel merito, e la risposta ricevuta non se ne occupa.
- Tra l’ordinanza di rimessione, del 23 novembre 2021, e la pronuncia, il 16 aprile 2026, sono passati 1.605 giorni. Un motivo di inammissibilità che si vede già dalla formulazione della censura non ha bisogno di quattro anni e mezzo.
- Dalla pronuncia alla pubblicazione sono passati altri 165 giorni, e la sentenza produce effetti soltanto dalla pubblicazione. Il precedente citato nella sua stessa motivazione, la Sentenza n. 276/2016, era arrivata nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) in 79 giorni.
Consigli pratici
- Non leggete «inammissibile» come un verdetto di costituzionalità. La Corte non ha detto che l’art. 12 va bene dopo aver soppesato gli argomenti, ma che gli argomenti non riguardavano il testo. Sono due cose diverse, e la seconda lascia il testo esposto a una censura mirata meglio.
- Se vi interessa il fascicolo penale da cui è partita l’eccezione, seguite le decisioni del giudice della camera preliminare dell’Alta Corte. È lì che si decide quale effetto abbia la seconda richiesta al Senato, non alla Corte costituzionale.
- Quando costruite un’eccezione di incostituzionalità, verificate anzitutto se il testo impugnato non riproduca per caso una norma costituzionale. Se la riproduce, la censura va rivolta ad altro, altrimenti si ferma all’ammissibilità.
- Tenete presente che la data che conta per una sentenza della Corte costituzionale è quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, non quella dell’udienza. Qui, 28 settembre 2026, non 16 aprile 2026.
- Per la forma aggiornata dell’art. 12 usate il portale legislativo del Ministero della Giustizia. Il testo è invariato dalla ripubblicazione del 23 marzo 2007, ma la verifica costa un minuto e vi risparmia la citazione di una forma vecchia.
- Non confondete la richiesta di avvio delle indagini penali con una decisione sulla colpevolezza. Il voto di una Camera o l’atto del Presidente aprono o chiudono soltanto la possibilità dell’indagine, mentre la colpevolezza la stabilisce il giudice, al termine del processo.
Domande frequenti
Che cosa dice, in realtà, l’art. 12 della legge n. 115/1999?
Che cosa significa che l’eccezione è stata respinta perché inammissibile?
In che cosa si distingue da un rigetto nel merito?
È cambiato qualcosa nel fascicolo penale pendente?
L’art. 12 può essere impugnato di nuovo davanti alla Corte costituzionale?
Il Senato può essere investito due volte per gli stessi fatti?
Da quando produce effetti la sentenza?
Analisi della redazione
La soluzione è corretta e si poteva scrivere in una pagina. Un testo di rango inferiore alla Costituzione che ne riprende alla lettera la norma non può essere confrontato con essa, e le censure che riguardano il modo in cui le autorità lo usano in un caso determinato non rientrano nella competenza del giudice costituzionale. Il problema non è il ragionamento, ma il tempo in cui è stato consegnato e ciò che lascia irrisolto alle spalle.
La prima cosa che non si vede leggendo la sentenza dall’inizio alla fine nasce da due date messe una accanto all’altra. L’ordinanza con cui l’Alta Corte ha investito la Corte costituzionale è del 23 novembre 2021, e la pronuncia è avvenuta il 16 aprile 2026: 1.605 giorni, cioè quattro anni e quasi cinque mesi. Sono seguiti altri 165 giorni fino alla pubblicazione, quindi dalla rimessione al momento in cui la sentenza ha cominciato a produrre effetti sono passati 1.770 giorni. Il confronto più duro viene dalla sua stessa motivazione: il precedente invocato al paragrafo 17, la Sentenza n. 276 del 10 maggio 2016, è arrivata nella Gazzetta Ufficiale della Romania il 28 luglio 2016, 79 giorni dopo l’udienza. Stessa istituzione, stesso tipo di atto, meno della metà del ritardo.
La seconda osservazione nasce dalla combinazione del paragrafo 9 con il paragrafo 17. L’Alta Corte ha detto che potevano esistere aspetti di incostituzionalità tali da rendere necessario l’esame nel merito della richiesta di rimessione, e la Corte costituzionale ha risposto che il problema spetta alle attribuzioni dei giudici ordinari. Ciascuna istituzione indica l’altra, e tra le due resta una domanda con effetto diretto su un fascicolo penale: può l’autorità che ha rifiutato una volta l’avvio delle indagini penali nei confronti di un ministro tornare, anni dopo, sulla propria decisione. La motivazione non indica nemmeno la direzione in cui andrebbe cercata la risposta, benché i meccanismi di uniformazione della giurisprudenza esistano e siano anch’essi presso l’Alta Corte.
La terza osservazione riguarda il calendario esterno alla Corte. Le due richieste al Senato sono separate da 644 giorni, il 4 luglio 2019 e l’8 aprile 2021, e dalla prima di esse alla pubblicazione della sentenza sono passati 2.643 giorni, oltre sette anni. Entrambe le richieste sono arrivate dopo la fine del mandato di ministro, nel febbraio 2018. Il risultato pratico è che una garanzia di procedura pensata per proteggere l’esercizio del mandato di governo è finita per essere discussa a più di otto anni dalla fine di quel mandato, e la discussione non si è conclusa nemmeno adesso. Vale la pena dire anche che l’elenco in testa alla sentenza comprende sette giudici, benché la Corte abbia nove membri ai sensi dell’art. 142 comma (2) della Costituzione; l’unanimità dei voti a cui si riferisce il paragrafo 20 è dunque l’unanimità del collegio che ha giudicato.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine legale per la pubblicazione delle sentenze. La legge n. 47/1992 non prevede entro quanto tempo dalla pronuncia la sentenza arrivi nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Un termine di 30 giorni ridurrebbe i 165 giorni di questo caso a un quinto, e gli effetti di una sentenza che comunque si producono soltanto dalla pubblicazione non dipenderebbero più dal ritmo di stesura della motivazione.
- Un filtro di ammissibilità che lavori all’inizio del fascicolo. Il motivo del rigetto si leggeva già dalla formulazione della censura, fin dall’ordinanza di rimessione. Una procedura breve, con definizione in pochi mesi, risparmierebbe al giudice remittente un’attesa di quattro anni e mezzo per una risposta che non tocca il merito.
- L’obbligo di indicare l’autorità competente quando la Corte si dichiara incompetente. Un paragrafo finale che dica che la domanda può essere sciolta con un ricorso nell’interesse della legge o con una decisione preliminare trasformerebbe una risposta sterile in un riferimento utile al giudice che ha trasmesso il fascicolo.
- L’integrazione dell’art. 12 della legge n. 115/1999 con la regola che il testo evita. Una frase che dica se il diritto di chiedere l’avvio delle indagini penali si esaurisca con la prima decisione dell’autorità investita, e a quali condizioni si potrebbe tornare su di essa, chiuderebbe la questione dove le spetta, nella legge, e non nella deliberazione di ogni singolo collegio.
- La pubblicazione del motivo per cui un giudice manca dal collegio. Quando una decisione è presa da sette giudici su nove, il lettore dovrebbe apprenderne il motivo dall’atto, invece di contare i nomi in testa a esso.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 823 del 28 settembre 2026, pagine 2-3 16 pagine PDF, 159 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
