In breve

  • La Romania riduce da 300 milioni di euro a 100 milioni le risorse impegnate nel Fondo di fondi per la digitalizzazione e l’azione per il clima, gestito dalla Banca europea per gli investimenti con denaro del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza.
  • Il Prodotto di prestito diretto viene annullato integralmente. Resta solo il Prodotto intermediato, con cui il denaro arriva alle imprese attraverso intermediari finanziari, con 98 milioni di euro già impegnati verso i beneficiari finali.
  • Dei 150 milioni di euro già versati, 50 milioni vengono restituiti allo Stato, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta scritta del Ministero degli Investimenti e dei Progetti europei.
Atto: Decisione del Governo n. 584/2026
Pubblicato: G. Uff. n. 663 dell’11 agosto 2026
In vigore dal: 11 agosto 2026

Uno strumento finanziario da 300 milioni di euro, concepito nel 2022 per portare denaro del PNRR verso la digitalizzazione e l’azione per il clima, si riduce a un terzo. La metà della componente di prestito diretto non ha fatto nemmeno in tempo a essere utilizzata e torna al bilancio dello Stato. La decisione del Governo n. 584/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 663 dell’11 agosto 2026, approva l’Emendamento n. 1 al contratto di finanziamento tra il Governo della Romania, rappresentato dal Ministero degli Investimenti e dei Progetti europei, e la Banca europea per gli investimenti. Arriva un giorno dopo una mossa di segno opposto, con cui lo Stato ha collocato 50 milioni di euro in un fondo per le infrastrutture dell’Iniziativa dei Tre Mari.

Il contratto iniziale è stato firmato a Bucarest il 31 marzo 2022 e approvato con la decisione del Governo n. 720/2022. Attraverso di esso, la Banca europea per gli investimenti gestisce il Fondo di fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza per la Romania, sotto forma di una struttura a due componenti: un Prodotto di prestito diretto, con cui la banca prestava direttamente ai beneficiari, e un Prodotto intermediato, con cui il denaro arriva alle imprese attraverso intermediari finanziari selezionati.

L’emendamento, firmato a Bucarest il 2 luglio 2026, sopprime la prima componente. A partire dalla data di entrata in vigore, il Prodotto di prestito diretto cessa integralmente di applicarsi e tutti i richiami a esso contenuti nel contratto, nell’allegato 1 e nell’appendice A si considerano eliminati e non producono più alcun effetto giuridico. Ogni riferimento al termine «Strumento finanziario» presente nel contratto si legge da ora esclusivamente come rinvio al Prodotto intermediato.

L’origine della decisione non è romena. Il 27 dicembre 2024 la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti hanno trasmesso al ministero una lettera congiunta con cui proponevano la modifica del Fondo di fondi previsto dall’investimento 2.4, componente 9 del PNRR. Il ministero ha approvato le proposte il 25 febbraio 2025 e l’emendamento firmato quest’anno le mette in atto.

Gli effetti che produce

Il contributo impegnato scende a un terzo. La definizione contenuta nel contratto cambia: «Contributi impegnati del MIPE» indica da ora l’importo aggregato di 100.000.000 di euro, proveniente dalla componente di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, rispetto ai 300.000.000 di euro precedenti. La riduzione si riflette automaticamente nell’appendice A, che contiene la strategia di investimento, la politica dei rischi, la strategia di uscita e il piano industriale.

Cinquanta milioni di euro tornano al ministero. Lo Stato aveva già versato due tranche per un totale di 150.000.000 di euro. Di questa somma, 50.000.000 di euro restano non allocati e non distribuiti, né verso intermediari finanziari o beneficiari finali, né a titolo di commissioni di gestione, e l’emendamento ne prevede la restituzione. Il ministero invia una richiesta scritta con le coordinate del conto e la banca trasferisce l’importo entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Il denaro già arrivato alle imprese non si tocca. Il ministero non può chiedere indietro gli importi applicati o impegnati per il finanziamento dei beneficiari finali tramite il Prodotto intermediato, che ammontano attualmente a 98.000.000 di euro, né quelli destinati alle commissioni dovute alla banca, agli interessi negativi maturati sul conto, agli interessi netti e ai proventi netti generati o ad altre somme dovute in forza del contratto.

Le commissioni di gestione vengono ricalcolate. A partire dalla data del trasferimento, la base di calcolo si adegua per riflettere sia il livello ridotto dei contributi impegnati sia l’annullamento del Prodotto di prestito diretto. Le commissioni maturate fino a quella data restano però dovute.

La rendicontazione della componente soppressa si chiude con una relazione finale. Gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio relativi al Prodotto di prestito diretto cessano dalla data del trasferimento e la banca redige una relazione sullo stato di avanzamento che copre il periodo dal 1° gennaio 2026 fino a quella data, trasmessa al ministero e al Consiglio di investimento.

Che cosa cambia rispetto a prima

Finora il Fondo di fondi funzionava su due canali paralleli. Il prestito diretto significava che la banca poteva finanziare essa stessa i beneficiari finali, senza intermediario. Il Prodotto intermediato presuppone invece la selezione di istituzioni finanziarie che distribuiscono più avanti il finanziamento. L’emendamento conserva solo il secondo canale, quello che si è dimostrato funzionante, visto che attraverso di esso sono già impegnati 98 milioni di euro.

I termini e le condizioni del Prodotto intermediato non cambiano. L’allegato 2, che li contiene, resta intatto, così come le altre disposizioni del contratto o dei contratti operativi conclusi per la sua attuazione, con la sola eccezione degli adeguamenti necessari a riflettere la riduzione del contributo impegnato.

Un dettaglio procedurale merita attenzione: l’emendamento è stato concluso in lingua inglese, con firma elettronica qualificata conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014, noto come regolamento eIDAS. Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania ne è la traduzione, come allegato alla decisione.

Le clausole relative alle dichiarazioni e agli impegni del ministero, alla legge applicabile, alla risoluzione delle controversie e alle notifiche, ossia le clausole 11, 17 e 18 del contratto di finanziamento, sono incorporate per rinvio nell’emendamento, come se vi fossero state riportate per intero.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • I 50 milioni di euro inutilizzati tornano allo Stato invece di restare immobilizzati in uno strumento che non riusciva a dare loro una destinazione.
  • Viene eliminata la componente che non ha prodotto risultati e resta quella con cui il denaro arriva effettivamente alle imprese, già con 98 milioni impegnati.
  • Le commissioni di gestione vengono ricalcolate su un fondo più piccolo, quindi il costo di gestione scende in proporzione.
  • Il termine di restituzione è netto, dieci giorni lavorativi dalla richiesta scritta, non una formula vaga.
  • I diritti e gli obblighi già acquisiti non vengono toccati, quindi le imprese che hanno ottenuto il finanziamento non sono rimesse in discussione.

Che cosa resta un problema

  • La capacità di finanziamento per la digitalizzazione e l’azione per il clima offerta da questo strumento cala di 200 milioni di euro, cioè di due terzi.
  • Scompare il canale del prestito diretto, unica via attraverso cui un beneficiario poteva essere finanziato senza passare da un intermediario finanziario.
  • La riduzione conferma che una parte importante della dotazione non ha potuto essere assorbita in oltre quattro anni dalla firma del contratto.
  • La proposta è arrivata dalle istituzioni finanziarie europee nel dicembre 2024 e la sua attuazione ha richiesto tempo fino all’agosto 2026, un ritmo lento per uno strumento con le scadenze del PNRR.
  • La restituzione non è automatica: dipende da una richiesta scritta del ministero, con tutti gli elementi necessari all’esecuzione del pagamento.

Consigli pratici

  1. Se la tua impresa ha presentato o stava preparando una domanda sulla componente di prestito diretto, ferma la procedura. Quel prodotto è annullato integralmente e le domande non hanno più base contrattuale.
  2. Verifica attraverso quale canale hai ricevuto o riceverai il finanziamento. Se hai lavorato con un intermediario finanziario selezionato, ti trovi sul Prodotto intermediato, che resta in vigore con termini invariati.
  3. I finanziamenti già approvati non si rinegoziano. L’emendamento afferma espressamente che non pregiudica i diritti e gli obblighi acquisiti in precedenza in forza del contratto.
  4. Se cerchi fondi per la digitalizzazione, guarda alle alternative rimaste. Il massimale di questo strumento è sceso a 100 milioni di euro, ma 98 sono già applicati o impegnati verso i beneficiari finali tramite il Prodotto intermediato. Il margine per nuovi impegni è nell’ordine di 2 milioni, dai quali escono anche le commissioni di gestione della banca, quindi non costruire un piano su questo strumento.
  5. Per consulenti e intermediari, annota la data di riferimento: la relazione finale sul prestito diretto copre il periodo dal 1° gennaio 2026 fino alla data del trasferimento dei 50 milioni.

Domande frequenti

Di quanto si riduce il Fondo di fondi?
I contributi impegnati del ministero scendono da 300.000.000 di euro a 100.000.000 di euro, quindi di 200 milioni di euro.
Che cosa succede al denaro già versato?
Dei 150.000.000 di euro versati in due tranche, l’importo di 50.000.000 di euro rimasto non allocato viene restituito al ministero, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta scritta. Il resto rimane impegnato.
Posso ancora ottenere un prestito diretto dalla Banca europea per gli investimenti tramite questo fondo?
No. Il Prodotto di prestito diretto cessa integralmente di applicarsi e tutte le disposizioni contrattuali che lo riguardavano si considerano eliminate.
Cambia qualcosa per le imprese finanziate tramite intermediari?
No. Il Prodotto intermediato resta in vigore e i termini e le condizioni dell’allegato 2 non cambiano, salvo gli adeguamenti strettamente necessari a riflettere il contributo ridotto.
Da quando produce effetti l’emendamento?
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania della decisione di approvazione, ossia dall’11 agosto 2026.
Chi ha chiesto questa modifica?
La Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, con una lettera congiunta del 27 dicembre 2024, approvata dal ministero il 25 febbraio 2025.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 663 dell'11 agosto 2026 16 pagine PDF, 194 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.