In breve

  • Chi è stato condannato due volte, in procedimenti separati, per fatti commessi prima del 1° febbraio 2014 conserva il diritto che, al cumulo delle pene, il giudice cerchi di nuovo la legge penale più favorevole. In concreto, la pena risultante può essere più bassa di quella che deriverebbe dall’applicazione meccanica del nuovo codice penale.
  • La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal pubblico ministero, non da un condannato. La procura voleva che al cumulo si applicasse direttamente la legge in vigore al momento dell’operazione. La Corte costituzionale ha respinto la censura in quanto infondata e ha constatato che i testi sono costituzionali.
  • Chi è interessato: le persone condannate in via definitiva con sentenze diverse per reati in concorso commessi sotto il codice penale del 1969, nonché i giudici che decidono sulle domande di modifica della pena. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dal 24 luglio 2026.
Atto: Sentenza CCR n. 115/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 607 del 24 luglio 2026
Entrata in vigore: 24 luglio 2026

Un pubblico ministero ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare incostituzionale la regola secondo cui, al cumulo di due pene inflitte in procedimenti diversi, il giudice cerca ancora una volta la legge penale più favorevole. La Corte ha rifiutato, all’unanimità dei voti. La regola non si trova nel testo della legge, ma nel modo in cui l’Alta Corte di cassazione e giustizia lo ha interpretato con la decisione n. 29 del 19 novembre 2015, pronunciata nella procedura di risoluzione di questioni di diritto, la stessa procedura con cui il giudice supremo ha stabilito di recente anche che l’accordo di riconoscimento di colpevolezza non comporta la sospensione dalla funzione di un funzionario pubblico. La sentenza n. 115 del 12 febbraio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 607 del 24 luglio 2026.

La situazione in questione è più frequente di quanto sembri. Una persona commette due reati prima del 1° febbraio 2014, data di entrata in vigore dell’attuale codice penale, ma viene giudicata per essi in procedimenti separati: per il primo riceve una pena sotto il codice penale del 1969, per il secondo, giudicato più tardi, una pena sotto il nuovo codice penale. Trattandosi di reati in concorso, le pene devono essere cumulate in una sola, e il cumulo si effettua nella procedura prevista dall’art. 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.

La domanda a cui il giudice supremo ha risposto nel 2015 era quale legge governi quel cumulo. La risposta: si determina la legge penale più favorevole al condannato, ai sensi dell’art. 5 del codice penale, perché il giudice che cumula applica per la prima volta le norme sul concorso di reati, e quelle sono norme di diritto sostanziale, non di procedura.

La Procura presso il Tribunale del Settore 5 ha attaccato proprio questa interpretazione, in un procedimento pendente davanti al Tribunale del Settore 5 di Bucarest. Ha sostenuto che in questo modo si arriva alla combinazione di disposizioni di leggi successive, vietata dalla sentenza CCR n. 265 del 6 maggio 2014, che si viola l’autorità di cosa giudicata e che nasce una discriminazione positiva a favore di coloro che sono giudicati separatamente, i quali riceverebbero una terza forma di trattamento sanzionatorio. Ha invocato anche un risultato che riteneva innaturale: la pena finale potrebbe risultare inferiore a quella stabilita soltanto per una parte dei reati. Lo stesso giudice remittente ha però rilevato che, nel caso concreto, ciò non era accaduto.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che l’interpretazione data dall’Alta Corte nel 2015 resta in vigore e vincolante. Al cumulo di una pena inflitta sotto il codice penale del 1969 con una inflitta sotto il codice penale attuale, per fatti commessi entrambi sotto la legge vecchia, il giudice determina la legge penale più favorevole ai sensi dell’art. 5 del codice penale. Non applica automaticamente la legge in vigore alla data del cumulo.

Il secondo effetto riguarda il limite di questa operazione. La Corte ha sottolineato che il giudice non può combinare disposizioni dei due codici, ma applica globalmente le disposizioni di uno solo di essi, quello più favorevole. È esattamente la linea tracciata dalla sentenza n. 265 del 6 maggio 2014, e la Corte ha constatato che l’interpretazione del giudice supremo la rispetta, non la viola.

Il terzo effetto riguarda ciò che non si può rimettere in discussione al momento del cumulo. Il giudice non riesamina la legittimità o la fondatezza delle condanne definitive e non può modificare nessuna delle sentenze con cui sono state stabilite le pene individuali. Quelle sono passate in autorità di cosa giudicata. Si stabilisce soltanto la pena risultante, con un’operazione tecnica di cumulo.

Il quarto effetto è di calendario. La Corte ha ricordato che la situazione transitoria nasce alla data della commissione dei reati e dura fino all’esecuzione della pena risultante stabilita per la prima volta in una procedura distinta. La data in cui le due condanne sono divenute definitive non conta per la determinazione della legge applicabile.

Il quinto effetto è una demarcazione che vale al di là di questo procedimento. Quando almeno uno dei reati in concorso è stato commesso dopo il 1° febbraio 2014, il cumulo si effettua obbligatoriamente secondo il nuovo codice penale, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 187/2012. La ricerca della legge più favorevole resta possibile soltanto quando tutti i fatti sono anteriori a questa data.

Che cosa cambia rispetto a prima

Sul piano del diritto non cambia nulla. I testi restano come erano e l’interpretazione del 2015 resta vincolante per i giudici. Ciò che cambia è che essa ha superato anche la prova del controllo di legittimità costituzionale, quindi non può più essere contestata per questa via.

La differenza rispetto alle decisioni ordinarie della Corte sta in ciò che è stato verificato. Qui non è stato esaminato un testo di legge in sé, ma un testo nell’interpretazione data dal giudice supremo. La Corte ha spiegato che in un caso simile compie un’analisi in due tempi: verifica prima se l’interpretazione rientri nella competenza costituzionale dell’Alta Corte, prevista dall’art. 126, comma 3, della Costituzione, e poi se la norma, così come interpretata, rispetti la Costituzione. Entrambi i passaggi sono stati superati.

L’argomento centrale del pubblico ministero, quello della discriminazione, è stato respinto con un ragionamento semplice. La discriminazione presuppone soluzioni giuridiche diverse per persone che si trovano in situazioni simili, mentre il testo censurato prevede la stessa soluzione per tutti i condannati che si trovano nella procedura di modifica della pena. Il fatto che alcuni siano stati giudicati con un’unica sentenza e altri con sentenze distinte non crea di per sé una discriminazione.

Resta un’osservazione di contesto. La questione è stata sollevata nel maggio 2021, la decisione è stata pronunciata nel febbraio 2026 e pubblicata nel luglio 2026. In tutto questo intervallo l’interpretazione del 2015 è stata applicata dai giudici, perché il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale non sospende l’applicazione del testo censurato.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Conferma un principio favorevole al condannato: al cumulo, la legge penale più favorevole si cerca di nuovo, invece di applicare meccanicamente la legge in vigore alla data dell’operazione.
  • Elimina l’incertezza nella prassi. L’interpretazione del giudice supremo ha retto al controllo di legittimità costituzionale, quindi i giudici non hanno più ragioni per discostarsene.
  • Delimita con chiarezza i ruoli: l’Alta Corte chiarisce il significato della legge, la Corte costituzionale verifica se la norma così interpretata rispetti la Costituzione.
  • Riconferma il divieto di combinare disposizioni di codici diversi, cioè la regola della sentenza n. 265 del 6 maggio 2014, che mantiene la pena prevedibile.
  • Difende l’autorità di cosa giudicata: le pene individuali restano intatte, si stabilisce soltanto quella risultante.

Che cosa resta un problema

  • La durata. Dall’investitura, nel maggio 2021, alla pubblicazione, nel luglio 2026, sono passati oltre cinque anni, e per tutto questo tempo la regola è stata applicata sotto il segno di una contestazione non risolta.
  • La differenza di trattamento segnalata dalla procura non scompare: due condannati per gli stessi fatti possono arrivare a pene risultanti diverse, a seconda che siano stati giudicati insieme o separatamente.
  • Le situazioni transitorie tra i due codici penali restano complicate e difficili da prevedere per chi non è del mestiere, a oltre dieci anni dall’entrata in vigore del codice penale attuale.
  • L’ambito di applicazione si restringe naturalmente: la regola riguarda soltanto fatti commessi prima del 1° febbraio 2014, quindi il numero dei procedimenti cala di anno in anno.
  • La decisione non dice nulla sui casi in cui uno dei reati è stato commesso sotto la legge nuova, dove l’art. 10 della Legge n. 187/2012 impone comunque il codice penale attuale.

Consigli pratici

  1. Verificate anzitutto le date dei fatti, non le date delle sentenze. Se tutti i reati in concorso sono stati commessi prima del 1° febbraio 2014, si cerca la legge penale più favorevole. Se almeno uno è successivo, il cumulo si effettua secondo il codice penale attuale.
  2. Chiedete al giudice, nella procedura dell’art. 585 del codice di procedura penale, un confronto esplicito tra il trattamento del concorso di reati nel codice penale del 1969 e quello nel codice penale attuale, con la pena risultante calcolata in entrambe le varianti.
  3. Tenete presente che la legge più favorevole si applica globalmente, cioè per intero da un solo codice. Una combinazione tra l’aumento previsto da una legge e il massimo previsto dall’altra è vietata e può essere impugnata.
  4. Non usate questa procedura per contestare le condanne in sé. Il giudice non può riesaminare la colpevolezza né l’entità delle pene individuali, e una domanda formulata in questi termini viene respinta.
  5. Se la pena è già stata eseguita o considerata eseguita, la procedura non ha più oggetto. Essa interviene al momento della messa in esecuzione della sentenza o nel corso dell’esecuzione della pena.
  6. Verificate se nel frattempo siano intervenute altre sentenze definitive per fatti in concorso. Il cumulo si chiede sulla base di un’altra sentenza definitiva, quindi ogni nuova condanna può riaprire il calcolo.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso, in concreto, la Corte costituzionale?
Ha respinto in quanto infondata la questione sollevata dal rappresentante del pubblico ministero, la Procura presso il Tribunale del Settore 5, e ha constatato che l’art. 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale e l’art. 5 del codice penale, nell’interpretazione data con la decisione dell’Alta Corte n. 29 del 19 novembre 2015, sono costituzionali rispetto alle censure formulate. La decisione è stata assunta all’unanimità dei voti.
Che cosa significa cumulo delle pene?
Quando una persona è condannata in via definitiva, con sentenze diverse, per reati commessi prima della prima condanna, le pene non si eseguono una dopo l’altra, ma si cumulano in un’unica pena risultante. L’operazione si svolge nella procedura di modifica della pena prevista dall’art. 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.
Perché il pubblico ministero ha attaccato una regola favorevole ai condannati?
La procura ha sostenuto che l’interpretazione del giudice supremo consente la combinazione di disposizioni di leggi penali successive, vietata dalla sentenza CCR n. 265 del 6 maggio 2014, e che avvantaggia coloro che sono giudicati in procedimenti separati rispetto a coloro che sono giudicati in un unico procedimento. Ha inoltre rilevato che, in teoria, la pena finale potrebbe essere inferiore a quella stabilita per una parte dei reati.
Quando si può ancora chiedere la legge penale più favorevole al cumulo?
Soltanto quando tutti i reati in concorso sono stati commessi prima del 1° febbraio 2014, data di entrata in vigore del codice penale attuale. Se almeno uno è stato commesso dopo questa data, l’art. 10 della Legge n. 187/2012 impone il cumulo secondo il nuovo codice penale.
Il giudice può combinare i due codici per ottenere una pena più bassa?
No. La Corte ha ribadito che si applicano globalmente le disposizioni di una sola delle leggi successive, quella più favorevole nel complesso. La combinazione di disposizioni di leggi successive è vietata dalla sentenza CCR n. 265 del 6 maggio 2014.
Si possono modificare le pene stabilite con le sentenze definitive?
No. Il giudice che cumula non riesamina la legittimità o la fondatezza delle condanne e non può cambiare le pene individuali, che sono passate in autorità di cosa giudicata. Si stabilisce soltanto la pena risultante.
Che cos’è la decisione dell’Alta Corte n. 29/2015 e perché conta?
È una decisione preliminare per la risoluzione di una questione di diritto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 29 del 15 gennaio 2016. Con essa l’Alta Corte ha stabilito il significato vincolante dei testi sul cumulo. La Corte costituzionale ha verificato proprio quei testi in questa interpretazione, non la decisione del giudice supremo come atto separato.
Da quando produce effetti la decisione?
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, cioè dal 24 luglio 2026. Ai sensi dell’art. 147, comma 4, della Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale sono generalmente vincolanti dalla data della pubblicazione e hanno effetto soltanto per il futuro.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

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