In breve

  • Quattro decreti vecchi di 15 e fino a 19 anni sono usciti di vigore il 14 settembre 2026. Stabilivano come si autorizza l’operatore RSVTI, come si abilita il personale tecnico specializzato e come si abilitano i formatori del settore ISCIR. Al loro posto sono subentrate tre nuove prescrizioni tecniche, PT CR 3-2025, PT CR 4-2025 e PT CR 5-2025, in vigore dal 12 agosto 2026.
  • L’autorizzazione ottenuta con le vecchie regole non si perde. L’operatore RSVTI, persona fisica o giuridica, conserva il diritto di lavorare fino alla data di scadenza del documento che ha in mano. L’abilitazione di personale tecnico specializzato dura 2 anni dal rilascio o dall’ultima proroga, mentre il formatore abilitato in base al decreto del 2007 ha tempo fino al 12 agosto 2028 per passare alla nuova abilitazione. Cambia che cosa si fa al rinnovo, non quello che si possiede adesso.
  • Chi è interessato e che cosa va tenuto d’occhio: gli operatori RSVTI, le imprese autorizzate come operatore RSVTI, il personale tecnico specializzato, i formatori, gli enti di formazione professionale accreditati e, indirettamente, chiunque possieda caldaie, recipienti a pressione, gru, carrelli elevatori o ascensori, perché la legge gli impone di nominare un operatore RSVTI. Il termine che coglie più spesso di sorpresa: la domanda di proroga si deposita non meno di 30 e non più di 60 giorni prima della scadenza, e chi manca la finestra rifà l’esame da capo.
Atto: Decreto dell’ispettore capo di Stato dell’Ispettorato di Stato per il controllo delle caldaie, dei recipienti a pressione e degli apparecchi di sollevamento n. 194 dell’8 settembre 2026 sull’abrogazione di alcuni decreti dell’ispettore capo di Stato dell’Ispettorato di Stato per il controllo delle caldaie, dei recipienti a pressione e degli apparecchi di sollevamento
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 776 del 14 settembre 2026
Entrata in vigore: 14 settembre 2026, data della pubblicazione

L’ISCIR ha tolto di mezzo gli ultimi quattro decreti che ancora disciplinavano, dal 2007 e dal 2011, i mestieri attorno a caldaie, gru e ascensori. Il Decreto n. 194/2026 dell’ispettore capo di Stato ha tre articoli e non contiene nessuna regola nuova. Ripulisce soltanto il terreno dopo il cambiamento vero, avvenuto un mese prima: il 12 agosto 2026 sono entrate in vigore tre nuove prescrizioni tecniche, parte del pacchetto con cui l’ISCIR riscrive per intero le proprie norme, la stessa ondata da cui provengono anche le nuove regole per cisterne e bombole di gas a pressione.

Le tre prescrizioni sono state approvate con decreti del ministro dell’economia, della digitalizzazione, dell’imprenditoria e del turismo, firmati tutti il 24 luglio 2026. La PT CR 3-2025, sull’autorizzazione degli operatori RSVTI, è arrivata con il Decreto n. 1.168/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 667 del 12 agosto 2026. La PT CR 4-2025, sull’autorizzazione delle persone giuridiche che operano su impianti del settore ISCIR, è arrivata con il Decreto n. 1.170/2026, nella stessa Gazzetta Ufficiale della Romania n. 667. La PT CR 5-2025, sull’abilitazione dei formatori, è arrivata con il Decreto n. 1.171/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 668 dello stesso giorno. Tutte e tre sono entrate in vigore alla data della pubblicazione.

I decreti tolti di vigore sono il Decreto ISCIR n. 130/2011, che faceva da metodologia per l’autorizzazione dell’operatore RSVTI, il Decreto ISCIR n. 165/2011, per l’abilitazione del personale tecnico specializzato, il Decreto ISCIR n. 266/2007, il regolamento di formazione professionale dei formatori del settore RSVTI, e il Decreto ISCIR n. 8/2009, per l’abilitazione dei formatori. Il più antico dei quattro funzionava dal 24 agosto 2007, cioè da 19 anni.

Gli effetti che produce

Il decreto produce un solo effetto diretto: dal 14 settembre 2026 i quattro testi vecchi non si possono più invocare. Qualunque domanda depositata all’ISCIR per autorizzazione, abilitazione o proroga si risolve esclusivamente secondo le nuove prescrizioni tecniche.

Che cosa succede ai documenti già rilasciati non sta nel decreto, ma nei capitoli di disposizioni transitorie delle tre prescrizioni. Le situazioni sono cinque e distinte, e i loro termini decorrono dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore delle prescrizioni, non dalla data dell’abrogazione.

  • Operatore RSVTI, persona fisica o giuridica. L’autorizzazione rilasciata in base al Decreto n. 130/2011, se al 12 agosto 2026 non era sospesa, dà il diritto di lavorare fino alla sua data di scadenza. Il titolare può continuare a svolgere sia la sorveglianza tecnica sia le verifiche tecniche ai fini dell’ammissione al funzionamento e le verifiche tecniche in esercizio, per le categorie di impianti elencate nella prescrizione.
  • Personale tecnico specializzato. Le abilitazioni rilasciate in base al Decreto n. 165/2011, se non sono sospese, restano valide 2 anni dalla data di rilascio o dalla data dell’ultima proroga.
  • Formatore abilitato in base al Decreto n. 8/2009. Può lavorare fino alla scadenza dell’abilitazione, nella nuova classificazione come formatore di tipo C specifico.
  • Formatore abilitato in base al Decreto n. 266/2007. Può lavorare come formatore di tipo B per 24 mesi dal 12 agosto 2026, quindi fino al 12 agosto 2028, periodo entro il quale deve chiedere la nuova abilitazione.
  • Enti di formazione professionale accreditati. Possono organizzare corsi fino alla scadenza dell’accreditamento, a condizione di aggiornare il materiale didattico secondo i nuovi programmi analitici. E chi ha già concluso un corso con le vecchie regole può iscriversi all’esame o chiedere la proroga finché il documento di partecipazione è ancora valido.

C’è un altro effetto che non riguarda le persone, ma le imprese e gli enti. I possessori e gli utilizzatori di impianti devono redigere procedure proprie di sorveglianza tecnica, per ciascun tipo di impianto posseduto, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della prescrizione. Il termine scade il 12 febbraio 2027 e non ha a che vedere con il decreto di abrogazione, ma colpisce gli stessi destinatari.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il confronto che conta per un operatore RSVTI è tra la metodologia del Decreto n. 130/2011 e la PT CR 3-2025. La durata dell’autorizzazione è rimasta la stessa, 4 anni. Quasi tutto il resto si è mosso.

Il requisito di anzianità si è esteso ai laureati. La metodologia del 2011 chiedeva 2 anni di anzianità solo a chi aveva un diploma tecnico di scuola media superiore, mentre un ingegnere entrava al corso senza alcun requisito di esperienza. La nuova prescrizione chiede almeno 1 anno di anzianità in attività disciplinate dall’ISCIR o nell’esercizio di impianti del settore anche ai laureati di studi superiori tecnici, che abbiano 180 o 120 crediti formativi. Per una qualifica professionale di livello 5 o per il liceo tecnologico con maturità e qualifica di livello 4, l’anzianità richiesta resta di 2 anni. In più, gli ambiti di studio accettati sono adesso elencati, dalla meccanica e dall’elettrotecnica fino al petrolio e al gas, con una valvola di sfogo per altri ambiti tecnici affini accettati dall’ISCIR.

L’esame è diventato un test a risposta multipla con soglia. Prima la prova scritta si superava con il voto minimo 7. Ora è un questionario di almeno 30 domande e la soglia di superamento è il 70% di risposte corrette. Il programma e le condizioni d’esame si stabiliscono con decreto dell’ispettore capo di Stato, quindi non stanno più nella prescrizione.

La riammissione all’esame si è ristretta da 12 mesi a 30 giorni. La vecchia metodologia dava al candidato bocciato o assente un anno dalla fine del corso per ripresentarsi. La nuova prescrizione gli concede una sola domanda di riammissione, formulata per iscritto entro 30 giorni dalla data dell’esame, a condizione che il documento di corso e la scheda di idoneità siano ancora validi. Il documento di partecipazione al corso ha a sua volta una validità di 1 anno.

La proroga ha ora una finestra fissa, con sanzione. Con le vecchie regole, l’unica condizione di calendario era che il programma di formazione modulo B fosse stato seguito al massimo un anno prima della scadenza. Ora la domanda si deposita all’ISCIR non meno di 30 e non più di 60 giorni prima della data di scadenza. Chi manca la finestra non ottiene una proroga in ritardo: deposita i documenti dell’autorizzazione iniziale e sostiene un esame nuovo. La proroga concessa nei termini decorre per 4 anni dalla data di scadenza della vecchia autorizzazione, non dalla data di rilascio della nuova.

Per le imprese l’autorizzazione è diventata senza scadenza, ma più difficile da ottenere. La metodologia del 2011 dava alla persona giuridica un’autorizzazione di 3 anni e chiedeva, come dotazione, due operatori RSVTI con cui l’impresa avesse rapporti contrattuali, più una procedura redatta secondo lo standard di gestione della qualità. La PT CR 3-2025 rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato, subordinata al mantenimento continuo dei requisiti, ma alza la soglia d’ingresso: i due operatori RSVTI devono avere contratti individuali di lavoro, dimostrati con l’iscrizione nel registro generale dei dipendenti, e la pratica richiede inoltre organigramma, apparecchiature per l’esame visivo, strumenti di misura dimensionale, attrezzature per le prove a pressione, certificati di taratura e procedure proprie per ciascun tipo di impianto. L’eccezione al contratto di lavoro riguarda il titolare della ditta individuale e l’amministratore non dipendente. La verifica annuale è rimasta e ora può comprendere anche una valutazione pratica presso un possessore di impianti.

È comparsa una forma di organizzazione che prima nel testo non esisteva. La ditta individuale, iscritta al registro delle imprese, è trattata a parte, accanto alla persona fisica dipendente e alla persona giuridica. È nuovo anche il fatto che gli istituti di istruzione superiore tecnica possano organizzare corsi post laurea che valgono come programma di formazione, se l’ISCIR ne approva il programma e il materiale didattico.

Gli enti di formazione devono essere indipendenti. La prescrizione chiede loro una dichiarazione di imparzialità nei confronti delle parti coinvolte nella sorveglianza tecnica e nelle verifiche tecniche. Nel 2011 la condizione non c’era, e la stessa impresa poteva sia formare sia prestare il servizio.

Sul versante dei formatori, i due decreti del 2007 e del 2009 sono stati sostituiti da un’unica prescrizione, che dispone l’abilitazione su tre tipi, A, B e C, a seconda del programma che il formatore ha diritto di insegnare. L’abilitazione del personale tecnico specializzato, che dal 2011 aveva una metodologia propria, è confluita invece nella PT CR 4-2025, insieme all’autorizzazione delle persone giuridiche.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Si chiude una sovrapposizione di un mese in cui la stessa attività aveva due insiemi di regole in vigore. Dal 14 settembre 2026, un operatore che chiede quali condizioni deve rispettare ha una sola risposta possibile.
  • L’autorizzazione a tempo indeterminato per le persone giuridiche risparmia alle imprese una pratica completa ogni 3 anni. Resta la verifica annuale, ma non esiste più il momento in cui il diritto di lavorare si estingue automaticamente.
  • Il requisito che gli operatori RSVTI di un’impresa autorizzata siano dipendenti, con contratto registrato, taglia la pratica delle autorizzazioni ottenute con operatori prestati sulla carta, che agli impianti sorvegliati non arrivavano mai.
  • Il testo integrale delle tre prescrizioni è pubblicato gratuitamente sul sito dell’ISCIR, benché nella Gazzetta Ufficiale della Romania gli allegati siano usciti nelle edizioni bis, che si acquistano allo sportello.
  • I documenti già ottenuti non si annullano. Nessun operatore, formatore o titolare di abilitazione resta dall’oggi al domani senza diritto di lavorare.

Che cosa resta un problema

  • Il decreto non contiene nessuna disposizione transitoria propria. Chi vuole sapere che cosa succede al proprio documento deve cercare la risposta in tre prescrizioni diverse, pubblicate in un’altra Gazzetta Ufficiale della Romania, un mese prima.
  • La finestra di proroga da 30 a 60 giorni è più stretta dell’abitudine di 15 anni di prassi, e la sanzione per averla superata è dura: pratica completa ed esame nuovo, non una penale di mora.
  • La riammissione entro 30 giorni, una sola volta, lascia senza soluzione pratica un candidato malato o all’estero in quel mese. Con le vecchie regole aveva a disposizione un anno.
  • L’anzianità di 1 anno richiesta ora anche ai laureati di studi superiori tecnici chiude l’accesso diretto a un ingegnere appena assunto, in un mestiere in cui la carenza di personale si vede già.
  • Gli allegati delle prescrizioni sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 667 bis e n. 668 bis, edizioni che non si possono consultare gratuitamente online. Senza la versione messa dall’ISCIR sul proprio sito, i destinatari avrebbero dovuto comprare il testo delle regole in base alle quali vengono autorizzati.

Consigli pratici

  1. Tirate fuori l’autorizzazione dal cassetto e annotate la data di scadenza. Sottraete 60 giorni e poi 30 giorni: tra le due date si deposita la domanda di proroga. Segnatele in calendario, perché l’ISCIR non manda avvisi e superarle significa esame nuovo.
  2. Seguite il corso di proroga prima che si apra la finestra di deposito, non durante. Il documento di partecipazione vale 1 anno, quindi si può ottenere per tempo, e senza di esso la pratica viene respinta.
  3. Se siete un’impresa autorizzata come operatore RSVTI in base alla vecchia metodologia, controllate la forma dei rapporti con i due operatori. Se lavorate con loro su contratto di prestazione di servizi, alla riautorizzazione vi serviranno un contratto individuale di lavoro e la prova della sua registrazione.
  4. Le imprese che si autorizzano adesso dovrebbero preparare la dotazione prima della domanda: apparecchiature per l’esame visivo, strumenti di misura dimensionale, attrezzature per le prove a pressione e i relativi certificati di taratura. La loro assenza blocca la pratica alla verifica dell’ispettore.
  5. I formatori abilitati in base al Decreto n. 266/2007 hanno tempo fino al 12 agosto 2028 per chiedere la nuova abilitazione di tipo B. Chi ha l’abilitazione in base al Decreto n. 8/2009 guarda direttamente la data di scadenza della propria abilitazione, che è il suo riferimento.
  6. Il personale tecnico specializzato con abilitazione del 165/2011 conta 2 anni dal rilascio o dall’ultima proroga, non dal 12 agosto 2026. In molte abilitazioni il termine è già vicino.
  7. I possessori di impianti devono scrivere procedure proprie di sorveglianza tecnica per ciascun tipo di impianto, entro il 12 febbraio 2027. È un obbligo del possessore, non dell’operatore RSVTI, anche se in pratica sarà l’operatore a redigerle.
  8. Scaricate il testo delle prescrizioni dal sito dell’ISCIR, sezione prescrizioni tecniche. È la stessa versione della Gazzetta Ufficiale della Romania e risparmia il viaggio al Centro per le relazioni con il pubblico.

Domande frequenti

Perdo l’autorizzazione di operatore RSVTI perché il decreto del 2011 è stato abrogato?
No. La PT CR 3-2025 prevede espressamente che le autorizzazioni rilasciate in base al Decreto n. 130/2011, se al 12 agosto 2026 non erano sospese, danno il diritto di lavorare fino alla loro data di scadenza. L’abrogazione del 14 settembre 2026 riguarda le regole di procedura, non i documenti già rilasciati.
Che cosa succede se deposito la domanda di proroga 20 giorni prima della scadenza?
La richiesta non si può trattare come proroga. La prescrizione impone il deposito non meno di 30 e non più di 60 giorni prima della scadenza, e chi non rispetta l’intervallo deve depositare i documenti per l’autorizzazione iniziale e sostenere un esame nuovo.
Sono un ingegnere appena assunto. Posso ancora iscrivermi direttamente al corso RSVTI?
No, se non avete anzianità. La nuova regola chiede almeno 1 anno di anzianità in attività disciplinate dall’ISCIR o nell’esercizio di impianti del settore anche ai laureati di studi superiori tecnici. Con la metodologia del 2011 il requisito di anzianità valeva solo per chi aveva un diploma di scuola media superiore.
La mia impresa ha un’autorizzazione di operatore RSVTI valida 3 anni. Si proroga automaticamente a tempo indeterminato?
No. La vecchia autorizzazione segue il proprio termine. L’autorizzazione a tempo indeterminato si rilascia in base alla nuova prescrizione, dopo una pratica completa e dopo la verifica dell’ispettore specializzato, con i requisiti di dotazione e di personale dipendente ora previsti.
Dove trovo il testo integrale delle prescrizioni, se gli allegati sono usciti nelle edizioni bis?
Sul sito dell’ISCIR, nella sezione prescrizioni tecniche, dove PT CR 3-2025, PT CR 4-2025, PT CR 5-2025 e PT CR 8-2025 sono pubblicate come file PDF. Le edizioni della Gazzetta Ufficiale della Romania n. 667 bis e n. 668 bis si acquistano presso il Centro per le relazioni con il pubblico, secondo la nota contenuta nei decreti di approvazione.
Perché è servito un decreto di abrogazione, se le nuove prescrizioni erano già in vigore?
Perché le prescrizioni sono state approvate con decreti del ministro dell’economia, mentre i decreti vecchi erano stati emanati dall’ispettore capo di Stato dell’ISCIR. Un atto si abroga, di regola, con un atto della stessa forza giuridica, emanato dalla stessa autorità, e questo ha richiesto un decreto separato dell’ispettore capo di Stato.

Analisi della redazione

Il decreto fa una cosa necessaria e la fa bene. I quattro testi tolti di vigore erano le ultime tracce di un sistema costruito su metodologie approvate con decreti dell’ispettore, in un’epoca in cui le prescrizioni tecniche erano un’altra cosa rispetto a oggi. Tutti e quattro i rinvii dell’articolo 1 reggono senza sbavature: numero del decreto, numero della Gazzetta Ufficiale della Romania e data coincidono in ogni caso, e ciascuna delle materie abrogate ha un sostituto in vigore. L’autorizzazione dell’operatore RSVTI è passata nella PT CR 3-2025, l’abilitazione del personale tecnico specializzato nella PT CR 4-2025, e i due decreti sui formatori sono stati accorpati nella PT CR 5-2025. Non resta nessuna categoria senza regole, il che, in un’abrogazione in blocco, non è affatto scontato.

Il problema non è che cosa abroga il decreto, ma quando. Le prescrizioni sono entrate in vigore il 12 agosto 2026, i decreti vecchi sono usciti il 14 settembre 2026, e tra le due date ci sono stati 33 giorni in cui due insiemi di regole sono rimasti contemporaneamente in vigore sulla stessa attività. Non è un’osservazione teorica. Il 19 agosto 2026, a una settimana dall’entrata in vigore della prescrizione, l’ISCIR ha pubblicato un comunicato in cui riconosce che gli operatori la cui autorizzazione scadeva tra il 12 agosto e il 12 settembre 2026 non potevano rispettare il nuovo termine di deposito, da 30 a 60 giorni prima della scadenza, perché la regola è comparsa dopo che la loro finestra si era già chiusa. La soluzione annunciata è stata che tutte le domande registrate entro il 12 settembre si prendono comunque in considerazione. È la risposta pratica giusta, ma è stata data con un comunicato sul sito e non con un atto normativo, e il decreto del 14 settembre, che era l’occasione naturale per confermarla, non ne dice nulla. Un operatore a cui venisse rifiutata la proroga non ha nulla da invocare davanti a un giudice, oltre a un avviso su una pagina internet.

La seconda debolezza riguarda la completezza. Il preambolo elenca tre prescrizioni tecniche, ma il Decreto n. 1.170/2026, lì richiamato, ne ha approvate in realtà due: la PT CR 4-2025 e la PT CR 8-2025, quella sull’autorizzazione del personale addetto. Inoltre il Decreto ISCIR n. 526/2007, sull’acquisizione della qualifica di formatore nel settore RSVTI, resta in vigore anche dopo il 14 settembre 2026, benché la PT CR 5-2025 tratti le sue abilitazioni esattamente come quelle rilasciate in base al Decreto n. 266/2007, che è stato abrogato: 24 mesi per il passaggio alla nuova abilitazione. Di due decreti dello stesso anno, con lo stesso oggetto e con lo stesso regime transitorio, uno è stato tolto di vigore e l’altro no. Non è una contraddizione che cambi una soluzione giuridica, perché la nuova prescrizione risolve la posizione degli abilitati, ma lascia nell’ordinamento un atto che non ha più niente da disciplinare.

Vale la pena guardare anche il contrasto di calendario tra ciò che l’amministrazione chiede e ciò che chiede a se stessa. Ai possessori di impianti si danno 6 mesi per scrivere procedure proprie per ogni tipo di apparecchiatura. All’operatore RSVTI si dà una finestra di 30 giorni per la pratica di proroga e 30 giorni per una sola domanda di riammissione all’esame. E l’ISCIR si è presa 33 giorni per chiudere una sovrapposizione che aveva creato lei stessa, firmando il decreto di abrogazione l’8 settembre 2026, quasi un mese dopo che le nuove regole erano già applicabili.

Che cosa andrebbe cambiato

  • L’abrogazione andava datata al 12 agosto 2026, giorno di entrata in vigore delle prescrizioni. Avrebbe eliminato i 33 giorni in cui un richiedente poteva invocare, in buona fede, due insiemi di condizioni di autorizzazione. Nei decreti dei dirigenti di organi centrali la data di entrata in vigore si può fissare nel testo, quindi lo strumento c’era.
  • La soluzione del comunicato ISCIR del 19 agosto 2026 andrebbe recepita in un atto normativo. Una riga nel decreto che confermi che le domande di proroga registrate entro il 12 settembre 2026 si trattano secondo la PT CR 3-2025 trasformerebbe una promessa amministrativa in un diritto azionabile per gli operatori rimasti in mezzo.
  • Il Decreto ISCIR n. 526/2007 andrebbe abrogato nello stesso elenco. Altrimenti resta in vigore un testo sull’acquisizione della qualifica di formatore RSVTI, in parallelo con la PT CR 5-2025, che disciplina per intero la stessa materia e ne tratta le abilitazioni come un’eredità da convertire in 24 mesi.
  • Il preambolo dovrebbe menzionare anche la PT CR 8-2025. Il Decreto n. 1.170/2026 ha approvato due prescrizioni, non una, e l’elenco incompleto rende la motivazione dell’abrogazione più stretta della realtà normativa su cui si regge.
  • La finestra di proroga andrebbe aperta prima, 90 giorni prima della scadenza. Il limite superiore di 60 giorni non protegge nessuno, mentre il limite inferiore di 30 giorni, sommato alla sanzione dell’esame nuovo, trasforma un ritardo amministrativo di pochi giorni in una perdita di diversi mesi di diritto al lavoro.
  • La riammissione all’esame andrebbe legata alla validità del documento di corso, non a 30 giorni dall’esame. Il documento di partecipazione vale comunque un anno, quindi un termine di riammissione allineato a esso manterrebbe il rigore senza punire un’assenza giustificata.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 776 del 14 settembre 2026 16 pagine PDF, 99 KB l'atto inizia a pagina 4

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.