In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, l’attacco di quattro banche contro la legge sulla datio in solutum. Le presunzioni assolute di imprevisione introdotte nel 2020 restano in vigore: la soglia del 52,6% per l’aumento del tasso di cambio e quella del 50% per l’aumento della rata mensile dovuto al tasso variabile.
  • Un solo testo è uscito dalla discussione, l’art. 8 comma (5) seconda e terza proposizione della legge n. 77/2016, ma non perché le banche abbiano vinto adesso. Era già stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 432/2021, quindi l’eccezione è stata respinta in quanto divenuta inammissibile.
  • I sette fascicoli sono arrivati alla Corte nell’inverno e nella primavera del 2021. La sentenza è stata pronunciata il 25 novembre 2025 e pubblicata il 3 settembre 2026, a 282 giorni di distanza. Dalla data della pubblicazione è definitiva e vincolante per tutti i giudici.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 644 del 25 novembre 2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 743 del 3 settembre 2026
Entrata in vigore: 3 settembre 2026, data della pubblicazione, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione, invocato dalla Corte nel dispositivo della sentenza

Quattro banche hanno chiesto alla Corte costituzionale di cancellare la regola con cui un cliente si libera del mutuo insoluto consegnando l’appartamento ipotecato, e la Corte ha respinto la loro domanda in blocco. La sentenza n. 644 del 25 novembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 743 del 3 settembre 2026, conferma che la legge n. 52/2020, quella che ha riscritto la legge sulla datio in solutum, è costituzionale nel suo insieme. È il secondo giorno consecutivo in cui la stessa legge passa attraverso il filtro della Corte: il 2 settembre 2026 è stata pubblicata la sentenza sul tetto di 250.000 euro e sul carattere cumulativo delle condizioni di ammissibilità, e adesso arriva quella che tocca il cuore del meccanismo, le presunzioni di imprevisione.

Per capire la posta in gioco bisogna seguire una linea di dieci anni. La legge n. 77/2016 è entrata in vigore il 13 maggio 2016 e ha dato al consumatore il diritto di estinguere tutto il mutuo, accessori compresi, consegnando al creditore l’abitazione ipotecata. La Corte l’ha corretta nello stesso anno, con la sentenza n. 623 del 25 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 53 del 18 gennaio 2017: la legge resta in piedi, ma soltanto se il giudice verifica in ogni causa l’esistenza dell’imprevisione, cioè di quel mutamento di circostanze che rende l’esecuzione del contratto eccessivamente onerosa. Quattro anni più tardi, il Parlamento ha sostituito quella verifica con due cifre.

La legge n. 52/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 386 del 13 maggio 2020 ed entrata in vigore il 16 maggio 2020, ha integrato l’art. 4 della legge n. 77/2016 con i commi da (11) a (13). Il testo dice che costituisce imprevisione, da un lato, la situazione in cui il tasso di cambio al quale si acquista la moneta del mutuo aumenta di oltre il 52,6% rispetto alla data di conclusione del contratto, e dall’altro la situazione in cui la rata mensile aumenta di oltre il 50% a causa dell’innalzamento del tasso variabile. Il comma (12) richiede che la soglia si mantenga negli ultimi 6 mesi precedenti la notifica, e il comma (13) aggiunge la frase che ha innescato tutto il contenzioso costituzionale: «Le presunzioni previste al comma (11) hanno carattere assoluto». Assoluto significa che la banca non può più provare il contrario.

È qui che hanno colpito le quattro banche. Credit Europe Bank NV, dei Paesi Bassi, ha sollevato l’eccezione in tre fascicoli, Exim Banca Românească, già Banca Românească, in due, mentre BRD Groupe Société Générale e Banca Transilvania in uno ciascuna. Le rimessioni sono venute dal Tribunale del Settore 3 di Bucarest, dal Tribunale del Settore 4 di Bucarest, dal Tribunale di Botoșani e dal Tribunale di Cornetu, con sette ordinanze pronunciate tra il 16 dicembre 2020 e l’8 marzo 2021. La Corte le ha riunite tutte al fascicolo n. 824D/2021, il primo registrato.

Le censure delle banche si sono disposte su tre piani. Il primo, formale: la legge è stata approvata senza il parere della Banca Nazionale della Romania e senza studio di impatto, e la formula «costituisce imprevisione» sarebbe poco chiara ed equivoca. Il secondo, economico: le soglie del 52,6% e del 50% sarebbero prive di fondamento, e l’analisi limitata agli ultimi 6 mesi di un mutuo contratto per 20 o 30 anni non può dimostrare che un aumento della rata sia irreversibile. Il terzo, patrimoniale: la presunzione assoluta sposta il rischio di cambio a carico del creditore, lo priva della possibilità di fornire la prova contraria e, attraverso l’art. 10 comma (1) e l’art. 11, si applica retroattivamente a crediti acquisiti sotto la legge previgente.

I giudici che hanno rimesso i fascicoli non erano sulla stessa posizione. Il Tribunale di Botoșani, il Tribunale di Cornetu e, in due dei fascicoli, il Tribunale del Settore 3 di Bucarest hanno ritenuto l’eccezione infondata. Il Tribunale del Settore 4 di Bucarest, nel fascicolo n. 896D/2021, l’ha considerata fondata, appoggiandosi alla sentenza n. 623/2016, alla sentenza n. 405 del 19 giugno 2018 e alla sentenza n. 731 del 6 novembre 2019. Il Tribunale del Settore 3 di Bucarest non ha espresso alcuna opinione nel fascicolo n. 824D/2021, cosa che la Corte annota espressamente come contraria all’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato alcun punto di vista.

La soluzione della Corte segue esattamente le conclusioni del pubblico ministero. L’eccezione relativa all’art. 8 comma (5) seconda e terza proposizione è stata respinta in quanto divenuta inammissibile, perché quelle proposizioni erano già state dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 432 del 17 giugno 2021, pubblicata il 21 settembre 2021, e l’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992 vieta che un testo già dichiarato incostituzionale formi ancora oggetto di un’eccezione. Il resto, cioè l’art. 1 comma (1), l’art. 4 commi da (11) a (13), (3) e (4), l’art. 5 commi (3) e (31), l’art. 7 commi (4) e (51), l’art. 8 comma (5) prima proposizione, l’art. 10 comma (1), l’art. 11 prima proposizione e la legge n. 52/2020 nel suo insieme, è stato respinto in quanto infondato, con rinvio a un elenco di sentenze precedenti e con la constatazione che non sono sopravvenuti elementi nuovi.

Gli effetti che produce

La prima conseguenza è che la legge resta intatta. Una sentenza di rigetto non abroga e non sospende nulla. Dal 3 settembre 2026, i tredici commi e proposizioni verificati dalla Corte, più la legge n. 52/2020 nella sua interezza, portano un certificato di costituzionalità opponibile a tutti i giudici.

La seconda conseguenza riguarda la difesa delle banche nei processi in corso. L’opposizione alla notifica di datio in solutum, disciplinata dall’art. 7 della legge n. 77/2016, resta disponibile, ma con un argomento in meno. Il creditore non può più chiedere al giudice di disapplicare la soglia del 52,6% sostenendo che il testo sarebbe incostituzionale. Gli resta soltanto il terreno dell’art. 4 comma (13) seconda proposizione, cioè la prova che la notifica non soddisfa le condizioni di ammissibilità dell’art. 4 comma (1) lett. da a) a d), e la verifica in fatto delle soglie, compreso il loro mantenimento per i 6 mesi richiesti dal comma (12).

La terza conseguenza riguarda il calendario procedurale, ed è la più pesante per i creditori. Combinando l’art. 5 comma (3) con l’art. 7 comma (4), dal momento della notifica si sospendono qualsiasi pagamento alla banca e qualsiasi procedura esecutiva, compresi i pignoramenti presso terzi, per almeno 30 giorni liberi e poi fino alla decisione definitiva sull’opposizione, momento che la banca non controlla. Nello stesso intervallo, l’art. 5 comma (31) vieta l’iscrizione del debitore nel Biroul de credit, la centrale rischi rumena, o in altre banche dati di cattivi pagatori. Tutti e tre i testi sono stati dichiarati costituzionali adesso.

La quarta conseguenza tocca il rischio processuale della banca che propone opposizione e la perde. L’art. 7 comma (51), anch’esso validato, dice che le penali e il risarcimento dei danni nati dalla procedura di notifica possono essere richiesti soltanto se il creditore opponente dimostra la malafede del debitore al momento del deposito della notifica. In pratica, l’opposizione respinta resta, nella maggior parte dei casi, a spese della banca.

La quinta conseguenza è per i consumatori che hanno già depositato una notifica o hanno un processo in corso. Nulla di ciò che si applicava loro cambia, ma il fondamento si consolida. Un giudice che avesse voluto sospendere il giudizio in attesa di una pronuncia della Corte non ha più motivo di farlo su nessuno dei testi qui verificati.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nel testo della legge, nulla. Questa è la parte più spesso fraintesa quando la Corte costituzionale compare in un titolo. La forma in vigore della legge n. 77/2016, consolidata al 21 settembre 2021, è oggi identica a com’era una settimana fa: i commi da (11) a (13) dell’art. 4 sono lì, con le soglie del 52,6% e del 50%, con il requisito del mantenimento per 6 mesi e con le presunzioni dichiarate assolute.

È cambiato invece che cosa può ancora essere contestato. Fino al 3 settembre 2026, una banca aveva un argomento teoricamente disponibile: la presunzione assoluta contraddirebbe la costruzione della Corte del 2016, dove l’imprevisione doveva essere verificata dal giudice. Adesso questo argomento non può più essere sollevato come eccezione di incostituzionalità sui testi esaminati, perché è stato espressamente respinto.

È cambiata anche la densità della giurisprudenza. La Corte elenca, al paragrafo 42, cinque sentenze precedenti nella stessa materia: la n. 623/2016, la n. 806 del 7 dicembre 2017, la n. 432/2021, la n. 749 del 14 dicembre 2023 e la n. 36 del 30 gennaio 2025. Con questa diventano sei. La legge sulla datio in solutum è, a dieci anni dall’approvazione, uno degli atti più spesso portati davanti al giudice costituzionale, e ogni volta ne è uscita in piedi, salvo due proposizioni dell’art. 8 comma (5) e un’espressione dell’art. 11.

Quello che non è cambiato, benché avrebbe dovuto, è il corpo della legge. L’art. 8 comma (5) seconda e terza proposizione hanno cessato di produrre effetti giuridici il 5 novembre 2021, a 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza n. 432/2021, perché il Parlamento non è intervenuto. Sono ancora oggi stampate nel testo della legge, seguite da una nota esplicativa. Allo stesso modo, l’espressione «nonché dalla svalutazione dei beni immobili» dell’art. 11 prima proposizione ha cessato di produrre effetti il 4 marzo 2017 ed è rimasta al suo posto.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiude un’incertezza che durava da oltre sei anni. La legge n. 52/2020 è in vigore dal 16 maggio 2020, cioè da 2.301 giorni alla data della pubblicazione della sentenza. In tutto questo tempo, il meccanismo centrale della legge ha funzionato sotto un punto interrogativo.
  • Unanimità, senza opinioni dissenzienti. I nove giudici del collegio hanno votato allo stesso modo, il che rende improbabile un rovesciamento di giurisprudenza negli anni a venire.
  • Il consumatore con mutuo in valuta ha adesso un riferimento fermo. Se la soglia del 52,6% è raggiunta e si mantiene per 6 mesi, la presunzione non può più essere contestata nel merito dalla banca, e questa non può più invocare l’incostituzionalità del testo.
  • La riunione dei sette fascicoli ha evitato soluzioni divergenti. Quattro giudici con opinioni diverse, di cui uno favorevole alle banche, hanno ricevuto una sola risposta, invece di sette sentenze rese in date diverse.

Che cosa resta un problema

  • La motivazione nel merito occupa due paragrafi. Dei 44 paragrafi e circa 5.200 parole della sentenza, l’esame vero e proprio delle censure di merito, i paragrafi 42 e 43, conta 145 parole, cioè il 2,8% del testo. Il resto è procedura, citazione dei testi impugnati e riassunto degli argomenti delle banche.
  • La pubblicazione ha richiesto 282 giorni. Le cinque sentenze su cui la Corte si appoggia sono state pubblicate rispettivamente in 85, 159, 96, 259 e 153 giorni dalla pronuncia, in media 150. Questa è la più lenta di tutte e sei.
  • La differenza tra le due soglie resta senza spiegazione. Il 52,6% per il cambio e il 50% per la rata dovuta al tasso variabile sono due presunzioni della stessa natura giuridica, separate da 2,6 punti percentuali che né la legge né la sentenza giustificano.
  • Un fascicolo su sette resta senza l’opinione del giudice. La sentenza registra le posizioni dei giudici per sei dei fascicoli riuniti. Del fascicolo n. 895D/2021 non dice nulla.
  • Le sentenze n. 405/2018 e n. 731/2019 non compaiono nel ragionamento proprio della Corte. Sono invocate dalle banche e dal Tribunale del Settore 4 di Bucarest, ma nei paragrafi da 40 a 43 non sono discusse, benché la sentenza n. 731/2019 sia proprio il controllo anteriore alla promulgazione sulla legge che ha introdotto le presunzioni.

Consigli pratici

  1. Verificate la soglia su 6 mesi, non soltanto sul giorno della notifica. L’art. 4 comma (12) richiede il mantenimento dell’aumento del 52,6% o del 50% negli ultimi 6 mesi precedenti la trasmissione della notifica. Un solo giorno in cui la soglia è raggiunta non basta, e questa è la prima verifica che il giudice farà.
  2. Calcolate la percentuale con i cambi della Banca Nazionale, non con quelli della banca commerciale. Il testo lo dice esplicitamente: il cambio pubblicato dalla Banca Nazionale della Romania alla data della trasmissione della notifica, rapportato al cambio pubblicato dalla stessa istituzione alla data di conclusione del contratto di credito.
  3. Non confondete le due presunzioni. La prima riguarda il tasso di cambio e si applica soltanto ai mutui in una moneta diversa da quella dei redditi. La seconda riguarda l’aumento della rata mensile causato dall’innalzamento del tasso variabile e funziona anche sui mutui in lei.
  4. Banche: preparate l’opposizione sull’ammissibilità, non sulla costituzionalità. L’art. 4 comma (13) seconda proposizione vi lascia l’onere di dimostrare il mancato rispetto delle condizioni dell’art. 4 comma (1) lett. da a) a d), tra cui il tetto di 250.000 euro al momento della concessione. Questa resta l’unica porta aperta.
  5. Ricordate la data da cui la sentenza produce effetti. È il 3 settembre 2026, data della pubblicazione, non il 25 novembre 2025, data della pronuncia. La differenza conta per le conclusioni scritte depositate in atti nei 282 giorni tra i due momenti.
  6. Leggete la legge nella forma consolidata, non in quella stampata nella sentenza. Il paragrafo 38 riproduce i testi così come sono stati censurati nel 2020 e nel 2021. L’art. 8 comma (5) seconda e terza proposizione non producono più effetti dal 5 novembre 2021, e l’espressione «nonché dalla svalutazione dei beni immobili» dell’art. 11 prima proposizione non produce più effetti dal 4 marzo 2017.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso, in concreto, la Corte costituzionale?
Ha respinto l’eccezione su due punti. Il primo: l’eccezione relativa all’art. 8 comma (5) seconda e terza proposizione della legge n. 77/2016 è stata respinta in quanto divenuta inammissibile. Il secondo: le restanti censure sono state respinte in quanto infondate, e l’art. 1 comma (1), l’art. 4 commi da (11) a (13), (3) e (4), l’art. 5 commi (3) e (31), l’art. 7 commi (4) e (51), l’art. 8 comma (5) prima proposizione, l’art. 10 comma (1), l’art. 11 prima proposizione, nonché la legge n. 52/2020 nel suo insieme sono stati dichiarati costituzionali. Il voto è stato unanime.
Che cosa significa presunzione assoluta di imprevisione?
Significa che, se la situazione di fatto descritta nella legge è dimostrata, l’imprevisione si considera esistente e non può più essere contestata con prove contrarie. La banca può dimostrare che la soglia non è stata raggiunta, ma non può dimostrare che, pur essendo stata raggiunta la soglia, il contratto non è diventato eccessivamente oneroso. La regola è scritta nell’art. 4 comma (13) della legge n. 77/2016.
Da dove viene la cifra del 52,6%?
È la soglia fissata dal legislatore con la legge n. 52/2020 per l’aumento del tasso di cambio al quale si acquista la moneta del mutuo. Né la legge né la sentenza della Corte spiegano perché sia stato scelto questo numero. In termini pratici, un cambio di 2 lei alla data del contratto deve arrivare a 3,052 lei perché la soglia sia raggiunta.
Chi può usare la datio in solutum?
Il consumatore che soddisfa cumulativamente le condizioni dell’art. 4 comma (1) della legge n. 77/2016: trovarsi in un rapporto con un istituto di credito, un istituto finanziario non bancario o un cessionario di crediti; la somma presa in prestito non deve aver superato, al momento della concessione, l’equivalente di 250.000 euro; il mutuo deve essere stato preso per l’abitazione o essere garantito da un’abitazione; non deve esistere una condanna definitiva per reati legati a quel mutuo; e deve essere soddisfatta la condizione dell’imprevisione. I mutui del programma «Prima casa» sono espressamente esclusi.
Che cosa succede ai pagamenti dopo che ho inviato la notifica?
L’art. 5 comma (3) sospende qualsiasi pagamento al creditore e qualsiasi procedura giudiziaria o extragiudiziaria avviata contro il consumatore, dal momento della notifica. Il primo giorno di convocazione dal notaio non può essere prima di 30 giorni liberi né dopo 90 giorni. Se la banca propone opposizione, l’art. 7 comma (4) mantiene la sospensione fino alla decisione definitiva su di essa.
Posso finire nel Biroul de credit in questo periodo?
No. L’art. 5 comma (31) vieta, durante la notifica e durante la trattazione delle domande di cui agli artt. 7 e 8, l’iscrizione del debitore nel Biroul de credit, la centrale rischi rumena, o in altre banche dati di debitori a rischio o cattivi pagatori, chiunque effettui l’iscrizione. Il testo è stato dichiarato costituzionale con questa sentenza.
Le banche possono ancora impugnare la legge?
Non sui testi qui verificati e non con le stesse censure. Resta aperta la via dell’opposizione fondata sull’art. 7, nella quale la banca dimostra che la notifica non soddisfa le condizioni di ammissibilità, così come qualsiasi discussione in fatto sul calcolo delle soglie. L’incostituzionalità dell’art. 4 commi da (11) a (13) non può più essere utilmente invocata.
Che cosa è successo all’art. 8 comma (5)?
La seconda e la terza proposizione, che istituivano una presunzione di imprevisione nel caso del debitore già sottoposto a esecuzione forzata sull’immobile ipotecato, sono state dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 432 del 17 giugno 2021 e hanno cessato di produrre effetti giuridici il 5 novembre 2021. Con la sentenza di adesso, l’eccezione su queste proposizioni è stata respinta in quanto divenuta inammissibile, mentre la prima proposizione, quella che attribuisce il diritto di chiedere l’estinzione dei debiti, è stata dichiarata costituzionale.
Perché ci sono voluti quasi sei anni?
La prima ordinanza di rimessione è quella del Tribunale di Cornetu, del 16 dicembre 2020. L’ultima, del Tribunale del Settore 4 di Bucarest, dell’8 marzo 2021. La Corte ha pronunciato la soluzione il 25 novembre 2025 e l’ha pubblicata il 3 settembre 2026. Dalla prima rimessione alla pubblicazione sono passati 2.087 giorni, e la sentenza non spiega l’intervallo.
La sentenza cambia qualcosa per chi ha già un processo in corso?
Non cambia i testi applicabili, ma chiude un capo di difesa. I giudici che hanno sospeso il giudizio o hanno atteso il chiarimento possono proseguire. Le eccezioni di incostituzionalità identiche, sollevate in altri fascicoli, saranno respinte in quanto inammissibili, perché non si possono riproporre censure già decise.
Da quale data si applica la sentenza?
Dal 3 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione, che la Corte invoca nel dispositivo della sentenza. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante, quindi si impone a tutti i giudici e a tutte le autorità.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Il punto 2 del dispositivo dichiara costituzionale l’art. 11 prima proposizione della legge n. 77/2016, benché una parte di questo testo non produca più effetti giuridici dal 4 marzo 2017. Con la sentenza n. 623 del 25 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 53 del 18 gennaio 2017, la Corte ha accolto l’eccezione di incostituzionalità dell’espressione «precum și din devalorizarea bunurilor imobile», cioè «nonché dalla svalutazione dei beni immobili», contenuta nell’art. 11 prima proposizione, e l’espressione ha cessato di produrre effetti giuridici il 4 marzo 2017, ai sensi dell’art. 147 comma (1) della Costituzione, perché il legislatore non è intervenuto nel termine di 45 giorni. La sentenza di adesso riproduce al paragrafo 38 l’art. 11 prima proposizione nella forma integrale, con l’espressione inclusa e senza alcuna nota, e al punto 2 del dispositivo lo dichiara costituzionale senza alcuna riserva. La stessa sentenza cita la sentenza n. 623/2016 al paragrafo 42, come riferimento di giurisprudenza. Per l’art. 8 comma (5) seconda e terza proposizione, che si trovano in situazione identica dopo la sentenza n. 432 del 17 giugno 2021, la Corte ha applicato l’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992 e ha respinto l’eccezione in quanto divenuta inammissibile, ai paragrafi 40 e 41. Dalla sentenza non si può stabilire se l’espressione dell’art. 11 sia ancora o no in vigore, e le due risposte possibili cambiano il fondamento sul quale la legge si applica ai contratti in corso al 13 maggio 2016.

Analisi della redazione

La soluzione non sorprende nessuno. La Corte aveva già validato la legge n. 77/2016 in cinque occasioni, e le banche hanno portato nel 2020 e nel 2021 censure che, in buona parte, avevano già formulato. Il problema della sentenza non è quello che dice, ma quanto poco dice e quanto ci ha messo a dirlo. Su 44 paragrafi e circa 5.200 parole, l’esame proprio della Corte occupa i paragrafi da 40 a 43. Di questi, due si occupano dell’inammissibilità dell’art. 8 comma (5) seconda e terza proposizione, mentre tutto il merito, cioè tredici commi e proposizioni più un’intera legge, è deciso nei paragrafi 42 e 43: 145 parole, il 2,8% del testo. Il paragrafo 42 elenca cinque sentenze precedenti, il paragrafo 43 constata che non sono sopravvenuti elementi nuovi. Da nessuna parte si dice quale delle cinque sentenze copra quale dei tredici testi.

Il calendario è il secondo problema, e si vede soltanto confrontandolo con i parametri della Corte stessa. Tra la pronuncia, 25 novembre 2025, e la pubblicazione, 3 settembre 2026, sono passati 282 giorni. Le cinque sentenze su cui questa decisione si appoggia sono state pubblicate a 85 giorni (la n. 623/2016), 159 (la n. 806/2017), 96 (la n. 432/2021), 259 (la n. 749/2023) e 153 giorni (la n. 36/2025) dalla pronuncia, in media 150. La sentenza n. 644/2025 è dell’88% più lenta della media della giurisprudenza che essa stessa invoca. E se si conta dalla prima ordinanza di rimessione, quella del Tribunale di Cornetu del 16 dicembre 2020, escono 2.087 giorni, cinque anni e quasi nove mesi in cui i giudici hanno deciso opposizioni a notifiche senza sapere se i testi reggessero, con la sospensione dei pagamenti che correva per tutto quel tempo a favore dei debitori.

La terza osservazione è quella che non si vede leggendo la sentenza dall’inizio alla fine e richiede di mettere accanto due momenti. Nel 2016, tutta la costruzione della Corte su questa legge è stata una riserva di interpretazione: con la sentenza n. 623 del 25 ottobre 2016, gli artt. 4, 7 e 8 della legge n. 77/2016 sono stati dichiarati conformi alla Costituzione soltanto nella misura in cui il giudice verifica in concreto le condizioni dell’imprevisione. Nel 2020, il Parlamento ha sostituito quella verifica con due soglie numeriche e ha scritto, nell’art. 4 comma (13), che le presunzioni hanno carattere assoluto, cioè esattamente che il giudice non verifica più nulla al di là della cifra. Nel 2025, la Corte valida le presunzioni assolute e inserisce, tra le sentenze che le sostengono, proprio la sentenza n. 623/2016, pronunciata oltre tre anni e mezzo prima che i testi validati esistessero. Le due cose non possono essere applicate alla lettera nello stesso tempo. Il giudice che riceve oggi un’opposizione e deve decidere se gli sia ancora consentito analizzare l’imprevisione al di là della soglia del 52,6% ha davanti due sentenze vincolanti che dicono cose diverse, e quella nuova non dichiara da nessuna parte di allontanarsi da quella vecchia, anzi, la cita.

La quarta osservazione riguarda il rigore del fascicolo. La Corte ha riunito sette cause, ma registra le opinioni dei giudici rimettenti per sei di esse: 824D/2021, dove il Tribunale del Settore 3 di Bucarest non si è pronunciato e la Corte annota la violazione dell’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992, poi 854D, 880D, 894D, 896D e 897D. Del fascicolo n. 895D/2021 non compare nulla, né l’opinione né la menzione che manchi. Qui rientra anche il modo in cui sono trattate due sentenze invocate con insistenza dalle parti: la n. 405 del 19 giugno 2018 e la n. 731 del 6 novembre 2019. La seconda è il controllo di costituzionalità effettuato prima della promulgazione proprio sulla legge che ha introdotto le presunzioni, e le banche hanno sostenuto che la soluzione legislativa allora censurata è stata ripresa nel corpo della legge dopo il riesame. Nessuna delle due compare nei paragrafi da 40 a 43. L’unico giudice che aveva dato ragione alle banche, il Tribunale del Settore 4 di Bucarest nel fascicolo n. 896D/2021, aveva fondato la propria opinione proprio su di esse.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La Corte dovrebbe dire esplicitamente come si concilia la presunzione assoluta dell’art. 4 comma (13) con la riserva di interpretazione della sentenza n. 623/2016. Effetto pratico: i giudici di merito non dovrebbero più scegliere, sotto la propria responsabilità, tra due sentenze vincolanti della stessa Corte. Una frase di motivazione che dica o che la riserva è stata superata o che essa continua ad applicarsi oltre la soglia chiuderebbe centinaia di fascicoli identici.
  • L’esclusione espressa, dall’oggetto dell’eccezione, dell’espressione già dichiarata incostituzionale nell’art. 11 prima proposizione. Effetto pratico: il dispositivo non potrebbe più essere letto come una validazione di un testo che non produce effetti dal 2017. La Corte ha proceduto esattamente così con l’art. 8 comma (5) seconda e terza proposizione, quindi il meccanismo le è a portata di mano.
  • Il Parlamento dovrebbe mettere la legge n. 77/2016 in accordo con la sentenza n. 432/2021 e con la sentenza n. 623/2016. Effetto pratico: chi apre la legge oggi legge due proposizioni dell’art. 8 comma (5) che non producono più effetti dal 5 novembre 2021 e un’espressione dell’art. 11 che non produce più effetti dal 4 marzo 2017, entrambe stampate come testo in vigore, con la spiegazione nascosta in una nota a piè di pagina. Sono quasi cinque anni di ritardo sul primo testo e oltre nove sul secondo, nello stesso atto.
  • La motivazione pubblica delle due soglie, 52,6% e 50%. Effetto pratico: sparirebbe il principale rimprovero delle banche, quello secondo cui le cifre sono arbitrarie. Finché né la legge, né la relazione illustrativa, né la sentenza spiegano da dove vengano i due numeri e perché differiscano di 2,6 punti percentuali, qualsiasi consumatore fermo al 51% di aumento del cambio resta senza diritto senza capire perché.
  • Un termine massimo tra la pronuncia e la pubblicazione per le sentenze rese sulle eccezioni di incostituzionalità. Effetto pratico: i giudici che decidono controversie identiche smetterebbero di lavorare per mesi con una soluzione conosciuta dal comunicato e con una motivazione indisponibile. Una soglia di 90 giorni sarebbe più ampia del tempo in cui sono state redatte quattro delle cinque sentenze citate in questa causa.
  • L’annotazione, in ogni sentenza di riunione, della posizione di ciascun giudice rimettente o del motivo per cui manca. Effetto pratico: sparirebbe il vuoto sul fascicolo n. 895D/2021 e diventerebbe verificabile se l’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992 sia stato rispettato in tutte le cause, non soltanto in quella in cui la Corte ha scelto di dirlo.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 743 del 3 settembre 2026 16 pagine PDF, 173 KB l'atto inizia a pagina 2

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