In breve
- Il Presidente ha designato un candidato alla carica di primo ministro, non ha nominato un primo ministro. Il Decreto presidenziale n. 770/2026 ha un solo articolo e non mette nessuno in carica: apre la procedura di insediamento di un nuovo Governo, quella dell’articolo 103 della Costituzione. Il candidato designato è Siegfried-Vasile Mureșan.
- Dalla designazione decorre un termine di 10 giorni. In questo lasso di tempo il candidato deve chiedere il voto di fiducia del Parlamento sul programma e sulla lista completa del nuovo Governo. Calcolato dalla pubblicazione del decreto, il 21 settembre 2026, il termine scade il 1º ottobre 2026.
- Finché i ministri del nuovo Governo non prestano giuramento, il Paese resta nelle mani del Governo sfiduciato il 5 maggio 2026. Questo può compiere soltanto gli atti necessari all’amministrazione degli affari pubblici. Al 21 settembre 2026 si compivano 139 giorni di funzionamento in questo regime.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 799 del 21 settembre 2026
Produce effetti: dalla pubblicazione, il 21 settembre 2026, poiché l’articolo 100 comma (1) della Costituzione fa della pubblicazione una condizione di esistenza del decreto
Il decreto pubblicato il 21 settembre 2026 contiene una sola frase e proprio per questo è facile leggerlo male. Non nomina un primo ministro e non insedia un Governo. Fa una cosa sola: indica la persona che ha il diritto di presentarsi davanti al Parlamento con una lista di ministri e con un programma di governo, e fa partire il conto alla rovescia. La differenza conta sul piano pratico, perché fino al voto del Parlamento e fino al giuramento nulla cambia a Palazzo Victoria e gli atti che il Governo può emanare restano limitati. Come si presenti in concreto questa limitazione si vede nelle ordinarie decisioni di organizzazione dei ministeri, come quella con cui il Ministero dell’Ambiente è rimasto con 511 posti: sono atti di ordinaria amministrazione, non scelte di politica nuova.
Il testo del decreto invoca tre fondamenti della Costituzione della Romania, ripubblicata: l’articolo 85 comma (1), che attribuisce al Presidente il potere di designare un candidato alla carica di primo ministro e di nominare il Governo sulla base del voto di fiducia del Parlamento; l’articolo 100 comma (1), secondo cui il Presidente emana decreti e questi si pubblicano nella Gazzetta Ufficiale della Romania, e la mancata pubblicazione comporta l’inesistenza del decreto; e l’articolo 103 comma (1), che stabilisce che la designazione avviene dopo la consultazione del partito che detiene la maggioranza assoluta in Parlamento oppure, se tale maggioranza non esiste, dei partiti rappresentati in Parlamento. L’articolo unico rinvia poi all’articolo 103 comma (2), cioè proprio all’obbligo del candidato di chiedere il voto di fiducia.
Il decreto porta una sola firma, quella del Presidente della Romania. Non è una dimenticanza. L’articolo 100 comma (2) della Costituzione elenca in modo tassativo i decreti che vengono controfirmati dal primo ministro: quelli emanati in base all’articolo 91 commi (1) e (2), all’articolo 92 commi (2) e (3), all’articolo 93 comma (1) e all’articolo 94 lettere a), b) e d). Vale a dire i trattati internazionali, l’accreditamento dei rappresentanti diplomatici, la mobilitazione delle forze armate, il respingimento di un’aggressione, lo stato d’assedio e lo stato di emergenza, le onorificenze, i gradi di maresciallo, ammiraglio e generale e le nomine a funzioni pubbliche. L’articolo 85 comma (1) non figura in quell’elenco, quindi il decreto di designazione è completo anche senza controfirma.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è un termine. L’articolo 103 comma (2) della Costituzione dispone che il designato chieda, entro 10 giorni dalla designazione, il voto di fiducia del Parlamento sul programma e sull’intera lista del Governo. Se il termine si calcola dalla data di pubblicazione del decreto, il 21 settembre 2026, l’ultimo giorno è il 1º ottobre 2026. Il termine vincola il candidato, non il Parlamento: nessuna disposizione costituzionale impone alle Camere un intervallo entro cui discutere e votare dopo che la richiesta è stata depositata.
Il secondo effetto riguarda chi vota e con quale maggioranza. L’articolo 103 comma (3) porta il voto nella seduta comune della Camera dei Deputati e del Senato, e la fiducia si accorda con il voto della maggioranza dei deputati e dei senatori. Non è la maggioranza dei presenti e nemmeno di chi vota, ma la maggioranza dei membri delle due Camere prese insieme. All’ultimo voto di investitura di questo ciclo, quello del 22 giugno 2026, la soglia era di 233 voti e la proposta ne ha raccolti 189, quindi le sono mancati 44 voti.
Il terzo effetto è quello che più spesso sfugge: alla guida dell’esecutivo non cambia nulla. L’articolo 110 comma (4) della Costituzione prevede che il Governo il cui mandato è cessato compia soltanto gli atti necessari all’amministrazione degli affari pubblici, fino alla prestazione del giuramento da parte dei membri del nuovo Governo. Il Governo guidato da Ilie Bolojan, sfiduciato il 5 maggio 2026 con una mozione di sfiducia, resta dunque in carica con questo limite, e il limite riguarda il contenuto degli atti, non la loro forma. La Costituzione non precisa dove finisca l’«amministrazione degli affari pubblici», il che spiega perché ogni decisione con un peso di bilancio di questi mesi sia stata discussa in termini di legittimità e non soltanto di opportunità.
Il quarto effetto si vede soltanto se il voto fallisce. L’articolo 89 comma (1) attribuisce al Presidente la facoltà di sciogliere il Parlamento, dopo aver consultato i presidenti delle due Camere e i capigruppo parlamentari, se il Parlamento non ha accordato il voto di fiducia per la formazione del Governo entro 60 giorni dalla prima richiesta e soltanto dopo il rigetto di almeno due richieste di investitura. Il comma (2) consente un solo scioglimento nell’arco di un anno e il comma (3) lo vieta negli ultimi 6 mesi del mandato del Presidente della Romania, nonché durante lo stato di mobilitazione, di guerra, d’assedio o di emergenza.
Che cosa cambia rispetto a prima
L’atto non modifica alcuna regola. Ciò che cambia è il punto in cui si trova la procedura, e questo si legge soltanto sulla cronologia. Il Governo è stato sfiduciato il 5 maggio 2026, con una mozione di sfiducia approvata con 281 voti. La prima designazione è arrivata il 4 giugno 2026, quindi dopo 30 giorni, e ha riguardato Eugen Tomac. Questi ha rinunciato il 14 giugno 2026, cioè proprio nel decimo giorno dalla designazione, senza aver depositato la richiesta di investitura e dunque senza che vi fosse stato alcun voto.
La seconda designazione, Adrian Veștea, è arrivata fino in fondo. Il 22 giugno 2026 il Parlamento riunito ha respinto la proposta di Governo: 189 voti a favore dei 233 necessari, con 23 voti contrari e 212 voti espressi. Questa è, finora, l’unica richiesta di investitura respinta, perché il ritiro di un candidato prima della richiesta del voto non produce una domanda che il Parlamento possa respingere.
Dal rigetto del 22 giugno 2026 fino all’annuncio pubblico della designazione, arrivato il 17 settembre 2026 dopo le consultazioni a Palazzo Cotroceni, sono passati 87 giorni senza alcun candidato designato. Il decreto è stato emanato e pubblicato quattro giorni dopo, il 21 settembre 2026. Il Presidente ha reso pubblica la ragione della scelta: non esiste una maggioranza parlamentare chiara e la designazione è andata alla persona indicata dal maggior numero di partiti durante le consultazioni, il che corrisponde alla seconda ipotesi dell’articolo 103 comma (1).
Il cambiamento di sostanza portato dal decreto è dunque questo: se la nuova proposta di Governo viene respinta, si realizza la condizione delle due richieste di investitura respinte, richiesta dall’articolo 89 comma (1). L’altra condizione, i 60 giorni dalla prima richiesta, si è già compiuta il 21 agosto 2026, calcolando dal 22 giugno 2026. Alla data di pubblicazione del decreto erano passati 91 giorni dal primo voto di investitura.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Fa partire un termine fermo là dove finora non ne decorreva nessuno. Dal 22 giugno 2026 non esisteva alcun candidato designato, quindi nessun obbligo di calendario per nessuno; dal 21 settembre 2026 ce n’è uno, con scadenza al 1º ottobre 2026.
- Definisce con chiarezza l’oggetto del voto. Il testo del decreto non dice soltanto «candidato alla carica di primo ministro», ma rinvia espressamente all’articolo 103 comma (2), quindi al programma e alla lista del nuovo Governo, non a una semplice convalida della persona.
- Sblocca la via d’uscita dalla gestione interinale. Il Governo sfiduciato non può essere sostituito se non percorrendo la procedura dell’articolo 103, e quella procedura non può cominciare senza il decreto di designazione.
- Rispetta la forma minima richiesta dalla Costituzione. I fondamenti invocati sono quelli applicabili, il decreto è stato pubblicato e la pubblicazione è, secondo l’articolo 100 comma (1), la condizione stessa di esistenza dell’atto.
Che cosa resta un problema
- Non dice da quale data decorrono i 10 giorni. L’annuncio pubblico è stato fatto il 17 settembre 2026, il decreto porta la data del 21 settembre 2026, e la differenza di quattro giorni vale il 40% del termine. L’atto non contiene alcuna menzione che tolga il dubbio.
- Non garantisce nulla quanto al risultato. La designazione non produce una maggioranza, e il precedente del 22 giugno 2026 mostra che un voto può essere perso per 44 voti, con partiti che lasciano l’aula invece di votare contro.
- Non cambia il regime del Governo in carica. Fino al giuramento continua ad applicarsi l’articolo 110 comma (4), quindi il limite agli atti necessari all’amministrazione degli affari pubblici resta intatto, per quanto vicino possa essere il voto.
- Non fissa un calendario parlamentare. La Costituzione non prevede entro quanto tempo il Parlamento debba esaminare la richiesta, sicché il termine di 10 giorni può essere rispettato senza che il voto si tenga subito dopo.
Consigli pratici
- Tenete a mente la distinzione fra designazione e nomina. La designazione avviene con decreto e attribuisce al candidato il diritto di chiedere il voto. La nomina del Governo arriva, secondo l’articolo 85 comma (1), soltanto sulla base del voto di fiducia accordato dal Parlamento.
- Quando seguite il calendario, il punto di partenza è la data del decreto pubblicato, non la data dell’annuncio dal Cotroceni. L’articolo 100 comma (1) lega l’esistenza del decreto alla pubblicazione, e la pubblicazione è avvenuta il 21 settembre 2026.
- Non confondete la maggioranza richiesta per l’investitura con i presenti in aula. Serve il voto della maggioranza dei deputati e dei senatori, quindi gli assenti e chi esce dall’aula producono lo stesso effetto dei voti contrari.
- Se in questo periodo avete a che fare con un’istituzione pubblica, trattate gli atti del Governo come validi. Il limite dell’articolo 110 comma (4) riguarda ciò che il Governo può decidere, non la forza giuridica degli atti che emana nei confini dell’ordinaria amministrazione.
- Il momento dal quale il nuovo Governo lavora davvero è il giuramento, non il voto. L’articolo 104 comma (2) dispone che il Governo nel suo complesso e ciascun membro in particolare esercitino il mandato dalla data della prestazione del giuramento, prestato individualmente davanti al Presidente della Romania.
- Se vi interessa lo scenario delle elezioni anticipate, guardate due cose insieme: se la richiesta di investitura arriva al voto e se il voto è negativo. Soltanto il secondo rigetto apre la possibilità dell’articolo 89 comma (1), e quella resta una possibilità, non un obbligo del Presidente.
Domande frequenti
Significa che la Romania ha un nuovo primo ministro?
Che cosa succede se non chiede il voto entro 10 giorni?
Quanti voti servono per l’investitura?
Se il Parlamento respinge di nuovo, seguono automaticamente elezioni anticipate?
Chi guida il Paese in tutto questo tempo?
Perché il decreto non è firmato anche dal primo ministro?
Da quando produce effetti il decreto?
Analisi della redazione
L’atto è costruito correttamente e non ha motivo di essere più di quello che è: una frase, tre fondamenti e un rinvio. Merita però di essere guardato insieme ai dati che lo circondano, perché lì si vede un’asimmetria che il testo della Costituzione produce senza dirla. La Costituzione dà al candidato 10 giorni per chiedere il voto e non dà al Presidente alcun termine: né fra la sfiducia al Governo e la prima designazione, né fra un rigetto e la designazione successiva, né fra le consultazioni e l’emanazione del decreto. Le cifre di questo ciclo mostrano quanto pesi la differenza. Dalla mozione di sfiducia del 5 maggio 2026 alla prima designazione sono passati 30 giorni. Dal rigetto del 22 giugno 2026 all’annuncio del 17 settembre 2026 ne sono passati 87. Da quell’annuncio al decreto pubblicato ne sono passati altri quattro. L’unica parte della procedura con un termine scritto in Costituzione è anche l’unica che è stata rispettata puntualmente: il candidato di giugno ha rinunciato esattamente nel decimo giorno.
La seconda osservazione nasce dalla combinazione di due articoli che di solito si leggono separati. L’articolo 89 comma (1) richiede, per lo scioglimento del Parlamento, due condizioni cumulative: 60 giorni dalla prima richiesta di investitura senza che la fiducia sia stata accordata e almeno due richieste respinte. La prima condizione è soddisfatta dal 21 agosto 2026, calcolando i 60 giorni dal voto del 22 giugno 2026, e alla data di pubblicazione del decreto ne erano già passati 91. La seconda dipende esclusivamente dal voto che verrà. In altre parole, il decreto del 21 settembre 2026 non apre soltanto la via verso un Governo; apre, con lo stesso movimento, anche la via verso lo scioglimento del Parlamento, perché un voto negativo completerebbe nello stesso giorno la condizione che ancora manca. Il ritiro del candidato di giugno, che a prima vista sembra un episodio senza conseguenze, conta proprio qui: poiché non è arrivato al voto, non ha prodotto una richiesta che potesse essere respinta, e ha quindi ritardato di un intero giro il compiersi della condizione.
La terza osservazione riguarda l’intervallo in cui il Paese funziona con un Governo limitato all’amministrazione degli affari pubblici. Al 21 settembre 2026 erano 139 giorni. Se il voto si tiene al limite del termine, il 1º ottobre 2026, e il giuramento avviene lo stesso giorno, l’intervallo arriva a 149 giorni. La Costituzione non pone alcun limite di durata a questo regime e non dice da nessuna parte dove si fermino gli «atti necessari all’amministrazione degli affari pubblici». Il risultato è che l’unico freno reale alla durata della gestione interinale non è giuridico, ma politico.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il decreto di designazione dovrebbe indicare espressamente la data da cui decorre il termine di 10 giorni. Una sola proposizione nell’articolo unico, del tipo «il termine previsto all’art. 103 comma (2) decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto», eliminerebbe un dubbio che vale il 40% del termine e che altrimenti si scioglie soltanto in un’eventuale controversia.
- L’annuncio pubblico e l’emanazione del decreto dovrebbero coincidere. In questo caso fra i due sono passati quattro giorni, durante i quali la designazione esisteva politicamente ma non giuridicamente. Una regola interna di prassi presidenziale farebbe sì che la data dell’annuncio fosse anche la data dell’atto, e il termine del candidato comincerebbe senza ambiguità.
- La legge sull’organizzazione e il funzionamento del Governo dovrebbe definire i limiti del mandato di amministrazione degli affari pubblici. La Costituzione si ferma alla formula; un elenco di categorie di atti consentiti e vietati risparmierebbe a ogni decisione di un Governo sfiduciato un dibattito a parte sulla legittimità e darebbe alle istituzioni subordinate un criterio da applicare.
- Andrebbe introdotto un termine massimo fra il rigetto di un’investitura e la designazione successiva. Un intervallo di 87 giorni senza alcun candidato designato non contraddice nessuna norma, perché la norma non esiste. Un termine scritto, anche generoso, per esempio di 15 giorni, sposterebbe la pressione là dove la procedura si blocca davvero.
- Il regolamento delle sedute comuni dovrebbe fissare un termine per il dibattito sulla richiesta di investitura. Il candidato ha 10 giorni per chiedere il voto, il Parlamento non ha alcun termine per darlo. Un intervallo espresso, per esempio di 10 giorni dal deposito del programma e della lista, chiuderebbe la simmetria e renderebbe prevedibile il momento in cui la gestione interinale finisce.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 799 del 21 settembre 2026 8 pagine PDF, 80 KB l'atto inizia a pagina 2
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