In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, come infondata, l’eccezione con cui due militari in pensione contestavano la regola che tiene la pensione militare netta sotto la media dei redditi netti del periodo usato per il calcolo. Il tetto resta in piedi e le due ordinanze d’urgenza che lo hanno introdotto e riscritto, la n. 59/2017 e la n. 114/2018, sono costituzionali nel loro complesso.
  • In gioco non c’era il tetto in sé, ma ciò che esso inghiotte. La legge promette un aumento del 3%, 6% o 9% a chi ha versato il contributo per la pensione supplementare e una maggiorazione del 10%, 15% o 20% a chi è stato insignito del segno onorifico, la distinzione che la sentenza chiama con il suo nome più antico, l’ordine «Meritul Militar», il Merito Militare. Gli autori dell’eccezione hanno mostrato che il tetto può cancellarle entrambe, benché i testi che le concedono siano rimasti in vigore. Su questo punto le motivazioni della Corte non danno una risposta a parte.
  • Il testo giudicato non è più quello di oggi. Dal 1° gennaio 2024 la legge n. 282/2023 ha riscritto il comma e ha aggiunto la perequazione della base con l’indice dei prezzi al consumo. La sentenza riguarda quindi le pensioni aperte sotto la vecchia formulazione e le cause avviate dai loro titolari, non il calcolo delle pensioni liquidate dall’inizio del 2024 in poi.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 276 del 26 marzo 2026 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 60 comma (1) della legge n. 223/2015 sulle pensioni militari di Stato, nella formulazione anteriore alla legge n. 282/2023, nonché dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 59/2017 e dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 114/2018, nel loro complesso
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 771 dell’11 settembre 2026
Entrata in vigore: 11 settembre 2026, data della pubblicazione

Un militare può versare per oltre vent’anni un contributo creato apposta per aumentargli la pensione e non vederne un leu al momento del pensionamento. La Corte costituzionale ha deciso che questa situazione non viola la legge fondamentale. La Sentenza n. 276 del 26 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 771 dell’11 settembre 2026, respinge come infondata l’eccezione sollevata in due procedimenti del Tribunale di Teleorman e conferma il tetto previsto dall’art. 60 comma (1) della legge n. 223/2015. È la seconda conferma delle regole che tengono sotto controllo le pensioni militari in meno di tre settimane: il 24 agosto 2026 era uscita la Sentenza n. 283/2026, che ha chiuso in un colpo solo 87 procedimenti sull’articolo vicino, quello sulla perequazione della pensione con l’inflazione. Le due sentenze sono state pronunciate nella stessa udienza, il 26 marzo 2026.

Il tetto ha una formulazione breve e una conseguenza lunga. Il testo censurato diceva: «Nella liquidazione della pensione militare di Stato, la pensione netta non può essere superiore alla media dei soldi/stipendi mensili netti corrispondenti ai soldi/stipendi mensili lordi compresi nella base di calcolo della pensione.» In altre parole, per quanto risulti dalla formula di calcolo, la pensione che arriva effettivamente sul conto non può superare la media dei redditi netti che il militare ha percepito nel periodo usato per la liquidazione.

Questo è il secondo tetto, non il primo. L’art. 30 della stessa legge dice già che la pensione liquidata, ricalcolata e perequata non può superare l’85% della base di calcolo, e quel tetto opera sull’importo lordo. L’art. 60 comma (1) arriva sopra di esso e taglia una seconda volta, stavolta sul netto. Tra i due filtri si perde, nell’ordine, tutto ciò che supera l’85% della base e poi tutto ciò che porta la pensione netta oltre la media dei redditi netti.

I due autori dell’eccezione, Marius Georgescu e Ștefan Mardale, impugnavano le proprie decisioni di pensionamento davanti al Tribunale di Teleorman. Il primo procedimento è arrivato alla Corte con la Sentenza civile n. 388 del 20 maggio 2021, il secondo con l’ordinanza del 7 settembre 2021. La Corte li ha riuniti, in base all’art. 53 comma (5) della legge n. 47/1992, e li ha giudicati insieme.

Le censure sono andate in due direzioni. La prima riguardava il modo in cui si è legiferato: il Governo avrebbe modificato una legge organica con ordinanze, benché la materia delle pensioni militari non figurasse nella legge n. 161/2017 sull’abilitazione del Governo a emanare ordinanze, e senza la situazione straordinaria richiesta dall’art. 115 comma (4) della Costituzione. Il secondo autore ha aggiunto un argomento concreto: il motivo invocato nel preambolo dell’Ordinanza d’urgenza n. 59/2017, la crescita continua degli stipendi e dei soldi, riguarda l’eliminazione della perequazione, che è un’altra misura, non l’applicazione del tetto.

La seconda direzione dà sostanza al fascicolo. L’art. 108 della legge n. 223/2015 concede un aumento del 3% per un’anzianità di contribuzione al fondo per la pensione supplementare compresa tra 5 e 15 anni, del 6% per 15-25 anni e del 9% oltre i 25 anni. L’art. 11 comma (3) della legge n. 80/1995 sullo stato dei quadri militari maggiora la pensione del 10%, 15% o 20%, secondo la classe della distinzione; il testo in vigore usa la denominazione segno onorifico, mentre la sentenza parla dell’ordine «Meritul Militar», il nome precedente dello stesso riconoscimento. L’autore del secondo procedimento ha mostrato di aver versato il contributo per oltre vent’anni, che esso non gli ha mai ridotto lo stipendio e che aveva un unico scopo: una pensione più alta. Il tetto la annulla proprio nel momento del pensionamento, cioè esattamente quando l’attesa avrebbe dovuto realizzarsi.

L’argomento ha un corollario scomodo, che l’eccezione formula apertamente. Con il tetto arrivano alla stessa pensione chi ha versato il contributo e chi non l’ha versato, chi è stato decorato e chi no. E i testi che promettono gli aumenti non sono stati abrogati: sono rimasti in vigore accanto al tetto che può neutralizzarli.

Il Pubblico ministero, con il procuratore Ioan Laurențiu Sorescu, ha chiesto il rigetto per infondatezza e ha invocato la Sentenza n. 54 del 25 febbraio 2025. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato alcun punto di vista, benché gli atti di rinvio fossero stati loro trasmessi ai sensi dell’art. 30 comma (1) della legge n. 47/1992.

Sulla censura di procedura la Corte ha risposto in modo breve e corretto. Le ordinanze n. 59/2017 e n. 114/2018 sono ordinanze d’urgenza, non ordinanze semplici. Solo queste ultime hanno bisogno di una legge di abilitazione e solo esse si fermano al confine della legge organica. Un’ordinanza d’urgenza trae il proprio fondamento direttamente dall’art. 115 comma (4) della Costituzione e può disciplinare anche materie riservate alla legge organica, quindi l’assenza delle pensioni militari dalla legge di abilitazione dell’estate 2017 non cambia nulla. Sulla situazione straordinaria e sull’urgenza la Corte ha rinviato alle proprie sentenze n. 687/2019, n. 543/2020, n. 488/2023 e n. 550/2024.

Nel merito, la risposta poggia su tre idee già formulate nella giurisprudenza della Corte. Le persone vanno in pensione sotto la legge in vigore alla data di apertura del diritto, secondo il principio tempus regit actum, quindi la differenza tra generazioni di pensionati non è discriminazione. Le categorie di beneficiari delle pensioni di servizio e i pensionati del sistema pubblico non si trovano in situazioni identiche, perché sono soggetti ad atti normativi diversi. E l’importo della pensione non è garantito né dalla Costituzione né dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: «L’importo della pensione costituisce un bene soltanto nella misura in cui è divenuto esigibile», ha ricordato la Corte al paragrafo 45, citando la Sentenza n. 1.284 del 29 settembre 2011 e la Sentenza n. 977 del 12 luglio 2011. Il legislatore può fissare sia un limite minimo sia un tetto massimo.

Gli effetti che produce

La sentenza è definitiva e generalmente obbligatoria dalla pubblicazione, cioè dall’11 settembre 2026, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione. Trattandosi di un rigetto, non fa uscire dalla vigenza alcun testo e non modifica alcuna pensione in pagamento. Chi vi cerca una modifica del calcolo non ne troverà nessuna.

Il primo effetto si produce nei due procedimenti del Tribunale di Teleorman. Le impugnazioni contro le decisioni di pensionamento proseguono, ma senza che il giudice possa più disapplicare il tetto come incostituzionale. Per i due ricorrenti questa strada si è chiusa.

Il secondo effetto riguarda le cause di altri pensionati militari, e qui il numero dice tutto. La stessa Corte, nella stessa udienza, ha deciso con la Sentenza n. 283/2026 le eccezioni sollevate in 87 procedimenti sull’articolo vicino. Il tetto dell’art. 60 comma (1) e la perequazione dell’art. 59 sono i due capi dello stesso malcontento, ed entrambi hanno ricevuto ora la stessa risposta. I giudici che aspettavano il chiarimento lo hanno.

Il terzo effetto è quello più spesso sottovalutato: un rigetto per infondatezza non blocca il testo. Il divieto dell’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992 riguarda soltanto le disposizioni già dichiarate incostituzionali, e qui non è stato dichiarato nulla. Inoltre il dispositivo dice che il testo è costituzionale «rispetto alle censure formulate», formula che lascia aperta qualsiasi censura nuova, costruita su un altro fondamento. Nella pratica, però, un’eccezione che ripete gli stessi argomenti riceverà la stessa soluzione.

Il quarto effetto è ciò che non è stato chiarito. La domanda se un tetto possa neutralizzare un beneficio per il quale l’assicurato ha versato un contributo distinto resta senza una risposta propria nelle motivazioni. La Corte la tratta con la regola generale secondo cui la pensione diventa un bene solo quando è esigibile, il che chiude la discussione sul diritto di proprietà, ma non tocca l’argomento sulla finalità specifica del contributo. L’aumento dell’art. 108 e la maggiorazione dell’art. 11 comma (3) della legge n. 80/1995 restano scritti nella legge, e il tetto resta scritto sopra di loro.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il tetto che la Corte ha giudicato non è più, parola per parola, quello che oggi figura nella legge. La differenza è piccola alla lettura e grande al calcolo.

La formulazione censurata, data dall’art. VII punto 3 dell’Ordinanza d’urgenza n. 59/2017 e modificata poi dall’art. 84 punto 2 dell’Ordinanza d’urgenza n. 114/2018, fermava la pensione netta alla «media dei soldi/stipendi mensili netti corrispondenti ai soldi/stipendi mensili lordi compresi nella base di calcolo della pensione». La formulazione in vigore, data dalla legge n. 282/2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024, la ferma alla media degli stessi redditi netti, ma «perequati con l’indice mensile dei prezzi al consumo alla data di apertura dei diritti a pensione».

La modifica non abolisce il tetto: ne alza il livello. La base di calcolo si forma con redditi percepiti in servizio, quindi prima del pensionamento, e nel frattempo i prezzi salgono. La perequazione con l’indice dei prezzi al consumo porta quei redditi al potere d’acquisto del giorno in cui si apre il diritto alla pensione, quindi alza il soffitto sotto il quale si colloca la pensione netta. Più è lontano nel tempo l’intervallo scelto per la base di calcolo, più la differenza è grande. Per chi è andato in pensione entro la fine del 2023 questa correzione non esiste.

La Corte ha comunque giudicato la vecchia formulazione, benché fosse sostituita da oltre due anni alla data della pronuncia. La spiegazione sta nella Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, citata al paragrafo 32: possono essere controllate anche le disposizioni uscite dalla vigenza, finché continuano a produrre effetti nelle cause pendenti. Senza questa regola, chiunque avrebbe perso il diritto di contestare il testo sotto il quale è andato in pensione non appena il legislatore lo avesse cambiato.

Nel frattempo è cambiato anche l’oggetto del giudizio. L’eccezione del primo procedimento censurava anche l’art. 30 della legge n. 223/2015, il testo con il tetto dell’85% della base di calcolo. Al paragrafo 31 la Corte ha constatato che le argomentazioni riguardano in realtà soltanto l’art. 60 comma (1) e ha ristretto a questo testo l’oggetto dell’eccezione. Il rapporto tra i due tetti, quello lordo e quello netto, è rimasto così fuori dal dibattito.

Ciò che non è cambiato affatto sono i testi che promettono gli aumenti. L’aumento per il contributo supplementare, all’art. 108 della legge n. 223/2015, e la maggiorazione per il segno onorifico, all’art. 11 comma (3) della legge n. 80/1995, si leggono oggi come nel 2017, e il tetto che sta sopra di essi funziona allo stesso modo. L’unica differenza è l’altezza a cui si è spostato il soffitto.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiude un’incertezza vecchia di cinque anni. I giudici che decidono le impugnazioni contro le decisioni di pensionamento sanno ora che il tetto non può essere disapplicato come incostituzionale, e i fascicoli non restano più in attesa della Corte.
  • Chiarisce una confusione di procedura che ritorna spesso: un’ordinanza d’urgenza non ha bisogno di una legge di abilitazione e può disciplinare anche la materia della legge organica, a differenza dell’ordinanza semplice. L’argomento della mancata abilitazione, usato di continuo contro le ordinanze d’urgenza, è respinto in modo esplicito.
  • È pronunciata all’unanimità dei voti, da un collegio di nove giudici, senza opinione dissenziente o concorrente. Non resta spazio di interpretazione su ciò che la Corte ha voluto dire.
  • Riafferma il principio tempus regit actum in materia di pensioni, utile al di là di questo fascicolo: la data di apertura del diritto fissa la legge applicabile, e la differenza rispetto a una generazione andata in pensione sotto altre regole non è, di per sé, discriminazione.
  • Non consuma il testo. Il rigetto non fa scattare il divieto dell’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992, e il dispositivo si riferisce espressamente soltanto alle censure formulate, quindi una censura nuova resta possibile.

Che cosa resta un problema

  • L’argomento più solido dell’eccezione, quello sul contributo versato per oltre vent’anni a fronte di un aumento che il tetto cancella, occupa otto paragrafi nelle argomentazioni degli autori e nessuno nei considerando della Corte. La risposta arriva per via indiretta, con la regola generale secondo cui la pensione diventa un bene solo quando è esigibile.
  • L’art. 41 della Costituzione, sul lavoro e sulla protezione sociale del lavoro, compare nell’elenco dei parametri invocati al paragrafo 35 e non ritorna più in alcun punto dell’esame. Nemmeno la censura di prevedibilità e di qualità della legge, fondata sull’art. 1 comma (5), riceve una risposta nel merito: è trattata soltanto nella sua componente di competenza.
  • Tra la pronuncia e la pubblicazione sono passati 169 giorni. La Sentenza n. 283/2026, pronunciata nella stessa udienza, sull’articolo vicino della stessa legge, è stata pubblicata dopo 151 giorni. Stesso giorno di pronuncia, 18 giorni di differenza all’uscita nella Gazzetta Ufficiale della Romania, senza alcuna regola che spieghi l’ordine.
  • La sentenza non cita la Sentenza n. 54 del 25 febbraio 2025, che il rappresentante del Pubblico ministero aveva invocato come giurisprudenza rilevante, e non menziona nemmeno la Sentenza n. 283/2026, pronunciata lo stesso giorno sulla materia vicina.
  • La Decisione dell’Alta Corte n. 5 dell’8 febbraio 2021, invocata dall’autore dell’eccezione a sostegno dell’argomento sul segno onorifico, non è discussa. Chi la apre constata che il rinvio è stato respinto come inammissibile, quindi non contiene una soluzione vincolante, ma questo non emerge dal testo pubblicato ora.
  • Il fascicolo del primo autore compare con due numeri diversi nello stesso atto: 447/89/2021 al paragrafo 1 e nel dispositivo, 447/87/2021 al paragrafo 7. Il secondo fascicolo dello stesso tribunale porta ovunque il codice 87.

Consigli pratici

  1. Verificate prima di tutto sotto quale formulazione del testo siete andati in pensione. Se il diritto alla pensione si è aperto entro il 31 dicembre 2023, si applica la formulazione giudicata ora, senza la perequazione della base con l’indice dei prezzi al consumo. Se si è aperto dal 1° gennaio 2024, si applica la formulazione data dalla legge n. 282/2023 e il tetto si calcola su redditi portati al valore attuale.
  2. Chiedete alla cassa pensioni il calcolo dettagliato, non solo il risultato. Da lì si vede dove si è persa la somma: al tetto dell’85% della base di calcolo, previsto dall’art. 30, oppure al tetto sul netto dell’art. 60 comma (1). Sono due operazioni diverse, e la cifra finale non dice quale delle due ha tagliato.
  3. Non confondete un rigetto per infondatezza con la chiusura definitiva della discussione. Il testo resta impugnabile, perché il divieto dell’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992 riguarda soltanto le disposizioni già dichiarate incostituzionali. Un’eccezione nuova ha però bisogno di un fondamento che la Corte non ha esaminato, non di una ripetizione degli stessi argomenti.
  4. Se impugnate la decisione di pensionamento in giudizio, separate le questioni di calcolo da quelle di costituzionalità. Il modo in cui la cassa pensioni ha applicato l’aumento dell’art. 108 o la maggiorazione dell’art. 11 comma (3) della legge n. 80/1995, l’ordine delle operazioni e l’intervallo scelto per la base si discutono davanti al giudice del lavoro e della previdenza sociale, non davanti alla Corte costituzionale.
  5. Leggete i testi che concedono gli aumenti insieme a quelli che li limitano. Gli aumenti dell’art. 108 della legge n. 223/2015 e dell’art. 11 comma (3) della legge n. 80/1995 promettono percentuali, mentre l’art. 30 e l’art. 60 comma (1) della stessa legge fissano i limiti oltre i quali le percentuali non producono più effetto. Dai quattro testi letti separatamente non risulta l’importo finale.
  6. Quando citate questa sentenza in un atto, prendete il numero di fascicolo dal dispositivo e verificatelo presso il giudice di merito. L’atto pubblicato contiene due numeri diversi per il primo fascicolo, e la differenza non si vede se leggete una sola pagina.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale, in breve?
Ha respinto, all’unanimità dei voti, come infondata, l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 60 comma (1) della legge n. 223/2015 sulle pensioni militari di Stato, nella formulazione anteriore alla legge n. 282/2023, e ha constatato che l’Ordinanza d’urgenza n. 59/2017 e l’Ordinanza d’urgenza n. 114/2018 sono costituzionali nel loro complesso. Il tetto alla pensione militare netta resta in vigore.
Che cosa significa, in concreto, il tetto dell’art. 60 comma (1)?
Che la pensione netta risultante dal calcolo non può superare la media dei redditi mensili netti corrispondenti ai redditi lordi del periodo usato come base di calcolo. Se la formula dà di più, si paga soltanto fino a questo livello. È il secondo tetto della legge: il primo, all’art. 30, limita la pensione all’85% della base di calcolo e opera sull’importo lordo.
Perdo l’aumento per la pensione supplementare se la pensione raggiunge il tetto?
L’aumento resta previsto dalla legge, ma il suo effetto può essere annullato in tutto o in parte dal tetto. L’art. 108 della legge n. 223/2015 concede il 3% per un’anzianità di contribuzione tra 5 e 15 anni, il 6% per 15-25 anni e il 9% oltre i 25 anni, e queste percentuali si aggiungono prima dell’applicazione del tetto. È esattamente questo effetto a essere stato contestato, e la Corte ha respinto la censura.
E la maggiorazione per il segno onorifico?
Funziona allo stesso modo. L’art. 11 comma (3) della legge n. 80/1995 sullo stato dei quadri militari maggiora la pensione del 10%, 15% o 20%, secondo la classe III, II o I della distinzione, che la sentenza chiama ordine «Meritul Militar», la denominazione precedente. Anche questa maggiorazione può essere assorbita dal tetto, e il testo che la concede resta in vigore.
La sentenza cambia qualcosa nella mia pensione in pagamento?
No. Il rigetto di un’eccezione non modifica alcun testo di legge e non comporta ricalcoli. Le pensioni si pagano come prima, con le stesse regole. L’effetto si sente soltanto nelle cause in cui il tetto era contestato come incostituzionale: lì questa difesa non può più essere usata.
Perché la Corte ha giudicato un testo che era già stato modificato?
Perché il testo continuava a produrre effetti nei fascicoli da cui è venuta la domanda. La Corte ha invocato, al paragrafo 32, la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, secondo cui possono essere controllate anche le disposizioni uscite dalla vigenza, se i loro effetti giuridici continuano. Altrimenti una semplice modifica della legge avrebbe lasciato senza rimedio tutti coloro che sono andati in pensione sotto la vecchia formulazione.
Com’è il testo in vigore oggi?
La legge n. 282/2023 ha riscritto il comma e la nuova formulazione si applica dal 1° gennaio 2024. La differenza rispetto al testo giudicato è che i redditi netti della base di calcolo vengono perequati con l’indice mensile dei prezzi al consumo alla data di apertura dei diritti a pensione. Il tetto resta, ma si colloca più in alto.
Posso impugnare di nuovo lo stesso testo davanti alla Corte costituzionale?
Sì, perché il divieto dell’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992 riguarda soltanto le disposizioni già dichiarate incostituzionali, e qui non è stato dichiarato nulla. Il dispositivo dice che il testo è costituzionale rispetto alle censure formulate, quindi la porta resta aperta per una censura nuova. La ripetizione degli stessi argomenti riceverà però la stessa soluzione.
Quanto è durata la procedura?
Il primo rinvio è del 20 maggio 2021, la pronuncia del 26 marzo 2026, la pubblicazione dell’11 settembre 2026. Sono 1.771 giorni fino alla pronuncia e altri 169 fino alla pubblicazione, in totale 1.940 giorni, cioè quasi cinque anni e quattro mesi. La legge n. 47/1992 non prevede un termine né per la decisione né per la pubblicazione.
Dove trovo il testo integrale della sentenza?
Nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 771 dell’11 settembre 2026, pagine da 2 a 6. La sentenza è riprodotta per intero anche in questo articolo, nella sezione con il testo originale dell’atto.

Analisi della redazione

Sulla censura di procedura la sentenza è solida e utile. La confusione tra ordinanza semplice e ordinanza d’urgenza ritorna in quasi ogni contestazione di un atto adottato dal Governo in materia di pensioni, e la Corte la risolve in due frasi: la legge di abilitazione riguarda le ordinanze semplici, mentre l’ordinanza d’urgenza trae il proprio fondamento direttamente dalla Costituzione e può entrare anche nel campo della legge organica. Chi solleva un’eccezione sulla mancata abilitazione sa da ora che perde.

Nel merito, invece, le proporzioni sono rovesciate. Gli autori dell’eccezione hanno costruito, nei paragrafi 18-25, un argomento che non somigliava al malcontento abituale contro un tetto. Non dicevano che la pensione è troppo bassa, ma che lo Stato ha incassato un contributo creato apposta per produrre un aumento e ha poi soppresso l’aumento, lasciando in vigore il testo che lo promette. Otto paragrafi di argomentazione, più la discussione sul segno onorifico, non ricevono un considerando proprio. La risposta arriva con la formula secondo cui la pensione costituisce un bene soltanto nella misura in cui è divenuta esigibile, citata al paragrafo 45 dalle sentenze n. 1.284/2011 e n. 977/2011. La formula è corretta e risolve la censura fondata sul diritto di proprietà, ma non tocca la domanda posta, che riguardava la destinazione di un contributo, non la garanzia di un importo. Nello stesso punto sparisce anche l’art. 41 della Costituzione, elencato al paragrafo 35 e mai esaminato.

L’osservazione che non si coglie leggendo la sentenza dall’inizio alla fine nasce dall’accostamento di quattro testi che la Corte non mette mai uno accanto all’altro. L’art. 29 della legge n. 223/2015 dà il 65% della base di calcolo a 25 anni di anzianità, più una percentuale per ogni anno in più. Sopra di esso, l’art. 108 aggiunge fino al 9% per il contributo alla pensione supplementare, e l’art. 11 comma (3) della legge n. 80/1995 ancora fino al 20% per il segno onorifico. Al di sopra di tutti, l’art. 30 ferma il totale all’85% della base di calcolo. Le due maggiorazioni, prese al massimo, fanno crescere la pensione del 29%, e un militare con l’anzianità minima di 25 anni arriva così tra l’83,9% e l’85,0% della base, a seconda dell’ordine in cui si applicano gli incrementi, cioè esattamente al bordo del tetto lordo. Da 26 anni di anzianità in su, comunque si calcoli, il risultato supera l’85% e gli aumenti cominciano a essere tagliati dall’art. 30 prima ancora che il tetto sul netto dell’art. 60 comma (1) venga applicato. È questo il meccanismo che l’eccezione denunciava, e la Corte lo ha tolto dalla discussione al paragrafo 31, quando ha eliminato l’art. 30 dall’oggetto dell’eccezione. La censura è stata giudicata senza metà di sé.

La seconda osservazione richiede un calendario, non una lettura. Il primo rinvio è partito da Teleorman il 20 maggio 2021 e ha ricevuto risposta il 26 marzo 2026, dopo 1.771 giorni. La pubblicazione ha aggiunto altri 169 giorni, e la sentenza produce effetti soltanto da quel momento. Alla data della pronuncia il testo giudicato non si applicava più da 815 giorni, essendo stato sostituito dal 1° gennaio 2024; alla data della pubblicazione, da 984. L’intervallo tra pronuncia e pubblicazione non è nemmeno costante: la Sentenza n. 283/2026, della stessa udienza, sull’articolo vicino della stessa legge, è uscita 18 giorni prima, dopo 151 giorni. E se si prendono le tredici sentenze proprie che la Corte cita nei considerando di questo atto, il loro intervallo va da 19 giorni, per la Sentenza n. 63/2017, fino a 281 giorni, per la Sentenza n. 550/2024. Un atto che diventa generalmente obbligatorio con la pubblicazione ha quindi un momento di entrata in vigore che varia di un ordine di grandezza, senza alcun criterio visibile dall’esterno.

Una nota per chi verifica da solo. La Decisione dell’Alta Corte n. 5 dell’8 febbraio 2021, invocata dall’autore dell’eccezione al paragrafo 24, ha respinto come inammissibile il rinvio della Corte d’appello di Bacău proprio sull’interpretazione dell’art. 60 comma (1) rispetto all’aumento dell’art. 11 comma (3) della legge n. 80/1995. Non contiene quindi una soluzione vincolante della questione di diritto. Chi la cita sulla base di questa sentenza, senza aprirla, rischia di attribuirle una forza che non ha.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Il coordinamento espresso dell’art. 108 della legge n. 223/2015 e dell’art. 11 comma (3) della legge n. 80/1995 con i tetti dell’art. 30 e dell’art. 60. O una menzione che gli aumenti rientrano sotto il tetto, o la loro esclusione. Effetto: chi oggi versa il contributo per la pensione supplementare sa in anticipo se vedrà mai il 3%, il 6% o il 9% promessi, invece di scoprirlo all’apertura del diritto alla pensione.
  • La restituzione o la diversa collocazione del contributo per la pensione supplementare quando l’aumento corrispondente è annullato per intero dal tetto. Effetto: lo Stato non incassa più un contributo con destinazione specifica senza consegnare quella destinazione, e la discussione sul suo carattere confiscatorio, che la Corte ha chiuso con l’argomento dell’esigibilità, scompare del tutto.
  • Un termine di legge per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania delle sentenze della Corte costituzionale pronunciate su eccezioni. Effetto: non sarebbe più possibile che due sentenze della stessa udienza diventino obbligatorie a 18 giorni di distanza, e l’intervallo non potrebbe più salire a 281 giorni, come è accaduto con la Sentenza n. 550/2024, citata proprio in questo atto.
  • L’obbligo di rispondere puntualmente a ciascun parametro costituzionale invocato o di indicare perché non viene esaminato. Effetto: un parametro come l’art. 41, elencato al paragrafo 35 e assente dai considerando, non resta più senza traccia, e chi solleva un’eccezione futura sa se il problema è stato respinto o soltanto aggirato.
  • La verifica del numero di fascicolo indicato nel dispositivo rispetto al registro del giudice remittente, prima dell’invio della sentenza alla pubblicazione. Effetto: sparisce la situazione di questo atto, dove il primo fascicolo compare come 447/89/2021 nel dispositivo e come 447/87/2021 nei considerando, mentre il secondo fascicolo dello stesso tribunale porta il codice 87.
  • La citazione della sentenza propria pronunciata lo stesso giorno sulla materia vicina. Effetto: il lettore vede in un colpo solo tutta la risposta della Corte sul tetto e sulla perequazione delle pensioni militari, invece di apprendere altrove che la Sentenza n. 283/2026 ha chiuso, nella stessa udienza, 87 procedimenti sull’articolo accanto.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 771 dell’11 settembre 2026 16 pagine PDF, 107 KB l'atto inizia a pagina 2

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