In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto, con una sola sentenza, le questioni sollevate in 87 procedimenti da pensionati militari e da poliziotti, molti dei quali rappresentati dal Sindacato Nazionale ProLex.
  • Resta invariata la regola della perequazione annuale della pensione militare con il tasso medio annuo di inflazione, prevista dall’articolo 59 della legge n. 223/2015, nella formulazione data dall’ordinanza d’urgenza n. 59/2017.
  • Resta anche la clausola che impedisce la riduzione: se dalla perequazione risulta una pensione più bassa, si mantiene l’importo in pagamento.
Atto: Sentenza CCR n. 283/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 699 del 24 agosto 2026
Pronunciata: 26 marzo 2026

Ottantasette procedimenti da tutto il Paese, chiusi con una sola sentenza: i pensionati militari e i poliziotti che contestavano il modo in cui viene perequata la loro pensione hanno perso di nuovo davanti alla Corte costituzionale. Con la sentenza n. 283 del 26 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 699 del 24 agosto 2026, la Corte ha respinto come infondate le questioni sollevate in cause pendenti davanti al Tribunale di Dolj, al Tribunale di Harghita, al Tribunale di Vrancea, alla Corte d’appello di Craiova e a più tribunali di Bucarest. È la seconda sentenza ampia sullo stesso tema pubblicata in meno di una settimana, dopo quella con cui la Corte ha confermato il tetto che ferma la pensione militare netta alla media del soldo netto.

Questa volta la contestazione è più ampia. Non un solo articolo, ma l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 59/2017 nel suo complesso, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 648 del 7 agosto 2017, più l’articolo VII della stessa, l’articolo 84 dell’ordinanza d’urgenza n. 114/2018 e l’articolo 59 della legge n. 223/2015 sulle pensioni militari di Stato, nella formulazione data dall’articolo VII, punto 2, dell’ordinanza del 2017.

L’articolo VII dell’ordinanza del 2017 è quello che ha riscritto tre cose insieme. Ha introdotto nella legge le definizioni di «soldo o stipendio mensile netto» e di «pensione netta», ha modificato l’articolo 59, passando dalla perequazione legata al soldo del personale in servizio a quella con il tasso medio annuo di inflazione, e ha modificato l’articolo 60, introducendo il tetto che ferma la pensione netta alla media del soldo netto compreso nella base di calcolo.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è il mantenimento della regola di perequazione. L’articolo 59 della legge n. 223/2015 resta come è stato scritto nel 2017: l’importo delle pensioni militari di Stato viene perequato d’ufficio, ogni anno, con il tasso medio annuo di inflazione, indicatore definitivo noto al 1° gennaio dell’anno in cui la perequazione viene effettuata e comunicato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Il secondo effetto è la conservazione della clausola di salvaguardia. Lo stesso articolo prevede che, se dalla perequazione risulta un importo più basso, si mantiene l’importo della pensione in pagamento. La pensione non può diminuire per effetto della perequazione.

Il terzo effetto riguarda le definizioni introdotte nel 2017. Restano nella legge il «soldo o stipendio mensile netto», definito come il soldo lordo al netto del contributo individuale al bilancio dello Stato, del contributo individuale al bilancio delle assicurazioni sociali di sanità e dell’imposta sul reddito, e la «pensione netta», definita come la pensione militare determinata in misura lorda al netto dell’imposta sul reddito. Sono la base sulla quale si calcola il tetto.

Il quarto effetto riguarda le perequazioni successive. L’articolo 60, nella formulazione data dall’articolo 84 dell’ordinanza d’urgenza n. 114/2018, prevede che, quando la perequazione spinge la pensione netta oltre la media del soldo netto, si riconosce l’importo che ne risulta, ma senza superare la somma ottenuta applicando il tasso medio annuo di inflazione a quella media. In caso di perequazioni successive il limite si calcola in modo cumulativo, aggiungendo l’effetto dell’inflazione delle operazioni precedenti. La Corte non ha toccato questo meccanismo.

Il quinto effetto è procedurale e si vede subito nelle aule di giustizia. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante, quindi gli 87 procedimenti possono riprendere e i giudici non possono più disapplicare le norme censurate. Tra gli autori delle questioni figura anche il Sindacato Nazionale ProLex, che ha agito per conto di più iscritti. Le stesse due ordinanze d’urgenza sono tornate davanti alla Corte a settembre 2026, quando i giudici hanno spiegato perché il tetto può inghiottire sia la maggiorazione per la pensione supplementare sia quella dell’ordine «Meritul Militar».

Che cosa cambia rispetto a prima

Nel contenuto della legge non cambia nulla. Quello che cambia è la certezza: fino alla pubblicazione di questa sentenza decine di cause restavano in attesa, con la stessa domanda aperta sulla legittimità costituzionale dell’ordinanza del 2017.

La seconda novità è che la discussione sul modo in cui l’ordinanza è stata adottata si chiude. Gli autori delle questioni avevano invocato l’articolo 115, commi 4 e 6, della Costituzione, sulle condizioni alle quali il Governo può emanare ordinanze d’urgenza, l’articolo 79, comma 1, sul parere del Consiglio Legislativo, e l’articolo 61, comma 1, sul ruolo del Parlamento. La Corte ha rinviato alla sentenza n. 723 del 12 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 349 del 15 aprile 2024, e ha constatato che non sono intervenuti elementi nuovi.

La terza novità riguarda gli argomenti europei. Le questioni avevano richiamato, tramite l’articolo 20, comma 1, della Costituzione, anche l’articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sul divieto di discriminazione, e l’articolo 1 del Primo Protocollo addizionale, sulla protezione della proprietà. Nemmeno su questo terreno la Corte ha trovato un motivo per rivedere la propria posizione.

Quello che non cambia è il diritto alla pensione militare di Stato. La sentenza riguarda il modo in cui la pensione viene perequata e limitata, non l’esistenza della pensione né le condizioni alle quali viene riconosciuta. Non solo l’aggiornamento, ma anche il valore di partenza dell’indice di correzione è arrivato in Corte: l’indice varia da un anno di pensionamento all’altro e non viene più aggiornato in seguito.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Sblocca 87 procedimenti che restavano sospesi davanti a giudici di tutto il Paese, alcuni dal 2020.
  • Conferma che la perequazione annuale avviene d’ufficio, quindi il pensionato non deve presentare alcuna domanda.
  • Mantiene la clausola secondo cui la pensione non può diminuire per effetto della perequazione, qualunque sia il risultato del calcolo.
  • Dà prevedibilità alle casse pensionistiche settoriali, che applicavano le regole con il rischio di un cambiamento retroattivo.

Che cosa resta un problema

  • La perequazione resta legata all’inflazione e non all’andamento del soldo del personale in servizio, quindi il divario con chi è ancora in attività può ampliarsi nel tempo.
  • Il tetto introdotto nel 2017 resta, e per i pensionati con molti anni di servizio può ridurre sensibilmente il risultato della formula di base.
  • La Corte non ha riesaminato nel merito le censure sul modo in cui l’ordinanza è stata adottata, ma ha rinviato a una sentenza del 2023, lasciando la discussione senza una motivazione nuova.
  • Riunire 87 procedimenti in una sola sentenza significa che le situazioni particolari di ciascuna causa non hanno potuto essere discusse separatamente.

Consigli pratici

  1. Se hai una causa pendente su questo tema, parlane con l’avvocato prima della prossima udienza. Il giudice non può più disapplicare le norme censurate, quindi gli argomenti vanno spostati su un altro terreno, ammesso che ne esista uno.
  2. Controlla sul cedolino di gennaio se la perequazione è stata applicata. Avviene d’ufficio, ma questo non toglie che valga la pena verificarlo.
  3. Non confondere la perequazione con la riliquidazione. La perequazione è l’operazione annuale con il tasso di inflazione, mentre la riliquidazione riguarda il rifacimento del calcolo sulla base di altri elementi del fascicolo pensionistico.
  4. Se la tua pensione non è cresciuta affatto in un anno, controlla prima il tasso medio annuo di inflazione comunicato dall’Istituto Nazionale di Statistica. La legge prevede espressamente che, se dalla perequazione risulta un importo più basso, si mantiene quello in pagamento.
  5. Se sei iscritto a un sindacato che ha agito per tuo conto, chiedigli un parere scritto sugli effetti della sentenza sulla tua posizione. Il Sindacato Nazionale ProLex figura tra gli autori delle questioni respinte.
  6. Tieni presente che la sentenza non riapre termini scaduti. Se vuoi contestare un provvedimento di pensione, valgono i termini ordinari previsti dalla legge n. 223/2015.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso, in sintesi, la Corte costituzionale?
Ha respinto come infondate le questioni relative all’ordinanza d’urgenza n. 59/2017 nel suo complesso, all’articolo VII della stessa, all’articolo 84 dell’ordinanza d’urgenza n. 114/2018 e all’articolo 59 della legge n. 223/2015, constatando che sono conformi alla Costituzione rispetto alle censure formulate.
Come viene perequata la pensione militare di Stato?
D’ufficio, ogni anno, con il tasso medio annuo di inflazione, indicatore definitivo noto al 1° gennaio dell’anno in cui la perequazione viene effettuata e comunicato dall’Istituto Nazionale di Statistica.
La pensione può diminuire per effetto della perequazione?
No. L’articolo 59 della legge n. 223/2015 prevede che, se dalla perequazione risulta un importo della pensione più basso, si mantiene l’importo della pensione in pagamento.
Che cosa significa pensione netta, così come la definisce la legge?
La pensione militare di Stato determinata in misura lorda, dalla quale si deduce l’imposta sul reddito secondo la normativa in vigore. La definizione è stata introdotta dall’articolo VII, punto 1, dell’ordinanza d’urgenza n. 59/2017.
Quanti procedimenti sono stati definiti con questa sentenza?
Il dispositivo elenca 87 procedimenti, provenienti da giudici come il Tribunale di Dolj, il Tribunale di Harghita, il Tribunale di Vrancea e la Corte d’appello di Craiova, oltre a cause di Bucarest, alcune iniziate già nel 2020.
Che cosa succede ora alle cause sospese?
Possono riprendere. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante, quindi i giudici proseguono senza poter più disapplicare le disposizioni censurate.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Paragrafo 8: sette ordinanze per otto procedimenti. Il testo dice «prin încheierile nr. 574, nr. 577, nr. 580, nr. 573, nr. 575, nr. 578, nr. 579 din 18 mai 2023, pronunțate în dosarele nr. 249/96/2023, nr. 256/96/2023, nr. 277/96/2023, nr. 331/96/2023, nr. 247/96/2023, nr. 254/96/2023, nr. 286/96/2023 și nr. 330/96/2023». Sono elencati sette numeri di ordinanza e otto procedimenti del Tribunale di Harghita, benché il resto del paragrafo tratti ogni procedimento come se avesse la propria ordinanza. Manca un numero della serie, con ogni probabilità il n. 576, l’unico che non compare nell’intervallo 573-580.
  • Paragrafo 32: l’art. 59 della legge n. 223/2015 compare con due contenuti diversi. Lo stesso paragrafo riproduce prima l’art. 84 punto 1 dell’ordinanza d’urgenza n. 114/2018, che dà all’art. 59 la forma con due commi e con l’indicizzazione dal 1° gennaio, e poche righe più sotto cita «art. 59 din Legea nr. 223/2015» nella formulazione del 2017, con la perequazione annuale e un comma soltanto. I due testi si escludono a vicenda e nessuno dei due è indicato come la versione applicabile nelle cause pendenti davanti ai giudici. Chi apre la Gazzetta Ufficiale della Romania n. 699 alle pagine 5-6 trova entrambe le varianti dello stesso articolo, senza alcuna precisazione di data.
  • Il procedimento n. 27.181/3/2023 è attribuito al Tribunale di Alba. Il numero compare tre volte nella sentenza, ai paragrafi 3 e 22 e nel dispositivo, ogni volta collegato al Tribunale di Alba, Sezione I civile. Nella stessa sentenza, gli altri 32 procedimenti con l’indicativo di tribunale «/3/» appartengono tutti al Tribunale di Bucarest, Sezione VIII controversie di lavoro e previdenza sociale. L’indicativo del tribunale e il nome del tribunale non possono essere corretti entrambi: o il numero di procedimento appartiene al Tribunale di Bucarest, oppure il procedimento di Alba ha un altro indicativo.
  • Paragrafo 11: una sentenza senza giorno. Si cita la «Sentința civilă nr. 3.651 din iunie 2023, pronunțată în Dosarul nr. 5.454/3/2023*», mentre tutti gli altri 31 atti di rimessione dello stesso paragrafo sono datati per esteso, con giorno, mese e anno. La data è l’elemento che permette di identificare la sentenza nei registri del tribunale.
  • Paragrafo 24: un regolamento del 2024 invocato contro un’ordinanza del 2017. Tra i testi che si assumono violati al momento dell’adozione dell’ordinanza d’urgenza n. 59/2017, pubblicata il 7 agosto 2017, figura l’art. 19 punto IV lett. b) del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Legislativo, approvato con delibera degli Uffici di presidenza permanenti n. 4/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 970 del 26 settembre 2024. Un regolamento entrato in vigore sette anni dopo l’adozione dell’ordinanza non poteva essere violato dalla procedura di quella adozione. Sempre lì la denominazione è stampata «Birourilor permanente ale Cameri Deputaților», invece di «Camerei Deputaților».

Analisi della redazione

La sentenza risolve un problema amministrativo reale e lo risolve in modo efficiente: 87 procedimenti arrivati da 17 giudici, alcuni aperti nel 2020, ponevano la stessa domanda, e la loro riunione in un unico fascicolo, quello registrato per primo, evita 87 sentenze identiche. Da questo punto di vista la tecnica usata dalla Corte è corretta e meriterebbe di essere applicata più spesso alle controversie di massa.

Il problema sta nelle proporzioni. Delle sette pagine pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Romania, la motivazione vera e propria occupa due paragrafi, il 34 e il 35, che dicono che le disposizioni erano già state esaminate con la sentenza n. 723 del 12 dicembre 2023 e che non sono intervenuti elementi nuovi. Il resto è elencazione: gli stessi 87 numeri di procedimento compaiono tre volte, ai paragrafi 3 e 5 e nel dispositivo. Il pensionato che cerca il motivo per cui ha perso deve procurarsi la Gazzetta Ufficiale della Romania n. 349 del 15 aprile 2024 e leggere lì i paragrafi 109-117 e 128-130, ai quali la Corte si limita a rinviare. Non a caso è proprio in questi elenchi ripetuti che si insinuano le sviste di trascrizione segnalate sopra.

La seconda cosa che salta agli occhi è il rapporto tra le opinioni dei giudici e la risposta ricevuta. In 27 degli 87 procedimenti, il giudice che ha adito la Corte ha ritenuto esso stesso fondata la questione, soprattutto perché il parere del Consiglio Legislativo è stato chiesto dopo l’adozione dell’ordinanza, non prima, e senza rispettare il termine di 24 ore previsto dall’art. 4 comma (3) della legge n. 73/1993. Tra questi ci sono il Tribunale di Dolj, il Tribunale di Harghita con tutti e dieci i suoi procedimenti, il Tribunale di Mureș con sei e il Tribunale di Covasna con tre. Questo argomento, sostenuto da quasi un terzo dei giudici rimettenti, non riceve nella sentenza neppure una riga propria. In altri 14 procedimenti l’opinione del giudice manca del tutto: in sei perché non è stata espressa, contro l’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992, e in otto perché il Tribunale di Bucarest ha ritenuto che esprimerla equivarrebbe a una pronuncia anticipata. La Corte prende atto della situazione e va oltre.

Resta il calendario. Il procedimento più vecchio parte da un’ordinanza del 12 gennaio 2021, la sentenza è pronunciata il 26 marzo 2026 e pubblicata il 24 agosto 2026. Cinque anni e due mesi dalla rimessione alla soluzione, più cinque mesi tra pronuncia e pubblicazione, tempo nel quale gli 87 processi sono rimasti ancora sospesi, perché gli effetti della sentenza decorrono dalla pubblicazione.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La motivazione per rinvio dovrebbe portare con sé il testo, non solo l’indirizzo. Quando la Corte risolve una causa rinviando ai paragrafi 109-117 e 128-130 della sentenza n. 723/2023, quei paragrafi andrebbero riprodotti in allegato alla nuova sentenza. Chi legge la Gazzetta Ufficiale della Romania n. 699 troverebbe il motivo nello stesso numero, senza dover cercare la Gazzetta Ufficiale della Romania n. 349 del 2024.
  • Le critiche che i giudici rimettenti hanno fatto proprie dovrebbero ricevere una risposta esplicita. Qui la questione del parere del Consiglio Legislativo chiesto dopo l’adozione è stata ritenuta fondata dai giudici in 27 procedimenti. Una motivazione di poche righe su questo punto preciso chiuderebbe la discussione meglio di un rinvio complessivo alla giurisprudenza anteriore.
  • Gli elenchi dei procedimenti andrebbero pubblicati come tabella allegata, non tre volte nel testo corrente. Una tabella con il giudice, il numero del procedimento di merito, l’atto di rimessione e il numero del fascicolo della Corte eliminerebbe esattamente il tipo di errore del paragrafo 8 e permetterebbe la verifica automatica della corrispondenza tra ordinanze e procedimenti.
  • Un termine di legge per la pubblicazione delle sentenze della Corte. Tra pronuncia e pubblicazione sono passati cinque mesi nei quali nulla ha potuto riprendere davanti ai giudici. Un termine dell’ordine di 30 giorni, come per altre categorie di atti, accorcerebbe di qualche mese la sospensione dei processi.
  • Chiarire il regime dell’opinione del giudice. La legge n. 47/1992 chiede al giudice di esprimere la propria opinione, ma non dice che cosa accade se non lo fa, e il Tribunale di Bucarest la rifiuta motivatamente, invocando la pronuncia anticipata. Un testo che stabilisca se l’opinione sia obbligatoria o facoltativa eliminerebbe i 14 procedimenti su 87 nei quali essa manca.
  • La pubblicazione annuale del tasso applicato. La perequazione avviene d’ufficio con il tasso medio annuo di inflazione comunicato dall’Istituto Nazionale di Statistica, ma il pensionato non ha dove verificare quale tasso gli sia stato effettivamente applicato. Le casse pensionistiche di settore potrebbero pubblicare a gennaio il tasso usato e il coefficiente che ne risulta, e il cedolino potrebbe mostrare l’importo prima e dopo la perequazione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 699 del 24 agosto 2026 32 pagine PDF, 202 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.