In breve
- Dal secondo duplicato, la marca auricolare non si sostituisce più sul posto. Quando un animale perde o rovina per la seconda volta il mezzo ufficiale di identificazione, il veterinario libero professionista incaricato non può più registrare l’evento nel SNIIA nel giorno in cui lo constata. Deve chiedere prima l’approvazione della direzione sanitaria veterinaria distrettuale, entro 3 giorni lavorativi dalla constatazione, e la direzione ha a sua volta 3 giorni lavorativi per approvare o respingere. La registrazione avviene solo nel giorno in cui arriva l’approvazione.
- I termini dell’allevatore restano gli stessi, ma l’attesa si allunga di sei giorni lavorativi. Il detentore notifica sempre entro 3 giorni lavorativi dalla perdita, e il duplicato si applica sempre entro 20 giorni lavorativi dalla registrazione dell’evento. L’intera catena sale però da 30 a 36 giorni lavorativi. Per un evento avvenuto lunedì 14 settembre 2026, l’ultimo giorno utile per applicare il duplicato era il 26 ottobre; con la nuova regola diventa il 3 novembre, cioè otto giorni di calendario più tardi.
- Gli animali che portano già un duplicato hanno una regola propria, e non dice la stessa cosa. Per loro il decreto chiede l’approvazione della direzione solo dal secondo evento notificato dopo il 14 settembre 2026, per quanti duplicati abbia l’animale nella sua storia. Chi è interessato: i detentori di bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi e renne, gli utenti del SNIIA, in primo luogo i veterinari liberi professionisti incaricati, e le direzioni sanitarie veterinarie distrettuali.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 776 del 14 settembre 2026
Entrata in vigore: 14 settembre 2026, data della pubblicazione
L’allevatore che perde per la seconda volta la marca auricolare dello stesso animale non riceve più il duplicato con la stessa rapidità. L’Autorità nazionale sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare ha messo un filtro nuovo sulla strada tra la perdita della marca e la marca di ricambio: dal secondo mezzo ufficiale di identificazione duplicato, il veterinario non può più registrare da solo l’evento, ma ha bisogno dell’approvazione della direzione sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare distrettuale. La misura arriva in un anno in cui lo Stato ha messo più volte mano alle regole della zootecnia, dall’aiuto di Stato che paga il posto nel ricovero e non l’animale fino alle tariffe dei controlli veterinari.
La modifica è contenuta nel Decreto del presidente dell’ANSVSA n. 920 del 10 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 776 del 14 settembre 2026, a pagina 5. Il decreto ha quattro punti di modifica e una sola pagina, ma tutti e quattro colpiscono nello stesso punto: la procedura con cui si dichiara la perdita o il guasto di un mezzo ufficiale di identificazione e si ottiene un duplicato.
L’atto modificato è la Norma sanitaria veterinaria per l’attuazione del processo di identificazione e registrazione dei bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi e renne, approvata con Decreto del presidente dell’ANSVSA n. 208/2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 36 del 12 gennaio 2023. È la terza volta che la norma viene modificata: la prima nel gennaio 2024, con il Decreto ANSVSA n. 174/2023, la seconda nel giugno 2024, con il Decreto ANSVSA n. 102/2024, quello che ha introdotto il termine di 20 giorni lavorativi per l’applicazione del duplicato.
Il decreto non prevede una data di applicazione successiva, e l’art. 12 comma (3) della legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa, ripubblicata, stabilisce che gli atti normativi dei dirigenti degli organi di specialità dell’amministrazione pubblica centrale entrano in vigore alla data della pubblicazione, se il loro testo non dispone diversamente. Di conseguenza, la regola si applica dal 14 settembre 2026. Il termine di 3 giorni di cui si parla di solito riguarda le leggi e le ordinanze, non i decreti di questo tipo.
Gli effetti che produce
Per l’allevatore l’effetto si vede in un solo posto: allo sportello, cioè dal veterinario. Finora la persona segnalava la perdita, il veterinario constatava l’evento, lo salvava nel SNIIA lo stesso giorno e gli consegnava il modulo di dichiarazione dell’evento. Dal secondo duplicato in poi, tra la constatazione e il salvataggio nel sistema si inseriscono una richiesta alla direzione distrettuale e la risposta di quest’ultima.
Il decreto aggiunge all’articolo 13 della norma un comma nuovo, il (22), che obbliga l’utente del SNIIA a chiedere l’approvazione della direzione entro 3 giorni lavorativi dalla constatazione dell’evento. All’articolo 13 comma (12) compare una lettera nuova, la c1), secondo cui, in deroga alla regola consueta del salvataggio nello stesso giorno, l’evento si registra nel SNIIA nel giorno in cui arriva l’approvazione. All’articolo 34, che elenca gli obblighi delle direzioni, compare la lettera k1): la direzione risponde entro 3 giorni lavorativi, constatando l’evento e approvando o respingendo la registrazione.
Il quarto punto modifica la lettera d) dello stesso comma (12) e riguarda il fascicolo. Finora il veterinario conservava, per almeno 3 anni, una copia del modulo di dichiarazione dell’evento e la copia della dichiarazione resa dal detentore. D’ora in poi conserva anche la prova dell’approvazione della direzione. In pratica, in sede di controllo l’assenza dell’approvazione scritta nel fascicolo diventa una non conformità autonoma.
Il secondo effetto, meno visibile, è che la direzione distrettuale acquista il potere di respingere la registrazione di un evento. Finora la norma non diceva da nessuna parte che una direzione può rifiutare l’iscrizione nel sistema di una perdita di marca dichiarata dal detentore. Il decreto non precisa né in base a quali criteri si respinge, né che cosa succede all’animale dopo il rigetto.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nella versione in vigore fino al 13 settembre 2026 la procedura aveva tre passaggi e nessun parere preventivo. Il detentore che non è egli stesso utente del SNIIA trasmetteva le informazioni entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento, secondo l’art. 12 comma (20) della norma. L’utente del SNIIA rispondeva alla notifica entro 7 giorni lavorativi, secondo l’art. 13 comma (2), constatava l’evento, lo salvava nel SNIIA lo stesso giorno della constatazione, ai sensi dell’art. 13 comma (12) lett. c), e rilasciava il modulo. Il duplicato si applicava entro 20 giorni lavorativi dalla registrazione dell’evento nel sistema, secondo l’art. 13 comma (21).
Da un capo all’altro, questo significava al massimo 30 giorni lavorativi tra il giorno in cui l’animale restava senza marca e il giorno in cui riceveva il duplicato. Dal 14 settembre 2026, per il secondo duplicato e per quelli successivi, la catena ha due anelli in più: 3 giorni lavorativi per la richiesta del veterinario e 3 giorni lavorativi per la risposta della direzione. Il totale sale a 36 giorni lavorativi.
La differenza di sei giorni lavorativi pesa di più sul calendario. Per un animale che resta senza marca lunedì 14 settembre 2026, la vecchia procedura si chiudeva al più tardi lunedì 26 ottobre, cioè dopo 42 giorni di calendario. La nuova procedura si chiude martedì 3 novembre, cioè dopo 50 giorni di calendario. Nell’intervallo non cade nessuna festività, la prima essendo il 30 novembre, quindi l’aumento deriva esclusivamente dai due termini aggiunti.
Anche quello che non è cambiato merita di essere detto con la stessa forza. Il termine di notifica del detentore resta di 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento. Il primo duplicato di un animale si ottiene esattamente come prima, senza approvazione. Il termine di 20 giorni lavorativi per l’applicazione vera e propria del duplicato resta intatto. La marca la paga sempre il detentore, che acquista i mezzi ufficiali di identificazione direttamente da un fornitore primario o secondario, secondo l’art. 10 comma (3) e l’art. 12 comma (3) della norma. Il decreto non introduce nessuna nuova tariffa e nessun onere per l’approvazione della direzione.
Per gli animali che al 14 settembre 2026 portavano già un duplicato, l’art. II del decreto pone una regola separata: l’approvazione della direzione si chiede a partire dal secondo evento di questo tipo notificato dal detentore, indipendentemente dal numero d’ordine del duplicato necessario. In altre parole, per la mandria esistente il conteggio sembra ripartire da zero alla data di entrata in vigore.
L’identificazione di ogni animale conta di più proprio dove la sua circolazione è limitata. In Grecia la mappa delle restrizioni per l’afta epizootica è raddoppiata in due mesi, da 30 a 66 zone, e l’articolo mostra che cosa significa per gli allevatori e i trasportatori romeni di ruminanti.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- I duplicati ripetuti sullo stesso animale sono da tempo un punto debole della tracciabilità, perché un codice che si può riemettere a richiesta può finire su un altro animale. Un secondo livello di verifica, applicato esattamente dalla seconda riemissione, è proporzionato al rischio e non tocca i casi ordinari.
- L’obbligo della direzione è scritto come termine fermo, 3 giorni lavorativi, e sta nello stesso articolo dei suoi altri obblighi. Non è stato lasciato alla discrezione di ciascun distretto, come spesso accade quando si introduce un parere nuovo.
- Il peso procedurale ricade sull’utente del SNIIA e sulla direzione, non sull’allevatore. Il detentore ha lo stesso unico obbligo di prima: segnalare entro 3 giorni lavorativi.
- La prova dell’approvazione entra obbligatoriamente nel fascicolo conservato 3 anni, il che protegge anche il veterinario: in sede di controllo può mostrare perché la registrazione è avvenuta più tardi del giorno della constatazione.
Che cosa resta un problema
- Il periodo in cui l’animale circola nell’azienda senza il mezzo ufficiale di identificazione sale da 30 a 36 giorni lavorativi, e in questo periodo l’allevatore non ha nemmeno il modulo di dichiarazione dell’evento, perché la registrazione si rinvia fino all’approvazione.
- Il decreto non dice che cosa succede se la direzione respinge la registrazione. Non ci sono criteri di approvazione, non c’è una via di impugnazione e non si precisa quale statuto assuma l’animale rimasto senza marca e senza evento registrato.
- Il silenzio della direzione non è disciplinato. Se la risposta non arriva entro i 3 giorni lavorativi, la norma non prevede né un’approvazione tacita né il diritto del veterinario di registrare l’evento senza approvazione.
- Il termine generale di 7 giorni lavorativi dell’art. 13 comma (2), entro il quale l’utente del SNIIA deve rispondere alla notifica anche registrando l’evento nel SNIIA, è rimasto invariato, benché la nuova procedura possa superarlo.
- Senza criteri scritti, due direzioni distrettuali possono trattare in modo diverso lo stesso caso, e l’allevatore non ha modo di prevedere la risposta.
Consigli pratici
- Segnalate la perdita o il guasto della marca entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui ve ne siete accorti. Questo termine non è cambiato e resta l’unico obbligo che ricade direttamente su di voi.
- Chiedete al veterinario, già al primo colloquio, a quale duplicato si trova quell’animale. Se è il primo, il modulo si rilascia come prima. Se è il secondo o successivo, preparatevi a un’attesa fino a sei giorni lavorativi in più.
- Chiedete una copia dell’approvazione della direzione sanitaria veterinaria e conservatela accanto al modulo di dichiarazione dell’evento. La norma impone al veterinario di archiviarla per 3 anni, ma in un controllo in azienda il documento serve anche a voi.
- Annotate nel registro delle notifiche presso lo studio del veterinario la data in cui avete segnalato l’evento. È la prova da cui decorrono tutti gli altri termini e l’unica che vi tutela se la catena si blocca più avanti.
- Non spostate l’animale dall’azienda finché l’evento non è registrato. Il documento di circolazione si rilascia in base ai codici letti sui mezzi di identificazione, e un animale senza marca e senza evento iscritto nel sistema è esposto in caso di controllo.
- Se la direzione non risponde entro i 3 giorni lavorativi, chiedete per iscritto al veterinario di rinnovare la richiesta e conservate la corrispondenza. La norma non prevede che cosa succede in mancanza di risposta, quindi la traccia scritta è l’unica protezione.
- Controllate lo stato delle marche a ogni movimentazione degli animali e sostituite per tempo i dispositivi elettronici che danno segni di guasto. Una marca cambiata alla prima perdita, e non alla seconda, esce completamente dalla nuova procedura.
Domande frequenti
Da quando si applica la nuova regola?
Chi chiede l’approvazione, io o il veterinario?
Che cosa significa «secondo mezzo ufficiale di identificazione duplicato»?
Quanto può durare adesso prima che l’animale riceva la marca di ricambio?
Che cosa faccio se la direzione respinge la registrazione dell’evento?
Cambia qualcosa per il primo duplicato?
Devo pagare qualcosa in più per l’approvazione della direzione?
Che cosa succede agli animali che portano già un duplicato?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- L’art. I punto 2 lascia l’utente del SNIIA tra due termini che non stanno uno dentro l’altro. La lettera c1), di nuova introduzione, dice che l’evento si registra nel SNIIA «în aceeași zi cu primirea aprobării DSVSA», cioè lo stesso giorno in cui arriva l’approvazione della DSVSA, e deroga espressamente solo alla lettera c). L’art. 13 comma (2) della norma, non modificato da questo decreto, obbliga però l’utente del SNIIA a rispondere alla notifica del proprietario entro 7 giorni lavorativi, e tra le modalità di risposta lì elencate figura proprio «operarea în SNIIA […] a evenimentelor suferite de animale», cioè la registrazione nel SNIIA degli eventi occorsi agli animali, oltre al rilascio del modulo di dichiarazione dell’evento. Sommando i nuovi termini, la constatazione può avvenire nel settimo giorno lavorativo, la richiesta alla direzione nel decimo e la risposta della direzione nel tredicesimo. In questo caso la registrazione imposta dalla lettera c1) avviene 13 giorni lavorativi dopo la notifica, sei oltre il tetto del comma (2), che il decreto non ha coordinato. Chi applica il testo alla lettera viola il comma (2); chi rispetta il comma (2) viola la lettera c1).
- L’art. I e l’art. II contano cose diverse per gli stessi animali. L’art. I chiede l’approvazione della direzione «începând cu al doilea mijloc oficial de identificare duplicat», cioè a partire dal secondo mezzo ufficiale di identificazione duplicato, quindi conta i duplicati applicati all’animale. L’art. II, per gli animali che al 14 settembre 2026 portano già dei duplicati, chiede l’approvazione «începând cu al doilea eveniment de acest tip notificat de către deținătorul animalelor, indiferent de numărul de ordine al duplicatului necesar», cioè a partire dal secondo evento di questo tipo notificato dal detentore, indipendentemente dal numero d’ordine del duplicato necessario, e quindi conta gli eventi successivi all’entrata in vigore. Per una pecora che porta già un duplicato e perde la marca rimasta nell’ottobre 2026, l’art. I porta alla conclusione che si tratta del secondo duplicato e che l’approvazione va chiesta, mentre l’art. II porta alla conclusione che si tratta del primo evento notificato e che l’approvazione non va chiesta. L’art. II non usa la formula «in via di eccezione» o «in deroga», benché lo stesso decreto la usi all’art. I punto 2, quindi non si può dire che una delle due regole escluda l’altra. Dalla scelta tra le due dipendono sia il momento della registrazione nel SNIIA sia il contenuto del fascicolo che l’art. I punto 3 impone di archiviare per 3 anni.
Analisi della redazione
Il problema che il decreto cerca di risolvere è reale e non è nuovo. Un mezzo ufficiale di identificazione duplicato porta, per definizione, lo stesso codice unico di quello perso. Un codice che si può riemettere a richiesta, tutte le volte che si chiede, è esattamente il varco attraverso cui un animale privo di tracciabilità può entrare in un’azienda con le carte in regola. La scelta di mettere il filtro alla seconda riemissione, e non alla prima, è ben calibrata: una marca persa al pascolo è un incidente ordinario, mentre la seconda perdita sullo stesso animale è già una coincidenza che merita uno sguardo. Il termine dato alla direzione, 3 giorni lavorativi, è breve ed è scritto come obbligo e non come raccomandazione, cosa che non accade spesso quando si introduce un parere nuovo.
La parte debole non è l’idea, ma il fatto che il decreto si ferma a metà strada. Ha quattro punti e tre di essi descrivono che cosa succede quando la direzione approva. Nessuno dice che cosa succede quando la direzione respinge, benché la lettera k1) dell’articolo 34 le attribuisca espressamente questo potere. Non ci sono criteri di rigetto, non c’è un termine per riproporre la richiesta, non c’è una via di impugnazione e, soprattutto, non si dice quale statuto abbia l’animale il cui evento di perdita è stato respinto. Il risultato pratico è un animale che non porta più il mezzo ufficiale di identificazione, non può ricevere il duplicato perché l’evento non è registrato e non ha nemmeno il modulo di dichiarazione dell’evento con cui il detentore possa difendersi in un controllo. Simmetricamente, non è disciplinato nemmeno il silenzio della direzione: se la risposta non arriva entro i 3 giorni lavorativi, la norma non offre né un’approvazione tacita né il diritto di andare avanti.
La seconda osservazione nasce dall’aritmetica dei termini, non dalla lettura degli articoli uno a uno. Il decreto aggiunge 3 giorni lavorativi per la richiesta dell’utente del SNIIA e 3 per la risposta della direzione, quindi l’intera catena sale da 30 a 36 giorni lavorativi. Per un animale che perde la marca lunedì 14 settembre 2026, il termine ultimo di applicazione del duplicato si sposta dal 26 ottobre al 3 novembre, otto giorni di calendario più tardi, senza nessuna festività nell’intervallo. La posta in gioco non è il ritardo in sé, ma il rapporto tra i termini: al detentore si chiedono 3 giorni lavorativi per segnalare, mentre l’amministrazione si riserva, per verificare quella segnalazione, il doppio del tempo, e il rischio, cioè l’animale non identificato in azienda, resta comunque a carico del detentore. E dall’accostamento emerge un’altra conseguenza: poiché la registrazione nel SNIIA si rinvia fino all’approvazione, si rinvia anche il rilascio del modulo di dichiarazione dell’evento, l’unico documento che in sede di controllo dimostra che la perdita è stata dichiarata in tempo. La finestra di vulnerabilità dell’allevatore cresce esattamente dei sei giorni lavorativi guadagnati dall’amministrazione.
La terza osservazione riguarda la precisione del testo. Il comma (22) parla dell’approvazione richiesta «pentru înregistrarea acestuia», cioè per la registrazione del mezzo di identificazione duplicato, mentre la lettera c1), la lettera k1) e l’art. II parlano tutti e tre dell’approvazione della registrazione dell’evento. L’effetto pratico è lo stesso, perché il modulo non si rilascia in mancanza dell’approvazione, ma un atto che istituisce un parere nuovo dovrebbe nominarne l’oggetto una volta sola. Allo stesso modo, il comma (22) non ha un soggetto espresso e lo prende in prestito dal comma precedente.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il coordinamento con il termine di 7 giorni lavorativi dell’art. 13 comma (2). Il comma andrebbe integrato con un’eccezione espressa per i casi che passano dall’approvazione della direzione, altrimenti l’utente del SNIIA che rispetta la lettera c1) viola il comma (2) e può essere sanzionato per avere applicato correttamente una norma nuova.
- Una regola per il silenzio della direzione. Se la risposta non arriva entro i 3 giorni lavorativi, la registrazione dovrebbe avvenire senza approvazione, sotto la responsabilità dell’utente del SNIIA. Senza questa valvola, un solo posto vacante in una direzione distrettuale blocca a tempo indeterminato tutti i duplicati del distretto.
- Criteri scritti di approvazione e di rigetto, più un percorso dopo il rigetto. Senza di essi, lo stesso caso riceve risposte diverse in due distretti, e l’animale respinto resta in un vuoto: senza marca, senza evento registrato e senza un documento che provi la dichiarazione della perdita.
- L’allineamento dell’art. II con l’art. I. La regola transitoria dovrebbe dire espressamente che deroga all’art. I e per quanto tempo, oppure dovrebbe usare lo stesso criterio di conteggio. Nella versione pubblicata, per ogni animale che porta già un duplicato ci sono due risposte alla domanda se l’approvazione vada chiesta o no.
- Un termine massimo complessivo, scritto nella norma. La somma dei cinque termini successivi non compare da nessuna parte, benché sia l’unica cifra che interessa all’allevatore. Iscrivere il tetto di 36 giorni lavorativi renderebbe visibile, anche per chi emana l’atto, quanto tempo resta effettivamente un animale senza mezzo ufficiale di identificazione.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 776 del 14 settembre 2026 16 pagine PDF, 99 KB l'atto inizia a pagina 5
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
