In breve

  • La mappa delle restrizioni in Grecia è raddoppiata in due mesi. Il nuovo allegato elenca 66 focolai di afta epizootica, ciascuno con la sua zona di protezione e con la sua zona di sorveglianza, contro 30 focolai nell’allegato del 23 luglio 2026 e 17 nella forma iniziale, del 1º aprile 2026. Si trovano tutti nella stessa unità regionale, Lesbo, e il termine fino al quale si applicano le misure si sposta dal 1º ottobre al 31 dicembre 2026.
  • La decisione ha un solo destinatario, la Grecia, e non si applica agli altri Stati membri. L’articolo 2 dice che la decisione è destinata alla Repubblica ellenica, e nel titolo si legge che il solo testo facente fede è quello in lingua greca. Per questo non ha un articolo di entrata in vigore: produce effetti con la notifica alla Grecia, non con il termine consueto di 20 giorni dalla pubblicazione.
  • Per la Romania l’effetto è indiretto e stretto, e l’articolo non lo gonfia. Il nome del paese non compare da nessuna parte nell’atto, la Romania non ha focolai di afta epizootica e nessuna superficie romena rientra in alcuna zona soggetta a restrizioni. Quello che cambia per gli allevatori, i trasportatori e gli importatori romeni riguarda soltanto la merce e gli animali che partono da Lesbo o che vi transitano.
Atto: Decisione di esecuzione (UE) 2026/2148 della Commissione, del 21 settembre 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/820 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’afta epizootica in Grecia [notificata con il numero C(2026) 6793] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Pubblicato: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2148 del 23 settembre 2026
Produce effetti: con la notifica alla Repubblica ellenica, ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; la data della notifica non viene pubblicata, quindi il riferimento pubblico resta il 23 settembre 2026, giorno dell’uscita nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

La Commissione europea ha riscritto per la terza volta l’elenco delle zone in cui la Grecia deve tenere sotto controllo l’afta epizootica, una malattia virale che colpisce i bovini, gli ovini, i caprini, i suini e gli altri ungulati con numero pari di dita. È lo stesso meccanismo con cui l’Unione disegna anche la mappa di altre malattie gravi, per esempio quello per cui tutta la Romania si trova nella zona soggetta a restrizioni più severa per la peste suina africana. La differenza, e conta molto, è che l’atto del 23 settembre 2026 è una decisione destinata a un solo Stato, non un regolamento applicabile in tutta l’Unione.

La decisione di esecuzione (UE) 2026/2148 è stata adottata a Bruxelles il 21 settembre 2026 e pubblicata il 23 settembre 2026, su 16 pagine. Ha un solo articolo di merito: l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/820 è sostituito per intero dal nuovo allegato. Non cambia nulla delle regole di comportamento, ma soltanto l’elenco delle aree e le date fino alle quali le misure restano in piedi.

Il conteggio, fatto riga per riga nell’allegato, mostra 66 focolai, ciascuno identificato da un numero di riferimento del sistema europeo di notifica delle malattie animali, da GR-FMD-2026-00108 fino a GR-FMD-2026-00196. A ogni focolaio corrispondono una zona di protezione, cioè il cerchio con un raggio di 3 chilometri attorno allo stabilimento colpito, e una zona di sorveglianza, il cerchio con un raggio di 10 chilometri meno la zona di protezione. Ne risultano 66 zone di protezione e 66 zone di sorveglianza. Sopra di esse si aggiunge una sola ulteriore zona soggetta a restrizioni: «il resto dell’unità regionale di Lesbo», cioè tutto quanto è rimasto della suddivisione amministrativa che comprende l’isola nel nord del mar Egeo. Tutte le 133 aree portano la stessa data limite, il 31 dicembre 2026.

Una sola unità regionale è colpita. In Grecia l’unità regionale è la suddivisione amministrativa di secondo livello, quella che più si avvicina al distretto romeno. Il resto del paese non figura nell’allegato, e la Grecia continentale non è toccata da nessuna delle 133 aree.

Quelle che l’atto chiama misure di emergenza sono le misure che la Commissione può prendere in forza dell’articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, la normativa europea in materia di sanità animale. Intervengono quando in uno Stato membro compare un focolaio di malattia grave, e la Commissione approva, sostituisce o integra quello che l’autorità nazionale ha già fatto, proprio per evitare che si blocchi il commercio di tutta l’Unione. Non sono norme permanenti: si adottano in fretta, con il parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, e si riscrivono ogni volta che la situazione sul terreno cambia.

Gli effetti che produce

Il nuovo atto non contiene alcuna regola di condotta. Le regole stanno nel regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra la normativa sulla sanità animale, e la decisione dice soltanto dove e fino a quando si applicano. L’articolo 21 del regolamento delegato obbliga l’autorità competente a istituire immediatamente, attorno allo stabilimento colpito, una zona soggetta a restrizioni composta da una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni. I raggi non sono a scelta di nessuno: l’allegato V del regolamento delegato fissa per l’afta epizootica 3 chilometri per la zona di protezione e 10 chilometri per la zona di sorveglianza. Sono esattamente quelle le cifre che compaiono in ognuna delle 66 righe dell’allegato.

All’interno di queste zone funziona il divieto dell’articolo 27, letto insieme alla tabella dell’allegato VI: i movimenti degli animali detenuti delle specie interessate dall’afta epizootica, dagli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, sono vietati. I prodotti ottenuti da questi animali rientrano nello stesso divieto, con le eccezioni dell’allegato VII, che elenca i prodotti considerati sicuri rispetto alla malattia. Sopra a tutto questo, l’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2026/820 aggiunge un divieto proprio, quello che conta di più per un partner commerciale al di fuori della Grecia: gli animali delle specie interessate non possono uscire dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del suo perimetro esterno. Poiché l’ulteriore zona copre il resto dell’unità regionale, il risultato pratico è che da Lesbo non può partire alcun animale delle specie interessate, in qualunque parte dell’isola si trovi.

La parte temporale è quella che l’atto cambia davvero. Il regolamento delegato prevede soltanto durate minime. L’allegato X dà alla zona di protezione per l’afta epizootica 15 giorni, più altri 15 giorni nei quali nella stessa zona si applicano le misure più leggere, quelle di sorveglianza. L’allegato XI dà alla zona di sorveglianza 30 giorni. I termini non decorrono dalla conferma del focolaio: l’articolo 39, paragrafo 1, permette la revoca delle misure soltanto dopo che è trascorso il periodo minimo e soltanto se lo stabilimento colpito è stato pulito e disinfettato in via preliminare e se gli animali di tutti gli stabilimenti della zona di protezione hanno superato gli esami clinici con esito favorevole. Per la zona di sorveglianza, l’articolo 55 chiede in più visite con esito favorevole dei veterinari ufficiali a un numero rappresentativo di stabilimenti.

Sopra questi minimi, la decisione mette un suo pavimento: le misure si applicano «almeno fino alle» date dell’allegato. Con il 31 dicembre 2026 iscritto in tutte le 67 voci di data, nessuna zona di Lesbo può essere revocata prima, per buoni che siano i risultati di un determinato stabilimento. Dall’adozione della decisione fino a quel termine ci sono 101 giorni, e dalla pubblicazione 99.

Per la Romania, la misura dell’effetto si può scrivere onestamente in poche righe. L’atto non nomina il paese in nessun punto, la Romania non ha focolai di afta epizootica e nessuna superficie romena rientra in alcuna zona. Quello che cambia riguarda soltanto il rapporto con Lesbo: un importatore romeno non può ricevere da là bovini, ovini, caprini o suini vivi almeno fino al 31 dicembre 2026, e i prodotti ottenuti dagli animali delle zone di protezione e di sorveglianza circolano soltanto nei limiti delle deroghe del regolamento delegato. Il trasportatore romeno che ha corse verso l’isola rientra nelle regole di pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto dello stesso regolamento. L’Autorità nazionale sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare esegue i controlli a destinazione, come per qualsiasi trasporto proveniente da una zona soggetta a restrizioni.

Esiste anche un altro legame, meno visibile ma reale per uno Stato che esporta animali vivi. Il considerando (6) della decisione dice che le misure sono necessarie anche per prevenire inutili perturbazioni del commercio all’interno dell’Unione e per evitare che paesi terzi impongano barriere ingiustificate. La traduzione in pratica: la delimitazione rigorosa delle zone è proprio lo strumento che tiene il focolaio greco separato dal resto del mercato europeo. Quando la delimitazione tiene, un compratore fuori dall’Unione non ha motivo di chiudere la frontiera agli animali romeni. Quando non tiene, i primi a pagare sono gli esportatori degli Stati senza malattia.

Infine, la Romania partecipa a questo atto, benché non ne sia destinataria. La decisione è stata adottata con il parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri, e la Romania ha un posto al suo interno. L’atto è imposto alla Grecia, ma si decide in comune.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il confronto si fa con l’allegato sostituito, quello inserito nella decisione di esecuzione (UE) 2026/820 dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/1839, adottata il 23 luglio 2026 e pubblicata il 28 luglio 2026. Là c’erano 30 focolai, con numeri di riferimento da GR-FMD-2026-00064 fino a GR-FMD-2026-00139, quindi 30 zone di protezione e 30 zone di sorveglianza, più la stessa ulteriore zona. La data fino alla quale si applicavano le misure era il 1º ottobre 2026, una sola per tutte.

Il conteggio sui numeri di riferimento mostra che cosa è avvenuto tra i due testi. Dei 30 focolai elencati in luglio ne compaiono ancora soltanto 10: 00108, 00127, 00130, 00132, 00133, 00135, 00136, 00137, 00138 e 00139. Gli altri 20 sono usciti dall’allegato, segno che quegli stabilimenti hanno completato la pulizia e la disinfezione preliminari di cui parla il considerando (4). Al loro posto sono entrati 56 focolai nuovi, con numeri dal 00140 in su. Il bilancio: 66 focolai elencati, cioè più del doppio che in luglio, ottenuti da 56 ingressi e 20 uscite.

Il secondo indicatore è il numero di riferimento più alto. In aprile 2026 era arrivato a 00017, in luglio a 00139, e adesso a 00196. Tra il 23 luglio e il 21 settembre, cioè in 60 giorni, il sistema greco ha assegnato almeno altri 57 numeri di focolaio per l’afta epizootica, quasi uno al giorno.

Il terzo, l’orizzonte temporale. La forma iniziale dell’allegato, del 1º aprile 2026, teneva le misure fino al 15 maggio 2026. L’allegato di luglio le ha portate fino al 1º ottobre 2026. Quello di adesso le porta fino al 31 dicembre 2026, 91 giorni più avanti del precedente e 230 giorni più avanti di quanto prevedeva la forma iniziale. Contato dal primo atto di questo episodio, la decisione di esecuzione (UE) 2026/732 del 20 marzo 2026, le restrizioni su Lesbo saranno durate almeno 286 giorni.

Sono cambiate anche cose minute, che dicono qualcosa sul modo in cui l’allegato viene scritto. La forma di aprile 2026 non aveva la colonna «Divisione amministrativa»; è comparsa soltanto in luglio, con la dizione «Lesbo» su ogni riga. L’ulteriore zona soggetta a restrizioni era descritta in aprile in italiano, «Resto del territorio dell’unità regionale di Lesbo», mentre da luglio è lasciata in inglese, come le descrizioni dei 132 cerchi. La data limite era scritta fino a ora con l’anno su quattro cifre, «15.5.2026» e «1.10.2026». Nel testo nuovo, le 66 voci della prima tabella scrivono «31.12.26», mentre la sessantasettesima, quella dell’ulteriore zona, scrive «31.12.2026».

Una cosa non è cambiata affatto: il quadro giuridico. Il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato (UE) 2020/687 restano intatti, e gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione (UE) 2026/820, che contengono gli obblighi veri e propri della Grecia, non sono modificati. Cambia soltanto l’allegato, cioè il dove e il fino a quando.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Le restrizioni restano chiuse in una sola unità regionale insulare, invece di essere estese a livello di paese. È proprio questo il meccanismo che protegge gli esportatori di animali degli altri Stati membri, Romania compresa.
  • L’uscita di 20 focolai dall’allegato mostra che il meccanismo funziona nei due sensi: uno stabilimento che ha superato la pulizia, la disinfezione e i controlli esce dall’elenco, non vi resta per inerzia.
  • Il testo è breve e chiaro nella parte dispositiva: un articolo che sostituisce l’allegato, un articolo che nomina il destinatario. Il lettore non deve ricomporre la norma da dieci modifiche puntuali.
  • I numeri di riferimento dei focolai sono pubblicati, quindi l’andamento dell’epidemia si può seguire da un atto all’altro, senza bisogno di comunicati.
  • La decisione è stata adottata due mesi dopo la precedente e pubblicata due giorni dopo l’adozione, un ritmo che tiene il testo vicino alla realtà sul terreno.

Che cosa resta un problema

  • Tutte le 133 aree ricevono la stessa data limite, benché il considerando (4) dica che la durata si adatta in funzione delle date di pulizia e disinfezione di ciascuno stabilimento colpito. L’adattamento individuale non si vede da nessuna parte nell’allegato.
  • Le aree sono descritte soltanto attraverso coordinate geografiche, in inglese, in un testo pubblicato in italiano. Un allevatore o un trasportatore non può sapere dall’atto in quale zona si trova, senza una mappa che l’atto non offre.
  • L’atto non indica la data della notifica, benché da essa dipenda la produzione degli effetti. Il lettore ha la data di adozione e la data di pubblicazione, ma non quella che conta giuridicamente.
  • L’allegato si riscrive per intero a ogni modifica, senza una tabella delle differenze. Per sapere che cosa è cambiato bisogna confrontare due elenchi di decine di righe di coordinate.
  • Nello stesso allegato, 66 voci scrivono l’anno su due cifre e la sessantasettesima su quattro, cosa che rende inutilmente difficile un controllo automatico del testo.

Consigli pratici

  1. Se portate animali vivi dalla Grecia, verificate l’unità regionale di origine prima di firmare il contratto, non al carico. Da Lesbo non può partire alcun animale delle specie interessate almeno fino al 31 dicembre 2026, e il divieto viene dall’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2026/820, non dalle regole di trasporto.
  2. Per i prodotti di origine animale, leggete l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima di dare per scontato che la merce sia bloccata. Là sono elencati i prodotti considerati sicuri rispetto alla malattia, e quelli non rientrano nel divieto generale.
  3. Non confondete la zona di protezione con la zona di sorveglianza. La prima è il cerchio di 3 chilometri e ha il regime più rigido; la seconda è la corona fino a 10 chilometri, con obblighi più leggeri. Un documento che le usa come sinonimi è un documento sul quale non potete appoggiarvi.
  4. Se avete corse regolari verso l’isola, mettete nella lista di controllo degli autisti la pulizia e la disinfezione del mezzo di trasporto, con la prova scritta. Il controllo a destinazione si fa sui documenti, non sulle dichiarazioni.
  5. Seguite la serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per gli atti che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2026/820. Da marzo 2026 a oggi ci sono stati almeno cinque testi in questa catena, e la data limite si è spostata ogni volta.
  6. Segnalate alla direzione distrettuale sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare qualsiasi trasporto sospetto proveniente dalla zona colpita, anche se i documenti sembrano in ordine. I divieti europei si applicano attraverso l’autorità nazionale, e questa reagisce sulla base della segnalazione, non d’ufficio.
  7. Non traete da questo atto conclusioni sulla situazione in Romania. L’atto riguarda esclusivamente la Grecia, e lo stato sanitario del patrimonio zootecnico romeno si segue dalle informative dell’Autorità nazionale sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare, non dall’allegato di una decisione destinata a un altro Stato.

Domande frequenti

Che cos’è l’afta epizootica e chi colpisce?
È una malattia infettiva virale che colpisce gli animali degli ordini Artiodactyla e Proboscidea, cioè i bovini, gli ovini, i caprini, i suini, i cervidi e, tra gli animali esotici, gli elefanti. Non è una malattia dell’uomo, ma si diffonde molto rapidamente tra gli animali e ferma la circolazione dei trasporti e le esportazioni, da cui le grandi perdite per gli allevatori.
La Romania ha qualche zona soggetta a restrizioni per effetto di questo atto?
No. Il nome della Romania non compare da nessuna parte nella decisione, e tutte le 133 aree dell’allegato si trovano nell’unità regionale di Lesbo, in Grecia. La Romania non ha focolai di afta epizootica e non figura in nessuno degli atti di questa catena, dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/732 di marzo 2026 in poi.
Perché l’atto non ha un articolo di entrata in vigore?
Perché è una decisione con destinatario, non un regolamento. Ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le decisioni che hanno un destinatario gli sono notificate e producono effetti con la notifica. Il termine consueto, di 20 giorni dalla pubblicazione, si applica ai regolamenti e alle decisioni senza destinatario indicato, non a un atto di questo tipo.
Che cosa significa che il solo testo facente fede è quello in lingua greca?
Che la versione che vincola giuridicamente il destinatario è quella greca, perché l’atto è destinato alla Grecia e le viene notificato nella sua lingua. La versione italiana compare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è pubblicazione ufficiale, ma se tra le due formulazioni esistesse una differenza, deciderebbe quella greca. In un regolamento la situazione è diversa: là tutte le versioni linguistiche fanno fede allo stesso modo.
Quante zone ci sono, di fatto, e fino a quando si applicano?
66 zone di protezione, cerchi con un raggio di 3 chilometri, 66 zone di sorveglianza, cerchi con un raggio di 10 chilometri meno la zona di protezione, e una ulteriore zona soggetta a restrizioni che copre il resto dell’unità regionale di Lesbo. Portano tutte la stessa data, il 31 dicembre 2026, e la formula dell’atto è «almeno fino al», quindi una revoca anticipata non è possibile.
Posso portare carne o latte dalla Grecia?
Da fuori delle zone soggette a restrizioni sì, senza alcun legame con questa decisione. Dalle zone di protezione e di sorveglianza di Lesbo soltanto se il prodotto rientra nelle categorie considerate sicure rispetto alla malattia, elencate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, oppure se beneficia di una deroga concessa dall’autorità greca. La verifica si fa sul certificato sanitario che accompagna il trasporto.
Quanto dovrebbe durare, secondo la regola generale, una zona di protezione?
L’allegato X del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede per l’afta epizootica un minimo di 15 giorni, seguiti da altri 15 giorni nei quali nella stessa zona si applicano le misure di sorveglianza. La zona di sorveglianza ha un minimo di 30 giorni, ai sensi dell’allegato XI. I termini decorrono però soltanto dopo la pulizia e la disinfezione preliminari dello stabilimento colpito e dopo esami clinici con esito favorevole, e la decisione della Commissione può fissare, come qui, termini molto più lunghi.

Analisi della redazione

L’allegato si legge come un elenco di 66 cerchi sparsi su un’isola. Disegnati, hanno un aspetto del tutto diverso. Abbiamo preso le coordinate dei 66 centri e le abbiamo misurate: entrano tutte in un rettangolo di circa 25 per 18 chilometri, e i due focolai più distanti, 00139 e 00191, stanno a 29,5 chilometri l’uno dall’altro. Delle 2.145 coppie possibili, 738 sono coppie di zone di protezione che si sovrappongono, cioè hanno i centri a meno di 6 chilometri. La conseguenza geometrica è che i 66 cerchi di 3 chilometri non formano 66 macchie separate, ma soltanto due blocchi attaccati: uno di 62 focolai e uno di 4, divisi da 9,2 chilometri, distanza che i cerchi di 10 chilometri coprono comunque. La superficie coperta dal blocco delle zone di protezione è di circa 410 chilometri quadrati, contro 1.866 se i cerchi fossero stati isolati. In altre parole, quello che l’allegato presenta come una raccolta di episodi puntuali è, sul terreno, una sola zona compatta. Questa forma non si vede leggendo l’atto da un capo all’altro, perché l’allegato non dà altro che punti.

La seconda osservazione riguarda la distanza tra il metodo annunciato e il risultato scritto. Il considerando (4) dice che la durata delle misure si adatta sulla base delle informazioni fornite dalla Grecia, in particolare «le date della pulizia e disinfezione preliminari degli stabilimenti colpiti». Quell’adattamento dovrebbe produrre termini diversi, perché gli stabilimenti sono stati puliti in date diverse. Nell’allegato, tutte le 67 voci di data portano lo stesso termine. Il focolaio 00108, il più vecchio tra quelli rimasti nell’elenco, figurava già nell’allegato adottato il 23 luglio 2026, quindi è stato confermato al più tardi allora; la sua zona di protezione sarà durata almeno 161 giorni, contro il minimo di 15 giorni dell’allegato X del regolamento delegato, ai quali si aggiungono i 15 giorni di misure di sorveglianza. Il focolaio 00196, il più nuovo, riceve esattamente lo stesso termine. La spiegazione probabile è pratica, una data unica è più facile da amministrare di 66, ma allora il considerando descrive una cosa diversa da quella che l’allegato fa, e gli stabilimenti vecchi sopportano un regime dimensionato su quelli nuovi.

La terza osservazione riguarda la cura del testo, e qui le cose minute si sommano. Le descrizioni delle 133 aree sono in inglese, in un atto pubblicato in italiano: un trasportatore italiano che apre la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella propria lingua trova una colonna che non può leggere. Il termine è composto con l’anno su due cifre nelle 66 voci della prima tabella e su quattro nella sessantasettesima, benché le due tabelle stiano nello stesso allegato e portino la stessa data. I focolai 00176 e 00177 hanno coordinate identiche, fino all’ultimo decimale, quindi due righe dell’allegato descrivono esattamente la stessa zona di protezione ed esattamente la stessa zona di sorveglianza; non è una contraddizione giuridica, perché il risultato è lo stesso, ma è una ridondanza che appesantisce qualsiasi verifica. I numeri di riferimento vanno da 00140 a 00196 senza interruzione, con una sola eccezione, 00148, che non compare né nell’allegato di luglio né in quello di adesso; l’atto non dice perché, e dal testo non si può sapere. Infine, l’intestazione della tabella rinvia all’«articolo 1», rinvio corretto per chi sa che l’allegato si legge come parte della decisione di esecuzione (UE) 2026/820, ma fuorviante per chi legge l’atto del 23 settembre 2026 in sé, perché là l’articolo 1 dice soltanto che l’allegato è sostituito.

Resta un’osservazione di merito, che riguarda la Romania più del contenuto dell’allegato. Questo atto è il modello secondo il quale si lavorerebbe anche da noi. Se l’afta epizootica comparisse in uno stabilimento romeno, la Commissione adotterebbe una decisione destinata alla Romania, notificata, con effetti dalla notifica, con l’allegato scritto in coordinate geografiche e con la dizione che il solo testo facente fede è quello in lingua romena. La differenza rispetto a un regolamento non è formale: un regolamento si applica a tutti e lo leggono tutti, una decisione di questo tipo obbliga un solo Stato, e gli altri la leggono per sapere da dove non ricevono più merce. Vale la pena seguire con quanta rapidità viene adottata e con quanta precisione delimita, perché nel giorno in cui il destinatario fossimo noi, quella rapidità e quella precisione deciderebbero le nostre perdite.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Ogni focolaio dovrebbe ricevere la sua data limite, non una comune. Il considerando (4) promette già l’adattamento in base alle date di pulizia e disinfezione; applicato, porterebbe fuori dalle restrizioni gli stabilimenti vecchi settimane o mesi prima, senza indebolire il regime attorno ai focolai nuovi.
  • L’allegato dovrebbe dare anche i confini disegnati, non soltanto i centri. Una mappa pubblicata insieme all’atto, o almeno i nomi delle località comprese, renderebbe la zona leggibile per l’allevatore e il trasportatore che devono rispettarla, invece di una coppia di coordinate che nessuno può trasformare in terreno mentre è in strada.
  • La descrizione delle aree dovrebbe essere tradotta nella lingua dell’edizione. In un testo stampato in italiano, l’unica colonna che dice dove si applica la norma è in inglese, mentre nella forma di aprile 2026 la stessa colonna era in italiano, quindi la traduzione è possibile e si è già fatta.
  • L’atto dovrebbe indicare la data della notifica. Gli effetti si producono con la notifica, e il destinatario la conosce; pubblicarla darebbe anche agli altri Stati, e agli operatori, la data esatta dalla quale la merce non può più circolare.
  • Le modifiche di allegato dovrebbero essere accompagnate da una tabella delle differenze. Una sola pagina con i focolai entrati e quelli usciti risparmierebbe a ogni destinatario il confronto tra due elenchi di decine di righe di coordinate e mostrerebbe a prima vista in quale direzione va l’epidemia.
  • Il formato della data dovrebbe essere lo stesso in tutte le voci. L’anno su quattro cifre in ogni punto elimina un’ambiguità inutile e rende il testo verificabile in modo automatico, cosa che conta in un allegato riscritto ogni due mesi.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2148 del 23 settembre 2026 16 pagine PDF, 623 KB

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.