In breve

  • Quando l’accisa sul gasolio scende, i soldi che l’agricoltore si riprende scendono della stessa cifra. La decisione mette un numero su ogni situazione: 2,397 lei al litro per il gasolio comprato tra il 7 aprile e il 30 giugno 2026, poi una scala di cinque gradini per il periodo di crisi, da 2,557 lei al litro con una riduzione di accisa del 5% fino a 1,996 lei al litro con una riduzione del 25%.
  • Il bilancio del regime per il 2026 sale da 714,3 a 863,666 milioni di lei. Il supplemento è di 149,366 milioni, cioè una crescita del 20,9%, e il Ministero dell’Agricoltura ha annunciato lo stesso giorno che il supplemento consente soltanto il pagamento parziale delle domande del secondo trimestre.
  • Quanto paga l’agricoltore, alla fine, non cambia. Qualunque sia il gradino, l’accisa che resta nel suo costo è di 106,72 lei ogni 1.000 litri, il minimo europeo di 21 euro. Cambia soltanto quanto anticipa alla pompa e quanto riceve poi dallo Stato.
Atto: Decisione del Governo n. 731/2026 per la modifica e l’integrazione della Decisione del Governo n. 1.174/2014 sull’istituzione di un regime di aiuto di Stato per la riduzione dell’accisa sul gasolio utilizzato in agricoltura
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 796 del 18 settembre 2026
Entrata in vigore: 18 settembre 2026, data della pubblicazione. L’atto non fissa un termine proprio e, secondo l’articolo 12 comma (3) della legge n. 24/2000, le decisioni del Governo entrano in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, se al loro interno non è prevista una data successiva

Dal 18 settembre 2026 gli agricoltori sanno quanto ricevono indietro sul litro di gasolio in ciascuna delle situazioni attraversate dall’accisa quest’anno. La decisione del Governo n. 731/2026 aggiunge al regime di aiuto del 2014 un comma nuovo, che lega il rimborso a quanto è stata tagliata l’accisa: 2,397 lei al litro per il gasolio comprato tra il 7 aprile e il 30 giugno 2026, poi cinque gradini per il periodo di crisi, da 2,557 lei al litro a 1,996 lei al litro. Il Governo aveva già usato la stessa meccanica con le imprese di trasporto, che ricevono 43 bani al litro invece di 85 finché l’accisa sul gasolio resta ridotta di un quarto. La seconda modifica riguarda i soldi: il valore del regime per il 2026 sale a 863.666,00 mila lei.

Il regime funziona sulla differenza, e questo spiega perché una buona notizia per tutti gli automobilisti si traduce in una somma più piccola per l’agricoltore. L’accisa standard sul gasolio è nel 2026 di 2.804,29 lei ogni 1.000 litri. L’agricoltura ha diritto al livello minimo ammesso dalle regole europee, 21 euro ogni 1.000 litri, cioè 106,72 lei al tasso di cambio usato quest’anno per il calcolo delle accise. L’agricoltore paga alla pompa l’accisa intera e lo Stato gli restituisce poi la differenza tra le due, che in condizioni normali è di 2,697 lei al litro. Quando l’accisa scende, la differenza si assottiglia, perché la parte che resta nel costo dell’agricoltore è la stessa.

La prima situazione del comma nuovo riguarda il passato. Con l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 24/2026, pubblicata il 3 aprile 2026, l’accisa sul gasolio standard è scesa da 2.804,29 a 2.504,29 lei ogni 1.000 litri, esattamente 30 bani al litro, per il periodo dal 7 aprile al 30 giugno. Per quel trimestre il rimborso scende da 2,697 a 2,397 lei al litro, anch’esso di 30 bani.

La seconda parte riguarda la crisi sul mercato del petrolio greggio dichiarata con la legge n. 162/2026, che dura dal 7 agosto al 31 ottobre 2026 e può essere prorogata con decisione del Governo, per periodi non superiori a tre mesi. Lì il livello dell’accisa non è fisso: il Ministero delle Finanze lo stabilisce due volte al mese, dal 5% al 25% sotto il livello in vigore, in funzione delle quotazioni internazionali del gasolio e del prezzo medio alla pompa. La decisione dà una somma per ciascun gradino: 2,557 lei al litro con una riduzione del 5%, 2,417 lei al 10%, 2,277 lei al 15%, 2,137 lei al 20% e 1,996 lei al 25%.

Il secondo articolo modificato è quello dei soldi. Il valore del regime per il 2026 compare due volte nella decisione del 2014, all’articolo 10, e passa in entrambi i punti a 863.666,00 mila lei, cioè 863,666 milioni. La somma viene dal bilancio dello Stato, attraverso il bilancio del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale. Il ministero ha precisato che il supplemento consente l’esecuzione parziale dei pagamenti per il secondo trimestre, mentre il ministro dell’agricoltura ad interim, Tánczos Barna, ha parlato di un fabbisogno di almeno un miliardo di lei fino alla fine dell’anno.

Gli effetti che produce

Per un agricoltore che ha comprato gasolio in primavera, l’effetto è una cifra che può calcolare da sé. Per ogni 1.000 litri usati tra il 7 aprile e il 30 giugno 2026 riceve 2.397 lei invece di 2.697. Su un’azienda che consuma 50.000 litri in un trimestre, la differenza arriva a 15.000 lei.

La perdita è però soltanto apparente, e vale la pena dirlo con chiarezza. Nello stesso periodo il gasolio alla pompa è costato meno di circa gli stessi 30 bani al litro, perché è stata proprio l’accisa tagliata a produrre il ribasso. L’agricoltore ha anticipato meno e riceve meno indietro. La differenza vera sta nel momento: alla pompa il risparmio è stato immediato, mentre il rimborso arriva comunque mesi dopo.

Per il periodo di crisi l’effetto pratico è più scomodo. La somma al litro dipende dal gradino in vigore il giorno del rifornimento, e il gradino cambia due volte al mese. Tra i due estremi ci sono 56 bani al litro, cioè il 28% del valore più basso. Un agricoltore che fa rifornimento più volte in un trimestre può arrivare con tre o quattro importi diversi nello stesso fascicolo, e lo scontrino della stazione non mostra quale riduzione di accisa fosse allora in vigore.

La prima applicazione di questi gradini è risultata più bassa di ciascuno di essi: per il secondo trimestre il decreto mette al pagamento 1,363 lei per litro, contro i 2,397 lei fissati per decisione.

Per il bilancio del regime, i 149,366 milioni di lei in più coprono, a 2,397 lei al litro, circa 62,3 milioni di litri. All’importo precedente, di 2,697 lei, gli stessi soldi sarebbero bastati per 55,4 milioni di litri. La riduzione dell’importo stende quindi il supplemento su circa 6,9 milioni di litri in più, e questo spiega perché le due modifiche arrivano nello stesso atto.

Per l’Agenzia dei pagamenti e di intervento per l’agricoltura, che paga ogni trimestre, compare una verifica nuova: per ogni domanda va stabilito quale livello di accisa fosse in vigore alla data di ciascun documento fiscale presentato. In nessun punto della decisione si dice chi fa questo abbinamento e sulla base di quale documento, e il silenzio si sentirà allo sportello.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino al 18 settembre 2026 il regime aveva una sola cifra per tutto l’anno: 2,697 lei al litro, la differenza tra l’accisa standard di 2.804,29 lei ogni 1.000 litri e l’aliquota ridotta di 106,72 lei. La cifra era scritta all’articolo 2 comma (38) e non teneva conto né del taglio di accisa di aprile né del meccanismo di crisi avviato il 7 agosto.

Il nuovo comma (39) non sostituisce la regola vecchia, ma la mette da parte nelle situazioni che elenca. Fuori da esse, cioè nei mesi senza riduzione di accisa, si applicano ancora 2,697 lei al litro. Un unico valore annuale è diventato così una scala con sette posizioni: 2,697 lei nei periodi normali, 2,397 lei per il trimestre di primavera e cinque gradini tra 2,557 e 1,996 lei per la crisi.

Sui soldi, l’anno ha tre passi. Nel marzo 2026 il Governo ha fissato il regime a 620 milioni di lei. In maggio ha messo in consultazione un supplemento di 94,3 milioni, che ha portato il valore a 714,3 milioni. Adesso si aggiungono 149,366 milioni e il totale arriva a 863,666 milioni, il 39% in più che a inizio anno. Anche così, il ministero dice che i soldi coprono soltanto una parte di un solo trimestre.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Ogni situazione ha nell’atto una somma già calcolata. L’agricoltore e il funzionario leggono la stessa cifra, senza moltiplicare percentuali.
  • Lo Stato non restituisce più di quanto ha incassato. Senza il comma nuovo, con una riduzione del 25% si sarebbero rimborsati 2,697 lei al litro da un’accisa di 2,103 lei.
  • Tutti e cinque i gradini che il Ministero delle Finanze può stabilire hanno adesso una somma propria, dal 5% al 25%. Nessuno resta senza importo.
  • I soldi crescono nello stesso atto che taglia l’importo al litro. Il supplemento di 149,366 milioni di lei si applica dalla stessa data delle somme nuove.
  • La parte che resta nel costo dell’agricoltore non si tocca. Essa sta a 106,72 lei ogni 1.000 litri, il minimo europeo, in tutte e sette le situazioni.
  • Le cifre tornano alla verifica. Ogni livello di accisa citato si ritrova nell’atto al quale la decisione rinvia, e i cinque gradini escono esattamente dalle percentuali del 5, 10, 15, 20 e 25 per cento.

Che cosa resta un problema

  • La regola per la primavera arriva 80 giorni dopo la chiusura del trimestre e 49 giorni dopo il 31 luglio, il termine entro il quale le domande di pagamento per quel trimestre andavano presentate.
  • Nulla lega la fattura al gradino. Manca qualsiasi indicazione su come si dimostri quale riduzione di accisa fosse in vigore alla data di ciascun rifornimento, benché da questo dipenda la somma.
  • Sono elencati cinque gradini, ma la legge parla di una riduzione stabilita in modo graduale, tra il 5% e il 25%. Per un valore fuori dai cinque si torna alla regola generale di 2,697 lei al litro, cioè a un rimborso più grande dell’accisa compresa nel prezzo.
  • Il periodo della lettera a) è scritto senza l’anno, in una decisione che funziona dal 2014 e funzionerà anche nel 2027.
  • Si sa in anticipo che i soldi non bastano. Proprio il giorno in cui gli viene integrato il bilancio, il ministero annuncia il pagamento soltanto parziale del secondo trimestre.
  • La somma al litro diventa un bersaglio mobile. Con due aggiustamenti al mese e 56 bani tra gli estremi, un agricoltore non può stimare quanto incassa da un trimestre prima che il trimestre sia finito.

Consigli pratici

  1. Annotate, per ogni rifornimento del periodo di crisi, quale livello di riduzione dell’accisa il Ministero delle Finanze avesse pubblicato per quelle due settimane. L’importo del rimborso si stabilisce in base alla data del rifornimento, non alla data in cui presentate la domanda.
  2. Per il trimestre da aprile a giugno 2026, ricalcolate le attese a 2,397 lei al litro, non a 2,697. Su 50.000 litri la differenza è di 15.000 lei.
  3. Non leggete il calo del rimborso come una perdita. Il gasolio alla pompa è costato meno di circa la stessa somma, quindi il riferimento giusto è la fattura del carburante, non il rimborso degli anni senza crisi.
  4. Il termine di presentazione non si muove perché le somme sono state stabilite più tardi. La domanda di pagamento si presenta entro la fine del mese successivo al trimestre per il quale chiedete il rimborso, secondo l’articolo 8 della decisione del 2014.
  5. Controllate il vostro massimale di quantità nell’accordo preventivo. Il rimborso si concede nei limiti delle quantità annuali dell’allegato della decisione e, se le domande superano quelle quantità, i pagamenti si riducono in proporzione per tutti i richiedenti.
  6. Mettete in conto un incasso in ritardo. Il ministero ha detto pubblicamente che il bilancio integrato copre soltanto una parte del secondo trimestre, mentre il resto dipende da una rettifica di bilancio.
  7. Se lavorate con un contabile o con un consulente, dategli l’elenco dei sette valori, non soltanto la cifra che conosceva dagli anni passati. Un fascicolo calcolato interamente a 2,697 lei al litro sarà corretto al pagamento.

Domande frequenti

Quanto ricevo indietro sul litro di gasolio?
Dipende da quando l’avete comprato. Nei periodi senza riduzione di accisa, 2,697 lei al litro. Per il gasolio comprato tra il 7 aprile e il 30 giugno 2026, 2,397 lei al litro. Nel periodo di crisi, tra 2,557 e 1,996 lei al litro, secondo il gradino di riduzione in vigore alla data del rifornimento.
Perché la somma scende, se l’accisa è scesa?
Perché l’aiuto è proprio la differenza tra l’accisa che paga chiunque e il livello minimo al quale l’agricoltura ha diritto, 106,72 lei ogni 1.000 litri. Quando l’accisa scende, la differenza si riduce. Il livello minimo resta intatto.
Ho perso soldi rispetto all’anno scorso?
Non necessariamente. Quello che non ricevete più come rimborso non l’avete nemmeno pagato alla pompa, perché la riduzione di accisa ha fatto costare meno il carburante di circa la stessa somma. Cambia il momento in cui i soldi restano a voi, e il totale esce quasi uguale.
Quanto ricevo per il gasolio comprato in luglio o all’inizio di agosto 2026?
La regola generale, cioè 2,697 lei al litro. La riduzione dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 24/2026 si è fermata al 30 giugno, mentre la crisi dichiarata con la legge n. 162/2026 è iniziata il 7 agosto, quindi tra le due date l’accisa è stata al livello standard di 2.804,29 lei ogni 1.000 litri.
Chi stabilisce il gradino di riduzione e ogni quanto?
Il Ministero delle Finanze, due volte al mese, per ciascun segmento di due settimane, sulla base delle quotazioni internazionali del gasolio e del prezzo medio alla pompa. La riduzione sta tra il 5% e il 25% dell’accisa in vigore.
Quando entra in vigore la decisione?
Il 18 settembre 2026, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. L’atto non prevede una data successiva, e le decisioni del Governo entrano in vigore alla data della pubblicazione quando non stabiliscono esse stesse un altro termine.
Gli 863,666 milioni di lei coprono tutte le domande del 2026?
No. Il Ministero dell’Agricoltura ha annunciato che la somma consente il pagamento soltanto parziale delle domande per il secondo trimestre, e il ministro ad interim ha stimato un fabbisogno di almeno un miliardo di lei per il sostegno all’agricoltura fino alla fine dell’anno.
Devo rifare le domande già presentate?
La decisione non cambia né i modelli né i termini, ma soltanto la somma al litro, e non prevede alcuna procedura per rifare le domande presentate. Se avete calcolato un fascicolo all’importo vecchio, il valore si corregge alla verifica.
Che cosa succede se la crisi si prolunga dopo il 31 ottobre 2026?
La legge n. 162/2026 consente la proroga con decisione del Governo, per periodi non superiori a tre mesi. Finché la crisi dura, si applicano i gradini del comma nuovo. Le somme sono però calcolate sull’accisa e sul tasso di cambio del 2026, quindi una proroga nel 2027 richiederebbe cifre nuove.

Analisi della redazione

L’atto non ha nulla da correggere, ma non è nemmeno quello che sembra. Letto dall’inizio alla fine, ha l’aspetto di un aggiustamento tecnico di importi. Sottraendo una cifra dall’altra, si vede che è la chiusura di un buco. Senza il comma nuovo, un agricoltore che ha comprato gasolio tra il 7 aprile e il 30 giugno 2026 avrebbe ricevuto indietro 2,697 lei al litro, mentre l’accisa compresa nel prezzo era di 2,504 lei al litro: 19,27 bani in più di quanto qualcuno avesse mai pagato. Al gradino del 25% del periodo di crisi la distanza cresce a 59,38 bani al litro, perché l’accisa scende a 2,103 lei e la regola vecchia avrebbe rimborsato sempre 2,697. Ogni 100 milioni di litri, il gradino del 25% avrebbe significato da solo circa 59 milioni di lei pagati senza copertura.

Il calendario racconta la seconda parte della storia. La regola per il trimestre da aprile a giugno si pubblica il 18 settembre, cioè 80 giorni dopo la chiusura del periodo e 49 giorni dopo il 31 luglio, la data entro la quale l’articolo 8 della decisione del 2014 chiede che le domande di pagamento per quel trimestre siano presentate. L’agricoltore è stato obbligato a rispettare un termine per un periodo il cui importo è stato fissato quasi due mesi più tardi, mentre l’amministrazione non si è imposta alcun termine. Questa asimmetria, non le percentuali, è la cosa più concreta dell’atto.

L’aritmetica, verificata cifra per cifra, esce pulita quasi in ogni punto. L’accisa standard di 2.804,29 lei ogni 1.000 litri, diminuita del 5, 10, 15, 20 e 25 per cento, dà esattamente i livelli scritti nell’atto, e ciascuno, meno l’aliquota ridotta di 106,72 lei, dà l’importo pubblicato, arrotondato correttamente alla terza cifra decimale. L’unica eccezione è la lettera a): 2.504,29 meno 106,72 fa 2.397,57 lei ogni 1.000 litri, cioè 2,398 lei al litro arrotondato, non 2,397. L’atto tronca, esattamente come aveva troncato 2.697,57 in 2,697 la regola dalla quale deroga. Il Governo ha quindi preferito la coincidenza con il testo esistente all’arrotondamento corretto, a un costo di 57 bani ogni 1.000 litri, cioè 57.000 lei ogni 100 milioni di litri rimborsati.

Messo accanto ai soldi, l’atto si legge in un altro modo. Il bilancio cresce del 20,9% rispetto a 714,3 milioni e del 39% rispetto ai 620 milioni fissati in marzo, mentre l’importo al litro scende nello stesso tempo. I 149,366 milioni di lei aggiunti coprono 62,3 milioni di litri a 2,397 lei, contro 55,4 milioni all’importo vecchio, quindi la stessa somma si stende su 6,9 milioni di litri in più. Nonostante questo, il ministero annuncia lo stesso giorno il pagamento soltanto parziale di un solo trimestre. L’atto somiglia così più a un razionamento fatto con due leve insieme che a un sostegno in più.

Che cosa andrebbe cambiato

  • L’anno sia scritto nel testo. Una formulazione del tipo «nel periodo dal 7 aprile al 30 giugno 2026 compreso» chiuderebbe la questione in una decisione che si applica da oltre dieci anni e che sarà letta anche nel 2027.
  • Una formula invece dell’elenco di gradini. Un testo che dica che si rimborsa la differenza tra il livello dell’accisa in vigore alla data del documento fiscale e l’aliquota ridotta del comma (26) coprirebbe qualunque percentuale il Ministero delle Finanze stabilisca, compreso un valore fuori dai cinque gradini, e non richiederebbe più una decisione nuova a ogni cambio di meccanismo.
  • La fonte del gradino sia nominata nell’atto. Se la somma dipende dal livello di riduzione del giorno del rifornimento, la decisione dovrebbe dire dove si legge ufficialmente quel livello e come si allega al fascicolo, altrimenti la prova si costruisce in modo diverso in ogni centro distrettuale.
  • Gli importi siano adottati prima del termine di presentazione. Una regola che arriva 49 giorni dopo il termine trasforma la domanda di pagamento in una dichiarazione provvisoria e sposta la correzione sulle spalle del funzionario che verifica il fascicolo.
  • L’atto dica che cosa succede alle domande già presentate. Una sola frase sul ricalcolo d’ufficio dei fascicoli del secondo trimestre risparmierebbe a migliaia di agricoltori la domanda se debbano presentare qualcosa di nuovo.
  • L’arrotondamento sia uno solo, alla terza cifra decimale. I cinque gradini sono arrotondati correttamente, la lettera a) è troncata, e la differenza, per piccola che sia al litro, si somma su centinaia di milioni di litri rimborsati ogni anno.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 796 del 18 settembre 2026 8 pagine PDF, 73 KB l'atto inizia a pagina 3

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.