In breve
- Il decreto approva 110.131.922,227 litri di gasolio per il secondo trimestre del 2026 e un aiuto di Stato totale di 150.126.356,00 lei, ossia 1,363 lei per litro. L’importo per litro fissato con decisione del Governo per lo stesso periodo è di 2,397 lei, e per i giorni dal 1° al 6 aprile 2026 di 2,697 lei. Al più basso dei due, l’aiuto relativo a queste quantità sarebbe stato di circa 264 milioni di lei, ossia circa 114 milioni in più della somma scritta nel decreto.
- Il decreto precedente, per il primo trimestre, ha pagato l’importo intero. Il Decreto del ministro dell’Agricoltura n. 209/2026 ha approvato 57.566.719,283 litri e 155.257.683,00 lei, ossia esattamente 2,697 lei per litro, lo stesso rapporto in ciascuno dei tre settori. Adesso la quantità è cresciuta del 91,3% e il denaro è diminuito del 3,3%.
- I tre settori ricevono, questa volta, importi diversi per litro: 1,3645 lei nel settore vegetale, 1,3574 lei nella zootecnia e 1,3509 lei nella bonifica. La differenza tra il primo e l’ultimo valore è di 1,4 bani per litro, ossia 0,014 lei, dato che il ban è il centesimo del leu. Il decreto non dice quale regola produca queste cifre, e la somma approvata, 150.126.356,00 lei, copre il 100,5% dell’integrazione di bilancio approvata sei giorni prima.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 815 del 24 settembre 2026
Entrata in vigore: 24 settembre 2026, data della pubblicazione
Dal 24 settembre 2026 l’Agenzia per i pagamenti e l’intervento in agricoltura (APIA) ha approvate le quantità di gasolio per le quali gli agricoltori attendevano il denaro del secondo trimestre: 110.131.922,227 litri, con un aiuto di Stato totale di 150.126.356,00 lei. Dividendo la seconda cifra per la prima risulta 1,363 lei per litro, mentre l’importo per litro proprio per quel periodo era stato fissato sei giorni prima a 2,397 lei, dalla decisione che ha legato il rimborso a quanto era stata tagliata l’accisa. Ne abbiamo scritto quando è comparsa: gli agricoltori ricevono meno per litro di gasolio quando l’accisa scende. La differenza tra le due cifre non è spiegata in nessun punto del decreto.
Il regime funziona per restituzione. L’agricoltore paga alla pompa l’accisa intera, e lo Stato gli restituisce in seguito la differenza tra l’accisa standard e il livello minimo ammesso per l’agricoltura dalle regole europee. Nel 2026 l’accisa standard sul gasolio è di 2.804,29 lei per mille litri, e il livello minimo per l’agricoltura è di 21 euro per mille litri, ossia 106,72 lei. La differenza, 2,697 lei per litro, è stata l’importo valido fino al 6 aprile 2026. Con l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 24/2026 l’accisa standard è scesa a 2.504,29 lei per mille litri per il periodo dal 7 aprile al 30 giugno, quindi il rimborso è diminuito a 2,397 lei per litro. Il periodo coperto dal decreto di adesso, dal 1° aprile al 30 giugno 2026, comprende entrambi gli importi, ma nessuno dei due è 1,363 lei.
Il confronto con il decreto precedente mostra quanto sia inusuale la cifra. Il Decreto del ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. 209/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 634 del 31 luglio 2026, ha approvato per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 quantità di 57.566.719,283 litri e un aiuto di 155.257.683,00 lei. Il rapporto tra i due è di 2,697 lei per litro, con uno scostamento inferiore al centesimo di ban, e si ritrova identico in ciascuno dei tre settori: 2,697 lei nel vegetale, 2,697 nella zootecnia e 2,697 nella bonifica. Là la cifra dell’atto era esattamente l’importo del regime.
Nel decreto di adesso i tre settori non hanno più lo stesso rapporto. Il settore vegetale riceve 127.611.419,00 lei per 93.521.424,020 litri, ossia 1,3645 lei per litro. La zootecnia riceve 15.857.531,00 lei per 11.682.304,223 litri, ossia 1,3574 lei per litro. La bonifica riceve 6.657.406,00 lei per 4.928.193,984 litri, ossia 1,3509 lei per litro. Le somme parziali si sommano esattamente ai totali dell’allegato, sia in litri sia in lei, quindi non si tratta di una cifra trascritta male in una sola riga. Si tratta di tre valori per litro diversi, in un atto che applica un regime con un solo importo legale.
Una sola cifra del contesto coincide quasi perfettamente con la somma approvata. La Decisione del Governo n. 731/2026, pubblicata il 18 settembre 2026, ha portato il valore del regime per il 2026 da 714,3 a 863,666 milioni di lei, ossia un’integrazione di 149,366 milioni. La somma approvata adesso, 150.126.356,00 lei, rappresenta il 100,5% di quell’integrazione. Il Ministero dell’Agricoltura aveva annunciato, nel giorno stesso della pubblicazione della decisione, che il denaro in più permette di effettuare solo parzialmente i pagamenti del secondo trimestre.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è la somma che arriva effettivamente agli agricoltori. Per un’azienda agricola che ha usato 50.000 litri di gasolio tra aprile e giugno 2026, il decreto significa 68.150 lei. All’importo di 2,397 lei per litro, la stessa quantità avrebbe portato 119.850 lei. La differenza, 51.700 lei, è più grande della somma che viene pagata.
Il secondo effetto riguarda ciò che succede al resto. Il decreto approva quantità «determinate la plată și nedecontate», cioè determinate al pagamento e non liquidate, ossia domande già verificate, alle quali l’Agenzia per i pagamenti e l’intervento in agricoltura era arrivata con la procedura fino al momento del pagamento. Se la somma del decreto è un pagamento parziale, il diritto restante non si estingue, ma non ha alcun termine scritto nell’atto. Se invece la cifra dell’art. 2 è letta come l’intero aiuto relativo a quelle quantità, allora la differenza di circa 114 milioni di lei non ha più fondamento per essere richiesta.
Il terzo effetto compare a livello del bilancio del regime. I due decreti del 2026 coprono insieme 167.698.641,510 litri e 305.384.039 lei, ossia il 35,36% del valore annuale di 863,666 milioni. Restano 558,3 milioni di lei per il terzo trimestre, per il quarto trimestre e per la differenza non pagata del secondo trimestre. Il ministro dell’Agricoltura ad interim, Tánczos Barna, aveva parlato in settembre di un bisogno di almeno un miliardo di lei fino alla fine dell’anno, e le cifre di adesso non contraddicono quella stima.
Il quarto effetto riguarda la contabilità delle aziende agricole. La quantità riconosciuta per il secondo trimestre, 110,13 milioni di litri, è quasi il doppio di quella del primo trimestre, 57,57 milioni, e questo si spiega con la campagna di primavera e con l’irrigazione. Il settore della bonifica è passato da 27.000 litri a 4.928.193,984 litri, ossia oltre 180 volte tanto. Chi ha pompato acqua in aprile e in maggio ha dunque la maggior parte del fascicolo in questo trimestre e, nello stesso tempo, il più basso importo per litro dell’allegato.
Il quinto effetto riguarda la struttura dei beneficiari. Il settore vegetale prende l’84,92% della quantità, la zootecnia il 10,61% e la bonifica il 4,47%. Nel primo trimestre le proporzioni erano 85,69%, 14,27% e 0,05%. Lo spostamento di quasi quattro punti percentuali dalla zootecnia all’irrigazione è stagionale, ma mostra che il secondo trimestre è quello che decide quanto conti il regime per l’irrigazione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 24 settembre 2026 il solo decreto di questo tipo per il 2026 era quello del 31 luglio, per il primo trimestre. Là la relazione tra quantità e denaro era immediatamente verificabile: 57.566.719,283 litri, 155.257.683,00 lei, 2,697 lei per litro, lo stesso rapporto nei tre settori. Un agricoltore poteva ricalcolare la propria somma con una sola divisione.
Con il decreto di adesso quella verifica non funziona più. La quantità è cresciuta del 91,3%, da 57,57 a 110,13 milioni di litri, mentre la somma è diminuita del 3,3%, da 155,26 a 150,13 milioni di lei. Il rapporto è sceso a 1,363 lei per litro, ossia al 50,5% dell’importo valido nel primo trimestre e al 56,9% di quello valido dal 7 aprile.
È cambiata anche l’uniformità. In luglio i tre settori avevano esattamente lo stesso importo per litro. Adesso hanno tre valori diversi, in un intervallo di 1,4 bani, e il loro ordine coincide con l’ordine di grandezza: il settore con la quantità maggiore ha anche l’importo per litro maggiore, e quello con la quantità minore ha il minore. Nessuna disposizione invocata nel preambolo descrive un meccanismo di questo genere.
Ciò che non è cambiato è la base legale. Il decreto si appoggia sugli stessi testi del precedente: l’art. 2 comma (5), l’art. 9 commi (3) e (5) e l’art. 10 comma (13) della Decisione del Governo n. 1.174/2014, e l’allegato rinvia all’art. 2 comma (4) per la quantità e all’art. 9 comma (2) per l’arrotondamento della somma. La sola novità nella normativa del regime tra i due decreti è la decisione del 18 settembre, che ha abbassato l’importo a 2,397 lei per litro e ha integrato il bilancio. Nessuna delle due modifiche spiega 1,363 lei.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Sblocca un pagamento che attendeva. I 150.126.356,00 lei vanno a fascicoli già verificati, per un periodo chiuso il 30 giugno 2026, quindi a 86 giorni dalla chiusura del trimestre.
- Riconosce ufficialmente la quantità, 110.131.922,227 litri, ripartita nei tre settori. La quantità riconosciuta è la base di qualsiasi successiva domanda di differenza, e non può più essere contestata.
- Le cifre dell’allegato sono coerenti tra loro. I tre settori si sommano esattamente al totale, sia in litri sia in lei, quindi non ci sono errori di trascrizione all’interno della tabella.
- Conferma che l’irrigazione è entrata seriamente nel regime. I 4.928.193,984 litri della bonifica sono il primo volume significativo di questo settore nel 2026.
- Arriva sei giorni dopo l’integrazione di bilancio che lo ha reso possibile, quindi il ministero non ha lasciato il denaro sul conto fino alla fine dell’anno.
Che cosa resta un problema
- La somma per litro che risulta dall’art. 2, di 1,363 lei, non corrisponde ad alcun importo legale del regime. Né 2,697 lei, valido fino al 6 aprile 2026, né 2,397 lei, valido dal 7 aprile, coincidono.
- Il decreto non dice che il pagamento è parziale e non usa alcuna parola in questo senso, sebbene il ministero avesse annunciato pubblicamente esattamente questo. La parola usata nell’art. 2 è «aferent», cioè relativo, che significa proprio il contrario.
- Non esiste alcun termine per la differenza di circa 114 milioni di lei. L’agricoltore non scopre dall’atto se la riceverà in novembre, in dicembre o nel 2027.
- I tre settori ricevono tre importi diversi per litro, senza alcuna regola visibile. Un beneficiario della zootecnia non può scoprire perché ha ricevuto 0,7 bani per litro in meno di uno del settore vegetale.
- L’allegato non mostra il numero dei beneficiari, quindi non si può verificare né come sia stata ripartita la somma tra loro, né se la ripartizione sia stata proporzionale.
- Il decreto è firmato da un ministro ad interim, ed è il secondo atto in tre mesi che cambia, di fatto, quanto riceve l’agricoltore per litro, senza che nessuno dei due metta le cifre una accanto all’altra.
Consigli pratici
- Dividete da soli la somma ricevuta dall’Agenzia per i pagamenti e l’intervento in agricoltura per il numero di litri della vostra decisione di pagamento. Se il risultato è intorno a 1,36 lei per litro, non avete ricevuto l’importo intero e la differenza resta da chiedere.
- Verificate quale importo si applica a voi, in funzione della data di ogni scontrino e di ogni fattura. Per il gasolio acquistato tra il 1° e il 6 aprile 2026 l’importo è di 2,697 lei per litro, e per quello acquistato tra il 7 aprile e il 30 giugno 2026 è di 2,397 lei.
- Conservate i documenti fiscali raggruppati nei due intervalli. Lo scontrino della stazione di servizio non mostra quale livello di accisa fosse in vigore, e la data è il solo elemento che stabilisce l’importo.
- Chiedete per iscritto all’Agenzia per i pagamenti e l’intervento in agricoltura la nota di calcolo della somma versata, con la quantità e l’importo per litro applicato. Una risposta scritta fissa la differenza che chiederete più tardi.
- Non chiudete il fascicolo del secondo trimestre se la somma ricevuta è minore della quantità moltiplicata per l’importo legale. La quantità riconosciuta da questo decreto è già approvata e resta la base della domanda di differenza.
- Se usate gasolio per l’irrigazione, verificate separatamente la quantità del settore della bonifica. Là l’importo per litro che risulta dall’allegato è il più basso dei tre, 1,3509 lei.
- Fate il bilancio del terzo trimestre con prudenza. Del valore annuale del regime di 863,666 milioni di lei sono già stati ripartiti 305,38 milioni con i due decreti del 2026, e la differenza non pagata del secondo trimestre concorre per il resto.
Domande frequenti
Quanto denaro ricevo per litro di gasolio per questa primavera?
Perché la somma è minore di quella del decreto di luglio, sebbene la quantità sia quasi doppia?
Perdo definitivamente la differenza se ricevo meno?
Quale periodo copre questo decreto?
Perché i tre settori hanno importi diversi per litro?
Quanto resta del bilancio del regime per il 2026?
Come si calcola, in linea di principio, l’aiuto?
Da quando produce effetti il decreto?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Art. 2, il rapporto tra le due cifre. Il testo dice che per 110.131.922,227 litri «valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 150.126.356,00 lei», cioè il valore totale dell’aiuto di Stato relativo è di 150.126.356,00 lei, il che dà 1,363 lei per litro. L’importo legale per il periodo coperto è di 2,397 lei per litro dal 7 aprile 2026 e di 2,697 lei per il periodo dal 1° al 6 aprile 2026, e al più basso dei due l’aiuto relativo a quelle quantità sarebbe di circa 264 milioni di lei. Un beneficiario in buona fede può leggere l’art. 2 sia come pagamento parziale di un diritto di circa 264 milioni, sia come determinazione dell’intero aiuto a 150,13 milioni. Le due letture portano a conclusioni giuridiche opposte sulla differenza di circa 114 milioni di lei, e il decreto non usa in nessun punto la parola «parțial», cioè parziale.
- L’allegato, le tre righe di settore. Il settore vegetale esce a 1,3645 lei per litro, la zootecnia a 1,3574 e la bonifica a 1,3509. Il regime ha un solo importo per litro in un dato momento, quindi tre valori diversi non possono risultare dalla sua applicazione, e una riduzione proporzionale uniforme avrebbe dato tre valori identici. Il decreto precedente, n. 209/2026, ha 2,697 lei per litro in tutti e tre i settori. Senza una regola scritta, un beneficiario non può scoprire perché il settore di cui fa parte riceve meno per litro di un altro.
Analisi della redazione
Il decreto è, in apparenza, un atto di routine: due articoli di contenuto, un allegato con quattro righe, una firma. Il suo valore informativo sta però in ciò che si vede appena lo si mette accanto al suo precedente dello stesso anno. Il Decreto n. 209/2026, per il primo trimestre, ha un rapporto tra quantità e denaro che si verifica al primo colpo: 155.257.683,00 lei divisi per 57.566.719,283 litri danno 2,697 lei, ossia esattamente la differenza di accisa del regime, e la stessa cifra compare in ciascuno dei tre settori, con uno scostamento dell’ordine del centesimo di ban. L’atto di adesso rompe questa relazione senza menzionarla.
La seconda osservazione non si vede leggendo il decreto, ma contando ciò che è accaduto tra i due. Tra il 31 luglio e il 24 settembre 2026 sono comparse, su questa materia, una sola modifica di importo e una sola integrazione di bilancio, entrambe nello stesso atto, la Decisione del Governo n. 731/2026. La modifica di importo spiega una diminuzione da 2,697 a 2,397 lei per litro, ossia dell’11,1%. La cifra del decreto è però minore del 49,5% rispetto all’importo del primo trimestre. Resta uno scarto di 38,4 punti percentuali che l’atto non tocca. L’integrazione di bilancio, invece, lo spiega quasi esattamente: 149,366 milioni di lei in più, 150.126.356,00 lei ripartiti, ossia il 100,5%. Il decreto ripartisce, in pratica, il denaro nuovo, non i diritti accertati.
La terza osservazione riguarda le tre righe dell’allegato ed è quella che esclude la spiegazione più comoda. Se la somma fosse stata tagliata in proporzione, allo stesso modo per tutti, i tre settori sarebbero usciti con lo stesso importo per litro, come sono usciti in luglio. Escono invece con tre valori distinti, 1,3645, 1,3574 e 1,3509 lei, e il loro ordine segue l’ordine di grandezza del settore. Questo significa che il taglio non è stato proporzionale, ma ha operato a livello di ciascun beneficiario, probabilmente attraverso un massimale o attraverso un ordine di priorità. Qualunque delle due sia, si tratta di una regola di ripartizione di denaro pubblico insufficiente, e una regola di questo genere non può restare non scritta. L’allegato non contiene nemmeno il numero dei beneficiari, quindi nemmeno questa verifica si può fare dall’atto.
La quarta osservazione riguarda la stagionalità, che è la sola parte dell’atto del tutto coerente. La quantità riconosciuta è quasi raddoppiata rispetto al primo trimestre, 110,13 milioni di litri contro 57,57 milioni, e questo corrisponde alla campagna di primavera. La bonifica è passata da 27.000 litri a 4.928.193,984, ossia oltre 180 volte tanto, e questo corrisponde all’avvio dell’irrigazione. In altre parole, il trimestre con il consumo più alto dell’anno è anche quello in cui l’aiuto per litro scende alla metà. L’agricoltore che ha irrigato in aprile e in maggio ha pagato l’accisa intera alla pompa e riceve, per il momento, poco più della metà della differenza che gli spetta.
La quinta osservazione è un’osservazione di aritmetica sul bilancio residuo. Il valore annuale del regime, 863,666 milioni di lei, meno i 305,38 milioni ripartiti con i due decreti, lascia 558,3 milioni. Con essi vanno coperti il terzo trimestre, che comprende il raccolto estivo e il secondo turno di irrigazione, il quarto trimestre, che comprende le arature autunnali, e la differenza di circa 114 milioni del secondo trimestre. La stima di almeno un miliardo di lei fino alla fine dell’anno, avanzata dal ministro ad interim in settembre, mostra che la somma residua non è sufficiente, e il decreto di adesso è la prima conseguenza visibile di questo fatto.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il decreto dovrebbe dire esplicitamente se il pagamento è integrale o parziale. Un solo comma nell’art. 2, del tipo «la somma rappresenta il pagamento parziale dell’aiuto relativo alle quantità previste all’art. 1», chiuderebbe l’intera ambiguità e mostrerebbe a ogni agricoltore che cosa gli resta da ricevere. Attualmente la parola usata è «aferent», cioè relativo, che suggerisce il contrario.
- L’allegato dovrebbe avere una colonna con l’importo per litro applicato. Tre cifre in più renderebbero verificabile dall’atto la relazione tra quantità e denaro, esattamente come era verificabile nel decreto precedente. Senza di essa, ogni beneficiario deve fare la divisione da sé per scoprire che cosa ha ricevuto in realtà.
- La regola di ripartizione, quando il denaro è insufficiente, dovrebbe essere scritta nella Decisione del Governo n. 1.174/2014. Oggi il regime non prevede nulla per il caso in cui il valore approvato non copra i diritti accertati, quindi ogni decreto può usare un’altra chiave, senza annunciarla. Una regola unica, per esempio il pagamento proporzionale, produrrebbe importi identici per settore e potrebbe essere verificata da chiunque.
- La differenza non pagata dovrebbe avere un termine. Un comma che obbligasse a riprendere il pagamento entro un determinato numero di giorni dalla prima integrazione di bilancio successiva trasformerebbe una promessa amministrativa in un diritto con una data, utile soprattutto alle aziende che lavorano con il credito di campagna.
- Il decreto dovrebbe indicare il numero dei beneficiari e il numero delle domande per ciascun settore. Sono dati che l’Agenzia per i pagamenti e l’intervento in agricoltura possiede comunque, e la loro presenza permetterebbe la verifica pubblica del modo in cui sono stati divisi 150 milioni di lei.
- L’importo applicabile dovrebbe essere legato alla data del documento fiscale, con una menzione nel decreto. Il periodo coperto contiene due importi, 2,697 lei per litro fino al 6 aprile e 2,397 lei dal 7 aprile, e lo scontrino della stazione di servizio non mostra il livello dell’accisa di quel giorno. Una proposizione nell’atto preverrebbe centinaia di chiarimenti allo sportello.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 815 del 24 settembre 2026 8 pagine PDF, 83 KB l'atto inizia a pagina 8
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
