In breve

  • Nella legge non cambia nulla. La Corte costituzionale ha respinto la contestazione, quindi l’articolo resta esattamente come è stato scritto nel 2018. Chi si aspettava da questa sentenza una correzione non la riceve.
  • La data che decide tutto è il 31 dicembre 2015. Il secondo ricalcolo della pensione, quello che usa il periodo contributivo ridotto spettante a chi ha lavorato nel gruppo di lavoro I o II, si esegue soltanto per coloro ai quali quel periodo ridotto era già riconosciuto a quella data, per legge o con sentenza giudiziaria. Chi ha ottenuto il riconoscimento più tardi resta fuori dalla regola.
  • Il ritardo della cassa delle pensioni non vi toglie però il diritto. La Corte dice che l’articolo si applica a tutti coloro ai quali la pensione doveva essere ricalcolata nel primo turno, quello avviato dalla legge del 2015, anche se nel loro caso la cassa delle pensioni non ha mai eseguito quel ricalcolo. L’interpretazione è vincolante per tutti i giudici dal 18 settembre 2026.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 731 del 9 dicembre 2025 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 1692 comma (1) della legge n. 263/2010 sul sistema unitario delle pensioni pubbliche
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 792 del 18 settembre 2026, pagine 7-9
Entrata in vigore: 18 settembre 2026, data della pubblicazione; da questa data la sentenza è generalmente vincolante, secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione

La Corte costituzionale ha respinto la contestazione di un articolo che decide chi riceve il secondo ricalcolo della pensione, così la norma resta in vigore esattamente nella sua forma del 2018. La Sentenza n. 731, pronunciata il 9 dicembre 2025 e pubblicata il 18 settembre 2026 nella Gazzetta Ufficiale della Romania, riguarda l’art. 1692 comma (1) della legge n. 263/2010 ed è stata chiesta da un pensionato in un procedimento pendente davanti alla Corte d’appello di Galați. È la stessa risposta che la Corte ha dato anche a chi lamentava che lo stesso numero di punti porta a pensioni diverse, secondo l’anno in cui si è andati in pensione: una differenza di calcolo tra due generazioni di pensionati non è automaticamente una discriminazione. Soltanto che, in una sentenza di rigetto, il peso sta nella motivazione, e qui la motivazione cambia qualcosa nella pratica.

L’articolo contestato ha una sola frase, ma da essa dipendono soldi. Nel testo ufficiale dice che «pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art. 1691 beneficiază de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătorești, la stabilirea/recalcularea pensiei aflate în plată sau, după caz, cuvenite la data de 31 decembrie 2015», cioè che i pensionati del sistema pubblico ai quali quelle disposizioni sono state applicate hanno diritto al ricalcolo della pensione usando, per determinare il punteggio medio annuo, i periodi contributivi completi presi in considerazione, secondo la legge o secondo sentenze giudiziarie, al momento di fissare o di ricalcolare la pensione in pagamento o, secondo i casi, spettante alla data del 31 dicembre 2015. Tradotto per chi riceve una pensione: chi è passato per il primo turno di aumento dei punteggi riceve un secondo ricalcolo, nel quale la pensione si divide per il periodo contributivo ridotto di cui ha effettivamente beneficiato al pensionamento, invece di quello ordinario. Quanto più piccolo è il divisore, tanto più alta risulta la pensione, quindi la differenza non è teorica.

Per capire da dove viene questo articolo, la storia va presa dalla metà degli anni Settanta. L’art. 14 della legge n. 3/1977 dava a chi aveva lavorato 20 anni nel gruppo di lavoro I, o 25 anni nel gruppo II, una riduzione dell’anzianità necessaria per la pensione e un’età pensionabile più bassa. Dopo che la legge n. 19/2000 ha imposto il ricalcolo di tutte le pensioni stabilite prima di essa, sia le casse delle pensioni sia i giudici hanno letto quell’articolo come una regola ordinaria, non come un’eccezione, e hanno usato i periodi più lunghi del diritto comune. L’Alta Corte di cassazione e giustizia ha stabilito il contrario due volte, con la Decisione n. 40 del 22 settembre 2008 e con la Decisione n. 11 del 25 maggio 2015, ma, come riconosce la sentenza di ora, le casse delle pensioni non hanno applicato d’ufficio queste decisioni, e le persone sono state costrette a rivolgersi ai giudici. Con la legge n. 192/2015 è stato poi introdotto l’art. 1691, con un aumento dei punteggi del 50% per il gruppo I e del 25% per il gruppo II, e la legge n. 221/2018 ha aggiunto l’art. 1692, che cumula il punteggio aggiuntivo con il periodo contributivo ridotto.

L’autore della contestazione, un pensionato con 48 anni di lavoro, di cui oltre 20 nel gruppo I, ha mostrato che l’articolo taglia fuori proprio chi si trova nella sua situazione. I giudici hanno letto la norma nel senso che il secondo ricalcolo riguarda esclusivamente le decisioni di pensione in pagamento al 31 dicembre 2015, nelle quali il periodo contributivo ridotto era già stato riconosciuto con una disposizione speciale o con una sentenza giudiziaria. Chi ha lavorato nello stesso periodo e nelle stesse condizioni, ma non è riuscito a ottenere la sentenza entro quella data, resta escluso. Il suo argomento, fondato sull’uguaglianza dei diritti dell’art. 16 comma (1) della Costituzione e sul diritto di proprietà del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è stato che la differenza nasce dalla fortuna processuale, non dal lavoro svolto.

La Corte ha risposto che le due categorie non si trovano in situazioni identiche e che la scelta del legislatore resta nel suo ampio margine di apprezzamento. Si è appoggiata sulla Sentenza n. 549 del 29 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 586 del 24 giugno 2025, con la quale aveva già respinto critiche quasi identiche, e ha constatato che non sono comparsi elementi nuovi tali da richiedere un cambiamento di giurisprudenza. La parte utile arriva però subito dopo. Il primo ricalcolo, quello previsto dall’art. 1691, era una procedura che si applicava d’ufficio a tutte le persone rientranti nell’ipotesi della norma, cosa scritta espressamente nell’art. 134 comma (14) delle Norme approvate con la Decisione del Governo n. 257/2011, comma aggiunto con la Decisione del Governo n. 291/2017. Da qui la Corte trae la conclusione che cambia l’equilibrio in un processo: il fatto che alcune casse delle pensioni non abbiano adempiuto al proprio obbligo in tempo non può essere imputato al pensionato, e l’art. 1692 comma (1) si applica a tutte le persone le cui pensioni dovevano essere ricalcolate, in modo obbligatorio, secondo l’art. 1691.

Questa frase non sta nel dispositivo della sentenza, ma nella sua motivazione, e tuttavia vincola. L’art. 147 comma (4) della Costituzione prevede che le sentenze della Corte costituzionale si pubblichino nella Gazzetta Ufficiale della Romania e che, dalla data della pubblicazione, siano generalmente vincolanti e abbiano efficacia soltanto per il futuro. La stessa regola è ripresa nell’art. 11 comma (3) della legge n. 47/1992, ripubblicata. La Corte fonda la propria sentenza proprio su questo articolo della Costituzione, e nell’ultimo paragrafo della motivazione dice chiaramente che conservano validità «atât soluția, cât și considerentele», cioè sia la soluzione sia le considerazioni della sentenza precedente. Dal 18 settembre 2026, dunque, qualunque giudice che tratti una causa simile lavora con questa lettura, non con la lettera dell’articolo.

C’è ancora un dettaglio che il lettore ha il diritto di conoscere prima di farsi delle speranze. Il fondamento di tutta la discussione, la legge n. 263/2010, non è più in vigore. È stata abrogata dall’art. 168 comma (1) lettera a) della legge n. 360/2023 sul sistema pubblico delle pensioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 1089 del 4 dicembre 2023, entrata in vigore il 1° settembre 2024. La Corte si è pronunciata comunque, perché, secondo la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, il controllo di costituzionalità si esercita anche sulle norme che continuano a produrre effetti giuridici dopo l’uscita dal vigore. La verifica della forma attuale della legge nuova mostra però che l’art. 1691 e l’art. 1692 mancano dalla legge n. 360/2023, sia come testo sia sotto qualunque altra numerazione. La regola di cui parla la sentenza vive da ora esclusivamente nei processi avviati sotto la legge vecchia.

Gli effetti che produce

Per un pensionato che ha già ricevuto il secondo ricalcolo, l’effetto è zero. La sentenza non gli cambia né il punteggio, né l’importo, né la decisione di pensione, e non gli apre alcuna via nuova. Allo stesso modo, chi ha perso definitivamente un processo su questo articolo non riapre nulla: una sentenza della Corte costituzionale ha efficacia soltanto per il futuro, e una decisione giudiziaria divenuta definitiva non si riprende sulla sua base.

Per chi ha un processo in corso, l’effetto è concreto e si può usare. La difesa abituale delle casse delle pensioni, quella secondo cui alla persona non è stato applicato l’art. 1691, quindi non può rientrare nell’art. 1692, non tiene più. La motivazione della sentenza dice che l’articolo copre tutte le persone le cui pensioni dovevano essere obbligatoriamente ricalcolate nel primo turno, e che il mancato adempimento dell’obbligo da parte della cassa delle pensioni non si ritorce contro il pensionato. Chi si trova in questa situazione ha, dal 18 settembre 2026, un argomento che il giudice non può ignorare.

Per chi non aveva il periodo contributivo ridotto riconosciuto al 31 dicembre 2015, né per legge né con sentenza giudiziaria, la porta resta chiusa. Questa è la parte che non cambia, e il rigetto della contestazione la conferma. La differenza tra due persone che hanno lavorato gli stessi anni nelle stesse condizioni, ma delle quali una sola è arrivata in tempo in tribunale, resta una differenza valida in diritto.

Un effetto che si trascura facilmente è la rete di sicurezza. L’art. 1692 comma (2) prevede che, se dal ricalcolo esce un punteggio medio annuo inferiore a quello in pagamento, si mantengono il punteggio e l’importo precedenti. Da questa operazione non si può uscire con una pensione più bassa, quindi il rischio di una domanda è soltanto il tempo e il costo del processo, non la pensione stessa. E l’art. 1692 comma (4) fissa il 1° ottobre 2018 come data dalla quale spettano i diritti ricalcolati, il che estende la discussione anche al periodo trascorso da allora.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nel testo della legge non è cambiato assolutamente nulla. L’art. 1692 comma (1) ha la stessa formulazione del 30 luglio 2018, quando la legge n. 221/2018 è stata pubblicata, e non gli è stata toccata una virgola. Chi cerca una modifica di articolo non la troverà, e chi ha letto il titolo della sentenza e ha capito che la norma è caduta ha capito il contrario.

È cambiato lo stato della controversia. La sentenza stessa descrive, nella propria motivazione, come i giudici avessero interpretato l’articolo in senso restrittivo, cioè soltanto per le decisioni di pensione in pagamento al 31 dicembre 2015 nelle quali il periodo contributivo ridotto era già stato applicato. Questa interpretazione resta valida per quanto riguarda la data di riferimento, ma non può più essere usata contro coloro che la cassa delle pensioni ha saltato nel primo turno. Prima della pubblicazione, un giudice poteva scegliere la lettura letterale dell’articolo, perché nulla lo obbligava a un’altra. Dal 18 settembre 2026 non può più.

Rispetto alla Sentenza n. 549 del 29 ottobre 2024, che è il precedente diretto, non sono cambiati né la soluzione né il ragionamento. Quello che è cambiato è il loro peso: lo stesso testo, le stesse critiche, lo stesso rigetto, due volte di fila e all’unanimità dei voti. Una linea confermata due volte non si rovescia alla terza rimessione, e questa è un’informazione pratica per chiunque valuti se valga la pena di sollevare la stessa eccezione.

E rispetto al momento in cui la controversia è nata, è cambiata perfino la legge di fondo. Quando la Corte d’appello di Galați ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, nell’aprile 2021, la legge n. 263/2010 era la legge delle pensioni. Alla pubblicazione della sentenza era abrogata da due anni, e gli articoli discussi non hanno alcun successore nella legge n. 360/2023.

Dalla stessa udienza della Corte, quella del 9 dicembre 2025, è venuta anche la risposta alla domanda che precede il ricalcolo: chi stabilisce che un posto di lavoro è stato in condizioni speciali. Il giudice non può accertare da sé le condizioni speciali di lavoro, in mancanza del parere che la legge chiede al datore di lavoro, e quella sentenza è stata pubblicata il 23 settembre 2026.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiude una difesa che costava a persone reali. La cassa delle pensioni non può più rifiutare il secondo ricalcolo con il motivo che il primo non è stato eseguito, quando il primo era obbligatorio e si eseguiva d’ufficio.
  • La motivazione vincola, non soltanto suggerisce. L’art. 147 comma (4) della Costituzione rende la sentenza generalmente vincolante dalla pubblicazione, quindi i giudici non possono più arrivare a soluzioni diverse sullo stesso argomento.
  • Mette per iscritto la fonte dell’obbligo d’ufficio. La sentenza rinvia all’art. 134 comma (14) delle Norme approvate con la Decisione del Governo n. 257/2011, quindi chi ha un processo sa esattamente che cosa invocare.
  • Dà una linea prevedibile. Il secondo rigetto di fila sullo stesso articolo, all’unanimità dei voti, dice chiaramente su che cosa non valga più la pena di spendere un processo e cinque anni di attesa.
  • La pensione non può scendere per effetto del ricalcolo. Il comma (2) dello stesso articolo mantiene il punteggio e l’importo in pagamento quando il nuovo calcolo risulta inferiore.
  • Conferma una data di pagamento vecchia. Il comma (4) lega i diritti ricalcolati al 1° ottobre 2018, non alla data in cui il processo finisce.

Che cosa resta un problema

  • Chi ha avviato il processo non guadagna nulla. La sua eccezione è stata respinta, e la differenza tra lui e un collega di reparto arrivato più presto in tribunale resta in piedi.
  • La regola utile sta nella motivazione, non nel dispositivo. Il dispositivo dice soltanto che l’articolo è costituzionale, senza alcuna riserva di interpretazione, così il lettore di fretta non vede la parte che conta.
  • La lettera dell’articolo dice altro rispetto alla lettura vincolante. Il testo chiede che le disposizioni dell’art. 1691 siano state applicate, al passato, mentre la Corte lo legge come riferito a coloro ai quali dovevano essere applicate.
  • Quante persone si trovino in questa situazione non lo dice nessuno. Né la sentenza né alcun documento pubblico mostrano quante pensioni siano rimaste non ricalcolate nel primo turno, benché tutto il ragionamento si appoggi sul presupposto che il turno si fosse concluso.
  • Il diritto si ottiene comunque con un processo. La sentenza non impone a nessuno di riprendere d’ufficio i fascicoli saltati, quindi la strada resta la domanda alla cassa delle pensioni e, in caso di rifiuto, il giudice.
  • Quattro sentenze invocate non hanno il riferimento di pubblicazione. Le Sentenze n. 61 del 16 febbraio 2016, n. 718 del 9 dicembre 2014, n. 182 del 16 marzo 2021 e n. 169 del 9 marzo 2021 compaiono senza il numero della Gazzetta Ufficiale della Romania, benché altre nello stesso testo lo abbiano.
  • La legge nuova non riprende nulla. Un equivalente dell’art. 1691 o dell’art. 1692 non esiste nella legge n. 360/2023, così la regola si spegne con l’ultimo processo avviato sotto la legge vecchia.

Consigli pratici

  1. Cercate nel vostro fascicolo di pensione una cosa sola: se al 31 dicembre 2015 avevate il periodo contributivo ridotto riconosciuto, per legge o con sentenza giudiziaria. Questa è la soglia che decide se l’articolo vi riguardi, non l’anno del pensionamento e nemmeno il numero di anni lavorati nel gruppo.
  2. Se avete lavorato 20 anni nel gruppo I o 25 anni nel gruppo II e non avete mai ricevuto alcuna decisione di ricalcolo dopo il 2015, chiedete alla cassa delle pensioni, per iscritto, la situazione dei ricalcoli eseguiti nel vostro caso in base all’art. 1691 e all’art. 1692 della legge n. 263/2010. La risposta, qualunque sia, vi serve come punto di partenza.
  3. In un processo in corso, chiedete al giudice di prendere in considerazione la Sentenza n. 731 del 9 dicembre 2025, con l’indicazione della Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 792 del 18 settembre 2026. La motivazione, non il dispositivo, è la parte su cui vi appoggiate.
  4. Non confondete i due turni di ricalcolo. Il primo, quello dell’art. 1691, aumenta i punteggi annui del 50% o del 25%. Il secondo, quello dell’art. 1692, divide per il periodo contributivo ridotto. Sono operazioni diverse, con fondamenti diversi, e la domanda deve dire chiaramente di quale si tratti.
  5. Non temete un risultato inferiore. Il comma (2) dell’articolo prevede che, se il ricalcolo dà un punteggio più basso, resta quello in pagamento. La pensione non scende per effetto di questa operazione.
  6. Se siete all’inizio del percorso, informatevi prima sui termini per impugnare la decisione di pensione. Una sentenza della Corte costituzionale non rimette in termini nulla e non riapre i processi conclusi definitivamente.
  7. Verificate sotto quale legge si giudica la vostra situazione. L’abrogazione della legge n. 263/2010 ha operato dal 1° settembre 2024, e gli articoli discussi qui non compaiono nella legge n. 360/2023, quindi si applicano soltanto ai rapporti nati sotto la legge vecchia.

Domande frequenti

La mia pensione aumenta per effetto di questa sentenza?
No, non direttamente. Nessuna pensione si ricalcola da sé sulla sua base e nessuna cassa delle pensioni è obbligata a muoversi d’ufficio. Essa stabilisce come l’articolo debba essere letto dai giudici, e il vantaggio compare soltanto nel caso di chi ha o avvia un processo.
Che cosa ha chiesto, in realtà, chi ha contestato l’articolo?
Che si constatasse l’incostituzionalità dell’articolo, perché divide in due persone che hanno lavorato gli stessi anni e nelle stesse condizioni, secondo il criterio di essere riuscite o no a ottenere il riconoscimento del periodo contributivo ridotto entro il 31 dicembre 2015. La Corte ha respinto la domanda, in quanto infondata.
Perché conta la data del 31 dicembre 2015?
Perché l’articolo la usa come momento di riferimento: si prendono in calcolo i periodi contributivi ridotti presi in considerazione per la pensione in pagamento o spettante a quella data. I riconoscimenti ottenuti successivamente non rientrano in questa regola.
La cassa delle pensioni non mi ha fatto il primo ricalcolo. Perdo anche il secondo?
No. La motivazione della sentenza dice che il primo ricalcolo era obbligatorio e si eseguiva d’ufficio, e che il suo mancato adempimento da parte della cassa delle pensioni non può essere imputato al pensionato. L’articolo si applica a tutti coloro ai quali la pensione doveva essere ricalcolata, non soltanto a quelli ai quali è stata effettivamente ricalcolata.
Una sentenza di rigetto vincola ancora qualcuno?
Sì. Secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale si pubblicano nella Gazzetta Ufficiale della Romania e sono generalmente vincolanti dalla data della pubblicazione, indipendentemente dal fatto che respingano o accolgano. Vincolanti sono anche le considerazioni su cui si appoggia la soluzione, cosa che la sentenza conferma quando dice di conservare validità sia la soluzione sia le considerazioni della sentenza precedente.
Posso perdere soldi se chiedo il ricalcolo?
Per effetto del ricalcolo, no. L’articolo ha un comma (2) che prevede che, se il risultato è un punteggio medio annuo inferiore a quello in pagamento, si mantengono il punteggio e l’importo precedenti. I costi possibili sono quelli del processo, non la pensione.
La legge n. 263/2010 non era abrogata?
Sì, lo era, dal 1° settembre 2024, per effetto dell’art. 168 comma (1) lettera a) della legge n. 360/2023. La pronuncia è stata comunque possibile perché, secondo la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, sono soggette al controllo anche le disposizioni che continuano a produrre effetti giuridici dopo l’uscita dal vigore, e le controversie avviate sotto la legge vecchia si giudicano ancora secondo essa.
La regola è stata ripresa nella legge nuova delle pensioni?
No. Nella forma attuale della legge n. 360/2023 non esiste un equivalente dell’art. 1691 o dell’art. 1692 e non compare nemmeno la data del 1° ottobre 2018. I due articoli restano applicabili soltanto ai rapporti nati sotto la legge n. 263/2010.
Si riapre il processo che ho perso definitivamente?
No. Secondo la Costituzione, una sentenza della Corte costituzionale ha efficacia soltanto per il futuro, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione, e una decisione giudiziaria definitiva non si riprende sulla base di una sentenza di rigetto.
Da quale data si pagano i diritti, se si vince?
L’articolo fissa il 1° ottobre 2018 come data dalla quale spettano i diritti ricalcolati. Quanto si paghi effettivamente e per quale periodo si stabilisce nel processo concreto, quindi questa domanda si pone all’avvocato con il fascicolo sul tavolo, non in generale.

Analisi della redazione

La sentenza è scritta correttamente e non ha nulla da correggere. I fondamenti sono citati con esattezza, il dispositivo risponde alla critica formulata, e i trenta paragrafi numerati sono completi. Il problema non sta in ciò che dice, ma in quando è arrivata a dirlo. La pronuncia è avvenuta il 9 dicembre 2025, e la pubblicazione il 18 settembre 2026, cioè 283 giorni più tardi. Per il precedente su cui si appoggia, la Sentenza n. 549 del 29 ottobre 2024, il percorso dalla pronuncia alla pubblicazione era durato 238 giorni. Poiché la sentenza diventa generalmente vincolante soltanto dalla pubblicazione e ha efficacia solo per il futuro, in quei 283 giorni i giudici che trattavano cause identiche non erano tenuti a nulla, e quel tempo non si recupera più.

Ciò che rende il confronto scomodo è che nessuna norma impone un termine. Abbiamo letto sia l’art. 11 comma (3) della legge n. 47/1992, ripubblicata, sia l’art. 147 comma (4) della Costituzione: entrambi dicono che le sentenze si pubblicano nella Gazzetta Ufficiale della Romania e che diventano generalmente vincolanti dalla pubblicazione, ma nessuno dei due dice entro quando debbano essere pubblicate. Il contrasto con il resto del fascicolo è difficile da non vedere. Le casse delle pensioni avevano 24 mesi per il primo ricalcolo, calcolati dal 1° gennaio 2016, quindi fino alla fine del 2017, e 12 mesi per il secondo, dal 1° ottobre 2018. Lo Stato ha fissato loro dei termini nella legge. All’istituzione che giudica il loro ritardo nessuno ne ha fissato alcuno.

La seconda cosa che non si vede leggendo l’atto da cima a fondo esce dalla sovrapposizione di due date della legge. Il termine del primo ricalcolo si è concluso alla fine del 2017, e il secondo turno doveva iniziare il 1° ottobre 2018, cioè 274 giorni più tardi. Su questa finestra si appoggia tutto il ragionamento: al 1° ottobre 2018 il primo turno «se putea considera finalizată», cioè si poteva considerare concluso, quindi la condizione dell’articolo aveva senso. La Corte ammette nello stesso paragrafo che, per motivi obiettivi, alcune casse delle pensioni non avevano adempiuto al proprio obbligo. Di conseguenza la norma sopravvive per il modo in cui viene letta, non per ciò che c’è scritto. Il testo chiede che le disposizioni dell’art. 1691 siano state applicate, al tempo passato, e la Corte lo trasforma in «dovevano essere applicate». Un pensionato che apre la legge e legge soltanto l’articolo riceve la risposta opposta a quella corretta.

Aggiungo una cifra che mette tutto in proporzione. La Corte d’appello di Galați ha rimesso la questione alla Corte costituzionale con ordinanza del 22 aprile 2021, e la risposta è diventata vincolante il 18 settembre 2026, cioè 1.975 giorni più tardi, cinque anni e quattro mesi. In questo intervallo la legge è stata abrogata, il 1° settembre 2024, e alla data della pubblicazione della sentenza la norma era uscita dal vigore da 747 giorni. I diritti di cui si discute spettano, secondo il comma (4) dell’articolo, dal 1° ottobre 2018, cioè da 2.909 giorni al momento della pubblicazione. Un’interpretazione vincolante che arriva al destinatario con quasi otto anni di ritardo rispetto alla data dalla quale produce effetti non è più un chiarimento, è una riparazione parziale.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un termine legale per la pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale. Trasformerebbe i 283 giorni di questo caso in una violazione misurabile, invece di una semplice osservazione, e accorcerebbe il periodo in cui i giudici trattano lo stesso problema senza il riferimento vincolante.
  • L’interpretazione vincolante dovrebbe entrare nel dispositivo, non soltanto nella motivazione. Quando una sentenza di rigetto salva la norma attraverso una lettura determinata, la formula «è costituzionale nella misura in cui» mostra subito che cosa è stato deciso, senza che il lettore debba percorrere trenta paragrafi per scoprire ciò che lo riguarda.
  • La Cassa nazionale delle pensioni pubbliche dovrebbe riprendere d’ufficio i fascicoli saltati nel primo turno. Se l’obbligo era d’ufficio, e il ritardo non può essere imputato al pensionato, la conseguenza naturale è una ripresa amministrativa, non un processo per ogni singola persona.
  • Il numero delle pensioni rimaste non ricalcolate dovrebbe essere pubblico. Tutto il ragionamento si appoggia sul presupposto che il primo turno si fosse concluso al 1° ottobre 2018. Né la sentenza né altri dicono quanti fascicoli fossero rimasti, quindi il presupposto non si può verificare.
  • Ogni sentenza invocata dovrebbe venire con il riferimento di pubblicazione. In questo testo quattro sentenze compaiono soltanto con il numero e la data, mentre altre hanno il numero della Gazzetta Ufficiale della Romania, e chi vuole verificare il ragionamento perde tempo a cercare quello che avrebbe dovuto essere scritto una volta.
  • La legge n. 360/2023 dovrebbe dire espressamente che cosa succede ai diritti nati dall’art. 1691 e dall’art. 1692. La legge nuova non riprende e non sostituisce nulla, così un pensionato che legge soltanto la legge in vigore non ha modo di scoprire che la regola lo riguarda ancora.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 792 del 18 settembre 2026, pagine 7-9 16 pagine PDF, 151 KB l'atto inizia a pagina 7

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.