In breve

  • La Corte costituzionale ha rigettato in quanto infondata l’eccezione e ha constatato che l’art. 170 commi (2)-(4) della legge n. 263/2010, l’articolo che introduce l’indice di correzione alla prima pensione, è costituzionale. Quindi né il valore diverso dell’indice da un anno all’altro né il fatto che esso non venga aggiornato per le pensioni già in pagamento sono discriminazioni.
  • L’indice non è salito senza interruzioni, come sosteneva l’autore dell’eccezione. Era 1,17 per chi è andato in pensione nel 2012 ed è sceso a 1,06 dal 23 gennaio 2013, poi è risalito gradualmente fino a 1,41 nel 2020. Chi è andato in pensione nel 2012 ha un indice migliore di tutti coloro che sono andati in pensione dal 23 gennaio 2013 alla fine del 2018.
  • La posta in gioco del fascicolo, in cifre: con un punteggio medio annuo di un punto e con il valore del punto di pensione del 2021, la differenza tra l’indice 1,17 e l’indice 1,41 è di 346 lei al mese, per tutta la durata del pagamento della pensione.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 733 del 9 dicembre 2025 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 170 commi (2)-(4) della legge n. 263/2010 sul sistema unitario di pensioni pubbliche
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 770 del 10 settembre 2026
Pronunciata: 9 dicembre 2025, all’unanimità
Definitiva e generalmente vincolante: 10 settembre 2026, data della pubblicazione

La Corte costituzionale ha rigettato la domanda di un pensionato che sosteneva di essere danneggiato per il solo fatto di essere andato in pensione in un anno in cui l’indice di correzione era più basso di quello degli anni successivi. Con la sentenza n. 733 del 9 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 770 del 10 settembre 2026, la Corte ha constatato che l’art. 170 commi (2)-(4) della legge n. 263/2010 è costituzionale rispetto alle censure formulate. Lo stesso giorno, nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 768, è uscita anche la sentenza n. 728/2025, resa nella stessa camera di consiglio, sul comma (3) dello stesso articolo. La differenza tra le due sta nella domanda, non nel testo: là si discuteva a quale delle due pensioni della stessa persona si agganci l’indice, qui si discute se l’indice possa differire da un anno all’altro tra persone diverse e se debba essere aggiornato per chi è già in pagamento. Entrambe si sono chiuse con il rigetto dell’eccezione.

L’indice di correzione è il numero per cui si moltiplica il punteggio medio annuo quando a una persona viene liquidata la pensione per la prima volta. È stato concepito come rimedio per un evento unico, l’inasprimento dei requisiti di pensionamento dal 1° gennaio 2011, e per questo si concede una sola volta. Ciò che non si vede dal testo della legge è che il suo valore non è mai stato lo stesso, e su questa differenza si è svolto il fascicolo di oggi.

L’autore dell’eccezione, Aurel Barz, è andato in pensione nel 2012, con un indice di 1,17. Ha chiesto il ricalcolo della pensione al Tribunale di Arad, osservando che, a parità esatta di punteggio medio annuo, un pensionamento nel 2021 gli avrebbe portato l’indice 1,41. Il rapporto tra i due valori è 1,2051, cioè un punteggio superiore del 20,5%. Calcolato con il valore del punto di pensione che l’autore usa nel proprio esempio, 1.442 lei, un punteggio di un punto dà 1.687 lei con il suo indice e 2.033 lei con l’indice del 2021. La differenza è di 346 lei ogni mese, per tutto il resto della vita. Il Tribunale di Arad ha rimesso la questione alla Corte con ordinanza dell’11 maggio 2021, nel fascicolo n. 938/108/2021.

La sua censura aveva tre livelli, uno per ciascun comma impugnato. Il comma (2) prevede che, dal 2013, la retribuzione media lorda che entra nella formula sia quella definitiva, comunicata dall’Istituto nazionale di statistica per l’anno precedente, e l’autore sosteneva che proprio qui nascesse «una discriminazione da un anno all’altro». Il comma (3) prevede che l’indice si applichi una sola volta, al momento della liquidazione iniziale della pensione, e l’autore chiedeva che esso fosse o costante nel tempo, o aggiornato per tutti i pensionati in pagamento. Il comma (31), aggiunto dalla legge n. 160/2017, prevede che, se l’indice appena calcolato è inferiore a quello precedente, si mantenga quello precedente; l’autore lo leggeva come la prova che il legislatore stesso avesse riconosciuto il rischio di discriminazione, ma lo avesse risolto solo a favore dei nuovi pensionati. Il comma (4), secondo cui il punteggio risultante dall’applicazione dell’indice è quello usato per il calcolo della pensione, a suo avviso consacrerebbe il risultato.

La Corte ha risposto su due linee, entrambe riprese dalla propria giurisprudenza. La prima: l’indice di correzione è per eccellenza una misura di carattere sociale, e per le misure sociali lo Stato ha un ampio margine di apprezzamento, più ampio che in altri settori del controllo di costituzionalità. Lo ha affermato nella sentenza n. 291 del 28 maggio 2024, paragrafo 13, e nella sentenza n. 670 del 19 ottobre 2021, paragrafo 33. Ha aggiunto un argomento di competenza: se censurasse l’importo concreto dell’indice, la Corte invaderebbe il ruolo del Parlamento, previsto dall’art. 61 comma (1) della Costituzione. Il secondo argomento, tratto dalla sentenza n. 546 del 29 ottobre 2024, paragrafo 17: l’indice è unico proprio perché l’evento che lo ha generato è stato unico, a differenza della perequazione, che si ripete perché l’inflazione si ripete. Di conseguenza il comma (31) non è, come sosteneva l’autore, un rimedio a metà di una discriminazione, ma solo un raccordo tra i commi (1) e (2), pensato per agevolare il lavoro di calcolo dell’amministrazione.

Gli effetti che produce

La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dalla data della pubblicazione, il 10 settembre 2026, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione. Da questo giorno il motivo di incostituzionalità non può più essere invocato con successo in alcun fascicolo, e un giudice non può più rimettere alla Corte la stessa domanda.

Perdono, concretamente, due categorie di domande. La prima: chi sostiene che l’indice dovrebbe essere lo stesso per tutti coloro che sono andati in pensione sotto la legge n. 263/2010, indipendentemente dall’anno. La seconda: chi chiede che l’indice fissato alla prima pensione venga poi aggiornato al valore di un anno migliore. Entrambe sono rigettate nel merito, non in rito, quindi non possono essere riformulate.

Resta intatto ciò che è stato già ottenuto su un altro fondamento. I due accoglimenti precedenti sullo stesso articolo, la sentenza n. 702 del 31 ottobre 2019 e la sentenza n. 670 del 19 ottobre 2021, riguardano le persone che avevano ottenuto la prima pensione sotto la legge vecchia, la legge n. 19/2000, e i loro effetti continuano ad applicarsi. Su un altro fondamento resta aperta anche la controversia di fatto: se a una persona è stato applicato l’indice di un anno diverso da quello in cui le è stata liquidata la prima pensione ai sensi della legge n. 263/2010, si tratta di un caso di erronea applicazione della legge, non di incostituzionalità, e viene giudicato nel merito. La regola con cui si stabilisce la data è stata confermata dalla Corte costituzionale anche nel febbraio 2026, con la sentenza n. 124/2026.

Il gruppo di persone interessate dalla sentenza è chiuso e non cresce più. L’indice di correzione è esistito soltanto per le pensioni liquidate sotto la legge n. 263/2010, cioè tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2024. La legge n. 263/2010 è stata abrogata dall’art. 168 comma (1) lettera a) della legge n. 360/2023, entrata in vigore il 1° settembre 2024 ai sensi dell’art. 167, e la nuova legge non ha più un indice di correzione. La Corte ha comunque potuto giudicare un testo abrogato, richiamando la sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, perché il testo continua a produrre effetti nelle cause avviate prima.

Anche un testo uscito di vigore da tempo decide pensioni di oggi: l’art. 30 comma (3) della legge quadro n. 330/2009 è caduto 5.745 giorni fa, ma il reinquadramento fatto su quel testo resta la base del ricalcolo.

L’effetto meno visibile è che, per chi ha una causa pendente, il guadagno si scioglie da sé. L’art. 144 comma (1) della legge n. 360/2023 ricalcola tutte le pensioni vecchie moltiplicando il numero totale di punti per il valore del punto di riferimento, quindi senza alcuna traccia dell’indice di correzione. Il comma (6) dello stesso articolo prevede che, se il ricalcolo dà un importo inferiore, si continui a pagare l’importo precedente, ma soltanto fino alla data in cui quello ricalcolato lo supera, per effetto dell’aumento del valore del punto di riferimento. Un punteggio aumentato in giudizio per il passato alza la somma mantenuta e rinvia l’incontro, ma non lo impedisce. Dopo di esso, l’indice di correzione non influisce più su nulla.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nella lettera della legge non cambia nulla, e la legge in discussione non è nemmeno più in vigore. La Corte non ha annullato alcuna parola e non ha aggiunto alcuna interpretazione vincolante, come aveva fatto nel 2019 e nel 2021. Ciò che cambia è lo statuto della domanda: fino al 10 settembre 2026 esisteva una risposta per il caso particolare di chi ha due pensioni successive, ma non una risposta pubblica e motivata per la domanda generale, se l’indice possa essere diverso in ogni anno e se debba essere aggiornato. Da questa data esiste.

Cambia anche l’ampiezza di ciò che è stato rigettato. La sentenza n. 728/2025 chiudeva una porta stretta, il caso della persona che passa dalla pensione anticipata parziale alla pensione di vecchiaia. La sentenza di cui si parla qui chiude una porta larga: la tesi sostenuta dall’autore, se fosse stata accolta, avrebbe richiesto il ricalcolo di tutte le pensioni liquidate tra il 2011 e il 2024 all’indice massimo raggiunto, 1,41, perché questo è esattamente il significato di «aggiornato per tutti i pensionati in pagamento». È una conseguenza che la sentenza non quantifica in nessun punto, sebbene essa spieghi perché la Corte parli del margine di apprezzamento dello Stato e del ruolo del Parlamento.

Infine, è cambiato lo stesso meccanismo che produceva la differenza. La legge n. 360/2023 ha rinunciato all’indice di correzione e ai periodi contributivi completi differenziati per generazione, cioè alle due cause per cui due persone con gli stessi punti arrivavano a pensioni diverse. La regola di ricalcolo del periodo contributivo applicata alle pensioni vecchie è stata a sua volta confermata dalla Corte nella sentenza n. 126/2026. La differenza non è però scomparsa insieme allo strumento: sopravvive negli importi mantenuti in pagamento dopo il ricalcolo del 2024, fino a quando il valore del punto di riferimento li raggiungerà.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Si chiude una tesi con un effetto enorme sul bilancio: se l’indice dovesse essere aggiornato, tutte le pensioni liquidate tra il 2011 e il 2024 salirebbero all’indice massimo raggiunto, 1,41.
  • La Corte dice con chiarezza dove si fermano le proprie attribuzioni: l’importo concreto dell’indice è una scelta di politica sociale del Parlamento, non una questione di costituzionalità. I giudici di merito si liberano così di una domanda che non potevano risolvere da soli.
  • La distinzione tra indice di correzione e perequazione è spiegata nella motivazione, e dalla confusione tra i due nascevano molte domande: la perequazione si ripete perché l’inflazione si ripete, l’indice no, perché l’evento che lo ha prodotto è stato unico.
  • La decisione è stata assunta all’unanimità e si appoggia su due pronunce recenti, la n. 291/2024 e la n. 546/2024, quindi non lascia dietro di sé un’opinione dissenziente su cui altre cause possano appoggiarsi.
  • La controversia che ha reali probabilità resta aperta e diventa più facile da individuare: non l’impugnazione della legge, ma la verifica che l’indice applicato sia davvero quello dell’anno del primo pensionamento.

Che cosa resta un problema

  • La risposta è arrivata dopo 1.673 giorni dalla rimessione alla Corte e dopo 1.948 giorni fino alla pubblicazione, cioè cinque anni e quattro mesi per un fascicolo di ricalcolo della pensione aperto nel 2021.
  • La motivazione ha 23 paragrafi, dei quali tre contengono il ragionamento proprio della Corte, e nessuno si occupa del comma (4), sebbene il comma (4) sia dichiarato costituzionale nel dispositivo.
  • La Corte non mostra da dove venga effettivamente la variazione censurata. I valori annuali dell’indice non sono stati calcolati con la formula dei commi (1) e (2), ma fissati direttamente, anno per anno, dalle leggi di bilancio delle assicurazioni sociali dello Stato.
  • La premessa dell’autore, secondo cui i pensionati più anziani ricevono sempre meno, è falsa e si poteva confutare con una sola cifra, ma né la Corte né il Pubblico Ministero la usano: l’indice è sceso una volta, da 1,17 a 1,06.
  • Il testo in discussione non si può leggere da solo. Il comma (3) ha cessato in parte i propri effetti giuridici per effetto di due pronunce di accoglimento che il legislatore non ha messo in accordo con la Costituzione nel termine di 45 giorni, quindi il suo senso va assemblato partendo dalla giurisprudenza.
  • Per chi ha ancora una causa pendente, il valore pratico di un’eventuale vittoria diminuisce ogni anno, per effetto del meccanismo dell’art. 144 comma (6) della legge n. 360/2023, e nessuno comunica al pensionato quanto valga ancora e fino a quando.

Consigli pratici

  1. Cercate nel provvedimento di pensionamento la riga con l’indice di correzione e l’anno per cui è stato applicato. I valori ufficiali, secondo la tabella pubblicata dalla Cassa nazionale delle pensioni pubbliche, sono 1,12 per il 2011, 1,17 per il 2012 e per i primi 22 giorni del 2013, 1,06 dal 23 gennaio 2013, 1,07 per il 2014 e il 2015, 1,09 per il 2016, 1,14 per il 2017, 1,15 per il 2018, 1,20 per il 2019 e 1,41 dal 2020 al 31 agosto 2024.
  2. Distinguete tra due domande che sembrano identiche e finiscono in modo diverso. Se chiedete l’indice di un anno migliore del vostro, la sentenza di oggi chiude la discussione. Se sostenete che vi è stato applicato un indice che non corrisponde all’anno del primo pensionamento ai sensi della legge n. 263/2010, avete una controversia sull’applicazione della legge, e quella si giudica nel merito.
  3. Chi è andato in pensione nel 2011 o nel 2012 farebbe bene a verificare di aver ricevuto l’indice. I valori di quei due anni, 1,12 e 1,17, sono stati fissati soltanto dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 113 del 18 dicembre 2013, quindi con un ricalcolo effettuato quasi due anni dopo il pensionamento.
  4. Prima di avviare una causa, chiedete alla cassa pensioni l’importo risultante dal ricalcolo del 1° settembre 2024 accanto all’importo effettivamente in pagamento. Se quello ricalcolato è già più alto, l’indice di correzione non influisce più sulla somma percepita, e la causa non ha più un oggetto pratico.
  5. Non confondete l’indice di correzione con la perequazione annuale. La perequazione protegge la pensione dall’inflazione e si ripete, l’indice si concede una sola volta e poi non si tocca più. Una domanda che li mescola viene rigettata senza che si arrivi al merito.
  6. La motivazione integrale, con tutti i suoi 23 paragrafi, si trova nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 770 del 10 settembre 2026, pagine da 6 a 8, ed è riprodotta più sotto, nella sezione con il testo originale dell’atto.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso esattamente la Corte costituzionale?
Ha rigettato l’eccezione, in quanto infondata, e ha constatato che l’art. 170 commi (2)-(4) della legge n. 263/2010 è costituzionale rispetto alle censure formulate. La conseguenza è che né i valori diversi dell’indice da un anno all’altro né la mancanza di un aggiornamento per le pensioni in pagamento violano l’uguaglianza dei diritti dell’art. 16 comma (1) della Costituzione.
Perché due pensionati con gli stessi punti hanno pensioni diverse?
Perché al punteggio medio annuo si applica l’indice di correzione dell’anno in cui è stata liquidata la prima pensione, e quell’indice è stato fissato separatamente per ciascun anno. Con un punteggio di un punto e con il valore del punto di pensione del 2021, un indice di 1,15 dava 1.658 lei, mentre uno di 1,41 dava 2.033 lei. La Corte afferma che questa è una scelta di politica sociale dello Stato, non una discriminazione.
Posso chiedere che il mio indice sia aggiornato al valore di oggi?
No. È esattamente la domanda rigettata dalla sentenza n. 733/2025. La legge prevede che l’indice si applichi una sola volta, al momento della liquidazione iniziale della pensione, e la Corte ha stabilito che la regola è costituzionale, proprio perché l’indice ripara un evento unico e non uno che si ripete, come fa l’inflazione.
Sono andato in pensione nel 2012 e un vicino andato in pensione nel 2013 prende meno. Com’è possibile?
Perché l’indice non è salito senza interruzioni. È stato 1,17 per chi ha maturato il diritto nel 2012 ed è sceso a 1,06 dal 23 gennaio 2013, una riduzione del 9,4%. Con un punteggio di un punto, la differenza a favore di chi è andato in pensione nel 2012 è di circa 159 lei al mese. Un pensionato del 2012 ha un indice più alto di tutti coloro ai quali la pensione è stata liquidata dal 23 gennaio 2013 alla fine del 2018.
Chi ha stabilito il valore dell’indice in ciascun anno?
Non la formula della legge, ma altri atti. I valori per il 2011 e il 2012 sono arrivati con l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 113/2013, quello per il 2013 con l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 1/2013, e quelli dal 2014 al 2020 con la legge di bilancio delle assicurazioni sociali dello Stato di ciascun anno o, nel 2019, con un’ordinanza d’urgenza. Dal 2021 al 2024 il valore è rimasto 1,41 in forza del comma (31), la regola che vieta la riduzione.
La legge n. 263/2010 è abrogata. Che importanza ha la sentenza?
Conta per le pensioni liquidate fino al 31 agosto 2024 e per le cause pendenti, e la Corte può giudicare un testo abrogato proprio perché esso continua a produrre effetti. Non conta per chi va in pensione adesso: la legge n. 360/2023 non ha più un indice di correzione e calcola la pensione moltiplicando il numero totale di punti per il valore del punto di riferimento.
Vale la pena avviare una causa se ho l’indice di un anno sfavorevole?
Su questo motivo no, perché la sentenza lo chiude. Inoltre, anche una vittoria ottenuta su un altro fondamento perde valore nel tempo: dopo il ricalcolo del 2024, l’art. 144 comma (6) della legge n. 360/2023 paga l’importo vecchio, più alto, soltanto fino alla data in cui l’importo ricalcolato lo supera, per effetto dell’aumento del valore del punto di riferimento.
Ho già perso una causa su questo motivo. Si può riaprire?
Non in base a questa sentenza. Le pronunce con cui la Corte rigetta un’eccezione non creano un motivo di revocazione, poiché non constatano nulla di incostituzionale. Un motivo di revocazione nasce solo da una pronuncia di accoglimento, e i due accoglimenti su questo articolo riguardano le persone provenienti dalla legge n. 19/2000.
Che rapporto ha con la sentenza n. 728/2025, pubblicata lo stesso giorno?
Sono state rese nella stessa camera di consiglio, il 9 dicembre 2025, e riguardano lo stesso articolo, ma hanno oggetto diverso. Quella risponde alla domanda a quale delle due pensioni successive della stessa persona si agganci l’indice. Questa risponde alla domanda se l’indice possa differire tra persone andate in pensione in anni diversi e se debba essere aggiornato. Ciascuna si legge nella propria motivazione.
Da quale data si applica la sentenza?
Dal 10 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione, le pronunce della Corte costituzionale sono generalmente vincolanti dalla pubblicazione e hanno efficacia solo per il futuro. Il fatto che la decisione sia stata assunta il 9 dicembre 2025 non cambia questa data.

Analisi della redazione

La soluzione è corretta ed era l’unica possibile, ma la motivazione manca l’argomento che avrebbe chiuso la discussione senza alcun richiamo al margine di apprezzamento dello Stato. L’autore dell’eccezione ha costruito tutto su una premessa di fatto: che l’indice salga sempre, quindi che i pensionati più anziani restino sempre dietro i più giovani. La premessa è falsa, e la prova è proprio il suo caso. Lui ha l’indice 1,17, il valore del 2012, mentre chi è andato in pensione un anno più tardi ha ricevuto 1,06, il 9,4% in meno. Con un punteggio di un punto e con il valore del punto di pensione del 2021, questo significa 1.687 lei per lui e 1.529 lei per il vicino andato in pensione nel 2013, cioè 159 lei al mese a suo favore. Il suo indice è più alto di quello di tutti coloro che sono andati in pensione dal 23 gennaio 2013 al 31 dicembre 2018, cioè di sei generazioni successive di pensionati. La Corte risponde però solo in linea di principio, e il Pubblico Ministero, che avrebbe avuto a disposizione la tabella ufficiale dei valori, fa lo stesso.

La seconda osservazione riguarda proprio l’articolo impugnato, e richiede di aprire due fonti esterne alla sentenza. L’autore afferma che la discriminazione «da un anno all’altro» nasce dal comma (2), la riga che fissa quale retribuzione media lorda entri nella formula. Ora, le note pubblicate sul portale legislativo mostrano che i valori annuali dell’indice non sono usciti dalla formula. La cifra per il 2014 è stata fissata dall’art. 19 della legge n. 340/2013, quella per il 2015 dall’art. 19 della legge n. 187/2014, quella per il 2016 dall’art. 18 della legge n. 340/2015, quella per il 2017 dalla legge n. 7/2017 e poi dall’art. II della legge n. 160/2017, quella per il 2018 dall’art. 17 della legge n. 3/2018, quella per il 2019 dall’art. 33 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 114/2018 e quella per il 2020 dall’art. 17 della legge n. 6/2020. Sono tutte leggi di bilancio o ordinanze d’urgenza con effetto di bilancio, adottate a dicembre o a gennaio, una per anno. L’autore ha dunque impugnato il testo che descrive il meccanismo, non il testo che ha prodotto la cifra, e la Corte ha giudicato esattamente ciò che le è stato chiesto. Qui si vede perché cinque anni di causa possono non cambiare nulla: la domanda era rivolta a un altro articolo.

La terza cosa che non si vede leggendo la sentenza è quanto pesi il comma (31), il comma che l’autore accusa di aver consolidato la discriminazione. La Corte lo descrive come un semplice raccordo tra i commi (1) e (2), pensato per agevolare la procedura di calcolo dell’amministrazione. La tabella dei valori pubblicata dalla Cassa nazionale delle pensioni pubbliche dice altro: per il 2021, il 2022, il 2023 e il 2024, il fondamento del valore 1,41 è proprio questo comma, con l’annotazione che l’indice è stato mantenuto in base a esso. Quattro delle quindici righe della tabella ufficiale dei valori non hanno altro supporto giuridico. La regola che vieta la riduzione non ha agevolato un calcolo, lo ha sostituito, e il risultato è stato il mantenimento del valore più alto mai raggiunto, per quattro generazioni di pensionati, proprio quelle con cui l’autore si confronta. L’ironia del fascicolo è che il comma accusato di aver consolidato la discriminazione è il solo che lo avrebbe protetto se fosse andato in pensione più tardi.

Resta l’asimmetria dei tempi, che si legge in verticale. L’autore è andato in pensione nel 2012, ma ha appreso con quale indice gli fosse stata calcolata la pensione solo con l’ordinanza del 18 dicembre 2013, cioè quasi due anni dopo il fatto: l’amministrazione si è concessa da sé questo respiro. Lui ha ricevuto la risposta alla propria domanda dopo 1.673 giorni fino alla decisione e dopo 1.948 giorni fino alla pubblicazione, cioè dopo cinque anni e quattro mesi. E la sentenza, assunta il 9 dicembre 2025, è rimasta 275 giorni prima di vincolare qualcuno. Nulla di tutto questo cambia la soluzione, ma spiega perché fascicoli identici hanno continuato ad aprirsi in tutto quell’intervallo, su un testo che era già uscito di vigore il 1° settembre 2024.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Che il valore di una grandezza che entra nel calcolo della pensione sia fissato dalla legge che la disciplina, non dalla legge di bilancio delle assicurazioni sociali. Nel 2017 si è visto perché conta: la legge n. 7/2017 abbassava l’indice da 1,14 a 1,05 dal 1° luglio, e la legge n. 160/2017 ha dovuto derogarvi per mantenerlo. Effetto: chi va in pensione in gennaio sa con quale cifra gli sarà calcolata la pensione per tutto l’anno, e il valore non può più cambiare a metà.
  • Che nessun valore usato per la liquidazione di una pensione sia più fissato retroattivamente. Gli indici per il 2011 e il 2012 sono stati stabiliti nel dicembre 2013, quindi dopo che le persone avevano già ricevuto i provvedimenti di pensionamento. Effetto: il pensionato può verificare da sé il calcolo del primo provvedimento, e la cassa pensioni non deve rifare, due anni più tardi, i provvedimenti di un’intera ondata di pensionamenti.
  • Che l’art. 144 comma (6) della legge n. 360/2023 preveda la comunicazione, nel provvedimento di ricalcolo, di entrambi gli importi e della data stimata in cui quello ricalcolato supera quello mantenuto. Effetto: il pensionato vede nero su bianco quanto valga ancora un’eventuale vittoria in giudizio per il passato e fino a quando, quindi può decidere con cognizione di causa se la causa convenga.
  • Che la motivazione di una pronuncia di rigetto indichi quale disposizione abbia effettivamente prodotto l’effetto censurato, quando la censura manca il testo. Qui la variazione è venuta dalle leggi di bilancio annuali, non dal comma (2). Effetto: il lettore della pronuncia scopre contro quale testo la domanda si sarebbe dovuta porre, e i fascicoli ripetitivi sul testo sbagliato si fermano.
  • Che una clausola del tipo del comma (31) sia scritta nella legge come soglia minima, non come regola di calcolo. Effetto: il suo effetto reale, il mantenimento del valore più alto raggiunto, si vede dal testo della legge, e l’amministrazione non ha più bisogno di una nota esplicativa in una tabella online per mostrare da dove venga la cifra pagata.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 770 del 10 settembre 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 6

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.