In breve
- 800 lei all’anno, soltanto su carta elettronica, soltanto per le retribuzioni nette fino a 6.000 lei. Il regolamento approvato con il Decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca n. 5.651/2026 stabilisce come si erogano i voucher vacanza nelle scuole, nei licei, negli ispettorati e nelle università statali sottoposti al ministero o da esso coordinati, per l’anno 2026. Il tetto si verifica in riferimento alla retribuzione netta della funzione di base del mese in cui i voucher vengono erogati, non alla media dell’anno.
- Chi vuole i voucher presenta una dichiarazione entro 30 giorni dalla pubblicazione, quindi fino al 24 ottobre 2026. Il termine cade di sabato, quindi in pratica l’ultimo giorno utile è lunedì 26 ottobre 2026. La dichiarazione si presenta all’ente datore di lavoro, sul modello dell’allegato al regolamento.
- Gli ispettorati e le università devono comunicare al ministero gli importi necessari entro il 15 ottobre 2026. Con nove giorni, dunque, di anticipo rispetto alla scadenza del termine entro il quale i dipendenti possono chiedere i voucher. La somma si paga dopo l’apertura dei crediti di bilancio, e il voucher è valido un anno dal caricamento della carta.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 811 del 24 settembre 2026, pagine 14-16
Entrata in vigore: 24 settembre 2026, data della pubblicazione
Il personale dell’istruzione statale ha, dal 24 settembre 2026, le regole con cui riceve i voucher vacanza per quest’anno: 800 lei, una sola volta, soltanto su supporto elettronico e soltanto se la retribuzione netta della funzione di base non supera i 6.000 lei. Il Decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca n. 5.651/2026 è l’ultimo pezzo di una catena iniziata nel 2025, quando il Parlamento ha fissato l’importo con una legge, e arriva dopo un anno in cui i diritti economici del personale dell’istruzione sono stati in discussione più volte.
Il regolamento ha 12 articoli, divisi in quattro capitoli, e un allegato con il modello della dichiarazione sotto la propria responsabilità con cui il dipendente chiede i voucher. La somma è di 800 lei per dipendente all’anno e si eroga in proporzione al periodo lavorato, entro i limiti del bilancio. Per i contratti a tempo parziale, il valore scende in proporzione alla durata dell’orario di lavoro, rapportata agli 800 lei stabiliti per l’orario normale. Chi lavora su più di una cattedra o su più posti riceve comunque 800 lei, non di più.
Beneficiano dei voucher le persone che svolgono effettivamente attività nell’ente al momento dell’erogazione, inquadrate su posti approvati dall’organigramma. Il regolamento estende il diritto anche al personale che si trova nelle situazioni dell’art. 145 comma (4) del Codice del lavoro, ossia i periodi di incapacità temporanea al lavoro, il congedo di maternità, il congedo per rischio materno e il congedo per l’assistenza al figlio malato, che si considerano periodi di attività prestata.
Il decreto è stato firmato il 17 settembre 2026 da Mihai Dimian, ministro dell’Istruzione e della Ricerca, e pubblicato sette giorni più tardi.
Gli effetti che produce
- Termine di 30 giorni per la dichiarazione. Il dipendente che vuole i voucher presenta una domanda scritta all’ente datore di lavoro, sul modello dell’allegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del regolamento. I 30 giorni si compiono il 24 ottobre 2026, un sabato, quindi in pratica il 26 ottobre. Senza la dichiarazione presentata, il diritto non si attiva.
- Si verifica un solo mese di retribuzione. Il regolamento dice che i voucher si erogano al personale le cui retribuzioni nette sono fino a 6.000 lei compresi, in riferimento alla retribuzione netta spettante alla funzione di base nel mese dell’erogazione. Non conta quanto il dipendente ha incassato nel resto dell’anno.
- Paga un solo datore di lavoro. In caso di cumulo o di pagamento a ora, i voucher li eroga il datore di lavoro presso cui il dipendente ha la funzione di base, e il dipendente ha l’obbligo di dichiarare per iscritto quale sia quel datore di lavoro. Con più datori di lavoro successivi nel corso dell’anno, paga quello del momento dell’erogazione, tenendo conto anche dell’attività precedente.
- Il trasferimento richiede un’attestazione. Il personale trasferito o distaccato riceve i voucher soltanto se presenta un’attestazione di non averli ricevuti dal datore di lavoro precedente. Se l’attestazione non si può ottenere, si presenta una dichiarazione sotto la propria responsabilità.
- Il denaro circola fino al 15 ottobre. Gli ispettorati scolastici, le università e le altre istituzioni trasmettono al ministero gli importi necessari entro questa data, e il ministero chiede al Ministero delle Finanze l’apertura dei crediti. L’acquisto dei voucher inizia soltanto quando i crediti compaiono nel bilancio dell’ente.
- La restituzione ha un termine di 60 giorni. Se il dipendente ha usato voucher non spettanti e poi si presenta una causa di restituzione, ha 60 giorni dal suo verificarsi per restituire il controvalore. Il supporto elettronico si consegna al datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro o alla scadenza della validità.
- La tassazione passa per EduSAL, l’applicativo con cui si calcolano gli stipendi nell’istruzione. Nell’istruzione preuniversitaria, gli ordinatori di spesa inseriscono il valore nominale nell’applicativo locale, nella busta paga del mese in cui i voucher sono stati erogati, e calcolano il contributo di assicurazione sanitaria e l’imposta relativa. Con un valore nominale di 800 lei, il contributo sanitario del 10% è di 80 lei, mentre l’imposta del 10% applicata alla differenza di 720 lei è di 72 lei, quindi la retribuzione netta del mese scende di circa 152 lei e il guadagno reale è di circa 648 lei.
Che cosa cambia rispetto a prima
L’importo e il tetto non sono una decisione del ministero. Vengono dall’art. 1 comma (2) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 8/2009, nella formulazione data dall’art. XLIV della legge n. 141/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 699 del 25 luglio 2025 e applicabile dal 1° gennaio 2026: le istituzioni pubbliche erogano annualmente voucher vacanza di 800 lei, nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, al personale le cui retribuzioni di base mensili nette sono fino a 6.000 lei. Il regolamento aggiunge una parola in favore del dipendente, «inclusiv», cioè compresi, quindi una retribuzione netta di esattamente 6.000 lei rientra nel tetto.
Il modo di verificare il tetto viene da un altro punto: il comma (26) dello stesso articolo, introdotto dall’art. III dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 10/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 160 del 27 febbraio 2024, prevede che per il personale del sistema di istruzione il riferimento sia la retribuzione netta spettante alla funzione di base nel mese dell’erogazione. Il regolamento riprende la formula esattamente.
Ciò che porta il regolamento in proprio è la meccanica: l’obbligo della dichiarazione entro 30 giorni, la regola del datore di lavoro unico che paga, l’attestazione in caso di trasferimento, il calendario di comunicazione degli importi, la registrazione attraverso EduSAL, il codice di bilancio 10.02.06 «Vouchere de vacanță» del titolo «Cheltuieli de personal», cioè spese di personale, all’articolo «Cheltuieli salariale în natură», cioè spese salariali in natura, nonché la regola secondo cui nella stima del valore del contratto di appalto si conteggiano soltanto il costo di emissione e di trasporto dei supporti elettronici, senza il valore nominale dei voucher. Le somme non utilizzate entro la scadenza della validità tornano dall’unità emittente al datore di lavoro e si versano al bilancio dello Stato, al titolo 85 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent», cioè pagamenti effettuati negli anni precedenti e recuperati nell’anno in corso.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Le regole sono scritte e pubblicate, quindi un insegnante può verificare da sé se rientra nel tetto e che cosa deve presentare.
- Il tetto comprende espressamente la retribuzione netta di 6.000 lei, una formulazione più favorevole di quella dell’ordinanza.
- Il diritto si conserva nei periodi di malattia, di maternità, di rischio materno e di assistenza al figlio malato.
- Il personale con più cattedre non perde il diritto, e la regola del datore di lavoro unico impedisce il pagamento doppio.
- Nella stima dell’appalto non si include il valore nominale dei voucher, il che tiene la procedura sotto le soglie alte e accorcia i termini.
- Il voucher è valido un anno dal caricamento della carta, non fino alla fine dell’anno civile.
Che cosa resta un problema
- Il regolamento compare il 24 settembre 2026, cioè dopo che erano passati 267 dei 365 giorni dell’anno per il quale i voucher si erogano.
- Il termine per comunicare gli importi, il 15 ottobre 2026, cade prima del termine per presentare le dichiarazioni, il 24 ottobre 2026.
- La verifica del tetto si fa nel mese dell’erogazione, quindi un aumento che arriva proprio in quel mese può far perdere il diritto a un dipendente per tutto l’anno.
- Non esiste un termine entro il quale il datore di lavoro deve caricare il supporto elettronico, soltanto l’obbligo di informare il beneficiario sulla data del caricamento.
- Il valore nominale di 800 lei è tassato e soggetto al contributo sanitario, quindi il guadagno reale scende a circa 648 lei.
- Il regolamento non dice come si combinano la riduzione proporzionale al periodo lavorato e quella proporzionale al tempo parziale.
Consigli pratici
- Presentate la dichiarazione dell’allegato il più presto possibile, non l’ultimo giorno. Il termine di 30 giorni si compie il 24 ottobre 2026, ma l’ente deve comunicare gli importi al ministero entro il 15 ottobre, quindi una domanda presentata dopo questa data rischia di non rientrare nella prima apertura di crediti.
- Se lavorate in cumulo o con il pagamento a ora, presentate anche la dichiarazione scritta con cui precisate il datore di lavoro presso cui avete la funzione di base. Il regolamento la richiede espressamente e, senza di essa, nessuno dei datori di lavoro ha la base per pagare.
- Se vi siete trasferiti o siete stati distaccati nel 2026, chiedete al datore di lavoro precedente l’attestazione da cui risulti che non avete ricevuto i voucher presso di lui. Quando l’attestazione non si può ottenere, presentate la dichiarazione sotto la propria responsabilità.
- Verificate la retribuzione netta della funzione di base del mese in cui l’ente eroga i voucher, non quella di settembre. Il tetto di 6.000 lei si riferisce al mese dell’erogazione.
- Chiedete all’ente la data in cui la carta sarà caricata. La validità di un anno decorre dal caricamento, e il datore di lavoro ha l’obbligo di informarvi su questa data e sulla somma trasferita.
- Usate i voucher soltanto per servizi turistici presso unità affiliate. La loro vendita per denaro o per altri beni è espressamente vietata e, alla cessazione del contratto di lavoro, il supporto elettronico si consegna al datore di lavoro.
Domande frequenti
Chi riceve i voucher vacanza nel 2026?
Entro quando si presenta la dichiarazione?
Quanto ricevo effettivamente in mano?
Che cosa succede se lavoro a metà orario?
Per quanto tempo posso usare i voucher?
Che cosa succede se il mio contratto di lavoro cessa?
Posso comprare qualcosa di diverso dalle vacanze?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Art. 8 comma (2) e art. 6 lett. b). Gli importi si comunicano nove giorni prima della chiusura del termine entro il quale i dipendenti possono chiederli. L’art. 6 lett. b) prevede che la dichiarazione con cui il dipendente chiede i voucher si presenti entro 30 giorni dalla pubblicazione del regolamento, cioè fino al 24 ottobre 2026. L’art. 8 comma (2) prevede che gli ispettorati scolastici, le università e le altre istituzioni trasmettano al ministero gli importi necessari entro il 15 ottobre 2026, mentre l’art. 8 comma (4) prevede che il ministero includa gli importi «pe baza datelor transmise de ordonatorii de credite», cioè in base ai dati trasmessi dagli ordinatori di spesa. L’art. 11 comma (2) lega l’avvio dell’appalto al momento in cui i crediti di bilancio compaiono nel bilancio dell’ente. Un dipendente che presenta la dichiarazione tra il 16 e il 24 ottobre 2026 ha un diritto riconosciuto dall’art. 3 e dall’art. 6, ma il suo importo non si trova nella comunicazione che l’ente ha già fatto. L’atto non prevede alcuna comunicazione supplementare, né l’accorciamento espresso del termine di presentazione, quindi si può arrivare a due conclusioni diverse: o il termine utile reale è il 15 ottobre, e i 30 giorni restano privi di effetto, o la dichiarazione presentata più tardi va finanziata con crediti che l’atto non prevede.
- Art. 3 comma (2) e art. 5 comma (1). La somma spettante a un dipendente a tempo parziale assunto nel corso dell’anno non si può calcolare dal testo. L’art. 3 comma (2) prevede che il valore dei voucher sia proporzionale al periodo lavorato. L’art. 5 comma (1) prevede che, per il personale inquadrato a tempo parziale, i voucher si eroghino in proporzione alla durata dell’orario di lavoro, rapportata al valore massimo di 800 lei stabilito per l’orario normale di lavoro. Il testo non dice se le due riduzioni si cumulano. Per un dipendente a metà orario, assunto dal 1° luglio 2026, il risultato è di 400 lei se si applica una sola riduzione e di 200 lei se si applicano entrambe, e ciascuna delle due letture si appoggia a un testo del regolamento.
Analisi della redazione
Il regolamento fa ciò che andava fatto: trasforma una somma votata dal Parlamento in una procedura che una segreteria scolastica può eseguire. Ci sono cose utili e scritte con chiarezza, dalla regola del datore di lavoro unico al codice di bilancio con cui si registra la spesa, fino alla precisazione che il valore nominale dei voucher non entra nel valore stimato del contratto di appalto, il che mantiene semplice la procedura. Il problema non è il contenuto, ma il calendario.
La prima osservazione che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine riguarda ciò che resta dell’anno per il quale il denaro si eroga. Il 24 settembre 2026, giorno della pubblicazione, erano passati 267 dei 365 giorni dell’anno, ossia il 73,2%. Da qui in avanti la catena ha quattro anelli: le dichiarazioni dei dipendenti, la comunicazione degli importi al ministero entro il 15 ottobre, l’apertura dei crediti da parte del Ministero delle Finanze e soltanto dopo l’acquisto dei supporti elettronici. Realisticamente, le carte si caricano nel novembre o nel dicembre 2026. Poiché il voucher è valido un anno dal caricamento, il diritto relativo all’anno 2026 sarà consumato quasi per intero nel 2027, in una stagione turistica che non ha alcun legame con l’anno di bilancio che lo ha generato.
La seconda osservazione nasce dall’unire il regolamento alla sorte del suo fondamento. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 8/2009, l’atto che crea il diritto ai voucher vacanza e che il modello di dichiarazione dell’allegato invoca per nome, si abroga a decorrere dal 1° gennaio 2027, secondo il punto 3 dell’art. II dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 131/2021, che ha modificato l’art. 36 comma (2) della legge n. 165/2018. Di conseguenza, un voucher caricato nel dicembre 2026 e valido fino al dicembre 2027 sarà usato quasi interamente dopo che l’ordinanza che lo disciplina non esisterà più, e questo regolamento è l’ultimo emesso dal ministero sotto il suo regime. Né il decreto né il regolamento dicono una parola su questo passaggio, sebbene gli obblighi di restituzione, di consegna del supporto e di ricalcolo dell’imposta scadano proprio nel 2027.
La terza osservazione è di misura. Nel settore pubblico il tetto annuale è di 800 lei per dipendente, mentre l’art. 1 comma (4) della stessa ordinanza permette agli altri datori di lavoro di erogare ai dipendenti voucher vacanza fino al controvalore di sei retribuzioni di base minime lorde nazionali in un anno fiscale. La differenza tra i due regimi non si legge dal regolamento, ma spiega perché la misura è percepita nelle scuole come simbolica: dopo il contributo sanitario e l’imposta restano circa 648 lei. Questo livello non è una decisione del ministero, che applica una somma fissata per legge, ma il regolamento lo porta al destinatario ed è lì che viene letto.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il termine per comunicare gli importi andrebbe collocato dopo la chiusura della finestra delle dichiarazioni. Spostato al 26 ottobre 2026 o integrato con una comunicazione supplementare, farebbe sì che tutte le domande presentate legalmente nei 30 giorni arrivino nella stessa apertura di crediti. Così come è scritto adesso, gli enti comunicheranno una stima e attenderanno una rettifica che l’atto non prevede.
- Il regolamento dovrebbe dare la formula di calcolo per il tempo parziale combinato con il periodo lavorato. Una sola frase, del tipo «800 lei moltiplicati per la frazione di orario e per la frazione di anno lavorata», eliminerebbe le differenze da un ente all’altro e risparmierebbe agli ispettorati arbitrati su casi identici.
- Il momento in cui si verifica il tetto di 6.000 lei andrebbe fissato in rapporto a un riferimento stabile. Legarlo al mese dell’erogazione, un mese che il datore di lavoro sceglie, fa dipendere il diritto dal calendario dell’istituzione. Un riferimento come il mese di settembre o la media dell’anno darebbe lo stesso risultato per dipendenti che si trovano nella stessa situazione.
- Andrebbe previsto un termine per il caricamento del supporto elettronico. Adesso il regolamento obbliga il datore di lavoro a informare il beneficiario sulla data del caricamento, ma non dice entro quando deve caricare. Un termine, per esempio 30 giorni dall’apertura dei crediti, trasformerebbe l’obbligo di informazione in un obbligo di risultato.
- Il passaggio al 2027 andrebbe disciplinato espressamente. I voucher caricati alla fine del 2026 si usano, si restituiscono e si tassano nel 2027, dopo l’abrogazione dell’ordinanza. Una disposizione finale che confermi che i diritti nati nel 2026 si portano a termine secondo le regole attuali eviterebbe una discussione inutile nella primavera del 2027.
- Il regolamento annuale andrebbe pubblicato nel primo trimestre dell’anno a cui si applica. L’importo per il 2026 era noto dal 25 luglio 2025, dalla pubblicazione della legge n. 141/2025, quindi non c’era motivo di attendere. Pubblicato a febbraio, permetterebbe di caricare le carte prima della stagione estiva, cioè esattamente per ciò per cui i voucher vacanza sono stati pensati.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 811 del 24 settembre 2026 16 pagine PDF, 100 KB l'atto inizia a pagina 14
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
