In breve

  • Un chinesiterapista di un centro di assistenza sociale resta pagato meno di uno con la stessa funzione in un’unità sanitaria, e la Corte costituzionale ha detto che la differenza è legittima. L’eccezione è stata respinta come infondata, all’unanimità dei voti. La Sentenza n. 742 è stata pronunciata il 10 dicembre 2025 ed è stata pubblicata il 25 settembre 2026.
  • Perdono i chinesiterapisti e i professori di cultura fisica medica (CFM) delle istituzioni e dei servizi di assistenza sociale, con o senza alloggio. La legge n. 64/2020 ha dato a quelli del sistema sanitario, dal 1° luglio 2020, gli stipendi previsti per l’anno 2022, senza far loro attraversare gli aumenti annuali, e ha lasciato gli altri sulla strada lunga. Il fascicolo da cui è nata l’eccezione si giudica oltre al Tribunale di Satu Mare, con il testo invariato.
  • Il motivo per cui la legge li ha lasciati fuori è scritto nella sentenza e non ha nulla a che vedere con il loro lavoro. La Commissione per il lavoro e la protezione sociale ha mostrato, in sede di emendamenti, che la maggiorazione non può essere sostenuta, tanto più che porterebbe a superare il livello retributivo stabilito per le funzioni dirigenziali delle stesse istituzioni. L’argomento è stato ripreso così come era, e le persone sono state considerate in situazioni obiettivamente diverse, imposte dal modo in cui l’istituzione è organizzata.
Atto: Sentenza n. 742 del 10 dicembre 2025 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 38 comma (44) della legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici, dell’allegato n. II capitolo I punto 2 lett. b) sottopunto b.4 numeri d’ordine 5-7, nella formulazione successiva all’entrata in vigore della legge n. 64/2020, e del punto 3 sottopunto 3.2 numeri d’ordine 9-11 dello stesso allegato
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 820 del 25 settembre 2026, pagine 4-8
Entrata in vigore: la sentenza è generalmente vincolante dalla data della pubblicazione, il 25 settembre 2026

Lo stesso diploma, lo stesso mestiere, due stipendi diversi, a seconda di che cosa c’è scritto sulla porta dell’istituzione che ti assume. La Corte costituzionale ha confermato che la legge può fare questa differenza e ha respinto l’eccezione sollevata da una chinesiterapista della Direzione Generale di Assistenza Sociale e Protezione del Minore di Satu Mare. È la seconda volta quest’anno che il giudice costituzionale rifiuta di leggere il principio della retribuzione uguale per lavoro uguale così come lo intendono i dipendenti: nel febbraio 2026 ha già mostrato che le maggiorazioni non rientrano nella garanzia della retribuzione uguale per lavoro uguale, e ora dice che nemmeno lo stipendio di base deve essere identico per la stessa funzione, se le istituzioni che assumono sono organizzate in modo diverso.

Il testo da cui parte tutto è l’art. 38 comma (44) della legge quadro n. 153/2017, introdotto dall’art. I punto 1 della legge n. 64/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 428 del 21 maggio 2020. Esso dice, in deroga al comma (4), che il personale del sistema sanitario che ricopre le funzioni di fisiochinesiterapista, chinesiterapista e professore CFM beneficia, dal 1° luglio 2020, degli stipendi di base previsti dalla legge per l’anno 2022. Il comma (4), da cui si deroga, prevedeva per il periodo 2019-2022 aumenti annuali pari a un quarto della differenza tra lo stipendio previsto per il 2022 e quello di dicembre 2018. In poche parole, quelli del sistema sanitario sono saltati direttamente alla fine, mentre gli altri hanno salito un gradino per volta.

L’autrice dell’eccezione è inquadrata nel posto di chinesiterapista presso la direzione di assistenza sociale di Satu Mare ed è retribuita anch’essa secondo l’allegato n. II alla legge quadro n. 153/2017, l’allegato della famiglia occupazionale «Sanità e Assistenza Sociale». La differenza viene dal capitolo: la sua retribuzione sta al punto 3, quello delle istituzioni e delle unità di assistenza sociale con o senza alloggio, non al punto 2, quello delle unità sanitarie. La maggiorazione del 2020 ha toccato soltanto il punto 2, mentre il punto 3 è rimasto invariato.

Le censure sono state tre. La prima, che il testo è equivoco e privo di chiarezza, dunque contrario all’articolo 1 comma (5) della Costituzione. La seconda, che viola l’uguaglianza dei diritti e la retribuzione uguale per lavoro uguale, sancite dall’articolo 16 comma (1) e dall’articolo 41 commi (2) e (4) della Costituzione, dall’articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dall’articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Infine, implicita nelle prime due, quella secondo cui per lavoro uguale si impone una retribuzione uguale all’interno della stessa categoria professionale. Il Tribunale di Satu Mare, Prima sezione civile, ha ritenuto esso stesso che la retribuzione diversa delle stesse funzioni, senza una giustificazione ragionevole e obiettiva, violi l’articolo 16 comma (1), ultimo periodo, della Costituzione. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato i punti di vista richiesti.

Sulla chiarezza, la risposta è stata breve. L’espressione «il personale del sistema sanitario» si ritrova nella legge n. 95/2006 sulla riforma nel settore della sanità ed è diversa da «il sistema di assistenza sociale», che compare nella legge sull’assistenza sociale n. 292/2011, e la legge n. 64/2020 ha aumentato gli stipendi soltanto per le unità sanitarie e per quelle di assistenza medico-sociale. La sentenza osserva inoltre che il significato del testo è chiaro anche per l’autrice dell’eccezione, la quale ne persegue un’interpretazione estensiva, non la rimozione.

Sull’uguaglianza, la sentenza scende nei lavori del Parlamento. Dalla relazione illustrativa della legge risulta che l’iniziatore voleva aumenti per tutti i fisiochinesiterapisti, i chinesiterapisti e i professori CFM assunti nel sistema pubblico, per incoraggiare l’esercizio di queste professioni. Dopo gli emendamenti proposti dalla Commissione per il lavoro e la protezione sociale, le maggiorazioni non sono più state concesse a quelli dell’assistenza sociale, con la motivazione, citata dalla Corte, che «majorarea coeficienților pentru funcțiile de execuție din instituțiile și unitățile de asistență socială/servicii sociale nu poate fi susținută, cu atât mai mult cu cât aceste majorări salariale ar duce la depășirea nivelului salarial stabilit pentru funcțiile de conducere ale acestor instituții», cioè l’aumento dei coefficienti per le funzioni operative delle istituzioni e delle unità di assistenza sociale o dei servizi sociali non può essere sostenuto, tanto più che questi aumenti retributivi porterebbero a superare il livello retributivo stabilito per le funzioni dirigenziali di quelle stesse istituzioni.

Partendo da qui, la Corte ha ritenuto che la soluzione abbia tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e della necessità di mantenere la gerarchia istituzionale sul piano retributivo, il che fa sì che le persone con la stessa funzione, ma inquadrate in strutture diverse, si trovino in situazioni obiettivamente diverse. Ha aggiunto che anche all’interno del sistema sanitario la legge paga in modo diverso i chinesiterapisti, a seconda della struttura in cui lavorano, e ha invocato la Sentenza n. 85 del 2 marzo 2023, secondo la quale le differenze di reddito tra dipendenti con la stessa attività e la stessa anzianità, ma presso istituzioni pubbliche diverse, non contrastano con l’uguaglianza dei diritti.

Gli effetti che produce

Il primo effetto lo subisce l’autrice dell’eccezione. La sua controversia su diritti retributivi al Tribunale di Satu Mare, Prima sezione civile, fascicolo n. 1.285/83/2020, si giudica oltre con il testo rimasto intatto, e il fondamento costituzionale su cui puntava è scomparso. La sentenza è generalmente vincolante dal 25 settembre 2026, data della pubblicazione, secondo l’articolo 147 comma (4) della Costituzione.

Il secondo effetto tocca un’intera categoria di dipendenti. I chinesiterapisti, i professori CFM, ma anche i logopedisti, gli psicopedagogisti, i terapisti occupazionali e gli interpreti in linguaggio mimico-gestuale delle istituzioni e dei servizi di assistenza sociale restano sulla griglia del punto 3 sottopunto 3.2 del capitolo I dell’allegato n. II. Qualsiasi processo avviato sullo stesso argomento ha ora contro di sé una sentenza pronunciata nel merito.

Il terzo effetto è quello che non si vede e che conta di più per il futuro. La sentenza convalida un criterio di differenziazione retributiva che non attiene al lavoro, ma all’organizzazione del datore di lavoro e alla gerarchia interna dell’istituzione. Formulato così, esso si può invocare in qualsiasi punto del settore pubblico: se una maggiorazione per le funzioni operative superasse lo stipendio dei dirigenti, la maggiorazione può essere rifiutata.

Il quarto effetto riguarda la posta pratica, più piccola di quanto sembri. Il vantaggio dato dal comma (44) consisteva nel raggiungere prima il livello retributivo previsto per il 2022, mentre il meccanismo per fasi da cui esso deroga riguardava, secondo lo stesso articolo, il periodo 2019-2022. Alla data della pubblicazione della sentenza quella finestra era chiusa da anni, quindi la discussione resta sulle differenze non incassate in passato, non sullo stipendio di domani.

Il quinto effetto è un’indicazione per chi vuole un cambiamento. La Corte ha detto che la determinazione delle condizioni concrete di concessione dei diritti retributivi rientra nelle attribuzioni esclusive del legislatore, non che la differenza debba essere mantenuta. L’allineamento della griglia del punto 3 a quella del punto 2 si può fare in qualsiasi momento con una modifica dell’allegato n. II, senza alcun processo.

Che cosa cambia rispetto a prima

Prima della legge n. 64/2020 le due categorie erano trattate allo stesso modo. La Corte scrive chiaramente, al paragrafo 14, che la legge aveva stabilito inizialmente un trattamento giuridico identico per i chinesiterapisti delle unità sanitarie che non sono cliniche e per quelli delle istituzioni di assistenza sociale. La modifica del 2020 ha rotto questa identità, e la sentenza di oggi conferma la rottura.

Il secondo cambiamento riguarda il numero di griglie per la stessa funzione. Combinando i paragrafi 14 e 16 si vede che un chinesiterapista può essere pagato oggi secondo quattro serie di valori: quella delle unità cliniche, del sottopunto b.1; quella dei servizi di ambulanza, delle unità di pronto soccorso e dei reparti di terapia intensiva, del sottopunto b.3; quella delle altre unità sanitarie e delle unità di assistenza medico-sociale, del sottopunto b.4; e quella delle istituzioni di assistenza sociale, del sottopunto 3.2. Il salto del 2020 ha toccato soltanto le prime tre.

Il terzo cambiamento è di giurisprudenza, ma di continuità, non di svolta. La sentenza si colloca nella linea della Sentenza n. 85 del 2 marzo 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 710 del 2 agosto 2023, che aveva già detto che le attribuzioni, le competenze e le responsabilità possono differire anche a funzioni identiche, se i datori di lavoro sono istituzioni pubbliche diverse. La novità è che qui le due istituzioni applicano lo stesso allegato della stessa legge.

Il quarto cambiamento riguarda l’argomento su cui può appoggiarsi da ora un rifiuto di maggiorazione. Fino a questa sentenza le giustificazioni accettate nella giurisprudenza costituzionale attenevano alla specificità dell’attività e al grado di impegno richiesto. Ora entra nella fila anche il mantenimento della gerarchia retributiva interna, cioè la preoccupazione che le funzioni operative non salgano sopra quelle dirigenziali, un argomento che non dice nulla sul lavoro prestato.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Mette per iscritto il motivo reale dell’esclusione. La sentenza cita l’emendamento della Commissione per il lavoro e la protezione sociale, il che trasforma un dubbio vecchio di anni in una spiegazione verificabile.
  • Stabilisce una risposta nel merito, non una procedurale. L’eccezione è stata respinta come infondata, all’unanimità dei voti, quindi i giudici con fascicoli identici hanno un punto di riferimento fermo.
  • Chiarisce il significato dell’espressione «il personale del sistema sanitario», con rinvio alla legge n. 95/2006, e lo separa da «il sistema di assistenza sociale» della legge sull’assistenza sociale n. 292/2011. La delimitazione serve al di là di questo testo.
  • Riconosce che la legge trattava inizialmente le due categorie in modo identico, invece di presentare la differenza come naturale da sempre.
  • Lascia aperta la via legislativa, mostrando che la determinazione delle condizioni di concessione dei diritti retributivi rientra nelle attribuzioni esclusive del legislatore.

Che cosa resta un problema

  • La risposta è arrivata dopo 2.020 giorni dalla rimessione alla Corte, di cui 289 soltanto tra la pronuncia, il 10 dicembre 2025, e la pubblicazione, il 25 settembre 2026. Il fascicolo del Tribunale di Satu Mare è rimasto fermo per tutto questo tempo.
  • Il criterio convalidato non ha alcun legame con il lavoro. La gerarchia retributiva interna dell’istituzione e le risorse disponibili spiegano perché non si paga di più, ma non dicono nulla su che cosa faccia, giorno per giorno, un chinesiterapista di un centro di assistenza sociale.
  • La sentenza non dà alcun numero. In cinque pagine non compare alcun valore di stipendio, alcun coefficiente e alcuna differenza percentuale, benché l’oggetto dell’eccezione comprenda proprio le righe di griglia che li contengono.
  • L’argomento del superamento dello stipendio dei dirigenti resta non verificato. La Corte lo riprende dall’emendamento, senza mostrare se la maggiorazione avrebbe prodotto davvero quell’effetto e per quante funzioni.
  • Il paragrafo 12, sulla professione di fisioterapista disciplinata dalla legge n. 229/2016, resta senza ruolo nel ragionamento. È introdotto, descritto per esteso e non viene più usato in alcun punto.
  • La posta pratica si è spenta con il tempo. Il meccanismo per fasi da cui deroga il testo censurato riguardava il periodo 2019-2022, quindi la decisione arriva molto dopo la chiusura della finestra di applicazione.

Consigli pratici

  1. Verificate prima di tutto a quale punto dell’allegato n. II siete inquadrati. Il punto 2 del capitolo I significa unità sanitarie e unità di assistenza medico-sociale, il punto 3 significa istituzioni e servizi di assistenza sociale. Da quella riga dipende tutta la differenza.
  2. Se avete un processo pendente con lo stesso oggetto, leggete il dispositivo della sentenza. Il rigetto è per infondatezza, quindi riguarda il merito, e la stessa censura contro gli stessi testi non può più riuscire.
  3. Non costruite la domanda sul solo principio della retribuzione uguale per lavoro uguale. La Corte lo riconosce, ma lo applica soltanto tra persone che si trovano in situazioni comparabili, e la struttura del datore di lavoro è, secondo questa sentenza, sufficiente a renderle non comparabili.
  4. Se mirate a un cambiamento reale, puntate alla griglia del punto 3 sottopunto 3.2 dell’allegato n. II. Una modifica legislativa lì risolve il problema per tutta la categoria, senza alcuna controversia.
  5. Tenete presente il motivo scritto nella sentenza quando parlate con il datore di lavoro o con il ministero. L’emendamento che vi ha escluso dalla maggiorazione invoca il superamento del livello retributivo delle funzioni dirigenziali, quindi la domanda giusta è se cambi anche la griglia dei dirigenti.
  6. La sentenza produce effetti soltanto per il futuro. Le decisioni già pronunciate in fascicoli simili non si riaprono sul suo fondamento, e la prescrizione dei diritti retributivi continua a decorrere.

Domande frequenti

Che cosa dice, in realtà, il testo censurato?
Che il personale del sistema sanitario che ricopre le funzioni di fisiochinesiterapista, chinesiterapista e professore CFM, secondo l’allegato n. II, riceve dal 1° luglio 2020 gli stipendi di base previsti dalla legge per l’anno 2022. È una deroga all’aumento in quattro gradini annuali, previsto per il 2019-2022 dal comma (4) dello stesso articolo.
Perché non l’hanno ricevuto anche quelli dell’assistenza sociale?
Perché la legge non li ha inclusi. La sentenza mostra che l’iniziatore voleva l’aumento per tutti quelli del sistema pubblico, ma gli emendamenti della Commissione per il lavoro e la protezione sociale hanno escluso le istituzioni di assistenza sociale, con la motivazione che la maggiorazione non può essere sostenuta e che porterebbe a superare il livello retributivo delle funzioni dirigenziali delle stesse istituzioni.
Non è questa una discriminazione?
La Corte ha analizzato esattamente questa censura e ha risposto negativamente. Ha ritenuto che le risorse finanziarie disponibili e il mantenimento della gerarchia istituzionale facciano sì che le persone con la stessa funzione, ma inquadrate in strutture diverse, si trovino in situazioni obiettivamente diverse, e che il trattamento diverso tra situazioni diverse non violi l’uguaglianza dei diritti.
Chi altro tocca la sentenza, oltre ai chinesiterapisti?
La griglia del punto 3 sottopunto 3.2, numeri d’ordine 9-11, comprende anche il logopedista, il professore CFM, l’interprete in linguaggio mimico-gestuale e per le persone con sordocecità, lo psicopedagogista e il terapista occupazionale delle istituzioni e delle unità di assistenza sociale. Tutti restano sugli stessi valori.
Ho ancora qualcosa da chiedere in giudizio?
Sul fondamento dell’incostituzionalità di questi testi, no. Il processo può continuare con altre difese, per esempio sull’inquadramento corretto del posto o sull’applicazione corretta della griglia, ma la censura di uguaglianza contro il comma (44) e contro le due righe di allegato ha ricevuto una risposta definitiva.
Che cos’è l’allegato n. II alla legge quadro n. 153/2017?
È l’allegato della famiglia occupazionale delle funzioni retribuite dal bilancio pubblico «Sanità e Assistenza Sociale». Il suo capitolo I copre le unità sanitarie, quelle di assistenza sociale e quelle di assistenza medico-sociale, e all’interno del capitolo le griglie sono disposte per punti, sottopunti e numeri d’ordine, secondo il tipo di unità e secondo la funzione.
Da quando la sentenza produce effetti?
Dal 25 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 820. L’articolo 147 comma (4) della Costituzione prevede che le sentenze della Corte si pubblichino nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) e che dalla data della pubblicazione siano generalmente vincolanti e abbiano efficacia soltanto per il futuro.
La sentenza è stata presa all’unanimità?
Sì. Il dispositivo mostra l’unanimità dei voti, e la Gazzetta Ufficiale della Romania non contiene alcuna opinione dissenziente o concorrente. Le discussioni si erano tenute l’11 novembre 2025, e la pronuncia è stata rinviata al 10 dicembre 2025, per studiare meglio le questioni della causa.

Analisi della redazione

La frase che spiega tutto è una citazione tratta da un emendamento, e la Corte la riprende due volte, una volta letteralmente al paragrafo 21 e una volta in discorso indiretto al paragrafo 31. La maggiorazione per le funzioni operative delle istituzioni di assistenza sociale «nu poate fi susținută, cu atât mai mult cu cât aceste majorări salariale ar duce la depășirea nivelului salarial stabilit pentru funcțiile de conducere ale acestor instituții», cioè non può essere sostenuta, tanto più che questi aumenti retributivi porterebbero a superare il livello retributivo stabilito per le funzioni dirigenziali di quelle stesse istituzioni. Tradotto, lo stipendio di un chinesiterapista di un centro sociale non è limitato dal valore del suo lavoro, ma dallo stipendio del capo del centro. Chi finora leggeva le griglie senza capire da dove venga il divario ha qui la risposta, scritta nero su bianco in un atto ufficiale. È anche la conseguenza più pesante della sentenza: il criterio è stato convalidato, dunque si può invocare di nuovo, in qualsiasi punto del settore pubblico.

La seconda osservazione nasce dal confronto di due termini che la sentenza non mette mai uno accanto all’altro. La legge n. 64/2020 è stata pubblicata il 21 maggio 2020 e ha prodotto l’effetto retributivo dal 1° luglio 2020, cioè in 41 giorni. Il controllo di costituzionalità della stessa modifica è durato 1.731 giorni dall’ordinanza di rimessione del Tribunale di Satu Mare, del 15 marzo 2021, fino alla pronuncia, più altri 289 giorni fino alla pubblicazione, in totale 2.020 giorni. Il rapporto è di quasi 50 a uno tra il tempo in cui lo Stato ha concesso un diritto ad alcuni e il tempo in cui ha risposto a quelli lasciati fuori. Dal 1° luglio 2020, data dalla quale si concede la maggiorazione in discussione, fino alla pubblicazione della sentenza sono passati 2.277 giorni.

La terza osservazione riguarda che cosa sia rimasto da guadagnare. Il comma (44) accorciava la strada verso il livello previsto per il 2022, senza dare denaro in più all’infinito, e il meccanismo per fasi da cui deroga copriva, secondo lo stesso articolo 38, il periodo 2019-2022. Di conseguenza, la differenza che l’autrice dell’eccezione reclamava si è accumulata in un intervallo chiuso da anni, e la sentenza del 2026 chiarisce una questione che non influenza più alcuno stipendio corrente. Resta soltanto quello che si può recuperare retroattivamente, nei limiti della prescrizione, il che rende i 2.020 giorni di attesa più di un inconveniente di calendario.

La quarta osservazione riguarda ciò che non è stato scritto. L’oggetto dell’eccezione comprende, espressamente, le righe di griglia: i numeri d’ordine 5-7 del sottopunto b.4 e i numeri d’ordine 9-11 del sottopunto 3.2. La sentenza li nomina cinque volte, ma non riproduce nessuno dei loro valori, benché proprio la differenza tra di essi sia l’oggetto del processo. Il lettore apprende che la retribuzione differisce, senza poter apprendere di quanto. Nello stesso giorno la Gazzetta Ufficiale della Romania ha pubblicato altre due sentenze sulla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici: la Sentenza n. 695/2025, sui cancellieri, che usa esattamente lo stesso ragionamento, stessa funzione in strutture diverse significa situazioni diverse, e la Sentenza n. 876/2026, con cui è caduta l’ordinanza che obbligava i giudici a sospendere proprio i processi di questo tipo, compreso uno come quello del Tribunale di Satu Mare.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Le sentenze che hanno per oggetto righe di una griglia retributiva dovrebbero riprodurre quelle righe. Cinque pagine senza alcuna cifra rendono impossibile verificare la proporzione di cui si discute, e la proporzione è proprio la posta della causa.
  • L’argomento del superamento dello stipendio dei dirigenti andrebbe documentato, non soltanto invocato. Se una maggiorazione per le funzioni operative salisse davvero sopra il livello delle funzioni dirigenziali, allora il problema è la griglia dei dirigenti, e la soluzione naturale è il suo adeguamento, non il blocco delle funzioni operative.
  • La legge dovrebbe dire perché la stessa funzione ha quattro griglie. Le unità cliniche, i servizi di urgenza e di terapia intensiva, le altre unità sanitarie e le istituzioni di assistenza sociale pagano in modo diverso lo stesso chinesiterapista, e nessuno dei quattro valori è accompagnato da una spiegazione scritta nel testo.
  • Il termine tra pronuncia e pubblicazione dovrebbe essere limitato per legge. I 289 giorni di questo caso significano altrettanti giorni nei quali i giudici hanno deciso fascicoli identici senza conoscere la risposta, benché essa esistesse.
  • Le modifiche retributive introdotte per emendamento dovrebbero essere accompagnate da una scheda di impatto pubblicata. L’emendamento che ha escluso l’assistenza sociale dalla maggiorazione ha cambiato i redditi di un’intera categoria e il suo motivo si trova oggi in una sentenza della Corte costituzionale, non in un documento accessibile al momento del voto.
  • I paragrafi senza ruolo nel ragionamento andrebbero tolti. La descrizione della professione di fisioterapista della legge n. 229/2016 occupa un paragrafo intero e non viene usata in alcun punto successivo, il che lascia il lettore a cercare un collegamento che non esiste.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 820 del 25 settembre 2026, pagine 4-8 16 pagine PDF, 115 KB l'atto inizia a pagina 4

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.