In breve
- I licei non possono più organizzare un concorso di ammissione proprio per la classe IX. La legge n. 189/2026 abroga il comma (2) dell’articolo 101 della legge sull’istruzione preuniversitaria n. 198/2023, quello che permetteva loro di mettere a concorso fino al 50% dei posti del piano di scolarizzazione. Insieme a esso spariscono anche i commi (5), (6), (7), (8) e (9), cioè tutta la meccanica dell’esame: la data, i criteri, le due prove, la soglia del voto 5 e la regola che vietava di riorganizzare il concorso in una specializzazione con troppo pochi candidati.
- I posti si assegnano sul voto della valutazione nazionale, con ripartizione informatizzata. Restano intatte le due eccezioni: fino al 10% dei posti va in via prioritaria ad alunni con disabilità o con esigenze educative speciali e ad alunni di etnia rom, e la filiera vocazionale conserva le proprie prove attitudinali, sostenute prima della valutazione nazionale. Il liceo tecnologico e quello duale continuano a stabilire le condizioni di accesso insieme agli operatori economici partner.
- Si applica subito, alla generazione che è ora in classe VIII. La legge entra in vigore il 28 settembre 2026 e si applica dall’anno scolastico 2026-2027, dunque all’ammissione dell’estate del 2027. Il Parlamento ha dovuto derogare alla propria regola di stabilità della legge n. 198/2023, secondo la quale qualsiasi modifica sarebbe entrata in vigore soltanto nel settembre 2027. Sono interessati gli alunni della classe VIII, i loro genitori e i licei che avevano annunciato il proprio concorso all’inizio dell’anno scolastico.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 820 del 25 settembre 2026, pagina 3
Entrata in vigore: 28 settembre 2026, il terzo giorno dalla pubblicazione, perché l’articolo II comma (1) della legge deroga all’articolo 10 comma (2) della legge n. 198/2023 e rinvia alla regola generale dell’articolo 12 comma (1) della legge n. 24/2000, secondo la quale le leggi entrano in vigore a 3 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial)
L’ammissione al liceo avviene da tre anni per due vie parallele: il voto della valutazione nazionale, per la maggior parte dei posti, e il concorso organizzato dal liceo, per una parte di essi. La legge pubblicata il 25 settembre 2026 chiude la seconda via. È la seconda volta in meno di un anno che l’articolo 101 della legge sull’istruzione preuniversitaria n. 198/2023 arriva nella discussione pubblica, dopo che un’iniziativa dei cittadini sulle leggi dell’istruzione è passata in parte davanti alla Corte costituzionale all’inizio dell’anno. La differenza è che questa volta il cambiamento non ha bisogno di alcun passaggio ulteriore: la legge è promulgata, pubblicata e coglie proprio la generazione che sostiene la valutazione nazionale nell’estate del 2027.
Il testo precedente e quello nuovo, uno accanto all’altro. Il comma (2) dell’articolo 101 diceva che gli istituti di istruzione liceale possono organizzare un concorso di ammissione alla classe IX, per determinate specializzazioni o per tutte, per un massimo del 50% del numero di posti attribuiti con il piano di scolarizzazione, rapportato al numero di classi, dopo lo svolgimento della valutazione nazionale. Questo comma è ora abrogato, senza nulla al suo posto.
Il comma (4) suonava, fino al 28 settembre 2026, così: i posti rimasti liberi dopo l’organizzazione del concorso e l’assegnazione conseguente a esso, a norma dei commi (2) e (3), si attribuiscono in base ai risultati della valutazione nazionale, secondo le opzioni espresse, con ripartizione informatizzata. La forma nuova conserva la seconda metà e taglia la prima: i posti rimasti liberi dopo l’assegnazione prevista dal comma (3) si attribuiscono in base ai risultati ottenuti alla valutazione nazionale, secondo le opzioni espresse, con ripartizione informatizzata. In altre parole, tra il 10% assegnato in via prioritaria e la ripartizione informatizzata non sta più nulla.
I commi da (5) a (9) sono abrogati in blocco. Essi contenevano tutto ciò che rendeva possibile il concorso: il divieto di riorganizzarlo l’anno successivo in una specializzazione che non aveva coperto i propri posti, la data stabilita con il decreto di calendario del ministro, la delibera del consiglio di amministrazione con i criteri e le due prove pubblicate sul sito della scuola all’inizio di ogni anno scolastico, il requisito che le prove fossero standardizzate e uniche a livello nazionale, elaborate sotto il coordinamento del Centro Nazionale per il Curriculum e la Valutazione, e la condizione di accesso, cioè almeno il voto 5 in ogni prova della valutazione nazionale, con ammissione in ordine decrescente della media.
Il comma (10) si modifica in un solo punto, nel rinvio. Diceva che, in deroga alle disposizioni dei commi (2) e (3), gli istituti di istruzione organizzano per la filiera vocazionale, prima dello svolgimento della valutazione nazionale, prove attitudinali specifiche per l’ammissione. Ora la deroga si rapporta ai commi (3) e (4), perché il comma (2) non esiste più. Per la filiera vocazionale non cambia nulla: le prove attitudinali restano esattamente come erano.
Che cosa significa in cifre. L’articolo 101 aveva 13 commi. Dopo questa legge ne ha 7, perché sei spariscono. Restano il comma (1), sulla valutazione nazionale e le sue prove, il comma (3), con il 10% assegnato in via prioritaria, il comma (4) nella forma nuova, il comma (10) con le prove attitudinali, il comma (11) sul liceo tecnologico e su quello duale, il comma (12) con l’obbligo di pubblicare le discipline delle prove attitudinali entro l’inizio della classe VIII e il comma (13) sulla metodologia quadro approvata con decreto.
L’articolo II della legge fa due cose. Il primo comma deroga all’articolo 10 comma (2) della legge n. 198/2023, quello che prevede che qualsiasi modifica della legge sull’istruzione preuniversitaria entri in vigore a partire dal primo giorno dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stata adottata. Senza la deroga il cambiamento avrebbe colto soltanto l’anno scolastico 2027-2028, dunque dopo l’ammissione del luglio 2027, e la generazione attuale avrebbe sostenuto comunque il concorso. Il secondo comma dice che le disposizioni si applicano a partire dall’anno scolastico 2026-2027, quello che è cominciato il 7 settembre 2026.
Il Decreto n. 773/2026, firmato dal Presidente della Romania il 25 settembre 2026 in base all’articolo 77 comma (1) e all’articolo 100 comma (1) della Costituzione, promulga la legge e ne dispone la pubblicazione. La legge è stata adottata nel rispetto dell’articolo 75 e dell’articolo 76 comma (1) della Costituzione, dunque come legge organica, ed è firmata da Sorin-Mihai Grindeanu, Presidente della Camera dei Deputati, e da Mircea Abrudean, Presidente del Senato.
Gli effetti che produce
Gli alunni della classe VIII dell’anno scolastico 2026-2027 sostengono un solo esame invece di due. Finora chi voleva un posto in un liceo con concorso doveva prima superare la valutazione nazionale con almeno il voto 5 in ogni prova, poi prepararsi per due prove supplementari, stabilite dal liceo sulle discipline del profilo. Dal luglio 2027 la media di ammissione si costruisce soltanto sui risultati della valutazione nazionale, e l’assegnazione avviene in modo informatizzato, sulle opzioni indicate nella scheda.
I licei perdono uno strumento di selezione. Quelli che avevano messo a concorso fino a metà dei posti non possono più filtrare i candidati su discipline proprie e ricevono esclusivamente alunni assegnati in base al voto e all’opzione. I consigli di amministrazione che avevano già pubblicato, all’inizio dell’anno scolastico, la delibera con i criteri e con le due prove restano senza fondamento legale per essa.
Il Centro Nazionale per il Curriculum e la Valutazione si libera di un compito. Il comma (8), ora abrogato, gli affidava il coordinamento dell’elaborazione delle prove standardizzate per i concorsi di ammissione, sulla base del programma scolastico. Gli resta la valutazione nazionale, dove il compito non cambia.
Il ministero dell’istruzione deve rifare la metodologia. Il comma (13) è rimasto in piedi e richiede una metodologia quadro di organizzazione dell’assegnazione e dell’ammissione nell’istruzione liceale, approvata con decreto, oltre a un calendario pubblicato per ogni generazione entro l’inizio dell’anno scolastico. La metodologia in vigore contiene le fasi del concorso, quindi ha bisogno di una nuova edizione prima dell’ammissione del 2027.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 28 settembre 2026 un alunno della classe VIII aveva due calendari da seguire. Uno nazionale, quello della valutazione nazionale e della ripartizione informatizzata, e uno locale, quello del liceo che annunciava il proprio concorso sul sito all’inizio dell’anno scolastico. Il secondo è scomparso. È scomparso anche il rischio a esso associato: un alunno che non superava il concorso andava alla ripartizione informatizzata, ma con i posti già in parte consumati da chi era stato ammesso per concorso.
È cambiato anche l’equilibrio tra il liceo e il sistema. Il comma (7) abrogato lasciava al consiglio di amministrazione la decisione su quali discipline si svolgessero le due prove, mentre il comma (8) imponeva che le prove fossero standardizzate e uniche a livello nazionale. Le due disposizioni tiravano in direzioni opposte, perché una dava libertà alla scuola e l’altra la riprendeva. Con l’abrogazione la tensione sparisce, ma sparisce anche la possibilità di una selezione per profilo.
Non è cambiato nulla per la filiera vocazionale, per il liceo tecnologico e per quello duale. Le prove attitudinali dell’indirizzo artistico, sportivo, teologico o pedagogico si sostengono ancora prima della valutazione nazionale, e le scuole tecnologiche e duali stabiliscono le condizioni di accesso insieme agli operatori economici partner. Resta anche l’obbligo di pubblicare le discipline e i programmi delle prove attitudinali entro l’inizio della classe VIII.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Un solo esame per l’ammissione al liceo, invece di due. Lo sforzo di preparazione e la pressione sull’alunno della classe VIII scendono alla metà del calendario di prove.
- La regola diventa la stessa per tutto il paese. Un alunno di un ambiente rurale non concorre più con uno che si è preparato un anno per le prove supplementari di un determinato istituto.
- Cala la domanda di lezioni private. Le prove stabilite da ciascun liceo sulle discipline del profilo erano un motivo diretto di preparazione supplementare a pagamento, al di fuori del programma della valutazione nazionale.
- Il testo dell’articolo 101 diventa più semplice da leggere: 7 commi invece di 13, senza rinvii incrociati tra concorso e assegnazione.
- Si elimina una vecchia contraddizione tra il comma (7), che lasciava alla scuola la scelta delle prove, e il comma (8), che chiedeva prove standardizzate e uniche a livello nazionale.
Che cosa resta un problema
- La legge entra in vigore il 28 settembre 2026, ma si applica a un anno scolastico cominciato il 7 settembre 2026. Dal testo non si può sapere che cosa accada alle delibere di concorso pubblicate dai licei in quelle tre settimane.
- Nessuna disposizione transitoria dice chi annulli gli annunci già fatti e come lo apprendano gli alunni che si preparavano per le prove supplementari.
- La metodologia quadro e il calendario richiesti dal comma (13) restano, per ora, nella forma che descrive il concorso. La legge non fissa un termine per il loro aggiornamento.
- L’articolo 113 comma (2) della stessa legge parla ancora dell’iscrizione alla classe IX senza sostenere la valutazione nazionale o il concorso di ammissione al liceo. Il rinvio resta in un testo che non ha più oggetto.
- I licei con profilo forte perdono l’unico strumento con cui potevano verificare la preparazione sulla disciplina del profilo, e la legge non mette nulla al suo posto.
Consigli pratici
- Se avete un figlio in classe VIII, verificate sul sito del liceo se l’annuncio di concorso sia ancora pubblicato e chiedete per iscritto alla dirigenza della scuola la conferma che esso non si organizza più.
- Riorientate la preparazione verso il programma della valutazione nazionale, cioè lingua e letteratura romena, matematica e, dove è il caso, lingua materna. Le discipline di profilo non contano più per l’ammissione.
- Se mirate alla filiera vocazionale, verificate separatamente le prove attitudinali. Non sono state toccate e si sostengono prima della valutazione nazionale, su un massimo di due discipline.
- Seguite la pubblicazione della nuova metodologia quadro e del calendario di ammissione. La legge richiede che quel calendario esca per ogni generazione entro l’inizio dell’anno scolastico.
- Se siete un alunno con esigenze educative speciali o con disabilità, ricordate che l’assegnazione prioritaria del comma (3) resta in vigore, per un massimo del 10% dei posti.
- Per il liceo tecnologico e per quello duale, chiedete direttamente alla scuola, perché lì le condizioni di accesso si stabiliscono insieme agli operatori economici e la legge non le ha modificate.
Domande frequenti
Mio figlio sostiene la valutazione nazionale nel 2027. Deve dare anche il concorso al liceo?
Le prove attitudinali dei licei artistici o sportivi si sostengono ancora?
Che cosa succede ai licei che avevano già annunciato il concorso per questo anno scolastico?
Perché c’è stato bisogno di una deroga per l’entrata in vigore?
Esistono ancora posti assegnati in via prioritaria?
Quanti commi ha ancora l’articolo 101?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- L’art. II comma (1) e il comma (2) fissano due momenti che non si possono sovrapporre. Il comma (1) dice che la legge entra in vigore a 3 giorni dalla pubblicazione, dunque il 28 settembre 2026. Il comma (2) dice che le sue disposizioni si applicano a partire dall’anno scolastico 2026-2027, anno che era cominciato il 7 settembre 2026, secondo il Decreto del ministro dell’istruzione e della ricerca n. 3.194/2026 sulla struttura dell’anno scolastico. Restano 21 giorni di anno scolastico anteriori all’entrata in vigore, nei quali i commi (6) e (7) dell’articolo 101, ora abrogati, chiedevano ai licei di pubblicare all’inizio dell’anno scolastico la data del concorso e la delibera del consiglio di amministrazione con i criteri e le prove. Un genitore che legge l’atto non può stabilire se quelle delibere siano prive di effetti dal 7 settembre o dal 28 settembre, e la differenza decide se una scuola possa ancora chiedere una tassa di iscrizione, affiggere programmi o organizzare simulazioni per un concorso che non si terrà più.
Analisi della redazione
La modifica è scritta in modo pulito dal punto di vista della tecnica legislativa: le abrogazioni sono elencate in ordine, i due commi modificati compaiono integralmente, e il rinvio del comma (10) è stato corretto insieme alla scomparsa del comma (2), cosa che spesso si dimentica. La cosa più interessante della legge non è però l’abrogazione, ma l’articolo II comma (1), che occupa tre righe e decide tutto.
L’articolo 10 comma (2) della legge n. 198/2023 era stato collocato lì come una promessa di stabilità: nessun cambiamento delle regole dell’istruzione preuniversitaria coglie l’anno scolastico in corso, ma quello successivo. La deroga della legge pubblicata il 25 settembre 2026 è esattamente il contrario. Essa sposta gli effetti di un anno più avanti, sulla generazione che è già in classe VIII e che, alla data della pubblicazione, si preparava da tre settimane secondo le regole precedenti. Senza la deroga gli alunni di oggi avrebbero sostenuto il concorso nel luglio 2027, e il cambiamento avrebbe colto quelli della classe VII. Derogare a una regola di stabilità, per compiere un cambiamento più rapido, svuota la regola di contenuto più di quanto farebbe un’abrogazione diretta, perché dopo di essa l’articolo 10 comma (2) resta nella legge e sembra significare ancora qualcosa.
La seconda osservazione nasce dal confronto dell’articolo 101 con il resto della legge. L’articolo 113 comma (2) permette agli alunni che hanno concluso la classe VIII con il primo premio alla fase nazionale delle olimpiadi di essere iscritti alla classe IX senza sostenere la valutazione nazionale o il concorso di ammissione al liceo. La seconda metà della frase resta senza oggetto dal 28 settembre 2026, perché quel concorso non esiste più in alcun punto della legge. Non produce ambiguità, ma mostra che la modifica è stata pensata in modo puntuale, su un solo articolo, senza un passaggio attraverso il testo intero.
La terza osservazione attiene a ciò che non è stato toccato. Il comma (11) lascia ai licei tecnologici e duali la libertà di stabilire le condizioni di accesso insieme agli operatori economici partner, e il comma (10), anche nella forma nuova, non lo annovera tra le eccezioni. La selezione all’ingresso in classe IX non sparisce, dunque, dal sistema. Essa resta là dove la legge non la chiama concorso e dove non esistono né prove standardizzate, né soglia di voto, né obbligo di pubblicare i criteri sul sito. L’argomento della parità di opportunità, che sostiene l’abrogazione, si ferma al margine della filiera tecnologica.
Che cosa andrebbe cambiato
- Una disposizione transitoria per quelle tre settimane. Un comma che dica che le delibere dei consigli di amministrazione sul concorso di ammissione, adottate per l’anno scolastico 2026-2027, cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore della legge chiuderebbe la discussione in una sola frase.
- Un termine per la nuova metodologia quadro. Il comma (13) richiede metodologia e calendario, ma la legge non dice entro quando debbano essere rifatti. Un termine di 60 giorni dall’entrata in vigore darebbe alle scuole e alle famiglie un punto di riferimento.
- Il coordinamento dell’articolo 113 comma (2). Il rinvio al concorso di ammissione al liceo andrebbe eliminato nello stesso atto, perché la legge non contenga più una via di accesso a un esame soppresso.
- Una decisione esplicita sulla filiera tecnologica e duale. Se la selezione all’ingresso in classe IX viene soppressa, il comma (11) ha bisogno almeno dell’obbligo di pubblicare in tempo utile le condizioni di accesso concordate con gli operatori economici.
- Una regola sulle deroghe all’articolo 10 comma (2). Se la stabilità dell’anno scolastico può essere rimossa da ogni legge nuova, andrebbe almeno condizionata, per esempio a un termine minimo tra la pubblicazione e la prima prova dell’esame interessato.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 820 del 25 settembre 2026, pagina 3 16 pagine PDF, 115 KB l'atto inizia a pagina 3
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
