In breve
- La Corte costituzionale ha confermato che la sospensione ripetuta, anno dopo anno, di alcuni diritti retributivi del personale retribuito con fondi pubblici era conforme alla Costituzione.
- Si tratta di disposizioni contenute in quattro ordinanze d’urgenza successive, che hanno rinviato l’applicazione di alcuni diritti nel 2017, nel 2018 e nel periodo 2019-2021.
- La Corte ha respinto anche la censura secondo cui un diritto abrogato non può più essere sospeso in un momento successivo, richiamando la propria giurisprudenza.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 700 del 24 agosto 2026
Pronunciata: 5 febbraio 2026
Il meccanismo con cui lo Stato ha rinviato, anno dopo anno, il pagamento di alcuni diritti retributivi nel settore pubblico resta conforme alla Costituzione, anche quando quei diritti erano già stati cancellati dalla legge. Con la sentenza n. 101 del 5 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 700 del 24 agosto 2026, la Corte costituzionale ha respinto in quanto infondata l’eccezione sollevata da più persone in un giudizio pendente davanti alla Corte d’appello di Bucarest, Sezione VIII contenzioso amministrativo e tributario. È l’ennesima conferma dei limiti che il giudice costituzionale pone alle contestazioni sulle retribuzioni pubbliche, accanto alle sentenze in materia di ricalcolo delle pensioni.
Le disposizioni contestate sono quattro, tutte contenute in ordinanze d’urgenza adottate in anni diversi: l’art. 10, comma 1, dell’ordinanza d’urgenza n. 99/2016 su alcune misure per la retribuzione del personale retribuito con fondi pubblici, l’art. 1, comma 3, dell’ordinanza d’urgenza n. 9/2017 su alcune misure di bilancio per l’anno 2017, l’art. 11, comma 1, dell’ordinanza d’urgenza n. 90/2017 su alcune misure fiscali e di bilancio e l’art. 41, comma 1, dell’ordinanza d’urgenza n. 114/2018.
Tutte hanno la stessa funzione: prorogano o sospendono, di anno in anno, l’applicazione di alcuni diritti di natura retributiva per il personale retribuito con fondi pubblici. Chi ha sollevato l’eccezione ha sostenuto, in sostanza, che un diritto nel frattempo abrogato dalla legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale retribuito con fondi pubblici non può più formare oggetto di una sospensione successiva, e che la proroga ripetuta viola il principio della certezza del diritto.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è il mantenimento delle quattro disposizioni. La Corte ha accertato che sono conformi alla Costituzione rispetto alle censure formulate, quindi i giudici non possono più disapplicarle nelle controversie pendenti.
Il secondo effetto riguarda il rapporto tra abrogazione e sospensione. La Corte ha richiamato la Sentenza n. 472 dell’8 luglio 2021 e ha confermato la soluzione secondo cui il meccanismo di proroga successiva non diventa incostituzionale per il solo fatto che la disposizione di base sia stata nel frattempo abrogata.
Il terzo effetto attiene alla chiarezza della legge. La censura fondata sull’art. 1, comma 5, della Costituzione, relativo al rispetto della legge e alla qualità della normativa, è stata respinta. La Corte ha osservato che non si può individuare alcuna reale difficoltà di interpretazione delle disposizioni sull’effetto sospensivo o abrogativo delle norme, né nell’individuazione dei principi che governano l’applicazione della legge nel tempo.
Il quarto effetto riguarda l’irretroattività. La Corte ha accertato la conformità all’art. 15, comma 2, della Costituzione di disposizioni di contenuto analogo e ha ritenuto che le norme censurate non hanno effetto retroattivo.
Il quinto effetto è processuale. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante, quindi il giudizio davanti alla Corte d’appello di Bucarest e le altre cause sospese sulla stessa questione possono riprendere, senza che le disposizioni censurate possano ancora essere rimesse in discussione su questo fondamento.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel contenuto delle leggi non cambia nulla. Le quattro disposizioni restano come erano, con gli effetti che hanno prodotto nel 2017, nel 2018 e nel periodo 2019-2021.
Ciò che cambia è la certezza. Una controversia che partiva dall’idea che le sospensioni successive fossero incostituzionali non dispone più di questo argomento, e i giudici proseguono su altri fondamenti, se ve ne sono.
Il secondo cambiamento riguarda la discussione sull’abrogazione. Chi ha sollevato l’eccezione sosteneva che, una volta che la legge quadro n. 153/2017 aveva abrogato le disposizioni delle ordinanze precedenti che prevedevano determinati diritti, quei diritti non potevano più essere sospesi negli anni successivi, perché non esistevano più. La Corte ha esaminato l’argomento alla luce della propria giurisprudenza e lo ha respinto.
Il terzo cambiamento attiene all’interpretazione della Corte suprema. La sentenza ricorda che, nell’interpretazione dell’Alta Corte di cassazione e giustizia, la volontà del legislatore non è stata quella sostenuta da chi ha sollevato l’eccezione, e la Corte costituzionale ha fatto propria questa lettura come elemento della sua analisi.
Ciò che non cambia è il diritto alla retribuzione. La sentenza riguarda la proroga dell’applicazione di alcuni diritti accessori, non il diritto alla retribuzione in sé, garantito dall’art. 41 della Costituzione.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Sblocca i fascicoli sospesi in attesa di una risposta della Corte su questa questione.
- Conferma un orientamento giurisprudenziale stabile, con richiamo a una sentenza del 2021, quindi non crea una soluzione nuova e imprevedibile.
- Chiarisce che la discussione sull’effetto sospensivo o abrogativo delle norme non pone un problema di qualità della legge.
- Ribadisce che le disposizioni censurate non hanno effetto retroattivo, il che blocca una serie di azioni fondate sull’art. 15, comma 2, della Costituzione.
Che cosa resta un problema
- La prassi della proroga successiva, di anno in anno, resta uno strumento permanente per rinviare alcuni diritti retributivi.
- Il personale retribuito con fondi pubblici resta senza una risposta sul momento in cui i diritti rinviati dovrebbero essere effettivamente applicati.
- La sentenza viene pubblicata a più di cinque anni dall’investitura della Corte, un intervallo nel quale le disposizioni hanno già prodotto per intero i loro effetti.
- La motivazione si regge in larga parte su richiami alla giurisprudenza precedente, senza una nuova analisi dell’effetto cumulato delle proroghe ripetute.
Consigli pratici
- Se hai un giudizio su questo tema, verifica con precisione quale diritto rivendichi e per quale anno. Ciascuna delle quattro disposizioni copre un diverso esercizio di bilancio.
- Non costruire l’azione sull’argomento che un diritto abrogato non poteva più essere sospeso. La Corte lo ha esaminato e lo ha respinto, e la sentenza è generalmente vincolante.
- Verifica se il tuo diritto era previsto da un’ordinanza poi abrogata dalla legge quadro n. 153/2017. È questa la linea di demarcazione usata nell’analisi della Corte.
- Se il giudice ha sospeso il processo in attesa della sentenza, chiedi la riassunzione della causa. La sentenza è stata pubblicata, quindi il motivo della sospensione è venuto meno.
- Non confondere la proroga con la soppressione del diritto. La proroga rinvia l’applicazione di una norma, senza eliminarla dalla legislazione.
- Se vuoi capire il ragionamento, leggi prima la Sentenza n. 472 dell’8 luglio 2021, alla quale l’attuale sentenza rinvia per le motivazioni.
Domande frequenti
Quali disposizioni sono state contestate?
Che cosa ha deciso la Corte?
Qual era l’argomento principale di chi ha sollevato l’eccezione?
La proroga di un diritto significa che il diritto scompare?
Le disposizioni censurate hanno effetto retroattivo?
Che cosa succede ai processi pendenti?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Paragrafo 20: quattro ordinanze d’urgenza sono descritte come «leggi annuali sulla retribuzione». Il testo dice che «dispozițiile de lege criticate fac parte din legi anuale de salarizare a personalului plătit din fonduri publice», le disposizioni di legge censurate fanno parte di leggi annuali sulla retribuzione del personale retribuito con fondi pubblici. I titoli completi dei quattro atti sono però riprodotti cinque paragrafi più sopra, al paragrafo 12, e sono tutti ordinanze d’urgenza del Governo, non leggi. Per di più, due di essi non riguardano la retribuzione: l’ordinanza d’urgenza n. 90/2017 è «privind unele măsuri fiscal-bugetare», su alcune misure fiscali e di bilancio, e l’ordinanza d’urgenza n. 114/2018 è «privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice», sull’istituzione di alcune misure nel settore degli investimenti pubblici. La differenza non è di vocabolario: se la sospensione di un diritto avvenga con legge oppure con ordinanza d’urgenza è di per sé una questione costituzionale, governata dall’art. 115 della Costituzione.
- Il paragrafo 21 smonta la premessa su cui poggiano i paragrafi 20 e 27. Il paragrafo 21 constata che la legge quadro n. 284/2010 è stata abrogata dal 1° luglio 2017 e che «noua reglementare nu conține nicio dispoziție similară celor din Legea-cadru nr. 284/2010, care instituiau ajutoarele și indemnizațiile», la nuova disciplina non contiene alcuna disposizione analoga a quelle della legge quadro n. 284/2010 che istituivano i sussidi e le indennità. In altre parole, dopo il 1° luglio 2017 quel diritto non esiste più nella legge. La sentenza dichiara comunque conformi alla Costituzione l’art. 11, comma 1, dell’ordinanza d’urgenza n. 90/2017, che sospende la concessione degli stessi sussidi nel 2018, e l’art. 41, comma 1, dell’ordinanza d’urgenza n. 114/2018, che la sospende nel periodo 2019-2021, senza dire in nessun punto su quale diritto operi la sospensione in quegli anni. È esattamente la domanda formulata al paragrafo 5, e la sentenza le passa accanto.
- Il paragrafo 25 cita come risposta un testo che si limita a porre la domanda. Il brano riprodotto dalla decisione dell’Alta Corte n. 20 del 20 maggio 2019 dice che «trebuie observat în ce măsură un act normativ ulterior (în speță, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017) poate suspenda drepturi care făceau obiect de reglementare al actului abrogat», occorre verificare in che misura un atto normativo successivo possa sospendere diritti che formavano oggetto dell’atto abrogato, e poi che «rezolvarea chestiunii de drept sesizate nu presupune decât aplicarea corectă a regulilor referitoare la succesiunea legilor în timp», la risoluzione della questione di diritto sollevata non richiede altro che la corretta applicazione delle regole sulla successione delle leggi nel tempo. La Corte suprema constata lì che il problema non pone alcuna difficoltà di interpretazione, ragione per cui non lo decide. La Corte costituzionale usa quel passaggio come se contenesse la soluzione nel merito, benché esso dica soltanto che la soluzione spetta al giudice della causa.
Analisi della redazione
La posta reale del fascicolo non è il diritto all’«ajutor de trecere în rezervă», il sussidio che spetta al militare al momento del passaggio in riserva, ma la tecnica con cui lo Stato lo tiene sospeso. I quattro testi confermati coprono, da un capo all’altro, cinque anni senza un solo giorno di pausa: dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017 con l’art. 10, comma 1, dell’ordinanza d’urgenza n. 99/2016, dal 1° marzo al 31 dicembre 2017 con il rinvio contenuto nell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza d’urgenza n. 9/2017, l’anno 2018 con l’art. 11, comma 1, dell’ordinanza d’urgenza n. 90/2017 e il periodo 2019-2021 con l’art. 41, comma 1, dell’ordinanza d’urgenza n. 114/2018. Ciascun atto è, preso da solo, temporaneo. Insieme formano una norma permanente scritta a rate annuali, e la Corte convalida ogni rata senza guardare mai la loro somma.
La seconda cosa che si vede dall’atto è come si risolve una controversia retributiva quando nessuno vuole dare la risposta nel merito. L’Alta Corte, con la decisione n. 20 del 20 maggio 2019, dice che non esiste alcuna difficoltà di interpretazione e lascia la questione al giudice della causa. La Corte costituzionale, con questa sentenza, dice che non esiste alcun problema di qualità della legge e rinvia all’Alta Corte. Il giudice della causa resta l’unico a dover spiegare come si sospenda, nel 2018 e nel 2019, un diritto che la stessa sentenza dichiara inesistente dal 1° luglio 2017. È tutto quello che il ricorrente riceve dopo otto anni.
Il terzo elemento è l’intervallo. Il fascicolo n. 5.227/3/2018 è stato aperto nel 2018, la rimessione alla Corte è arrivata con la decisione civile n. 7 del 1° marzo 2021, la pronuncia è del 5 febbraio 2026, la pubblicazione del 24 agosto 2026. Tra il sollevamento dell’eccezione e la pubblicazione della sentenza sono passati più di cinque anni; tra l’apertura del fascicolo e questo momento, otto. In tutto questo tempo l’ultimo periodo di sospensione, il 2019-2021, si è concluso e la disciplina è stata sostituita da altri atti annuali. La Corte giudica, nel 2026, la costituzionalità di norme che non hanno più alcun destinatario vivo, e le persone che le contestano sono passate in riserva ormai da tempo.
Ciò che si può dire a favore della sentenza è che la soluzione nel merito è coerente. La Corte applica, senza inventare nulla, le motivazioni della sentenza n. 472 dell’8 luglio 2021, indicando i paragrafi esatti, da 58 a 63, il 65 e il 73, il che permette a chiunque di verificare che cosa sia stato ripreso. La coerenza non compensa però l’assenza di un’analisi dell’effetto cumulativo: in nessuno dei ventotto paragrafi ci si chiede se una sospensione rinnovata per cinque anni di seguito sia ancora una sospensione, oppure diventi di fatto una soppressione del diritto.
Che cosa andrebbe cambiato
- Una risposta espressa alla domanda del paragrafo 5. La sentenza dovrebbe dire, in una sola frase, su quale diritto operino la sospensione del 2018 e quella del 2019-2021, se la norma che lo istituiva era stata abrogata il 1° luglio 2017. Senza questa frase, i giudici di merito ricevono un risultato e non un ragionamento, e le controversie proseguono con gli stessi argomenti.
- La denominazione corretta degli atti esaminati. Un’ordinanza d’urgenza non è una legge, e la differenza ha conseguenze costituzionali proprie. Il paragrafo 20 dovrebbe dire «ordinanze d’urgenza», come dicono i titoli riprodotti al paragrafo 12, perché la formulazione attuale nasconde proprio la via con cui la sospensione è stata disposta.
- Un limite di rinnovo per le sospensioni di bilancio. La legge n. 24/2000 consente di sospendere l’applicazione di un atto normativo, ma non dice quante volte di seguito la sospensione possa essere rinnovata. Una regola che imponga, dopo la seconda proroga, o il ripristino dell’applicazione o l’abrogazione espressa del diritto, obbligherebbe il Governo a dire apertamente che cosa sta facendo, invece di ottenere lo stesso risultato con quattro atti successivi.
- La pubblicazione dell’elenco consolidato dei periodi di sospensione. Un cittadino passato in riserva deve oggi aprire quattro ordinanze d’urgenza e una legge quadro per sapere se nel suo anno avesse o no diritto al sussidio. Un allegato aggiornato, con il periodo e il fondamento per ciascun intervallo dal 2011 in poi, chiuderebbe buona parte delle controversie prima che comincino.
- Un termine di decisione per le eccezioni relative a norme ad applicazione limitata nel tempo. Quando il testo censurato ha una durata di vita pari a un esercizio di bilancio, cinque anni di attesa trasformano il controllo di costituzionalità in un esercizio retrospettivo. Un regime di priorità per questi fascicoli avrebbe effetti reali sulle cause rimaste sospese per tutto questo tempo.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 700 del 24 agosto 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 13
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
