In breve
- L’aumento di stipendio che la legge sulla retribuzione aveva programmato per il 2021 non è più arrivato, e la Corte costituzionale ha confermato che il suo rinvio è stato legittimo. Il testo impugnato, l’art. I comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 226/2020, ha bloccato per tutto l’anno 2021 gli stipendi di base, i soldi e le indennità dell’intero personale pagato con fondi pubblici al livello del mese di dicembre 2020, a condizione che la persona occupasse la stessa funzione e lavorasse alle stesse condizioni.
- Hanno perso coloro che non erano ancora arrivati allo stipendio finale promesso dalla legge quadro n. 153/2017, in testa i poliziotti e il personale contrattuale del Ministero degli Affari Interni. Il loro sindacato ha portato alla Corte 27 fascicoli, provenienti da otto giudici di tutto il Paese, sostenendo che il blocco ha perpetuato differenze che esistevano già, perché la legge del 2017 si era applicata alle categorie del settore pubblico con ritmi diversi.
- L’eccezione è stata respinta all’unanimità dei voti, e la motivazione nel merito occupa due paragrafi dei 32 della sentenza. La Corte mostra di essersi già pronunciata quattro volte nel 2024 sulla stessa critica e dello stesso autore e che non sono comparsi elementi nuovi. L’ordinanza non è più in vigore dal 2022, ma continua a decidere i processi avviati nel 2021, e lì la Sentenza n. 43/2026 si applicherà direttamente.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 819 del 25 settembre 2026, pagine 3-6
Pronunciata: 20 gennaio 2026, all’unanimità dei voti
Definitiva e generalmente vincolante: 25 settembre 2026, data della pubblicazione
I poliziotti hanno chiesto ai giudici la differenza tra lo stipendio che ricevevano e quello che la legge quadro n. 153/2017 prometteva loro per il 2021, e la Corte costituzionale ha chiuso loro di nuovo la strada. Con la Sentenza n. 43 del 20 gennaio 2026, pubblicata il 25 settembre 2026, l’art. I comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 226/2020 resta costituzionale. È la quinta volta che la stessa critica, proveniente dallo stesso sindacato, riceve la stessa risposta, dopo altre quattro sentenze del 2024, e su monitorlegal.ro si può leggere anche il caso in cui la Corte ha giudicato insieme il blocco del 2021 e quello del 2022.
Per vedere che cosa è stato rinviato, bisogna leggere che cosa aveva promesso la legge sulla retribuzione. Secondo la motivazione dell’eccezione, la legge quadro n. 153/2017 aveva stabilito un’applicazione per fasi degli aumenti retributivi per il periodo 2019-2022: gli stipendi salivano di anno in anno, a gradini, fino ai livelli scritti negli allegati. L’art. I comma (1) dell’ordinanza del 2020 ha derogato a quella regola e ha scritto, per l’anno 2021, esattamente il contrario: «cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții», cioè l’importo lordo degli stipendi di base, dei soldi di funzione, degli stipendi di funzione e delle indennità mensili di inquadramento del personale pagato con fondi pubblici si mantiene allo stesso livello di quello concesso per quel mese, nella misura in cui la persona occupa la stessa funzione e svolge la propria attività alle stesse condizioni. Il gradino dell’anno 2021 è sparito, e lo stipendio di base è rimasto, per dodici mesi, quello del dicembre 2020.
Chi ha pagato il rinvio si vede dalla struttura dei fascicoli. Tutti e 27 sono stati aperti dal Sindacato Nazionale dei Poliziotti e del Personale Contrattuale del Ministero degli Affari Interni, in nome di alcuni iscritti, e sono arrivati alla Corte dal Tribunale di Bucarest, dalla Corte d’appello di Craiova, dalla Corte d’appello di Iași, dalla Corte d’appello di Timișoara, dalla Corte d’appello di Pitești, dal Tribunale di Constanța, dalla Corte d’appello di Galați e dalla Corte d’appello di Suceava. Diciassette di essi venivano soltanto da Craiova. L’argomento di merito era che il blocco non ha creato la disuguaglianza, ma l’ha fissata: la legge del 2017 aveva escluso dall’applicazione per fasi, con l’art. 38 comma (2) e (3), alcune categorie, e i funzionari pubblici con statuto speciale del ministero e i militari non erano tra queste.
La seconda critica riguardava un confronto preciso. Mentre ai poliziotti venivano bloccati gli stipendi, il personale docente medico-farmaceutico delle università con facoltà accreditate di medicina, odontoiatria e farmacia aveva ricevuto, con la legge n. 205/2020, un nuovo diritto retributivo. Il sindacato ha invocato, oltre alla Costituzione, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e due direttive sulla parità di trattamento sul luogo di lavoro.
Il Governo ha risposto che gli stipendi futuri non rientrano nella sfera del diritto di proprietà e ha invocato, in questo senso, la giurisprudenza della Corte stessa e sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, tra cui quella dell’8 novembre 2005, pronunciata nella causa Kechko contro Ucraina. La Corte non è arrivata a questi argomenti. Ai paragrafi 30 e 31 ha mostrato che le sentenze n. 388 del 17 settembre 2024, n. 515 del 17 ottobre 2024, n. 531 del 22 ottobre 2024 e n. 631 del 7 novembre 2024 hanno già constatato la costituzionalità dello stesso testo, a fronte di critiche identiche e dello stesso autore, e che, in mancanza di elementi di novità, la soluzione si mantiene.
Gli effetti che produce
L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 226/2020 non è più in vigore: aveva applicabilità limitata all’anno 2021. Il giudizio si è svolto comunque, in base alla Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, secondo la quale un testo uscito dalla vigenza si verifica finché continua a produrre effetti nelle cause in cui è stato invocato. Questo dice anche quale sia l’effetto reale della sentenza: essa non cambia alcuno stipendio di oggi, ma decide i processi avviati nel 2021 e ancora pendenti.
Per gli iscritti al sindacato dei 27 fascicoli, l’effetto è che i giudici respingeranno le domande di pagamento delle differenze retributive per il 2021. Per qualsiasi altro processo con lo stesso oggetto, l’effetto è identico: dal 25 settembre 2026 la sentenza è definitiva e generalmente vincolante, quindi un giudice investito della stessa critica non può più rimetterla alla Corte.
Un effetto meno visibile riguarda il bilancio. Se il testo fosse caduto, lo Stato avrebbe dovuto retroattivamente la differenza tra il gradino dell’anno 2021 e lo stipendio effettivamente pagato, per tutto il personale pagato con fondi pubblici che si trovava nella stessa situazione, più gli interessi. La sentenza chiude questa possibilità per l’anno 2021.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel diritto positivo non compare nulla di nuovo. La sentenza conferma un testo che non si applica più dal 2022 e ripete una soluzione già data quattro volte nel 2024. Ciò che cambia è la posizione processuale dei ricorrenti: fino alla pubblicazione, un avvocato poteva sperare che un collegio rimettesse di nuovo la questione alla Corte; dal 25 settembre 2026 l’argomento è consumato.
Il cambiamento di fondo si è prodotto il 1° gennaio 2021, quando il meccanismo pensato nel 2017 è stato fermato per un anno. La legge quadro n. 153/2017 era stata costruita sull’idea di una transizione prevedibile, con passi annuali, e il blocco ha rotto il calendario per tutti coloro che non erano arrivati al livello finale. Le categorie escluse con l’art. 38 comma (2) e (3) avevano conservato i loro aumenti, così il momento del 2021 ha trovato il settore pubblico già diviso in due: quelli arrivati a destinazione e quelli fermati per strada.
La seconda cosa cambiata nel tempo è la durata stessa della controversia. Tra la pubblicazione dell’ordinanza, il 31 dicembre 2020, e la pronuncia della sentenza sono passati 1.846 giorni. Il testo era morto da quattro anni e 20 giorni nel momento in cui la Corte ha detto che è costituzionale.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- I processi avviati nel 2021 ricevono una risposta chiara e possono chiudersi, invece di attendere un eventuale cambiamento di giurisprudenza.
- La Corte mantiene la sua linea: stesso testo, stessa critica, stesso autore, stessa soluzione. La prevedibilità ha un valore proprio, anche per chi perde.
- Il bilancio dello Stato evita un obbligo retroattivo che si sarebbe esteso a tutto il personale pagato con fondi pubblici, non soltanto ai poliziotti.
- La riunione di 27 fascicoli in uno solo ha risparmiato alla Corte e ai giudici 27 procedimenti paralleli sulla stessa domanda.
- La sentenza conferma espressamente che un testo uscito dalla vigenza può essere verificato finché decide ancora processi, il che aiuta qualsiasi cittadino coinvolto in una controversia vecchia.
Che cosa resta un problema
- La motivazione nel merito, i paragrafi 30 e 31, occupa 1.229 caratteri su un testo di 29.570, cioè il 4,2% della sentenza. Il resto è procedura ed elencazione.
- La critica più concreta, il confronto con il personale docente medico-farmaceutico delle università di medicina, al quale la legge n. 205/2020 aveva creato un diritto nuovo, non riceve alcuna risposta propria. Il rinvio alle sentenze del 2024 non dice se quelle abbiano esaminato esattamente questo argomento.
- Anche l’invocazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e delle due direttive resta senza risposta, e l’art. 148 della Costituzione non compare tra le norme di riferimento elencate al paragrafo 29.
- Tra la rimessione del Tribunale di Bucarest, il 25 marzo 2022, e la pronuncia sono passati 1.397 giorni, e la pubblicazione ne ha aggiunti altri 248. Le persone dei fascicoli hanno aspettato quasi quattro anni e mezzo per apprendere che la giurisprudenza non cambia.
- La disuguaglianza invocata resta in piedi, solo che è dichiarata costituzionale. Chi legge la sentenza non apprende se le differenze tra le categorie del settore pubblico siano state ridotte nel frattempo o siano rimaste.
Consigli pratici
- Se hai un processo sulle differenze retributive per l’anno 2021, chiedi al tuo avvocato se il fascicolo si regge sull’incostituzionalità dell’art. I comma (1) dell’ordinanza. In tal caso, l’argomento è consumato dal 25 settembre 2026.
- Verifica per quale periodo chiedi il denaro. L’ordinanza del 2020 ha coperto soltanto l’anno 2021; per gli anni successivi si applicano altri atti, con altri testi e con altra giurisprudenza.
- Leggi la condizione posta alla fine del testo: il blocco si applicava soltanto «în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții», cioè nella misura in cui la persona occupa la stessa funzione e svolge la propria attività alle stesse condizioni. Chi è stato promosso, ha cambiato funzione o è passato ad altre condizioni di lavoro nel corso dell’anno 2021 non rientra nell’ipotesi del testo, e questo attiene all’applicazione della legge, quindi al giudice.
- Se non sei soddisfatto del modo in cui il datore di lavoro ha calcolato lo stipendio, la strada resta il giudice del contenzioso amministrativo, non la Corte costituzionale. Lo stesso Governo ha mostrato nel fascicolo che il modo concreto di applicazione è una questione di interpretazione della legge.
- Tieni a mente la distinzione su cui si regge tutta la giurisprudenza in materia: lo stipendio già guadagnato è un bene, lo stipendio futuro è un’aspettativa che il legislatore può cambiare.
- Se rappresenti un sindacato, chiedi al giudice di verificare se una critica nuova sia stata davvero analizzata nelle sentenze invocate come precedente. Un rinvio generale alla giurisprudenza non equivale a una risposta sul tuo argomento.
Domande frequenti
Che cosa è stato rinviato con l’ordinanza del 2020?
A chi è costato il rinvio?
L’ordinanza è ancora in vigore?
Posso ancora chiedere in giudizio le differenze retributive per il 2021?
Perché è durato quasi quattro anni e mezzo?
La Corte ha analizzato anche l’argomento del personale docente delle università di medicina?
Analisi della redazione
La cifra più chiara di questa sentenza non è il numero dei fascicoli, né l’anno del blocco, ma la proporzione tra la domanda e la risposta. Il testo pubblicato ha 29.570 caratteri. La motivazione dell’eccezione, i paragrafi 15-21, ne occupa 4.764. L’esame nel merito, i paragrafi 30 e 31, ne occupa 1.229, cioè il 4,2% della sentenza. Gli elenchi di fascicoli e di nomi del paragrafo 3 e del dispositivo sommano, da soli, 6.908 caratteri, oltre cinque volte più del ragionamento. Una sentenza in cui l’elenco delle parti è cinque volte più lungo del motivo per cui esse perdono non convince, anche se la soluzione è corretta.
La seconda osservazione nasce dalla combinazione di due paragrafi. Al paragrafo 21 il sindacato solleva un argomento preciso e verificabile: nello stesso intervallo in cui ai poliziotti venivano bloccati gli stipendi, un’altra categoria del settore pubblico, il personale docente medico-farmaceutico delle università con facoltà accreditate di medicina, odontoiatria e farmacia, ha ricevuto con la legge n. 205/2020 un nuovo diritto retributivo. Al paragrafo 30 la Corte risponde che si tratta di «critici identice», cioè di critiche identiche a quelle di quattro sentenze del 2024. Le due affermazioni non si possono verificare l’una con l’altra, perché la sentenza non cita alcun considerando di quelle quattro. Il lettore deve aprire quattro edizioni della Gazzetta Ufficiale della Romania per sapere se il suo argomento sia mai stato analizzato.
La terza osservazione riguarda il rapporto tra la velocità chiesta al destinatario e quella che l’amministrazione della giustizia concede a sé stessa. L’ordinanza è stata pubblicata nell’ultimo giorno del 2020 e ha prodotto effetti dal giorno successivo, il 1° gennaio 2021, senza alcun periodo di adattamento. La domanda se quel salto da un giorno all’altro fosse costituzionale ha ricevuto risposta 1.846 giorni più tardi, e la risposta è diventata opponibile dopo altri 248. Lo stipendio è cambiato in un giorno, la verifica è durata cinque anni.
Per il resto, la sentenza è pulita dal punto di vista tecnico. La citazione dell’art. I comma (1) corrisponde al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 1332 del 31 dicembre 2020, i numeri dei 27 fascicoli del paragrafo 3 si ritrovano, senza eccezione, nel dispositivo, e i 27 fascicoli dei giudici corrispondono ai 27 fascicoli della Corte. Il problema sta nell’economia della motivazione, non nell’accuratezza.
Che cosa andrebbe cambiato
- Quando respinge rinviando alla giurisprudenza, la Corte dovrebbe citare il paragrafo della sentenza precedente che risponde alla critica. Un solo rinvio esatto, del tipo «si veda la Sentenza n. 388/2024, paragrafo X», trasforma un’affermazione di autorità in un argomento verificabile e accorcia il lavoro dei giudici che applicano la soluzione.
- Le critiche fondate sul diritto dell’Unione europea dovrebbero ricevere una risposta esplicita, foss’anche di inammissibilità. Il sindacato ha invocato la Carta dei diritti fondamentali e due direttive; la sentenza non dice né che siano pertinenti, né che non lo siano. Una frase chiude la questione e risparmia ai giudici una domanda alla quale non hanno risposta.
- Gli elenchi di fascicoli e di nomi andrebbero spostati in un allegato della sentenza. Ridurrebbero di quasi un quarto la lunghezza del testo pubblicato, renderebbero leggibile la motivazione e non perderebbero alcuna informazione, perché l’allegato si pubblica insieme alla sentenza.
- Le ordinanze che congelano diritti retributivi dovrebbero prevedere che cosa succede al gradino saltato. L’ordinanza del 2020 ha soppresso l’aumento dell’anno 2021 senza dire se esso si recuperi, si perda o si sposti. Da questo silenzio sono nati i 27 fascicoli.
- Il termine tra la pronuncia e la pubblicazione andrebbe scritto nella legge n. 47/1992. 248 giorni significano 248 giorni in cui una soluzione esiste, ma non può essere invocata in alcun processo. Un termine di 30 o 60 giorni eliminerebbe questa zona grigia.
- Il Ministero del Lavoro dovrebbe pubblicare, per categorie, quale percentuale del personale del settore pubblico fosse arrivata al livello finale della legge quadro n. 153/2017 al 31 dicembre 2020. Senza questa cifra, l’affermazione che il blocco abbia perpetuato disuguaglianze resta una tesi di parte, impossibile da verificare tanto per un giudice quanto per un lettore.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 819 del 25 settembre 2026, pagine 3-6 16 pagine PDF, 143 KB l'atto inizia a pagina 3
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
