In breve
- Tutti i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica trasmetteranno all’ANCOM dati statistici secondo 15 nuovi insiemi di indicatori, al posto di quelli del 2013.
- La trasmissione avviene due volte all’anno: entro il 15 agosto per il primo semestre ed entro il 15 febbraio per il secondo, più una fotografia della situazione al 31 dicembre.
- La decisione entra in vigore soltanto il 1° gennaio 2027, e le comunicazioni relative al 2026 restano soggette alle regole vecchie. Le prime comunicazioni nuove si fanno nell’agosto 2027.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 713 e n. 713 bis del 27 agosto 2026
Entrata in vigore: 1° gennaio 2027
La statistica del mercato delle telecomunicazioni viene riscritta dopo tredici anni. La Decisione dell’Autorità nazionale per l’amministrazione e la regolamentazione nelle comunicazioni n. 396/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 713 del 27 agosto 2026, sostituisce l’insieme di indicatori che i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica trasmettevano dal 2013. È il secondo obbligo nuovo dello stesso giorno per gli operatori del settore, dopo il catalogo dei 218 controlli di cibersicurezza, che ne coinvolge molti in quanto soggetti essenziali.
La decisione ha sette articoli e quindici allegati. Gli articoli stabiliscono chi trasmette i dati, quando e come. Gli allegati, pubblicati a parte nell’edizione n. 713 bis, su 64 pagine, contengono gli insiemi di indicatori e le categorie di informazioni per ciascuno di essi.
L’atto è stato firmato il 29 luglio 2026 e la pubblicazione è arrivata quasi un mese dopo. Il fondamento è l’Ordinanza di urgenza del Governo n. 22/2009, quella che ha istituito l’ANCOM, insieme all’articolo 120 dell’Ordinanza di urgenza del Governo n. 111/2011 sulle comunicazioni elettroniche.
Il 28 agosto 2026 l’obbligo di segnalarsi all’autorità ha raggiunto anche i creatori delle piattaforme di condivisione video: la decisione CNA n. 116/2026 lo impone da 100.000 follower in su, quando il canale produce ricavi.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è il calendario. I dati degli allegati n. 1-14 si trasmettono due volte all’anno: entro il 15 agosto dell’anno di riferimento, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno, ed entro il 15 febbraio dell’anno successivo, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre. L’allegato n. 15 ha un regime diverso: si trasmette una sola volta all’anno, entro il 15 febbraio, ma per la situazione esistente al 31 dicembre, quindi come una fotografia e non come un flusso.
Il secondo effetto è una soglia che divide il mercato in due. I dati della tabella 1.4.1 dell’allegato n. 1 sono obbligatori soltanto per i fornitori con un fatturato netto di almeno 10 milioni di lei nel periodo di riferimento. Per gli altri la trasmissione è facoltativa. Sono facoltativi anche l’indicatore 9 della tabella 1.2 e tre tabelle dell’allegato n. 14.
Il terzo effetto riguarda chi non ha avuto attività. Un fornitore che ha avuto la qualità di fornitore, ma che non ha effettivamente fornito reti o servizi nel periodo considerato, trasmette comunque i dati: le informazioni della tabella 1.1 e, se del caso, quelle delle tabelle 1.2, 1.3 e 1.4. In altre parole, il silenzio non è un’opzione nemmeno per un’impresa inattiva.
Il quarto effetto è la regola per i periodi parziali. Chi acquisisce o perde la qualità di fornitore nel corso di un periodo trasmette i dati per l’intervallo in cui ha avuto tale qualità, con l’applicazione corrispondente della soglia dei 10 milioni e delle eccezioni facoltative.
Il quinto effetto riguarda la qualità dei dati. Le stime sono ammesse solo in situazioni oggettive e debitamente giustificate, con l’indicazione dettagliata dei principi e dei metodi utilizzati. Inoltre ogni fornitore deve precisare e giustificare, caso per caso, quali tra i valori trasmessi abbiano carattere di segreto commerciale.
Il sesto effetto è la sanzione. L’inosservanza della decisione è punita ai sensi del capitolo XII dell’Ordinanza di urgenza del Governo n. 111/2011, quello dedicato alla vigilanza, al controllo e alle sanzioni.
Che cosa cambia rispetto a prima
Finora la trasmissione avveniva secondo la Decisione del presidente dell’ANCOM n. 333/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 319 del 3 giugno 2013. Quella decisione è abrogata il 1° gennaio 2027, cioè nel momento in cui entra in vigore quella nuova.
Il cambiamento non riguarda solo il contenuto degli indicatori, ma anche il ritmo. Il vecchio schema aveva una comunicazione annuale separata per i ricavi e gli investimenti, con termine al 31 maggio, e una semestrale per il resto dei dati. Il nuovo schema allinea tutto su due termini, 15 agosto e 15 febbraio, e la comunicazione annuale distinta scompare.
La terza cosa che cambia è il tempo di preparazione. Tra la pubblicazione e l’applicazione ci sono quattro mesi, e tra la pubblicazione e la prima trasmissione effettiva quasi un anno: 15 agosto 2027, per il primo semestre del 2027. Per l’allegato n. 15 la prima trasmissione arriva soltanto nel febbraio 2028.
Per l’anno 2026 non cambia nulla. Gli obblighi restano soggetti alla decisione del 2013, con i suoi termini: 31 maggio 2027 per i dati annuali di ricavi e investimenti e 10 febbraio 2027 per il resto dei dati semestrali e per l’allegato n. 15 di quell’atto.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il termine lungo per l’entrata in vigore, quattro mesi fino all’applicazione e quasi un anno fino alla prima trasmissione, dà tempo reale per adeguare i sistemi di rilevazione dei dati.
- Il regime transitorio è scritto in modo esplicito: nessuno deve indovinare secondo quali regole trasmette i dati relativi al 2026.
- La soglia di 10 milioni di lei risparmia ai fornitori piccoli la parte più pesante della trasmissione.
- Il calendario si semplifica: due termini al posto di tre regimi paralleli.
- Le stime sono ammesse, ma solo se motivate, il che tutela la qualità delle serie statistiche.
- Il fornitore può indicare quali dati costituiscono segreto commerciale, con una giustificazione, quindi la pubblicazione degli aggregati non ne espone la posizione competitiva.
Che cosa resta un problema
- Gli allegati, cioè la parte che dice concretamente che cosa si trasmette, stanno in un’edizione separata che va acquistata.
- Quindici insiemi di indicatori su 64 pagine significano uno sforzo di conformità che l’atto non quantifica da nessuna parte.
- La soglia di 10 milioni si calcola sul periodo di riferimento, quindi un fornitore può superarla in un semestre e non nell’altro, con obblighi che cambiano da una trasmissione all’altra.
- L’atto non prevede un termine entro il quale l’ANCOM debba pubblicare i risultati aggregati, benché i dati siano raccolti proprio per essere usati pubblicamente.
- Che cosa significhino «situazioni oggettive e debitamente giustificate» per le stime resta rimesso alla valutazione dell’autorità.
- I fornitori inattivi trasmettono comunque i dati, il che è corretto sul piano statistico, ma resta un onere amministrativo per imprese senza attività.
Consigli pratici
- Se siete fornitori, acquistate o consultate per tempo l’edizione n. 713 bis: gli allegati sono la parte che vi dice che cosa dovete misurare, e alcuni dati si raccolgono strada facendo, non a posteriori.
- Calcolate fin d’ora se superate i 10 milioni di lei di fatturato netto per semestre. Da questa soglia dipende se la tabella 1.4.1 sia per voi obbligatoria oppure facoltativa.
- Non confondete i termini: per i dati dell’anno 2026 restano valide le regole vecchie, con il 10 febbraio 2027 e il 31 maggio 2027. Per il 2027 si applicano già le regole nuove, con il 15 agosto 2027.
- Se l’impresa ha la qualità di fornitore, ma non ha fornito nulla, presentate comunque la tabella 1.1 e, se del caso, le tabelle 1.2, 1.3 e 1.4.
- Preparate fin dall’inizio la giustificazione per i dati che considerate segreto commerciale. La decisione chiede una motivazione caso per caso, non una dichiarazione generica.
- Se usate stime, documentate i principi e i metodi insieme alla trasmissione, non dopo: l’atto ne chiede l’indicazione dettagliata.
- Verificate se siete diventati fornitori o avete perso tale qualità nel corso del periodo. In quel caso trasmettete i dati solo per l’intervallo in cui avete avuto la qualità.
Domande frequenti
Da quando si applica?
Chi riguarda?
Quando si trasmettono i dati?
Che cosa succede ai dati relativi al 2026?
Che cosa significa la soglia di 10 milioni di lei?
Devo trasmettere i dati se non ho avuto attività?
Posso trasmettere valori stimati?
Come proteggo i dati commercialmente sensibili?
Che cosa succede se non trasmetto i dati?
Analisi della redazione
È l’esempio di atto che le altre norme della stessa giornata avrebbero dovuto copiare al capitolo calendario. L’ANCOM pubblica in agosto un obbligo che si applica da gennaio e la cui prima esecuzione arriva nell’agosto dell’anno successivo. I fornitori hanno un anno intero per modificare i propri sistemi di rilevazione, e l’autorità non rischia di ricevere, alla prima trasmissione, dati costruiti in fretta. Rispetto al decreto sulla cibersicurezza pubblicato lo stesso giorno, che diventa esigibile subito, il contrasto è istruttivo: la stessa amministrazione sa lavorare anche con termini ragionevoli.
Altrettanto ben fatto è il regime transitorio. L’atto non si limita ad abrogare la decisione del 2013, ma dice esattamente quali obblighi restano soggetti a essa, per quale periodo e con quali termini. Un fornitore che legge l’articolo 7 sa in quale anno trasmette i dati secondo quali regole, senza dover consultare nessuno. E la soglia di 10 milioni di lei mostra una preoccupazione reale di proporzionalità: la parte più costosa della trasmissione ricade solo su chi ha i mezzi per sostenerla.
Quello che manca è l’altro capo del circuito. I dati si raccolgono, per definizione, perché l’autorità eserciti le proprie attribuzioni e perché il mercato sia descritto pubblicamente. La decisione disciplina minuziosamente ciò che entra, ma non dice nulla su ciò che esce: né a quale intervallo l’ANCOM pubblichi i risultati aggregati, né in quale formato, né quanto tempo dopo il termine di trasmissione. In un atto che chiede quindici insiemi di indicatori a tutto il mercato, l’assenza di un obbligo simmetrico di pubblicazione è un’omissione che si nota.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine per la pubblicazione dei risultati aggregati. Se i fornitori hanno il 15 agosto e il 15 febbraio, anche l’autorità dovrebbe avere una data in cui il rapporto di mercato diventa pubblico.
- La pubblicazione gratuita degli allegati sul sito dell’ANCOM. Le 64 pagine di indicatori sono le istruzioni di lavoro dell’intero mercato, e stanno in un’edizione che va acquistata.
- Una regola di stabilità per la soglia di 10 milioni. Calcolata sul semestre, la soglia può cambiare gli obblighi da una trasmissione all’altra; il riferimento al fatturato dell’anno precedente sarebbe prevedibile.
- Criteri per le stime. L’espressione «situazioni oggettive e debitamente giustificate» guadagnerebbe da qualche esempio, perché il fornitore sappia in anticipo che cosa viene accettato.
- Una procedura per i dati indicati come segreto commerciale. L’atto chiede la giustificazione, ma non dice chi decide se la giustificazione è fondata e che cosa accade se l’autorità non è d’accordo.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 713 e n. 713 bis del 27 agosto 2026 16 pagine PDF, 117 KB l'atto inizia a pagina 15
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Le altre edizioni citate: nr. 713 bis/2026
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
