In breve
- Il permesso di pesca ricreativa si rilascia ogni anno e online, attraverso un programma informatico dell’Agenzia Nazionale per la Pesca e l’Acquacoltura. Il Decreto n. 260/2026 sostituisce le regole del 2017 e si applica dal 7 settembre 2026, in tutto il paese, tranne che nella Riserva della Biosfera «Delta del Danubio».
- Chi pesca in acque non affidate a un’associazione compila una scheda di cattura dopo ogni uscita e la invia all’Agenzia entro il 31 dicembre. Chi non la invia non riceve il permesso l’anno successivo.
- Il decreto non fissa alcuna tariffa, ma non ripete nemmeno la formula del 2017, secondo cui il permesso si rilasciava «senza riscossione di imposte e tariffe». La stessa formula è sparita anche dalla legge sulla pesca, nel 2024.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 754 del 7 settembre 2026
Entrata in vigore: 7 settembre 2026, data della pubblicazione
Dal 7 settembre 2026 il permesso di pesca ricreativa si rilascia online, e chi pesca nelle acque amministrate direttamente dallo Stato deve annotare le catture in una scheda e inviarla entro il 31 dicembre. Il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato il Decreto n. 260/2026, firmato dal ministro ad interim Tánczos Barna, che abroga il Decreto n. 60/2017 e riscrive le condizioni alle quali una persona può gettare la lenza in un fiume, in un invaso, sul Danubio o nel Mar Nero. È il secondo atto di quest’anno con cui il ministero riordina le regole della pesca, dopo quello che ha stabilito dove si può sbarcare e vendere il pesce catturato dalla pesca commerciale.
Il permesso di pesca ricreativa è il documento nominativo, intestato a te, che ti dà il diritto di pescare con la canna o con la canna da lancio nelle acque naturali del paese. Non va confuso con l’autorizzazione di pesca commerciale, che è un’altra cosa e si paga. Le acque naturali sono divise in due categorie, e da qui parte tutto il resto del decreto: alcune zone sono affidate per contratto alle associazioni di pescatori, altre restano in amministrazione diretta dell’Agenzia Nazionale per la Pesca e l’Acquacoltura, che il decreto chiama semplicemente «Agenzia». Il Danubio con i suoi bracci e il Mar Nero rientrano nella seconda categoria.
Se vuoi pescare in un’acqua affidata a un’associazione, il permesso lo emette l’Agenzia, ma te lo consegna l’associazione. Se vuoi pescare sul Danubio, in mare o in un’acqua non affidata, il permesso lo emette e te lo consegna direttamente l’Agenzia. In entrambi i casi, il decreto dice all’articolo 3 che il rilascio avviene «ogni anno, tramite un programma informatico, online». I modelli dell’allegato n. 4 mostrano tre tipi di permesso, uno per le acque affidate, uno per il Danubio e uno per il Mar Nero, ciascuno con nome, cognome, codice numerico personale, validità e un codice QR. Sul permesso è scritto che va portato insieme al documento d’identità con cui è stato emesso.
La novità che tocca più da vicino il pescatore comune è la scheda di cattura. Fa parte del permesso e si compila dopo ogni uscita, per ciascuna zona, con la data, il luogo, la specie, la quantità in chilogrammi e la quantità rilasciata di nuovo in acqua. La voce «quantità rilasciata» ha una nota a piè di pagina che rinvia al limite di legge di 5 chilogrammi al giorno. La scheda si invia all’Agenzia entro il 31 dicembre dell’anno, e l’articolo 3 comma (4) dice direttamente che cosa succede altrimenti: il mancato invio «comporta l’impossibilità di ottenere un nuovo permesso di pesca ricreativa per l’anno successivo». Nelle acque affidate, la rendicontazione la fa l’associazione, entro il 28 febbraio dell’anno seguente.
Per le associazioni, il decreto costruisce un concorso. Chi vuole un contratto decennale presenta alla sede dell’Agenzia una domanda con la zona delimitata mediante coordinate geografiche e undici documenti, dal certificato della cancelleria del tribunale fino ai certificati fiscali, all’elenco dei veicoli e delle imbarcazioni, all’elenco dei dipendenti con studi nel settore e all’elenco di quelli abilitati alla vigilanza armata. Sopra tutto questo si posa un piano di gestione decennale, che non può più essere scritto da un istituto di ricerca qualsiasi: il decreto chiede che provenga da un istituto o da una stazione sperimentale posti alle dipendenze dell’Accademia di Scienze Agricole e Forestali «Gheorghe Ionescu-Șișești» e iscritti nel Registro dei potenziali contraenti. I fascicoli si valutano con una griglia da 100 punti e sotto i 50 punti la domanda viene respinta.
Gli effetti che produce
Per il pescatore che il sabato va alla diga, l’effetto immediato è che il permesso si ottiene da uno schermo e non a uno sportello, e che compare un obbligo di rendicontazione che prima non gravava su di lui. Fino a oggi la situazione delle catture la centralizzava l’associazione ed era lei a inviarla. Dal 7 settembre 2026 il pescatore delle acque non affidate risponde da solo della propria scheda, e la sanzione non è una multa, ma la perdita del diritto di ottenere il permesso l’anno successivo.
Sanzioni proprie il testo non ne contiene, e non potrebbe: le multe stanno nella legge sulla pesca e sulla protezione delle risorse acquatiche vive n. 176/2024. Lì, all’articolo 51, la pesca ricreativa esercitata da persone che non hanno il permesso o non lo portano con sé è sanzionata con una multa da 1.000 a 1.500 lei. Lo stesso costa il superamento del limite di cattura, che all’articolo 30 comma (2) è di massimo 5 chilogrammi di pesce al giorno nelle acque collinari e di pianura, sul Danubio, nel Delta e nelle acque marittime, oppure un solo esemplare se quello pesa più di 5 chilogrammi. Nelle acque di montagna con salmonidi il limite è di 10 esemplari al giorno. La pesca nel periodo di divieto è in un’altra categoria: da 6.000 a 10.000 lei e ritiro del permesso per 120 giorni.
Nelle acque affidate, chi può chiederti il permesso e redigere il verbale di contravvenzione non è necessariamente un ispettore dello Stato. L’articolo 15 del decreto dice che le associazioni esercitano la vigilanza «tramite personale dipendente specializzato, abilitato e autorizzato alla vigilanza armata, incaricato di accertare e sanzionare le contravvenzioni in materia di pesca». Non è un’innovazione del decreto: l’articolo 58 comma (1) della legge n. 176/2024 mette il personale dipendente delle associazioni nello stesso elenco dei poliziotti, dei gendarmi e dei commissari della Guardia dell’Ambiente, e l’articolo 29 commi (6) e (7) gli dà uniforme, distintivo e armamento di vigilanza.
Per le associazioni, gli effetti sono di altra natura. Quelle che hanno già contratti in corso non perdono nulla adesso: l’articolo 13 dice che essi producono effetti fino alla scadenza prevista nel contratto. Ma alla tornata successiva entrano in gioco due condizioni nuove. La prima, l’affiliazione a una federazione nazionale di pubblica utilità, inserita tra i criteri di ammissibilità dell’allegato n. 2, il che significa che il suo mancato rispetto porta direttamente al rigetto. La seconda, il piano di gestione scritto da un istituto dipendente dall’Accademia di Scienze Agricole e Forestali, quindi da un elenco di fornitori molto corto. A queste si aggiungono gli obblighi di rendicontazione: la situazione sintetica dei pescatori e il bilancio di verifica, entro 30 giorni da ciascun semestre, cioè entro il 30 luglio e il 30 gennaio, a pena di risoluzione di diritto.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il Decreto n. 60/2017, firmato da Petre Daea, era un testo breve, di diciannove articoli e quattro allegati. Quello nuovo ne ha ugualmente diciannove, ma sposta il peso altrove. La prima differenza si vede già dalla prima frase di ciascuno. Nel 2017, l’articolo 1 diceva che il permesso si rilascia «senza riscossione di imposte e tariffe». Nel 2026 la formula manca del tutto, e nessun articolo la sostituisce con un’altra. Il decreto non istituisce nemmeno una tariffa, quindi oggi il permesso resta senza costo, ma la garanzia scritta è sparita.
Anche la griglia di valutazione, quella che decide chi si aggiudica i contratti decennali, è stata riordinata. La vecchia versione assegnava al numero di soci fino a 25 punti su 100, al piano di gestione 40 e alla capacità tecnica e professionale 35. Oggi i soci valgono al massimo 15, il piano di gestione resta a 40 e la capacità tecnica sale a 45. Dieci punti si sono spostati dalla dimensione dell’associazione alle sue dotazioni e ai suoi uomini.
Dentro quei 45 punti, una sola riga spiega quasi tutto il movimento. Il personale abilitato alla vigilanza armata valeva 6 punti nel 2017 e ne vale 14 nel 2026. È la voce singola più alta di tutta la griglia, più alta del piano di misure per la protezione della risorsa, che prende 10 punti, e del dimensionamento della cattura ammissibile, che ne prende 7. Nello stesso periodo, il personale con studi nel settore ittico è sceso da 9 punti a 6. In altre parole, nel 2017 le persone con una formazione specialistica valevano più delle guardie, e nel 2026 le guardie valgono più del doppio di loro.
Il resto dei cambiamenti è di procedura. La soglia minima di 50 punti è nuova, nel 2017 non ne esisteva alcuna. I criteri eliminatori sono stati tolti dalla griglia e raccolti in un allegato separato, con sei voci. I termini di rendicontazione si sono spostati: le associazioni inviavano la situazione delle catture entro il 31 gennaio e gli elenchi nominativi ogni trimestre, ora inviano le catture entro il 28 febbraio e la situazione sintetica ogni semestre. I ripopolamenti ittici si possono fare d’ora in poi anche con uova embrionate, non solo con novellame. E la disposizione del 2017 che diceva esplicitamente che un pescatore non affiliato a un’associazione può pescare nelle acque affidate, rispettando il regolamento dell’associazione, non compare più nel nuovo testo.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il permesso online toglie di mezzo il viaggio allo sportello e l’orario di apertura della filiale. Per chi abita lontano da un ufficio dell’Agenzia, è la differenza tra un’ora e una giornata.
- La scheda di cattura produce, per la prima volta, dati raccolti direttamente dal singolo pescatore e non solo cifre centralizzate dalle associazioni. Senza di essi, la capacità annuale di pesca resta una stima.
- La soglia di 50 punti e l’elenco separato dei criteri eliminatori rendono la valutazione più prevedibile della griglia del 2017, dove le condizioni eliminatorie stavano mescolate a quelle punteggiate.
- L’obbligo di ripopolamento si può assolvere anche con uova embrionate, che sono più economiche e più facili da trasportare del novellame, quindi anche un’associazione piccola riesce a portarlo a termine.
- I contratti in corso non si interrompono. Chi oggi ha una zona assegnata la conserva fino alla scadenza prevista nel contratto.
Che cosa resta un problema
- Il programma informatico con cui si rilascia il permesso non ha nel testo una data di avvio, e le domande presentate fino ad allora restano senza procedura scritta. Il vecchio decreto, che descriveva il permesso plastificato, è abrogato dal 7 settembre 2026.
- Il termine del 31 dicembre per la scheda di cattura cade proprio nell’ultimo giorno del periodo rendicontato. Chi pesca tra Natale e Capodanno deve inviare la scheda lo stesso giorno in cui rientra dall’acqua.
- Da nessuna parte è scritto quanto costa il permesso. Nemmeno che è gratuito. La formula del 2017 è stata tolta e al lettore resta da dedurre dal silenzio.
- Il piano di gestione può venire solo da istituti di un’unica rete, quella dell’Accademia di Scienze Agricole e Forestali. Il prezzo di un simile documento non è pubblico e l’associazione non ha alternative.
- Il criterio dell’affiliazione alla «federazione nazionale di pubblica utilità rappresentativa a livello nazionale e internazionale» non nomina alcun ente e non rinvia ad alcun registro, benché il suo mancato rispetto porti al rigetto della domanda.
Consigli pratici
- Verifica prima di tutto in quale categoria rientra l’acqua in cui peschi. Se è una zona affidata a un’associazione, il permesso lo prendi dall’associazione e ti sottometti al suo regolamento. Se è il Danubio, il mare o un’acqua non affidata, il permesso lo chiedi direttamente all’Agenzia.
- Tieni la scheda di cattura aggiornata, non compilarla a memoria a dicembre. Il decreto chiede di compilarla dopo ogni uscita, e da essa dipende il permesso dell’anno prossimo, non una multa che potresti contestare.
- Annota anche il pesce che rilasci di nuovo in acqua. La voce esiste e si compila se l’esemplare non è stato trattenuto o se si è superato il limite di 5 chilogrammi al giorno.
- Porta il permesso insieme al documento d’identità con cui è stato emesso. Sul modello dell’allegato è scritto esplicitamente, e non avere il permesso con sé è sanzionato come non averlo affatto, da 1.000 a 1.500 lei.
- Se sei socio di un’associazione e vuoi pescare nell’acqua di un’altra associazione, chiedi se esiste un accordo di reciprocità. Il decreto chiede che sia stipulato per iscritto tra le due associazioni, quindi c’è o non c’è, non si presume.
- Se fai parte della dirigenza di un’associazione, segnati in calendario il 30 luglio e il 30 gennaio. La situazione sintetica dei pescatori e il bilancio di verifica semestrale si depositano entro 30 giorni dalla chiusura del semestre, e il ritardo comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Domande frequenti
Da quando si applicano le nuove regole?
Quanto costa il permesso di pesca ricreativa?
Quanto dura la validità del permesso?
Che cosa rischio se pesco senza permesso?
Quanto pesce posso portare a casa?
Che cosa succede se non invio la scheda di cattura?
Chi può chiedermi il permesso sul posto?
Cambia qualcosa nel Delta del Danubio?
Sono socio di un’associazione. Devo fare qualcosa adesso?
I contratti attuali delle associazioni restano validi?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Allegato n. 3, gli intervalli di punteggio si sovrappongono. Alle dotazioni, un’associazione con esattamente 3 autovetture rientra sia nell’intervallo «3-5», che porta 7 punti, sia nell’intervallo «1-3», che ne porta 3. Al personale di vigilanza, due persone per zona di pesca rientrano sia in «2-4/zona di pesca», con 9 punti, sia in «1-2/zona di pesca», con 4. La differenza è di 4 e rispettivamente di 5 punti, su una griglia in cui l’articolo 7 comma (3) assegna il contratto decennale a chi ha il punteggio più alto e la soglia di ammissione è 50. Due commissioni che leggono in buona fede la stessa documentazione possono arrivare a totali diversi. Le altre righe della griglia sono costruite correttamente, con soglie che non si toccano: «oltre 2», «2», «1», «nessuno».
- Allegato n. 2, il criterio 5 è formulato al contrario rispetto agli altri. I cinque criteri vicini descrivono situazioni che devono essere vere: l’associazione è legalmente costituita, è affiliata, non ha debiti, è iscritta nel Registro unico. Il criterio 5 descrive una situazione che deve essere falsa: «Asociația a deținut în trecut un contract pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ reziliat din motive imputabile acesteia», cioè l’associazione ha avuto in passato un contratto per l’utilizzo delle risorse acquatiche vive a scopo ricreativo risolto per motivi a lei imputabili. Le colonne «Da» e «Nu», sì e no, non indicano da nessuna parte quale risposta faccia passare. Letto insieme all’articolo 6 comma (3), secondo cui il mancato rispetto di un criterio di ammissibilità comporta il rigetto della domanda, il risultato letterale è che un’associazione senza alcun contratto risolto in passato non soddisfa il criterio e va respinta. L’intenzione si intuisce dall’articolo 5 lettera c), che chiede la prova contraria, ma l’allegato dice qualcosa di diverso dall’articolo.
Analisi della redazione
La modifica più importante di questo decreto è una di quelle che non si vedono leggendolo, perché consiste in una frase che manca. Il Decreto n. 60/2017 diceva, all’articolo 1, che il permesso si rilascia «senza riscossione di imposte e tariffe». La formula non era una generosità del ministero, ma veniva dall’articolo X della legge n. 1/2017 sull’eliminazione di alcune imposte e tariffe, che aveva modificato l’articolo 23 dell’ordinanza d’urgenza n. 23/2008 proprio per togliere la tassa sul permesso. La legge sulla pesca n. 176/2024 ha abrogato le disposizioni sulla risorsa acquatica viva di quell’ordinanza e ne ha ripreso quasi parola per parola la definizione della pesca ricreativa, all’articolo 29 comma (1), senza le cinque parole sulle tariffe. Ora anche il decreto le ha tolte. Nello stesso tempo, l’articolo 18 comma (1) della legge nuova istituisce un Fondo per lo sviluppo del settore ittico alimentato, tra l’altro, dal «controvalore delle tariffe di rilascio dei pareri, delle licenze, delle autorizzazioni, dei permessi e dei canoni», senza distinguere tra permessi commerciali e permessi ricreativi. Oggi il permesso resta senza costo, perché nessuno ne ha stabilito uno. Ma il quadro che rendeva obbligatoria la gratuità è stato smontato in due tappe, nel 2024 e nel 2026, e nulla nei testi attuali impedisce a una decisione di governo di fissare una tariffa da domani.
La seconda osservazione viene dall’aritmetica della griglia. Il punteggio minimo di 50 è nuovo, e la struttura su cui si posa lo rende meno selettivo di quanto sembri. Il numero di soci porta al massimo 15 punti, la capacità tecnica 45, il piano di gestione 40. Un’associazione appena costituita, uno «start-up» nel linguaggio dell’allegato, rientra automaticamente nella categoria «fino a 1.000 soci» e riceve 5 punti. Se ha dotazioni e uomini al massimo, ne somma 45 e arriva esattamente a 50, cioè supera la soglia senza un solo punto sul piano di gestione, il documento che descrive che cosa intende fare del pesce. Simmetricamente, un’associazione con oltre 5.000 soci e un piano impeccabile fa 55 senza un solo veicolo e senza una sola guardia. La soglia si può raggiungere da entrambi gli estremi, e all’interno dei 45 punti tecnici una sola riga, il personale abilitato alla vigilanza armata, ne vale 14. È più del piano di misure per la protezione della risorsa, che ne prende 10, più del dimensionamento della cattura ammissibile, che ne prende 7, e più del doppio di tutti i dipendenti con studi nel settore ittico messi insieme, che ne prendono 6. Nel 2017 il rapporto era inverso: 6 punti la vigilanza, 9 punti gli studi. Un decreto che si propone nel preambolo «la protezione e la conservazione delle risorse acquatiche vive» premia soprattutto la capacità di sorvegliare l’acqua, non quella di capirla.
La terza osservazione riguarda il tempo, in entrambi i sensi. La legge n. 176/2024 è entrata in vigore il 6 giugno 2024 e ha dato al ministero, con l’articolo 60, un termine di 180 giorni per armonizzare la legislazione secondaria. Il termine è scaduto il 3 dicembre 2024. Il decreto è uscito il 7 settembre 2026, cioè 643 giorni dopo, periodo in cui si è continuato ad applicare il decreto del 2017, esattamente come prevedeva la norma transitoria. I termini che il decreto impone ai destinatari sono invece stretti e distribuiti in modo diseguale. Il pescatore singolo invia la scheda di cattura entro il 31 dicembre, cioè nell’ultimo giorno del periodo che rendiconta, con zero giorni di margine, e la sanzione è automatica: non riceve più il permesso. L’associazione rendiconta le stesse catture entro il 28 febbraio dell’anno seguente, con 59 giorni di margine, e la sanzione è discrezionale, perché l’articolo 3 comma (6) dice che il mancato invio «può condurre» alla risoluzione. C’è però un documento su cui il decreto non esita: il bilancio di verifica semestrale, atto contabile, il cui mancato deposito comporta la risoluzione «di diritto», ai sensi dell’articolo 16 comma (2). In un atto che dichiara nel preambolo lo scopo di rafforzare la raccolta di dati, la carta della contabilità è protetta più fermamente dei dati sul pesce.
Merita dire anche che il rinvio alla legge n. 333/2003 sulla vigilanza degli obiettivi, che sorprende in un decreto sulle canne da pesca, non è una novità: compare identico anche nel preambolo del decreto del 2017. L’articolo 17 di quella legge elenca le riserve di caccia e di pesca tra i beni la cui vigilanza «è assicurata dagli operatori economici del settore». La formulazione è discutibile applicata qui, perché un’associazione di pescatori ricreativi è un’organizzazione senza scopo di lucro, non un operatore economico. È però su questo fondamento che il decreto costruisce la riga meglio punteggiata della griglia.
Che cosa andrebbe cambiato
- Scrivere nel decreto se il permesso è gratuito. Una sola frase all’articolo 3 chiuderebbe la discussione per centinaia di migliaia di persone e risparmierebbe all’Agenzia le domande a ogni inizio di stagione.
- Chiudere gli intervalli della griglia di valutazione. «3-5» e «1-3» non possono coesistere, e lo stesso vale per «2-4/zona» e «1-2/zona». Formulati come «oltre 5», «4-5», «2-3», «1», danno lo stesso punteggio in qualunque commissione, e i ricorsi sui punti spariscono.
- Correggere il criterio 5 dell’allegato n. 2 e segnare la risposta che fa passare. Riformulato come «l’associazione non ha avuto un contratto risolto per motivi a lei imputabili», il criterio si legge come gli altri cinque e non contraddice più l’articolo 5 lettera c).
- Nominare l’ente del criterio di affiliazione o pubblicare l’elenco delle federazioni che soddisfano la condizione. Un criterio eliminatorio che non dice a chi bisogna affiliarsi lascia la decisione di ammissione alla discrezione della commissione.
- Spostare il termine della scheda di cattura al 31 gennaio dell’anno successivo. Coprirebbe anche le uscite dell’ultima settimana dell’anno e avvicinerebbe il margine del pescatore singolo ai 59 giorni che ha l’associazione.
- Annunciare la data di entrata in funzione del programma informatico e il regime delle domande fino ad allora. Il decreto del 2017, con il suo permesso plastificato, è abrogato dal 7 settembre 2026, quindi tra l’abrogazione e l’avvio del programma non esiste alcuna procedura scritta.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 754 del 7 settembre 2026 16 pagine PDF, 270 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
