In breve

  • Il Ministero dell’Energia ha modificato la Guida del richiedente per il sostegno agli investimenti in nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo, finanziata dal Fondo per la modernizzazione (secondo bando, procedura di gara competitiva).
  • La modifica introduce, in nove punti distinti della guida e dei suoi allegati, un termine unico e fermo: il completamento del progetto (installazione, messa in funzione, allacciamento alla rete) non può superare il 31 dicembre 2028.
  • Viene aggiornata anche la tabella del piano annuale di spesa, ora estesa fino al 2028, per riflettere il nuovo termine di attuazione.
Atto: Ordine del ministro dell’Energia, ad interim, n. 766/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 640 del 3 agosto 2026
Emesso: 24 luglio 2026

Il Ministero dell’Energia ha modificato la Guida del richiedente per il regime di sostegno agli investimenti in nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo, finanziato dal Fondo per la modernizzazione, nell’ambito del secondo bando basato su una procedura di gara competitiva. L’Ordine n. 766/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Romania n. 640 del 3 agosto 2026, modifica l’Ordine del ministro dell’Energia n. 539/2025, che aveva inizialmente approvato la guida.

La modifica, applicata in nove punti distinti della guida e dei suoi allegati (capitoli 1 e 2, allegati 1.a, 2.1, 3, 5 e 7), introduce in modo coerente un termine unico per il completamento dei progetti: il 31 dicembre 2028. Il termine si applica sia al completamento fisico dell’investimento (installazione, messa in funzione, allacciamento alla rete), sia al periodo di ammissibilità delle spese e al piano annuale di spesa del progetto, ora esplicitamente esteso fino al 2028.

Gli effetti che produce

Per le imprese e le persone fisiche/giuridiche che presentano o hanno presentato domande di finanziamento nell’ambito del secondo bando di gara competitiva per l’autoconsumo da fonti rinnovabili, la modifica chiarisce senza ambiguità la data entro cui l’investimento deve essere completato e messo in funzione: il 31 dicembre 2028, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Per le spese ammissibili al rimborso a valere sul Fondo per la modernizzazione, il periodo di ammissibilità resta compreso tra la data di presentazione della domanda di finanziamento al Ministero dell’Energia e la data di completamento del progetto, ma non può in nessun caso superare il 31 dicembre 2028. Le attività preparatorie (studi di prefattibilità/fattibilità, progetto tecnico, acquisto del terreno) possono essere svolte prima della presentazione della domanda, ma non sono ammissibili al rimborso.

Che cosa cambia rispetto a prima

  • Viene introdotto un termine fermo e unificato, il 31.12.2028, per il completamento dell’investimento, in tutti i punti pertinenti della guida e dei suoi allegati, sostituendo formulazioni precedenti meno esplicite.
  • Viene aggiornata la tabella 5 dell’allegato 7 (il piano annuale di spesa), ora estesa al periodo 2023-2028, per riflettere il nuovo termine.
  • Viene chiarito l’obbligo del beneficiario (allegato 3) di assicurare finanziamenti da altre fonti legalmente costituite qualora il progetto non sia completato integralmente entro il 31 dicembre 2028.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Offre prevedibilità ai richiedenti: un termine unico, applicato uniformemente in tutte le sezioni pertinenti della guida, elimina le ambiguità legate alle diverse date precedentemente menzionate.
  • Estende l’orizzonte di pianificazione di bilancio fino al 2028, dando agli investitori più tempo per progetti complessi di capacità rinnovabile.
  • Mantiene l’allineamento con le norme europee sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014), espressamente citate nell’ordine.

Che cosa resta un problema

  • I richiedenti che non riescono a completare il progetto entro il 31 dicembre 2028 devono assicurare finanziamenti da altre fonti per la parte non completata, secondo l’allegato 3, un ulteriore rischio finanziario.
  • L’ordine non proroga il bando di finanziamento in sé, ma solo il termine di attuazione dei progetti già selezionati o in corso di selezione.
  • Le spese sostenute prima della presentazione della domanda di finanziamento restano non ammissibili al rimborso, anche se necessarie alla preparazione del progetto.

Consigli pratici

  1. Se hai un progetto finanziato in questo bando, verifica il tuo cronoprogramma di attuazione affinché installazione, messa in funzione e allacciamento alla rete siano completati entro il 31 dicembre 2028.
  2. Per le spese ammissibili, ricorda che il periodo di ammissibilità inizia dalla data di presentazione della domanda di finanziamento al Ministero dell’Energia, non dalla data di inizio dei lavori preparatori.
  3. Se rischi di non completare il progetto nei tempi, individua per tempo fonti di finanziamento alternative legalmente costituite, come richiesto dall’allegato 3 della guida.
  4. Consulta il testo consolidato della Guida del richiedente, approvata con l’Ordine n. 539/2025 e modificata dal presente ordine, per il testo completo di tutte le sezioni aggiornate.

Domande frequenti

Che cosa modifica l’Ordine n. 766/2026?
Modifica la Guida del richiedente per il sostegno agli investimenti in nuove capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo, nell’ambito del secondo bando di gara competitiva del Fondo per la modernizzazione, inizialmente approvata con l’Ordine del ministro dell’Energia n. 539/2025.
Qual è il nuovo termine per completare i progetti?
Il 31 dicembre 2028, applicato in modo coerente in nove punti diversi della guida e dei suoi allegati, sia per il completamento fisico dell’investimento sia per l’ammissibilità delle spese.
Quali spese sono ammissibili al rimborso?
Quelle sostenute e pagate tra la data di presentazione della domanda di finanziamento al Ministero dell’Energia e la data di completamento del progetto, ma non oltre il 31 dicembre 2028. Le spese preparatorie (studi, progetto tecnico, acquisto del terreno) sostenute prima della presentazione della domanda non sono ammissibili.
Che cosa succede se un progetto non è completato entro il 31 dicembre 2028?
Secondo l’allegato 3 della guida, il beneficiario deve assicurare, da altre fonti di finanziamento legalmente costituite, il denaro necessario a completare il progetto.
Chi emana l’ordine e quando entra in vigore?
È emanato dal ministro dell’Energia ad interim il 24 luglio 2026 ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Romania, ai sensi dell’articolo II dell’ordine.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 640 del 3 agosto 2026 32 pagine PDF, 205 KB l'atto inizia a pagina 31

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.