In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, il ricorso di un funzionario pubblico sanzionato per incompatibilità e ha confermato che la regola dell’art. 94, comma 1, della legge n. 161/2003 è costituzionale.
  • La regola stabilisce che un funzionario pubblico non può ricoprire contemporaneamente un’altra funzione pubblica diversa da quella per la quale è stato nominato, né una carica di dignità pubblica. La Corte la ritiene sufficientemente chiara perché chiunque possa prevederne le conseguenze.
  • Il diritto di essere eletto non è intaccato, perché lo stato di incompatibilità sorge soltanto dopo la convalida del mandato, e l’interessato ha 15 giorni per rinunciare a una delle due funzioni.
Atto: Sentenza CCR n. 4/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 612 del 27 luglio 2026
Entrata in vigore: 27 luglio 2026

Un funzionario pubblico non può cumulare la funzione per la quale è stato nominato con un’altra funzione pubblica o con una carica di dignità pubblica. La Corte costituzionale ha respinto, in quanto infondata, l’eccezione sollevata da Gicu Cojocaru in un procedimento pendente davanti all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, sezione per il contenzioso amministrativo e tributario, e ha constatato che l’art. 94, comma 1, della legge n. 161/2003, nella formulazione anteriore alla legge n. 87/2017, è costituzionale. Il regime della funzione pubblica ha conosciuto di recente anche modifiche legislative di sostanza, dopo che il Codice amministrativo è stato riformato dalla legge n. 165/2026. La Decisione n. 4 del 15 gennaio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 612 del 27 luglio 2026.

La controversia di merito riguarda l’annullamento di una relazione di valutazione redatta dall’Agenzia Nazionale per l’Integrità. Il testo applicabile alla data della relazione aveva una formulazione breve e categorica: «La qualità di funzionario pubblico è incompatibile con qualsiasi altra funzione pubblica diversa da quella per la quale è stato nominato, nonché con le cariche di dignità pubblica».

L’autore dell’eccezione ha invocato tre articoli della Costituzione: l’art. 1, comma 5, nella componente relativa alla qualità della legge, l’art. 37, il diritto di essere eletto, e l’art. 41, comma 1, il lavoro e la protezione sociale del lavoro. Ha sostenuto, in sostanza, che il testo è poco chiaro e che gli impedisce sia di candidarsi, sia di scegliere il proprio posto di lavoro.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è processuale. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione, quindi il giudice che decide sull’annullamento della relazione di integrità è vincolato dalla conclusione della Corte, mentre l’art. 29, comma 3, della legge n. 47/1992 impedisce che la stessa eccezione venga riproposta.

Il secondo effetto conferma il regime delle incompatibilità come strumento di integrità. La Corte riprende una posizione di principio: la disciplina delle incompatibilità è una misura necessaria per garantire la trasparenza nell’esercizio delle funzioni pubbliche e per prevenire la corruzione, e il suo scopo è assicurare che tali funzioni siano esercitate con imparzialità.

Il terzo effetto è il più concreto per chi si trova in questa situazione e merita di essere ricordato come procedura. Ai sensi dell’art. 91, comma 1, della legge n. 161/2003, lo stato di incompatibilità interviene soltanto dopo la convalida del mandato, mentre, ai sensi dell’art. 91, comma 3, l’interessato può rinunciare alla funzione ricoperta o prima di essere nominato o eletto alla funzione che determina l’incompatibilità, oppure entro 15 giorni dalla nomina o dall’elezione. Se non rinuncia entro tale termine, il mandato decade in forza di legge.

Il quarto effetto riguarda lo standard di chiarezza della legge. La Corte ritiene che il testo sia formulato con una precisione sufficiente, tale da permettere alle persone interessate, che possono avvalersi all’occorrenza del consiglio di uno specialista, di prevedere in misura ragionevole le conseguenze di un determinato atto. L’argomento della mancanza di chiarezza non può più essere utilizzato contro questo testo.

Il quinto effetto delimita ciò che può ancora essere discusso in giudizio. La Corte osserva che le restanti argomentazioni dell’autore riguardano il modo di interpretare e di applicare il testo, in combinato disposto con l’art. 88, comma 1, lettera c), della stessa legge, aspetti che rientrano nella competenza degli organi giurisdizionali e non della Corte costituzionale. In altre parole, la discussione resta aperta sui fatti, non sulla costituzionalità.

Che cosa cambia rispetto a prima

Sul piano del diritto non cambia nulla. La Corte conferma un testo che ha già verificato, a fronte delle stesse critiche, e rinvia espressamente alle proprie decisioni precedenti, tra cui la Decisione n. 455 del 25 ottobre 2022 e la Decisione n. 336 dell’11 maggio 2017. Ciò che cambia è la posizione del ricorrente, che perde l’argomento costituzionale.

Merita notare che il testo esaminato è quello anteriore alla legge n. 87/2017. La Corte si è pronunciata su di esso perché era in vigore alla data in cui l’Agenzia Nazionale per l’Integrità ha redatto la relazione di valutazione, e il protrarsi degli effetti giuridici dopo la perdita di vigore giustifica il controllo, secondo la Decisione n. 766 del 15 giugno 2011.

Sulla critica relativa alla chiarezza, la Corte aggiunge un elemento di contesto che spiega la severità del regime. Le discipline in materia di lotta alla corruzione e di promozione dell’integrità nel settore pubblico rappresentano, nella formulazione della Corte, la risposta a un’esigenza reale della società romena e una componente fondamentale del dialogo della Romania con i suoi partner europei. Per ragioni di prevenzione, il legislatore può istituire obblighi supplementari a carico di determinate categorie di personale, proprio in considerazione dell’attività che esse svolgono.

Sul diritto di essere eletto, la risposta è di meccanismo, non di principio. La Corte osserva che, quando ha istituito il divieto di esercitare simultaneamente due funzioni incompatibili, di cui almeno una elettiva, il legislatore ha previsto nello stesso tempo anche la valvola di sfogo: l’incompatibilità non blocca la candidatura, ma si attiva dopo la convalida e può essere rimossa con la rinuncia. Di conseguenza, il testo non costituisce un ostacolo alla possibilità di candidarsi e di essere eletti.

Sul diritto al lavoro, la Corte ritiene che l’incompatibilità non limiti la scelta della professione o del posto di lavoro, dato che l’attività dei funzionari pubblici deve iscriversi nelle regole stabilite per garantire la trasparenza e l’imparzialità. L’argomento è ripreso, per analogia, dalla Decisione n. 39 del 30 gennaio 2024, pronunciata in materia di incompatibilità degli amministratori locali eletti.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiarisce in via definitiva che il testo non può essere contestato per mancanza di chiarezza, il che accorcia le controversie in materia di integrità e le sposta sui fatti.
  • Spiega il meccanismo di uscita dall’incompatibilità: la rinuncia prima della nomina o dell’elezione, oppure entro 15 giorni dopo, un’informazione pratica per qualsiasi funzionario che ottenga una funzione elettiva.
  • Conferma che il diritto di candidarsi resta intatto, perché l’incompatibilità si attiva soltanto dopo la convalida del mandato.
  • Delimita le competenze: l’interpretazione e l’applicazione del testo, compreso il combinato disposto con l’art. 88, comma 1, lettera c), restano affidate ai giudici del contenzioso amministrativo, davanti ai quali possono essere discusse le circostanze concrete.

Che cosa resta un problema

  • Per l’autore dell’eccezione, la relazione di valutazione dell’Agenzia Nazionale per l’Integrità resta in piedi sul piano costituzionale, e la difesa deve essere ricostruita sui fatti.
  • Il termine di 15 giorni è breve e decorre dalla nomina o dall’elezione, non dal momento in cui la persona scopre di trovarsi in incompatibilità.
  • Lo standard di chiarezza accettato dalla Corte presuppone che la persona possa avvalersi del consiglio di uno specialista, il che nella pratica trasferisce un costo e una responsabilità sul funzionario.
  • La decisione non chiarisce i casi di confine, cioè che cosa rientri esattamente nella nozione di «altra funzione pubblica», proprio perché ha ritenuto che si tratti di questioni di applicazione, lasciate ai giudici.

Consigli pratici

  1. Se siete funzionari pubblici e state per essere nominati o eletti a un’altra funzione, verificate l’incompatibilità prima di accettare, non dopo. La rinuncia preventiva è il modo più semplice per evitare una relazione di integrità.
  2. Se siete già stati convalidati, calcolate il termine di 15 giorni dalla data della nomina o dell’elezione e presentate la rinuncia per iscritto, con numero di protocollo. La prova della data è essenziale.
  3. Non confondete l’incompatibilità con il conflitto di interessi. Sono istituti diversi, con regimi e sanzioni diverse, e la difesa si costruisce in modo differente.
  4. Se avete già una relazione di valutazione, concentrate la difesa sulla situazione di fatto e sulla qualificazione giuridica, non sull’incostituzionalità del testo. Questa strada è ormai chiusa.
  5. Chiedete per iscritto il parere dell’ufficio risorse umane o dell’Agenzia Nazionale per l’Integrità prima di cumulare funzioni. La Corte stessa richiama la possibilità di consultare uno specialista come argomento di chiarezza della legge.
  6. Conservate l’atto di nomina e la delibera di convalida. Sono questi a stabilire il momento da cui decorre il termine e, di conseguenza, se la rinuncia è stata presentata entro di esso.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso, concretamente, la Corte costituzionale?
Ha respinto in quanto infondata l’eccezione e ha constatato che l’art. 94, comma 1, della legge n. 161/2003, nella formulazione anteriore all’entrata in vigore della legge n. 87/2017, è costituzionale rispetto alle critiche formulate. La decisione è stata presa all’unanimità dei voti e non contiene opinioni separate.
Che cosa dice, più esattamente, il testo confermato?
«La qualità di funzionario pubblico è incompatibile con qualsiasi altra funzione pubblica diversa da quella per la quale è stato nominato, nonché con le cariche di dignità pubblica». In altre parole, un funzionario pubblico non può ricoprire contemporaneamente una seconda funzione pubblica o una carica di dignità pubblica.
Posso ancora candidarmi se sono funzionario pubblico?
Sì. La Corte sottolinea che l’incompatibilità non impedisce né la presentazione della candidatura né l’elezione. Essa interviene soltanto dopo la convalida del mandato, ai sensi dell’art. 91, comma 1, della legge n. 161/2003, e l’interessato può rinunciare a una delle funzioni entro 15 giorni dalla nomina o dall’elezione, ai sensi dell’art. 91, comma 3.
Che cosa succede se non rinuncio entro i 15 giorni?
Il mandato decade in forza di legge. La Corte riprende questo effetto dalla propria giurisprudenza, tra cui la Decisione n. 336 dell’11 maggio 2017. Non è necessaria una decisione sanzionatoria separata perché la decadenza operi.
Perché la Corte si è pronunciata su una versione ormai superata del testo?
Perché quella versione era in vigore alla data in cui l’Agenzia Nazionale per l’Integrità ha redatto la relazione di valutazione contestata. In forza della Decisione n. 766 del 15 giugno 2011, sono sottoposte al controllo di costituzionalità anche le disposizioni i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo la perdita di vigore.
Da quando produce effetti la decisione?
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, cioè dal 27 luglio 2026. Ai sensi dell’art. 147, comma 4, della Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale sono generalmente vincolanti dalla data della pubblicazione e hanno effetto soltanto per il futuro.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

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