In breve
- L’esecuzione della pena detentiva può essere interrotta per la cura del figlio soltanto fino al compimento di un anno di età. La Corte costituzionale ha confermato che il limite resta valido anche quando il figlio di età superiore a un anno ha bisogno di cure mediche.
- La questione è stata sollevata da una condannata di Arad, che chiedeva l’interruzione della pena per accudire il figlio malato. La Corte l’ha respinta in quanto infondata: se il padre è conosciuto ed è in condizioni di provvedere, l’obbligo di cura spetta a lui, e in caso contrario si istituisce la tutela.
- Chi è interessato: le persone che scontano una pena privativa della libertà e hanno figli, nonché i giudici che decidono sulle domande di rinvio o di interruzione dell’esecuzione. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dal 24 luglio 2026.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 606 del 24 luglio 2026
Entrata in vigore: 24 luglio 2026
Una donna che sta scontando una pena detentiva non può ottenere l’interruzione dell’esecuzione per accudire il proprio figlio, se questi ha superato l’anno di età, nemmeno quando il bambino ha bisogno di cure mediche. La Corte costituzionale ha respinto in quanto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da Maria Ioana Stoica in un procedimento del tribunale di primo grado di Arad, Sezione penale, e ha constatato che i testi sono costituzionali. È la seconda decisione pubblicata lo stesso giorno che riguarda la fase di esecuzione della pena, dopo quella con cui si è stabilito che al cumulo delle pene il giudice cerca di nuovo la legge penale più favorevole. La sentenza n. 682 del 4 dicembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 606 del 24 luglio 2026.
I testi in discussione sono l’art. 592, comma 1, del codice di procedura penale, che rinvia, per l’interruzione dell’esecuzione, ai casi di rinvio, in relazione all’art. 589, comma 1, lettera b), dello stesso codice, nella formulazione anteriore alla Legge n. 201/2023. Quel testo prevedeva che l’esecuzione della pena fosse rinviata quando la condannata è incinta o ha un figlio di età inferiore a un anno, fino alla cessazione della causa che aveva determinato il rinvio.
L’autrice della questione ha invocato l’uguaglianza dei diritti, il libero accesso alla giustizia, la tutela della famiglia e la protezione dei minori, cioè gli articoli 16, comma 1, 21, 48 e 49 della Costituzione. Il suo argomento: il legame tra madre e figlio non si ferma al primo compleanno, e un bambino malato ha bisogno della madre anche dopo. Ha invocato inoltre la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, tra cui la sentenza del 3 ottobre 2017 nella causa Alexandru Enache c. Romania.
Il tribunale di primo grado di Arad, che ha investito la Corte, ha ritenuto la questione infondata. Il pubblico ministero ne ha chiesto il rigetto per inammissibilità, sostenendo che in realtà si chiedeva di integrare il testo. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e il Difensore civico non hanno comunicato i loro punti di vista.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che la soglia di un anno resta intatta. La Corte ha osservato, riprendendo la sentenza n. 484 del 13 luglio 2021, che il termine è stato concepito come il periodo necessario per superare le conseguenze della gravidanza e del parto, sia per il figlio sia per la madre. Lo stesso limite compare anche nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Alexandru Enache c. Romania, al paragrafo 68.
Il secondo effetto riguarda chi accudisce il figlio dopo il primo compleanno. La Corte ha diviso la situazione in due. Se il padre è conosciuto, si trova in libertà e non versa in impossibilità fisica o giuridica, spetta a lui l’obbligo di crescere e accudire il figlio, anche quando questi ha bisogno di un trattamento medico. È un’applicazione diretta dell’interesse superiore del minore, disciplinato dall’art. 2 della Legge n. 272/2004.
Il terzo effetto copre l’altra ipotesi. Se il padre non è conosciuto, è deceduto o non può assicurare la crescita del figlio, si istituisce la tutela, ai sensi dell’art. 110 o dell’art. 511 del codice civile oppure dell’art. 44 della Legge n. 272/2004. La Corte ha constatato che in questo caso la legislazione offre numerosi strumenti di protezione, che coprono implicitamente anche le esigenze di assistenza medica.
Il quarto effetto attiene alla natura dell’istituto. Il rinvio e l’interruzione dell’esecuzione sono eccezioni alla regola dell’esecuzione immediata e continua delle pene privative della libertà. I casi in cui vengono concessi sono previsti in modo espresso e tassativo dall’art. 589, comma 1, del codice di procedura penale, e la loro individuazione rientra nella politica penale dello Stato, cioè nelle attribuzioni del Parlamento, ai sensi dell’art. 61, comma 1, della Costituzione.
Il quinto effetto è processuale. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione, e la stessa questione non può più essere sollevata. Le domande di interruzione fondate sull’età del figlio restano quindi limitate al primo anno di vita, e lo stato di salute del bambino non apre un caso nuovo.
Che cosa cambia rispetto a prima
In diritto non cambia nulla, e la Corte lo dice esplicitamente: la soluzione e le motivazioni delle decisioni precedenti conservano la loro validità, perché non sono emersi elementi nuovi.
Il testo esaminato è però stato modificato nel frattempo, e la differenza conta per il lettore di oggi. La Corte ha giudicato la formulazione anteriore alla Legge n. 201/2023, che parlava di «una condannata» incinta o con un figlio di età inferiore a un anno, quindi soltanto della donna. Con l’art. I, punto 60, di quella legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 618 del 6 luglio 2023, il testo è diventato neutro: «quando la persona condannata è incinta o ha un figlio di età inferiore a un anno». La modifica ha allineato la legge alla sentenza n. 535 del 24 settembre 2019, con cui la Corte aveva constatato che l’esclusione dell’uomo condannato con un figlio di età inferiore a un anno è incostituzionale.
Ciò che quella modifica non ha cambiato è proprio la posta in gioco di questo procedimento: il limite di un anno. È rimasto nel testo, e la decisione del 2026 conferma che è costituzionale. Di conseguenza, anche se la formulazione censurata non è più quella in vigore, la conclusione sulla soglia di età si applica anche al testo attuale.
Merita di essere ricordato anche che il pubblico ministero aveva chiesto il rigetto della questione per inammissibilità, ritenendo che l’autrice chiedesse in realtà di integrare la legge. La Corte non ha seguito questa strada. Ha verificato anzitutto se potesse esaminare il merito, ha constatato che le censure erano diverse da quelle decise nel 2019 e soltanto dopo ha respinto la questione nel merito. La differenza non è formale: una pronuncia nel merito significa che il testo è stato effettivamente confermato come costituzionale.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiarisce una domanda pratica per i giudici dell’esecuzione: lo stato di salute del figlio di età superiore a un anno non è, di per sé, motivo di interruzione della pena della madre.
- Indica esplicitamente quali strumenti esistono al posto dell’interruzione: l’obbligo di cura del padre in condizioni di provvedere e, in sua mancanza, la tutela e le misure di protezione della Legge n. 272/2004.
- Mantiene un criterio prevedibile, verificabile con una semplice data di nascita, invece di una valutazione caso per caso delle esigenze mediche.
- Si appoggia sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, compresa una causa pronunciata proprio contro la Romania.
- Conferma indirettamente che la soluzione del 2019, con cui il padre condannato è stato incluso nel testo, resta la linea di riferimento in materia.
Che cosa resta un problema
- La situazione concreta del bambino malato resta senza una risposta propria. La Corte rinvia alla protezione generale prevista dalla legislazione sul minore, che non sostituisce la presenza di un genitore.
- La soglia di un anno è rigida e non tiene conto delle differenze reali tra i bambini, ed è proprio quanto lamentava l’autrice della questione.
- L’ipotesi del padre in grado di accudire si verifica sulla carta più facilmente che nei fatti, e la decisione non affronta i casi in cui egli esiste, ma non si occupa del figlio.
- Il tempo trascorso è molto. L’investitura risale al gennaio 2022, la decisione è stata pronunciata nel dicembre 2025 e pubblicata nel luglio 2026, e nel frattempo il bambino del procedimento è cresciuto.
- Il testo censurato non è più quello in vigore, quindi la decisione va letta con attenzione: alla formulazione attuale si trasferisce soltanto la conclusione sul limite di un anno.
Consigli pratici
- Verificate anzitutto l’età del figlio alla data della domanda. Sotto un anno, il caso dell’art. 589, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale si applica direttamente. Oltre un anno, questo fondamento non è più disponibile.
- Se il motivo reale è lo stato di salute della persona condannata, usate l’altro caso, quello dell’art. 589, comma 1, lettera a), che riguarda la malattia che non può essere curata nella rete sanitaria penitenziaria. È un fondamento distinto, con una propria prova medica.
- Per il figlio rimasto senza cure, chiedete l’istituzione della tutela o una misura di protezione speciale alla direzione generale per l’assistenza sociale e la protezione del minore. Sono le vie che la Corte indica esplicitamente.
- Tenete presente che il testo attuale parla della «persona condannata», non soltanto della madre. Il padre condannato con un figlio di età inferiore a un anno ha lo stesso diritto, dopo la modifica del 2023.
- Non costruite la domanda sull’incostituzionalità del limite di un anno. Dopo questa decisione, l’argomento non può più essere riproposto davanti alla Corte costituzionale.
- Documentate le esigenze mediche del bambino anche se usate un altro fondamento. Possono contare nella scelta delle misure di protezione e nel rapporto con l’autorità tutelare, pur non aprendo il diritto all’interruzione della pena.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in concreto, la Corte costituzionale?
Fino a quando si può chiedere l’interruzione della pena per la cura del figlio?
Conta che il piccolo abbia bisogno di cure mediche?
La regola si applica anche ai padri condannati?
Qual è la differenza tra il rinvio e l’interruzione dell’esecuzione?
Perché la questione non è stata respinta per inammissibilità, come chiedeva il procuratore?
Il testo esaminato è ancora in vigore?
Da quando produce effetti la decisione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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