In breve

  • I rappresentanti degli alunni ottengono il diritto di accesso in qualsiasi scuola del Paese, statale o privata, diversa da quella in cui studiano. L’accesso avviene sulla base di una nota ufficiale inviata dalla loro struttura di rappresentanza all’ispettorato scolastico distrettuale o del municipio di Bucarest, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla visita. In situazioni eccezionali, il termine può essere saltato con il consenso della dirigenza della scuola.
  • Le candidature si aprono a qualsiasi alunno con un anno di anzianità nel Consiglio degli Alunni. Finora il regolamento chiedeva che il candidato fosse già presidente di un consiglio distrettuale degli alunni oppure membro dell’Ufficio esecutivo nazionale. Il requisito è scomparso, e l’anzianità di un anno non si chiede più necessariamente a livello nazionale, ma nel Consiglio degli Alunni, a qualsiasi livello.
  • Il decreto porta 30 modifiche, quattro articoli abrogati e tre articoli nuovi. Compare un Dipartimento risorse e finanze, guidato da un vicepresidente che presenta ogni anno una relazione sul denaro, il Dipartimento relazioni esterne diventa Dipartimento relazioni pubbliche e comunicazione, e il blocco dell’Ufficio esecutivo riceve una definizione numerica: sotto sei funzioni occupate su undici, l’Ufficio non può più emettere decisioni.
Atto: Decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca n. 5.641/2026 per la modifica e l’integrazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale degli Alunni, approvato con il Decreto del ministro dell’Istruzione n. 5.428/2024
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 813 del 24 settembre 2026, pagine 12-14
Entrata in vigore: 24 settembre 2026, data della pubblicazione, poiché il decreto non prevede un altro termine

Il ministro dell’Istruzione e della Ricerca ha firmato il 15 settembre 2026 un decreto che riscrive 30 punti del regolamento del Consiglio Nazionale degli Alunni, la struttura attraverso la quale gli alunni dell’istruzione preuniversitaria sono consultati dal ministero. Il testo è comparso il 24 settembre 2026 nella Gazzetta Ufficiale della Romania e si muove sulla stessa linea delle altre decisioni di quest’anno che riguardano direttamente gli alunni, dalle borse di 450 e 300 lei fino ai programmi pilota nei licei. Le modifiche sono state proposte dal Consiglio Nazionale degli Alunni stesso, secondo la relazione di approvazione citata nel preambolo.

La novità con effetto fuori dall’organizzazione è l’articolo 831, introdotto con il punto 29. I membri del Consiglio Nazionale degli Alunni e delle sottostrutture distrettuali ricevono il diritto di accesso, per motivi inerenti al loro ruolo, all’interno delle unità di istruzione preuniversitaria statali e private della Romania, diverse da quelle in cui svolgono la propria attività come alunni. Finora un rappresentante degli alunni che voleva arrivare in una scuola non sua dipendeva dalla buona volontà della dirigenza, perché il regolamento non diceva nulla al riguardo.

Il testo fissa anche la procedura. L’accesso avviene in base a una nota ufficiale inviata dalla struttura di rappresentanza di cui l’alunno fa parte all’ispettorato scolastico distrettuale o del municipio di Bucarest, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla visita. Lo scopo deve derivare dall’esercizio del mandato, e l’articolo fa degli esempi: l’organizzazione delle elezioni nei consigli scolastici, la partecipazione alle assemblee generali dei consigli scolastici degli alunni e di quelli junior, più altre attività assunte in base ai regolamenti in vigore. In situazioni eccezionali, la visita può avvenire anche senza le 48 ore, ma soltanto con il consenso della dirigenza dell’unità.

La seconda modifica di lunga portata è all’articolo 69, che stabilisce chi può candidarsi. La forma del 2024 chiedeva, come prima condizione, che il candidato ricoprisse già la funzione di presidente del consiglio distrettuale degli alunni o del Consiglio Municipale degli Alunni di Bucarest, oppure che fosse membro dell’Ufficio esecutivo nazionale. La condizione è stata eliminata. Restano cinque requisiti: un anno di anzianità come membro del Consiglio degli Alunni, con l’eccezione dei candidati all’Ufficio stampa; non essere nell’ultimo anno di liceo, con l’eccezione dei candidati alla Commissione nazionale di etica e all’Ufficio stampa; non essere affiliato politicamente; avere la qualità di alunno; non essere stato rimosso in precedenza da alcuna struttura del Consiglio degli Alunni.

Gli effetti che produce

Dal 24 settembre 2026, una scuola che riceve dall’ispettorato la nota di un consiglio distrettuale degli alunni non può più trattare la visita come un favore. Il decreto pone espressamente, all’articolo II, l’obbligo di darvi attuazione a carico delle direzioni di settore del ministero, degli ispettorati scolastici e delle unità di istruzione preuniversitaria. Il termine di 48 ore è l’unica formalità, e lo scopo deve essere legato al mandato.

La struttura interna del Consiglio cambia in tre punti. L’articolo 9 sale da quattro a sei gli organismi attraverso i quali il Consiglio lavora, aggiungendo i dipartimenti e le commissioni permanenti e temporanee accanto all’Assemblea generale, all’Ufficio esecutivo, alla Commissione nazionale di etica e all’Ufficio stampa. L’articolo 42 passa da tre a quattro dipartimenti, con la comparsa del Dipartimento risorse e finanze, guidato da un vicepresidente. L’articolo 41 mantiene cinque commissioni permanenti, ma diverse da prima: l’integrazione dei gruppi vulnerabili e di quelli etnici si fonde con l’istruzione speciale, e il posto liberato è preso da una Commissione per le politiche educative.

Il conteggio delle funzioni torna esatto. L’Ufficio esecutivo ha, secondo l’articolo 23 che il decreto non tocca, undici persone: un presidente, otto vicepresidenti e due segretari esecutivi. Le cinque commissioni richiedono sei vicepresidenti, perché l’articolo 49 comma (2) dà alla Commissione per le politiche educative due coordinatori, e i due dipartimenti guidati da vicepresidenti, relazioni internazionali e risorse e finanze, consumano gli ultimi due. Non resta alcun vicepresidente libero, il che significa che ogni posto vacante lascia senza coordinatore una commissione o un dipartimento.

Il denaro ottiene, per la prima volta, un titolare. L’articolo 42 comma (5) attribuisce al nuovo dipartimento il coordinamento e la vigilanza dell’attività finanziaria, la gestione delle risorse, la proposta di partenariati e sponsorizzazioni con imprese, organizzazioni non governative e istituzioni, la pianificazione di un bilancio e il coordinamento della scrittura di progetti per fondi esterni. L’articolo 531 aggiunge, a carico del vicepresidente responsabile, la presentazione di una relazione sulla situazione delle risorse finanziarie e materiali nella prima sessione ordinaria dell’Assemblea generale di ogni anno, più la rappresentanza del Consiglio nei rapporti con i potenziali finanziatori, nei limiti del mandato conferito dall’Ufficio esecutivo.

Il blocco dell’organizzazione riceve una definizione e una via d’uscita. L’articolo 391 dice che l’incapacità dell’Ufficio esecutivo significa l’impossibilità di emettere decisioni di qualsiasi tipo e che, per funzionare, l’Ufficio deve avere occupate sei delle undici funzioni. Se la soglia non è raggiunta, l’Assemblea generale si convoca in sessione di lavoro entro 30 giorni, e le attribuzioni dell’Ufficio passano al Dipartimento organizzazione interna, sostenuto da quello delle relazioni pubbliche e della comunicazione. Se nemmeno questo può assumerle, esse tornano all’Assemblea generale. Separatamente, l’articolo 39 comma (1) fissa a 45 giorni la durata massima dell’interim alla presidenza, assicurato dal segretario del Dipartimento organizzazione interna.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il regolamento del luglio 2024 risolveva il blocco in un altro modo. L’articolo 59, ora abrogato, prevedeva che, quando l’Ufficio esecutivo ha più di cinque posti vacanti, l’Assemblea generale nomina vicepresidenti ad interim tra i propri membri, a maggioranza assoluta, e che, se l’Ufficio resta completamente incapace, l’Assemblea nomina un presidente ad interim, due segretari esecutivi ad interim e tre vicepresidenti ad interim. La soglia numerica è, in realtà, la stessa: più di cinque posti vacanti su undici significa al massimo cinque occupati, ossia esattamente la situazione che l’articolo 391 chiama adesso incapacità. È cambiata la soluzione, non il fattore che la innesca. Invece di riempire i vuoti con figure ad interim nominate dall’Assemblea, il regolamento sospende l’Ufficio e sposta le attribuzioni a un dipartimento.

In compenso, i posti vacanti si possono riempire più facilmente per la via normale. L’articolo 67 comma (2) permette adesso, in deroga, l’organizzazione di elezioni per le funzioni rimaste vacanti anche nell’ambito delle assemblee generali straordinarie, non soltanto in quelle ordinarie. Sempre all’articolo 67 compare una simmetria che mancava: la commissione che organizza e convalida le elezioni si forma con i membri dell’Ufficio esecutivo più un membro della Commissione nazionale di etica quando si eleggono funzioni dell’Ufficio, e viceversa, con i membri della Commissione di etica più un membro dell’Ufficio quando si eleggono funzioni della Commissione di etica. La regola vecchia, dell’articolo 24 ora abrogato, conosceva un solo caso.

Due soglie di voto dell’Assemblea generale si sono scambiate di posto. Le persone già elencate nel regolamento, ossia la squadra organizzativa, i rappresentanti del ministero, i partner e i docenti accompagnatori, potevano partecipare ai dibattiti con il voto della metà più uno dei membri dell’Assemblea generale, mentre adesso basta la maggioranza semplice. Al contrario, l’accesso di altre persone o organizzazioni partner ai lavori plenari si decideva a maggioranza semplice, mentre adesso richiede la maggioranza assoluta. In pratica, la soglia si è allentata per chi sta dentro l’elenco e si è stretta per chi sta fuori.

Anche la delega del voto è stata ampliata. Un membro dell’Assemblea generale che non può partecipare poteva delegare il diritto di voto a un altro membro dell’Ufficio esecutivo del consiglio distrettuale; adesso può delegarlo anche a un direttore di dipartimento. Il documento di delega si consegna, come finora, al segretario esecutivo del Dipartimento organizzazione interna.

Infine, l’articolo 84 aggiorna l’origine del testo: il regolamento è indicato come adottato dall’Assemblea generale nella XLVIII sessione, organizzata a Bucarest nel febbraio 2026, al posto della XLII sessione di Ploiești del gennaio 2024.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il diritto di accesso nelle scuole è scritto come norma, con procedura e termine, non lasciato alla trattativa caso per caso. Un rappresentante degli alunni che va a organizzare elezioni in una scuola ha adesso un fondamento che può mostrare.
  • L’eliminazione della condizione di essere già presidente di un consiglio distrettuale o membro dell’Ufficio esecutivo apre le candidature a qualsiasi alunno con un anno di attività nel Consiglio degli Alunni, anche a livello scolastico.
  • La comparsa di un dipartimento dedicato alle risorse e alle finanze, con l’obbligo di una relazione annuale davanti all’Assemblea generale, porta una forma di rendiconto dove non ne esisteva alcuna.
  • La definizione numerica del blocco, sei funzioni occupate su undici, sostituisce una formulazione vaga e dà un test che chiunque può applicare senza interpretazioni.
  • Le elezioni parziali si possono organizzare anche nelle assemblee generali straordinarie, quindi un posto vacante non deve più aspettare la sessione ordinaria successiva, che si tiene due volte all’anno.

Che cosa resta un problema

  • Il regolamento impone un obbligo alle scuole, ma l’articolo 85 comma (1), rimasto intatto, dice che le sue disposizioni sono obbligatorie per i consigli distrettuali e per gli organismi interni del Consiglio Nazionale degli Alunni. Il confine tra i due testi non è tracciato.
  • L’abrogazione dell’articolo 59 elimina dal regolamento la possibilità di nominare figure ad interim sui posti vacanti dell’Ufficio esecutivo. Resta soltanto la via delle elezioni, e tra il blocco e le elezioni le attribuzioni stanno presso un dipartimento.
  • L’articolo 49 comma (2) disciplina, nella forma nuova, l’eccezione, ma l’articolo non dice più chi nomina e come i vicepresidenti responsabili del Dipartimento relazioni internazionali e di quello risorse e finanze. L’articolo 41 comma (2) copre soltanto le commissioni.
  • Gli otto vicepresidenti coprono esattamente otto posizioni di coordinamento, senza alcuna riserva. Qualsiasi dimissione lascia una commissione o un dipartimento scoperto fino alle elezioni successive.
  • L’articolo 55, rimasto nella forma del 2024, rinvia ancora al «Departamentul de relații externe», cioè al Dipartimento relazioni esterne, denominazione che lo stesso decreto elimina dall’articolo 42.

Consigli pratici

  1. Se siete dirigenti scolastici e ricevete una richiesta di accesso, verificate se la nota viene dalla struttura di rappresentanza, non dall’alunno personalmente, e se è stata trasmessa all’ispettorato con almeno 48 ore di anticipo. Sono le due condizioni scritte nell’articolo 831 comma (2).
  2. Se siete alunni e volete candidarvi, contate l’anzianità nel Consiglio degli Alunni, non soltanto nella struttura nazionale. La lettera a) del nuovo articolo 69 chiede un anno come membro del Consiglio degli Alunni, senza chiedere più una funzione determinata.
  3. Gli alunni dell’ultimo anno possono candidarsi soltanto alla Commissione nazionale di etica e all’Ufficio stampa. Per qualsiasi funzione dell’Ufficio esecutivo, l’ultimo anno resta un ostacolo.
  4. I consigli distrettuali che vogliono organizzare elezioni parziali non devono più attendere la sessione ordinaria: l’articolo 67 comma (2) permette adesso anche le assemblee generali straordinarie.
  5. Le procedure di voto dell’Assemblea generale sono cambiate in due punti. Prima di mettere ai voti l’accesso di un invitato, verificate se costui fa parte dell’elenco dell’articolo 11 comma (9), perché la soglia è diversa: maggioranza semplice per chi è nell’elenco, maggioranza assoluta per gli altri.
  6. I consigli che attraggono sponsorizzazioni dovrebbero scegliere in tempo il proprio vicepresidente per le risorse e le finanze: è il solo che può rappresentare il Consiglio davanti ai finanziatori, e soltanto nei limiti del mandato conferito dall’Ufficio esecutivo.

Domande frequenti

Gli alunni del Consiglio possono entrare in qualsiasi scuola?
In qualsiasi unità di istruzione preuniversitaria statale o privata della Romania, diversa da quella in cui sono iscritti come alunni, se la visita riguarda l’esercizio del loro mandato. Serve una nota ufficiale della struttura di rappresentanza, inviata all’ispettorato scolastico con almeno 48 ore di anticipo.
Che cosa succede se non si rispettano le 48 ore?
L’articolo 831 comma (3) permette l’accesso anche fuori dal termine, ma soltanto in situazioni eccezionali e con il consenso della dirigenza dell’unità di istruzione. Per il resto, il termine è la condizione di forma della visita.
Chi può candidarsi adesso alle funzioni del Consiglio Nazionale degli Alunni?
Qualsiasi alunno che sia stato membro del Consiglio degli Alunni per almeno un anno, non sia nell’ultimo anno di liceo, non sia affiliato a un’entità politica e non sia stato rimosso in precedenza da una struttura del Consiglio degli Alunni. I candidati all’Ufficio stampa sono esentati dalla condizione di anzianità, mentre quelli alla Commissione nazionale di etica e all’Ufficio stampa possono essere nell’ultimo anno.
Che cosa significa l’incapacità dell’Ufficio esecutivo?
L’impossibilità dell’Ufficio di emettere decisioni di qualsiasi tipo. La soglia è numerica: l’Ufficio deve avere occupate sei delle undici funzioni. Sotto questo livello, l’Assemblea generale si convoca entro 30 giorni, e le attribuzioni passano al Dipartimento organizzazione interna e, se nemmeno esso può assumerle, all’Assemblea generale.
Che cosa fa il nuovo Dipartimento risorse e finanze?
Coordina e vigila sull’attività finanziaria, gestisce le risorse, propone partenariati e sponsorizzazioni con imprese, organizzazioni non governative e istituzioni, pianifica il bilancio delle attività e coordina la scrittura dei progetti per fondi esterni. Il vicepresidente che lo guida presenta una relazione sulle risorse nella prima sessione ordinaria dell’Assemblea generale di ogni anno.
Cambia qualcosa per i consigli scolastici degli alunni?
Direttamente, no. Le modifiche riguardano la struttura nazionale e quella distrettuale. Indirettamente, i consigli scolastici vedranno più spesso rappresentanti di altre unità, perché l’articolo 831 menziona espressamente l’organizzazione delle elezioni a livello scolastico e la partecipazione alle assemblee generali dei consigli scolastici, compresi quelli junior, tra gli scopi per i quali si concede l’accesso.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • L’articolo 831 crea obblighi per le scuole e per gli ispettorati, ma l’articolo 85 comma (1), rimasto immutato, limita la forza obbligatoria del regolamento alle strutture degli alunni. Il testo introdotto con il punto 29 impone all’unità di istruzione di ammettere l’accesso e all’ispettorato scolastico di ricevere la nota. L’articolo 85 comma (1) dice, nella forma del 2024 che il decreto non tocca, che le disposizioni del regolamento sono obbligatorie «pentru toate consiliile județene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor București și pentru toate organismele interne ale CNE», cioè per tutti i consigli distrettuali degli alunni, per il Consiglio Municipale degli Alunni di Bucarest e per tutti gli organismi interni del Consiglio Nazionale degli Alunni, elenco dal quale le scuole e gli ispettorati sono assenti. L’articolo II del decreto pone, è vero, l’esecuzione a carico degli ispettorati e delle unità di istruzione, ma esso si riferisce al decreto, non estende l’ambito di applicazione del regolamento. Una scuola che rifiuta l’accesso invocando l’articolo 85 e una che lo concede invocando l’articolo 831 applicano entrambe lo stesso testo.

Analisi della redazione

Il decreto fa due cose diverse sotto la stessa copertina. Una è interna e competente: risistema i dipartimenti, dà al denaro un titolare, definisce numericamente il blocco e apre le elezioni parziali alle assemblee straordinarie. L’altra esce dall’organizzazione e tocca le scuole, e lì la redazione non ha tenuto il passo dell’ambizione. Un diritto di accesso nelle unità di istruzione è una norma che produce effetti verso terzi, non una regola di funzionamento interno, ed è stato collocato in un regolamento che dichiara da sé i propri destinatari, all’articolo 85.

La parte interna merita di essere letta con la matita. Il regolamento ha otto vicepresidenti, cifra fissata all’articolo 23 e non toccata da questo decreto. Dopo la modifica, le commissioni permanenti ne richiedono sei, perché le politiche educative ricevono due coordinatori, e i dipartimenti delle relazioni internazionali e delle risorse e finanze prendono gli altri due. La somma è esattamente otto. La struttura non ha alcuna posizione di riserva, il che significa che qualsiasi dimissione lascia immediatamente scoperto un portafoglio, in un’organizzazione in cui il mandato dura due anni e i membri se ne vanno naturalmente, con il diploma.

La soglia del blocco non è nuova, pur sembrandolo. Il vecchio articolo 59, abrogato con il punto 23, si innescava a «più di 5 posti vacanti» su undici, ossia ad al massimo cinque funzioni occupate. Il nuovo articolo 391 chiede sei funzioni occupate perché l’Ufficio sia considerato capace, quindi si innesca ad al massimo cinque. È esattamente la stessa linea. Ciò che è cambiato è il rimedio: nel 2024 l’Assemblea generale nominava figure ad interim e riavviava l’Ufficio; dal 2026 l’Ufficio resta sospeso e le sue attribuzioni si spostano al Dipartimento organizzazione interna. Soltanto che il dipartimento è composto, secondo l’articolo 42 comma (1), da membri dell’Ufficio esecutivo. In un Ufficio con cinque funzioni occupate su undici, la probabilità che il dipartimento abbia ancora qualcuno è bassa, e allora si arriva al comma (4) e tutto ricade sull’Assemblea generale, che si riunisce in via ordinaria due volte all’anno e deve essere convocata entro 30 giorni.

L’apertura delle candidature è la modifica con il maggiore effetto sull’organizzazione, e passa quasi inosservata, perché compare al punto 28 di un decreto di 30 punti. Chi voleva una funzione nazionale doveva essere già presidente di un consiglio distrettuale o membro dell’Ufficio esecutivo, il che restringeva la competizione a una cerchia di qualche decina di persone. Quella soglia è stata cancellata, e l’anzianità richiesta si è spostata da «membro del Consiglio Nazionale degli Alunni» a «membro del Consiglio degli Alunni», formulazione che copre anche il livello scolastico. Il bacino dei candidati cresce di un ordine di grandezza.

Che cosa andrebbe cambiato

  • L’integrazione dell’articolo 85 comma (1) con gli ispettorati e le unità di istruzione, per i casi in cui il regolamento li riguarda. Senza questa integrazione, il dirigente che rifiuta l’accesso ha un testo a suo favore, e l’alunno che lo chiede ne ha un altro, sempre dello stesso regolamento. Una frase aggiunta all’articolo 85 non costa nulla e toglie dalla discussione il solo punto in cui il decreto può essere bloccato nella pratica.
  • La sostituzione della denominazione «Departamentul de relații externe» all’articolo 55. Il decreto cambia il nome del dipartimento all’articolo 42, lo aggiorna agli articoli 56 e 66, ma salta l’articolo 55, che è proprio il testo che ripartisce i due segretari esecutivi tra i dipartimenti e ne fissa il mandato di due anni. Resta una denominazione senza corrispondente nel resto del regolamento.
  • Una regola di designazione per i vicepresidenti di dipartimento. Il vecchio articolo 49 comma (2) diceva che i vicepresidenti sono nominati con decisione del presidente e convalidati dall’Assemblea generale, sia per le commissioni, sia per i dipartimenti. Il nuovo comma (2) tratta soltanto l’eccezione della commissione per le politiche educative, e l’articolo 41 comma (2) copre soltanto le commissioni. I due dipartimenti guidati da vicepresidenti restano senza procedura di designazione.
  • Una riserva di coordinamento o una regola di cumulo. Se le otto posizioni di vicepresidente sono occupate esattamente dagli otto portafogli, il regolamento dovrebbe dire esplicitamente che cosa succede in caso di vacanza: chi assume la commissione o il dipartimento fino alle elezioni parziali. Altrimenti la sola soluzione resta l’interpretazione, e l’articolo che la offriva è stato abrogato.
  • Un termine per la comunicazione della risposta alla richiesta di accesso. L’articolo 831 fissa il termine a carico degli alunni, 48 ore prima della visita, ma non dice nulla su che cosa fa l’ispettorato con la nota, né entro quanto tempo. Un termine di 24 ore per la trasmissione alla scuola trasformerebbe l’avviso in una procedura con due capi, non in un obbligo unilaterale di informazione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 813 del 24 settembre 2026 16 pagine PDF, 113 KB l'atto inizia a pagina 12

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.