In breve
- Il regime di incompatibilità e conflitti di interessi imposto in agosto ai dipendenti dell’amministrazione assunti con contratto di lavoro cessa di essere in vigore il 12 settembre 2026, dopo 34 giorni. La Legge n. 186/2026 abroga i commi (2)-(6) dell’articolo 550 del Codice amministrativo, cinque dei suoi nove commi.
- Spariscono la definizione del conflitto di interessi, l’obbligo del dipendente di astenersi e di avvertire il proprio superiore, i tre giorni entro i quali il superiore doveva prendere provvedimenti, la sanzione disciplinare per la loro violazione e l’estensione a questi dipendenti delle incompatibilità che la Legge n. 161/2003 prevede per i funzionari pubblici.
- L’articolo II cancella anche il mese trascorso: le situazioni sorte tra l’entrata in vigore della Legge n. 165/2026 e quella della legge nuova non costituiscono incompatibilità o conflitti di interessi e non comportano responsabilità. I funzionari pubblici e gli eletti locali non sono toccati, il loro regime resta invariato.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 767 del 9 settembre 2026
Entrata in vigore: 12 settembre 2026, tre giorni dopo la pubblicazione
Le regole di integrità che il Codice amministrativo ha imposto in agosto ai dipendenti con contratto di lavoro di comuni, ministeri e prefetture cessano di essere in vigore il 12 settembre 2026, dopo 34 giorni. La Legge n. 186/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 767 del 9 settembre 2026, abroga i commi (2)-(6) dell’articolo 550 del codice, cioè il nucleo del regime introdotto un mese prima con la Legge n. 165/2026, l’ampia riforma del Codice amministrativo pubblicata il 6 agosto. La legge nuova ha due articoli e sta in mezza pagina di Gazzetta.
«Personale contrattuale» significa, nel linguaggio del codice, le persone che lavorano nelle autorità e nelle istituzioni pubbliche senza essere funzionari pubblici. L’articolo 539, comma (2), nella forma data anch’essa dalla Legge n. 165/2026, le divide in sei categorie: il personale specializzato dell’amministrazione pubblica centrale e locale, quello delle autorità amministrative autonome, quello distaccato presso le missioni diplomatiche, quello degli uffici di gabinetto dei titolari di carica pubblica, degli eletti locali e della cancelleria del prefetto, il personale di supporto con diploma di scuola superiore, al quale il codice non si applica, e il personale a regime speciale dei ministeri di forza. L’articolo 550 si trova nella parte VI, titolo III del codice, dedicato esclusivamente a questi dipendenti, quindi i funzionari pubblici restano fuori dal discorso.
Fino al 9 agosto 2026 l’articolo 550 conteneva una sola frase, sotto la rubrica «Presentazione delle dichiarazioni patrimoniali e di interessi»: il personale contrattuale presenta tali dichiarazioni solo alle condizioni della Legge n. 176/2010. La Legge n. 165/2026 lo ha riscritto dalle fondamenta, ne ha cambiato la rubrica in «Regime delle incompatibilità e dei conflitti di interessi nel caso del personale contrattuale» e gli ha dato nove commi. La Legge n. 186/2026 ne taglia cinque.
Ecco che cosa sparisce, comma per comma. Il comma (2) definiva il conflitto di interessi, rinviando all’articolo 79, comma (1), della Legge n. 161/2003: trattare domande o prendere decisioni riguardanti persone con cui si hanno rapporti patrimoniali, far parte della stessa commissione con il coniuge o con un parente di primo grado, oppure avere interessi patrimoniali propri, del coniuge o dei parenti di primo grado tali da influenzare le proprie decisioni. Il comma (3) obbligava il dipendente che si trovasse in una situazione del genere ad astenersi dal trattare la domanda o dal prendere la decisione e a informare senza indugio il superiore gerarchico diretto, mentre il superiore era tenuto a prendere provvedimenti entro tre giorni dalla data in cui ne era venuto a conoscenza. Il comma (4) imponeva al vertice dell’istituzione di designare un’altra persona, con la stessa preparazione e lo stesso livello di esperienza. Il comma (5) faceva del mancato rispetto dell’obbligo di astensione un illecito disciplinare. Il comma (6) applicava al personale contrattuale, in quanto compatibili, gli articoli 94-97 della Legge n. 161/2003, cioè le incompatibilità dei funzionari pubblici.
L’articolo 94, comma (2), della Legge n. 161/2003, il più gravoso di tutti, vieta di ricoprire altre funzioni e di svolgere altre attività, retribuite o non retribuite, in autorità e istituzioni pubbliche, presso l’ufficio di gabinetto di un titolare di carica pubblica, in aziende autonome e società commerciali oppure in qualità di membro di un gruppo di interesse economico. L’articolo 95 vieta i rapporti gerarchici diretti tra coniugi e tra parenti di primo grado. L’articolo 96 lascia consentite le attività didattiche, di ricerca scientifica e di creazione letteraria e artistica. Dal 9 agosto 2026 fino all’11 settembre tutto questo si è applicato, in quanto compatibile, anche a un consulente con contratto di lavoro di un comune di distretto.
Gli effetti che produce
La legge entra in vigore il 12 settembre 2026. Non prevede altra data, quindi si applica la regola dell’articolo 78 della Costituzione e dell’articolo 12, comma (1), della Legge n. 24/2000: tre giorni dalla pubblicazione, termine calcolato in giorni di calendario a partire dal giorno della pubblicazione e compiuto alle ore 24,00 del terzo giorno. La pubblicazione è avvenuta il 9 settembre, quindi il termine si chiude la sera dell’11 settembre.
Dal 12 settembre un dipendente con contratto di lavoro di un’istituzione pubblica non ha più nel codice né la definizione del conflitto di interessi, né il meccanismo con cui ne esce. Il comma (3), ora abrogato, era l’unica disposizione che gli diceva concretamente che cosa fare: ti astieni, avverti il tuo superiore e il superiore risolve in tre giorni. Non è stata sostituita da nulla.
Nell’articolo 550 restano quattro commi. Il comma (1) conserva l’obbligo di presentare dichiarazioni patrimoniali e di interessi, ma solo per chi rientra nelle situazioni dell’articolo 1, comma (1), della Legge n. 176/2010. Vi rientrano, al punto 31, le persone con funzioni di direzione e di controllo, al punto 33 il personale degli uffici di gabinetto dei titolari di carica pubblica dell’amministrazione centrale e della cancelleria del prefetto, e al punto 36 il personale coinvolto in privatizzazioni o nella gestione di programmi e progetti finanziati. Il resto dei dipendenti contrattuali, cioè la maggioranza, non presenta dichiarazioni e non rientra nemmeno nella competenza dell’Agenzia nazionale per l’integrità (ANI). Il comma (7) dice che con leggi speciali possono essere previste «anche altre categorie di incompatibilità». Il comma (8) rinvia l’accertamento e la sanzione alla Legge n. 176/2010. Il comma (9) definisce le attività del settore didattico rinviando all’articolo 462, comma (2), del codice.
L’obbligo in sé non sparisce dal codice, sparisce solo il suo contenuto. L’articolo 5491, comma (1), lettera l), introdotto anch’esso in agosto, iscrive tra i doveri del personale contrattuale «il rispetto del regime giuridico del conflitto di interessi e delle incompatibilità», mentre il comma (2) dello stesso articolo, che indica da dove si ricava la portata degli altri doveri, salta proprio la lettera l). L’articolo 551, comma (3), testo del 2019 che né la legge di agosto né quella di adesso hanno toccato, applica al personale contrattuale gli articoli 443-449 del codice, quindi anche l’articolo 445, intitolato «Rispetto del regime giuridico del conflitto di interessi e delle incompatibilità». E l’articolo 543, lettera e), esige che qualsiasi contratto di management concluso con un’istituzione pubblica contenga espressamente l’obbligo di rispettare questo regime.
Restano anche le sanzioni. L’articolo 5532, comma (2), lettera l), qualifica come illecito disciplinare la violazione delle disposizioni sulle incompatibilità previste dalla Legge n. 161/2003 e da leggi speciali, se il dipendente non agisce per farle cessare entro 15 giorni di calendario, mentre la lettera m) sanziona la violazione delle disposizioni sui conflitti di interessi. Entrambe sopravvivono all’abrogazione, benché il ponte che portava dal personale contrattuale alla Legge n. 161/2003 fosse proprio il comma (6) dell’articolo 550.
L’articolo II della legge si occupa del mese trascorso. Le situazioni sopravvenute tra la data di entrata in vigore della Legge n. 165/2026 e la data di entrata in vigore della legge nuova, che sarebbero state idonee a generare uno stato di incompatibilità o un conflitto di interessi, «non costituiscono incompatibilità o conflitto di interessi, secondo il caso, e non comportano la responsabilità giuridica ad essi collegata». La finestra si apre il 9 agosto, il giorno in cui il nuovo articolo 550 è entrato in vigore, e si chiude l’11 settembre 2026. Un dipendente entrato in incompatibilità proprio il 9 agosto aveva, secondo l’articolo 5532, comma (2), lettera l), 15 giorni di calendario per uscirne, cioè fino al 24 agosto. Dal 25 agosto fino all’11 settembre, 18 giorni, era in illecito disciplinare. Sono esattamente questi giorni che la legge nuova gli cancella.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sono tre stati successivi dello stesso articolo, gli ultimi due separati da 34 giorni.
Il primo, dal 5 luglio 2019 all’8 agosto 2026: l’articolo 550 era una frase sulle dichiarazioni patrimoniali e di interessi. Il codice non imponeva al personale contrattuale alcun regime proprio di incompatibilità. Ciò che esisteva veniva dall’articolo 551, comma (3), che rinviava all’articolo 445, un obbligo generale di rispettare il regime giuridico applicabile, senza dire quale fosse quel regime.
Il secondo, tra il 9 agosto e l’11 settembre 2026: regime completo, con definizione, con procedura di astensione, con termine per il superiore gerarchico, con sostituto e con sanzione, più il recepimento integrale delle incompatibilità dei funzionari pubblici.
Il terzo, dal 12 settembre 2026: né il primo, né il secondo. L’articolo conserva la rubrica data in agosto, «Regime delle incompatibilità e dei conflitti di interessi nel caso del personale contrattuale», ma non contiene più alcun regime. Gli restano un obbligo di dichiarazione che riguarda una minoranza, un rinvio ad «altre categorie di incompatibilità» senza categorie di base, una procedura di accertamento per uno stato che il codice non definisce più e una definizione delle attività didattiche che non ha più nulla da eccettuare.
La differenza rispetto al luglio 2019 non è irrilevante. Allora chi leggeva l’articolo 550 vedeva chiaramente che si trattava soltanto di dichiarazioni. Adesso chi lo legge vede una rubrica che promette un regime di incompatibilità, quattro commi che presuppongono che esso esista da qualche parte e nessuna disposizione che lo contenga.
È rimasto in piedi anche il resto della costruzione di agosto. La Legge n. 165/2026 ha introdotto per il personale contrattuale un elenco di doveri all’articolo 5491, un elenco di illeciti disciplinari all’articolo 5532, la responsabilità solidale con l’istituzione all’articolo 5531 e l’applicazione della procedura della commissione di disciplina. Da tutto questo edificio la legge di adesso toglie esattamente cinque commi, quelli che dicevano che cosa significhi conflitto di interessi e incompatibilità.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Toglie un divieto esteso ben oltre il proprio bersaglio. Il testo recepito, l’articolo 94, comma (2), della Legge n. 161/2003, è stato scritto per il funzionario pubblico investito di prerogative di potere pubblico, non per un economista o un informatico assunto con contratto di lavoro da un comune, che dal 9 agosto non poteva più ricoprire alcuna altra funzione in un’istituzione pubblica, neppure non retribuita.
- Chiude un’esposizione reale. Il regime è entrato in vigore su un corpo di dipendenti già esistente, che non ha avuto modo di prepararsi. Con l’articolo II la responsabilità per quei giorni sparisce, invece di lasciare fascicoli disciplinari a carico di ogni istituzione.
- Non tocca il nucleo di integrità che funziona davvero. Chi ha funzioni di direzione o di controllo, chi lavora nell’ufficio di gabinetto di un titolare di carica pubblica e chi gestisce programmi finanziati resta sotto la Legge n. 176/2010, con le dichiarazioni e con la valutazione dell’Agenzia nazionale per l’integrità.
- L’abrogazione è espressa e individua con precisione il testo colpito, con il numero e la data di pubblicazione dell’atto di base, come richiede l’articolo 65, comma (3), della Legge n. 24/2000. Non resta nulla da dedurre su che cosa sia stato tolto dall’ordinamento.
Che cosa resta un problema
- L’articolo 550 resta con una rubrica che annuncia un regime di incompatibilità e con quattro commi che si appoggiano su quelli abrogati. Le «altre categorie di incompatibilità» del comma (7) non hanno più nulla rispetto a cui essere altre.
- Gli illeciti disciplinari dell’articolo 5532, comma (2), lettere l) e m), restano nel codice, benché la norma che dava loro contenuto per il personale contrattuale sia appena stata tolta. Un ufficio risorse umane non ha modo di sapere se possa ancora sanzionare.
- Il dipendente che si trova in un conflitto di interessi non ha più nel codice alcuna procedura di uscita. L’obbligo di astensione, l’informazione del superiore e la sostituzione con un’altra persona spariscono senza essere spostati altrove.
- La regola è vissuta 34 giorni. Un’istituzione che in agosto ha aggiornato le descrizioni delle mansioni, gli atti aggiuntivi e il regolamento interno deve rifarli a settembre.
- L’estinzione di una responsabilità per fatti già consumati solleva una questione di costituzionalità che nessuno ha fatto in tempo a porre prima della promulgazione.
Consigli pratici
- Se lavorate alle risorse umane di un’istituzione pubblica, togliete dalle descrizioni delle mansioni e dagli atti aggiuntivi firmati in agosto i rinvii all’articolo 550, commi (2)-(6). Dal 12 settembre 2026 quei commi non esistono più e una scheda che li invoca resta senza fondamento.
- Verificate se avete procedimenti disciplinari avviati tra il 9 agosto e l’11 settembre 2026 per conflitto di interessi o incompatibilità. L’articolo II li priva di oggetto, ma solo per le situazioni sopravvenute in quell’intervallo, non per quelle più vecchie.
- Se in agosto avete chiuso un secondo contratto o rinunciato a una funzione per uscire dall’incompatibilità, tenete presente che l’articolo II non vi rimette nella situazione precedente. Cancella la responsabilità, non gli effetti degli atti che avete firmato nel frattempo.
- I contratti di management conclusi con istituzioni pubbliche devono continuare a contenere l’obbligo di rispettare il regime delle incompatibilità e dei conflitti di interessi. L’articolo 543, lettera e), non è stato abrogato, quindi la clausola resta un requisito di forma del contratto.
- Chi rientra nelle situazioni dell’articolo 1, comma (1), della Legge n. 176/2010, cioè le funzioni di direzione e di controllo, il personale degli uffici di gabinetto dei titolari di carica pubblica e chi gestisce programmi finanziati, continua a presentare dichiarazioni patrimoniali e di interessi. Per loro non cambia nulla.
- Finché il legislatore non chiarisce l’articolo 5532, comma (2), lettere l) e m), trattate le regole del regolamento interno e del contratto collettivo di lavoro come l’unico fondamento sicuro per una sanzione disciplinare su questo tema.
Domande frequenti
Chi tocca la legge?
I funzionari pubblici sono interessati?
Gli eletti locali rientrano nel discorso?
Da quando si applica?
Che cosa succede al periodo 9 agosto, 11 settembre 2026?
Bisogna ancora presentare dichiarazioni patrimoniali e di interessi?
Un dipendente contrattuale può ancora essere sanzionato disciplinarmente per conflitto di interessi?
Posso ancora avere un secondo lavoro in un’istituzione pubblica?
Quanto è durato, da una legge all’altra?
Dove trovo il testo integrale?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- L’articolo I lascia in vigore la sanzione, ma toglie la norma che essa sanziona. L’articolo 5532, comma (2), lettera l), del Codice amministrativo, introdotto con la Legge n. 165/2026, qualifica come illecito disciplinare del personale contrattuale la violazione delle disposizioni sulle incompatibilità previste dalla Legge n. 161/2003 e da leggi speciali, mentre la lettera m) sanziona la violazione delle disposizioni sui conflitti di interessi. L’unico testo che rendeva applicabili al personale contrattuale le incompatibilità della Legge n. 161/2003 era l’articolo 550, comma (6), che questa legge abroga, e la definizione del conflitto di interessi stava al comma (2), abrogato anch’esso. Un lettore in buona fede arriva a due soluzioni opposte: o i due illeciti sono rimasti senza oggetto per questa categoria, oppure rinviano direttamente alla Legge n. 161/2003 e le incompatibilità continuano ad applicarsi, cioè esattamente ciò che la legge voleva eliminare. Dalla risposta dipende se un dipendente possa essere sanzionato oppure no.
- I commi rimasti dell’articolo 550 si appoggiano su quelli abrogati. Il comma (7), rimasto in vigore, consente che con leggi speciali siano previste «anche altre categorie di incompatibilità per il personale contrattuale», ma le categorie rispetto alle quali queste sarebbero altre erano proprio quelle del comma (6). Il comma (8), rimasto anch’esso, rinvia l’accertamento e la sanzione dello stato di incompatibilità e del conflitto di interessi alla Legge n. 176/2010, che disciplina la procedura, non il contenuto dello stato. La rubrica dell’articolo resta «Regime delle incompatibilità e dei conflitti di interessi nel caso del personale contrattuale», benché l’articolo non contenga più alcun regime. L’articolo 65, comma (1), della Legge n. 24/2000 esige che l’abrogazione copra anche le disposizioni anteriori collegate alla nuova disciplina.
- L’articolo II copre le situazioni sopravvenute nell’intervallo, non quelle che esistevano già il 9 agosto 2026. Il caso tipico era quello del dipendente che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 165/2026, ricopriva già da tempo una seconda funzione, diventata all’improvviso incompatibile. Per lui la situazione di fatto non è sopravvenuta nel periodo, ma prima di esso, anche se lo stato di incompatibilità è nato il 9 agosto. Il testo si può leggere in entrambi i modi, e dalla lettura dipende se la sua responsabilità sia estinta, benché sia proprio lui il destinatario che l’articolo II sembra avere in mente.
Analisi della redazione
Il merito della decisione è difendibile. La Legge n. 165/2026 ha preso un regime scritto per il funzionario pubblico, cioè per chi esercita prerogative di potere pubblico, e lo ha trasferito su un corpo di dipendenti con contratto individuale di lavoro, senza adattarlo. L’articolo 94, comma (2), della Legge n. 161/2003 vieta di ricoprire qualsiasi altra funzione, retribuita o non retribuita, in autorità e istituzioni pubbliche. Applicato a un informatico o a un economista di un comune, il testo metteva fuori legge perfino la partecipazione non retribuita a una commissione di un’altra istituzione. La correzione era necessaria.
La cronologia mostra però quanto poco l’effetto sia stato verificato prima. La Legge n. 165/2026 porta la data del 5 agosto 2026, il decreto di promulgazione n. 716/2026 è del 4 agosto, la pubblicazione è avvenuta il 6 agosto e l’entrata in vigore il 9 agosto. La legge che la smantella in parte porta la data del 9 settembre, il decreto di promulgazione n. 753/2026 è dello stesso giorno e la pubblicazione è avvenuta anch’essa il 9 settembre. Tra le due pubblicazioni sono passati 34 giorni, esattamente quanto è rimasto in vigore il testo abrogato. Una disciplina corretta dopo 34 giorni non è stata provata sui suoi destinatari neppure un giorno prima di essere votata.
L’osservazione che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine riguarda l’articolo 551, comma (3), del codice. Il testo risale al 2019, non è stato toccato né dalla legge di agosto né da quella di adesso, e applica al personale contrattuale gli articoli 443-449, tra cui l’articolo 445, intitolato «Rispetto del regime giuridico del conflitto di interessi e delle incompatibilità». In altre parole, l’obbligo di rispettare questo regime esiste per il personale contrattuale dal 2019 ed esisterà anche dopo il 12 settembre 2026. Ciò che non è mai esistito, al di fuori di quei 34 giorni, è il regime vero e proprio a cui l’obbligo rinvia. Il codice ha ora, per la stessa categoria, tre testi che dicono che il regime deve essere rispettato, l’articolo 445 attraverso il rinvio dell’articolo 551, l’articolo 5491, comma (1), lettera l), e l’articolo 543, lettera e), e nessun testo che dica quale sia quel regime. L’articolo 16 della Legge n. 24/2000 vieta proprio di istituire la stessa disciplina in più articoli.
La seconda osservazione riguarda l’articolo II. La responsabilità per incompatibilità e per conflitto di interessi è amministrativo-disciplinare, non penale né da illecito amministrativo punitivo. L’articolo 15, comma (2), della Costituzione ammette la retroattività solo per la legge penale o per quella sugli illeciti amministrativi più favorevole. L’articolo II dichiara che fatti consumati tra il 9 agosto e l’11 settembre 2026 non costituiscono incompatibilità e non comportano responsabilità, quindi produce effetti per il passato al di fuori delle due eccezioni. La questione non può più arrivare alla Corte costituzionale per la via del controllo anteriore alla promulgazione, perché la legge è stata promulgata e pubblicata lo stesso giorno. Resta l’eccezione di incostituzionalità, che dovrebbe essere sollevata da qualcuno sanzionato per quei giorni, cioè esattamente la persona che l’articolo II esonera dalla sanzione. Il testo ha tutte le possibilità di non essere mai verificato.
Che cosa andrebbe cambiato
- Abrogare le lettere l) e m) dell’articolo 5532, comma (2), oppure riscriverle. Finché restano, i due illeciti disciplinari rinviano a una norma che non si applica più al personale contrattuale. Effetto: le commissioni di disciplina delle istituzioni pubbliche saprebbero se hanno ancora un fondamento per una sanzione, invece di decidere ognuna in modo diverso.
- Coordinare l’articolo 550 con ciò che ne è rimasto. La rubrica dovrebbe tornare all’oggetto reale, le dichiarazioni patrimoniali e di interessi, il comma (7) dovrebbe essere riscritto senza la parola «altre» e il comma (8) dovrebbe dire a quale stato si riferisce. Effetto: l’articolo diventa leggibile per chi non ne conosce la storia degli ultimi due mesi.
- Estendere l’articolo II alle situazioni che esistevano prima del 9 agosto 2026 e sono proseguite nel periodo. La formulazione attuale parla solo di situazioni sopravvenute nell’intervallo. Effetto: il dipendente che ricopriva già la seconda funzione alla data di entrata in vigore della Legge n. 165/2026, il caso più frequente, non dipenderebbe più dall’interpretazione di un ispettore di integrità.
- Una norma propria sul conflitto di interessi per il personale contrattuale, al posto di quella presa in prestito. Non il regime del funzionario pubblico, ma una regola tagliata sulla situazione di un lavoratore dipendente: l’astensione dalla pratica in cui ha un interesse patrimoniale personale, l’informazione del superiore, la sostituzione. Effetto: l’istituzione conserva lo strumento pratico che le è stato tolto, senza il divieto generale di ricoprire altre funzioni.
- Un termine di adeguamento per qualsiasi regime di integrità imposto a un corpo di personale già esistente. Per esempio 90 giorni dalla pubblicazione, come si fa in altre materie. Effetto: una situazione creata legalmente anni prima non diventa più illecita da un giorno all’altro, e il Parlamento non ha più bisogno, un mese dopo, di una legge che cancella il passato.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 767 del 9 settembre 2026 16 pagine PDF, 118 KB l'atto inizia a pagina 3
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
