In breve
- La rete nazionale delle scuole di applicazione, cioè le scuole in cui i futuri insegnanti svolgono il tirocinio in classe, conta 289 istituzioni nell’anno scolastico 2026-2027. Sono esattamente quante erano l’anno scorso, negli stessi 42 distretti e con le stesse cifre per ogni distretto.
- Confrontando posizione per posizione il nuovo allegato con quello del 2025-2026, cambiano cinque righe, tutte ridenominazioni o accorpamenti delle stesse istituzioni. Nessuna scuola entra davvero nella rete e nessuna ne esce.
- Il decreto attribuisce lo status per 5 anni scolastici a partire dal 2026-2027, benché la metodologia che richiama nel preambolo avesse già fissato lo stesso periodo di cinque anni a partire dal 2025-2026. Ne risultano due date di scadenza diverse per la stessa scuola.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 754 del 7 settembre 2026
Entrata in vigore: 7 settembre 2026, data della pubblicazione
Il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha pubblicato il 7 settembre 2026, proprio nel primo giorno di lezione, l’elenco delle 289 istituzioni scolastiche in cui gli studenti universitari e gli allievi che si preparano a diventare insegnanti svolgeranno il tirocinio nell’anno scolastico 2026-2027. L’atto si chiama Decreto n. 5.101/2026, compare nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 754 e sostituisce il decreto dell’anno scorso. L’elenco è quello che le università e i licei pedagogici usano per sapere dove possono mandare le persone in classe, e dipende direttamente dal calendario della riorganizzazione delle istituzioni scolastiche per il 2026-2027, perché una scuola accorpata o ridenominata non può più essere identificata con il vecchio nome.
Una scuola di applicazione è una scuola ordinaria, con personalità giuridica, in cui si svolge il tirocinio pedagogico. In pratica è il luogo dove uno studente del master didattico o del modulo psicopedagogico, oppure un allievo di un liceo a indirizzo pedagogico, entra per la prima volta in classe come insegnante, sotto la guida di un collega esperto chiamato professore mentore. La definizione viene dall’articolo 24 comma (3) della legge sull’istruzione preuniversitaria n. 198/2023 e copre sia gli allievi dei licei pedagogici, sia gli studenti iscritti a programmi universitari per la carriera docente, compreso il master didattico, e ai programmi post-laurea di riconversione professionale.
L’allegato ha due parti. La prima comprende 60 licei e collegi che formano nell’indirizzo pedagogico, da uno a tre in ciascuno dei 41 distretti e a Bucarest. Questi hanno lo status di diritto, senza selezione, perché il loro indirizzo è proprio la formazione del personale docente. La seconda parte comprende 229 istituzioni con altro indirizzo, dai collegi nazionali e licei tecnologici fino alle scuole dell’infanzia, alle scuole secondarie di primo grado e ai centri scolastici per l’educazione inclusiva. Queste entrano nella rete attraverso un bando di selezione organizzato dal ministero, in base a criteri di struttura, dotazione e soprattutto di personale: insegnanti iscritti al Registro nazionale dei professori mentori o al Corpo di mentorato e abilitazione nella carriera docente.
Il decreto stabilisce inoltre che le scuole dell’allegato possono organizzarsi in basi di tirocinio pedagogico, in sigla BPP. Una base di tirocinio è un gruppo di scuole attorno a una capofila, pensato perché lo studente incontri contesti diversi: rurale e urbano, centro e periferia, pluriclasse, istruzione speciale, perfino scolarizzazione in ospedale. Il coordinatore di una base è il dirigente o il vicedirigente della scuola di applicazione capofila.
Un’altra lista di scuole con statuto speciale è appena uscita: il decreto MEC n. 5.557/2026 dichiara unità pilota venti licei, dove in classe XII fino al 40% delle ore si può fare senza presenza fisica.
Gli effetti che produce
Dal 7 settembre 2026, le 289 istituzioni dell’allegato sono le uniche che possono firmare, in qualità di scuole di applicazione, gli accordi quadro con le università per i periodi di tirocinio. La metodologia approvata con il Decreto n. 4.063/2025 richiede che sopra l’accordo quadro si stipuli un contratto di collaborazione da 1 a 4 anni scolastici, e la durata di quel contratto non può superare il periodo per cui la scuola detiene lo status. È esattamente il punto in cui l’ambiguità descritta più avanti, sull’anno in cui lo status scade, diventa un problema di firma, non di teoria.
Per un dirigente, la comparsa sull’elenco significa un obbligo concreto: l’articolo 10 della metodologia richiede che il regolamento di organizzazione della scuola contenga disposizioni su questo status. Per gli ispettorati scolastici significa una scadenza vicina, tra il 1° settembre e il 1° ottobre 2026, entro cui trasmettono al ministero il quadro riepilogativo delle basi di tirocinio del distretto, con la scuola capofila, le istituzioni che ne fanno parte e il numero del provvedimento di costituzione. L’elenco delle basi viene poi pubblicato sul sito dell’ispettorato, quindi è il luogo dove uno studente può verificare dove finisce davvero.
Per l’insegnante che fa mentorato, il decreto non cambia nulla sui soldi, perché sui soldi non dice nulla. Le regole stanno altrove. L’articolo 207 comma (5) della legge n. 198/2023 prevede che le ore di mentorato del personale titolare siano retribuite con il sistema del pagamento a ore, per l’equivalente di 4 ore alla settimana, e il comma (8) richiede che il mentore svolga almeno 4 ore di mentorato alla settimana. Sull’orario, l’articolo LVIII della legge n. 141/2025 deroga alla legge fino all’inizio dell’anno scolastico 2029-2030 e fissa 20 ore alla settimana per gli insegnanti della secondaria di primo grado, della secondaria di secondo grado e del post-secondario, e 18 ore per chi ha il grado didattico I o il titolo di professore emerito e fa mentorato. La riduzione resta, ma è di due ore, non di quattro come prevede la legge di base, dove il rapporto è 18 contro 14.
Il decreto assegna anche un compito alle case del corpo docente: agevolare i programmi di formazione al mentorato didattico, con priorità per gli insegnanti delle scuole di applicazione. Non prevede un finanziamento separato per questo e nessun termine.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il decreto sostituito è il n. 6.049/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 861 del 19 settembre 2025. Confrontati riga per riga, i due allegati contengono lo stesso numero di istituzioni, 289, la stessa ripartizione in sezioni, 60 e 229, gli stessi 42 distretti ed esattamente le stesse cifre per ogni singolo distretto. La differenza si riduce a cinque posizioni, e tutte e cinque sono le stesse istituzioni sotto un altro nome.
A Vâlcea, il Liceul Tehnologic de Turism di Călimănești diventa Liceul de Turism și Servicii Publice «Neagoe Basarab». A Iași, il Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții diventa Liceul Tehnologic «Henri Coandă». A Cluj-Napoca, la Școala Profesională Specială SAMUS diventa Liceul Tehnologic «SAMUS». A Sighetu Marmației, due scuole dell’infanzia a tempo pieno, le numero 7 e 9, non compaiono più separatamente, ma come plessi della Școala Gimnazială «Dr. Ioan Mihalyi de Apșa» e, rispettivamente, della Școala Gimnazială nr. 2. In altre parole, la rete non è cresciuta, non si è ristretta e non si è spostata. Si è aggiornata secondo il registro dei nomi delle scuole.
Lo schema si vede anche prima. Il Decreto n. 5.957/2024, pubblicato il 22 agosto 2024, stabiliva in un solo articolo che per l’anno scolastico 2024-2025 si manteneva la composizione della rete del 2023-2024. Il decreto dell’anno scorso ha però aggiunto un comma nuovo, quello che attribuisce lo status per 5 anni scolastici, e il decreto di adesso lo ripete, spostando il punto di partenza di un anno in avanti.
Una cosa sola è migliorata in modo visibile: il calendario. L’anno scorso l’elenco è uscito il 19 settembre, quest’anno il 7 settembre, quindi con dodici giorni di anticipo sul calendario. Resta comunque il giorno in cui sono iniziate le lezioni, secondo il Decreto n. 3.194/2026 sulla struttura dell’anno scolastico 2026-2027.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- L’elenco esce con dodici giorni di anticipo rispetto all’anno scorso, il che dà alle università una settimana in più per gli accordi prima che il semestre entri nel ritmo.
- La stabilità dell’elenco è un vantaggio reale per chi pianifica: un’università che ha già un contratto con una scuola della rete non deve cercarne un’altra.
- I nomi aggiornati risolvono un problema pratico, perché un contratto firmato con una denominazione che non esiste più crea grattacapi in sede di controllo.
- Tutti i 41 distretti e il municipio di Bucarest hanno almeno un’istituzione nella rete, quindi non esiste un distretto completamente scoperto.
- Il decreto conserva la possibilità di organizzarsi in basi di tirocinio, cioè il meccanismo con cui uno studente può vedere sia una scuola di quartiere, sia una di periferia, non solo il collegio del centro.
Che cosa resta un problema
- La rete è fortemente concentrata. Tre distretti, Bucarest, Iași e Cluj, raccolgono 89 delle 289 istituzioni, cioè quasi il 31 per cento, mentre Caraș-Severin, Teleorman e Vaslui ne hanno una sola ciascuno.
- Il tirocinio per l’educazione della prima infanzia poggia su pochissimo: 13 scuole dell’infanzia su 289 istituzioni, cioè il 4,5 per cento. A Bucarest, dove la rete conta 43 istituzioni, non c’è nessuna scuola dell’infanzia.
- Lo status riceve un nuovo termine di cinque anni senza alcuna valutazione intermedia, benché la metodologia leghi la proroga a una relazione di valutazione redatta alla scadenza del periodo.
- Il decreto non dice nulla sulla retribuzione dei mentori, e l’insegnante che cerca la risposta deve aprire altri due atti.
- L’allegato è pubblicato solo come tabella nella Gazzetta Ufficiale della Romania, senza una versione consultabile sul sito del ministero, quindi la verifica di una scuola si fa leggendo sette pagine.
Consigli pratici
- Cercate la vostra scuola con la denominazione attuale e con il comune, non con la denominazione del vecchio contratto. Cinque istituzioni hanno il nome cambiato rispetto all’elenco precedente e, se sono state accorpate, compaiono come plesso di un’altra scuola.
- Se siete dirigenti di un’istituzione appena entrata nella logica dello status, inserite le disposizioni sulla scuola di applicazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento. È richiesto espressamente dall’articolo 10 della metodologia approvata con il Decreto n. 4.063/2025.
- Se negoziate per conto di un’università un contratto di collaborazione, scrivete una durata che si chiuda entro la fine dell’anno scolastico 2029-2030. È la soluzione che regge a entrambe le interpretazioni del termine, finché il ministero non chiarisce quale data di scadenza si applichi.
- Se volete diventare professori mentori, verificate prima la condizione di accesso al Corpo di mentorato e abilitazione nella carriera docente: almeno il grado didattico II e almeno 5 anni di esperienza in cattedra, secondo l’articolo 172 della legge n. 198/2023. La riduzione di orario richiede però il grado didattico I o il titolo di professore emerito.
- Se siete studenti e la scuola in cui volete svolgere il tirocinio non compare sull’elenco, segnalatelo al vostro tutor di tirocinio. L’articolo 6 comma (2) della metodologia dà all’università il diritto di chiedere il sostegno dell’ispettorato entro 10 giorni, e l’ispettorato deve individuare un’istituzione in grado di accogliere il periodo di tirocinio.
- Per le basi di tirocinio, seguite il sito dell’ispettorato scolastico del distretto dopo il 1° ottobre 2026. Lì viene pubblicato l’elenco con la scuola capofila e le istituzioni che ne fanno parte, cioè dove finite davvero.
Domande frequenti
Che cos’è, esattamente, una scuola di applicazione?
Come faccio a sapere se la mia scuola è sull’elenco?
Qual è la differenza tra le due sezioni dell’allegato?
Il professore mentore riceve soldi in più?
Il mentore ha l’orario di insegnamento ridotto?
Chi può diventare professore mentore?
Per quanto tempo una scuola conserva questo status?
Che cos’è una base di tirocinio pedagogico?
Che cosa fanno gli studenti se nessuna scuola della rete corrisponde alla loro specializzazione?
Quando entra in vigore il decreto?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- All’art. 1 comma (2), il termine di cinque anni entra in conflitto con l’articolo 12 della metodologia richiamata nel preambolo. Il decreto attribuisce lo status «pentru o perioadă de 5 ani școlari, începând cu anul școlar 2026-2027», per un periodo di 5 anni scolastici a partire dall’anno scolastico 2026-2027, quindi fino alla fine dell’anno 2030-2031. L’articolo 12 della Metodologia quadro approvata con il Decreto n. 4.063/2025, citato proprio nel preambolo di questo decreto come base giuridica, dice che le istituzioni presenti nella rete al momento dell’entrata in vigore della metodologia, cioè al 3 giugno 2025, conservano la qualifica «pentru o perioadă de 5 ani școlari, începând cu anul școlar 2025-2026, indiferent de anul includerii», quindi fino alla fine dell’anno 2029-2030. Poiché l’allegato ripete le stesse 289 istituzioni del decreto precedente, quasi ogni scuola dell’elenco ha due date di scadenza, a un anno di distanza. La conseguenza non è teorica: l’articolo 6 comma (4) della stessa metodologia vieta ai contratti di collaborazione con le università di superare il periodo dello status, e l’articolo 4 commi (7) e (8) lega la proroga a una relazione di valutazione redatta alla scadenza dei cinque anni. Una scuola non può sapere in quale anno debba produrre quella relazione.
- All’art. 1 comma (2), il termine di cinque anni è applicato anche alle 60 istituzioni che hanno lo status di diritto. Il comma si riferisce indistintamente alle «unitățile de învățământ nominalizate în anexă», alle istituzioni scolastiche nominate nell’allegato, quindi anche alle 60 della prima sezione. Per queste, l’articolo 3 della metodologia attribuisce lo status di diritto, senza termine e senza selezione, e l’articolo 4 comma (8), che disciplina la proroga dopo cinque anni, esclude espressamente le istituzioni a indirizzo pedagogico. Ne risulta che, alla fine dell’anno 2030-2031, un collegio pedagogico o conserva il proprio status di diritto, oppure lo perde senza che esista una procedura per riottenerlo.
Analisi della redazione
La cosa più interessante di questo decreto non si vede leggendolo, ma mettendolo accanto a quello dell’anno scorso: i due allegati coincidono posizione per posizione, 289 istituzioni adesso e allora, 60 nella prima sezione e 229 nella seconda, gli stessi 42 distretti, le stesse cifre per ogni distretto. Cambiano cinque righe, e nessuna è una scuola nuova. Sono tre ridenominazioni, a Călimănești, a Iași e a Cluj-Napoca, e due scuole dell’infanzia di Sighetu Marmației che ora compaiono come plessi di scuole secondarie di primo grado. Un atto che mobilita una relazione di approvazione, una firma del ministro e sette pagine di Gazzetta Ufficiale della Romania trasporta, in realtà, cinque correzioni di nomi.
Questo solleva una questione di architettura. La metodologia del 2025 ha costruito un ciclo di cinque anni, con monitoraggio annuale svolto dall’ispettorato, con una relazione di valutazione alla fine del periodo e con una domanda motivata della scuola per la proroga. Il decreto annuale, invece, azzera l’orologio: quello del 2025 faceva partire i cinque anni dal 2025-2026, quello di adesso li fa partire dal 2026-2027, e l’articolo 2 abroga il decreto precedente dopo un solo anno dei cinque che aveva concesso. Un termine che ricomincia da capo ogni autunno non misura più nulla, e la valutazione alla sua scadenza diventa un passaggio che non si attiva mai. Vale la pena osservare che l’articolo 11 comma (1) della metodologia autorizza il decreto annuale ad approvare la rete «valabilă în anul școlar următor», valida nell’anno scolastico successivo, cioè per un anno, non per cinque.
Anche il calendario dice qualcosa. La relazione di approvazione porta la data del 17 agosto 2026, il decreto è stato firmato il 26 agosto, con cinque giorni di anticipo sul termine del 31 agosto imposto dalla metodologia, ed è stato pubblicato il 7 settembre, dodici giorni dopo la firma e sette giorni dopo il termine. Poiché un decreto ministeriale produce effetti dalla pubblicazione, la rete è diventata opponibile esattamente nel giorno in cui sono iniziate le lezioni. È comunque un progresso rispetto all’anno scorso, quando l’elenco è uscito il 19 settembre. La differenza tra i nove giorni che vanno dalla relazione alla firma e i dodici che vanno dalla firma alla stampa mostra dove si perde il tempo, e lì non decide più il ministero dell’istruzione.
Infine la mappa. Tre distretti raccolgono 89 delle 289 istituzioni, quasi il 31 per cento: Bucarest 43, Iași 26, Cluj 20. All’altro capo, Caraș-Severin, Teleorman e Vaslui hanno una sola istituzione ciascuno, esclusivamente il liceo pedagogico, quindi uno studente di quei distretti che abbia bisogno di tirocinio in una scuola dell’infanzia o in un centro per l’educazione inclusiva deve uscire dal distretto. Per tipologia, la rete pende fortemente verso il liceo: 144 collegi e 74 licei, contro 48 scuole secondarie di primo grado e 13 scuole dell’infanzia. Le 13 scuole dell’infanzia, cioè il 4,5 per cento della rete, si trovano in soli dieci distretti, e a Bucarest, con 43 istituzioni, non ce n’è nessuna. Per un sistema che lamenta la mancanza di educatrici, è un rapporto che meriterebbe una spiegazione. C’è ancora una cosa. L’articolo 5 della metodologia chiede al ministero di verificare ogni anno l’esistenza del «numărului minim» di scuole di applicazione, del numero minimo, ma l’espressione compare una sola volta in tutto il testo e non è definita da nessuna parte, quindi la verifica si fa rispetto a una soglia che nessuno ha stabilito.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il termine della metodologia dovrebbe calcolarsi sulla pubblicazione, non sulla firma. La data del 31 agosto dovrebbe essere la data di uscita nella Gazzetta Ufficiale della Romania, altrimenti le scuole e le università ricevono l’elenco dopo l’inizio dell’anno scolastico, e il rispetto del termine resta una formalità interna del ministero.
- Un solo termine dello status, fissato dalla metodologia e non ripetuto nel decreto annuale. Il decreto annuale dovrebbe limitarsi ad approvare la composizione della rete per l’anno successivo, come lo autorizza l’articolo 11, e la durata dello status dovrebbe restare dove è stata messa, nell’articolo 12. Questo chiuderebbe l’ambiguità delle due date di scadenza e renderebbe possibile la valutazione alla fine del ciclo.
- L’allegato andrebbe pubblicato anche come file tabellare sul sito del ministero, con distretto, comune, livello di istruzione e indirizzo. Uno studente o un dirigente potrebbe cercare in un secondo, invece di scorrere sette pagine di tabella scansionata, e le università potrebbero filtrare le scuole per la disciplina in cui hanno bisogno del tirocinio.
- Il numero minimo di scuole di applicazione andrebbe stabilito davvero, per distretto e per livello di istruzione. Senza una cifra, l’obbligo del ministero di verificare ogni anno l’esistenza di quel minimo non può essere né adempiuto né controllato, e un distretto con una sola istituzione resta coperto quanto uno con 43.
- Un bando di selezione dedicato alle scuole dell’infanzia e alla primaria. Con 13 scuole dell’infanzia in tutto il Paese e nessuna nella capitale, la formazione pratica per l’educazione della prima infanzia si svolge dove capita, non dove qualcuno ha deciso che si può fare bene.
- Il decreto dovrebbe dire espressamente che cosa succede dall’anno scolastico 2027-2028. Allora entrano in vigore gli articoli da 116 a 119 della legge n. 198/2023, rinviati dall’articolo XLIII della legge n. 141/2025, e il coordinamento della rete nazionale delle scuole di applicazione passa al Centro Nazionale per la Formazione e lo Sviluppo nella Carriera Docente, mentre le case del corpo docente, a cui l’articolo 3 comma (3) del decreto assegna un compito, vengono soppresse. Quattro dei cinque anni dello status concesso ora ricadono sotto un’architettura istituzionale che il decreto non nomina.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 754 del 7 settembre 2026 16 pagine PDF, 270 KB l'atto inizia a pagina 9
Apri il PDF ufficialeScarica il PDF
Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.
Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
