In breve
- Venti licei e collegi, di dieci distretti e di Bucarest, ricevono lo statuto di unità scolastica pilota a partire dall’anno scolastico 2026-2027. Cinque sono a Bucarest, tre nel distretto di Argeș e tre in quello di Mureș, due a Brăila.
- La sperimentazione tocca soltanto le classi XII e soltanto gli ultimi due moduli dell’anno scolastico. Fino al 40% delle ore dell’orario si potrà svolgere in modalità asincrona, cioè senza presenza fisica, con il tempo di studio concentrato sulle materie dell’esame di maturità e dell’ammissione all’università.
- L’esame di maturità resta intatto. Il decreto vieta espressamente qualunque modifica del calendario dell’esame, della valutazione e delle prove nazionali, e il numero di ore e le discipline del piano quadro non possono diminuire.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 765 del 9 settembre 2026
Entrata in vigore: 9 settembre 2026, data della pubblicazione
Uno studente di classe XII di uno dei venti licei in elenco potrà stare, nella primavera del 2027, fino a quasi due giorni alla settimana fuori dall’aula. Il Decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca n. 5.557/2026, pubblicato il 9 settembre 2026, concede lo statuto di unità scolastica pilota a 20 scuole e approva, per le loro classi terminali, un modello di preparazione intensiva all’esame di maturità e all’ammissione all’istruzione superiore. Il decreto arriva due giorni dopo quello che ha fissato la rete delle 289 scuole di applicazione per il 2026-2027, l’altra categoria di unità con statuto speciale disciplinata dalla stessa decisione del Governo del 2020.
L’elenco sta nell’allegato del decreto e ha 20 posizioni. Cinque scuole sono a Bucarest: Colegiul Național «Spiru Haret», Colegiul Economic «Nicolae Kretzulescu», Colegiul Național «Gheorghe Șincai», Liceul Teoretic Bilingv «Ita Wegman» e Colegiul Național «Ion Luca Caragiale». Tre sono nel distretto di Argeș: Liceul Teoretic «Dan Barbilian» di Câmpulung e i colegii naționale «Ion C. Brătianu» e «Zinca Golescu» di Pitești. Altre tre sono a Târgu Mureș: i colegii naționale «Unirea» e «Alexandru Papiu Ilarian» e il Liceul Romano-Catolic. Due sono a Brăila, i colegii naționale «Nicolae Iorga» e «Gh. Munteanu Murgoci».
Le restanti sette sono sparse una per distretto: Colegiul Național «Octavian Goga» di Sibiu, Colegiul Național «Dimitrie Cantemir» di Onești, distretto di Bacău, Liceul Tehnologic «Constantin Brâncuși» di Sfântu Gheorghe, distretto di Covasna, Colegiul Național «Vasile Lucaciu» di Baia Mare, Liceul Teoretic «Petru Cercel» di Târgoviște, Colegiul Național «Emanuil Gojdu» di Oradea e Colegiul Național «Mihai Eminescu» di Petroșani. L’elenco ha esattamente 20 posizioni. L’allegato non annuncia alcun totale.
Quattordici di esse sono colegii naționale, i licei a lunga tradizione del sistema rumeno. Le altre sono tre licei teorici, uno dei quali bilingue, un liceo economico, un liceo tecnologico e un liceo romano-cattolico. L’allegato non dice che cosa sperimenti ciascuna, perché non serve: l’intervento è lo stesso per tutte ed è scritto nell’articolo 4 del decreto. Ciò che cambia da una scuola all’altra è il progetto di sperimentazione, presentato individualmente, che stabilisce come si usa concretamente il margine che il decreto apre.
Il modello ha cinque componenti. La prima è l’organizzazione modulare dell’attività didattica e un orario flessibile, con presenza fisica alternata allo studio asincrono, in misura non superiore al 40% delle ore dell’orario, con il tempo concentrato sulle materie d’esame. La seconda è un programma misto di preparazione all’esame di maturità e all’ammissione, svolto in presenza e in modalità asincrona, su piattaforme educative digitali e su risorse educative aperte. La terza aggiunge alla valutazione ordinaria progetti interdisciplinari, il portfolio educativo e digitale dello studente, l’autovalutazione e la valutazione fra pari, senza sostituire la valutazione disciplinata dalla legge. La quarta sono le attività e i progetti interdisciplinari organizzati da squadre di docenti, comprese settimane tematiche e laboratori di apprendimento. La quinta è il riconoscimento, nell’attività didattica dei docenti coinvolti, del lavoro di progettazione, coordinamento, mentoring, monitoraggio e valutazione.
Perché tutto ciò sia possibile, il decreto apre quattro deroghe. L’articolo 5 solleva la regola della frequenza diurna e quella della registrazione delle presenze, l’articolo 6 le assegnazioni orarie settimanali del piano quadro del liceo teorico e vocazionale, l’articolo 7 gli strumenti di valutazione del progresso scolastico e l’articolo 8 le norme di inquadramento del personale docente. L’articolo 9 non è una deroga, ma una precisazione sui piani quadro che restano applicabili. L’articolo 10 pone poi dei limiti, sette in tutto, e sono la parte che conta di più per un genitore.
Sono cambiate anche le regole generali con cui si costruisce ciò che si insegna: il decreto MEC n. 4.617/2026 riscrive la metodologia del curricolo nazionale, in 51 articoli.
Gli effetti che produce
Il decreto si applica dalla data della pubblicazione, il 9 settembre 2026. L’articolo 14 dice soltanto che l’atto si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Romania, senza prevedere una data successiva, e l’articolo 12 comma (3) della legge n. 24/2000 stabilisce che gli atti normativi dei vertici degli organi di specialità dell’amministrazione pubblica centrale entrano in vigore con la pubblicazione, se non dispongono diversamente.
Il periodo di sperimentazione è di 3 anni scolastici, dal 2026-2027 al 2028-2029 compreso, secondo l’articolo 3: 2026-2027, 2027-2028 e 2028-2029, con l’intervallo che si chiude il 31 agosto 2029. Poiché il modello si applica esclusivamente alle classi XII, i tre anni non seguono una generazione, ma tre generazioni diverse, ciascuna per qualche mese.
Per quest’anno le finestre sono già note. La struttura dell’anno scolastico 2026-2027, approvata con il Decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca, ad interim, n. 3.194/2026, ha cinque intervalli di lezione. Gli ultimi due, quelli cui il decreto si riferisce, cominciano il 22 febbraio, il 1° marzo o l’8 marzo 2027, a scelta dell’ispettorato scolastico, e si fermano il 23 aprile 2027, per poi riprendere il 5 maggio. Per le classi XII diurne l’anno si chiude prima che per le altre, il 4 giugno 2027.
I giorni di lezione di questi due intervalli, senza fine settimana e senza festività legali, escludendo il 1° giugno 2027 come giorno non lavorativo: il quarto modulo ha 45, 40 o 35 giorni, a seconda di dove cade la settimana di vacanza mobile di febbraio. Il quinto ne ha 22 per una classe XII. In tutto, fra 57 e 67 giorni di lezione. L’anno di una classe XII ha 161 giorni di lezione, la stessa cifra in tutte e tre le varianti di calendario, perché la vacanza mobile si limita a spostare giorni fra il terzo e il quarto modulo. La sperimentazione copre dunque fra il 35% e il 42% dell’ultimo anno di liceo, non una coda di qualche settimana.
Quanto valga il 40% in ore dipende dall’indirizzo. Il piano quadro dell’allegato n. 2 al Decreto del ministro dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Innovazione n. 3.410/2009 assegna alla classe XII dell’indirizzo teorico 28-29 ore settimanali, in tutte e quattro le specializzazioni, da matematica-informatica a scienze sociali. Il quaranta per cento fa 11,2 ore su 28 e 11,6 ore su 29, quindi al massimo 11 ore intere alla settimana possono passare in modalità asincrona. Su un orario di cinque giorni, sono quasi due giornate.
L’articolo 10 fissa ciò che non si può toccare. Le deroghe si applicano soltanto agli studenti di classe XII delle unità in allegato, soltanto negli ultimi due moduli e soltanto per la durata della sperimentazione; le altre classi restano interamente sotto la disciplina generale. Non si può scendere sotto il numero minimo di settimane di scolarizzazione né sotto il numero di ore previsto dal piano quadro per ciascuna disciplina e per ciascuna area curricolare. Non si può eliminare alcuna disciplina né compromettere lo svolgimento integrale del programma. Non si possono sopprimere o sostituire le prove nazionali, la valutazione disciplinata dalla legge e le condizioni di chiusura della situazione scolastica. Non si possono toccare l’organizzazione, lo svolgimento e il calendario dell’esame di maturità. Il numero totale di ore prestate ogni anno da ciascun docente non può superare l’orario annuale di legge, e la retribuzione mensile resta costante nel corso dell’anno. E tutto rientra nei bilanci già approvati, senza spese aggiuntive a carico del bilancio dello Stato.
Le scuole devono due relazioni, una annuale e una finale, trasmesse al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca entro due settimane dalla conclusione dell’attività didattica di ciascun anno scolastico e, rispettivamente, dalla fine della sperimentazione. L’articolo 13 affida l’attuazione alla Direzione generale per l’attuazione del PNRR, alla Direzione generale equità e prestazioni nell’istruzione preuniversitaria, agli ispettorati scolastici e alle scuole elencate in allegato. Questo stesso atto è stato modificato due giorni dopo: il programma pilota si estende alla classe XI e dall’art. 10 spariscono le parole «per ciascuna disciplina».
Che cosa cambia rispetto a prima
Le unità pilota esistono nel sistema dal 2020. La Decisione del Governo n. 559/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 635 del 20 luglio 2020, le ha create, e il Decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca n. 4.813/2020, della Gazzetta Ufficiale della Romania n. 773 del 25 agosto 2020, ha dato loro un regolamento quadro. Dal 2023 il fondamento è un altro: l’articolo 24 della legge sull’istruzione preuniversitaria n. 198/2023 riprende la sperimentazione e le assegna uno scopo esplicito, quello di fondare politiche pubbliche, e dal 2024 la procedura di istituzione sta nella Metodologia quadro approvata con il Decreto del ministro dell’Istruzione n. 4.575/2024. Sulla stessa base giuridica, altre dieci unità hanno ricevuto lo status di scuola pilota un giorno dopo: nove scuole di Iași e Neamț più il Liceo «Politehnica» di Bucarest, questa volta con la facoltà di rinunciare al consiglio di amministrazione.
La novità non è lo statuto, ma il suo contenuto. Finora i decreti del ministro approvavano elenchi di unità, e che cosa sperimentasse ciascuna restava nel progetto presentato dalla scuola. Qui l’articolo 4 scrive l’intervento nel testo stesso del decreto, identico per tutte e 20 le unità, e gli articoli da 5 a 8 sollevano, sempre con decreto, le regole che lo avrebbero impedito. È il passo da un elenco a una norma.
Il secondo elemento nuovo è l’articolo 9, che non apre una deroga ma chiude una domanda. Dice che gli studenti di classe XII di queste scuole restano sotto i piani quadro approvati nel 2009, e che quelli approvati con il Decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca n. 4.350/2025 si applicano per fasi, dal 2026-2027, esclusivamente alla classe IX. In altre parole, lo statuto di unità pilota non accelera il passaggio ai nuovi piani quadro e non crea nella stessa scuola una generazione con due insiemi di regole.
Il terzo è meno visibile: il decreto non approva un regolamento specifico di sperimentazione. Sia l’articolo 2 del regolamento quadro del 2020, sia l’articolo 13 comma (1) della metodologia del 2024 chiedono che l’organizzazione e il funzionamento di una scuola pilota siano disciplinati da un regolamento specifico, approvato con decreto del ministro e adattato al tipo di intervento. Qui l’articolo 11 rimanda quelle disposizioni al regolamento di organizzazione e funzionamento che ciascuna scuola si scrive da sé.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il margine è una cifra, non una formula vaga. «Al massimo il 40% del numero di ore previste nell’orario» può essere verificato da chiunque apra l’orario della classe, a differenza di espressioni del tipo «orario flessibile».
- I limiti dell’articolo 10 sono scritti come divieti, non come raccomandazioni: nessuna ora in meno, nessuna disciplina soppressa, nessun tocco alle prove nazionali e al calendario dell’esame di maturità.
- Il perimetro è stretto. Solo le classi XII, solo gli ultimi due moduli, solo tre anni scolastici. Le altre classi delle stesse scuole non risentono di nulla, e il testo lo dice espressamente, all’articolo 10 lettera a).
- Il lavoro aggiuntivo dei docenti coinvolti, cioè la progettazione interdisciplinare, il mentoring e il monitoraggio, è riconosciuto nell’attività didattica, tramite l’articolo 4 lettera e) e la deroga dell’articolo 8, invece di restare volontariato non scritto.
- La nuova valutazione si aggiunge, non sostituisce. I progetti interdisciplinari, il portfolio e la valutazione fra pari si sommano al sistema disciplinato dalla legge, e l’articolo 10 lettera d) chiede che i loro risultati siano correlati agli standard curricolari e alla certificazione delle competenze.
Che cosa resta un problema
- Il decreto è stato firmato il 31 agosto e pubblicato il 9 settembre, due giorni dopo la prima ora di lezione, benché lo statuto sia concesso «a partire dall’anno scolastico 2026-2027», anno cominciato il 1° settembre.
- Non esiste un regolamento specifico approvato con decreto, benché due atti in vigore lo richiedano, con undici elementi elencati. Tre di essi, il grado di complessità dell’intervento, i risultati attesi e i meccanismi di garanzia della qualità, non compaiono da nessuna parte nel decreto.
- Il rinvio dell’articolo 5 non porta dove dice di portare, e senza di esso lo studio asincrono si scontra con l’obbligo del docente di annotare ogni assenza. Si veda la sezione degli errori.
- Due delle 20 unità appartengono all’indirizzo tecnologico, mentre il piano quadro da cui il decreto deroga copre soltanto gli indirizzi teorico e vocazionale.
- Nemmeno un leu in più. L’articolo 10 lettera g) impone di rientrare nei bilanci già approvati, benché il modello presupponga piattaforme digitali, risorse aperte, laboratori di apprendimento e tempo di coordinamento fra docenti.
Consigli pratici
- Cercate la scuola nell’elenco per località, non per distretto. L’allegato indica il distretto soltanto in tre posizioni su 20, mentre per il resto dà solo la città. La posizione 8 è a Onești, nel distretto di Bacău, la 9 a Sfântu Gheorghe, in Covasna, la 14 a Târgoviște, in Dâmbovița.
- Se lo studente frequenta la classe IX, X o XI in una di queste scuole, per lui non cambia nulla. L’articolo 10 lettera a) dice che le altre classi restano interamente sotto la disciplina generale in vigore.
- Chiedete alla scuola il progetto di sperimentazione. L’articolo 4 dice che ogni unità lo presenta individualmente, e lì, non nel decreto, è scritto come si usano concretamente le ore asincrone entro il tetto del 40% e in quali settimane cadono.
- Chiedete per iscritto, prima di febbraio 2027, come si registra la presenza alle ore asincrone e chi conferma la partecipazione. È il punto più debole dell’atto ed è meglio chiarirlo per tempo che scoprirlo sul registro.
- Se non volete che lo studente entri nel programma, l’articolo 19 della Metodologia quadro approvata con il Decreto n. 4.575/2024 offre due leve: l’unità può chiedere la cessazione anticipata della sperimentazione quando vi siano richieste di ritiro da parte dei genitori, e il ministero può deciderne la cessazione quando lo chieda la maggioranza dei genitori.
- Il diploma e gli esami non si negoziano a livello di scuola. L’articolo 15 e l’articolo 19 comma (4) della stessa metodologia dicono che la partecipazione alla sperimentazione non pregiudica il diritto ai titoli di studio, al trasferimento, alla prosecuzione degli studi e agli esami nazionali. Se vi dicono il contrario, chiedete il fondamento giuridico per iscritto.
- Docenti coinvolti: il riconoscimento dell’articolo 4 lettera e) non significa denaro in più. L’articolo 10 lettera f) chiede espressamente che la retribuzione mensile resti costante e che le ore annuali non superino l’orario di legge.
Domande frequenti
Che cosa significa che il liceo di mio figlio è unità pilota?
Cambia qualcosa nell’esame di maturità?
Quali classi sono interessate e quando?
Quante ore possono essere asincrone, in cifre?
Mio figlio starà a casa due giorni alla settimana?
Si perdono ore o discipline?
Che cosa succede ai voti e alla media?
Quanto dura la sperimentazione e che cosa viene dopo?
Lo studente può trasferirsi in un’altra scuola durante la sperimentazione?
Le scuole ricevono soldi in più per il programma?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Art. 5, il rinvio all’art. 9 comma (6) del Regolamento quadro approvato con il Decreto n. 5.726/2024. Il decreto descrive quel comma come «referitor la consemnarea prezenței elevilor la activitatea didactică», cioè relativo alla registrazione della presenza degli studenti all’attività didattica. Nella versione consolidata del regolamento, l’art. 9 comma (6) dice altro: «În situațiile prevăzute la alin. (4), activitatea didactică se poate desfășura în format online sau hibrid», cioè nelle situazioni previste dal comma (4) l’attività didattica si può svolgere in formato online o ibrido, e quindi riguarda la sospensione delle lezioni in presenza. La registrazione della presenza è disciplinata dall’art. 94 comma (1) dello stesso regolamento: «Prezența beneficiarilor primari la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absență», cioè la presenza dei beneficiari primari a ogni ora di lezione è verificata dal docente, che annota obbligatoriamente ogni assenza. L’art. 9 non è stato modificato dalla pubblicazione del regolamento, nell’agosto 2024, quindi non si tratta di una rinumerazione sopravvenuta. La conseguenza è pratica: la deroga che renderebbe possibile lo studio asincrono senza assenze sul registro resta priva di oggetto, e letta alla lettera vieterebbe proprio alle scuole pilota di lavorare online o in ibrido quando le lezioni sono sospese, cioè esattamente il contrario dello scopo dell’atto.
- Art. 6 e art. 9, rapportati alle posizioni 6 e 9 dell’allegato. Entrambi gli articoli si appoggiano al Decreto del ministro dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Innovazione n. 3.410/2009, il cui art. 2 approva i piani quadro per le classi XI e XII soltanto per gli indirizzi teorico e vocazionale, corsi diurni. L’allegato comprende però il Colegiul Economic «Nicolae Kretzulescu» di Bucarest, che opera nell’indirizzo tecnologico, profilo servizi, e il Liceul Tehnologic «Constantin Brâncuși» di Sfântu Gheorghe. Le loro classi XII ricadono sotto i piani quadro approvati con il Decreto n. 3.412/2009, per l’indirizzo tecnologico. Per queste due unità la deroga dell’art. 6 resta priva di oggetto, e l’affermazione dell’art. 9, secondo cui gli studenti di classe XII «rămân sub incidența planurilor-cadru aprobate prin Ordinul nr. 3.410/2009», cioè restano soggetti ai piani quadro approvati con il Decreto n. 3.410/2009, non si attaglia a loro.
Analisi della redazione
Il decreto affronta un problema reale. Gli ultimi mesi di classe XII sono, in pratica, un periodo in cui l’orario ufficiale e la preparazione effettiva all’esame di maturità corrono in parallelo, e la differenza la copre il ripetizionista pagato dalla famiglia. Un quadro che lascia alla scuola concentrare il tempo sulle materie d’esame, invece di pretendere una presenza formale a tutte le ore, è un tentativo di portare dentro ciò che accadeva comunque fuori. I limiti dell’articolo 10 sono scritti con serietà: sette divieti, quattro dei quali proteggono direttamente lo studente.
Ciò che leggendo l’atto non si vede è quanto sia in realtà ampia la finestra: dalla struttura dell’anno scolastico, una classe XII ha 161 giorni di scuola nel 2026-2027, e gli ultimi due moduli ne hanno fra 57 e 67, a seconda di dove cade la vacanza mobile di febbraio. Vuol dire fra il 35% e il 42% dell’ultimo anno di liceo. Aggiunto al tetto del 40% sulle 28-29 ore settimanali, cioè 11 ore, ne risulta che uno studente di queste 20 scuole può passare, nell’ultima parte dell’anno terminale, quasi due giorni alla settimana fuori dall’aula. Un secondo calcolo dice ancora di più: poiché l’intervento tocca esclusivamente la classe XII, i tre anni di sperimentazione non seguono una generazione, ma tre generazioni diverse, ciascuna per qualche mese. La metodologia del 2024 chiede, all’articolo 18 comma (2), una pianificazione sull’intero ciclo di istruzione quando l’innovazione è di elevata complessità a livello di curricolo. Il decreto resta sotto quella soglia per costruzione, perché non cambia né il piano quadro né il programma, ma soltanto l’ordine in cui si percorrono. La scelta è prudente, ma ha un prezzo: l’effetto non potrà essere misurato sul percorso di uno studente, bensì soltanto sui suoi ultimi mesi di scuola.
La seconda osservazione riguarda il calendario delle relazioni. L’articolo 12 chiede la relazione annuale entro due settimane dalla conclusione dell’attività didattica relativa a ciascun anno scolastico. Per le classi XII l’attività si conclude il 4 giugno 2027, quindi il termine cade il 18 giugno 2027, proprio il giorno dell’ultima prova scritta dell’esame di maturità. Anche calcolando il termine dal 18 giugno, quando finiscono le lezioni per le altre classi, la relazione è dovuta il 2 luglio, mentre i risultati finali della prima sessione escono il 1° luglio 2027. In entrambe le varianti, la relazione su un intervento il cui scopo dichiarato è la preparazione all’esame di maturità arriva al ministero senza l’unica cifra che conta, o un giorno dopo di essa. L’ambiguità stessa merita di essere chiarita: in una scuola dove le classi terminali si fermano due settimane prima, l’espressione «activitatea didactică aferentă fiecărui an școlar», l’attività didattica relativa a ciascun anno scolastico, ha due significati.
La terza riguarda le fondamenta. Il decreto cita, uno accanto all’altro, il regolamento quadro del 2020 e la metodologia del 2024, e l’articolo 2 impone il rispetto di entrambi. Gli atti del 2020 erano stati emanati in base all’articolo 26 della legge dell’istruzione nazionale n. 1/2011, abrogato dall’articolo 250 comma (1) lettera a) della legge n. 198/2023, e la Decisione del Governo n. 559/2020 rinvia a sua volta, all’articolo 2 comma (3), all’applicazione della stessa legge del 2011. Nulla di ciò invalida il decreto, che si fonda correttamente sull’articolo 24 della nuova legge. Spiega però perché i requisiti si raddoppino e perché uno di essi, il regolamento specifico approvato con decreto del ministro, richiesto in modo identico dall’articolo 2 del regolamento del 2020 e dall’articolo 13 comma (1) della metodologia del 2024, resti inadempiuto. Da lì viene anche una svista di redazione: l’articolo 10 elenca «le deroghe previste dagli art. 6-9», benché anche l’articolo 5 sia una deroga e l’articolo 9 non lo sia. La deroga relativa alla forma di frequenza e alla registrazione delle presenze resta così fuori dai sette limiti che l’articolo 10 impone alle altre.
Che cosa andrebbe cambiato
- La correzione del rinvio dell’articolo 5. Al posto dell’articolo 9 comma (6), la deroga dovrebbe riguardare l’articolo 94 comma (1) del Regolamento quadro approvato con il Decreto n. 5.726/2024, quello che obbliga il docente ad annotare ogni assenza. Effetto: le ore asincrone smetterebbero di essere, sulla carta, assenze, e le scuole non avrebbero più bisogno di un’interpretazione locale per avviare il programma.
- L’aggiunta del Decreto n. 3.412/2009 agli articoli 6 e 9. Senza di esso, il liceo economico di Bucarest e il liceo tecnologico di Sfântu Gheorghe non possono riorganizzare la successione delle discipline in classe XII, benché figurino in allegato. Effetto: il modello si applicherebbe a tutte e 20 le unità, non a 18 su 20.
- Un regolamento specifico di sperimentazione, approvato con decreto del ministro. È richiesto dall’articolo 2 del regolamento del 2020 e dall’articolo 13 comma (1) della metodologia del 2024, con undici elementi elencati. Effetto: il grado di complessità, i risultati attesi e i meccanismi di garanzia della qualità, che ora mancano, avrebbero una sede, e la valutazione al termine dei tre anni avrebbe un termine di paragone.
- Lo spostamento del termine della relazione annuale dopo l’affissione dei risultati dell’esame di maturità. Per esempio il 15 luglio, invece di due settimane dalla fine delle lezioni. Effetto: la relazione conterrebbe la percentuale di promossi e le medie della classe sperimentale, non soltanto la descrizione delle attività.
- L’inserimento dell’articolo 5 nell’elenco dell’articolo 10. Effetto: la deroga alla forma di frequenza e alla registrazione delle presenze rientrerebbe negli stessi sette limiti delle altre, compreso quello che protegge le condizioni di chiusura della situazione scolastica.
- La pubblicazione del decreto entro la fine di maggio. I progetti di sperimentazione sono presentati individualmente dalle scuole, e il modello incide sull’orario della classe XII. Effetto: i dirigenti costruirebbero l’orario una volta sola, e le famiglie saprebbero prima delle vacanze in quale regime entra l’ultimo anno di liceo.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 765 del 9 settembre 2026 16 pagine PDF, 115 KB l'atto inizia a pagina 11
Apri il PDF ufficialeScarica il PDF
Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.
Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
