In breve

  • La Corte Costituzionale ha respinto l’eccezione di incostituzionalità dell’articolo 40 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2015, che aveva modificato le regole di calcolo della pensione militare statale: la base di calcolo, l’importo della pensione di servizio e il tetto della pensione militare rispetto a tale base.
  • La decisione non cambia nulla nelle pensioni attualmente corrisposte ai militari e ai poliziotti pensionati del sistema delle pensioni militari statali: le regole introdotte nel 2015 restano applicabili esattamente come prima.
  • La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza costante, espressa nelle Decisioni n. 237/2019, n. 43/2019 e n. 848/2019, pronunciate sugli stessi argomenti costituzionali.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 649 del 6 agosto 2026
Pronunciata il: 15 gennaio 2026

La Corte Costituzionale ha respinto, in quanto infondata, l’eccezione di incostituzionalità sollevata da un ex poliziotto di Vaslui contro le regole di calcolo della pensione militare statale introdotte dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2015. La Decisione n. 6/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 649 del 6 agosto 2026, conferma la costituzionalità dell’articolo 40 dell’ordinanza nel suo complesso, nonché dei punti 4, 5 e 6 dello stesso articolo, che avevano modificato gli articoli 28, 29 e 30 della Legge n. 223/2015 sulle pensioni militari statali. In pratica, nulla cambia per i pensionati del sistema delle pensioni militari statali (militari, poliziotti, pubblici dipendenti con statuto speciale): le regole di calcolo della pensione restano esattamente quelle applicate finora.

L’autore dell’eccezione, la cui controversia riguardava un ricorso contro la propria decisione di pensionamento, ha sostenuto che, modificando una legge organica (la Legge n. 223/2015) tramite un’ordinanza d’urgenza, il Governo si fosse sostituito al Parlamento, violando il principio della separazione dei poteri e la competenza esclusiva della legge organica in materia di protezione sociale. La Corte ha respinto entrambe le categorie di censure, quelle rivolte al contenuto degli articoli 28-30 della Legge n. 223/2015 e quelle relative alla procedura di adozione dell’ordinanza d’urgenza, ribadendo la propria giurisprudenza costante del 2019.

Gli effetti che produce

Per i militari, i poliziotti e gli altri pensionati del sistema delle pensioni militari statali, la decisione non produce alcun nuovo effetto pratico: le regole di calcolo della base, dell’importo e del tetto della pensione militare restano applicabili esattamente come prima della pronuncia di questa decisione. La Corte Costituzionale non annulla, non modifica e non sospende alcuna disposizione legale, ma si limita a confermare, con effetto generale vincolante, che i testi impugnati sono costituzionali.

Per coloro che intendevano contestare in giudizio il metodo di calcolo della pensione militare statale sostenendo che il Governo non potesse modificare una legge organica tramite un’ordinanza d’urgenza, la decisione chiude questa via: la Corte ha dimostrato che un’ordinanza d’urgenza può, nei limiti della delega legislativa costituzionale, modificare o abrogare anche disposizioni di leggi organiche, poiché il divieto riguarda solo le ordinanze semplici, emanate in base a una legge speciale di delega, e non le ordinanze d’urgenza.

Che cosa cambia rispetto a prima

  • Nulla cambia nelle pensioni corrisposte: le regole di calcolo della pensione militare statale introdotte dall’articolo 40 dell’OUG n. 57/2015 restano applicabili senza modifiche.
  • Si consolida la giurisprudenza: la Corte ha confermato, sulla base delle stesse motivazioni delle Decisioni n. 237/2019, n. 43/2019 e n. 848/2019, che non vi sono elementi nuovi tali da giustificare un cambio di soluzione.
  • Si chiariscono i limiti della delega legislativa: la decisione ricorda che il divieto costituzionale di estendere la delega legislativa al dominio delle leggi organiche riguarda solo le ordinanze semplici, non le ordinanze d’urgenza, che hanno un regime distinto previsto dall’articolo 115, commi 4-6, della Costituzione.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Offre prevedibilità ai pensionati militari e di polizia: le regole di calcolo della pensione restano stabili, senza il rischio di un cambiamento improvviso a seguito di una dichiarazione di incostituzionalità.
  • Consolida la giurisprudenza costituzionale sui limiti della delega legislativa del Governo, utile per i tribunali che giudicano controversie simili pendenti.
  • Conferma un quadro normativo applicato in modo costante dal 2015, riducendo l’incertezza giuridica per le Casse pensioni di settore nella determinazione delle pensioni militari statali.

Che cosa resta un problema

  • I pensionati insoddisfatti della formula di calcolo della pensione militare statale restano, per ora, privi di un rimedio costituzionale sugli argomenti già esaminati dalla Corte.
  • La decisione non affronta eventuali censure nuove, non sollevate in questo procedimento, che altri pensionati potrebbero sollevare in futuro in altre cause.
  • Resta aperta solo la via legislativa (una nuova legge del Parlamento), non quella costituzionale, per chi desiderasse un cambiamento della formula di calcolo.

Consigli pratici

  1. Se sei un militare, un poliziotto o un altro pensionato del sistema delle pensioni militari statali e la tua pensione è stata calcolata secondo gli articoli 28-30 della Legge n. 223/2015, come modificati dall’articolo 40 dell’OUG n. 57/2015, un ricorso basato sull’argomento che il Governo non potesse modificare queste regole tramite un’ordinanza d’urgenza ha scarse probabilità di successo, avendo la Corte confermato costantemente la stessa soluzione dal 2019.
  2. Se hai un procedimento pendente con censure simili all’articolo 40 dell’OUG n. 57/2015, verifica se il tuo tribunale ha sospeso il giudizio in attesa di questa decisione; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Romania consente la ripresa del giudizio.
  3. Per il calcolo concreto della tua pensione, richiedi alla tua Cassa pensioni di settore il documento che indica la base di calcolo, l’importo della pensione di servizio e il tetto applicato, per verificare la corretta applicazione della regola nel tuo caso specifico.
  4. Non confondere questa decisione con una modifica legislativa: le regole restano esattamente quelle del 2015; solo una nuova legge del Parlamento potrebbe cambiare la formula di calcolo.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Decisione n. 6/2026?
Ha respinto, in quanto infondata, l’eccezione di incostituzionalità dell’articolo 40 nel suo complesso, nonché dei punti 4, 5 e 6 dell’articolo 40 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2015, e ha accertato che tali disposizioni, che modificano le regole di calcolo della pensione militare statale, sono costituzionali.
L’importo delle pensioni militari statali cambia dopo questa decisione?
No. La decisione conferma le regole esistenti dal 2015, non le modifica. La base di calcolo, l’importo della pensione di servizio e il tetto della pensione militare statale continuano a essere stabiliti esattamente come prima della pronuncia della decisione.
Perché è stato impugnato l’articolo 40 dell’OUG n. 57/2015?
L’autore dell’eccezione ha sostenuto che il Governo non potesse modificare una legge organica (la Legge n. 223/2015 sulle pensioni militari statali) tramite un’ordinanza d’urgenza, invocando il principio della separazione dei poteri e la competenza esclusiva della legge organica in materia di protezione sociale.
Il Governo può modificare una legge organica tramite un’ordinanza d’urgenza?
Sì, secondo l’interpretazione costante della Corte Costituzionale. Il divieto di estendere la delega legislativa al dominio delle leggi organiche riguarda solo le ordinanze semplici, emanate in base a una legge speciale di delega (articolo 115, commi 1-3, della Costituzione), e non le ordinanze d’urgenza, che hanno un regime distinto previsto dall’articolo 115, commi 4-6.
La decisione è definitiva?
Sì. Ai sensi dell’articolo 147, comma 4, della Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale sono definitive e generalmente vincolanti dalla data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Romania.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 649 del 6 agosto 2026 16 pagine PDF, 131 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.