In breve

  • Chi vuole guidare un istituto nazionale di ricerca sostiene un concorso con regole nuove, dal 22 settembre 2026. La domanda si presenta soltanto per via elettronica, su una piattaforma dell’istituzione pubblica che ha l’istituto in coordinamento, e la piattaforma resta aperta 25 giorni lavorativi. La metodologia del 2016 è abrogata lo stesso giorno.
  • La commissione che valuta scende da cinque a tre membri, mentre la soglia di ammissione resta 8,00 su 10. Il colloquio dura al massimo 60 minuti, si svolge in lingua romena e viene registrato in audio; la registrazione si conserva da uno a 5 anni dall’affissione dei risultati finali.
  • Il candidato ha meno tempo per ricorrere, il vincitore riceve più in fretta il decreto di nomina. Il ricorso si presenta entro 2 giorni lavorativi dall’affissione del risultato, contro i 3 giorni lavorativi delle regole del 2016, e il decreto di nomina arriva entro 15 giorni lavorativi dall’approvazione della relazione finale, contro i 45 giorni lavorativi di prima.
Atto: Decisione del Governo n. 743/2026 recante approvazione della Metodologia di concorso per la copertura della funzione di direttore generale negli istituti nazionali di ricerca e sviluppo
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 804 del 22 settembre 2026
Entrata in vigore: 22 settembre 2026, data della pubblicazione, poiché l’atto non prevede una data successiva

La Decisione del Governo n. 743/2026, pubblicata il 22 settembre 2026, porta a termine un obbligo assunto un mese prima. Con la legge n. 174/2026, i direttori degli istituti nazionali di ricerca sono passati al concorso pubblico e alla pubblicazione annuale del reddito, e l’articolo III di quella legge chiedeva che la metodologia del concorso fosse aggiornata entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. La legge è entrata in vigore il 17 agosto 2026, quindi il termine è scaduto il 16 settembre 2026. La decisione è stata adottata il 18 settembre 2026 ed è arrivata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 804 del 22 settembre 2026.

L’atto in sé ha due articoli e un allegato. L’art. 1 approva la metodologia, mentre l’art. 2 abroga la Decisione del Governo n. 576/2016, che ha fatto da regolamento del concorso per dieci anni. Il fondamento invocato è l’art. 108 della Costituzione della Romania, ripubblicata, insieme all’art. 22, comma (1), dell’Ordinanza del Governo n. 57/2002 sulla ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico. Trattandosi di una decisione di governo, entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, secondo l’art. 12, comma (3), della legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa, ripubblicata, poiché al suo interno non compare una data successiva.

L’allegato, cioè la parte che produce gli effetti, ha 39 articoli e dieci allegati propri. Esso attua i sei articoli nuovi introdotti nella legge n. 183/2024 sullo statuto del personale di ricerca, sviluppo e innovazione proprio dalla legge n. 174/2026. I cambiamenti arrivano in blocco: il concorso passa interamente su una piattaforma informatica, la valutazione riceve una griglia con 16 indicatori e con pesi scritti nell’atto, e l’organizzazione spetta all’istituzione pubblica che ha in coordinamento ciascun istituto, chiamata nel testo organo coordinatore, al posto di un’unica autorità nazionale.

Gli effetti che produce

Il primo effetto lo sente il candidato, e comincia da un calendario. L’avviso di concorso si pubblica sul sito dell’istituto e su quello dell’organo coordinatore, nonché sul portale EURAXESS, all’indirizzo www.euraxess.gov.ro. La piattaforma informatica si apre entro 3 giorni lavorativi dall’avviso e resta disponibile 25 giorni lavorativi. I documenti si caricano in PDF o JPG, possono essere modificati fino al termine ultimo e, dopo il caricamento completo, il candidato riceve in automatico un numero di registrazione, usato poi per l’affissione dei risultati. La domanda di iscrizione dell’allegato n. 1 contiene anche una richiesta espressa di anonimizzazione dei dati personali in sede di affissione.

Le condizioni di partecipazione non sono scritte nella metodologia, ma rinviano all’art. 172, comma (1), della legge n. 183/2024. In breve: il grado professionale di ricercatore scientifico di II grado (CS II) oppure, per equivalenza, la funzione di professore associato, nel settore di attività dell’istituto; in alternativa, almeno 3 anni di anzianità in funzioni dirigenziali in un’organizzazione di ricerca oppure almeno due progetti vinti per concorso e conclusi in qualità di direttore di progetto, con un bilancio cumulato di almeno 400.000 euro; la conoscenza della lingua romena o inglese; casellario giudiziale e casellario fiscale puliti; l’assenza di una sanzione di etica della ricerca; e l’assenza di quote sociali in un’impresa con lo stesso profilo o in rapporti commerciali con l’istituto, divieto esteso al coniuge, ai parenti e agli affini fino al terzo grado.

Il secondo effetto è il modo in cui si assegna il voto. Il concorso ha due fasi. La fase I verifica soltanto le condizioni di partecipazione, la commissione ha a disposizione un massimo di 5 giorni lavorativi per la verifica e la fase si chiude entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura della piattaforma. La fase II si articola in due momenti e dura al massimo 20 giorni lavorativi. Nel primo momento si analizza la domanda e si assegnano i voti per il criterio C1, l’attività gestionale, con un peso del 40%, e per il criterio C2, l’attività scientifica, con un peso del 60%. Nel secondo momento si svolge il colloquio, che porta il criterio C3, la qualità del progetto gestionale, con un peso del 60%, e il criterio C4, il prestigio scientifico e le collaborazioni internazionali, con un peso del 40%. Ogni criterio si valuta da 0 a 10, con due decimali, e si scompone in indicatori con un punteggio massimo proprio, tra 2 e 5 punti, che sommano esattamente 10 punti su ciascun criterio.

Il voto di ciascun momento è la somma dei punteggi ponderati, il voto del momento è la media aritmetica dei voti dati dai tre membri e il voto della fase II è la media aritmetica dei due momenti. La soglia è 8,00. Al di sotto, il candidato è respinto, per quanto bene possa essere uscito dal confronto con gli altri. A parità passa avanti chi ha ottenuto il voto più alto nel secondo momento, cioè al colloquio.

Il terzo effetto riguarda il colloquio, che diventa una prova con regole rigide. Dura al massimo 60 minuti per ciascun candidato, si svolge in lingua romena, alla presenza di tutti i membri della commissione, secondo uno schema firmato dalla commissione, dagli osservatori e dal candidato, con domande comuni a tutti i candidati allo stesso posto. Viene registrato in audio, la registrazione si conserva da uno a 5 anni dall’affissione dei risultati finali e arriva alla commissione per l’esame dei ricorsi se qualcuno impugna la fase II.

Il quarto effetto comincia dopo la fine del concorso. L’organo coordinatore emette il decreto di nomina entro 15 giorni lavorativi dall’approvazione della relazione finale. Il direttore generale firma poi, entro 15 giorni lavorativi dal decreto, un contratto di gestione per la durata del mandato di 5 anni, ed entro 30 giorni dal decreto presenta il proprio progetto gestionale davanti al personale dell’istituto. Se il posto resta scoperto, l’organo coordinatore bandisce un nuovo concorso entro 6 mesi.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il cambiamento più grande riguarda chi tiene il concorso. La metodologia del 2016 affidava l’organizzazione a una sola istituzione, l’autorità statale per la ricerca e lo sviluppo, attraverso l’Autorità Nazionale per la Ricerca Scientifica e l’Innovazione, che compilava anche l’elenco degli istituti con posto vacante. Le regole del 2026 spostano tutto sull’organo coordinatore di ciascun istituto, cioè sul ministero o sull’istituzione pubblica che lo ha in coordinamento. Cambia quindi anche chi risponde del calendario, chi garantisce la piattaforma e chi firma il decreto di nomina.

Il secondo cambiamento è la commissione. Nel 2016 aveva cinque membri: un rappresentante dell’autorità, il presidente del consiglio scientifico dell’istituto e tre specialisti con il grado di ricercatore scientifico di I grado (CS I) o con il titolo di professore ordinario. Dal 2026 ne ha tre: un rappresentante dell’organo coordinatore e due specialisti proposti dal Collegio consultivo per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, ai quali si chiede come minimo il grado di ricercatore scientifico di II grado o la funzione di professore associato. L’istituto perde così il proprio posto nella commissione che sceglie il suo direttore, e l’asticella del grado scende di un gradino.

Il terzo cambiamento passa inosservato, ma ricade anch’esso sul candidato. La commissione incaricata di decidere sui ricorsi era composta, nel 2016, da tre rappresentanti dell’autorità, di cui uno con formazione giuridica, mentre il segretariato tecnico aveva tre persone, una anch’essa con formazione giuridica. La nuova metodologia dà alla commissione per l’esame dei ricorsi la stessa composizione della commissione di concorso e lascia il segretariato con due persone. Il requisito della formazione giuridica sparisce da entrambi i luoghi, benché il ricorso sia l’unico passaggio della procedura in cui si applica una norma a un caso concreto.

Il quarto cambiamento è la griglia. I criteri del 2016 erano l’attività professionale, la qualità del progetto gestionale, le attitudini legate al processo decisionale e le attitudini di comunicazione, con pesi del 30%, 40%, 10% e 20%, e i voti si davano per intervalli, da 1 a 6 nel primo momento e da 1 a 4 nel secondo. Dal 2026 i criteri portano le stesse etichette, da C1 a C4, ma significano altro, i pesi si applicano ai momenti della fase e ciascun criterio ha indicatori con punteggio massimo scritto nell’atto. L’attività scientifica, assente in quanto tale dai criteri vecchi, diventa la componente con il peso maggiore nel primo momento.

Il resto delle differenze si vede sui termini e sulle formalità. La finestra di presentazione si è stretta: nel 2016 l’avviso doveva essere pubblicato almeno 45 giorni prima della chiusura delle candidature, mentre oggi l’intervallo massimo dall’avviso al termine ultimo è di 28 giorni lavorativi, cioè meno di 40 giorni di calendario. Il termine per il ricorso è sceso da 3 a 2 giorni lavorativi. In compenso, il decreto di nomina si emette entro 15 giorni lavorativi dalla relazione finale, non entro 45. Il certificato medico può essere rilasciato al massimo 6 mesi prima, non 3. L’avviso non deve più essere pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale. Gli osservatori delle associazioni datoriali e dei sindacati si designano ora obbligatoriamente, entro 15 giorni lavorativi dall’avviso, al posto della lettera di interesse inviata di propria iniziativa, ma in cambio non redigono più la relazione autonoma che le regole del 2016 chiedevano entro 5 giorni lavorativi dai colloqui.

Compare anche una regola senza corrispondente nel 2016. Per gli istituti coordinati dalle università statali accreditate, l’art. 2 lascia la metodologia di concorso del direttore generale al senato accademico. Le regole del 2016 non facevano alcuna distinzione di questo tipo.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La domanda entra per intero sulla piattaforma, con numero di registrazione generato in automatico e con la possibilità di chiedere l’anonimizzazione del nome in sede di affissione dei risultati. Chi si candida da un posto che non vuole perdere non è più costretto a farlo pubblicamente.
  • Il voto diventa verificabile. I quattro criteri si scompongono in 16 indicatori con punteggio massimo scritto nell’atto, e i pesi e le formule di calcolo stanno nel testo della decisione, non in una tabella di valutazione interna.
  • Il colloquio viene registrato in audio e la registrazione si conserva da uno a 5 anni. La riceve anche la commissione per l’esame dei ricorsi, quindi un’obiezione su che cosa è stato chiesto al colloquio si può verificare.
  • Il vincitore aspetta di meno. Il decreto di nomina arriva entro 15 giorni lavorativi dall’approvazione della relazione finale, contro i 45 giorni lavorativi della metodologia del 2016.
  • Gli osservatori delle associazioni datoriali e dei sindacati si designano obbligatoriamente, su richiesta dell’organo coordinatore, e firmano il verbale della prova di colloquio.
  • Il conflitto di interessi ha finalmente una procedura: dichiarazione sulla piattaforma nei confronti di ciascun candidato, sostituzione dall’elenco dei supplenti e ricalcolo del risultato se la situazione emerge tardi.

Che cosa resta un problema

  • Il ricorso si presenta entro 2 giorni lavorativi, mentre la commissione ha 3 giorni lavorativi per deciderlo. Il candidato riceve per la stesura meno tempo di quanto ne abbia l’amministrazione per rispondere, benché sia lui a dover individuare l’errore.
  • Il ricorso può peggiorare il risultato. Esso si dichiara accolto, secondo l’art. 23, comma (1), lett. c), ogni volta che la nuova valutazione si discosta di almeno 1,00 dal voto iniziale, senza che il testo dica in quale senso, e l’art. 24, comma (1), rende il voto della commissione per l’esame dei ricorsi il voto finale. Una nuova valutazione al ribasso resta quindi definitiva.
  • Una commissione di tre membri lascia poco margine. Un solo caso di conflitto di interessi scoperto dopo la fase II porta la valutazione al minimo di due membri, e un secondo caso fa ripartire il concorso dalla fase I, con una commissione nuova.
  • Il requisito di grado per gli specialisti della commissione scende da ricercatore scientifico di I grado o professore ordinario al II grado o professore associato, cioè esattamente la soglia richiesta al candidato che devono valutare.
  • Dalla commissione per l’esame dei ricorsi e dal segretariato tecnico sparisce il requisito che qualcuno abbia una formazione giuridica, presente in entrambi nelle regole del 2016.
  • Il tempo per preparare la domanda si è accorciato. Il progetto gestionale di 12 pagine, l’elenco strutturato per criteri, i casellari e i certificati vanno raccolti entro 28 giorni lavorativi dall’avviso, contro un minimo di 45 giorni di calendario di prima.
  • Non esiste alcuna disposizione transitoria. La vecchia metodologia esce di vigore il 22 settembre 2026, e l’atto non dice nulla sui concorsi banditi prima di questa data e non ancora conclusi.

Consigli pratici

  1. Preparate l’elenco dei risultati raggiunti prima dell’apertura della piattaforma e strutturatelo esattamente sui criteri C1, C2 e C4 e sugli indicatori dell’art. 19. L’art. 9, lett. f), chiede proprio questa struttura, e un elenco organizzato diversamente costringe il valutatore a cercarsi da solo i punti.
  2. Verificate le scadenze di validità dei documenti separatamente dal termine di presentazione. Il casellario giudiziale e quello fiscale devono essere validi alla data di presentazione, mentre il certificato medico va rilasciato al massimo 6 mesi prima dello svolgimento del concorso.
  3. Rispettate il limite del progetto gestionale: al massimo 12 pagine, Times New Roman corpo 12, interlinea singola, con un massimo di 4 pagine per l’impostazione gestionale e 4 per gli indicatori di performance assunti. La struttura quadro dell’allegato n. 2 è proprio l’elenco dei sottopunti che il criterio C3 valuta.
  4. Barrate nella domanda di iscrizione la richiesta di anonimizzazione, se non volete che il vostro nome compaia negli elenchi pubblicati. Il modulo dell’allegato n. 1 la prevede espressamente, ma non si applica d’ufficio.
  5. Prima di presentare ricorso, pesate il rischio. Se la nuova valutazione abbassa il voto di almeno 1,00, il voto più basso diventa il voto finale, e l’unica strada che resta è il giudice amministrativo.
  6. Caricate i documenti per tempo. Potete modificarli fino al termine ultimo, ma il numero di registrazione e l’e-mail di conferma arrivano soltanto dopo il caricamento completo, e la piattaforma si chiude 25 giorni lavorativi dopo l’apertura.
  7. Se l’istituto che vi interessa è coordinato da un’università statale, chiedete al senato accademico quale metodologia applica. Il testo dell’art. 2 li sottrae alla regola generale e lascia le loro regole al senato.

Domande frequenti

Da quando si applicano le nuove regole di concorso?
Dal 22 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 804. La decisione non prevede una data successiva, e le decisioni di governo entrano in vigore alla data della pubblicazione, secondo l’art. 12, comma (3), della legge n. 24/2000, ripubblicata. Lo stesso giorno viene abrogata la metodologia approvata con la Decisione del Governo n. 576/2016.
Che cosa succede a un concorso avviato prima del 22 settembre 2026?
L’atto non lo dice. Non esiste alcuna disposizione transitoria, e la vecchia metodologia è stata abrogata senza riserve. Restano due letture possibili, e il testo non ne sceglie nessuna. In pratica, l’organo coordinatore dovrà decidere se riavviare la procedura o proseguirla secondo regole che non sono più in vigore.
Chi organizza il concorso?
L’istituzione pubblica che ha l’istituto in coordinamento, chiamata nella metodologia organo coordinatore. Essa approva il calendario e la composizione delle commissioni, garantisce la piattaforma informatica ed emette il decreto di nomina. Nelle regole del 2016 questo ruolo spettava a un’unica autorità nazionale per la ricerca.
Quale voto devo ottenere per essere dichiarato ammesso?
Almeno 8,00 nella fase II, che è la media aritmetica tra il voto del primo momento, cioè la valutazione della domanda, e il voto del secondo momento, cioè il colloquio. È dichiarato vincitore il candidato che ha almeno 8,00 e si trova al primo posto in graduatoria dopo la decisione sui ricorsi. La soglia era la stessa anche nella metodologia del 2016.
Quanto dura il colloquio e viene registrato?
Al massimo 60 minuti per ciascun candidato, in lingua romena e alla presenza di tutti i membri della commissione. Viene registrato in audio, e la registrazione si conserva da uno a 5 anni dall’affissione dei risultati finali. Il consenso alla registrazione si presta già nella domanda di iscrizione.
Che cosa succede se nessun candidato raggiunge il voto 8,00?
Il posto resta scoperto e l’organo coordinatore bandisce un nuovo concorso entro 6 mesi. Fino ad allora la funzione si esercita ad interim, alle condizioni dell’art. 17, commi (13) e (14), della legge n. 183/2024, che limita a 6 mesi una designazione ad interim e non consente alla stessa persona più di quattro designazioni.
Posso impugnare il risultato e in quanto tempo?
Sì, per iscritto, presso il segretariato tecnico, entro 2 giorni lavorativi dall’affissione del risultato, dopo ciascuna fase, a pena di decadenza. La commissione per l’esame dei ricorsi risponde entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione, con motivazione. Dopo di che, l’unica strada è il giudice amministrativo.
Quali documenti sono obbligatori nella domanda?
La domanda di iscrizione, il documento di identità, il certificato di nascita e, se del caso, quello di matrimonio, un curriculum vitae Europass, l’elenco dei risultati raggiunti strutturato sui criteri C1, C2 e C4, i titoli di studio, l’atto di attribuzione del grado professionale, i certificati di anzianità o i documenti sui progetti diretti, il progetto gestionale, il casellario giudiziale, il certificato medico, il casellario fiscale e la dichiarazione sostitutiva. Tutto si carica in PDF o JPG sulla piattaforma.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Allegato n. 2, tabella n. 1, indicatore I11. La formula pubblicata per il totale delle spese è I6 + I7 + I8 + I9. I6 è però, nella stessa tabella, il totale delle entrate, mentre I10, altre spese, resta fuori. Così com’è scritto, il totale delle spese assunte con il contratto di gestione somma tutte le entrate più tre categorie di spesa su quattro. La formula coerente con il resto della tabella sarebbe I7 + I8 + I9 + I10. Si vede a pagina 17 della Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 804 del 2026.
  • Art. 2 della metodologia. Per gli istituti coordinati dalle università statali accreditate, il testo dice che la metodologia di concorso è elaborata dal senato accademico, ma non fissa alcun termine, alcun contenuto minimo e alcuna regola applicabile fino ad allora. Allo stesso tempo, l’art. 171, comma (1), della legge n. 183/2024 chiede che la funzione sia coperta tramite concorso organizzato secondo la metodologia approvata dal Governo, senza distinguere in base a chi coordina l’istituto. Per questi istituti non si può stabilire, dal testo, quale metodologia si applichi dal 22 settembre 2026.
  • Allegato n. 2, note alla tabella n. 1. L’indicatore I11 compare sia nell’elenco di quelli per i quali la performance assunta rappresenta valori minimi, sia in quello degli indicatori per i quali rappresenta valori massimi. Lo stesso indicatore non può essere insieme soglia minima e tetto. Inoltre I12, il risultato lordo d’esercizio, e I13, l’utile netto, non rientrano in nessuna delle tre categorie indicate nelle note, quindi per essi non si sa che cosa venga assunto. Pagina 19 della stessa edizione.
  • Allegato n. 2, tabella n. 1, indicatore I6. Il totale delle entrate è definito come I1 + I2 + I3 + I4, benché la tabella contenga anche I5, altre entrate, come indicatore distinto di entrata. La categoria resta nella tabella, ma fuori dal totale.

Analisi della redazione

La metodologia è, in fondo, un buon atto: toglie il concorso dal fascicolo cartaceo, mette i pesi nel testo della decisione e registra il colloquio. Il problema sta nella data in cui è arrivata. La legge n. 174/2026 è entrata in vigore il 17 agosto 2026 e ha dato 30 giorni per l’aggiornamento della metodologia, quindi il termine è scaduto il 16 settembre 2026. La decisione porta la data del 18 settembre ed è stata pubblicata il 22 settembre, cioè 6 giorni dopo la scadenza. La cifra che dice qualcosa è però 36, non 6. Tanti sono i giorni trascorsi dall’entrata in vigore della legge all’entrata in vigore della metodologia, e in tutto questo intervallo la legge descriveva un concorso, mentre l’unica metodologia in vigore ne descriveva un altro. La coincidenza delle etichette peggiora le cose: la legge usava da C1 a C4 per l’attività gestionale, l’attività scientifica, la qualità del progetto gestionale e il prestigio scientifico, mentre le regole del 2016 davano alle stesse quattro etichette il significato di attività professionale, progetto gestionale, attitudini decisionali e attitudini di comunicazione. Un concorso bandito tra il 17 agosto e il 21 settembre 2026 aveva, alla lettera, due insiemi di criteri con lo stesso nome.

La seconda osservazione non si vede leggendo l’atto da cima a fondo, perché emerge soltanto sommandone i termini. Messi in fila, i termini massimi della procedura danno: 3 giorni lavorativi fino all’apertura della piattaforma, 25 di permanenza aperta, 15 per la fase I, 20 per la fase II, 15 fino al decreto di nomina e altri 15 fino al contratto di gestione. Sono 93 giorni lavorativi, cioè quasi 19 settimane, quindi intorno a quattro mesi e mezzo dall’avviso alla firma. A questo si aggiungono i 6 mesi che l’art. 3, comma (1), concede all’organo coordinatore soltanto per avviare la procedura. Un posto vacante può quindi restare scoperto, senza che nessuno violi nulla, per quasi dieci mesi. Allo stesso tempo, l’art. 17, comma (13), della legge n. 183/2024 dice che l’esercizio ad interim della funzione dura fino alla copertura per concorso, ma non oltre 6 mesi. Il calendario proprio della metodologia lo supera di circa quattro mesi, e la possibilità di designazioni successive del comma (14) si apre soltanto dopo un concorso conclusosi senza vincitore, non durante il primo. Un istituto può dunque arrivare alla fine dell’interim consentito dalla legge con il concorso ancora dentro i suoi termini.

La terza osservazione misura chi guadagna tempo e chi lo perde. L’unico termine che si è accorciato a danno del candidato è quello per il ricorso, da 3 a 2 giorni lavorativi, e resta più breve dei 3 giorni lavorativi che la commissione si prende per rispondere, benché il candidato abbia il compito più difficile: lui deve trovare l’errore, la commissione deve solo confermarlo. All’altro capo, il termine che si è accorciato di più, da 45 a 15 giorni lavorativi, è proprio quello che l’amministrazione doveva al vincitore. La combinazione tra l’art. 23, comma (1), lett. c), e l’art. 24, comma (1), aggiunge una trappola: una differenza di almeno 1,00 rispetto al voto iniziale porta all’accoglimento del ricorso e rende il voto della commissione per l’esame dei ricorsi il voto finale, indipendentemente dalla direzione in cui è andata la nuova valutazione. La procedura contiene quindi un possibile peggioramento della posizione di chi ricorre, che l’atto non nomina da nessuna parte e non segnala al candidato.

L’ultima osservazione riguarda la commissione di tre. L’art. 12, commi (3) e (4), dice che, se un conflitto di interessi emerge dopo la fase II, la valutazione del membro interessato si elimina, a condizione che restino valide le valutazioni di almeno due membri, altrimenti la procedura riparte dalla fase I, con una commissione nuova. Con cinque membri, quanti ne aveva la commissione nel 2016, la regola lasciava margine per due eliminazioni. Con tre, la prima eliminazione porta la commissione esattamente al minimo, mentre la seconda cancella tutto il lavoro fatto e fa partire un nuovo orologio di fino a 20 giorni lavorativi sopra un interim che si avvicina comunque al tetto. La riduzione della commissione rende la procedura più economica, ma ne sposta la fragilità proprio nel punto in cui è più costoso che si rompa.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Una disposizione transitoria per i concorsi già banditi. Una sola frase nella decisione, che dica che le procedure avviate prima della sua entrata in vigore si concludono secondo la metodologia in vigore alla data dell’avviso, risparmierebbe a ogni organo coordinatore una decisione propria e a ogni candidato il rischio che la procedura riparta da zero.
  • Il termine per il ricorso dovrebbe essere almeno pari a quello per deciderlo e decorrere dalla comunicazione della scheda individuale di valutazione. Due giorni lavorativi dall’affissione di un elenco di numeri di registrazione significano impugnare qualcosa che non si è ancora visto. Tre giorni lavorativi dal ricevimento dei punteggi per indicatore trasformerebbero il ricorso da formalità in controllo reale.
  • Il voto finale non dovrebbe poter scendere sotto quello impugnato. Una proposizione in questo senso all’art. 24 risolverebbe il problema. Altrimenti, l’unica protezione del candidato resta il non ricorrere, il che annulla il senso stesso del rimedio. Se si preferisce comunque la rivalutazione in entrambi i sensi, allora il rischio ha il suo posto nel modulo di ricorso, in chiaro, non nella deduzione tra due articoli letti insieme.
  • L’art. 2 ha bisogno di un termine e di un insieme minimo di regole. Finché il senato accademico non ha adottato una metodologia propria, gli istituti coordinati dalle università restano senza procedura applicabile. Un termine di 90 giorni e una clausola che renda applicabile fino ad allora la metodologia governativa chiuderebbero il vuoto.
  • Il calendario complessivo della procedura andrebbe limitato in modo esplicito e coordinato con l’interim. Un tetto scritto, per esempio 60 giorni lavorativi dall’avviso alla relazione finale, impedirebbe la somma dei termini parziali fino a quasi 19 settimane e collocherebbe la procedura dentro i 6 mesi di interim consentiti dalla legge n. 183/2024.
  • Le formule della tabella n. 1 e le note sottostanti andrebbero corrette con una rettifica. Si tratta di indicatori che entrano nel contratto di gestione e nella valutazione annuale del direttore, e una formula che somma le entrate alle spese produce un numero che qualcuno dovrà calcolare e firmare. Va quindi oltre un errore di redazione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 804 del 22 settembre 2026 32 pagine PDF, 174 KB l'atto inizia a pagina 9

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.