In breve
- La Corte costituzionale ha rifiutato di verificare il testo che stabilisce come si aggiornano le pensioni di servizio del personale navigante dell’aviazione civile. Con la Sentenza n. 697 del 4 dicembre 2025 la Corte respinge in quanto inammissibile l’eccezione di incostituzionalità sollevata contro l’art. 425 della legge n. 223/2007, perché la doglianza dei due pensionati riguardava in realtà il modo in cui l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia aveva motivato una propria decisione del 2020. Il rigetto in quanto inammissibile non dice che il testo è costituzionale: dice che, per la via scelta, non è stato possibile pesarlo.
- Chi è interessato. Il personale aeronautico civile navigante professionista che percepisce la pensione di servizio in base alla legge n. 223/2007: piloti e copiloti, piloti istruttori di aeroplani della Scuola Superiore di Aviazione Civile, assistenti di volo, navigatori, meccanici e ingegneri di bordo naviganti, operatori radionaviganti, paracadutisti, ingegneri di collaudo e controllo aeromobili. I due autori dell’eccezione, Cornel Dumitru e Cornel Vasile, chiedono in giudizio l’aggiornamento della pensione, in due cause pendenti davanti alla Corte d’appello di Bucarest, Sezione VII per le cause in materia di conflitti di lavoro e assicurazioni sociali.
- Le cifre e i termini che contano. L’art. 425 ha la stessa formulazione dal 7 agosto 2017, cioè da 3.340 giorni alla data di pubblicazione della sentenza. Su questo articolo la corte suprema ha respinto in quanto inammissibili tre rinvii consecutivi: la Decisione n. 61 del 26 ottobre 2020, la Decisione n. 198 del 26 maggio 2025 e la Decisione n. 331 del 29 settembre 2025. Tra l’ordinanza di rinvio del primo fascicolo, del 12 gennaio 2022, e la pronuncia della Corte costituzionale sono passati 1.422 giorni, e fino alla pubblicazione altri 299. Nonostante ciò, nel 2026 le pensioni di servizio dell’aviazione civile non si aggiornano affatto, e il fondamento non è l’art. 425, ma l’art. XXX comma (4) della legge n. 141/2025. Dal 29 settembre 2026 la sentenza è definitiva e generalmente vincolante.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 825 del 29 settembre 2026, pagine 2-4
Pronunciata: 4 dicembre 2025, all’unanimità dei voti
Definitiva e generalmente vincolante: 29 settembre 2026, data della pubblicazione
Un pilota che va in pensione ha nella legge una promessa semplice: la sua pensione si aggiorna ogni anno con il tasso di inflazione. Quello che non ha è una risposta alla domanda «l’inflazione di quale anno», e la Corte costituzionale ha deciso che neppure lei può darla. La Sentenza n. 697 del 4 dicembre 2025, pubblicata il 29 settembre 2026, respinge in quanto inammissibile l’eccezione sollevata da due ex naviganti contro l’art. 425 della legge n. 223/2007. È il secondo rigetto di questo tipo nella stessa settimana: il 28 settembre 2026 era uscita la sentenza con cui la Corte ha rifiutato, anche lì per inammissibilità, di pronunciarsi sul testo che consente al Senato di chiedere più volte il perseguimento dello stesso ex ministro. La differenza tra un rigetto per infondatezza e uno per inammissibilità è grande e merita di essere detta già nella prima riga: «infondata» significa che il testo è stato pesato e ha superato la prova, «inammissibile» significa che non è stato pesato affatto.
L’eccezione è arrivata alla Corte per due vie. La prima, con l’ordinanza di rinvio del 12 gennaio 2022 della Corte d’appello di Bucarest, Sezione VII per le cause in materia di conflitti di lavoro e assicurazioni sociali, nel fascicolo n. 24.599/3/2020, in una causa in cui Cornel Dumitru chiedeva l’aggiornamento della propria pensione di servizio. Alla Corte costituzionale quel fascicolo ha ricevuto il numero 393D/2022. La seconda, con l’ordinanza di rinvio del 19 dicembre 2022 della stessa sezione, nel fascicolo n. 25.004/3/2020, su richiesta di Cornel Vasile, sempre per l’aggiornamento della pensione. Lì il fascicolo costituzionale ha ricevuto il numero 476D/2023 ed è stato riunito al primo, ai sensi dell’art. 53 comma (5) della legge n. 47/1992 sull’organizzazione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Il testo messo in discussione ha due frasi: «Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.» In italiano: la pensione di servizio si aggiorna d’ufficio, ogni anno, con il tasso medio annuo di inflazione, indicatore definitivo, conosciuto al primo giorno di gennaio di ciascun anno in cui si effettua l’aggiornamento e comunicato dall’Istituto Nazionale di Statistica; se dall’aggiornamento risulta una pensione più bassa, si mantiene la pensione in pagamento. Sulla carta, un meccanismo automatico, che non richiede alcuna domanda da parte del pensionato. In pratica, il blocco sta nella terza virgola.
Il tasso medio annuo di inflazione, come indicatore definitivo, è una cifra che si chiude soltanto dopo la fine dell’anno cui si riferisce, quindi dopo il 31 dicembre. La legge pretende che sia già conosciuto al 1º gennaio e comunicato dall’Istituto Nazionale di Statistica. La stessa corte suprema ha constatato, al paragrafo 65 della Decisione n. 61 del 26 ottobre 2020, che l’istituto non comunica l’indicatore al 1º gennaio, ma ha definito questo una semplice circostanza di fatto, che non ha il potere di trasformare l’indicatore in uno determinabile altrimenti. In altre parole: la data scritta nella legge non si sposta perché la realtà non ci entra dentro.
Da qui due letture possibili, che la corte suprema ha descritto al paragrafo 58 della stessa decisione. La prima: si applica il tasso dell’anno immediatamente precedente l’aggiornamento, anche se al 1º gennaio non era ancora pubblicato, quindi la cassa pensioni attende la comunicazione e solo dopo aggiorna. La seconda: si applica l’ultimo tasso conosciuto al 1º gennaio, che è necessariamente il tasso di un anno più vecchio. Per un pensionato la differenza non è accademica: in queste letture rientrano anni con un’inflazione di qualche punto percentuale e anni con un’inflazione superiore al dieci, e il risultato resta nella pensione per tutto il resto della vita, perché l’aggiornamento si applica alla somma in pagamento.
Quello che la corte suprema ha fatto nel 2020 è la parte che ha creato il malcontento. Ha respinto il rinvio in quanto inammissibile, motivando, ai paragrafi 57 e 71, che il testo è chiaro, che non presenta difficoltà di interpretazione e che, quindi, non occorre un suo intervento. Ma, prima di arrivarci, ai paragrafi 59-68 ha detto che la prima lettura introduce un criterio nuovo, che la legge non contiene, e che l’indicatore deve essere sia conosciuto al 1º gennaio, sia comunicato. Ha rifiutato di risolvere la questione, poi ha spiegato come andrebbe risolta. In chiusura, la decisione porta la menzione stampata «Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă», che la dichiara vincolante in forza del Codice di procedura civile, mentre l’art. 521 comma (3) dichiara vincolante soltanto la «dezlegarea dată chestiunilor de drept», la soluzione data alle questioni di diritto, e qui nessuna ne è stata data.
Gli autori dell’eccezione hanno seguito questo filo. Hanno sostenuto che, con la sua motivazione, la corte suprema ha aggiunto alla legge una condizione che il legislatore non ha posto, cioè che la data del 1º gennaio valga anche per la comunicazione e non solo per la conoscenza, in un giorno in cui gli uffici non lavorano. E hanno mostrato che la seconda lettura, quella che la motivazione favorisce, non produce un risultato unico: se si rinuncia all’anno immediatamente precedente, restano da scegliere tutti gli indici pubblicati dal 1990 in poi, cioè 28 valori per un aggiornamento effettuato nel 2019, senza alcun criterio che dica su quale mettere la mano. Sopra a questo hanno aggiunto una constatazione di fatto: la corte suprema non può più tornare indietro, perché si è già pronunciata, e il Parlamento non è intervenuto con un testo più chiaro.
Le posizioni nel fascicolo sono state insolitamente sparse. La stessa sezione della Corte d’appello di Bucarest ha dato due pareri opposti: nel fascicolo n. 393D/2022 ha ritenuto l’eccezione fondata, per violazione degli standard di qualità della legge, mentre nel fascicolo n. 476D/2023 l’ha ritenuta infondata, richiamando la Sentenza della Corte costituzionale n. 302 del 2022, secondo cui non esiste un diritto fondamentale all’aggiornamento o all’indicizzazione della pensione di servizio, né a un suo determinato importo. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto per infondatezza, non per inammissibilità. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso alcun punto di vista, benché l’art. 30 comma (1) della legge n. 47/1992 preveda la comunicazione delle ordinanze proprio per questo.
La risposta della Corte sta in quattro paragrafi, dal 28 al 31. Le censure non riguardano la legge, ma la motivazione di una sentenza giudiziaria, e il controllo di costituzionalità non arriva fin lì. La Corte riprende la distinzione della Sentenza n. 96 del 16 marzo 2023, paragrafo 26: una cosa è criticare la decisione della corte suprema, altra cosa è criticare il testo di legge nell’interpretazione vincolante che la decisione gli ha dato. La prima ipotesi non rientra nella sua competenza. Il limite deriva, secondo la Sentenza n. 397 del 18 giugno 2020, paragrafo 18, dall’art. 1 comma (4) della Costituzione, che sancisce la separazione dei poteri, e dall’art. 126 comma (1), secondo cui la giustizia è amministrata dall’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e dagli altri organi giurisdizionali. La conclusione, fondata sull’art. 29 comma (1) della legge n. 47/1992: l’eccezione è inammissibile.
Gli effetti che produce
Nella legge non cambia una lettera. L’art. 425 resta esattamente com’era, e le casse territoriali delle pensioni continuano ad applicarlo come lo applicavano. L’effetto giuridico di un rigetto per inammissibilità è che la domanda posta non riceve una risposta costituzionale, né in un senso né nell’altro. Nessuno può dire, dopo il 29 settembre 2026, che l’art. 425 sia stato dichiarato costituzionale, perché non è stato esaminato.
Il secondo effetto è quello che conta in pratica per una causa pendente, ed è più favorevole di quanto sembri a una prima lettura. La motivazione della Decisione n. 61 del 26 ottobre 2020 non è vincolante per il giudice. L’art. 521 comma (3) del Codice di procedura civile lega gli organi giurisdizionali alla «dezlegarea dată chestiunilor de drept», alla soluzione data alle questioni di diritto, e lì nessuna soluzione è stata data: il rinvio è stato respinto in quanto inammissibile, con la motivazione che non esisterebbe una difficoltà di interpretazione. Quindi un avvocato può continuare a sostenere davanti alla corte d’appello la prima lettura, quella con il tasso dell’anno immediatamente precedente, senza violare una soluzione vincolante. Non ha più senso, invece, chiedere il rinvio della stessa questione alla corte suprema o alla Corte costituzionale, sugli stessi fondamenti: entrambe hanno già risposto, ed entrambe hanno risposto che non si pronunciano.
Il terzo effetto è più amaro e non si vede dalla sentenza. Nell’anno 2026 l’aggiornamento non ha luogo comunque, qualunque sia la lettura. L’art. XXX comma (4) della legge n. 141/2025 su alcune misure fiscali e di bilancio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 699 del 25 luglio 2025, prevede che, in deroga all’art. 425 della legge n. 223/2007, nell’anno 2026 le pensioni di servizio stabilite alle condizioni di legge non si aggiornino con il tasso medio annuo di inflazione. La stessa sospensione è esistita per l’anno 2025, con l’art. XVI comma (4) dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 156/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 1334 del 31 dicembre 2024, e per l’anno 2021, con l’art. VIII comma (1) dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 226/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 1332 del 31 dicembre 2020. Le cause in corso si giudicano dunque per anni passati e per le differenze rimaste allora non pagate, non per quest’anno.
Il quarto effetto è di precedente. La motivazione si affianca alla Sentenza n. 397 del 18 giugno 2020 e alla Sentenza n. 96 del 16 marzo 2023 e rafforza una linea già tracciata con fermezza: chi vuole contestare davanti alla Corte costituzionale un’interpretazione della corte suprema deve indicare che cosa, nel testo di legge letto in quell’interpretazione, violi la Legge fondamentale. Il malcontento per il modo in cui è stata scritta una motivazione non apre la porta, per quanto giustificato possa essere.
Gli effetti decorrono dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione, che prevede che le sentenze della Corte costituzionale siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Romania e che, dalla data della pubblicazione, siano generalmente vincolanti e abbiano efficacia solo per il futuro. La data rilevante è il 29 settembre 2026, non il 4 dicembre 2025, quando la sentenza è stata pronunciata.
Che cosa cambia rispetto a prima
Con questa sentenza, nulla. Ciò che è cambiato, e da dove viene tutto il blocco, è proprio il testo, riscritto il 7 agosto 2017.
Fino ad allora l’art. 425 suonava diversamente. La formulazione introdotta dal punto 1 dell’art. I della legge n. 83/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 270 del 22 aprile 2015, diceva: «Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificarea valorii punctului de pensie, cu procentul corespunzător ratei inflației utilizat la stabilirea valorii punctului de pensie, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.» Vale a dire: la pensione di servizio si aggiornava d’ufficio, ogni anno, insieme alla modifica del valore del punto di pensione, con la percentuale corrispondente al tasso di inflazione usata per stabilire quel valore, secondo la legge sul sistema unitario delle pensioni pubbliche. L’aggiornamento era dunque agganciato a un altro meccanismo, quello del punto di pensione del sistema pubblico, e alla percentuale usata lì. L’art. I dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 59/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 648 del 7 agosto 2017, ha sostituito la frase con quella di oggi, che descrive essa stessa l’indicatore, senza più rinviare ad altro atto, e lo condiziona a una data di calendario.
La differenza di fondo è di tipo di norma. Il vecchio testo rinviava a un valore fissato altrove, e il suo difetto era di altra natura: a partire dall’ordinanza d’urgenza del Governo n. 1/2013, il valore del punto di pensione non si otteneva più con la formula della legge n. 263/2010, ma veniva fissato direttamente per legge, sotto forma di maggiorazione, come ha mostrato la corte suprema nella Decisione n. 198 del 26 maggio 2025, ai paragrafi 50 e 51. Il testo nuovo non dipende più da nessuno, ma pretende una cosa impossibile: una cifra definitiva sull’anno chiusosi qualche ora prima. Il legislatore ha sostituito un meccanismo che non funzionava più con un altro che non può funzionare.
Il testo, invece, è rimasto intatto per nove anni. L’ultimo intervento sull’art. 425 è quello del 7 agosto 2017, e tra allora e il 29 settembre 2026 sono passati 3.340 giorni. In tutto questo intervallo gli unici interventi del legislatore su questo aggiornamento sono state le sospensioni annuali, che lo fermano del tutto, non i chiarimenti che direbbero alla cassa pensioni su quale indice calcolare.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il limite della competenza resta tracciato con chiarezza. La Corte ripete che non censura la motivazione di una sentenza giudiziaria, il che preserva gli organi giurisdizionali da un secondo livello di controllo sui loro ragionamenti e mantiene la separazione dei poteri dell’art. 1 comma (4) della Costituzione.
- Il testo non riceve un timbro di costituzionalità che non merita. Un rigetto per infondatezza avrebbe chiuso per molti anni la discussione sulla chiarezza dell’art. 425. L’inammissibilità lascia la porta aperta a un’eccezione formulata correttamente, cioè rivolta contro il testo e non contro la motivazione.
- Il giudice di merito resta libero. Poiché la corte suprema non ha risolto nulla, l’art. 521 comma (3) del Codice di procedura civile non lo vincola: può quindi scegliere la lettura che gli pare corretta e motivarla nella propria causa.
- L’unanimità e la motivazione breve danno prevedibilità. Chi prepara un fascicolo simile apprende da tre paragrafi che cosa non ha senso tentare.
Che cosa resta un problema
- La domanda di fondo resta senza risposta da parte di qualsiasi autorità. La corte suprema ha detto che non è abbastanza difficile da risolvere, la Corte costituzionale che non è di sua competenza, e il Parlamento non ha cambiato il testo in 3.340 giorni.
- La libertà del giudice di merito si traduce in una pratica non uniforme. Accade esattamente ciò che la pronuncia pregiudiziale doveva prevenire: due collegi della stessa sezione della Corte d’appello di Bucarest hanno dato, nei fascicoli qui riuniti, pareri opposti sulla stessa eccezione.
- La durata annulla il guadagno. Dalla prima ordinanza di rinvio, del 12 gennaio 2022, alla pubblicazione sono passati 1.721 giorni, cioè quattro anni, otto mesi e 17 giorni. Un pensionato che aspettava un chiarimento ha ricevuto, dopo più di quattro anni e mezzo, la risposta che la domanda era stata posta male.
- Le sospensioni annuali svuotano il diritto del suo contenuto. Per gli anni 2021, 2025 e 2026 l’aggiornamento è stato fermato con tre atti diversi. Un diritto che si sospende spesso diventa una promessa condizionata dal bilancio dell’anno, non una regola.
- La prescrizione lavora contro il pensionato. Finché nessuno chiarisce l’indice, le differenze sugli anni vecchi si avvicinano al termine generale di prescrizione di tre anni, e una parte della pretesa si estingue mentre il fascicolo attende.
Consigli pratici
- Chiedete alla cassa territoriale delle pensioni la decisione di aggiornamento, per iscritto, per ogni anno. L’aggiornamento si fa d’ufficio, quindi per ogni anno esiste o non esiste un atto. Senza quelle decisioni non si può dimostrare quale indice sia stato effettivamente applicato e da quale data, e senza questo non si può calcolare la differenza.
- Non costruite l’azione sulla motivazione della Decisione n. 61 del 26 ottobre 2020, né a favore né contro. Quella decisione ha respinto il rinvio in quanto inammissibile, quindi non contiene una soluzione vincolante. L’argomento si appoggia sul testo dell’art. 425 e sulla circostanza di fatto che l’indicatore definitivo non può esistere al 1º gennaio.
- Verificate prima se l’anno che reclamate non fosse un anno sospeso. Per il 2021, il 2025 e il 2026 l’aggiornamento è stato fermato espressamente, in deroga. Una pretesa su un anno simile si perde in partenza, per quanto buono sia l’argomento sull’indice.
- Non lasciate prescrivere gli anni vecchi. Le differenze in denaro sulla pensione si chiedono nel termine generale di prescrizione di tre anni, che decorre separatamente per ogni rata mensile. Se un fascicolo dura, una domanda separata per gli anni più vecchi tiene fermo il termine.
- Se volete comunque la via costituzionale, cambiate il bersaglio della censura. Da una sentenza del genere si impara esattamente che cosa non funziona: un’eccezione rivolta contro il modo in cui è stata motivata una decisione è inammissibile. Occorre indicare che cosa, nell’art. 425 letto nell’interpretazione applicata dagli organi giurisdizionali, violi una determinata norma costituzionale, con la spiegazione della violazione.
- Percorrete in parallelo la via legislativa. L’unica soluzione che chiude il problema per tutti è una modifica del testo. Le associazioni professionali dell’aviazione possono chiedere per iscritto al ministero competente e alle commissioni lavoro del Parlamento di sostituire la condizione «cunoscut la data de 1 ianuarie», conosciuto alla data indicata, con una formulazione che indichi l’anno di riferimento e il mese di applicazione.
- Conservate tutte le comunicazioni dell’Istituto Nazionale di Statistica che invocate. La data di comunicazione del tasso medio annuo di inflazione è un elemento di prova, non un dettaglio, perché su di essa si fonda l’argomento secondo cui l’indicatore non era conosciuto al 1º gennaio.
Domande frequenti
Questa sentenza cambia la mia pensione?
Quindi l’art. 425 è costituzionale?
Posso ancora sollevare l’eccezione di incostituzionalità sullo stesso articolo?
Il giudice della mia causa è obbligato ad applicare la lettura contenuta nella motivazione della corte suprema?
Con quale tasso si aggiorna la mia pensione nel 2026?
Chi rientra nella categoria del personale aeronautico civile navigante professionista?
Che cosa ha deciso, in realtà, la corte suprema nel 2020?
Qualcuno ci ha riprovato dopo il 2020?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il titolo e il dispositivo della sentenza presuppongono un’interpretazione che giuridicamente non esiste. Entrambi parlano dell’art. 425 «în interpretarea dată prin Decizia nr. 61 din 26 octombrie 2020», nell’interpretazione data con quella decisione. Solo che quella decisione ha respinto il rinvio in quanto inammissibile, e l’art. 521 comma (3) del Codice di procedura civile rende vincolante soltanto la «dezlegarea dată chestiunilor de drept». Non avendo dato alcuna soluzione, la decisione del 2020 non ha potuto conferire al testo un’interpretazione vincolante. La differenza non è di stile: al paragrafo 29 la Corte costruisce la propria analisi proprio sulla distinzione, tratta dalla Sentenza n. 96 del 16 marzo 2023, tra la censura rivolta alla decisione della corte suprema e la censura rivolta al testo «în interpretarea obligatorie conferită» da essa, e la seconda ipotesi qui non poteva esistere. I due precedenti richiamati lo confermano: la Sentenza n. 96/2023 riguardava un ricorso nell’interesse della legge accolto, mentre la Sentenza n. 397 del 18 giugno 2020 riguardava la Decisione n. 30 del 17 ottobre 2016, con cui la corte suprema aveva effettivamente stabilito qualcosa. Un lettore in buona fede non può stabilire dal testo se l’art. 425 «în interpretarea dată prin Decizia nr. 61/2020» sia un oggetto di controllo che può essere riportato davanti alla Corte oppure uno che non è mai esistito.
- Il dispositivo copre, per uno degli autori, più di quanto fosse stato rimesso alla Corte. Secondo il paragrafo 8, nel fascicolo n. 24.599/3/2020 l’organo giurisdizionale ha rimesso alla Corte l’eccezione riguardante l’art. 425 «astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017», come modificato dall’ordinanza d’urgenza, senza alcun riferimento alla decisione della corte suprema. Solo la seconda ordinanza, quella del 19 dicembre 2022, aggiunge l’interpretazione. Il paragrafo 25 riscrive l’oggetto per entrambi i fascicoli, deducendolo dalla motivazione, e il dispositivo respinge, per entrambi gli autori, l’eccezione riguardante il testo nell’interpretazione data con la Decisione n. 61/2020. Resta poco chiaro che cosa sia accaduto alla censura rivolta al testo da solo, nella formulazione data dall’ordinanza del 2017: se sia stata respinta senza essere nominata, oppure non sia stata esaminata e possa essere sollevata di nuovo.
Analisi della redazione
La sentenza è, nella sua lettera, corretta e prevedibile. La Corte costituzionale non ha lo strumento con cui riparare la motivazione di un giudice, e gli autori dell’eccezione hanno chiesto esattamente questo. Il problema non è la soluzione, ma ciò che essa mostra sul percorso completo di una domanda molto semplice, posta da persone che non hanno alcuna colpa per il modo in cui il testo è scritto: con l’inflazione di quale anno si aggiorna la loro pensione. Il 26 ottobre 2020 la corte suprema ha detto che la domanda non è abbastanza difficile da meritare una soluzione, e ha ripetuto il rifiuto il 26 maggio 2025 e il 29 settembre 2025. La Corte costituzionale ha detto, il 4 dicembre 2025, che non è affar suo. Il Parlamento non ha detto nulla. Tre porte, tutte chiuse, sulla stessa frase romena di 39 parole.
Due cifre che l’atto non mostra spiegano meglio di qualsiasi argomento perché il meccanismo non possa funzionare così com’è scritto. La prima: l’art. 425 ha la stessa formulazione dal 7 agosto 2017, cioè da 3.340 giorni alla data di pubblicazione di questa sentenza, e in tutto questo tempo gli unici interventi del legislatore sull’aggiornamento sono state le sospensioni per gli anni 2021, 2025 e 2026, cioè l’esatto contrario di un chiarimento. L’altra: se si accetta la lettura che la motivazione del 2020 favorisce, cioè l’ultimo tasso conosciuto al 1º gennaio, il criterio non produce un risultato unico, perché i tassi pubblicati a partire dal 1990 sono tutti conosciuti a quella data. Gli autori hanno contato 28 valori per un aggiornamento effettuato nel 2019, e il conteggio regge: dal 1990 al 2017 compreso sono 28 anni. Un criterio che ammette 28 risposte non è un criterio.
Vale la pena guardare anche il rapporto tra i termini che il sistema impone al pensionato e quelli che concede a se stesso. Il pensionato ha tre anni per chiedere le differenze, e il termine decorre mese per mese, quindi perde costantemente una parte della pretesa mentre attende. Il fascicolo di Cornel Dumitru è rimasto 1.422 giorni dall’ordinanza di rinvio alla pronuncia, poi altri 299 giorni fino alla pubblicazione, cioè 1.721 giorni in tutto, quattro anni, otto mesi e 17 giorni. In questo intervallo si è prescritto almeno uno dei tre anni per cui avrebbe potuto chiedere le differenze. E al termine di esso la risposta ricevuta non tocca il merito.
L’ultima osservazione riguarda un’inesattezza che si trasmette oltre. Al paragrafo 68 della Decisione n. 61 del 26 ottobre 2020 la corte suprema parla dell’introduzione dell’art. 425 della legge n. 223/2007 con l’ordinanza d’urgenza del 2017. L’articolo non è stato introdotto allora: è stato introdotto dal punto 1 dell’art. I della legge n. 83/2015, con un contenuto del tutto diverso, e l’ordinanza del 2017 lo ha soltanto modificato. La differenza ha conseguenze, perché per le pensioni aperte tra il 22 maggio 2015 e il 6 agosto 2017 si pone la domanda con quale testo si aggiorni il periodo anteriore all’ordinanza, che è proprio l’oggetto del rinvio respinto con la Decisione n. 198 del 26 maggio 2025. Il testo pubblicato ora riprende la formulazione del 2020 senza correggerla.
Che cosa andrebbe cambiato
- L’art. 425 dovrebbe indicare l’anno di riferimento e il mese di applicazione. Una formulazione del tipo «con il tasso medio annuo di inflazione comunicato dall’Istituto Nazionale di Statistica per l’anno civile precedente, a decorrere dalla pensione del mese successivo alla comunicazione» elimina entrambe le letture e, con esse, le liti. Il modello esiste già: l’art. 47 della legge n. 223/2007, nella formulazione in vigore al 29 dicembre 2009, prevedeva l’aggiornamento nel mese di marzo di ogni anno con la percentuale che copriva integralmente il tasso di inflazione dell’anno precedente.
- La legge dovrebbe dire che cosa accade quando l’indicatore arriva più tardi dell’aggiornamento. O una revisione d’ufficio, con il pagamento della differenza, oppure una regola espressa che non si rivede nulla. La domanda è stata rimessa alla corte suprema ed è rimasta senza risposta, e oggi le casse pensioni decidono ciascuna per conto proprio.
- La sospensione annuale dell’aggiornamento non dovrebbe più avvenire con deroghe sparse in leggi fiscali e di bilancio. Tre anni sospesi con tre atti diversi, ciascuno con il proprio articolo e comma, rendono il diritto difficile da seguire perfino per un giurista. Se l’aggiornamento va fermato, il posto della regola è nella legge n. 223/2007, non in un articolo XXX di una legge di misure fiscali e di bilancio.
- Le decisioni di rigetto per inammissibilità della corte suprema non dovrebbero più portare la menzione di obbligatorietà. La formula stampata «Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă» su una decisione che non risolve nulla produce esattamente la confusione del fascicolo in esame: le parti e gli organi giurisdizionali trattano la motivazione come una soluzione, benché la legge non le attribuisca questo effetto.
- La citazione delle sentenze della Corte costituzionale nei suoi stessi atti dovrebbe essere completa. Al paragrafo 20 la sentenza richiama la Sentenza n. 302 del 2022 senza giorno, mese e riferimento di pubblicazione, mentre in tutto il resto del testo le altre sentenze sono identificate per intero. Quella di cui si tratta è la Sentenza n. 302 del 18 maggio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 804 del 16 agosto 2022. Un lettore senza accesso a una banca dati giuridica non la trova.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 825 del 29 settembre 2026, pagine 2-4 16 pagine PDF, 132 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
