In breve
- La Corte costituzionale ha confermato, all’unanimità dei voti, che l’opposizione contro un provvedimento di archiviazione si decide soltanto sulla base del fascicolo delle indagini penali e dei nuovi documenti scritti. Il giudice della camera preliminare non ascolta testimoni e non assume gli altri mezzi di prova del processo.
- È stato dichiarato costituzionale anche il filtro che i giudici applicano prima di trasmettere un’eccezione alla Corte: il requisito secondo cui la norma censurata deve avere attinenza con la definizione della causa è sufficientemente chiaro, afferma la Corte, e il suo significato risulta dalla giurisprudenza della Corte stessa.
- La censura relativa al modo in cui l’Ufficio nazionale per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro ha fornito informazioni poi utilizzate come prove è stata respinta come inammissibile: si tratta di una questione di applicazione della legge da parte degli organi giudiziari, non di costituzionalità.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 625 del 29 luglio 2026
In vigore dal: 29 luglio 2026
Se il pubblico ministero archivia il tuo fascicolo e tu impugni il provvedimento davanti al giudice, questi non ascolterà i tuoi testimoni e non disporrà una perizia: esaminerà il fascicolo delle indagini penali e ogni nuovo documento scritto che depositerai. La Corte costituzionale ha confermato questa limitazione con la Decisione n. 116 del 12 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 625 del 29 luglio 2026, e ha respinto le censure mosse alla regola. È la stessa linea che la Corte ha seguito anche quando ha stabilito che l’insoddisfazione per il modo in cui i giudici applicano una norma non si risolve con un’eccezione di incostituzionalità.
La decisione ha un dispositivo articolato in due punti. L’eccezione relativa agli artt. 7 e 8 della Legge n. 656/2002 per la prevenzione e la repressione del riciclaggio di denaro è stata respinta come inammissibile. L’eccezione relativa all’art. 29 comma (1), con riferimento all’espressione «che abbia attinenza con la definizione della causa», e al comma (5) primo periodo della Legge n. 47/1992, nonché all’art. 341 comma (51) del Codice di procedura penale, nella formulazione anteriore alla Legge n. 201/2023, è stata respinta come infondata, e le tre norme sono state dichiarate costituzionali. Entrambe le pronunce sono state adottate all’unanimità dei voti.
L’eccezione è stata sollevata da Ioana Sfîrăială nel Fascicolo n. 1.004/2/2020 della Corte d’appello di Bucarest, Seconda sezione penale, in una causa avente per oggetto un’opposizione proposta contro un provvedimento di archiviazione e l’impugnazione del rigetto di un’istanza di ricusazione del pubblico ministero. L’opposizione dell’autrice era stata, del resto, accolta dal giudice.
Gli effetti che produce
Il primo effetto riguarda la procedura davanti alla camera preliminare. La norma confermata prevede che il giudice, nel decidere l’opposizione, verifichi il provvedimento impugnato sulla base degli atti e del materiale contenuti nel fascicolo delle indagini penali e di ogni nuovo documento scritto presentato. Non si assume, quindi, l’intero ventaglio di prove previsto dall’art. 97 del Codice di procedura penale. La Corte spiega il motivo: l’opposizione non comporta il giudizio vero e proprio sulla causa penale, ma un esame del decreto del pubblico ministero sotto il profilo della sua legittimità.
Il secondo effetto consiste nel definire ciò che il giudice può comunque fare. La Corte sottolinea che, quale che sia la decisione adottata, il giudice della camera preliminare valuta anche le prove assunte nel fascicolo delle indagini penali, compreso il profilo della loro sufficienza a fondare la decisione dell’organo inquirente. La limitazione riguarda i nuovi mezzi di prova, non l’analisi di quelli già esistenti.
Il terzo effetto riguarda le garanzie che restano in piedi. L’opponente viene citato, può depositare memorie scritte, può dimostrare l’illegittimità del provvedimento impugnato richiamando il materiale del fascicolo e i nuovi documenti scritti, può formulare istanze e sollevare eccezioni sulla legittimità dell’assunzione delle prove o dello svolgimento delle indagini penali, nella misura in cui l’azione penale sia stata esercitata. Inoltre, nell’ipotesi dell’art. 341 comma (7) punto 2 lett. c), il pubblico ministero e l’imputato possono proporre impugnazione motivata, decisa con la partecipazione delle parti.
Il quarto effetto riguarda il filtro di ammissibilità che i giudici applicano ogni giorno. Il requisito secondo cui la norma censurata deve avere attinenza con la definizione della causa resta in vigore e la Corte ne conferma la chiarezza. Esso presuppone due condizioni cumulative: la norma deve essere applicabile nella causa sottoposta al giudice e la proposizione dell’eccezione deve servire al ripristino della legalità. La Corte aggiunge un criterio pratico: l’applicabilità non si valuta in astratto, ma alla luce dell’interesse processuale reale e personale dell’autore.
Il quinto effetto è la delimitazione delle competenze. Il modo in cui gli organi giudiziari hanno utilizzato le informazioni trasmesse dall’Ufficio nazionale per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro non può essere sindacato dalla Corte costituzionale. Le norme censurate, osserva la Corte, non prevedono nemmeno che quelle informazioni costituiscano mezzi di prova nel processo penale. Rispondere a una simile censura significherebbe interferire nell’attività giurisdizionale, in contrasto con l’art. 126 della Costituzione. Lo stesso art. 340 è stato letto di nuovo a settembre 2026, quando la Corte ha spiegato perché il rifiuto di riaprire un fascicolo archiviato non arriva davanti al giudice della camera preliminare.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sul piano delle norme, nulla. La decisione respinge tutte le censure, quindi nessuna disposizione esce dalla vigenza e nessuna cambia significato. Ciò che cambia è lo stato di incertezza: gli stessi argomenti non potranno più essere riproposti con successo in altri procedimenti.
La situazione giuridica delle norme esaminate è però insolita e la decisione la chiarisce. La Legge n. 656/2002 era già stata abrogata dalla Legge n. 129/2019 nel momento in cui l’eccezione è stata sollevata, mentre l’art. 341 comma (51) del Codice di procedura penale è stato modificato, dopo l’investitura della Corte, dalla Legge n. 201/2023. La Corte si è comunque pronunciata su di esse, richiamando la Decisione n. 766 del 15 giugno 2011: il controllo di costituzionalità si esercita anche sulle disposizioni i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo la loro uscita dalla vigenza.
Nel merito, la decisione si colloca in una linea giurisprudenziale già consolidata. La soluzione riprende la Decisione n. 516 del 15 luglio 2021 sulla limitazione dei mezzi di prova, la Decisione n. 635 del 7 novembre 2024 sulla stessa questione e la Decisione n. 301 del 18 giugno 2024 sulla condizione dell’attinenza con la definizione della causa. La Corte constata espressamente che non sono intervenuti elementi nuovi tali da determinare un mutamento della giurisprudenza.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Conferma una procedura rapida: l’opposizione contro l’archiviazione si decide sugli atti, senza ripetere un’indagine davanti al giudice.
- Precisa che il giudice della camera preliminare può valutare se le prove raccolte dal pubblico ministero sono sufficienti, quindi il controllo non è puramente formale.
- Lascia aperta la via dei nuovi documenti scritti, l’unico elemento di prova che l’opponente può aggiungere dopo l’archiviazione.
- Chiarisce, per avvocati e giudici, le due condizioni cumulative dell’attinenza dell’eccezione con la definizione della causa, con il criterio aggiuntivo dell’interesse processuale reale.
- Riafferma il confine tra il controllo di costituzionalità e il giudizio di merito, il che tutela l’indipendenza degli organi giudicanti.
Che cosa resta un problema
- L’opponente che ha bisogno di un testimone o di una perizia per dimostrare che il provvedimento di archiviazione è errato non può ottenerli in questa procedura.
- La censura sull’utilizzo delle informazioni dell’Ufficio nazionale per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro non ha ricevuto una risposta nel merito, ma è stata rinviata al giudice ordinario.
- Il filtro dell’«attinenza con la definizione della causa» resta una valutazione del giudice e il rifiuto di investire la Corte può essere impugnato solo insieme al merito.
- La decisione riguarda la formulazione anteriore alla Legge n. 201/2023, quindi non risolve direttamente le discussioni sulla versione attuale della norma.
- Tra la proposizione dell’eccezione, nel febbraio 2021, e la pubblicazione della decisione, nel luglio 2026, sono trascorsi oltre cinque anni, periodo nel quale entrambe le norme esaminate erano già state modificate dal legislatore.
Consigli pratici
- Raccogli i documenti scritti prima di proporre l’opposizione. Sono l’unico elemento di prova nuovo che il giudice della camera preliminare può ricevere.
- Costruisci i tuoi argomenti sull’illegittimità, non sulla ripetizione dell’indagine. La procedura verifica la legittimità del decreto del pubblico ministero, non la colpevolezza nel merito.
- Deposita memorie scritte. La Corte le elenca espressamente tra le garanzie che assicurano il carattere equo di questa procedura.
- Solleva le eccezioni sulla legittimità delle prove se nella causa è stata esercitata l’azione penale. Le prove escluse non possono più essere prese in considerazione nel giudizio di merito.
- Se vuoi sollevare un’eccezione di incostituzionalità, dimostra il tuo interesse concreto. La Corte richiede che l’accoglimento dell’eccezione sia idoneo a modificare la tua situazione in quel procedimento, non soltanto quella di altre persone.
- Non confondere l’applicazione errata della legge con la sua incostituzionalità. L’insoddisfazione per il modo in cui il pubblico ministero o il giudice ha utilizzato una prova si risolve con i normali mezzi di impugnazione.
- Verifica quale formulazione della norma si applica al tuo caso. L’art. 341 comma (51) è stato modificato dalla Legge n. 201/2023 e la decisione riguarda la versione precedente.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale con la Decisione n. 116/2026?
Quali prove si possono utilizzare nell’opposizione contro il provvedimento di archiviazione?
Perché in questa procedura non si possono ascoltare testimoni?
Il giudice può affermare che le prove raccolte dal pubblico ministero sono insufficienti?
Che cosa significa la condizione che la norma censurata abbia attinenza con la definizione della causa?
Perché la Corte si è pronunciata su norme che non erano più in vigore?
Da quando produce effetti la decisione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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