In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, come infondata, l’eccezione con cui un cittadino contestava l’art. 340 comma (1) del Codice di procedura penale, il testo che apre la strada verso il giudice dopo che il pubblico ministero ha archiviato il fascicolo. Infondata significa che questa volta la Corte è entrata nel merito: ha analizzato la censura e ha detto che il testo rispetta la Costituzione.
  • Il problema sollevato era un buco nella procedura. Se il pubblico ministero archivia il fascicolo, si può arrivare al giudice della camera preliminare. Se più tardi si chiede la riapertura delle indagini penali e la richiesta viene respinta, non si arriva davanti a nessun giudice, benché il decreto con cui la riapertura viene disposta vada obbligatoriamente alla conferma dello stesso giudice.
  • La Corte ha risposto che le due situazioni non sono identiche: la riapertura riavvia il processo penale e cambia lo statuto di una persona, mentre il rifiuto si limita a mantenere la decisione già presa. Il testo non è stato toccato dal 23 maggio 2016, quindi la sentenza riguarda il diritto applicabile anche alla data della pubblicazione, non una norma uscita dalla vigenza. Tra il rinvio e la pronuncia sono passati 1.718 giorni.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 12 marzo 2026 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 340 comma (1) del Codice di procedura penale
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 772 dell’11 settembre 2026
Entrata in vigore: 11 settembre 2026, data della pubblicazione

Chi chiede al pubblico ministero di riaprire un fascicolo penale archiviato e riceve un rifiuto non ha modo di portare quel rifiuto davanti a un giudice, e la Corte costituzionale ha confermato che la legge può restare così. La Sentenza n. 221 del 12 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 772 dell’11 settembre 2026, respinge come infondata l’eccezione e constata che l’art. 340 comma (1) del Codice di procedura penale è costituzionale rispetto alle censure formulate. Il testo in discussione è la porta attraverso cui l’attività del pubblico ministero finisce sotto gli occhi di un giudice, la stessa camera preliminare sulla quale la Corte si è pronunciata alla fine di agosto 2026, quando ha fermato la legge che toglieva la citazione delle parti da questa fase.

Per vedere la posta in gioco, conviene seguire il percorso abituale di una denuncia penale. Presentate la denuncia, il pubblico ministero indaga e, se non rinvia nessuno a giudizio, emette un decreto di archiviazione. Contro l’archiviazione presentate reclamo al procuratore gerarchicamente superiore, secondo l’art. 339 del Codice di procedura penale. Se anche questi lo respinge, l’art. 340 comma (1) vi dà 20 giorni dalla comunicazione per rivolgervi al giudice della camera preliminare presso l’organo giudiziario che avrebbe giudicato la causa in primo grado. Lì si ferma il controllo di un giudice sulla decisione del pubblico ministero.

Esiste però anche una seconda via, usata quando emergono fatti nuovi dopo l’archiviazione: la richiesta di riapertura delle indagini penali, disciplinata dall’art. 335 dello stesso codice. Qui compare l’asimmetria denunciata dall’autore dell’eccezione. Quando il pubblico ministero dispone la riapertura, il suo decreto è soggetto alla conferma del giudice della camera preliminare, secondo l’art. 335 comma (4). Quando il pubblico ministero respinge la richiesta di riapertura, il decreto non è soggetto ad alcun controllo giurisdizionale, perché l’art. 340 comma (1) parla soltanto della decisione di archiviazione.

Il fascicolo da cui è venuta la domanda è arrivato alla Corte d’appello di Bucarest, Sezione II penale, con il numero 2.503/2/2021. Marian Turbatu aveva chiesto l’annullamento del decreto della Procura presso la Corte d’appello di Bucarest con cui gli era stata respinta la richiesta di riapertura, nonché del decreto del procuratore generale della stessa procura, che aveva confermato il rifiuto. Il giudice ha investito la Corte costituzionale con l’ordinanza del 28 giugno 2021, e la causa ha ricevuto alla Corte il numero 2.493D/2021.

Le censure sono state costruite su più testi della Costituzione. Sull’art. 21, perché la persona offesa non ha alcun mezzo di impugnazione e resterebbe davanti a un atto degli organi delle indagini penali sottratto al controllo dei giudici. Sull’art. 16, per la differenza tra il rifiuto di riapertura e il suo accoglimento. Sull’art. 1 comma (5), perché il testo non dice in modo chiaro e prevedibile se i decreti di rigetto della riapertura rientrino nel controllo del giudice. Sugli artt. 24 e 52, invocati insieme all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. All’udienza l’autore ha aggiunto una censura nuova, fondata sulla direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato, e ha sostenuto che l’assenza di un mezzo di impugnazione produce una vittimizzazione secondaria.

Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto, in via principale per inammissibilità, perché l’autore avrebbe in realtà perseguito un’integrazione del testo di legge, e in subordine per infondatezza, invocando la Sentenza n. 401 del 4 luglio 2023. Il Governo ha seguito la stessa strada e ha osservato che il libero accesso alla giustizia presuppone l’accesso ai mezzi processuali attraverso cui la giustizia si realizza, non l’assenza di qualsiasi condizione. I presidenti delle due Camere del Parlamento e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso punti di vista.

La risposta è costruita su due sentenze della Corte stessa, la n. 760 del 14 dicembre 2023 e la n. 635 del 21 novembre 2023. Dalla prima viene l’idea che il legislatore possa istituire regole speciali di procedura e che il fatto che i decreti del pubblico ministero, al di fuori di quelli di archiviazione, non possano essere impugnati davanti a un giudice non miri a restringere l’accesso alla giustizia, ma a instaurare un clima di ordine. Dalla seconda viene l’inventario del controllo giurisdizionale: l’atto di accusa porta la causa nella camera preliminare, dove il giudice verifica la legittimità delle prove e degli atti di indagine; l’archiviazione può arrivare al giudice per la via del reclamo degli artt. 340 e 341; la rinuncia alle indagini penali è verificata prima dal procuratore gerarchicamente superiore e poi trasmessa alla conferma del giudice della camera preliminare, secondo l’art. 318 commi (10), (12), (14) e (15).

Sulla censura di uguaglianza, la motivazione muove dall’idea che il principio dell’art. 16 non escluda, ma presupponga soluzioni diverse per situazioni diverse, e rinvia alla Sentenza del Plenum n. 1 dell’8 febbraio 1994. Il decreto con cui si dispone la riapertura riavvia il processo penale e ha conseguenze dirette sullo statuto processuale della persona interessata, motivo per cui il legislatore ha previsto la conferma del giudice. Quello con cui la riapertura viene respinta non produce questo effetto, perché mantiene la decisione di non rinvio a giudizio già adottata. La censura sull’art. 52 è stata disattesa perché non motivata, e quella fondata sulla direttiva europea perché sollevata direttamente davanti alla Corte, fuori dai limiti del rinvio.

Gli effetti che produce

La sentenza è definitiva e generalmente obbligatoria dalla pubblicazione, quindi dall’11 settembre 2026, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione. Trattandosi di un rigetto, non fa uscire dalla vigenza alcun testo e non cambia una lettera del Codice di procedura penale. Chi cerca una modifica di legge non ne troverà nessuna.

Il primo effetto concreto riguarda il fascicolo da cui è venuta la domanda. Il reclamo di Marian Turbatu prosegue davanti alla Corte d’appello di Bucarest, Sezione II penale, alla quale la sentenza viene comunicata. Il giudizio non è stato sospeso in tutto questo tempo, perché sollevare un’eccezione non sospende più la causa, ma tra l’ordinanza di rinvio e la pubblicazione della sentenza sono passati 1.901 giorni, cioè 5 anni e quasi 3 mesi.

Il secondo effetto si vede in ogni fascicolo in cui un pubblico ministero respinge una richiesta di riapertura. Il rifiuto resta verificabile soltanto per via gerarchica, con il reclamo dell’art. 339, esattamente il percorso seguito in questa causa, dove il procuratore generale della procura ha confermato la decisione. Il giudice della camera preliminare non ha nulla da verificare, perché la legge non gli ha attribuito la competenza, e la Corte ha ora confermato che questa assenza non è incostituzionale.

Il terzo effetto riguarda che cosa si possa ancora fare con questo testo. Il rigetto per infondatezza non congela l’art. 340 comma (1) per sempre, ma rende più difficile un secondo tentativo. Al paragrafo 18 si indica espressamente che la soluzione e le motivazioni delle sentenze anteriori restano valide, perché non sono intervenuti elementi nuovi. Un’eccezione nuova sullo stesso testo dovrebbe dunque portare un argomento che la Corte non ha ancora soppesato, non una riformulazione dello stesso rilievo.

Il quarto effetto è quello che non si è prodotto. La domanda se l’assenza di un mezzo di impugnazione contro il rifiuto di riapertura rispetti la direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato resta senza risposta. Non è stata esaminata, perché è stata invocata soltanto in udienza, mentre il controllo di costituzionalità si svolge nei limiti del rinvio dell’organo giudiziario. L’argomento può essere riproposto, ma va sollevato e motivato davanti al giudice che investe la Corte.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nella legge non è cambiato nulla, e questa è la prima differenza importante rispetto a molte altre sentenze della Corte. L’art. 340 comma (1) si applica l’11 settembre 2026 esattamente nella formulazione giudicata, quindi la sentenza non parla di un testo morto.

L’ultimo intervento sul comma è vecchio di oltre dieci anni. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 18/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 389 del 23 maggio 2016, ha tolto dall’art. 340 comma (1) il rinvio alla rinuncia alle indagini penali e vi ha lasciato soltanto la decisione di archiviazione. Non è stata una restrizione gratuita: il controllo sulla rinuncia alle indagini penali è stato spostato nell’art. 318, sotto forma di conferma da parte del giudice della camera preliminare, meccanismo che la Corte descrive proprio in questa sentenza, al paragrafo 17. Da allora fino alla pubblicazione sono passati 3.763 giorni senza alcuna modifica del comma.

Ciò che è davvero cambiato, nei quasi cinque anni in cui il fascicolo ha atteso, è la giurisprudenza della Corte sullo stesso articolo. Il 4 luglio 2023, con la Sentenza n. 401, la Corte ha respinto un’eccezione che riguardava proprio la coppia di testi di questa causa, l’art. 335 comma (4) e l’art. 340 comma (1). Sono seguite la Sentenza n. 635 del 21 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 391 del 26 aprile 2024, la Sentenza n. 760 del 14 dicembre 2023, la Sentenza n. 147 del 19 marzo 2024, sull’art. 340 in relazione agli artt. 336, 339 e 5491, e la Sentenza n. 305 del 5 giugno 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 843 del 12 settembre 2025.

La più vicina di tutte non compare nella sentenza di oggi. Con la Sentenza n. 324 del 9 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.148 del 18 novembre 2024, la Corte aveva già respinto, anche lì come infondata, un’eccezione sull’art. 335 commi (2) e (4) e sull’art. 340 comma (1), sollevata in un procedimento del Tribunale di primo grado di Râmnicu Vâlcea. Lì le censure erano le stesse: libero accesso alla giustizia e trattamento diverso tra accoglimento e rigetto della riapertura. Il rinvio era del 23 novembre 2020, 217 giorni prima di quello di questa causa, ed è stato deciso con 611 giorni di anticipo.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La risposta è nel merito, non un rigetto per inammissibilità. La Corte ha esaminato effettivamente le censure sugli artt. 21, 16, 24, 1 comma (5) e 126 comma (1) della Costituzione, quindi il lettore apprende perché il testo regge, non soltanto che la domanda era mal posta.
  • Il paragrafo 17 raccoglie in un solo punto il controllo giurisdizionale sulle decisioni del pubblico ministero: atto di accusa, archiviazione e rinuncia alle indagini penali, ciascuno con l’articolo attraverso cui arriva davanti al giudice. È la parte più utile della sentenza per chi cerca dove si può andare.
  • Conferma che il rifiuto di riapertura non resta del tutto incontrollato. La via gerarchica dell’art. 339 ha funzionato proprio in questo fascicolo, dove il procuratore generale della procura ha verificato il decreto e ha confermato la decisione.
  • La sentenza è pronunciata all’unanimità dei voti, senza opinione dissenziente o concorrente, quindi non lascia dubbi su ciò che la Corte ha voluto dire.
  • Nulla cambia da un giorno all’altro nei procedimenti in corso, perché il testo resta intatto e le procedure in svolgimento non hanno bisogno di alcun adattamento.

Che cosa resta un problema

  • Il vuoto segnalato resta dov’era. Il decreto con cui viene respinta la richiesta di riapertura non arriva mai davanti a un giudice, e la sentenza non mostra perché sarebbe giusto così, ma soltanto che il legislatore aveva il diritto di scegliere così.
  • Il confronto del paragrafo 20 si fa tra gli effetti dei due decreti, non tra la posizione della persona offesa nelle due situazioni, benché la censura riguardasse proprio l’assenza di qualsiasi via per lei.
  • Tra la pronuncia e la pubblicazione sono passati 183 giorni, e la sentenza produce effetti soltanto dalla pubblicazione. Nessuna norma impone alla Corte un termine per questo passaggio.
  • Dal rinvio alla pronuncia sono passati 1.718 giorni, in un periodo in cui la Corte si è pronunciata almeno cinque volte sullo stesso articolo, in altri fascicoli.
  • La sentenza non cita né la Sentenza n. 401 del 4 luglio 2023, invocata dal pubblico ministero in udienza, né la Sentenza n. 324 del 9 luglio 2024, benché entrambe abbiano riguardato esattamente la coppia art. 335 comma (4) e art. 340 comma (1).
  • I paragrafi 22 e 23 dicono che alcune censure non possono essere esaminate, ma il dispositivo le respinge comunque tutte come infondate, senza separare ciò che è stato soppesato da ciò che è stato disatteso in partenza.

Consigli pratici

  1. Non lasciate scadere il termine dall’archiviazione. Dopo che il procuratore gerarchicamente superiore ha respinto il vostro reclamo contro l’archiviazione, avete 20 giorni dalla comunicazione per rivolgervi al giudice della camera preliminare, secondo l’art. 340 comma (1). È l’unica finestra in cui un giudice guarda la decisione del pubblico ministero, e la richiesta di riapertura successiva non la sostituisce.
  2. Se il reclamo al procuratore gerarchicamente superiore resta senza risposta, l’art. 340 comma (2) vi lascia comunque la strada aperta: il diritto può essere esercitato in qualsiasi momento dopo la scadenza del termine entro cui il reclamo doveva essere deciso, ma non oltre 20 giorni dalla data della comunicazione della decisione.
  3. Trattate la riapertura delle indagini penali come qualcosa di diverso da un mezzo di impugnazione. Essa presuppone fatti o circostanze nuove, secondo l’art. 335, e non serve a rimediare a un termine perduto. Se la richiesta vi viene respinta, l’unica verifica rimasta è il reclamo al procuratore gerarchicamente superiore, secondo l’art. 339.
  4. Quando sollevate un’eccezione di incostituzionalità, motivate ciascun testo della Costituzione che invocate. Qui la semplice menzione dell’art. 52 è stata disattesa al paragrafo 22 proprio perché non era accompagnata da un ragionamento, e la Corte ha detto espressamente che non si sostituisce all’autore nella formulazione delle censure.
  5. Portate tutti gli argomenti davanti al giudice che investe la Corte, non all’udienza davanti alla Corte. Le censure fondate sulla direttiva 2012/29/UE sono state invocate direttamente in udienza e non hanno potuto essere esaminate, perché eccedevano il quadro fissato con l’ordinanza di rinvio.
  6. Verificate la formulazione applicabile del testo prima di costruirvi sopra una domanda. Alcune raccolte online riproducono ancora l’art. 340 comma (1) nella versione anteriore al maggio 2016, con il rinvio alla rinuncia alle indagini penali, che nel testo non esiste più e che vi manderebbe su una strada inesistente.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale, in breve?
Ha respinto, all’unanimità dei voti, come infondata, l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 340 comma (1) del Codice di procedura penale e ha constatato che il testo è costituzionale rispetto alle censure formulate. L’eccezione era stata sollevata da Marian Turbatu in un procedimento della Corte d’appello di Bucarest, Sezione II penale.
Che cosa significa respinta come infondata e in che cosa differisce da respinta come inammissibile?
Infondata significa che la Corte ha analizzato la censura e ha constatato che il testo rispetta la Costituzione. Inammissibile significa che non arriva ad analizzarla, perché la domanda non soddisfa le condizioni di esame. Qui la decisione è stata nel merito, anche se due categorie di censure, quelle dei paragrafi 22 e 23, sono state disattese senza esame.
Che cosa dice, in concreto, l’art. 340 comma (1)?
Che la persona il cui reclamo contro la decisione di archiviazione, adottata con decreto o con atto di accusa, è stato respinto ai sensi dell’art. 339 può presentare reclamo, entro 20 giorni dalla comunicazione, al giudice della camera preliminare presso l’organo giudiziario cui spetterebbe per legge la competenza a giudicare la causa in primo grado.
Ho presentato una denuncia penale e ho ricevuto l’archiviazione. Che cosa posso fare?
Prima presentate reclamo al procuratore gerarchicamente superiore, secondo l’art. 339 del Codice di procedura penale. Se questi lo respinge, avete 20 giorni dalla comunicazione per rivolgervi al giudice della camera preliminare, secondo l’art. 340 comma (1). Lì un giudice verifica la decisione del pubblico ministero, con la procedura dell’art. 341.
Perché non posso impugnare davanti al giudice il rifiuto di riaprire le indagini penali?
Perché l’art. 340 comma (1) parla soltanto della decisione di archiviazione, e il decreto con cui viene respinta la richiesta di riapertura non rientra nel suo ambito. Al paragrafo 19 si indica che il fatto che questa ipotesi non rientri nell’ambito di applicazione del testo non ne pregiudica la chiarezza, la precisione e la prevedibilità, ma rappresenta la scelta del legislatore di stabilire l’estensione del rimedio processuale.
Perché la riapertura accolta va al giudice e il rifiuto no?
La motivazione del paragrafo 20 muove dal fatto che le situazioni non sono identiche. Il decreto con cui si dispone la riapertura riavvia il processo penale e ha conseguenze dirette sullo statuto processuale della persona interessata, motivo per cui l’art. 335 comma (4) richiede la conferma del giudice della camera preliminare. Quello con cui la riapertura viene respinta mantiene la decisione di non rinvio a giudizio già adottata, quindi non produce questo effetto.
Il rifiuto di riapertura resta del tutto incontrollato?
No. Resta la verifica gerarchica, con reclamo al procuratore gerarchicamente superiore, secondo l’art. 339. Proprio in questo fascicolo l’autore ha impugnato per questa via il decreto della Procura presso la Corte d’appello di Bucarest, e il procuratore generale della stessa procura ha confermato il rifiuto. Ciò che manca è il controllo di un giudice, non ogni controllo.
Che cosa è successo all’argomento fondato sulla direttiva europea sulle vittime?
Non è stato esaminato. Le censure sulla direttiva 2012/29/UE sono state formulate direttamente all’udienza davanti alla Corte, senza essere state sollevate e motivate davanti al giudice che ha investito la Corte. Secondo il paragrafo 23, il controllo di costituzionalità si svolge nei limiti del rinvio, quindi gli argomenti aggiuntivi non possono estendere l’oggetto dell’eccezione.
Qualcuno può riproporre la stessa questione alla Corte?
Sì, ma le probabilità sono diminuite. La Corte ha scritto al paragrafo 18 che la soluzione e le motivazioni delle sentenze anteriori restano valide perché non sono intervenuti elementi nuovi. Un’eccezione nuova avrebbe bisogno di un argomento che la Corte non ha finora soppesato, non di una riformulazione dello stesso rilievo.
Perché ci è voluto tanto?
L’ordinanza di rinvio è del 28 giugno 2021, la pronuncia del 12 marzo 2026, la pubblicazione dell’11 settembre 2026. Sono 1.718 giorni fino alla pronuncia e altri 183 fino alla pubblicazione, in totale 1.901 giorni. Nella legge n. 47/1992 non esiste un termine per la decisione delle eccezioni né per la pubblicazione della sentenza, e l’effetto generalmente obbligatorio compare solo con la pubblicazione.
Dove trovo il testo integrale della sentenza?
Nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 772 dell’11 settembre 2026, pagine da 7 a 9. La sentenza è riprodotta per intero anche in questo articolo, nella sezione con il testo originale dell’atto.

Analisi della redazione

La distinzione su cui poggia la sentenza regge. Il decreto che riapre le indagini penali riporta una persona nella posizione di indagato, e quello deve essere confermato da un giudice; il decreto che rifiuta la riapertura lascia le cose dov’erano. Su questa logica, l’art. 16 della Costituzione davvero non ha nulla da rimproverare. Il problema compare nel modo in cui la Corte costruisce la parte sull’accesso alla giustizia, perché l’argomento centrale è ripreso, al paragrafo 17, da una sentenza anteriore che descrive il controllo giurisdizionale sulle decisioni del pubblico ministero. La descrizione ha tre voci: l’atto di accusa, l’archiviazione e la rinuncia alle indagini penali, cioè esattamente i tre modi in cui il pubblico ministero definisce la causa secondo l’art. 327, articolo che il paragrafo stesso cita. Il rifiuto di riapertura non è una definizione della causa, ma un atto successivo, quindi non poteva comparire lì, e proprio la sua assenza era l’obiezione dell’autore. La Corte risponde a una domanda su ciò che manca riproducendo un inventario in cui quella cosa non aveva modo di figurare.

L’osservazione più concreta non si coglie leggendo la sentenza, ma contando. Dall’ordinanza del 28 giugno 2021 alla pronuncia sono passati 1.718 giorni, e dalla pronuncia alla pubblicazione altri 183, in totale 1.901 giorni, cioè 5 anni e quasi 3 mesi per una motivazione che poggia su due sentenze già esistenti. Nello stesso periodo sono state decise almeno cinque volte censure sullo stesso articolo. Una di esse era quasi identica: la Sentenza n. 324 del 9 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.148 del 18 novembre 2024, ha respinto come infondato esattamente il confronto tra l’art. 335 comma (4) e l’art. 340 comma (1), che il paragrafo 20 riprende ora da zero. Il rinvio di quel caso era del 23 novembre 2020, 217 giorni prima di quello di questa causa, ed è stato deciso con 611 giorni di anticipo. L’ordine in cui la Corte prende i fascicoli vecchi non si spiega né con l’anzianità né con la difficoltà, e la sentenza di oggi non menziona affatto quella del 2024.

La seconda osservazione nasce dall’accostamento di questa sentenza con la sua gemella di udienza. Lo stesso giorno, 12 marzo 2026, con lo stesso collegio di otto giudici e lo stesso magistrato assistente, la Corte ha pronunciato anche la Sentenza n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 766 del 9 settembre 2026, quindi due giorni prima di questa. Il numero più alto è uscito per primo, e gli intervalli di pubblicazione sono stati di 181 e di 183 giorni. Nulla di tutto ciò viola una regola, perché la regola non esiste: l’ordine di pubblicazione non dipende né dal numero della sentenza né da un termine, il che rende impossibile a un giudice in attesa della risposta stimare quando questa diventi obbligatoria.

Una nota per chi vuole andare alla fonte. Al paragrafo 17 la sentenza rinvia alla Sentenza n. 569 del 15 maggio 2008 e la indica come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 357 del 16 luglio 2009. Quella sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 537 del 16 luglio 2008: le cifre del numero dell’edizione sono invertite e l’anno è spostato in avanti di uno. Lo stesso rinvio compare corretto nella Sentenza n. 147 del 19 marzo 2024, che riproduce lo stesso passaggio. La soluzione non cambia in nulla, e il precedente resta identificabile per numero e data, ma il lettore che cerca in base al riferimento stampato non trova nulla all’indirizzo indicato.

Che cosa andrebbe cambiato

  • L’aggiunta, nell’art. 340 comma (1), del decreto con cui viene respinta la richiesta di riapertura delle indagini penali. Effetto: la persona offesa che porta fatti nuovi avrebbe un giudice che verifica se il rifiuto è legittimo, invece di fermarsi al secondo pubblico ministero della stessa struttura.
  • Un termine di legge per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania delle sentenze della Corte pronunciate su eccezioni. Effetto: intervalli di 183 giorni non sarebbero più possibili, e il giudice che nel frattempo decide il fascicolo da cui è venuta la domanda saprebbe da quando la sentenza diventa obbligatoria.
  • La citazione obbligatoria del proprio precedente quando la soluzione e l’argomento si ripetono sullo stesso testo. Effetto: il lettore vedrebbe che le Sentenze n. 401/2023 e n. 324/2024 hanno già risolto lo stesso confronto, e gli autori di eccezioni non riproporrebbero un tentativo chiuso sullo stesso motivo.
  • La separazione, nel dispositivo, delle censure respinte nel merito da quelle disattese senza esame. Effetto: si vedrebbe che l’art. 52 della Costituzione e l’argomento fondato sulla direttiva europea non sono stati soppesati, quindi un’eccezione nuova, questa volta motivata, non sembrerebbe già risolta.
  • Un criterio pubblico con cui la Corte stabilisce l’ordine di decisione dei fascicoli vecchi. Effetto: una parte potrebbe stimare quanto deve attendere, e differenze di 611 giorni tra due cause con oggetto quasi identico avrebbero una spiegazione verificabile.
  • La rettifica del rinvio del paragrafo 17 alla Sentenza n. 569 del 15 maggio 2008. Effetto: il lettore che segue il riferimento arriverebbe alla Gazzetta Ufficiale della Romania n. 537 del 16 luglio 2008, dove il precedente si trova davvero.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 772 dell’11 settembre 2026 16 pagine PDF, 125 KB l'atto inizia a pagina 7

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.