In breve
- Le microimprese diventano ammissibili al programma SME Eco-Tech, finanziato dal secondo contributo svizzero. Finora la procedura diceva nero su bianco che le microimprese non erano ammissibili.
- La modifica riguarda una sola lettera della procedura, ma apre il programma alle aziende con meno di 10 dipendenti, che sono la stragrande maggioranza delle imprese romene.
- Il programma dispone di un bilancio di 54.041.886 franchi svizzeri, ossia circa 288,8 milioni di lei, per almeno 800 beneficiari, con contratti e pagamenti entro il 31 dicembre 2027. I fondi si assegnano secondo il principio del primo arrivato, primo servito.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 671 del 13 agosto 2026
Entrata in vigore: 13 agosto 2026
Un’azienda con tre dipendenti che voleva denaro svizzero per un macchinario più efficiente riceveva finora sempre la stessa risposta: il programma non è per te. Dal 13 agosto 2026 la risposta cambia. Il Decreto del ministro dell’economia, della digitalizzazione, dell’imprenditoria e del turismo n. 1.241/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 671 del 13 agosto 2026, modifica una sola lettera della procedura del programma SME Eco-Tech, ma era proprio quella lettera a tenere le microimprese fuori dal gioco. È la seconda apertura di finanziamenti per le piccole aziende in questo mese, dopo il programma Diaspora investe in patria, con sovvenzioni fino a 200.000 euro.
SME Eco-Tech è il programma con cui la Romania utilizza il secondo contributo finanziario svizzero a fondo perduto, nell’ambito del Programma di cooperazione svizzero-romeno. L’obiettivo dichiarato è sostenere le imprese private del settore produttivo negli investimenti verdi e digitali, con effetti sull’impronta ambientale, sulla produttività e sulla competitività.
La procedura di attuazione era stata approvata nel giugno 2025 con il Decreto n. 1.392/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 583 e 583 bis del 23 giugno 2025. Era quel testo a fissare i criteri cumulativi di ammissibilità al punto 3, sottopunto 3.2.
Il decreto del 13 agosto 2026 si compone di tre articoli e riscrive soltanto la lettera b) di quel sottopunto. Il parere del Consiglio della Concorrenza sul progetto è stato emesso il 4 agosto 2026.
Gli effetti che produce
Le microimprese compaiono anche in una seconda linea di finanziamento, quella della Transizione giusta: 37,8 milioni di euro in più per sei distretti, tranne Galați.
Le microimprese entrano nel programma. La nuova lettera b) stabilisce che i beneficiari devono rientrare nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese o delle medie imprese, conformemente alla Legge n. 346/2004 sulla promozione della costituzione e dello sviluppo delle piccole e medie imprese.
Il divieto esplicito scompare. Il testo precedente della lettera b) si riferiva soltanto alle piccole o medie imprese e aggiungeva una frase inequivocabile: le microimprese non sono ammissibili nell’ambito del programma. Quella frase non esiste più.
La differenza pratica è notevole, perché la soglia è di 10 dipendenti. Secondo la Legge n. 346/2004, la microimpresa ha fino a 9 dipendenti, la piccola impresa da 10 a 49 e la media impresa da 50 a 249 dipendenti, con le corrispondenti soglie di fatturato e di attivo.
Gli altri criteri di ammissibilità restano intatti. L’azienda deve essere registrata ai sensi della Legge n. 31/1990, avere capitale sociale interamente privato, aver registrato nell’esercizio fiscale di riferimento un fatturato superiore a zero e impegnarsi a mantenerlo positivo, mentre l’attività principale deve rientrare in uno dei codici CAEN prioritari previsti dalla procedura.
I fondi sono limitati e si assegnano in ordine di iscrizione. Il bilancio stimato del regime per il periodo 2025-2027 è di 54.041.886 franchi svizzeri, ossia 288.843.072 lei al tasso di cambio utilizzato all’avvio dell’accordo di attuazione, di cui il 70% è contributo svizzero e il 30% contributo proprio del ministero. L’accesso avviene secondo il principio del primo arrivato, primo servito.
Il numero stimato di beneficiari acquista peso con questa apertura. La procedura prevede la concessione di aiuti de minimis a un numero minimo di 800 beneficiari. Con le microimprese in gioco, la concorrenza per gli stessi posti diventa sensibilmente più dura.
Il termine finale resta il 31 dicembre 2027. È la data limite per la firma dei contratti e per l’esecuzione dei pagamenti nell’ambito del regime.
L’aiuto è de minimis, quindi rientra nel massimale generale. Un’impresa unica non può ricevere più di 300.000 euro in un periodo di tre anni, ai sensi del regolamento europeo 2023/2831. Chi ha già ottenuto aiuti de minimis deve cumularli.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al decreto del 13 agosto 2026, la procedura escludeva esplicitamente le microimprese. La lettera b) del sottopunto 3.2 si riferiva alla categoria delle piccole o medie imprese e aggiungeva, in lettere maiuscole nel testo ufficiale, che le microimprese non sono ammissibili. Non era una svista, ma una scelta di politica pubblica, ora rivista.
La nuova formulazione aggiunge le microimprese all’inizio dell’elenco ed elimina la frase di esclusione. Il resto della lettera rimane identico: il rinvio all’allegato n. 3 della procedura e alla Legge n. 346/2004.
Il decreto non tocca le altre lettere del sottopunto 3.2 né il resto della procedura. I codici CAEN ammissibili, gli obblighi di rendicontazione, le regole sull’impresa unica, i requisiti di capitale privato e i massimali degli aiuti de minimis restano quelli del 2025.
Resta un’incoerenza di redazione che il decreto non affronta: la frase introduttiva del sottopunto 3.2 continua a parlare di società definite come piccole o medie imprese, benché la lettera b) comprenda ormai anche le microimprese. Il testo si legge correttamente solo mettendo insieme le due disposizioni, e la categoria d’impresa la stabilisce la lettera modificata.
Il programma resta finanziato dalle stesse fonti: l’accordo tra la Segreteria di Stato dell’economia della Svizzera e il Ministero delle Finanze, firmato il 19 settembre 2024, e l’accordo di attuazione tra il Ministero delle Finanze e il ministero dell’economia, firmato il 4 dicembre 2024, entrambi nell’ambito dell’Ordinanza d’urgenza n. 120/2023.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Le aziende con meno di 10 dipendenti, la maggioranza delle imprese romene, ottengono accesso a un finanziamento da cui erano escluse per disposizione espressa.
- Gli investimenti verdi e digitali diventano accessibili proprio al segmento che ha più difficoltà a ottenere credito bancario.
- La modifica è semplice e non aggiunge nuove condizioni agli altri beneficiari già ammissibili.
- Il rinvio diretto alla Legge n. 346/2004 esclude qualsiasi interpretazione autonoma del ministero sulla categoria d’impresa.
- Il programma ha un termine di attuazione lungo, fino al 31 dicembre 2027, quindi c’è tempo per preparare le pratiche.
- Il parere del Consiglio della Concorrenza è stato ottenuto prima dell’emanazione, il che riduce il rischio di un blocco successivo per motivi di aiuti di Stato.
Che cosa resta un problema
- Il bilancio non cresce insieme al numero degli ammissibili, quindi lo stesso fondo si divide tra più richiedenti.
- Il principio del primo arrivato, primo servito penalizza le aziende piccole, che preparano le pratiche più lentamente, proprio quelle appena ammesse.
- La frase introduttiva del sottopunto 3.2 non è stata allineata e continua a parlare soltanto di piccole o medie imprese.
- Il decreto non prevede una nuova sessione di iscrizioni, quindi non si sa ancora se le microimprese faranno in tempo per il ciclo attuale o dovranno attendere il prossimo.
- Il massimale de minimis di 300.000 euro su tre anni si applica all’impresa unica, quindi i gruppi di piccole aziende devono cumulare gli aiuti ricevuti.
- Il requisito del capitale sociale interamente privato e del fatturato positivo continua a escludere le aziende di nuova costituzione o con partecipazione pubblica.
Consigli pratici
- Verifica in quale categoria rientra la tua azienda secondo la Legge n. 346/2004, in base al numero di dipendenti e al fatturato o all’attivo totale. La microimpresa ha fino a 9 dipendenti.
- Se in passato sei stato respinto per le dimensioni dell’azienda, rifai l’analisi. Quel motivo non esiste più nella procedura.
- Controlla per tempo il codice CAEN dell’attività principale. Il programma finanzia soltanto i settori prioritari elencati nella procedura.
- Calcola quanti aiuti de minimis hai ricevuto negli ultimi tre anni, a livello di impresa unica e non solo della tua società. Il massimale è di 300.000 euro.
- Prepara la pratica prima dell’apertura della sessione. Con il principio del primo arrivato, primo servito decide l’ordine di iscrizione, non la qualità del progetto.
- Assicurati di avere capitale sociale interamente privato e fatturato positivo nell’esercizio fiscale di riferimento. Sono condizioni cumulative, non alternative.
- Tieni presente il termine finale del 31 dicembre 2027 per la firma del contratto e per l’esecuzione dei pagamenti. Un progetto che non rientra in quel termine non può essere rimborsato.
Domande frequenti
Che cos’è il programma SME Eco-Tech?
Che cosa è cambiato esattamente?
Che cos’è una microimpresa?
Qual è il bilancio del programma?
Quanti beneficiari sono stimati?
Entro quando si possono firmare i contratti?
Esiste un massimale dell’aiuto?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 671 del 13 agosto 2026 16 pagine PDF, 100 KB l'atto inizia a pagina 15
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
