In breve
- I giovani NEET al primo impiego, a tempo pieno e a tempo indeterminato, possono finalmente chiedere il premio di stabilità: 1.000 lei al mese nel primo anno e 1.250 lei al mese nel secondo, fino a 27.000 lei in totale, non imponibili e senza contributi sociali.
- La domanda si presenta all’agenzia per l’impiego entro 90 giorni dall’assunzione, e il termine è di decadenza. Per chi è stato assunto tra marzo e luglio 2026, i 90 giorni decorrono dal 28 luglio 2026, quindi scadono verso la fine di ottobre 2026.
- La decisione è entrata in vigore con la pubblicazione, il 28 luglio 2026, ma la Corte d’appello di Bucarest ne ha sospeso l’esecuzione il 3 agosto 2026, su richiesta del PSD, insieme ad altre quattro decisioni. L’atto non è abrogato, ma non si applica per la durata della sospensione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 614 del 28 luglio 2026
Entrata in vigore: 28 luglio 2026
Il premio di stabilità per i giovani al primo impiego, promesso a marzo con un’ordinanza d’urgenza, ha dalla fine di luglio la procedura che lo rende effettivamente richiedibile: un modulo, un termine di 90 giorni e un’attestazione mensile del datore di lavoro. La Decisione del Governo n. 570/2026, pubblicata martedì nella Gazzetta Ufficiale della Romania, modifica tre atti del 2002 e dà attuazione alle misure introdotte nella Legge n. 76/2002 dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 11/2026. Come nel caso della procedura dei benefici per le persone con disabilità, pubblicata nella stessa Gazzetta Ufficiale della Romania, l’esecuzione della decisione è stata sospesa dal giudice poco dopo la sua comparsa.
L’importo non è fissato da questa decisione, ma dalla legge. L’articolo 765 della Legge n. 76/2002, introdotto dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 11/2026, prevede un premio di stabilità erogato mensilmente per 24 mesi dalla data dell’assunzione: 1.000 lei al mese per i primi 12 mesi e 1.250 lei al mese per i 12 mesi consecutivi successivi. Il premio non è imponibile e non comporta contributi sociali obbligatori. Nel complesso, un giovane che resta assunto per due anni arriva a 27.000 lei.
Quello che finora mancava era il meccanismo. Senza le norme di attuazione, le agenzie per l’impiego non avevano un modulo di domanda, non avevano l’elenco dei documenti, non avevano un termine di presentazione e non avevano regole di calcolo per i mesi lavorati soltanto in parte. La decisione di adesso introduce tutto questo, con sette nuovi articoli nelle norme metodologiche approvate con la Decisione del Governo n. 174/2002 e otto nuovi articoli nelle procedure approvate con la Decisione del Governo n. 377/2002.
Gli effetti che produce
Chi può chiedere il premio. Tre condizioni cumulative, secondo il nuovo articolo 4610 delle norme: il giovane deve essere iscritto all’agenzia per l’impiego del luogo di domicilio o di residenza, deve entrare per la prima volta nel mondo del lavoro, a tempo pieno e a tempo indeterminato, e deve essere assunto da un datore di lavoro che non figura nell’elenco delle eccezioni previsto dalla legge. Quell’elenco, all’articolo 765, comma (2), esclude le istituzioni e le autorità pubbliche, le aziende autonome, le compagnie nazionali e le società in cui lo Stato o un’unità amministrativo-territoriale è azionista unico o di maggioranza, così come gli istituti nazionali di ricerca e sviluppo. Il premio è quindi un incentivo all’assunzione nel settore privato.
Il termine di 90 giorni è di decadenza. La domanda, il cui modello è il nuovo allegato n. 141, si presenta insieme alla copia del documento d’identità e alla copia dell’atto di assunzione, entro 90 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro. La norma dice espressamente che si tratta di un termine di decadenza dal diritto. Precisa inoltre che il termine si compie alle ore 24:00 del novantesimo giorno e che, se quel giorno non è lavorativo, si proroga fino alla fine del primo giorno lavorativo successivo. I documenti possono essere presentati di persona, con raccomandata con ricevuta di ritorno, via fax, via e-mail oppure online.
Una rete di sicurezza per i fascicoli incompleti. Se i documenti trasmessi nei termini sono illeggibili o mancanti, l’agenzia chiede l’integrazione entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, e ciò che viene trasmesso in quel momento si considera presentato nei termini. Se nemmeno allora il giovane risponde, può presentare una nuova domanda, ma soltanto entro lo stesso termine di decadenza di 90 giorni.
La data dell’assunzione ha una definizione propria. Per data di inizio del rapporto di lavoro si intende la data di inizio dell’attività prevista nel contratto individuale di lavoro, registrato nel registro generale dei dipendenti. Il primo anno scade alla fine del giorno corrispondente del dodicesimo mese, mentre il secondo anno decorre dal giorno immediatamente successivo.
L’attestazione si presenta ogni mese, entro il 15. Il beneficiario deve presentare ogni mese, entro il giorno 15 compreso per il mese scaduto, un’attestazione rilasciata dal datore di lavoro da cui risulti che è ancora occupato. Se non la presenta, l’agenzia gli chiede per iscritto di produrla entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se nemmeno allora arriva, l’agenzia contatta il datore di lavoro. Quando le verifiche mostrano che il giovane non soddisfa più le condizioni, il pagamento cessa dal mese in cui le condizioni non sono più soddisfatte. Quando le verifiche non chiariscono la situazione, il pagamento è sospeso fino al chiarimento.
Il premio si calcola sui giorni lavorati, non sul mese intero. L’importo mensile è stabilito in proporzione al numero di giorni lavorativi in cui il giovane ha effettivamente svolto attività presso il datore di lavoro in quel mese. Se ha lavorato tutti i giorni lavorativi del mese e il periodo di erogazione non è scaduto, riceve la somma intera. Se nel corso del mese scade il periodo oppure cessa il rapporto di lavoro, la somma è calcolata in proporzione fino a quella data.
Il cambio di lavoro non fa perdere automaticamente il diritto. Se il rapporto di lavoro cessa nel periodo di erogazione, il diritto si mantiene a condizione che il giovane sia assunto da un altro datore di lavoro entro 60 giorni, sempre a tempo pieno, a tempo indeterminato e presso un datore che non figura nell’elenco delle eccezioni. Il pagamento è sospeso tra i due impieghi, e il periodo di pausa non rientra nei 24 mesi. La stessa regola si applica anche alla sospensione del rapporto di lavoro.
Il trasferimento in un altro distretto. Il diritto è riconosciuto dall’agenzia presso la quale il giovane era iscritto, e il fascicolo viene poi trasferito all’agenzia del nuovo domicilio o della nuova residenza, che prosegue il pagamento e vigila sul rispetto degli obblighi.
I datori di lavoro ricevono 2.250 lei al mese per categorie appena aggiunte. La sovvenzione prevista all’articolo 85 della Legge n. 76/2002 è concessa mensilmente, per 12 mesi, per ciascuna persona assunta a tempo indeterminato appartenente alle categorie interessate, con l’obbligo di mantenere il rapporto di lavoro per almeno 18 mesi. L’ordinanza di marzo ha aggiunto all’elenco le madri disoccupate che hanno almeno 3 figli a carico di età inferiore ai 18 anni, così come le persone disoccupate che hanno scontato una pena detentiva o che sono state condannate a una pena, a una misura educativa o a un’altra misura non detentiva. La decisione di adesso stabilisce quali documenti devono essere presentati per ciascuna di queste due nuove categorie e aggiorna di conseguenza i modelli di convenzione degli allegati nn. 19 e 20.
I giovani disoccupati entrano prima nella categoria di lunga durata. La definizione cambia in base all’età: oltre 12 mesi di iscrizione per le persone di almeno 30 anni, ma soltanto 6 mesi per quelle tra i 16 e i 30 anni. In pratica, un giovane diventa disoccupato di lunga durata nella metà del tempo necessario a una persona più anziana, il che gli apre prima l’accesso alle misure riservate a questa categoria.
Chi si dimette da un posto di lavoro ottenuto grazie a una misura di incentivazione aspetta 24 mesi. Il nuovo articolo 614 delle norme chiarisce come si conta il termine: a mesi compiuti, dalla data della prima nuova iscrizione all’agenzia successiva alla cessazione per dimissioni. La cancellazione dagli elenchi dell’agenzia e le nuove iscrizioni successive non interrompono il decorso del termine.
Il pagamento si modernizza. La decisione riscrive le modalità di pagamento delle prestazioni a carico del bilancio delle assicurazioni per la disoccupazione: su conto corrente o conto di pagamento presso istituti di credito o di pagamento autorizzati, con carta e altri strumenti di pagamento elettronico, oppure con vaglia postale, a scelta del beneficiario.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 28 luglio 2026, il premio di stabilità esisteva nella legge da marzo, ma non poteva essere chiesto. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 11/2026 aveva introdotto l’articolo 765 con gli importi e con il periodo di 24 mesi, ma non diceva dove si presenta la domanda, con quali documenti, entro quale termine e come si calcola la somma per un mese in cui il giovane non ha lavorato tutti i giorni. Tutto questo compare soltanto adesso.
La conseguenza pratica più importante di questo ritardo è trattata a parte, all’articolo IV della decisione. Per i giovani assunti tra la data di entrata in vigore dell’ordinanza e la data di entrata in vigore della decisione, il termine di 90 giorni non decorre dall’assunzione, ma dal 28 luglio 2026. Senza questa regola, una parte di loro avrebbe perso il diritto prima ancora che esistesse il modulo con cui chiederlo. Il loro termine scade verso la fine di ottobre 2026.
La seconda modifica sostanziale riguarda l’ambito della sovvenzione per i datori di lavoro. Prima, i 2.250 lei al mese erano concessi per i disoccupati con più di 50 anni, per i genitori soli a capo di famiglie monoparentali, per i disoccupati di lunga durata e per i giovani NEET. Adesso l’elenco comprende anche le madri disoccupate con almeno 3 figli a carico e le persone che hanno scontato pene detentive o misure non detentive. Per ciascuna categoria, la decisione aggiunge nelle norme metodologiche l’elenco dei documenti giustificativi, dai certificati di nascita dei figli fino all’attestazione rilasciata dall’istituto penitenziario o dal servizio di probation.
La terza modifica riguarda i documenti richiesti per il contratto di solidarietà destinato ai giovani a rischio di emarginazione sociale. La decisione introduce un nuovo comma che dettaglia, per categorie, che cosa prova l’appartenenza a ciascun gruppo interessato: attestazioni per i beneficiari del reddito minimo di inclusione, documenti specifici per i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale, un’attestazione del Comune per le persone senza dimora, il certificato di inquadramento nel grado di disabilità e, per qualsiasi altra persona a rischio, l’indagine sociale del servizio pubblico di assistenza sociale.
Infine, l’articolo 18, comma (3), delle procedure approvate con la Decisione del Governo n. 377/2002 e l’articolo 2 della Decisione del Governo n. 1.090/2002 sono abrogati, mentre il pagamento delle prestazioni a carico del bilancio delle assicurazioni per la disoccupazione viene riscritto su tre canali, tra cui la carta bancaria.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Un diritto che da marzo esisteva soltanto nella legge diventa effettivamente richiedibile: modulo, elenco dei documenti, termini e regole di calcolo, tutto messo per iscritto.
- L’articolo IV salva il diritto dei giovani assunti nei quattro mesi e mezzo in cui le norme sono mancate, spostando l’inizio del termine di 90 giorni alla data di entrata in vigore della decisione.
- La presentazione può avvenire di persona, per posta, via fax, via e-mail oppure online, quindi non obbliga a recarsi allo sportello.
- Un fascicolo illeggibile o incompleto non porta direttamente alla perdita del diritto: l’agenzia chiede l’integrazione, e i documenti presentati in quel momento si considerano depositati nei termini.
- Il cambio di datore di lavoro nei 24 mesi non annulla il diritto, se il nuovo impiego rispetta le stesse condizioni ed è trovato entro 60 giorni, e la pausa non viene sottratta dal periodo di erogazione.
- Il calcolo proporzionale sui giorni lavorati elimina le discussioni sui mesi incompleti, all’inizio e alla fine del periodo.
- La sovvenzione per i datori di lavoro si estende a due categorie difficili da collocare, le madri con almeno 3 figli e le persone che hanno scontato pene, con i documenti giustificativi indicati.
Che cosa resta un problema
- L’esecuzione della decisione è sospesa dalla Corte d’appello di Bucarest dal 3 agosto 2026, sei giorni dopo la pubblicazione, quindi la procedura appena creata non si applica per la durata della sospensione.
- Il termine di 90 giorni è di decadenza, senza alcuna possibilità di rimessione in termini prevista nel testo. Chi viene a conoscenza tardi del proprio diritto lo perde definitivamente.
- L’obbligo di presentare ogni mese, entro il 15, un’attestazione del datore di lavoro scarica sul giovane un onere amministrativo ripetuto per due anni, che l’agenzia può comunque verificare direttamente presso il datore.
- Il premio non è cumulabile con il premio di inserimento, con il premio di attivazione, con i premi di mobilità e con il premio di ricollocazione, quindi il giovane deve scegliere tra le misure.
- È la legge, non la decisione, a prevedere l’obbligo di restituire integralmente le somme ricevute se il rapporto di lavoro cessa prima dei 24 mesi per dimissioni, per accordo delle parti o per licenziamento disciplinare. Questo rischio non compare da nessuna parte nel modulo di domanda.
- L’assunzione presso lo Stato, presso aziende autonome, compagnie nazionali o società a capitale prevalentemente pubblico esclude il giovane dal premio, indipendentemente dalle condizioni del contratto.
- La decisione modifica per rinvii numerati tre atti del 2002, con oltre cento indici di articolo. Senza la forma consolidata delle norme, il testo è praticamente illeggibile proprio per chi ne è destinatario.
Consigli pratici
- Se siete stati assunti per la prima volta dopo il 9 marzo 2026, verificate il vostro termine. Per le assunzioni precedenti alla pubblicazione della decisione, i 90 giorni decorrono dal 28 luglio 2026, non dalla data di assunzione.
- Iscrivetevi all’agenzia per l’impiego del vostro domicilio o della vostra residenza prima di iniziare a lavorare. L’iscrizione è la prima delle tre condizioni cumulative e, senza di essa, il premio non viene concesso.
- Verificate chi è il datore di lavoro prima di firmare. Le istituzioni pubbliche, le aziende autonome, le compagnie nazionali e le società a capitale prevalentemente statale o comunale vi escludono dal diritto al premio.
- Chiedete al datore di lavoro, fin dall’inizio, un’attestazione mensile che confermi il rapporto di lavoro in corso. Vi serve ogni mese, entro il 15, per due anni.
- Conservate la prova dell’invio della domanda, soprattutto se la presentate via e-mail o per posta. Il termine di 90 giorni è di decadenza, quindi la data di presentazione è decisiva.
- Se cambiate lavoro, non superate i 60 giorni tra i due contratti e portate all’agenzia i documenti che attestano la cessazione e la nuova assunzione. Altrimenti il diritto si perde.
- Prima di dimettervi nei primi 24 mesi, leggete l’articolo 765, comma (5), della Legge n. 76/2002. La restituzione integrale delle somme ricevute è prevista lì, non nella decisione.
- Se vi trasferite in un altro distretto, avvisate l’agenzia: il fascicolo viene trasferito e l’attestazione mensile si presenta all’agenzia del nuovo domicilio o della nuova residenza.
- I datori di lavoro che vogliono usare la sovvenzione di 2.250 lei al mese per le madri con almeno 3 figli o per le persone che hanno scontato pene devono preparare per tempo i documenti nuovi: certificati di nascita, dichiarazione sotto la propria responsabilità, attestazione dell’istituto penitenziario o del servizio di probation.
- Verificate a che punto è la sospensione disposta dal giudice prima di presentare la domanda. Per la durata della sospensione dell’esecuzione, le agenzie non possono applicare la procedura, e il Governo ha annunciato che presenterà ricorso.
Domande frequenti
Quanto ricevo, in concreto, dal premio di stabilità?
Chi è un giovane NEET?
Entro quanto tempo devo presentare la domanda?
Sono stato assunto ad aprile 2026, ho perso il termine?
Quali documenti devo presentare?
Che cosa succede se cambio lavoro?
Se mi dimetto, devo restituire il denaro?
Il premio è cumulabile con altri aiuti?
Che cosa ricevono i datori di lavoro?
Quando divento disoccupato di lunga durata?
La decisione si applica adesso?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 614 del 28 luglio 2026 16 pagine PDF, 121 KB l'atto inizia a pagina 9
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