In breve

  • Il Ministero della Salute ha prorogato, con ordine, la validità degli attuali prezzi massimi dei farmaci per uso umano, in modo che non vi sia alcuna interruzione tra i vecchi prezzi e quelli ricalcolati ogni anno.
  • I prezzi inseriti in Canamed e nel Catalogo pubblico restano validi fino all’entrata in vigore dell’ordine con i prezzi ricalcolati tramite la correzione annuale, ma non oltre il 31 marzo 2027.
  • Riguarda direttamente i produttori e i distributori di farmaci e le farmacie, e indirettamente qualsiasi paziente che acquisti farmaci, rimborsati o meno dallo Stato.
Atto: Decreto del ministro della salute n. 707/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania n. 544 del 2 luglio 2026
Entrata in vigore: 2 luglio 2026

I prezzi massimi a cui vengono venduti i farmaci in Romania non resteranno, almeno per un certo periodo, privi di una base legale valida. L’Ordine del ministro della Salute n. 707/2026, che modifica l’Ordine del ministro della Salute n. 368/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 544 del 2 luglio 2026, proroga, con la modifica di un unico articolo, il termine entro il quale restano validi i prezzi massimi dei farmaci per uso umano approvati in precedenza. In pratica, l’atto evita un vuoto legislativo: senza di esso, i prezzi approvati avrebbero potuto scadere prima che il Ministero della Salute completasse il ricalcolo annuale, lasciando temporaneamente farmacie e distributori privi di un prezzo massimo ufficiale di riferimento.

L’Ordine n. 368/2017 è l’atto che stabilisce, da quasi un decennio, il metodo di calcolo e la procedura con cui il Ministero della Salute approva i prezzi massimi dei farmaci per uso umano commercializzati in Romania. Attraverso questo meccanismo, il prezzo di ogni farmaco autorizzato viene ufficialmente limitato e pubblicato in due registri: Canamed, il catalogo che raccoglie i prezzi dei farmaci autorizzati alla commercializzazione, compresi quelli rimborsati o gratuiti a carico della Cassa nazionale di assicurazione sanitaria, e il Catalogo pubblico, con i prezzi dei farmaci autorizzati in generale. Una volta all’anno, questi prezzi vengono ricalcolati tramite una «correzione annuale», con cui il Ministero della Salute li aggiorna, di norma confrontandoli con i prezzi praticati in altri Stati membri dell’Unione Europea. Finché la correzione annuale non è completata e approvata con un nuovo ordine, i vecchi prezzi devono restare in vigore, altrimenti si creerebbe un periodo privo di qualsiasi prezzo massimo legalmente applicabile. Tre settimane dopo, un altro ordine del ministero ha mostrato, in pratica, come funziona questo meccanismo di determinazione dei prezzi: dieci nuovi farmaci, per lo più trattamenti oncologici, hanno ricevuto un prezzo massimo regolamentato grazie all’aggiornamento del Catalogo nazionale.

Gli effetti che produce

La modifica introdotta dall’Ordine n. 707/2026 è limitata a un unico articolo, ma il suo effetto pratico è rilevante per l’intero mercato farmaceutico.

Viene estesa la validità dei prezzi già approvati. L’articolo 32 dell’Ordine n. 368/2017 viene riscritto per prevedere esplicitamente che i prezzi massimi dei farmaci autorizzati alla commercializzazione, approvati in Canamed e nel Catalogo pubblico, così come i prezzi di riferimento dei farmaci generici, biosimilari e innovativi, «restano validi» fino all’entrata in vigore dell’ordine che approva i nuovi prezzi risultanti dalla correzione annuale.

Viene fissato un termine ultimo preciso. La nuova validità non è illimitata: il legislatore ha introdotto un limite temporale esplicito, il 31 marzo 2027, oltre il quale i prezzi attuali non possono più essere prorogati automaticamente su questa base, indipendentemente dal fatto che l’ordine di correzione annuale sia stato o meno emesso entro tale data.

Questo ordine non modifica alcun prezzo concreto. L’Ordine n. 707/2026 non aumenta né riduce il prezzo di alcun farmaco: si limita a prorogare temporaneamente la validità dei prezzi esistenti, fungendo da ponte fino all’approvazione dei prezzi ricalcolati. Per i pazienti, l’effetto immediato è la continuità: i farmaci restano disponibili ai prezzi noti, senza interruzioni causate da procedure amministrative.

Che cosa cambia rispetto a prima

  • La vecchia formulazione dell’articolo 32 dell’Ordine n. 368/2017 prevedeva un termine diverso o una diversa formula di proroga della validità dei prezzi, insufficiente a coprire l’intervallo fino al completamento della correzione annuale di questo ciclo; l’Ordine n. 707/2026 sostituisce integralmente il testo dell’articolo con una nuova formulazione.
  • Per la prima volta, questo articolo introduce esplicitamente un termine calendariale fisso (31 marzo 2027) entro il quale può operare la proroga automatica della validità dei prezzi, al posto di una formulazione più generale legata solo all’emanazione dell’ordine di correzione.
  • Vengono menzionate esplicitamente le tre categorie di prezzi di riferimento coperte, generici, biosimilari e innovativi, insieme ai prezzi di Canamed e del Catalogo pubblico, il che chiarisce l’ambito di applicazione della proroga.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Continuità per il mercato farmaceutico: produttori, distributori e farmacie continuano a disporre di un prezzo massimo ufficiale di riferimento, senza il rischio di un periodo «grigio», privo di base legale per i prezzi.
  • Prevedibilità per i pazienti: i farmaci restano disponibili ai prezzi noti, compresi quelli rimborsati o gratuiti tramite la Cassa nazionale di assicurazione sanitaria, senza ritardi amministrativi che potrebbero incidere sull’accesso alle cure.
  • Un termine chiaro (31 marzo 2027) costringe indirettamente il Ministero della Salute a completare la correzione annuale dei prezzi entro un periodo definito, e non a tempo indeterminato.

Che cosa resta un problema

  • L’ordine non fornisce al pubblico alcuna informazione sui tempi o sul risultato concreto della correzione annuale in corso, quindi non è ancora noto se e come cambieranno i prezzi effettivi dei farmaci.
  • Il testo dell’ordine resta strettamente tecnico e amministrativo, senza ulteriori spiegazioni sui criteri con cui viene effettuato il ricalcolo dei prezzi per l’anno in corso.
  • Se l’ordine di correzione annuale non viene emesso entro il 31 marzo 2027, il testo attuale non chiarisce esplicitamente cosa accada ai prezzi dopo tale data.

Consigli pratici

  1. Sei un paziente e assumi farmaci rimborsati o gratuiti tramite la Cassa nazionale di assicurazione sanitaria: non devi fare nulla in seguito a questo ordine, che si limita a mantenere la validità dei prezzi attuali, quindi il tuo accesso e il costo dei tuoi farmaci restano, per ora, invariati.
  2. Sei un farmacista, un distributore o lavori negli acquisti di una struttura sanitaria: tieni a mente il 31 marzo 2027 come riferimento per il momento in cui gli attuali prezzi di Canamed e del Catalogo pubblico potrebbero essere sostituiti da quelli risultanti dalla correzione annuale.
  3. Sei un produttore o titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci: segui le successive comunicazioni del Ministero della Salute sullo stato della correzione annuale dei prezzi, per anticipare eventuali adeguamenti del prezzo dei tuoi prodotti.

Domande frequenti

Cosa cambia, in sostanza, l’Ordine del Ministero della Salute n. 707/2026?
Modifica un unico articolo (art. 32) dell’Ordine del Ministero della Salute n. 368/2017 e proroga la validità dei prezzi massimi già approvati dei farmaci per uso umano, fino all’entrata in vigore dell’ordine con i prezzi ricalcolati tramite la correzione annuale, ma non oltre il 31 marzo 2027.
I farmaci diventano più cari o più economici con questo ordine?
No. L’Ordine n. 707/2026 non stabilisce alcun nuovo prezzo: si limita a prorogare temporaneamente la validità dei prezzi massimi già esistenti, per evitare un periodo privo di prezzo legalmente applicabile.
Cosa sono Canamed e il Catalogo pubblico?
Sono i due registri ufficiali in cui il Ministero della Salute pubblica i prezzi massimi dei farmaci per uso umano autorizzati in Romania, compresi i prezzi di riferimento dei farmaci generici, biosimilari e innovativi, stabiliti in base all’Ordine del Ministero della Salute n. 368/2017.
Cos’è la «correzione annuale» dei prezzi?
È il meccanismo con cui il Ministero della Salute ricalcola, una volta all’anno, i prezzi massimi dei farmaci, di norma confrontandoli con i prezzi praticati in altri Stati membri dell’Unione Europea. L’Ordine n. 707/2026 non modifica questo meccanismo, ma solo il termine entro il quale i vecchi prezzi restano validi in attesa del suo esito.
Cosa succede se l’ordine con i prezzi ricalcolati non viene emanato entro il 31 marzo 2027?
Il testo dell’ordine non descrive esplicitamente questo scenario; il 31 marzo 2027 è la data limite entro la quale viene automaticamente prorogata la validità dei prezzi attuali, secondo la nuova formulazione dell’articolo 32.

Per contesto, sempre a luglio 2026 il Ministero della Salute e la Cassa nazionale di assicurazione sanitaria hanno adeguato anche il modo in cui vengono dichiarati i congedi per malattia, tramite l’introduzione di voci distinte per le percentuali del 55%, 65% e 75% della base di calcolo.

Due settimane dopo questo ordine, il Ministero della Salute e la Cassa nazionale di assicurazione sanitaria hanno aggiornato anche i protocolli terapeutici di prescrizione per decine di farmaci rimborsati, dall’oncologia alla psoriasi fino all’epatite B, tramite l’Ordine congiunto MS/CNAS n. 824/1.313/2026.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 544 del 2 luglio 2026 64 pagine PDF, 24 MB l'atto inizia a pagina 53

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.