In breve
- La multa per la circolazione con un veicolo che presenta deficienze maggiori resta nella legge esattamente com’è, senza che il legislatore abbia definito che cosa significhi «maggiore» e che cosa significhi «minore» quando l’auto viene fermata in un controllo su strada.
- La Corte costituzionale ha respinto, in quanto inammissibile, la questione sollevata da un automobilista di Sibiu che denunciava proprio l’assenza di criteri. Inammissibile non significa costituzionale: la Corte non ha convalidato il testo, ma ha rilevato che ciò che le veniva chiesto era, in realtà, completare la legge, cosa che può fare soltanto il Parlamento.
- Chi è interessato: qualunque conducente fermato su strada per lo stato tecnico del veicolo. L’illecito amministrativo è sanzionato con la multa della classe I. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dal 24 luglio 2026.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 606 del 24 luglio 2026
Entrata in vigore: 24 luglio 2026
Che cosa sia una «deficienza maggiore» su un’auto fermata in un controllo resta, come prima, affidato all’apprezzamento dell’agente accertatore, e la Corte costituzionale rifiuta di fissare essa stessa i criteri. La questione sollevata da Alexandru Csiki nel procedimento n. 6.309/257/2019 del Tribunale di Sibiu è stata respinta in quanto inammissibile perché, nella lettura della Corte, ciò che si chiedeva era completare la legge, non verificarla. È la seconda volta negli ultimi mesi che la Corte rifiuta di intervenire in materia di circolazione stradale, dopo aver già stabilito che il giudice non può ridurre la durata della sospensione della patente. La sentenza n. 615 del 20 novembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 606 del 24 luglio 2026.
Il testo in discussione è l’art. 99, comma 1, punto 18, del decreto-legge del Governo n. 195/2002 sulla circolazione sulle strade pubbliche. Sanziona con la multa della classe I la circolazione su strade pubbliche di un veicolo con deficienze maggiori diverse da quelle dell’art. 101, comma 1, punto 11, cioè diverse dalle deficienze dell’impianto frenante, del meccanismo di sterzo, dell’impianto di illuminazione o dell’avvisatore acustico, oppure dall’assenza di questi, che sono sanzionate a parte e in modo più severo.
Il problema segnalato è semplice da formulare e difficile da risolvere. La legge parla di deficienze maggiori, quindi, a contrario, le deficienze minori non costituiscono illecito amministrativo. Solo che il testo non dice dove passi il confine tra le une e le altre, e l’agente che ferma l’auto su strada decide sul posto. L’autore della questione ha sostenuto che, senza criteri, né il conducente può adeguare la propria condotta né il giudice dispone di riferimenti quando decide sul ricorso contro il verbale di accertamento, invocando l’art. 1, comma 5, della Costituzione e la sentenza CCR n. 152 del 6 maggio 2020 sulla qualità della legge nel diritto sanzionatorio amministrativo.
L’aspetto insolito è che il giudice remittente gli ha dato ragione. Il Tribunale di Sibiu, Sezione II civile, contenzioso amministrativo e tributario, ha ritenuto la questione fondata e ha aggiunto un argomento proprio: i criteri non dovrebbero riferirsi soltanto alla natura del difetto, ma anche alle condizioni concrete di traffico. Il Ministero pubblico ha chiesto il rigetto. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato i propri punti di vista.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è quello che va letto correttamente. La soluzione è di inammissibilità, non di rigetto nel merito. La Corte non ha detto che l’art. 99, comma 1, punto 18, sia sufficientemente chiaro o che rispetti le esigenze di qualità della legge. Ha detto che non può esaminare la censura, perché la sua finalità concreta era completare o modificare il testo.
Il secondo effetto è processuale. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione, e la stessa questione non può più essere sollevata, ai sensi dell’art. 29, comma 3, della Legge n. 47/1992. I ricorsi contro verbali di accertamento già pendenti perdono questo argomento, ma non le altre difese.
Il terzo effetto riguarda la ripartizione dei ruoli tra le istituzioni ed è utile da tenere a mente. La Corte ha precisato, richiamando l’art. 2, comma 3, della Legge n. 47/1992, che si pronuncia soltanto sulla legittimità costituzionale degli atti con cui è stata investita, senza poterli modificare o completare. La modifica del contenuto di una norma è prerogativa esclusiva del Parlamento, ai sensi dell’art. 61, comma 1, della Costituzione, principio ripreso dalla sentenza n. 225 del 15 aprile 2014.
Il quarto effetto indica dove ci si può rivolgere al posto della Corte. Per il significato di una norma applicata in modo difforme dai giudici esistono il ricorso nell’interesse della legge e il rinvio per la risoluzione di una questione di diritto, entrambi presso l’Alta Corte di cassazione e giustizia. Per questa distinzione la Corte rinvia alla sentenza n. 317 dell’11 maggio 2021, paragrafo 25.
Il quinto effetto è pratico e riguarda ogni conducente fermato su strada. Dimostrare che il difetto non era maggiore resta una questione di prova davanti al giudice che decide sul ricorso, non una questione di legittimità costituzionale. Il giudice dispone, nelle parole della Corte, degli strumenti necessari per individuare la norma applicabile, analizzarne il contenuto e adattarla ai fatti accertati, secondo la sentenza n. 838 del 27 maggio 2009.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sul piano del diritto non cambia nulla. Il testo resta nella forma che aveva e la prassi di accertamento resta quella di prima. Ciò che cambia è la posizione processuale dei conducenti che speravano che l’assenza di criteri portasse a far cadere l’illecito amministrativo.
Vale la pena dire con chiarezza che cosa è rimasto irrisolto, perché è lì che sta la posta in gioco. Il codice della strada non definisce la deficienza maggiore e non rinvia, all’interno dell’art. 99, comma 1, punto 18, ad alcun elenco di criteri. Una classificazione dei difetti in minori, maggiori e pericolosi esiste comunque nella disciplina della revisione tecnica periodica, RNTR 1, approvata con il decreto del ministro dei trasporti n. 2133/2005, che recepisce la direttiva 2014/45/UE. Quella classificazione è però pensata per il centro di revisione, con strumentazione e procedure, non per una verifica a bordo strada, e la Corte non l’ha esaminata, dal momento che non è giunta al merito della censura.
La distinzione che la legge comunque opera è quella tra il punto 18 dell’art. 99 e il punto 11 dell’art. 101, comma 1. Le deficienze dell’impianto frenante, dello sterzo, dell’illuminazione e dell’avvisatore acustico, oppure la loro assenza, sono estratte dal primo testo e trattate a parte, in quanto più gravi. Le restanti deficienze maggiori rientrano nella classe I di sanzioni.
Un riferimento utile per capire l’importo: ai sensi dell’art. 98 del decreto-legge del Governo n. 195/2002, la classe I significa 2 o 3 punti-multa, e un punto-multa rappresenta il 10% del salario minimo lordo nazionale, stabilito con decisione del Governo. Il valore in lei cambia quindi insieme al salario minimo, senza che il testo dell’illecito venga toccato.
Il precedente su cui si appoggiava l’autore della questione, la sentenza n. 152 del 6 maggio 2020, riguardava le esigenze di qualità della legge e la presunzione di innocenza nel diritto sanzionatorio amministrativo. La Corte non l’ha esaminato in rapporto al testo in discussione, proprio perché ha fermato l’esame all’ammissibilità.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Traccia con chiarezza il confine tra controllo di legittimità costituzionale e attività legislativa, in una materia in cui la richiesta di aggiungere criteri nella legge ricorre di frequente.
- Indica le soluzioni reali per la difformità di orientamenti: il ricorso nell’interesse della legge e il rinvio per la risoluzione di una questione di diritto, entrambi presso l’Alta Corte.
- Ricorda che il giudice del ricorso contro il verbale dispone degli strumenti necessari per valutare se il fatto esiste così come è descritto nel verbale di accertamento.
- Trattandosi di una soluzione di inammissibilità, non convalida il testo, quindi restano possibili una censura meglio costruita oppure un intervento del legislatore.
Che cosa resta un problema
- Il problema di fondo resta intatto: la legge non dice dove finisce la deficienza minore e dove comincia quella maggiore, e la valutazione si fa a bordo strada.
- Il giudice remittente aveva ritenuto fondata la questione, quindi il segnale di scarsa chiarezza è arrivato da un tribunale, non soltanto da un automobilista scontento.
- Il tempo trascorso è considerevole. Il Tribunale di Sibiu ha investito la Corte nel febbraio 2021, la decisione è stata pronunciata nel novembre 2025 e pubblicata nel luglio 2026, cioè oltre cinque anni dopo l’investitura.
- Al conducente resta l’onere di dimostrare in giudizio, spesso con una perizia, che il difetto non era maggiore, e questo può costare più della multa stessa.
- In assenza di criteri di legge, il rischio di un’applicazione diversa da un agente all’altro e da un distretto all’altro resta intatto.
Consigli pratici
- Chiedete che il verbale descriva concretamente il difetto accertato, senza limitarsi a riprendere la formula di legge. Una descrizione vaga è proprio il punto debole che potete attaccare in giudizio, come questione di fatto.
- Annotate le vostre osservazioni nell’apposito spazio, sul posto. È l’unico momento in cui la vostra versione entra nell’atto senza dipendere dalla memoria di qualcuno.
- Fotografate il veicolo sul posto, da più angolazioni, compreso il componente contestato. Una fotografia datata pesa molto più di una descrizione fatta un mese dopo.
- Verificate se il difetto contestato rientri in realtà nell’art. 101, comma 1, punto 11, cioè nell’impianto frenante, nello sterzo, nell’illuminazione o nell’avvisatore acustico. Lì il fondamento giuridico è un altro, e una qualificazione errata può essere contestata.
- Conservate il rapporto dell’ultima revisione tecnica periodica e, se del caso, il preventivo di riparazione. Mostrano lo stato tecnico del veicolo rispetto al momento del controllo.
- Presentate il ricorso nel termine di 15 giorni dalla consegna o dalla comunicazione del verbale e concentratelo sui fatti, non sull’illegittimità costituzionale del testo, che dopo questa decisione non può più essere invocata.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in concreto, la Corte costituzionale?
Perché inammissibile e non infondata?
Significa che il testo è stato dichiarato costituzionale?
Che cosa significa, alla fine, deficienza maggiore?
Quanto è la multa?
Che cosa succede se il difetto riguarda i freni o lo sterzo?
Posso ancora contestare la multa?
Da quando produce effetti la decisione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
