In breve
- Dal 1° ottobre 2026 spariscono le tariffe di transito per i tre ponti sul Danubio gestiti dallo Stato. Il decreto del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, ad interim, n. 913/2026 abroga gli allegati n. 3, 4 e 5 del decreto del ministro dei trasporti n. 1.836/2018, cioè proprio le tabelle in cui erano scritti gli importi per i ponti tra Fetești e Cernavodă, per il ponte tra Giurgeni e Vadu Oii e per il ponte di Giurgiu verso Ruse.
- Per un’autovettura, un passaggio costa oggi 13 lei a Fetești, 11 lei a Giurgeni e 15 lei oppure 3 euro a Giurgiu. Dal 1° ottobre 2026 non esiste più alcun importo da pagare per nessuno di essi, perché la tabella che lo stabiliva è stata tolta dal decreto. Un viaggio di andata e ritorno sull’autostrada A2 significa due passaggi, quindi 26 lei che non si pagano più.
- Sono interessati tutti coloro che attraversano il Danubio su questi ponti, dagli automobilisti che vanno al mare fino alle imprese di trasporto e agli autobus di linea a lunga percorrenza. Le tariffe pagate dalle imprese per le autorizzazioni di trasporto eccezionale e per gli accordi nella zona stradale restano intatte: il decreto non tocca gli allegati n. 1 e 6.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 824 del 28 settembre 2026, pagina 6
Entrata in vigore: 1° ottobre 2026, data scritta espressamente nell’art. II del decreto
Il decreto ha una pagina e sei punti, e uno solo di essi cambia qualcosa per chiunque attraversi il Danubio a Fetești, a Giurgeni o a Giurgiu: il punto 6, che abroga gli allegati n. 3, 4 e 5 del decreto del ministro dei trasporti n. 1.836/2018. Lì stavano le tariffe di transito, cioè gli importi che la Compagnia Nazionale di Amministrazione delle Infrastrutture Stradali (CNAIR) incassa alla barriera. La misura arriva nella stessa serie dei nuovi livelli della «rovinieta», pubblicati il 25 settembre 2026, la tariffa di utilizzo della rete di strade nazionali, e ha la stessa causa: dal 1° ottobre 2026 viene abrogata l’Ordinanza del Governo n. 15/2002, il fondamento su cui erano costruiti sia la vecchia «rovinieta» sia i pedaggi dei ponti.
Le cifre che spariscono sono quelle delle tabelle in vigore fino al 30 settembre 2026. Ai ponti tra Fetești e Cernavodă, sull’autostrada A2, un’autovettura o un veicolo merci fino a 3,5 tonnellate paga 13 lei per un passaggio, 26 lei per due e 208 lei per un pacchetto di 20 passaggi valido 12 mesi. Un autobus con più di 23 posti paga 64 lei, e un camion con almeno quattro assi, 91 lei. Al ponte tra Giurgeni e Vadu Oii, l’autovettura paga 11 lei, l’autobus grande 43 lei e il camion a quattro assi 64 lei. A Giurgiu, sul ponte verso Ruse, l’autovettura paga 3 euro oppure 15 lei, e il camion a quattro assi 37 euro oppure 188 lei.
Tutti questi importi scendono a zero il 1° ottobre 2026, perché non esiste più l’atto che li prevede. La diminuzione è del 100% in ogni voce delle tre tabelle, senza eccezioni e senza gradualità. Il decreto non sostituisce le tariffe con altre più basse e non rinvia nulla: le cancella.
Il meccanismo giuridico è semplice da seguire. La legge n. 226/2023 sull’applicazione di alcune tariffe stradali sulla rete di strade nazionali della Romania ha sostituito il vecchio sistema con due tariffe nuove: la «rovinieta», per le autovetture, gli autobus e le merci fino a 3,5 tonnellate, e il TollRo, calcolato al chilometro, per le merci oltre 3,5 tonnellate. La stessa legge abroga l’Ordinanza del Governo n. 15/2002, e il termine, rinviato due volte, è arrivato al 1° ottobre 2026. Insieme al fondamento spariscono anche le tariffe costruite su di esso, compresi i tre allegati con i pedaggi.
La legge nuova consente, all’art. 3 comma (2), che su un tratto dove si paga la «rovinieta» si percepisca in più una tariffa di transito per ponti, gallerie e valichi di montagna. Sono due nozioni distinte del diritto europeo in materia: la tariffa di transito si paga per un punto o per una distanza percorsa, mentre la tariffa di utilizzo si paga per un periodo di tempo. Consente, ma non stabilisce. Fino al 28 settembre 2026 non è stato pubblicato alcun atto che fissi una tariffa di questo tipo per i ponti sul Danubio, quindi dal 1° ottobre 2026 attraversarli resta senza prezzo.
Gli effetti che produce
Il primo effetto si vede alla barriera. Una famiglia che parte per il mare e torna risparmia 26 lei di viaggio, un autobus di linea a lunga percorrenza 128 lei e un camion a quattro assi 182 lei per lo stesso andata e ritorno sull’A2. Sul ponte tra Giurgeni e Vadu Oii, che collega la Muntenia al nord della Dobrogea, il risparmio su un andata e ritorno è di 22 lei per l’autovettura e di 128 lei per il camion a quattro assi.
Il secondo effetto riguarda chi ha già comprato pacchetti di passaggi. Il decreto non dice nulla su di essi, ma la risposta esiste nella legge che il decreto invoca nel preambolo: l’art. 24 comma (3) della legge n. 226/2023 prevede che i pedaggi emessi in base all’Ordinanza del Governo n. 15/2002 e non utilizzati cessino di essere validi, e il comma (4) obbliga la CNAIR a restituirne il controvalore su richiesta scritta dell’utente. Chi ha pagato 208 lei per 20 passaggi a Fetești e ne ha usati tre può chiedere i soldi per i restanti 17, ma soltanto se li chiede.
Il terzo effetto riguarda il decreto stesso. Del Decreto n. 1.836/2018 restano in piedi, dal 1° ottobre 2026, due allegati: l’allegato n. 1, con le tariffe supplementari per i veicoli che superano la massa o le dimensioni ammesse, pagate dai trasportatori insieme all’autorizzazione speciale di trasporto, e l’allegato n. 6, con le tariffe per i pareri, gli accordi preventivi, le autorizzazioni di collocazione e di accesso nella zona stradale, pagate dagli sviluppatori, dalle imprese di servizi a rete e da quelle pubblicitarie. L’allegato n. 2 era stato abrogato separatamente, il 29 dicembre 2025, con il Decreto n. 2.272/2025. L’atto si trasforma così da decreto che toccava il grande pubblico in uno puramente tecnico, rivolto alle imprese.
Il quarto effetto è un’infrastruttura rimasta senza oggetto. Il 15 giugno 2026 è entrato in funzione a Giurgiu il sistema di riscossione elettronica della tariffa di transito, chiamato eTarifGiurgiuPod, introdotto con il decreto del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, ad interim, n. 543/2026. Il 30 settembre 2026 resta senza tariffa da riscuotere, dopo 108 giorni di funzionamento.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 30 settembre 2026, chi attraversa il Danubio su uno dei tre ponti paga due volte: la «rovinieta», per il diritto di usare le strade nazionali, e la tariffa di transito, per il ponte. Dal 1° ottobre 2026 resta un solo pagamento, la «rovinieta», ai livelli approvati con il decreto del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, ad interim, n. 888/2026: tra 228 e 330 lei all’anno per un’autovettura, secondo la classe di emissioni.
L’ultima modifica di queste tariffe è stata un rincaro, 118 giorni prima che fossero cancellate. Il Decreto n. 543/2026, pubblicato il 5 giugno 2026, ha sostituito integralmente l’allegato n. 3 e ha alzato la tariffa di transito di Giurgiu per le autovetture da 14 a 15 lei, cioè più 7,14%, e il pacchetto di 20 passaggi da 224 a 244 lei, più 8,93%. Per il camion a quattro assi, un passaggio è salito da 173 a 188 lei, più 8,67%. Gli importi in euro non sono cambiati affatto: è stata ricalcolata soltanto la colonna in lei.
Per i trasportatori di merci oltre 3,5 tonnellate, quello che si perde sul ponte si paga al chilometro. Si liberano della tariffa fissa alla barriera, ma entrano sotto il TollRo, calcolato moltiplicando una tariffa unitaria per la distanza percorsa, in chilometri interi, su tutta la rete di strade nazionali. Per le autovetture, la sparizione del pedaggio non ha contropartita: la «rovinieta» si pagava anche prima.
Cambia anche l’elenco delle definizioni. Il punto 5 del decreto riscrive l’art. 5 del Decreto n. 1.836/2018 e vi lascia una sola nozione, il veicolo stradale. Spariscono le definizioni di veicolo per il trasporto di persone, veicolo per il trasporto di merci, veicolo misto, rimorchio, semirimorchio, trattore, autovettura, tariffa di transito e passaggio, perché erano tutte usate nelle tabelle dei pedaggi. I due allegati rimasti non si fondano su nessuna di esse.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Sparisce un doppio pagamento sulla stessa strada. Chi ha la «rovinieta» valida non tira fuori soldi una seconda volta per attraversare il Danubio.
- Il risparmio è immediato e misurabile: 26 lei per un andata e ritorno verso il litorale con l’autovettura, 182 lei per un camion a quattro assi.
- Sparisce anche la sosta alla barriera. Il pagamento si faceva in contanti o con la carta soltanto sulle corsie laterali dell’Agenzia di riscossione di Fetești, quelle con operatore e sbarra, e dal 1° ottobre 2026 non c’è più nulla da riscuotere lì.
- La data è una sola ed è scritta nell’atto: 1° ottobre 2026, senza fasi e senza categorie che entrano più tardi.
- La pulizia normativa è reale sul lato delle definizioni. L’art. 5 resta con una sola nozione, esattamente quella usata dagli allegati che sopravvivono.
Che cosa resta un problema
- Il decreto non dice nulla sui pacchetti di passaggi già comprati, benché alcuni abbiano 12 mesi di validità. Chi vuole i soldi indietro deve trovare da solo l’art. 24 comma (4) della legge n. 226/2023 e presentare una richiesta scritta.
- Due commi restano in vigore rinviando ad allegati che non esistono più. Si veda la sezione degli errori più avanti.
- I trasportatori oltre 3,5 tonnellate passano da una tariffa fissa sul ponte al TollRo, contato al chilometro, il cui effetto finale dipende dalle distanze percorse.
- Lo Stato rinuncia a un’entrata senza dire quanto sia. Né il decreto né il suo preambolo indicano l’importo incassato ogni anno dalle tre tariffe, quindi non si può verificare che cosa perda il bilancio della CNAIR.
- Il sistema elettronico di Giurgiu, avviato il 15 giugno 2026, resta senza oggetto dopo 108 giorni, e il decreto non dice che cosa se ne faccia.
Consigli pratici
- Se avete un pacchetto di 2 o di 20 passaggi comprato a Fetești, a Giurgeni o a Giurgiu e non lo avete esaurito, inviate alla CNAIR una richiesta scritta di restituzione. Il fondamento è l’art. 24 commi (3) e (4) della legge n. 226/2023, mentre le condizioni concrete si stabiliscono con le norme metodologiche di applicazione della legge.
- Non confondete la sparizione del pedaggio con la gratuità della strada. La «rovinieta» si paga ancora, e dal 1° ottobre 2026 ai livelli del Decreto n. 888/2026. Senza di essa, la sanzione resta.
- La «rovinieta» comprata prima, per le autovetture e per le merci fino a 3,5 tonnellate, resta valida fino alla scadenza. Per i pedaggi la regola è un’altra: quelli non utilizzati perdono validità il 1° ottobre 2026.
- Se trasportate merci con veicoli oltre 3,5 tonnellate, rifate il calcolo dei costi per tratta. Il pedaggio fisso sul ponte sparisce, ma compare il TollRo, che si moltiplica per ogni chilometro di strada nazionale percorso.
- Le imprese che chiedono autorizzazioni speciali di trasporto per superamenti di massa o di dimensioni e quelle che chiedono pareri o accordi nella zona stradale non devono cambiare nulla: gli allegati n. 1 e 6 restano in vigore, con le stesse tariffe.
- I permessi di libero transito rilasciati alle persone con disabilità accentuata o grave per la barriera di Fetești non hanno più nulla da esentare dopo il 1° ottobre 2026, perché non esiste più una tariffa da cui concedere l’esenzione.
Domande frequenti
Pago ancora il pedaggio quando vado al mare dopo il 1° ottobre 2026?
Che cosa succede al mio pacchetto di 20 passaggi, comprato quest’estate?
Il ponte di Giurgiu verso Ruse diventa gratuito?
Significa che le strade nazionali diventano gratuite?
Perché si cambia proprio adesso?
Che cosa resta del Decreto n. 1.836/2018?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- L’art. I punto 1 abroga soltanto uno dei tre commi che approvavano gli allegati cancellati. Il punto 1 toglie dalla vigenza i commi (3) e (6) dell’art. 1 del Decreto n. 1.836/2018, mentre il punto 6 abroga gli allegati n. 3, 4 e 5. Restano però in vigore i commi (4) e (5) dello stesso articolo, che continuano ad approvare le «tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii», previste nell’allegato n. 4, e le «tarifele de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă», previste nell’allegato n. 5, cioè le tariffe di transito per l’utilizzo del ponte tra Giurgeni e Vadu Oii e di quelli tra Fetești e Cernavodă. Il decreto approva dunque, a partire dal 1° ottobre 2026, due tariffe le cui tabelle non esistono più. Il lettore in buona fede può arrivare a due conclusioni diverse: o le tariffe sono abolite, oppure la norma di approvazione sopravvive e manca soltanto l’importo. Che si potesse fare altrimenti si vede nella storia stessa dell’atto: il Decreto del ministro dei trasporti e delle infrastrutture n. 2.272/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 1.207 del 29 dicembre 2025, ha abrogato insieme l’art. 1 comma (2), l’art. 2 comma (2), l’art. 3 comma (2) e l’allegato n. 2, cioè la norma di approvazione e la tabella in un colpo solo.
Analisi della redazione
Il decreto fa quello che andava fatto e lo fa in tempo: il 28 settembre 2026, tre giorni prima che il fondamento giuridico delle tariffe sparisca. La pulizia è, in generale, accurata. Il punto 3 toglie i commi (3)-(5) dell’art. 3, cioè le regole di pagamento per i tre allegati abrogati. Il punto 4 toglie l’art. 4, che aggiornava ogni anno le tariffe dell’allegato n. 3. Il punto 5 riduce l’art. 5 all’unica definizione di cui l’atto ha ancora bisogno. Verificato sul testo consolidato, nessuna delle nozioni eliminate compare più negli allegati n. 1 e 6, quindi il taglio è pulito, non affrettato.
Quello che non si vede leggendo il decreto è il ritmo delle decisioni degli ultimi quattro mesi. Il 27 maggio 2026 il ministero ha firmato il Decreto n. 543/2026, che sostituiva integralmente l’allegato n. 3 e metteva in funzione, dal 15 giugno 2026, un sistema proprio di riscossione elettronica della tariffa di transito a Giurgiu, eTarifGiurgiuPod. A quella data, il termine di abrogazione dell’Ordinanza del Governo n. 15/2002 era il 1° luglio 2026, fissato con l’Ordinanza del Governo n. 14/2025. Il sistema elettronico è così entrato in funzione 16 giorni prima della data in cui la tariffa che riscuoteva doveva sparire. Se l’è cavata perché, il 24 giugno 2026, sette giorni prima del termine, la legge n. 103/2026 lo ha spostato al 1° ottobre. Il bilancio: eTarifGiurgiuPod funziona 108 giorni, dal 15 giugno al 30 settembre 2026.
Lo stesso allegato n. 3, rifatto a giugno, mostra anche come si rincari senza rincarare. Gli importi in euro non sono cambiati: 3 euro per l’autovettura a passaggio, 48 euro per il pacchetto da 20, come prima. È stata ricalcolata soltanto la colonna in lei, e non a un cambio unico. Un passaggio è passato da 14 a 15 lei, cioè da 4,67 a 5,00 lei per un euro, mentre il pacchetto da 20 è passato da 224 a 244 lei, cioè a 5,08 lei per un euro. Stesso allegato, due cambi, con una differenza dell’1,7% tra loro. Nessuno viene indotto in errore, perché ogni cella ha il suo importo fisso in lei, ma la tabella non si può ricostruire dal cambio, e al prossimo aggiornamento la differenza si trasporta più avanti.
La parte debole del decreto non è ciò che scrive, ma ciò che lascia non scritto. Una persona che ha in tasca un pacchetto da 20 passaggi da 208 lei legge il decreto dall’inizio alla fine e non scopre nulla che la riguardi. La risposta sta nell’art. 24 commi (3) e (4) della legge n. 226/2023, cioè esattamente nell’articolo che il preambolo cita, ma soltanto per il comma (1). Sempre nel preambolo, la data del 1° ottobre 2026 è attribuita all’art. 24 comma (1) della legge, benché il testo di quel comma dica 1° gennaio 2026; la data reale viene dalla proroga dell’art. III comma (1) della legge n. 103/2026. Il risultato è corretto, il rinvio è incompleto, e chi lo verifica nel testo della legge trova qualcosa di diverso da ciò che è scritto nel preambolo.
Che cosa andrebbe cambiato
- L’abrogazione dei commi (4) e (5) dell’art. 1 del Decreto n. 1.836/2018. Chiuderebbe l’unica vera incongruenza dell’atto e lascerebbe il decreto senza disposizioni che approvano tariffe inesistenti. Si risolve con una riga in un decreto di rettifica.
- L’allineamento dell’art. 9, che continua a dire che «anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin», cioè che gli allegati sono parte integrante del decreto. Dal 1° ottobre 2026 ne esistono due. Un lettore che cerchi gli allegati n. 2, 3, 4 e 5 perde tempo a inseguire qualcosa che è stato tolto in due riprese diverse, nel dicembre 2025 e nel settembre 2026.
- Una disposizione transitoria sui pedaggi già comprati, con termine e indirizzo di presentazione. Il decreto dovrebbe dire, in due frasi, che i pacchetti non utilizzati si restituiscono su richiesta in base all’art. 24 comma (4) della legge n. 226/2023 e dove si presenta la richiesta. Altrimenti la restituzione resta un diritto che usano soltanto quelli che lo cercano da soli.
- La citazione completa del fondamento nel preambolo. Se la data del 1° ottobre 2026 viene dalla proroga disposta con la legge n. 103/2026, il preambolo dovrebbe menzionarla accanto all’art. 24 comma (1) della legge n. 226/2023. Un preambolo verificabile risparmia al lettore una ricerca di un’ora.
- L’annuncio per tempo della decisione sui ponti. La legge n. 226/2023 consente, all’art. 3 comma (2), una tariffa di transito sui ponti in aggiunta alla «rovinieta». Se il ministero intende reintrodurla, il decreto che la stabilisce va pubblicato prima, e non dopo, gli investimenti di riscossione. Il caso di eTarifGiurgiuPod mostra quanto costi l’ordine inverso.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 824 del 28 settembre 2026, pagina 6 8 pagine PDF, 85 KB l'atto inizia a pagina 6
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
