In breve

  • Un ufficiale ha impugnato davanti alla Corte costituzionale 20 articoli dello stato giuridico dei militari di carriera e due punti di un’ordinanza d’urgenza, invocando 44 articoli della Costituzione, 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 8 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
  • Ha perso senza che uno solo dei suoi argomenti venisse esaminato. La Corte ha constatato che l’elencazione non tiene luogo di motivazione: mancava la spiegazione del modo in cui ciascun testo di legge violerebbe ciascun testo costituzionale.
  • La lezione riguarda qualsiasi soggetto che agisce in giudizio e solleva una questione di legittimità costituzionale, in qualunque materia: il numero dei testi invocati non conta, conta il nesso dimostrato tra di essi.
Atto: Sentenza CCR n. 32/2026
Pubblicato: G.U. n. 599 del 22 luglio 2026
Depositata: 20 gennaio 2026

Cinquantanove testi invocati, nessuno spiegato, e il risultato è stato un rigetto in partenza. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione con cui un militare di carriera contestava buona parte della legge n. 80/1995 sullo stato giuridico dei militari di carriera. La sentenza n. 32 del 20 gennaio 2026 è un breve manuale su che cosa significhi una questione motivata, sulla stessa linea delle pronunce con cui la Corte ha mostrato che una critica rivolta alla decisione del giudice, e non alla legge, non arriva a essere esaminata.

La questione è stata sollevata da Dan Băzăvan, in un procedimento pendente davanti al Tribunale di Bucarest, ottava sezione per le controversie di lavoro e la previdenza sociale. I testi impugnati coprono quasi tutto il percorso di una carriera militare: art. 5, 7, 9, 13 e 141, art. 36 comma (1) lett. c1), art. 411, 46, 48, 56, 57, 59, 73, 75-771, 773, 78 e 84-86 della legge n. 80/1995, oltre all’art. I punti 7 e 8 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 36/2020.

Le critiche di merito erano consistenti quanto a tema. L’autore sosteneva che lo stato giuridico non è stato armonizzato con la realtà di un esercito che appartiene alla NATO e a uno Stato membro dell’Unione europea, che il meccanismo di esecuzione degli ordini sarebbe «una forma mascherata di lavoro forzato», che lo stato giuridico limita la libertà di espressione e che non indica al militare di carriera leso davanti a quali giudici possa rivolgersi. Il problema non è stato il tema, ma il modo in cui è stato collegato alla Costituzione.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che lo stato giuridico dei militari di carriera resta intatto. Nessuno dei 20 articoli contestati è stato esaminato nel merito, quindi i testi non sono stati né confermati né smentiti.

Il secondo effetto è la soglia che la Corte formula senza equivoci. Sebbene l’autore avesse invocato formalmente 44 articoli della Costituzione, 7 della Convenzione e 8 della Dichiarazione universale dei diritti umani, non ha motivato la pretesa contrarietà tra le disposizioni criticate e quei testi. Le sue affermazioni, dice la Corte, non bastano a innescare un sindacato di legittimità costituzionale.

Il terzo effetto è la definizione, ripresa dalla Sentenza n. 1.313 del 4 ottobre 2011, dei tre elementi di qualsiasi questione: il testo contestato, il testo costituzionale che si assume violato e la motivazione del rapporto di contrarietà tra di essi. I primi due si possono determinare con esattezza, il terzo ha un grado di relatività, ma non può mancare. La materialità della motivazione non è una condizione, cioè non conta la lunghezza, però il nesso deve essere identificabile.

Il quarto effetto è la regola che la Corte ripete dalla Sentenza n. 785 del 16 giugno 2011: la semplice elencazione di disposizioni costituzionali o convenzionali non può essere considerata una vera critica di illegittimità costituzionale. È esattamente la trappola in cui cadono gli atti che cercano di coprire quanto più terreno possibile.

Il quinto effetto spiega perché la Corte non completa da sé la motivazione. Se esaminasse una questione motivata in modo ellittico, si sostituirebbe all’autore nella formulazione delle critiche, il che equivarrebbe a un sindacato d’ufficio, inammissibile alla luce dell’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992. La condizione non soddisfatta è quella di motivazione, prevista dall’art. 10 comma (2) della stessa legge.

Che cosa cambia rispetto a prima

Sul piano del diritto, nulla. La sentenza non modifica la legge n. 80/1995 e non crea una norma nuova. È una soluzione di procedura costituzionale.

È cambiato però qualcosa per chi segue la giurisprudenza: compare l’esempio finora più chiaro di che cosa sia una questione inammissibile per difetto di motivazione. Non si tratta di un atto breve o trascurato, ma di uno molto ampio, in cui il numero dei testi invocati è stato inversamente proporzionale alla spiegazione data a ciascuno.

Il secondo chiarimento è di ordine pratico per i militari. Lo stato giuridico dei militari di carriera disciplina le categorie di militari professionisti e la guida della carriera militare, i doveri e i diritti dei militari di carriera, compreso il congedo non retribuito, la provenienza degli ufficiali, dei marescialli e dei sottufficiali in servizio attivo, il conferimento e l’avanzamento di grado, i contratti stipulati con il Ministero della Difesa nazionale, la valutazione e promozione nell’incarico, nonché gli indennizzi per invalidità e la pensione ai superstiti nei casi di decesso avvenuto durante il servizio e a causa di esso. Ciascuno di questi temi può essere contestato separatamente, con una motivazione propria.

Il terzo chiarimento riguarda lo stato dei testi. La Corte osserva che, dopo essere stata investita della questione, l’art. 36 comma (1) lett. c1) e l’art. 411 comma (1) della legge n. 80/1995 sono stati modificati dall’ordinanza d’urgenza del Governo n. 28/2024. Chi voglia contestare oggi questi testi deve partire dalla loro forma attuale, non da quella riprodotta nella sentenza.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La sentenza indica esplicitamente dove sia la soglia: ogni testo costituzionale invocato deve essere collegato, in concreto, a un problema del testo di legge impugnato.
  • Trattandosi di una pronuncia di inammissibilità, non chiude la discussione. Gli articoli dello stato giuridico dei militari di carriera possono essere contestati di nuovo, con una motivazione costruita correttamente.
  • La Corte spiega perché non completa da sé la motivazione, il che tutela il carattere contraddittorio del procedimento ed evita il sindacato d’ufficio.
  • L’elencazione, contenuta nella sentenza, dei temi coperti dallo stato giuridico è utile di per sé per qualsiasi militare che cerchi l’articolo applicabile alla propria situazione.

Che cosa resta un problema

  • I temi sollevati, dalla libertà di espressione dei militari all’accesso al giudice in caso di lesione della dignità, restano non discussi nel merito, pur riguardando un’intera categoria professionale.
  • L’autore ha percorso l’intero cammino, dal giudice di merito fino alla Corte costituzionale, per una pronuncia che non esamina nessuno dei suoi argomenti.
  • Tra la rimessione alla Corte, nell’ottobre 2021, e la pubblicazione della sentenza, nel luglio 2026, sono passati oltre quattro anni e mezzo, tempo in cui due dei testi criticati sono già stati modificati.
  • Un soggetto che agisce in giudizio senza avvocato ha poche possibilità di intuire da solo il requisito della motivazione, e la sentenza non gli offre un modello, ma soltanto la constatazione che non è stato soddisfatto.

Consigli pratici

  1. Scegliete poco e spiegate molto. Una questione con due testi di legge e due articoli della Costituzione, motivati in concreto, ha più possibilità di una con cinquanta richiami non spiegati.
  2. Per ciascun testo costituzionale invocato, scrivete una frase che mostri in che modo la norma impugnata entra in conflitto con esso. È questo il rapporto di contrarietà richiesto dalla Corte.
  3. Non confondete l’insoddisfazione per gli effetti della legge sulla vostra carriera con una critica di illegittimità costituzionale. La prima riguarda l’opportunità della disciplina, che spetta al Parlamento.
  4. Verificate se il vostro problema riguarda l’interpretazione e l’applicazione della legge. In quel caso la competenza appartiene ai giudici ordinari, non alla Corte costituzionale.
  5. Prima di sollevare la questione, verificate la forma in vigore del testo. L’art. 36 comma (1) lett. c1) e l’art. 411 comma (1) della legge n. 80/1995 sono stati modificati dall’ordinanza d’urgenza del Governo n. 28/2024.
  6. Tenete a mente il fondamento del rigetto: l’art. 10 comma (2) della legge n. 47/1992 esige che l’atto di rimessione sia motivato. Un atto formalmente completo, ma privo di una critica reale, viene dichiarato inammissibile.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Ha dichiarato inammissibile la questione, all’unanimità dei voti, perché non era soddisfatta la condizione di motivazione prevista dall’art. 10 comma (2) della legge n. 47/1992.
Significa che lo stato giuridico dei militari di carriera è costituzionale?
No. Una pronuncia di inammissibilità non dice nulla sul merito. I testi non sono stati né confermati né smentiti, e una contestazione correttamente motivata potrà essere formulata in futuro.
Perché non è bastato invocare decine di articoli?
Perché, secondo la Sentenza n. 785 del 16 giugno 2011, la semplice elencazione di disposizioni costituzionali o convenzionali non costituisce una vera critica di illegittimità costituzionale. Mancava la spiegazione del rapporto di contrarietà.
Che cosa deve contenere una questione di legittimità costituzionale?
Tre elementi: il testo di legge contestato, il testo costituzionale che si assume violato e la motivazione del rapporto di contrarietà tra di essi. I primi due si determinano con esattezza, il terzo deve essere ragionevolmente identificabile.
Perché la Corte non ha completato la motivazione?
Perché si sarebbe sostituita all’autore della questione, il che sarebbe equivalso a un sindacato d’ufficio, inammissibile alla luce dell’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992.
Che cosa disciplinano i testi impugnati?
Le categorie di militari professionisti e la guida della carriera militare, i doveri e i diritti dei militari di carriera, la provenienza degli ufficiali, dei marescialli e dei sottufficiali, il conferimento e l’avanzamento di grado, i contratti con il Ministero della Difesa nazionale, la valutazione e promozione nell’incarico, gli indennizzi per invalidità e la pensione ai superstiti.
I testi criticati sono ancora nella stessa forma?
Non tutti. L’art. 36 comma (1) lett. c1) e l’art. 411 comma (1) della legge n. 80/1995 sono stati modificati dall’ordinanza d’urgenza del Governo n. 28/2024.
Si può sollevare di nuovo la stessa questione?
Sì. L’inammissibilità per difetto di motivazione non impedisce una nuova rimessione, se questa volta la critica è collegata in concreto a un testo costituzionale.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 599 del 22 luglio 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 4

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.