In breve

  • Gli sportivi possono farsi assistere da un avvocato, da un consulente sportivo o da un rappresentante del sindacato nella trattativa, nella stipula o nella modifica del contratto di attività sportiva e per tutta la durata di un conflitto.
  • Il diritto si estende anche ai procedimenti davanti alle commissioni e agli organismi sportivi costituiti presso le federazioni e le strutture sportive.
  • Le strutture sportive, cioè i club e le federazioni, possono a loro volta farsi rappresentare da un avvocato, da un consulente giuridico o da un consulente sportivo.
Atto: Legge n. 151/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 588 del 20 luglio 2026
Entrata in vigore: 23 luglio 2026

Uno sportivo convocato davanti alla commissione disciplinare della federazione non dipende più dalla buona volontà di nessuno per presentarsi con un avvocato al proprio fianco. La legge n. 151/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 588 del 20 luglio 2026, completa la legge sull’educazione fisica e sullo sport n. 69/2000 con due nuovi commi che fissano questo diritto nel testo di legge. È una delle leggi pubblicate nella stessa edizione, accanto a quella sul beneficio per l’abitazione delle persone con disabilità.

La legge ha un solo articolo, diviso in due punti. Entrambi riguardano l’assistenza e la rappresentanza, cioè esattamente l’ambito in cui lo sportivo, soprattutto quello giovane, si trova in posizione di disparità rispetto al club o alla federazione.

Il primo punto introduce all’articolo 671 un nuovo comma, il (15), applicabile al contratto di attività sportiva. Il secondo aggiunge all’articolo 941 un comma (2), applicabile davanti agli organismi e alle commissioni sportive.

Gli effetti che produce

Il primo effetto riguarda il contratto di attività sportiva. La legge prevede che, nella trattativa, nella stipula o nella modifica del contratto, oppure durante un conflitto legato all’attività sportiva, ciascuna delle parti possa farsi assistere da un avvocato, da un consulente sportivo o, a seconda dei casi, da un rappresentante del sindacato di cui lo sportivo è membro. La scelta spetta a chi viene assistito, secondo la formula usata dal legislatore, «in base alla propria opzione».

Il dettaglio importante è la parola «ciascuna». Il diritto non appartiene in esclusiva allo sportivo, ma a entrambe le parti. Il club può presentarsi con un proprio rappresentante, il che mantiene l’equilibrio procedurale, ma non può più rifiutare la presenza di un consulente dalla parte opposta.

Il secondo effetto sposta la stessa logica all’interno del sistema sportivo. I partecipanti all’attività sportiva e le strutture sportive possono farsi rappresentare o assistere davanti agli organismi e alle commissioni costituiti presso le federazioni o le strutture sportive. Vi rientrano le commissioni disciplinari, le commissioni d’appello, le commissioni per il rilascio delle licenze e ogni altro organismo con poteri decisionali.

Il terzo effetto è la distinzione tra chi rappresenta chi. I partecipanti all’attività sportiva possono essere assistiti da un avvocato, da un consulente sportivo o da un rappresentante del sindacato di cui sono membri. Le strutture sportive possono essere rappresentate da un avvocato, da un consulente giuridico o da un consulente sportivo. Il consulente giuridico compare quindi soltanto dalla parte della struttura, il che corrisponde al suo statuto di dipendente della persona giuridica.

Il quarto effetto, meno evidente, è il riconoscimento legale del consulente sportivo come figura con un ruolo di assistenza. Fino a oggi compariva nella legislazione sportiva piuttosto come professione, non come rappresentante ammesso nei procedimenti.

Il quinto effetto è di sistema: i sindacati dello sport ottengono una base chiara di intervento. Uno sportivo iscritto al sindacato può chiedere che il rappresentante di questo lo accompagni sia al tavolo della trattativa sia davanti alla commissione.

Che cosa cambia rispetto a prima

Prima di questa legge, la legge n. 69/2000 disciplinava il contratto di attività sportiva e gli organismi sportivi senza dire espressamente chi potesse assistere o rappresentare le parti. In mancanza di un testo, la prassi variava da una federazione all’altra e i regolamenti interni potevano limitare l’accesso dell’avvocato alle sedute.

Ora la regola è scritta nella legge. Un regolamento federale che vietasse l’assistenza da parte di un avvocato o del rappresentante sindacale si porrebbe in contrasto con una norma di rango superiore.

Cambia anche la posizione dei sindacati. Il passaggio da una presenza tollerata a un diritto previsto espressamente modifica i rapporti di forza nelle discussioni sui contratti degli sportivi, in particolare negli sport di squadra.

Non cambia invece la natura del contratto di attività sportiva. La legge non lo trasforma in contratto individuale di lavoro e non tocca il regime fiscale né quello previdenziale dello sportivo. Non modifica nemmeno la competenza delle commissioni sportive né i mezzi di impugnazione.

Non cambia neppure la questione dei costi. La legge riconosce il diritto di essere assistiti, ma non stabilisce chi paghi l’onorario dell’avvocato o del consulente sportivo.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Lo sportivo, soprattutto se minorenne o all’inizio della carriera, non firma più da solo un contratto che non capisce.
  • I regolamenti interni delle federazioni non possono più bloccare la presenza dell’avvocato o del rappresentante sindacale.
  • Il diritto è simmetrico: sia il club sia lo sportivo possono presentarsi assistiti, quindi non si crea uno squilibrio di segno opposto.
  • Riconosce il consulente sportivo come figura ammessa nei procedimenti, non soltanto come professione elencata nel nomenclatore.
  • Dà ai sindacati dello sport un ruolo concreto, con effetti sulla contrattazione collettiva.

Che cosa resta un problema

  • La legge non dice chi sostiene i costi dell’assistenza, il che lascia il diritto sulla carta per gli sportivi senza mezzi.
  • Non esiste una sanzione espressa per la federazione che, di fatto, rifiuti l’accesso del rappresentante alla seduta.
  • Lo statuto del consulente sportivo non è definito in questo testo, quindi restano aperte le domande sulla sua formazione e sulla sua responsabilità.
  • Il testo non prevede termini di convocazione o di comunicazione dei documenti e senza di essi l’assistenza rischia di restare formale.
  • La sindacalizzazione è bassa nella maggior parte degli sport in Romania, quindi la via sindacale resta praticabile in poche discipline.

Consigli pratici

  1. Se stai negoziando un contratto di attività sportiva, comunica al club per iscritto che ti presenterai assistito e da chi. Una breve notifica evita le discussioni sulla porta della sala riunioni.
  2. Verifica se nella tua disciplina esiste un sindacato degli sportivi. Se sei iscritto, il suo rappresentante può partecipare senza costi aggiuntivi per te.
  3. Chiedi per tempo i documenti del fascicolo prima di una seduta della commissione disciplinare. Il diritto di essere assistiti ha senso solo se chi ti assiste fa in tempo a leggere.
  4. Per club e federazioni: aggiornate i regolamenti interni. Ogni disposizione che limita l’assistenza va eliminata, perché la legge ha rango superiore.
  5. Se sei una struttura sportiva, ricorda che puoi farti rappresentare dal tuo consulente giuridico, da un avvocato o da un consulente sportivo, a tua scelta.
  6. In sede di trattativa, inserisci nel contratto una clausola sul modo in cui vengono comunicati gli atti e i termini. La legge non la prevede, ma nulla la vieta.
  7. Se lo sportivo è minorenne, l’assistenza da parte di un adulto non sostituisce il consenso del rappresentante legale. Sono due requisiti diversi.

Domande frequenti

Chi può assistere uno sportivo alla firma del contratto?
Un avvocato, un consulente sportivo o, a seconda dei casi, un rappresentante del sindacato di cui lo sportivo è membro. La scelta spetta allo sportivo.
Il club può rifiutare la presenza dell’avvocato?
No. Il diritto è previsto espressamente dalla legge e un regolamento interno del club o della federazione non può escluderlo.
Il diritto vale anche davanti alle commissioni della federazione?
Sì. I partecipanti all’attività sportiva e le strutture sportive possono farsi rappresentare o assistere davanti agli organismi e alle commissioni costituiti presso le federazioni o le strutture sportive.
Chi può rappresentare un club o una federazione?
Un avvocato, un consulente giuridico o un consulente sportivo, a scelta della struttura sportiva.
Un consulente giuridico può rappresentare uno sportivo?
Il testo riserva il consulente giuridico alle strutture sportive. Per i partecipanti all’attività sportiva la legge elenca l’avvocato, il consulente sportivo e il rappresentante del sindacato.
Chi paga l’assistenza?
La legge non lo prevede. L’onorario dell’avvocato o del consulente sportivo resta una questione contrattuale tra lo sportivo e chi lo assiste.
Cambia la natura del contratto di attività sportiva?
No. La legge completa soltanto le regole di assistenza e rappresentanza. Il regime del contratto, quello fiscale e quello previdenziale restano invariati.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 588 del 20 luglio 2026 16 pagine PDF, 110 KB l'atto inizia a pagina 11

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.