In breve

  • Il beneficio per l’abitazione, un’indennità mensile pari a un salario minimo lordo nazionale, si amplia: possono riceverlo anche le persone che lasciano i servizi di abitare assistito nella comunità, non soltanto quelle che escono dai centri residenziali.
  • Le commissioni che attribuiscono il grado di disabilità ricevono un elenco più ampio di specialità mediche da cui possono provenire i loro membri, mentre la commissione superiore ottiene una composizione fissata per legge.
  • Il Governo ha 30 giorni dal 23 luglio 2026 per modificare gli standard di costo dei servizi sociali e il Nomenclatore dei servizi sociali.
Atto: Legge n. 146/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 588 del 20 luglio 2026
Entrata in vigore: 23 luglio 2026

Una persona con disabilità che si trasferisce da un alloggio protetto in una casa propria non resta più senza sostegno economico soltanto perché non proviene direttamente da un centro residenziale. La legge n. 146/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 588 del 20 luglio 2026, approva con modifiche l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 90/2025 e corregge esattamente questa lacuna. La legge completa il quadro per il quale il Governo aveva già stabilito la procedura di concessione del beneficio per l’abitazione e di quello di transizione.

L’ordinanza approvata, pubblicata l’ultimo giorno del 2025, ha riscritto una parte importante della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Ha introdotto il beneficio per l’abitazione, un’indennità mensile pari a un salario minimo lordo nazionale, e il beneficio di transizione, di al massimo due salari minimi, per chi lascia i centri residenziali pubblici e passa alla vita nella comunità.

La stessa ordinanza ha ridenominato i servizi sociali destinati alla vita indipendente e ha cambiato il regime della gratuità sul trasporto interurbano, trasformandola in una scelta tra viaggi gratuiti e buoni per carburante o energia elettrica, fino a 1.500 lei all’anno per la disabilità grave e 750 lei all’anno per quella accentuata.

Il 28 agosto la procedura è stata abrogata e riscritta come allegato alla Legge n. 7/2023, e il termine del 30 giugno 2026 è scomparso.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è l’ampliamento del beneficio per l’abitazione. La legge introduce un nuovo comma all’articolo 202 della legge n. 448/2006: le persone cui è stato attribuito un grado di disabilità grave, accentuata o media che lasciano i servizi di abitare assistito nella comunità per la vita indipendente possono ricevere questo beneficio, sulla base della valutazione dei bisogni individuali effettuata dai servizi di valutazione complessa delle persone adulte con disabilità.

La differenza rispetto al testo dell’ordinanza è importante. La versione del dicembre 2025 concedeva il beneficio a chi usciva dai centri residenziali pubblici, ma escludeva espressamente le misure di protezione di tipo abitare assistito nella comunità. In altri termini, chi era già passato per un alloggio protetto non aveva più accesso al sostegno nel passo successivo, quello verso una vita del tutto indipendente. La legge chiude questa discontinuità.

Il secondo effetto riguarda i soldi e la nomenclatura. Vengono introdotti tre nuovi commi all’articolo 51 della stessa legge, che collegano i vecchi codici dei servizi alle denominazioni nuove. Lo standard di costo del centro per una vita indipendente, vecchio codice 8790 CR-D-IV, diventa standard di costo del servizio di abitare assistito nella comunità di tipo centro per una vita indipendente. Lo standard dell’alloggio a protezione massima, vecchio codice 8790 CR-D-VII, diventa standard dell’alloggio protetto, mentre lo standard del servizio di tipo alloggio a protezione minima è abrogato. Il loro aggiornamento avviene con decisione del Governo.

Il terzo effetto riguarda le commissioni di valutazione. Per la commissione di valutazione delle persone adulte con disabilità, la legge riscrive le condizioni dell’articolo 85, comma (4). Il presidente e il vicepresidente devono essere medici primari o specialisti in perizia medica della capacità lavorativa, medicina di famiglia o medicina generale, medicina interna oppure medicina fisica e riabilitativa, con diritto di libero esercizio della professione. Il terzo membro medico, proposto dalla direzione distrettuale di sanità pubblica, può provenire da un elenco molto più ampio, che comprende psichiatria, oftalmologia, neurologia, oncologia, chirurgia, nefrologia, pneumologia ed endocrinologia.

Il quarto effetto è la composizione della commissione superiore, prevista dall’articolo 901. Ne fanno parte due medici specialisti in perizia della capacità lavorativa o in medicina fisica e riabilitativa, due medici primari o specialisti tratti dall’elenco ampliato, due laureati in assistenza sociale e due laureati in psicologia, tutti con esperienza nel campo della protezione delle persone con disabilità.

Il quinto effetto tocca la legge sull’assistenza sociale n. 292/2011. Cambia la classificazione dei servizi sociali: con accoglienza, di tipo residenziale e di sostegno con accoglienza, e senza accoglienza, di tipo sostegno nella comunità e abitare assistito nella comunità, secondo il Nomenclatore dei servizi sociali approvato con decisione del Governo n. 268/2026. Vengono aggiornati anche l’elenco delle istituzioni di assistenza sociale e quello dei servizi per le persone con disabilità.

Il sesto effetto è un termine perentorio per il Governo. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, cioè entro il 22 agosto 2026, l’esecutivo deve approvare con decisione, su proposta del Ministero del Lavoro, della Famiglia, della Gioventù e della Solidarietà Sociale, la modifica della decisione del Governo n. 426/2020 sugli standard di costo per i servizi sociali e della decisione del Governo n. 268/2026.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il primo cambiamento riguarda l’accesso al beneficio. Prima il diritto era legato strettamente all’uscita da un centro residenziale pubblico e l’abitare assistito nella comunità era escluso espressamente. Ora l’uscita dal servizio di abitare assistito è essa stessa un titolo valido, alla stessa condizione della valutazione individuale.

Il secondo cambiamento è di tecnica legislativa, ma con effetti pratici immediati: senza la corrispondenza tra i vecchi codici e le denominazioni nuove, le direzioni generali di assistenza sociale non avrebbero potuto applicare gli standard di costo ai servizi ridenominati. La legge risolve il problema e fa sparire una categoria, l’alloggio a protezione minima, il cui standard è abrogato.

Il terzo cambiamento riguarda chi ti valuta. Nella versione precedente i requisiti di specializzazione per i membri della commissione erano più ristretti. L’ampliamento dell’elenco delle specialità, in particolare per il membro proposto dalla direzione di sanità pubblica, dà alle commissioni dei distretti a corto di medici periti una possibilità concreta di costituirsi.

Il quarto cambiamento è di architettura. La legge sull’assistenza sociale non suddivide più i servizi secondo la vecchia logica, ma secondo quella del Nomenclatore del 2026, con l’accento sull’abitare assistito nella comunità. È il passo legislativo che accompagna il processo di deistituzionalizzazione.

Ciò che non cambia sono gli importi. Il beneficio per l’abitazione resta pari a un salario minimo lordo nazionale al mese e il beneficio di transizione resta di al massimo due salari minimi. La legge non tocca neppure i tetti previsti per i buoni carburante.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Elimina una frattura reale nel percorso verso la vita indipendente: il sostegno non si ferma più al primo passo fuori dall’istituzione.
  • Rende applicabili gli standard di costo ai servizi ridenominati, il che conta direttamente per i bilanci delle direzioni generali di assistenza sociale.
  • L’ampliamento dell’elenco delle specialità mediche aiuta a funzionare le commissioni dei distretti privi di medici periti della capacità lavorativa.
  • Fissa per legge la composizione della commissione superiore, con un equilibrio tra medici, assistenti sociali e psicologi.
  • Impone al Governo un termine breve e verificabile, 30 giorni, per l’aggiornamento delle due decisioni.

Che cosa resta un problema

  • Il beneficio resta subordinato a una valutazione individuale e la legge non prevede un termine entro il quale il servizio di valutazione complessa deve concluderla.
  • Gli importi restano agganciati al salario minimo, senza alcuna differenziazione in base al costo reale dell’affitto, che varia enormemente tra Bucarest e le zone rurali.
  • L’abrogazione dello standard per l’alloggio a protezione minima non è accompagnata da una soluzione esplicita per i servizi già autorizzati con quel codice.
  • Il termine di 30 giorni per il Governo non ha alcuna conseguenza prevista in caso di superamento, come accade per la maggior parte dei termini di questo tipo.
  • L’ordinanza è stata pubblicata l’ultimo giorno del 2025 e le correzioni di sostanza arrivano soltanto dopo sette mesi, un intervallo in cui il testo incompleto è stato applicato.

Consigli pratici

  1. Se vivi in un servizio di abitare assistito nella comunità e vuoi passare a una casa tua, chiedi al servizio di valutazione complessa delle persone adulte con disabilità una valutazione dei bisogni individuali di vita nella comunità. È la condizione del beneficio.
  2. Presenta la domanda alla direzione generale di assistenza sociale e protezione del minore del distretto o del settore in cui abiti. È l’istituzione che concede e paga il beneficio.
  3. Se hai ricevuto un rifiuto prima del 23 luglio 2026 perché non provenivi da un centro residenziale, puoi riprendere la procedura. Il nuovo fondamento giuridico ti è favorevole.
  4. Per i fornitori di servizi sociali: verifica con quale codice è autorizzato il tuo servizio e segui la decisione del Governo che aggiorna gli standard di costo, attesa entro il 22 agosto 2026.
  5. I servizi autorizzati come alloggio a protezione minima hanno bisogno di una riclassificazione. Parlane per tempo con l’Agenzia Nazionale per i Pagamenti e l’Ispezione Sociale e con la direzione generale di assistenza sociale.
  6. Se sei stato respinto dalla commissione di valutazione, il ricorso è deciso dalla commissione superiore, la cui composizione è ora fissata per legge. Puoi verificare se è stata costituita correttamente.
  7. Nella scelta tra la gratuità sul trasporto interurbano e i buoni per il carburante, calcola prima quanto ti sposti. I tetti sono di 1.500 lei all’anno per la disabilità grave e 750 lei all’anno per quella accentuata.

Domande frequenti

Chi può ricevere il beneficio per l’abitazione in base a questa legge?
Le persone cui è stato attribuito un grado di disabilità grave, accentuata o media che lasciano i servizi di abitare assistito nella comunità per la vita indipendente, oltre a quelle che escono dai centri residenziali pubblici. In entrambi i casi serve la valutazione dei bisogni individuali.
A quanto ammonta il beneficio per l’abitazione?
È un’indennità mensile pari a un salario minimo lordo nazionale, concessa dalla direzione generale di assistenza sociale e protezione del minore. La legge n. 146/2026 non modifica questo importo.
Che cosa succede agli alloggi a protezione minima?
Lo standard di costo del servizio di tipo alloggio a protezione minima è abrogato. Lo standard dell’alloggio a protezione massima diventa standard dell’alloggio protetto, mentre quello del centro per una vita indipendente conserva il proprio ruolo sotto la nuova denominazione.
Che cosa deve fare il Governo ed entro quando?
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, cioè entro il 22 agosto 2026, deve modificare con decisione gli standard di costo della decisione del Governo n. 426/2020 e il Nomenclatore dei servizi sociali della decisione del Governo n. 268/2026.
Cambia la composizione della commissione di valutazione?
Sì. Il presidente e il vicepresidente devono essere medici primari o specialisti in perizia medica della capacità lavorativa, medicina di famiglia o generale, medicina interna oppure medicina fisica e riabilitativa. Il terzo membro medico può provenire da un elenco ampliato di specialità.
Chi decide sui ricorsi?
La commissione superiore, la cui composizione è ora stabilita per legge: due medici specialisti in perizia della capacità lavorativa o in medicina fisica e riabilitativa, due medici tratti dall’elenco ampliato, due laureati in assistenza sociale e due in psicologia.
La legge cambia qualcosa sulla gratuità del trasporto?
No. Il regime della scelta tra la gratuità sul trasporto interurbano e i buoni per carburante o energia elettrica resta quello stabilito dall’ordinanza, con tetti di 1.500 lei e, rispettivamente, 750 lei all’anno.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 588 del 20 luglio 2026 16 pagine PDF, 110 KB l'atto inizia a pagina 9

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.