In breve
- La legge contro la violenza negli stadi cambia nome e logica: diventa la legge sulla buona organizzazione e sul corretto svolgimento delle competizioni e dei giochi sportivi.
- Arrivano le zone «safe standing», su almeno il 10% della capienza della curva di casa negli stadi di livello nazionale e internazionale, e vengono ammessi gli spettacoli pirotecnici organizzati da società autorizzate.
- Le porte e i cancelli di evacuazione devono restare senza chiave per tutta la durata della partita e presidiati da un addetto speciale, mentre il ricorso contro il divieto di accesso sospende l’esecuzione della sanzione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 592 del 20 luglio 2026
Entrata in vigore: 23 luglio 2026
Dopo l’incendio del locale Colectiv, qualsiasi porta chiusa a chiave in una sala piena di gente è un problema di sicurezza. La nuova legge sugli stadi lo risolve in modo esplicito: per tutto il tempo in cui gli spettatori sono all’interno, tutte le uscite restano senza chiave e presidiate. La legge n. 154/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 592 del 20 luglio 2026, riscrive la legge n. 4/2008 in diciannove punti e ne cambia perfino il titolo. È la seconda legge di quest’estate che tocca il rapporto tra i club e i tifosi, dopo quella che ha dato agli sportivi il diritto di farsi assistere da un avvocato al momento del contratto e davanti alle commissioni.
Il cambio di titolo non è cosmetico. Da «la prevenzione e il contrasto della violenza in occasione delle competizioni e dei giochi sportivi», la legge diventa «sulla buona organizzazione e sul corretto svolgimento delle competizioni e dei giochi sportivi». Ogni rinvio al vecchio titolo contenuto in altri atti normativi si intende fatto al nuovo, e la legge sarà ripubblicata con una numerazione nuova.
È il passaggio da una legge costruita attorno al tifoso trattato come rischio a una legge costruita attorno all’organizzatore trattato come responsabile della qualità dell’evento.
Gli effetti che produce
Il primo effetto riguarda l’evacuazione. I nuovi commi (31) e (32) dell’articolo 5 obbligano l’organizzatore ad assicurarsi che, per tutto il tempo in cui gli spettatori si trovano nello stadio, tutte le porte e i cancelli di uscita, così come tutti i cancelli che conducono dalle zone destinate agli spettatori al terreno di gioco, restino senza chiave. Sono presidiati in permanenza da un addetto alla sicurezza, denominato addetto speciale, sia per evitare atti abusivi sia per garantire l’evacuazione immediata in caso di emergenza.
Il secondo effetto è l’introduzione delle zone in piedi. Negli stadi destinati a competizioni di livello nazionale e internazionale, almeno il 10% della capienza della curva di casa può essere attrezzato e omologato come zona «safe standing», con sistemi di protezione specifici. L’obiettivo dichiarato dalla legge è aumentare la sicurezza, migliorare l’atmosfera sportiva e sviluppare la cultura partecipativa dei tifosi.
Il terzo effetto è la legalizzazione degli spettacoli pirotecnici. Il nuovo articolo 101 consente all’organizzatore di allestire spettacoli pirotecnici, ma soltanto tramite società specializzate e autorizzate e soltanto negli stadi. Sono ammessi solo articoli delle categorie P1, T1, T2 e P2, cioè fumogeni, stroboscopi e torce a mano. Lo spettacolo si svolge in una zona riservata, calcolata in base alle distanze di sicurezza, l’accesso è consentito solo alle persone autorizzate e l’ingresso dei minori è severamente vietato. L’autorizzazione va chiesta all’ispettorato territoriale del lavoro e alla polizia.
Il quarto effetto riguarda l’alcol. Il divieto generale resta, salvo le bevande a bassa gradazione, con un massimo di 5,5% di alcol, servite solo in bicchieri di carta o di plastica, senza coperchio. Compare però una nuova eccezione: nei palchi e nelle aree di ospitalità premium, con accesso esclusivo e controllato, separate dalle tribune ordinarie, si possono servire bevande alcoliche in regime di catering, senza limite di gradazione e anche in contenitori di vetro. Restano i divieti riguardanti i minori e le persone in evidente stato di ebbrezza. L’organizzatore deve esporre, in luoghi visibili, avvertenze sul consumo responsabile.
Il quinto effetto riguarda la separazione dei tifosi. Oltre alla separazione dei gruppi rivali, l’organizzatore deve ora separare anche i gruppi di tifosi della propria squadra, quando appartengono a strutture associative diverse, assegnando loro posti in settori differenti e distanziati. Se più strutture sostengono la stessa squadra, la separazione si opera rispetto al gruppo più numeroso.
Il sesto effetto è di accessibilità. L’organizzatore deve garantire l’accesso alle persone con esigenze particolari, con servizi igienici e posti appositamente attrezzati, in modo che la visione dello spettacolo non sia ostacolata.
Il settimo effetto tocca le sanzioni. Il ricorso contro il verbale sospende l’esecuzione delle sanzioni applicate, comprese quelle accessorie, fino a una sentenza definitiva. Il termine per il ricorso è di 15 giorni dalla consegna o dalla comunicazione, mentre il comma (5) dell’articolo 47 viene abrogato.
L’ottavo effetto esce dallo stadio. L’articolo 15, lettera c), della legge n. 60/1991 sull’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni pubbliche viene modificato: il divieto di mescita di bevande alcoliche non si applica più nei perimetri appositamente attrezzati e delimitati in cui si svolgono manifestazioni culturali, artistiche e sportive ad accesso controllato, oltre alle eccezioni già esistenti per il Capodanno, le feste delle località e gli eventi di promozione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il primo cambiamento è di filosofia. La legge del 2008 era stata scritta come strumento di ordine pubblico, e la denominazione lo diceva chiaramente. Il nuovo titolo sposta l’accento sull’organizzazione, e l’articolo III precisa che i rinvii contenuti in altri atti si intendono fatti alla nuova denominazione.
Il secondo cambiamento è la sicurezza fisica. L’obbligo di tenere tutte le uscite senza chiave e presidiate per tutto il tempo in cui gli spettatori sono presenti non esisteva nel testo. La pratica di chiudere a chiave i cancelli per impedire l’ingresso sul terreno di gioco era, fino a ora, una questione di piano operativo, non di legge.
Il terzo cambiamento è la pirotecnica. Fino a ora, qualsiasi materiale pirotecnico figurava nell’elenco degli oggetti vietati, senza alcuna distinzione. La nuova legge mantiene il divieto per i tifosi, ma crea un quadro legale per uno spettacolo organizzato da una società autorizzata, con articoli di categorie limitate.
Il quarto cambiamento è il tornello. L’obbligo di installare dispositivi metallici girevoli con sistema di conteggio si restringe ora esclusivamente agli eventi ad alto rischio e a quelli internazionali, che riguardino squadre nazionali o squadre di club. Prima il requisito era generale.
Il quinto cambiamento riguarda gli abbonamenti e i dati personali. Il nome e il cognome devono essere stampati su ogni abbonamento, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. In occasione delle trasferte in altre località, i dati dei singoli tifosi si comunicano solo su richiesta scritta e motivata delle strutture competenti, esclusivamente per persone individuate, per verificare un divieto di accesso o per chiarire episodi puntuali. Il responsabile dell’ordine consulta preventivamente i rappresentanti dei gruppi di tifosi.
Il sesto cambiamento è procedurale e conta per chi viene sanzionato. Fino a ora, l’esecuzione del divieto di accesso non era sospesa dal ricorso negli stessi termini. Adesso il ricorso sospende l’esecuzione anche delle sanzioni accessorie, fino alla sentenza definitiva.
Ciò che non cambia è il regime degli oggetti vietati agli spettatori: fiaccole, torce, fuochi d’artificio, petardi, materiali esplosivi o incendiari, armi, dispositivi per scariche elettriche, sostanze tossiche o irritanti e lacrimogene e oggetti contundenti restano vietati all’ingresso.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- L’obbligo di tenere tutte le uscite senza chiave e presidiate è la misura di sicurezza più importante del testo e risponde a un problema reale.
- Le zone «safe standing» allineano la Romania alla pratica dei campionati dell’Europa occidentale, con sistemi di protezione omologati.
- Il quadro legale per gli spettacoli pirotecnici può ridurre l’uso di materiali introdotti illegalmente, offrendo un’alternativa controllata.
- L’accesso per le persone con esigenze particolari, con servizi igienici e posti non ostacolati, diventa un obbligo espresso.
- Limitare la comunicazione dei dati personali dei tifosi alle richieste scritte e motivate protegge una categoria finora sorvegliata in modo intenso.
- La sospensione dell’esecuzione della sanzione durante il ricorso evita che qualcuno sconti un divieto poi annullato in tribunale.
Che cosa resta un problema
- L’eccezione per i palchi premium, dove si possono servire superalcolici in bottiglia di vetro, crea due regimi diversi nella stessa arena, difficili da spiegare al pubblico della curva.
- Limitare i tornelli alle partite ad alto rischio e a quelle internazionali indebolisce il controllo degli accessi nel resto delle competizioni.
- La legge non fissa termini di adeguamento per le zone «safe standing» e per l’accessibilità, quindi l’attuazione dipende dai bilanci dei club.
- Lo statuto dell’addetto speciale non è dettagliato: non si dice chi lo forma, chi lo certifica e come risponde se un cancello resta comunque chiuso a chiave.
- La sospensione automatica delle sanzioni accessorie durante il ricorso può ritardare l’allontanamento dallo stadio di persone pericolose.
- La ripubblicazione della legge è annunciata, ma senza termine, e fino ad allora gli operatori lavorano con un testo modificato in diciannove punti.
Consigli pratici
- Se sei un club o un organizzatore, verifica prima di ogni partita che tutte le porte e i cancelli di evacuazione siano senza chiave e che ognuno abbia un addetto speciale designato. È l’obbligo nuovo più diretto.
- Inserisci lo spettacolo pirotecnico nel piano operativo e ottieni le autorizzazioni dell’ispettorato territoriale del lavoro e della polizia. Senza di esse, lo spettacolo non è legale.
- Verifica la classificazione degli articoli pirotecnici. Sono ammesse solo le categorie P1, T1, T2 e P2, cioè fumogeni, stroboscopi e torce a mano.
- Per le zone «safe standing», l’omologazione avviene nel rispetto delle norme di sicurezza delle autorità e dei regolamenti delle federazioni. Avvia la procedura per tempo, non una settimana prima della partita.
- Sugli abbonamenti, stampa il nome e il cognome dell’abbonato e tieni un registro chiaro degli abbonati, nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati.
- Non comunicare i dati personali dei tifosi se non su richiesta scritta e motivata, per persone individuate. La trasmissione generalizzata di elenchi non ha più fondamento.
- Se hai ricevuto un divieto di accesso allo stadio, presenta ricorso entro 15 giorni dalla consegna o dalla comunicazione del verbale. Il ricorso sospende l’esecuzione fino alla sentenza definitiva.
- Per i palchi premium, delimita fisicamente l’area, controlla gli accessi e organizza la raccolta dei contenitori. L’eccezione funziona solo a queste condizioni.
Domande frequenti
Come si chiama adesso la legge?
Che cosa significa «safe standing»?
Si possono usare le torce nello stadio?
Si vende alcol nello stadio?
Le porte dello stadio devono restare aperte?
Che cosa succede se contesto un divieto di accesso?
I tornelli sono ancora obbligatori in tutte le partite?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 592 del 20 luglio 2026 32 pagine PDF, 179 KB l'atto inizia a pagina 6
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
